FIN+A DANNI Ed. 2/FD1

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1 GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Gruppo Assicurativo Ri.Fin Contratto di Assicurazione dei Rami Danni FIN+A DANNI Ed. 2/FD1 FASCICOLO INFORMATIVO IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: NOTA INFORMATIVA, comprensiva del Glossario CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

2 NOTA INFORMATIVA Data ultimo aggiornamento 27/03/2013 Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, si rinvia alla consultazione del Sito internet della Società nella sezione dedicata ai Prodotti. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A) INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. è una Società del gruppo Assicurativo Ri.Fin iscritto all Albo dei gruppi Assicurativi presso l IVASS al n. 014 e soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l. b) Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Diaz, Milano (Italia) c) Recapito telefonico: Sito internet Indirizzo di posta elettronica: global.assistance@globalassistance.it d) Provvedimento di autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993. Numero di iscrizione all Albo delle Imprese di assicurazione presso l IVASS: n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa I dati di seguito indicati sono relativi all ultimo bilancio approvato in data 27/03/2013. Il patrimonio netto dell Impresa ammonta al 31/12/2012 ad ; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta ad , mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta ad L indice di solvibilità dell Impresa, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,495. B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto assicurativo consiste in una polizza collettiva, collegata ad una convenzione, che prevede singole adesioni facoltative. Ogni adesione è poliennale, con una durata sempre pari a quella originaria del finanziamento, erogato dalla banca Contraente, al quale viene abbinata, e può variare da un minimo di 1 anno fino ad un massimo di 30 anni. AVVERTENZA: Per le Adesioni con forma tariffaria a Premio poliennale frazionato in rate annuali la copertura si rinnova annualmente con addebito della rata salvo revoca, da parte dell Aderente-Assicurato, della disposizione di pagamento del premio (da effettuarsi almeno 30 giorni prima della scadenza annuale). Per maggiori dettagli si rinvia all Art. 2 - Decorrenza della garanzia e durata delle singole adesioni delle Norme che regolano l assicurazione in generale. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Le coperture assicurative, offerte in base alla tipologia del finanziamento erogato, consistono in due principali pacchetti di Garanzie acquistabili congiuntamente o singolarmente: - Garanzia CPI (Creditor Protection Insurance) che include la copertura principale IPT (Invalidità Permanente Totale da infortunio e malattia), valida ed operante per tutta la durata dell adesione, e le coperture ITT (Inabilità temporanea totale), PI (Perdita impiego) e RO (Ricovero ospedaliero), valide a rotazione in base allo stato di occupazione/lavorativo dell Aderente-Assicurato al momento del sinistro con una durata massima di 10 anni, e che prevede, in base alle garanzie interessate dal sinistro, la liquidazione all Aderente-Assicurato di importi corrispondenti al debito residuo o alle rate del finanziamento in caso di seri imprevisti alla persona (problemi di salute o lavorativi) che possono intaccare la capacità di rimborso; Nota Informativa - FIN + A Danni Ed. 2/FD1 1 di 7

3 - Garanzia INCENDIO FABBRICATO valida ed operante per tutta la durata dell adesione che prevede il risarcimento dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato indicato sul Modulo di adesione, derivanti da incendio / fulmine / esplosione e scoppio / caduta aeromobili / fumi, gas, vapori / i guasti causati con lo scopo di impedire o di arrestare l evento dannoso / spese per demolire, sgomberare e trasportare i residuati del sinistro / onda sonica / urto di veicoli stradali / eventi atmosferici / eventi sociopolitici e atti dolosi / oneri di ricostruzione / onorari dei periti. Le Somme assicurate della copertura IPT e della Garanzia INCENDIO FABBRICATO corrispondono inizialmente all importo del finanziamento erogato ed annualmente si riducono, in proporzione alla durata del finanziamento stesso, e corrispondono: a) al debito residuo effettivo (calcolato secondo il piano originario del finanziamento) in caso di pagamento della polizza anticipato in un unica soluzione b) al debito residuo teorico (calcolato secondo un Piano di ammortamento alla francese come da specifiche indicate nelle Condizioni di Assicurazione) in caso di pagamento della polizza con Premio frazionato in rate annuali. Per le altre coperture della Garanzia CPI il massimale corrisponde alla rata del finanziamento effettivo. In caso di Finanziamento cointestato ogni Aderente-Assicurato può scegliere di assicurarsi anche solo per la propria quota e pertanto i massimali di cui sopra si riducono nella medesima proporzione. Per maggiori approfondimenti si rimanda alle Condizioni Particolari di Assicurazione ed in particolare: - per la Garanzia CPI agli Artt. 1 - Oggetto dell Assicurazione, 4 Durata dell'assicurazione ; 5 Variazione della posizione lavorativa ; 7 Infortuni: rischi compresi e precisazioni ; 8 Capitale Assicurato Individuale ; 13 Criteri di indennizzabilità dell invalidità permanente ; 15 Indennizzo ; - per la Garanzia INCENDIO FABBRICATO agli Artt. 1 Fabbricati assicurabili, 3 - Oggetto dell Assicurazione, 4 Condizioni speciali (sempre operanti), 5 Primo rischio assoluto, 7 Determinazione della somma assicurata, 13 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. AVVERTENZA I: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni Particolari di Assicurazione ed in particolare: - per la Garanzia CPI agli Artt. 6 Esclusioni, 10 Rischio Volo, 11 Limitazione delle garanzie per sinistri catastrofali ; - per la Garanzia INCENDIO FABBRICATO agli Artt. 3 Oggetto dell assicurazione, 6 Esclusioni, 7 Determinazione della somma assicurata. AVVERTENZA II: Nel contratto è prevista l applicazione di massimali, franchigie e carenze. Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda alle Condizioni Particolari di Assicurazione come segue: - per la Garanzia CPI agli Artt. 8 Capitale Assicurato Individuale, 9 Limiti di indennizzo e cumuli di indennità, 10 Rischio Volo, 12 Periodo di franchigia e periodo di carenza, 15 Indennizzo ; - per la Garanzia INCENDIO FABBRICATO agli Artt. 7 - Determinazione della somma assicurata, 13 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. In particolare: il massimale per le tre prestazioni rotanti ITT, PI e RO è limitato ad un massimo di 12 indennità mensili per ogni sinistro e 36 indennità mensili per periodo di durata della copertura; le franchigie e le carenze sono presenti nella Garanzia CPI e riguardano tutte le coperture ivi comprese. Al fine di comprenderne il meccanismo di funzionamento si specifica che le franchigie sono il periodo di tempo, rispetto all insorgenza del sinistro, durante il quale l Aderente-Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo, mentre le carenze sono il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della data di decorrenza dell Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante. A titolo esemplificativo: In caso di sinistro di Perdita d impiego (dove è prevista una carenza di 90 giorni e una franchigia assoluta di 60 giorni) il sinistro è liquidabile solo se la perdita d impiego avviene dopo 90 giorni dalla data di decorrenza dell assicurazione e verrà corrisposto l indennizzo, commisurato ad una rata di finanziamento, trascorsi 30 giorni continuativi di Disoccupazione dal termine del periodo di franchigia assoluta di 60 giorni. AVVERTENZA III: è previsto un limite massimo di età assicurabile; più precisamente l adesione non può essere sottoscritta da persone di età pari o superiore ai 65 anni ed inferiore ai 18 anni, e comunque non può essere sottoscritta da persone che, in base alla durata del finanziamento abbinabile al contratto assicurativo supererebbero in corso di contratto i 72 anni (per adesioni con Premio unico anticipato) o i 75 anni (per adesioni con Premio frazionato in rate annuali). Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia, per la Garanzia CPI all Art. 3 Persone Assicurabili. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA I: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione; si rinvia per le conseguenze all Art. 9 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Norme che regolano l assicurazione in generale. AVVERTENZA II: Eventuali contratti emessi in assenza di finanziamento o abbinati ad un finanziamento non assicurabile debbono intendersi nulli. La Società provvederà quindi al rimborso integrale del premio corrisposto. Nota Informativa - FIN + A Danni Ed. 2/FD1 2 di 7

4 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Aderente-Assicurato ha l obbligo di dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Per aspetti di maggior dettaglio sulle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia agli Art. 10 Aggravamento del Rischio e 11 Diminuzione del Rischio delle Norme che regolano l assicurazione in generale. A titolo esemplificativo nell ambito delle coperture offerte dal contratto nella Sezione GARANZIA INCENDIO FABBRICATO una circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è il cambio di destinazione d uso del fabbricato indicato nel Modulo di Adesione. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all Art. 1 Fabbricati assicurabili ed alle Tabelle dell Elenco delle attività assicurabili e relativi codici di rischio delle Condizioni Particolari di Assicurazione. 6. Premi Il premio poliennale, riferito ad ogni singola adesione, è calcolato per l intera durata di polizza e deve essere interamente corrisposto dall Aderente-Assicurato. In base alla tipologia, alla durata ed all importo del finanziamento, abbinato alla copertura assicurativa, viene attribuito all adesione una tra le due forme previste di pagamento del premio poliennale: 1) Pagamento anticipato in un unica soluzione (valido per l intera durata di polizza); 2) Pagamento frazionato in rate annuali (rate annuali costanti da corrispondere per l intera durata di polizza). La prima viene offerta in relazione ai prestiti personali fino a sette anni di durata e di importo non superiore ad , la seconda viene offerta in relazione ai mutui ipotecari ed ai prestiti personali diversi da quelli abbinabili alla forma a Premio unico anticipato e d importo fino ad L Aderente-Assicurato è tenuto a versare il Premio unico anticipato o la prima rata di Premio frazionato all atto della sottoscrizione dell adesione tramite bonifico bancario, con accredito sul conto corrente dell Intermediario, Global Assicurazioni S.p.A. I costi a carico dell Aderente-Assicurato sono, in aggiunta alle imposte di legge sui premi, i costi amministrativi, mediamente pari al 10% del premio imponibile nel caso di premio frazionato in rate annuali e del 15% nel caso di premio anticipato in unica soluzione, nonché le provvigioni di intermediazione che, in base alle rilevazioni contabili relative all ultimo esercizio 2011, corrispondono in media al 25,30% del premio imponibile ovvero all importo medio di 24,34. AVVERTENZA I: Non sono previsti sconti di premio. AVVERTENZA II: in caso di Estinzione Anticipata o Trasferimento del mutuo o del finanziamento al quale l Adesione risulta abbinata, l impresa: - in presenza di Pagamento anticipato in un unica soluzione, consente l interruzione del contratto restituendo all Aderente-Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa la Società, su richiesta dell Aderente- Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale, commisurando la Somma Assicurata all originario Piano di Ammortamento del corrispondente Finanziamento; - in presenza di Pagamento frazionato in rate annuali consente di mantenere in vigore il contratto oppure consente l interruzione del contratto (la copertura cessa alla fine del periodo per il quale è stata pagata la rata) facendo interrompere all Aderente-Assicurato i pagamenti delle rate annuali programmate. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all Art. 3 Estinzione anticipata/portabilità/rinegoziazione delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. 7. Rivalse AVVERTENZA: Il presente contratto non prevede garanzie con diritto di rivalsa ovvero il diritto che la Società ha di recuperare, nei confronti del Contraente o dei titolari dell interesse assicurato, le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l eventuale contributo dell assicurato al risarcimento del danno. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: L Aderente-Assicurato può recedere dall Assicurazione con preavviso di 30 giorni da comunicare alla Società mediante lettera raccomandata dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo. Si rinvia all Art. 12 Recesso in caso di sinistro per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell art Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana. Nota Informativa - FIN + A Danni Ed. 2/FD1 3 di 7

5 11. Regime Fiscale Imposte sui premi: I premi delle assicurazioni, al momento della stipulazione del presente contratto, sono soggetti alle seguenti aliquote di imposta calcolate sul premio imponibile: - Garanzia CPI (IPT, ITT, PI, RO): 2,50% - Garanzia INCENDIO FABBRICATO: 22,25% C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA : il contratto prevede modalità e termini entro i quali denunciare i sinistri e sulle eventuali spese per la ricerca e la stima del danno. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio legati alla denuncia del sinistro ed alle procedure liquidative ai seguenti Articoli delle Condizioni Particolari di Polizza: per la Garanzia CPI: Artt. 13 Criteri di indennizzabilità dell Invalidità permanente, 14 Valutazione del danno Ricorso all arbitrato e 17 Obblighi in caso di sinistro ; per la Garanzia INCENDIO FABBRICATO: Artt. 4 Condizioni Speciali, 9 Obblighi in caso di sinistro, 11 Procedure per la valutazione del danno e 12 Mandato dei Periti. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto all indirizzo dell Impresa Global Assistance S.p.A., Piazza Diaz 6, Milano, all attenzione dell ufficio Gestione Reclami (Numero di fax indirizzo di posta elettronica: gestione.reclami@globalassistance.it). Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell Impresa, potrà rivolgersi all IVASS, Via del Quirinale n ROMA, corredando l esposto con i dati del reclamante, l individuazione del soggetto di cui si lamenta l operato e il motivo della lamentela, copia della documentazione concernente il reclamo trattato dall Impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Riguardo alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: ) o all'ivass (chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET) che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. 14. Arbitrato Nel presente contratto è previsto l utilizzo dell arbitrato irrituale, con riferimento alla Garanzia CPI e alla Garanzia Incendio Fabbricato, quale mezzo di risoluzione di eventuali controversie insorte tra le Parti. Con riferimento alla Garanzia CPI la città, sede di svolgimento dell arbitrato, sarà quella ove ha sede l Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell Aderente-Assicurato. AVVERTENZA: È tuttavia resa facoltà alle Parti di rivolgersi in ogni caso all Autorità Giudiziaria, in particolare laddove si ravvisassero i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. GLOSSARIO Ai termini di seguito indicati vengono attribuiti i seguenti significati: DEFINIZIONI COMUNI Aderente-Assicurato: il contraente del Finanziamento che abbia aderito alla presente Polizza collettiva sottoscrivendo il relativo Modulo di Adesione. Nel caso il contraente del finanziamento sia un Impresa (o comunque una persona giuridica), la persona assicurata, per la Garanzia CPI, è la persona fisica individuata nel collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l Impresa, indicata sul Modulo di Adesione e che sottoscrive il medesimo unitamente all Aderente. Assicurazione: il contratto di Assicurazione. Banca: la Banca del Gruppo Bancario Credito Valtellinese che eroga il Finanziamento. Beneficiario: l Aderente-Assicurato o, per la Garanzia Incendio Fabbricato, il proprietario del Fabbricato assicurato (se diverso dall Aderente-Assicurato). Capitale Residuo: il debito residuo in linea capitale a carico dell Aderente-Assicurato, relativo al Finanziamento, e rilevabile dal Piano di ammortamento finanziario al netto di eventuali rate insolute. Contraente: la Banca, appartenente al Gruppo Bancario Credito Valtellinese, che eroga il finanziamento ed a cui è affidata la raccolta delle adesioni alla Polizza collettiva. Nota Informativa - FIN + A Danni Ed. 2/FD1 4 di 7

6 Finanziamento: il contratto di mutuo o prestito personale che preveda da parte della Banca anticipo di denaro al cliente e, da parte del cliente, un impegno alla restituzione di tale denaro in un certo periodo di tempo (piano di rientro programmato). Modulo di Adesione: il documento sottoscritto dall Aderente-Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all Assicurazione. Piano di Ammortamento: nella forma tariffaria con frazionamento rate annuali, per le Garanzia Invalidità Permanente Totale ed Incendio Fabbricato, il piano di ammortamento teorico alla francese determinato con riferimento al capitale assicurato iniziale ed alla durata dell Assicurazione indicati nel Modulo di Adesione ad un tasso nominale fisso pari al 10%; nella forma tariffaria a premio unico anticipato e in ogni caso per le coperture Perdita Impiego, Ricovero Ospedaliero e Inabilità Temporanea Totale, il piano di ammortamento originario del Finanziamento cui si riferisce l Assicurazione. Polizza collettiva: il documento che regola l assicurazione. Premio: la somma dovuta alla Società in relazione all assicurazione. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società: Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. di seguito Global Assistance S.p.A con sede in Piazza Diaz, Milano. DEFINIZIONI RELATIVE ALLA ASSICURAZIONE CPI Disoccupazione: la posizione lavorativa in cui viene a trovarsi un Lavoratore Dipendente Privato, che: a) abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno; b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia, o nelle liste di mobilità regionali. Inabilità Temporanea Totale: la perdita temporanea ed in misura totale della capacità ad attendere alla propria Normale Attività Lavorativa. Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Invalidità Permanente: la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla Normale Attività Lavorativa svolta dall Aderente-Assicurato. Invalidità Permanente Totale: l'invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%. Istituto di Cura: qualunque struttura sanitaria regolarmente autorizzata all erogazione dell assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche. Lavoratore Autonomo: la persona fisica che eserciti un attività lavorativa regolare che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli artt. 29, 49, 51 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n 917 e successive modifiche, e/o di redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone e che, ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro dipendente (così come indicato nella definizione di Lavoratore Dipendente) o di pensione. Sono altresì considerati Lavoratori Autonomi i lavoratori che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto. Lavoratore Dipendente: la persona fisica che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunta da almeno dodici mesi e che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri in base ad un contratto di lavoro dipendente che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a sedici ore settimanali. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori inquadrati in base a contratti: a) a tempo determinato; b) di inserimento (ex contratto di formazione lavoro); c) di apprendistato; d) di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali); e) di lavoro intermittente. Non sono considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori il cui contratto sia stipulato all estero se non regolato dalla legge italiana. Lavoratore Dipendente Pubblico: la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente presso la Pubblica Amministrazione. Per Pubblica Amministrazione si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti autonomi Case Popolari, le Camere Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs n 300. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975. Lavoratore Dipendente Privato: la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente e non rientri nella definizione di Lavoratore Dipendente Pubblico. Malattia: l alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Non Lavoratore: la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo né Lavoratore Dipendente Privato o Pubblico, come determinati dalle definizioni sopra indicate; sono altresì considerati Non Lavoratori i pensionati, le casalinghe, i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata o con contratti di lavoro accessorio od occasionale nonché i lavoratori dipendenti il cui contratto sia stipulato all estero e non sia regolato dalla legge italiana. Normale Attività Lavorativa: l attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall Aderente-Assicurato con carattere di abitualità e prevalenza. Nota Informativa - FIN + A Danni Ed. 2/FD1 5 di 7

7 Perdita di Impiego: la perdita da parte della persona fisica dello stato di Lavoratore Dipendente Privato a seguito di giustificato motivo oggettivo, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell Aderente-Assicurato, che generi lo stato di Disoccupazione. Periodo di Carenza: il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della data di decorrenza dell Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante. Periodo di Franchigia: il periodo di tempo durante il quale l Aderente-Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo. Ricovero Ospedaliero: la degenza dell'aderente-assicurato in Istituto di Cura, ininterrotta e con pernottamento, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in strutture ambulatoriali. DEFINIZIONI RELATIVE ALL ASSICURAZIONE INCENDIO FABBRICATO Copertura, solai, tetto: Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti. Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato; escluse pavimentazioni e soffittature. Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene). Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: a) a contatto con l aria o con l acqua a condizioni normali danno luogo ad Esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall art. 83 del R.D. n. 635 del 06/05/1940 ed elencati nel relativo allegato A. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità. Fabbricato: l intera costruzione edile relativa alla pratica di finanziamento compresi fissi ed infissi ed opere di fondazioni od interrate, comprese dipendenze anche in corpo separato purché situate nell area immediatamente circostante il corpo principale, recinzioni in muratura, inclusi cancellate e cancelli, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici e fissi per illuminazione, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, di condizionamento d aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, il tutto se al servizio del fabbricato stesso in quanto indipendente dall attività nello stesso esercitata, affreschi e statue non aventi valore artistico, esclusi: parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private. Qualora si assicuri una sola porzione di immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune. Franchigia: è l importo prestabilito, che in caso di danno, l Aderente-Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall Indennizzo; pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l Indennizzo verrà determinato ai sensi del relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall importo così calcolato. Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infiammabili: sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore ai 35 centesimali) non classificabili Esplodenti che rispondano alle seguenti caratteristiche: TIPO A: - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto d infiammabilità inferiore a 21 C; - sostanze e prodotti che, a contatto con l acqua e l aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l aria, spontaneamente s infiammano; TIPO B: - liquidi e solidi con punto d infiammabilità non inferiore a 21 C e inferiore a 55 C; TIPO C: - liquidi e solidi con punto d infiammabilità non inferiore a 55 C e inferiore a 100 C; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto d infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M allegato V Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 Kg di infiammabili di tipo B o a 400 Kg di infiammabili di tipo C. Limite di indennizzo: l importo massimo che la Società sarà tenuta ad indennizzare per ciascun periodo assicurativo, qualunque sia il numero dei sinistri. Merci Speciali: si determinano convenzionalmente merci speciali le seguenti: D1 - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloide (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse od alveolari imballaggi materia plastica espansa od alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) espansite e sughero grezzo; D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa cotone idrofilo - ovatte - cotoni sodi; Nota Informativa - FIN + A Danni Ed. 2/FD1 6 di 7

8 D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l 80% - ovatte sintetiche piume o piumino. Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 Kg di merci speciali di categoria D3. Scoperto: la quota del danno liquidato a termini di Polizza, espressa in percentuale sull ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell Aderente-Assicurato; pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l indennizzo verrà determinato ai sensi del relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall importo così calcolato. Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio. * * * GLOBAL ASSISTANCE SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Dott. Pietro Rinaldi (Presidente) Nota Informativa - FIN + A Danni Ed. 2/FD1 7 di 7

9 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Data ultimo aggiornamento 29/03/2012 INDICE DEFINIZIONI.. pag. 02 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE..... pag. 02 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE..... pag Garanzie CPI (CREDITOR PROTECTION INSURANCE) pag Garanzie INCENDIO FABBRICATO pag. 09 ELENCO ATTIVITA ASSICURABILI E RELATIVI CODICI DI RISCHIO..... pag di 21

10 DEFINIZIONI Le definizioni sono integralmente riportate nel Glossario di cui alla Nota Informativa consegnata al Contraente e all Aderente-Assicurato. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Premessa La presente polizza collettiva è riservata ai clienti delle Banche del Gruppo Credito Valtellinese che, avendo ottenuto un Finanziamento (mutuo o prestito personale), hanno la facoltà di aderire liberamente alla polizza collettiva corrispondendone il relativo premio. Art. 1 Oggetto dell assicurazione Oggetto della Polizza collettiva è la copertura assicurativa di durata poliennale per le seguenti Garanzie: - CPI (coperture Invalidità permanente da infortunio o malattia di grado pari o superiore al 60% dell invalidità totale, Inabilità temporanea totale, Perdita di impiego, Ricovero ospedaliero ), proponibile sia in presenza di prestiti personali che di mutui; - INCENDIO DEL FABBRICATO, proponibile esclusivamente in presenza di mutui ipotecari. Le Garanzie CPI e INCENDIO DEL FABBRICATO sono opzionabili sia singolarmente che congiuntamente. Sono previste due forme differenti di pagamento offerte, all adesione, a seconda della tipologia del finanziamento erogato: - PREMIO POLIENNALE PAGATO ANTICIPATAMENTE IN UN UNICA SOLUZIONE (in breve Premio Unico Anticipato ) in relazione ai prestiti personali fino a sette anni di durata e di importo non superiore ad ,00; - PREMIO POLIENNALE FRAZIONATO IN RATE ANNUALI (in breve Premio rate annuali ) in relazione ai mutui ed ai prestiti personali diversi da quelli proponibili con la forma di pagamento a Premio Unico Anticipato. Le Garanzie sono prestate secondo quanto indicato nelle Condizioni particolari di Assicurazione che seguono. Art. 2 Decorrenza della garanzia e durata delle singole adesioni Per i finanziamenti di nuova erogazione, l assicurazione ha effetto dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, e comunque non prima delle ore del giorno di erogazione del Finanziamento se il premio risulti pagato entro il primo giorno lavorativo successivo. Altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno di effettivo pagamento. Per i Finanziamenti già in corso l assicurazione decorre dalle ore del giorno stesso dell adesione se il premio risulti pagato entro il primo giorno lavorativo successivo. Altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. La durata delle singole adesioni coincide sempre con la durata originaria del Finanziamento, anche in caso di successiva modifica dello stesso. Per i Finanziamenti abbinabili alla forma tariffaria con Premio rate annuali, quando la durata del Finanziamento non sia in anni interi, la durata dell adesione sarà pari alla durata del Finanziamento espressa in anni interi arrotondati per eccesso. In tal caso la copertura si rinnova annualmente con addebito della rata annuale, salvo revoca da parte dell Aderente-Assicurato della disposizione di pagamento del premio, da esercitare per il tramite della Banca con comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della scadenza annua e salvo quanto disposto dal successivo Art. 3 Estinzione anticipata Portabilità Rinegoziazione. Relativamente ad ogni Adesione, l assicurazione cesserà in ogni caso alla data di scadenza indicata sul Modulo di Adesione, senza obbligo alcuno di comunicazione. In nessun caso la Società sarà obbligata a corrispondere alcun Indennizzo per sinistri che si verifichino oltre la data di scadenza indicata sul Modulo di Adesione. Art. 3 - Estinzione Anticipata - Portabilità - Rinegoziazione In caso di estinzione anticipata o di portabilità tramite surrogazione del Finanziamento (ai sensi dell art. 8 della Legge n.40 del 02/04/2007), l Aderente-Assicurato, previa compilazione di apposito modulo, avrà facoltà di: - in caso di forma tariffaria con Premio rate annuali: mantenere in vigore il contratto o far cessare il contratto (dalla fine del periodo per il quale è stata pagata la rata) interrompendone i pagamenti successivi, con preavviso di trenta giorni; - in caso di forma tariffaria a Premio Unico Anticipato: mantenere in vigore il contratto o far cessare il contratto ottenendo il rimborso del rateo di premio anticipato e non goduto al netto delle imposte (calcolato in base ai giorni di durata contrattuale pagati e non goduti), comprensivo del corrispondente rateo delle commissioni di intermediazione. In tal caso il Contraente fornisce all Aderente Assicurato il conteggio dell importo rimborsato. Il rimborso del premio, effettuato materialmente dal Contraente o dall intermediario Global Assicurazioni S.p.A., è a carico della Società, cui compete anche l onere dei relativi conteggi. In caso di estinzione totale o parziale del Finanziamento se l Aderente-Assicurato opta per mantenere in vigore il contratto la Copertura assicurativa resterà comunque commisurata all originario Piano di Ammortamento del Finanziamento. In caso di rinegoziazione del Finanziamento o di variazione ad un mutuo flessibile, la copertura continua alle condizioni iniziali. In caso di variazione della durata del Finanziamento, la durata massima della copertura, le prestazioni e i capitali assicurati rimarranno quelli originariamente stabiliti. 2 di 21

11 La copertura potrà essere integrata, al momento della rinegoziazione o alla scadenza originaria del Finanziamento, mediante un nuovo contratto. Nel caso in cui contraente del Finanziamento sia un Impresa (o comunque una persona giuridica), al verificarsi della sua cessazione, contestuale o successiva all estinzione totale o alla rinegoziazione del Finanziamento, la copertura verrà annullata dalla data di cessazione dell Impresa. La Banca restituirà all Impresa la parte di premio al netto delle imposte, calcolato in base ai giorni di durata contrattuale pagati e non goduti, comprensivo del corrispondente rateo delle commissioni di intermediazione. In caso di accollo del Contratto di Finanziamento (ai sensi dell art C.C.), la copertura assicurativa viene sempre annullata dalla data di accollo del Contratto di Finanziamento. Art. 4 Pagamento dell indennizzo In caso di sinistro l Indennizzo verrà corrisposto dalla Società all Aderente Assicurato che potrà utilizzarlo per l estinzione o per la riduzione del debito residuo derivante dal Finanziamento erogato dalla Banca Contraente. Spetta all Aderente-Assicurato compiere gli atti necessari che consentano alla Società di poter procedere all accertamento ed alla liquidazione del sinistro. Art. 5 Altre assicurazioni Resta convenuto che la validità delle garanzie prestate dalla Società all Aderente-Assicurato non è infirmata dalla contemporanea esistenza di altre assicurazioni contro gli stessi rischi, salvo quanto previsto per la Garanzia CPI all Art. 9 Limiti di indennizzo e cumuli di indennità delle relative Condizioni particolari. La Società dispensa il Contraente della Polizza collettiva e gli Aderenti-Assicurati dalle comunicazioni di cui all'art del C.C., salvo quanto previsto all Art. 14 Assicurazione presso diversi assicuratori delle Condizioni particolari Incendio Fabbricato. Art. 6 Pagamento del premio Il premio deve essere pagato alla Società tramite bonifico bancario, accreditando il relativo importo sul conto corrente dell Intermediario che ha in gestione il contratto. Al fine dell attestazione dell avvenuto pagamento del premio fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di credito. Se l Aderente-Assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell art c.c.. Qualora l Aderente-Assicurato non corrisponda la rata di premio di rinnovo entro il 15 giorno dalla sua scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto. Art. 7 Imposte e tasse Sono a carico degli Aderenti-Assicurati le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti. Art. 8 Prova È a carico di chi domanda l Indennità provare che sussistano tutti gli elementi che valgano a costituire il suo diritto a termini di Polizza. Art. 9 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'aderente-assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 10 Aggravamento del rischio L Aderente-Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art C.C. Art. 11 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Aderente-Assicurato ai sensi dell art C.C. Art. 12 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell Indennizzo, l Aderente-Assicurato può recedere dall Assicurazione con preavviso di 30 giorni da comunicare mediante lettera raccomandata. In presenza di recesso del contratto con Forma tariffaria a Premio Unico Anticipato la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. In presenza di recesso con Forma tariffaria a Premio rate annuali, lo stesso avrà efficacia con il primo rinnovo di rata successivo alla richiesta dell Aderente Assicurato. Art. 13 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. 3 di 21

12 Art. 14 Cessione dei diritti L Aderente-Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla presente Polizza, salvo quanto previsto dal precedente Art. 3 Estinzione anticipata Portabilità Rinegoziazione. Art. 15 Comunicazioni Tutte le comunicazioni con riferimento alla presente Polizza, dovranno essere effettuate per iscritto. Ogni eventuale variazione di indirizzo dell Aderente-Assicurato deve essere comunicata alla Società per il tramite del Contraente della Polizza e/o dell Intermediario Global Assicurazioni S.p.A.. Eventuali comunicazioni da parte della Società all Aderente- Assicurato saranno indirizzate all ultimo domicilio conosciuto dell Aderente-Assicurato stesso. Art. 16 Foro competente Per ogni controversia derivante dall applicazione del presente contratto di assicurazione è competente il Foro dove ha sede, residenza o domicilio l Aderente-Assicurato. Art. 17 Riferimento alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE GARANZIA CPI (Creditor Protection Insurance) Art. 1 - Oggetto dell assicurazione L Assicurazione è operante per i seguenti eventi che colpiscano l Aderente-Assicurato: - Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia (IPT); e, a seconda del suo status occupazionale al momento del sinistro: - Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia (ITT): copertura operante soltanto qualora l Aderente-Assicurato, al momento del Sinistro, sia un Lavoratore Autonomo; - Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia (RO): copertura operante soltanto qualora l Aderente-Assicurato, al momento del Sinistro, sia un Non Lavoratore o un Lavoratore Dipendente Pubblico; - Perdita di Impiego (PI): copertura operante soltanto qualora l Aderente-Assicurato, al momento del Sinistro, sia un Lavoratore Dipendente Privato. Art. 2 Persone assicurate Finanziamenti cointestati L Aderente-Assicurato è il contraente del Finanziamento cui è collegata l Assicurazione. Nel caso in cui tale Finanziamento sia intestato a più persone, si potrà scegliere tra le seguenti opzioni: 1) ogni cointestatario aderisce alla Polizza con un capitale iniziale assicurato corrispondente all importo della propria quota di finanziamento; 2) uno solo dei cointestatari aderisce alla Polizza con il capitale iniziale assicurato corrispondente all importo totale del finanziamento; 3) ogni cointestatario potrà scegliere di aderire alla Polizza con un capitale iniziale assicurato corrispondente all importo totale del finanziamento. Ciascun cointestatario che aderisce alla Polizza collettiva dovrà sottoscrivere il proprio Modulo di Adesione. Nel caso il contraente del Finanziamento sia una Impresa (o comunque una persona giuridica), la persona assicurata è la persona fisica individuata nel collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l Impresa, indicata sul Modulo di Adesione. Nel caso in cui la persona assicurata cessi i rapporti di collaborazione, dipendenza o associazione con l Impresa, quest ultima dovrà dare tempestiva comunicazione alla Società per il tramite del Contraente e/o dell Intermediario Global Assicurazioni S.p.A. dell avvenuta cessazione, indicando il nominativo di un altro collaboratore, dipendente o socio che diventerà la nuova persona assicurata, previa verifica dei requisiti e sottoscrizione di un apposito Modulo. Art. 3 - Persone assicurabili Sono assicurabili le persone che rispondono a tutti i seguenti requisiti: a) età compresa fra i 18 anni ed i 65 anni non compiuti alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione; b) alla scadenza prevista dal contratto non abbiano già compiuto 72 anni di età per la tariffa a Premio Unico Anticipato o 75 anni di età per la tariffa Premio rate annuali; c) alla data di sottoscrizione non siano affetti da invalidità permanente di grado pari o superiore al 50%, valutato con riferimento ad un soggetto di integrità fisica e di salute normale, o non sia affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. L'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni; d) siano residenti in Italia. 4 di 21

13 Art. 4 Durata dell'assicurazione Ad integrazione di quanto indicato all Art. 2 Decorrenza della garanzia e durata delle singole adesioni delle Norme che regolano l Assicurazione in Generale, per la forma tariffaria con Premio rate annuali la garanzia Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia - Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia - Perdita di Impiego ha una validità massima di 10 (dieci) anni. Fermo quanto previsto all Art. 3 Estinzione anticipata Portabilità Rinegoziazione delle Norme che regolano l Assicurazione in Generale, l assicurazione cessa anticipatamente anche in caso di liquidazione di un Indennizzo per Invalidità Permanente Totale, dalle ore 24 della data di liquidazione del sinistro. Infine, qualora al termine di durata dell Assicurazione perduri un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero o Perdita di Impiego, nulla sarà più dovuto dalla Società all Aderente Assicurato in base alla presente Polizza per il periodo successivo al suddetto termine, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a 30 giorni consecutivi che intercorre tra la data dell ultimo pagamento di un Indennizzo prima della scadenza indicata sul Modulo di Adesione e la data di scadenza stessa. Art. 5 - Variazione della posizione lavorativa La posizione lavorativa dell Aderente-Assicurato potrà cambiare durante il periodo di validità dell Assicurazione; in caso di Sinistro la garanzia operante, in aggiunta alla Invalidità Permanente da Infortunio e Malattia, sarà quella corrispondente alla posizione lavorativa dell Aderente-Assicurato al momento del Sinistro medesimo. Art. 6 - Esclusioni - INFORTUNI Sono esclusi dall Assicurazione gli Infortuni causati: a) da eventi accaduti anteriormente alla data di decorrenza dell Assicurazione e loro seguiti e conseguenze; b) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; c) dall'uso di aeromobili (considerati come tali anche deltaplani, ultraleggeri, parapendio e simili), salvo gli Infortuni subiti durante i viaggi aerei che venissero effettuati dall Aderente-Assicurato, in qualità di passeggero, su veicoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistiche e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati da Aeroclubs; d) dalla pratica di sport aerei in genere, paracadutismo, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, speleologia, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea, alpinismo con scalate fino al 3 grado effettuato isolatamente, alpinismo di grado superiore al 3 comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), canoa fluviale, hockey sul ghiaccio e dalla attività di trapezista e stuntman; e) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta; f) da ubriachezza, da uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci; g) da proprie azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie; h) da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni; i) da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche. Sono altresì escluse dall'assicurazione le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.). Non sono considerati Infortunio: j) le ernie; k) gli avvelenamenti, salvo quanto previsto all Art. 7 Infortuni: rischi compresi e precisazioni e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di Infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da Infortunio; l) gli infarti da qualsiasi causa determinati; m) quelli subiti durante il periodo d arruolamento volontario, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale. - MALATTIA Sono escluse dall Assicurazione le Malattie: a) preesistenti alla data di decorrenza dell Assicurazione; b) da intossicazioni causate da: 1) abuso di alcolici; 2) uso di allucinogeni; 3) uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti; c) derivanti dalla sindrome di immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o altre patologie ad essa collegate; d) mentali, i disturbi psichici in genere e le nevrosi; e) da trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche; f) da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni; g) da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Non sono considerati Malattia: h) l infertilità e la sterilità; i) relativamente alle sole garanzie Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero, la gravidanza e le patologie connesse, il parto e l aborto volontario non terapeutico. 5 di 21

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