CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 51. palazzochigipresidenzadelconsi. 20/02/2015 gliodeiministripalazzochigipres PALAZZO CHIGI

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2 CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 20 FEBBRAIO 2015 Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, venerdì 20 febbraio, alle ore a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Delrio. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA In apertura del Consiglio dei Ministri, il Ministro per le Riforme costituzionali e i Rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, ha aggiornato il Governo sullo stato di attuazione del Programma. Rispetto al report del 15 gennaio 2015 il Consiglio dei Ministri ha deliberato 11 provvedimenti legislativi (di cui 2 disegni di legge, 6 decreti legislativi e 3 decreti legge). Per quanto riguarda i decreti attuativi, rispetto al precedente aggiornamento fornito in occasione del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre scorso, vi sono 75 provvedimenti in meno da adottare, di cui 42 riferiti al Governo in carica. Con riferimento all attuazione dei provvedimenti di legge approvati dai due precedenti Esecutivi, lo stock è sceso a 348 rispetto al dato di partenza di 889, rilevato il 22 febbraio 2014 al momento dell insediamento del Governo. Di questi 348 decreti, 195 rientrano tuttora nei termini previsti per la loro adozione o sono privi di termine espresso. I dati sono riportati nel rapporto di monitoraggio aggiornato al 12 febbraio 2015 pubblicato sul sito dell Ufficio per il programma di Governo insieme agli elenchi dei decreti adottati riferiti ai due precedenti Governi. DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT 1) Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (decreto legislativo esame definitivo) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un decreto legislativo che contiene disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge n. 183 del Contratto a tutele crescenti 1

3 Si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l entrata in vigore del decreto, per i quali stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi (per i lavoratori assunti prima dell entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti). Per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale resta la reintegrazione nel posto di lavoro così come previsto per tutti i lavoratori. Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo per quella in cui sia accertata l insussistenza del fatto materiale contestato. Negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ovvero i cosiddetti licenziamenti ingiustificati, viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all'anzianità di servizio e, quindi, sottratta alla discrezionalità del giudice. La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella del risarcimento in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi. Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità. Con l accettazione il lavoratore rinuncia alla causa. Licenziamenti collettivi Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica sempre il regime dell indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità). In caso di licenziamento collettivo intimato senza l osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegrazione, così come previsto per i licenziamenti individuali. Piccole imprese Per le piccole imprese la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un indennità crescente di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità. Sindacati e partiti politici La nuova disciplina si applica anche ai sindacati ed ai partiti politici. 2) Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di occupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (decreto legislativo esame definitivo) 2

4 Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un decreto legislativo che contiene disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di occupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, a norma dell articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 183 del Naspi Il decreto introduce la Naspi, nuova assicurazione sociale per l impiego. Vale per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1 maggio 2015 e per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base retributiva della Naspi sono gli ultimi 4 anni di impiego (anche non continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente La durata della prestazione è pari ad un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. L ammontare dell indennità è commisurato alla retribuzione e non può eccedere i euro. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la Naspi viene ridotta del 3% al mese e la durata prevista è di un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. L erogazione della Naspi è condizionata alla partecipazione del disoccupato ad iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale. Asdi Viene introdotto in via sperimentale, per quest anno, l Asdi, assegno di disoccupazione che verrà riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessità. La durata dell assegno, che sarà pari al 75% dell indennità Naspi, è di 6 mesi e verrà erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito. Dis-Col Per i co.co.co (iscritti alla Gestione separata INPS) che perdono il lavoro c è la l indennità di disoccupazione Dis-Col (Disoccupazione per i collaboratori). Presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell anno precedente l evento di disoccupazione alla data del predetto evento. Il suo importo e rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di erogazione. La durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate e non può eccedere i 6 mesi. Anche questa indennità è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive. 3) Testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (decreto legislativo esame preliminare) 3

5 Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un decreto legislativo che contiene il testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni. Ecco i punti essenziali per il riordino delle tipologie contrattuali. Contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.). A partire dall entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1 gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni. Vengono superati: i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ed il job sharing. Vengono confermate le seguenti tipologie: Contratto a tempo determinato cui non sono apportate modifiche sostanziali. Contratto di somministrazione. Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si prevede un estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando al contempo un limite percentuale all utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell impresa che vi fa ricorso (10%). Contratto a chiamata. Viene confermata anche l attuale modalità tecnologica, sms, di tracciabilità dell attivazione del contratto. Lavoro accessorio (voucher). Verrà elevato il tetto dell importo per il lavoratore fino a euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verrà introdotta la tracciabilità con tecnologia sms come per il lavoro a chiamata. Apprendistato. Si punta a semplificare l apprendistato di primo livello (per il diploma e la qualifica professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca) riducendone anche i costi per le imprese che vi fanno ricorso, nell ottica di favorirne l utilizzo in coerenza con le norme sull alternanza scuola-lavoro. Part-time. Vengono definiti i limiti e le modalità con cui, in assenza di previsioni al proposito del contratto collettivo, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare e le parti possono pattuire clausole elastiche (le clausole che consentono lo spostamento della collocazione dell orario di lavoro) o flessibili (le clausole che consentono la variazione in aumento dell orario di lavoro nel part- time verticale o misto). 4

6 Viene inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale. Mansioni. In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro). Viene altresì prevista la possibilità di accordi individuali, in sede protetta, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell occupazione, dell acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita. 4) Disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (decreto legislativo esame preliminare) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un decreto legislativo che contiene disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a norma dell articolo 1, commi 8 e 9 della legge n. 183 del Si tratta di un provvedimento che interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità (n 151 del 26 marzo 2001) e reca misure volte a sostenere le cure parentali, a tutelare la maternità delle lavoratrici intervenendo, in alcuni casi, anche in settori che già erano stati oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale e non ancora recepiti in norma. Il decreto interviene, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato. Nel primo caso, infatti, i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di congedo di maternità post partum anche quando la somma dei due periodi superi il limite complessivo dei 5 mesi; nel secondo caso si prevede la possibilità di usufruire di una sospensione del congedo di maternità, a fronte di idonea certificazione medica che attesti il buono stato di salute della madre. Entrambe le soluzioni sono dirette a favorire il rapporto madre-figlio senza rinunciare alle tutele della salute della madre. Il decreto prevede un'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età del bambino a 6 anni; quello non retribuito dai 6 anni di vita del bambino ai 12 anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento, per i quali la possibilità 5

7 di fruire del congedo parentale inizia a decorrere dall'ingresso del minore in famiglia. In ogni caso, resta invariata la durata complessiva del congedo. In materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti. Sono inoltre state introdotte norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali. Oltre agli interventi di modifica del testo unico a tutela della maternità, il decreto contiene due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere. La norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti. In particolare, per il riconoscimento dei benefici si esclude dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti i telelavoratori che rientrino nella fattispecie individuata dal decreto. La seconda norma introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati e, quindi, si prevede la possibilità per queste lavoratrici dipendenti di imprese private di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo l'intera retribuzione, la maturazione delle ferie e degli altri istituti connessi. Viene anche introdotto il diritto di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a richiesta della lavoratrice. Le collaboratrici a progetto hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per analoghi motivi sempre per un massimo di tre mesi. CONCORRENZA Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per lo sviluppo Economico, Federica Guidi, ha approvato un disegno di legge che dà attuazione, per la prima volta, al provvedimento annuale sulla concorrenza previsto dalla legge con l obiettivo di stimolare la crescita economica frenata dalla scarsa concorrenza nel settore dei servizi. Le liberalizzazioni fanno crescere del 3,3% il Pil in 5 anni secondo le stime del Fondo monetario internazionale, migliorano la credibilità del Paese ed il suo 6

8 rating e costituiscono un elemento importante nel giudizio della Commissione europea sulle riforme italiane. Questi, in sintesi, i contenuti del provvedimento. Assicurazioni. Viene previsto l obbligo di sconti significativi nel campo della RC Auto se l automobilista accetta clausole finalizzate al contenimento dei costi o al contrasto delle frodi come l installazione della scatola nera e di rilevatori del tasso alcolemico, ispezioni preventive dei veicoli e il risarcimento presso officine convenzionate. Altre norme riguardano l obbligo di indicare i testimoni, in caso di incidenti con soli danni alle cose, non oltre il momento della denuncia, la possibilità di recesso dalle polizze accessorie allo scadere della polizza principale, il conferimento all IVASS dei poteri di controllo e monitoraggio sull'attuazione delle nuove norme. Fondi pensione. Viene prevista la piena facoltà di portabilità per i lavoratori dei propri contributi pensionistici, eliminando la possibilità per i contratti di lavoro nazionali di inserire vincoli e condizioni anche in relazione alla quota di spettanza del datore di lavoro. Viene rimosso anche il vincolo, per il fondo di trovare sottoscrittori solo all'interno della categoria professionale di riferimento. Comunicazioni. Per favorire la mobilità della domanda nei mercati della pay-tv, della telefonia fissa e mobile e di Internet, vengono semplificate le procedure di identificazione dei clienti per la migrazione e viene prevista la trasparenza sulle penali in caso di recesso anticipato dal contratto. L entità della penale, inoltre, dovrà essere legata ai costi effettivamente sostenuti dall operatore in caso di promozioni. Poste. Per allargare ulteriormente la concorrenza viene eliminata la riserva di Poste Italiane sulla spedizione degli atti giudiziari e delle notifiche di sanzione da parte della Pubblica amministrazione. Energia elettrica, gas e carburanti. Allo scopo di superare le residue regolamentazioni di prezzo, viene previsto: a) per il gas naturale, la graduale eliminazione della tutela a decorrere dal 2018 nel mercato domestico (prezzi fissati dall Autorità per l Energia per i consumatori che non hanno scelto un fornitore sul libero mercato); b) per l energia elettrica la graduale restrizione dell attuale perimetro di tutela (pmi e famiglie che non hanno scelto un fornitore sul mercato), sempre a decorrere dal c) per i carburanti si vieta l introduzione, in particolare da parte delle Regioni, di norme discriminatori ad esempio a carico dei nuovi entranti. Banche. Per garantire la piena mobilità della domanda vengono previste norme come: i costi delle chiamate per l assistenza ai clienti non potranno superare le tariffe per l ordinaria chiamata urbana; saranno introdotti strumenti di comparabilità delle offerte di servizi; un apposito sito Internet dovrà 7

9 garantire la trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie ai contratti di finanziamento e ai mutui. Avvocati. Il disegno di legge elimina il vincolo di appartenenza ad una sola associazione professionale, introduce l obbligo di presentare un preventivo (oggi solo su richiesta dell assistito) e consente le società multiprofessionali e l ingresso di soci di capitali. Notai. Il provvedimento elimina il divieto di pubblicità, allarga il bacino di competenza (dal distretto di Corte d appello a tutto il territorio regionale) ed elimina il reddito minimo di 50 mila euro. Vengono ridotti gli atti per i quali è richiesta l autentica notarile e si individuano i casi nei quali questa può essere concessa anche da altri soggetti come avvocati e commercialisti. In questo modo sarà consentito anche ad altri professionisti di redigere atti per transazioni immobiliari di modesta entità e relative ad unità immobiliari non ad uso abitativo; si eliminerà l obbligo di atto notarile per la costituzione di società a responsabilità limitata con capitale fino a 20 mila euro; si estenderanno gli atti per i quali il passaggio notarile potrà essere sostituito dalla sottoscrizione digitale. Ingegneri. Le società di ingegneri potranno assumere commesse da privati superando una disciplina oscura e anacronistica risalente agli anni 40. Farmacie. Viene eliminato il limite di titolarità di 4 licenze in capo ad un unico soggetto e viene consentito l ingresso di soci di capitale. PROGRAMMA DI RIFORME STRUTTURALI Il Presidente ha riferito al Consiglio dei Ministri sullo scambio di informazioni avvenuto con la Commissione europea in vista di una valutazione definitiva della Legge di Stabilità 2015, attesa nelle prossime settimane. In particolare, il Presidente si è soffermato sul programma di riforme strutturali comunicato alla Commissione europea con documenti predisposti dal Ministro dell'economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, relativi alla natura delle riforme, al cronoprogramma di attuazione, stilato in stretta collaborazione con il Ministro per le Riforme e i Rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, e all'impatto economico. PIANI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO 8

10 Su proposta del Ministro dell Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, Gianluca Galletti, il Consiglio ha approvato il Piano di bacino del Fiume Arno, stralcio Bilancio idrico, adottato dal relativo Comitato istituzionale dell Autorità di bacino, presieduto dal Ministro, sul quale è stato acquisito l assenso della Struttura tecnica per il dissesto idrogeologico. Il Piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento di programmazione e pianificazione delle azioni per la difesa del suolo e la corretta utilizzazione delle acque. Sempre su proposta del Ministro Galletti è stato approvata la Variante al Piano stralcio per l assetto idrogeologico - Rischio di frana nei bacini dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, relativamente ai Comuni di Arpaise (BN), Bonea (BN), Capua (CE), Flumeri (AV), Sessa Aurunca (CE) e Vairano Patemora (CE), nonché della Variante al Piano stralcio per l assetto idrogeologico - Rischio di frana, relativamente al Comune di Pozzilli (IS). Si tratta dell approvazione del piano relativo all assetto del territorio interessato dai bacini citati (con particolare riferimento all ipotesi di rischio per frana), redatto sulla base degli elementi forniti dai Comuni e di quelli desunti da approfondimenti tecnici della Segreteria tecnica operativa dell Autorità di bacino; a seguito della riperimetrazione delle zone di rischio, gli enti competenti monitoreranno l evoluzione dei fenomeni ed assicureranno la sorveglianza sul territorio per mitigare e gestire il rischio idrogeologico. PROROGA COMMISSARIAMENTO Comune di Sedriano (MI) Al fine di completare le operazioni di risanamento delle istituzioni locali, nelle quali sono state riscontrate forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, il Consiglio ha deciso di prorogare, su proposta del Ministro dell interno Angelino Alfano lo scioglimento del Comune di Sedriano, in provincia di Milano. NOMINE Il Consiglio ha approvato, su proposta del Ministro della difesa, Roberta Pinotti, la nomina a Capo di stato maggiore dell Esercito, a decorrere dal 27 febbraio 2015, del generale di Corpo d armata Danilo ERRICO, in sostituzione del generale di corpo d armata Claudio Graziano, destinato ad altro incarico. 9

11 LEGGI REGIONALI Il Consiglio dei Ministri ha esaminato diciannove leggi delle Regioni e delle Province Autonome: Per le seguenti leggi regionali si è deliberata l impugnativa: 1) Legge Regione Molise n. 25 del 22/12/2014 Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l esercizio finanziario 2014, ai sensi della legge regionale n. 4/2002, articolo 33", in quanto una disposizione riguardante il bilancio regionale si pone in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 2) Legge Regione Piemonte n. 22 del 24/12/2014, Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria ", in quanto una norma, che stabilisce la misura del canone annuo per l'uso di acqua pubblica a fini energetici, contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale volti ad agevolare l'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia secondo condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale, e invade la competenza esclusiva attribuita allo Stato in materia di tutela della concorrenza dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Cost. 3) Legge Regione Lombardia n. 35 del 30/12/2014, Disposizioni per l attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) Collegato 2015, in quanto alcune disposizioni riguardanti il trattamento dei rifiuti urbani e delle concessioni idroelettriche contrastano con i principi generali previsti dalla normativa europea in materia di libera concorrenza, e con l art. 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione, nonché i principi fondamentali in materia di produzione trasporto e distribuzione di energia, di cui all art. 117, terzo comma, della Costituzione. Un altra disposizione, che limita l esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte delle unioni di comuni, contrasta con i principi di coordinamento della finanza pubblica, in violazione in violazione dell art. 117, terzo comma, Cost. 4) Legge Regione Toscana n. 88 del 30/12/2014, Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia, in quanto una norma prevede un solo ambito territoriale di caccia per ogni provincia, non rispettando in tal modo quegli standards di tutela uniformi stabiliti sul territorio nazionale dalla legge quadro in materia di caccia n.157/1992, in violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell ambiente, di cui all articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Per le seguenti leggi delle Regioni e delle Province Autonome si è deliberata la non impugnativa: 10

12 1) Legge Regione Liguria n. 40 del 19/12/2014 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015). 2) Legge Regione Molise n. 24 del 22/12/2014 Rendiconto generale della Regione Molise per l esercizio finanziario ) Legge Regione Abruzzo n. 46 del 23/12/2014 Disposizioni per l adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione Europea. Disposizioni per l attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale (Legge europea regionale 2014). 4) Legge Provincia Bolzano n. 12 del 23/12/2014 Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l anno finanziario 2015 e bilancio triennale ". 5) Legge Regione Lazio n. 15 del 29/12/2014 Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale". 6) Legge Regione Liguria n. 41 del 29/12/2014 Disposizioni collegate alla legge finanziaria ) Legge Regione Umbria n. 29 del , Disposizioni in materia di personale e in materia di cave e fondazioni nonché modificazioni ed integrazioni di leggi regionali. 8) Legge Regione Veneto n. 44 del 30/12/2014 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale. 9) Legge Regione Veneto n. 45 del 30/12/2014 Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni. 10) Legge Regione Piemonte n. 23 del 30/12/2014 Autorizzazione all esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l anno ) Legge Regione Piemonte n. 24 del 30/12/2014 Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 e 14 luglio 2009, n. 20 e abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n ) Legge Regione Toscana n. 89 del 30/12/2014 Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell ambito della pratica fisica e sportiva). Nuove disposizioni relative all utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni nell ambito della pratica fisica e sportiva. 13) Legge Regione Toscana n. 90 del 30/12/2014 Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009,30/2009, 39/2009, 40/2009, 6/2011, 11

13 23/2012, 77/2012 e 80/ ) Legge Regione Sicilia n. 28 del 29/12/2014 Istituzione della Giornata dell accoglienza. 15) Legge Regione Sicilia n. 29 del 29/12/2014 Norme in materia di promozione e tutela dell attività fisico-motoria e sportiva. Il Consiglio è terminato alle ore

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