PARS ONLUS. Regolamento interno dei volontari per lo svolgimento del servizio
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- Aniella Vitali
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1 PARS ONLUS Regolamento interno dei volontari per lo svolgimento del servizio
2 PRINCIPI MORALI ART. 1 II Volontario non deve mai dimenticare di essersi spontaneamente votato agli uffici del soccorso e dell'assistenza per un nobile sentimento che non richiede compenso o premi. Questo sentimento che alimenta lo spirito del Volontario deve far compiere la propria opera con zelo e correttezza, morale e di linguaggio, sia in servizio che fuori servizio. ART. 2 E' dovere del Volontario aggiornarsi e addestrarsi alla pratica del Primo Soccorso, affinché la sua opera sia qualificata e ciò a tutto vantaggio dell'ammalato o dell'infortunato. Dovrà aggiornarsi e addestrarsi frequentando i corsi di Primo Soccorso successivi al suo, partecipando agli stages periodici oppure chiedendo consigli ad un responsabile di turno o ad un Volontario anziano. Gli stages periodici saranno pubblicizzati con avviso in bacheca almeno 15 giorni prima dell'inizio. A tali corsi sarà ammesso un numero di Volontari stabilito da colui che dirigerà i medesimi. ART. 3 II Volontario, dietro parere del Consiglio o della Commissione incaricata, prima di assumere la responsabilità di un servizio dovrà avere raggiunto una sicura competenza tecnica attraverso un adeguato periodo di preparazione teoricopratica. ART. 4 Una volta assunto l'impegno di far parte del Corpo dei Volontari della Associazione il sottrarsi senza giustificato motivo alle normali prestazioni significa noncuranza, poco rispetto per i colleghi e scarsa comprensione dello spirito e degli scopi dell'associazione. Il Consiglio vaglierà le ragioni che hanno causato il disservizio e provvederà a valutare se sarà il caso di passare a provvedimenti disciplinari quali: Richiamo scritto Sospensione per un periodo variabile secondo il caso Espulsione ART. 5 Tutti i Volontari espulsi o sospesi non potranno frequentare la sede. P a r s O n l u s Reg o l a m e n t o i n t e r n o d e i v o l o n t a r i Pag. 2
3 NUOVI VOLONTARI ART. 6 L'aspirante Volontario che non ha frequentato il corso di Primo Soccorso (con barellaggio e pratica) e non ha superato l'esame, non potrà uscire con l'ambulanza. ART. 7 L'aspirante Volontario potrà uscire come terzo esclusivamente nel caso in cui ci siano solo l'autista e un milite. In tal caso egli dovrà evitare iniziative personali che potrebbero essere lesive al malato, limitandosi al caricamento sull'autolettiga, seguendo i consigli impartiti dal Volontario più anziano. ART. 8 Gli aspiranti Volontari si iscriveranno nei turni di servizio facendosi individuare mediante opportuni sistemi grafici all'uopo stabiliti. ART. 9 Durante il servizio in ambulanza sia il Volontario aspirante che quello già qualificato devono sempre restare accanto al paziente. ART. 1O II Volontario di turno deve montare e smontare dal servizio secondo l'orario stabilito. Qualora non sia in grado di coprire il turno prescelto dovrà trovarsi un sostituto per il periodo in cui sarà assente (senza mai cancellarsi dal foglio di servizio). Qualora fosse nella impossibilità di trovarsi un sostituto, dovrà avvertire in tempo debito (1 giorno prima) il responsabile di quel turno o uno dei volontari presenti in quel turno. ART. 11 II Volontario principiante che inizia la sua attività operativa dovrà essere iscritto da parte del Responsabile dei Servizi nell'elenco dei Volontari operanti e dovrà anche inscriversi in un gruppo di copertura festiva. Se la scelta del Gruppo da parte del Volontario non risponde alle norme di buon funzionamento dell'associazione questa sarà fatta d'ufficio. Inoltre all'inizio della sua attività dovrà anche compilare i fogli di disponibilità in merito ai turni effettivi e probabili. ART. 12 II Responsabile dei Volontari dovrà aggiornare l'elenco dei Volontari operativi ogni fine corso oppure ogni tre mesi. Soltanto i Volontari inclusi in tale elenco potranno uscire in ambulanza. Il Volontario inserito in elenco che si presenti almeno a 1 turno di servizio nell'arco di un mese o che arrivi in ritardo o che non preavverta della sua assenza, perde la qualifica di Volontario e viene tolto dall'apposito elenco, se non è giustificato. Il Volontario dequalificato potrà essere inserito di nuovo nell'elenco dopo aver fatto delle uscite come terzo in equipaggio, in modo da poter riprendere pratica e riapprendere le nozioni più importanti di Primo Soccorso oppure frequentando il Corso successivo e potrà non essere più reintegrato con giudizio del Consiglio. P a r s O n l u s Reg o l a m e n t o i n t e r n o d e i v o l o n t a r i Pag. 3
4 ART. 13 I materiali contenuti nell'ambulanza dovranno rimanere sempre nello stesso posto ed in caso di cambiamento di ubicazione e di materiale si dovrà comunicare tempestivamente in maniera chiara a tutti i Volontari. In ogni ambulanza esiste a cura del Responsabile dei mezzi apposito elenco del materiale in dotazione. ART. 14 II Volontario dopo aver effettuato il servizio ha l'obbligo di cambiare la biancheria della barella usata, di disinfettare (se necessario) l'abitacolo e deve controllare che tutto il materiale in dotazione all'ambulanza sia in perfetta efficienza rimpiazzandola in caso di utilizzazione dopo averne preso nota sull'apposito registro. L'equipaggio è formato da un autista e due militi oltre al centralinista che rimane sempre presso la sede, il responsabile dell'equipaggio è il milite più anziano. ART. 15 Qualora siano presenti in sede infermieri e medici essi possono essere iscritti nelle uscite anche se non prenotati in servizio. In questo caso la definizione dell'equipaggio sarà effettuata dal dottore o dall'infermiere di concerto con il Responsabile di turno e, in sua assenza, con l'autista. Il medico responsabile del servizio e/o i suoi sostituti qualora non presenti in turno saranno chiamati tramite telefoni (cellulari, personali e/o in dotazione). ART. 16 II Volontario in mancanza del Responsabile di turno ha l'obbligo di coprire le eventuali lacune di servizio che si dovessero presentare nei turni successivi. Tale compito si effettua attraverso la ricerca telefonica o verbale dei Volontari disponibili. ART. 17 Le pulizie generali dei locali dell'associazione saranno effettuate a scadenza fissa ed il lavaggio delle ambulanze deve essere effettuato dai volontari di turno senza discriminazione di sesso e su coordinamento del Responsabile di turno o di chi ne fa le veci. ART. 18 E' fatto obbligo a tutti i Volontari, in qualunque settore operino, frequentare il corso ci primo soccorso con una frequenza non inferiore all'80% delle lezioni e durante lo svolgimento delle loro mansioni adottare gli accorgimenti dettati dal D.M. 28/9/90 "Norme di protezione da contagio professionale da HIV art. 7". Sono in dotazione a tutti i volontari mascherine anticontagio e guanti monouso. E' fatto obbligo a tutti i Volontari attivi di presentare la seguente documentazione: Certificato di sana e robusta costituzione Certificato di procedura penale della Procura e della Pretura in carta semplice N 4 fotografie formato tessera P a r s O n l u s Reg o l a m e n t o i n t e r n o d e i v o l o n t a r i Pag. 4
5 CENTRALINISTA ART. 20 II Volontario centralinista non deve abbandonare il suo posto di guardia in caso di chiamata in servizio onde evitare confusione nella trasmissione di chiamate e nel coordinamento degli equipaggi in servizio. Per evitare l'uscita del centralinista possono essere utilizzati Volontari disponibili non in turno. ART. 21 II Volontario che temporaneamente o occasionalmente ricopre l'incarico di centralinista potrà uscire in servizio e lasciare il posto di guardia ad un altro Volontario quando la sua presenza in equipaggio si reputa indispensabile in base al servizio richiesto. ART. 22 II Centralinista che riceve la chiamata verbale, telefonica o radiofonica deve annotare con precisione sugli appositi moduli il cognome e l'indirizzo del paziente da trasportare e possibilmente il luogo di cura verso cui è necessario trasportarlo ed infine di che cosa soffra il paziente. Nel caso di servizio da privati deve farsi rilasciare sempre il numero di telefono e se la località è poco conosciuta deve farsi comunicare alcuni punti di riferimento. Se la località rimane comunque poco chiara il centralinista provvedere a passare il telefono all'autista che effettuerà il servizio in modo che questi possa prendere accordi per raggiungere la località nel più breve tempo possibile. Il Centralinista al momento dell'uscita dell'ambulanza dovrà terminare di compilare il foglio con i dati definitivi. Detto articolo è integrato con l'apposito foglio di comportamento del centralinista posto accanto al telefono. ART. 23 II posto del centralino dovrà essere occupato solamente dai Volontari di turno, il Responsabile di turno ed i Volontari di turno hanno l'obbligo di far rispettare tale norma e per inosservanza ne risponderanno davanti al Rappresentante dei Volontari e nei casi più gravi davanti al Responsabile dei servizi e del Consiglio che adotterà i provvedimenti definitivi. ART. 24 II Centralinista dovrà occuparsi solo di cose attinenti il servizio in ambulanza. Inoltre il Centralinista è colui che ha la responsabilità della compilazione del foglio di servizio e della custodia dei documenti relativi al servizio effettuato. Infine dovrà curare l'ordine nella stanza e sul tavolo del telefono. ART. 25 Quando un servizio non può essere effettuato per mancanza di ambulanze a disposizione bisognerà prenderne nota nell'apposito quaderno dei servizi non eseguiti. P a r s O n l u s Reg o l a m e n t o i n t e r n o d e i v o l o n t a r i Pag. 5
6 RESPONSABILI DI TURNO ART. 26 I Responsabili di turno sono quei Volontari operativi che hanno il compito di organizzare e dirigere gli equipaggi, cioè gli autisti che effettuano il servizio di macchina in sede, il centralinista e tutto ciò che attiene il servizio durante l'orario in cui è segnato il turno. Tali compiti dovranno essere espletati nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e facendo uso di una diligenza tale che permetta di aver sempre il migliore funzionamento dei Servizi; inoltre il Responsabile di turno dovrà tenere sempre aggiornata l'apposita lavagnetta degli equipaggi in servizio. Ogni turno dura tre ore. In base alla disponibilità dei volontari la copertura del servizio potrà essere 24 h. ART. 27 II Responsabile di turno nelle ore di servizio in cui è tale ha piena responsabilità per ciò che riguarda il settore servizi. L'operato del Responsabile di turno non è immediatamente sindacabile; potrà in secondo tempo essere oggetto di discussione nel Consiglio di Amministrazione. ART. 28 Quando in turno non è iscritto nessuno nell'apposito spazio riservato al Responsabile di turno ma in servizio ne siano presenti più di uno, diverrà Responsabile quel Volontario con più mesi di Servizio. ART. 29 Per la nomina del Responsabile di turno occorre avere i seguenti requisiti: Essere Volontario da almeno 12 mesi Effettuare turni di Servizio costanti in riferimento ad un periodo di tempo settimanale Dimostrare senso di responsabilità Dimostrare capacità organizzative. ART. 30 I Responsabili di Turno, cioè gli autisti, saranno revocati dal loro incarico quando ricorreranno le seguenti condizioni: 1. il Responsabile non risulterà iscritto senza giustificato motivo, a turni di servizio per un periodo di trenta giorni 2. quando, con fatti concreti, non dimostrerà di essere all'altezza della situazione 3. rinuncia Il reintegro, dopo la revoca di cui al punto 1. può essere effettuato direttamente dai Responsabili dei Volontari non appena il Responsabile di turno revocato riprenda la sua frequenza settimanale e su preventivo parere del Consiglio. ART. 31 L'elenco dei Responsabili di Turno deve essere affisso in luogo ben visibile e deve essere aggiornato a cura del Responsabile dei Volontari in collaborazione con Responsabile dei Servizi. P a r s O n l u s Reg o l a m e n t o i n t e r n o d e i v o l o n t a r i Pag. 6
7 ART. 32 I Responsabili di Turno hanno il dovere di curare la pratica di Primo Soccorso quando nel turno si presentino occasioni di poter ripassare quello che è già stato fatto durante il Corso di formazione e per imparare nuove tecniche. Questo soprattutto quando in turno ci sono degli aspiranti Volontari; il Responsabile di turno in collaborazione con i Volontari dovrà curare anche la pulizia della sede e delle ambulanze. I Responsabili di Turno hanno l'obbligo inoltre di partecipare sempre a tutte le assemblee dei Volontari. ART. 33 Premesso che non potendo essere presente ad un turno di servizio bisogna provvedere a trovarsi il sostituto e in caso contrario ad avvisare tempestivamente i responsabili, comunque con. congruo anticipo; il Volontario che, iscritto al turno, non si presenta, e di conseguenza lo lascia scoperto tranne che per gravi casi personali che dopo averli esposti mediante lettera saranno vagliati dal Consiglio, sarà immediatamente sospeso da tutti i turni di servizio in attesa delle decisioni che saranno prese nei suoi confronti dai competenti organi disciplinari. AUTISTI ART. 1 Per ottenere la qualifica di aspirante autista occorre: 1. Effettuare la visita medica presso il medico indicato dalla sede, e sottoporsi ai test psicoattitudinali 2. Avere la patente di tipo B da almeno 5 anni e produrne copia fotostatica 3. Essere volontario da almeno 200 ore con frequenza costante ai turni di servizio. ART. 2 E' fatto obbligo a tutti i volontari aspiranti autisti di superare la prova pratica con l'istruttore. In caso di esito negati vo la prova potrà essere ripetuta successivamente. ART. 3 II Volontario in regola con quanto sopra dovrà effettuare i rientri a vuoto per un tempo indeterminato a giudizio della commissione. Le autoambulanze da usare sono di tipo B. ART. 4 Effettuati i rientri il Volontario effettuerà la prova finale con esponenti della Commissione di guida e verranno simulate situazioni varie di trasporto. Superata questa fase inizierà a fare i trasporti senza emergenza. In seguito inizierà ad uscire in emergenza solo a vuoto con autista effettivo accanto a giudizio della commissione. Verrà poi considerato autista effettivo in base alle valutazioni fornite dagli autisti con cui ha collaborato previa notifica del Consiglio su parere della Commissione di guida. ART. 5 Gli autisti debbono osservare le vigenti normative in materia di circolazione stradale. I dispositivi supplementari di allarme e di segnalazione visiva debbono essere usati in modo continuo solo in caso di urgenza e di effettive necessità. P a r s O n l u s Reg o l a m e n t o i n t e r n o d e i v o l o n t a r i Pag. 7
8 ART. 7 Per quanto riguarda la velocità è importante ricordare che la massima velocità è sempre quella consentita dalle condizioni della strada, dalla segnaletica, dalla visibilità, dal traffico e dalle condizioni del paziente che si trasporta. L'imprudenza è la grande responsabile degli incidenti stradali e le infrazioni al Codice della strada possono avere gravissime conseguenze per un mezzo come l'ambulanza. ART. 8 Per la guida di una normale vettura della associazione che si utilizzi in servizi vari non sono indispensabili autisti effettivi, ma semplici volontari che abbiano la guida responsabile e sicura. ART. 9 L'autista che non effettui turni settimanali per 4 settimane perde la qualifica e di conseguenza potrà fare o il barelliere o il centralinista. Per riottenere la qualifica di autista chiederà alla Commissione di guida di poter essere riammesso. ART. 10 Qualora il Volontario autista chieda la sospensione momentanea per motivi vari e per la durata del servizio militare la competente Commissione stabilità di conseguenza sempre sentito il Consiglio. ART. 11 E' fatto obbligo all'autista di turno di accertarsi dell'efficienza dei mezzi presenti in dotazione (controllare lo stato delle gomme il livello del carburante, la funzionalità dei dispositivi di emergenza di illuminazione, dell'apparato sanitario e tutto quanto gli compete come autista e di riportare sull'apposito diario di bordo le eventuali inefficienze riscontrate. (Manutenzione periodica). ART. 12 II Volontario può perdere la qualifica di autista nei seguenti casi: 1. Sanzioni comminate dalla pubblica Autorità 2. Guida in eccesso di velocità 3. Uso indisciplinato degli allarmi di emergenza 4. Uso dell'ambulanza tale da comprometterne la funzionalità 5. Guida non conforme alle esigenze del paziente trasportato 6. Mancanza di rispetto degli articoli precedenti a questo. In riferimento ai casi 1, 2, 3, 4, e 5 la perdita della qualifica verrà espressa dalla apposita Commissione di guida eventualmente integrata dalla Presidenza, sentiti l'autista soggetto a provvedimento e gli altri componenti l'equipaggio. "Dall'art. 126 del Codice della Strada - Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso": I conducenti di autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio nonché di ambulanze possono usare il dispositivo supplementare di allarme SOLO durante urgenti servizi d'istituto. ART. 13 Per esigenze di servizio l'autista potrà essere inserito nei turni anche come barelliere. P a r s O n l u s Reg o l a m e n t o i n t e r n o d e i v o l o n t a r i Pag. 8
9 ART. 14 E' fatto obbligo all'autista di percorrere sempre la strada più breve nell'andare al Pronto Soccorso dell'ospedale più vicino e nel rientro in sede. PULIZIA SEDE E AMBULANZE La pulizia della sede deve essere fatta da tutti i Volontari indistintamente man mano che le necessità lo richiedano (o su indicazione dei responsabili o dei membri del Consiglio, se necessario). Almeno ogni sei mesi sarà effettuata la disinfezione della sede, dei mezzi e degli arredi. Art. 5 punto B L.R. 49/89. Lo spirito di collaborazione che anima i Volontari prevede il servizio in ambulanza e tutti gli altri servizi complementari in quanto non ci si deve dimenticare che si vive e si opera in una comunità volta al servizio altrui. La pulizia dei mezzi in dotazione vanno inderogabilmente fatte dai Volontari quando entrano e quando ritornano dal servizio, le ambulanze devono essere sempre perfettamente pulite e pronte per qualsiasi evenienza. Qualora le Ambulanze abbiano trasportato malati infetti o sospetti sarà inviato immediatamente denuncia (Fax o telegramma) alla USL (Servizio Igiene) e ci si atterrà alle disposizioni ricevute dalle competenti autorità. (Art. 3 punto 2 L.R. 49/89). ASSEMBLEA GENERALE DEI VOLONTARI ART. 1 L'Assemblea è convocata in I e II Convocazione dal Consiglio e dai Responsabili nella sede dell'associazione o altrove per motivi di spazio con regolare ordine del giorno, almeno una volta l'anno. All'Assemblea ordinaria possono partecipare di diritto tutti i Volontari. ART. 2 L'Assemblea dei Volontari nomina nel suo interno, con votazione, due soci che si candidano la carica di Rappresentante dei Volontari ed è incompatibile con altri, incarichi ricoperti in seno all'associazione. L'Assemblea a maggioranza potrà raccogliere una serie di proposte attinenti la vita e l'organizzazione dell'associazione che saranno immediatamente vagliate ed eventualmente approvate dal Consiglio di Amministrazione. ART. 3 L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso da appendersi in luogo ben visibile nella sede dell'associazione, almeno otto giorni prima della convocazione, salvo la necessità di convocare l'assemblea d'urgenza; in tale caso la convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e l'elenco degli argomenti da trattare. ART. 4 La convocazione dell'assemblea può essere richiesta: dai Responsabili dal Consiglio di Amministrazione dal 50% + 1 dei volontari. P a r s O n l u s Reg o l a m e n t o i n t e r n o d e i v o l o n t a r i Pag. 9
10 ART. 5 La Convocazione è regolarmente costituita in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza assoluta dei Volontari operativi. In mancanza del quorum richiesto l'assemblea può avere luogo, in seconda convocazione, anche nello stesso giorno, nella mezz'ora successiva all'orario di prima convocazione. In tal caso la riunione assembleare è valida indipendentemente dal numero dei presenti. ART. 6 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti con una accettazione di delega. La votazione potrà essere palese o segreta a seconda dei casi. Le modalità saranno stabilite comunque di volta in volta dall'assemblea. CONSIGLIO DIRETTIVO 1. IL C.D. DELL'ASSOCIAZIONE SI RIUNISCE SU RICHIESTA DEL PRESIDENTE O DEL 50% + 1 DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO CON AVVISO PUBBLICO ESPOSTO NELLA BACHECA DELLA SEDEO CON AVVISO SCRITTODA INVIARE A TUTTI I MEMBRI DEL C.D.. 2. TUTTI I MEMBRI DEL C.D. SONO TENUTI A PARTECIPARE, ALLE RIUNIONI DEL C.D. QUALORA NON LO FACCIANO DEBBONO DARNE GIUSTIFICAZIONE PER ISCRITTO AL PRESIDENTE. 3. IL MEMBRO DEL C.D., CHE PER TRE VOLTE CONSECUTIVE E' ASSENTE INGIUSTIFICATO DALLE RIUNIONI DEL C.D. DECADE DALLA CARICA. 4. LA SOSTITUZIONE DEL MEMBRO DEL C.D. DECADUTO AVVERRÀ' SEGUENDO L'ORDINEDECRESCENTE DELLA GRADUATORIA DEI NON ELETTI COME DA STATUTO P a r s O n l u s Reg o l a m e n t o i n t e r n o d e i v o l o n t a r i Pag. 10
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