Direttiva per il finanziamento dei costi supplementari (FCS)

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1 Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Direttiva per il finanziamento dei costi supplementari (FCS) secondo l'articolo 7 capoverso 7 LEne (versione del 26 giugno 1998) e gli articoli 5a-5c OEn (versione del 7 dicembre 1998) Versione 1.3 del 2 agosto 2014

2 Novità della versione Adeguamenti alle nuove basi legali - Adeguamenti terminologici - Rilevazione delle tariffe dei prefornitori in regime di libero mercato - Reimmissione nella rete del prefornitore - Garanzie di origine - Tariffa del prefornitore in caso di conteggio in base al profilo di carico 2/12

3 Indice 1. Premessa Scopo della presente direttiva Definizioni Ruoli dei soggetti implicati nel finanziamento dei costi supplementari Organismo indipendente Gestori di rete Produttori indipendenti Fornitori di energia elettrica Commissione federale dell energia elettrica (ElCom) Ufficio federale dell'energia (UFE) Basi legali e spiegazioni Rimborso dei costi supplementari Rilevamento e calcolo dei costi supplementari... 9 a) Prezzo d acquisto orientato al mercato... 9 b) Prezzi pagati ai produttori indipendenti c) Energia eccedentaria immessa in rete e calcolo dei costi supplementari Spiegazioni relative alle misure e agli emolumenti Garanzie di origine Istruzioni dell organismo indipendente relative al finanziamento dei costi supplementari Elenco delle abbreviazioni UFE Ufficio federale dell'energia vlene Legge sull'energia (stato: 1 maggio 2008) nlene Legge sull'energia (stato: 1 maggio 2014) voen Ordinanza sull'energia (stato: 1 maggio 2008) noen Ordinanza sull'energia (stato: 1 aprile 2014) LAEl RIC FCS GO Legge sull'approvvigionamento elettrico Rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica Finanziamento dei costi supplementari Garanzia di origine 3/12

4 1. Premessa In virtù dell articolo 7 della legge sull energia (LEne), le aziende di approvvigionamento energetico sono tenute a ritirare l energia prodotta da produttori indipendenti. Dette aziende devono così sopportare costi supplementari, risultanti dalla differenza tra il prezzo di ripresa garantito per l energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, pari in media a 15 ct./kwh, e il prezzo di acquisto praticato sul mercato. La revisione dell ordinanza sull energia ha introdotto un nuovo meccanismo di finanziamento di questi costi supplementari (FCS). Le aziende di approvvigionamento energetico e i consumatori finali nelle regioni caratterizzate da un elevata immissione in rete di elettricità prodotta da produttori indipendenti a partire da fonti rinnovabili devono essere sgravate, e i costi supplementari distribuiti equamente su tutti i consumatori finali. Il finanziamento dei costi supplementari è in vigore dal 1 gennaio 2005 e sostituisce il fondo di compensazione dei Cantoni. Dal 1 gennaio 2009, il finanziamento dei costi supplementari per i nuovi impianti messi in esercizio dopo il è stato sostituito dalla rimunerazione per l immissione di energia a copertura dei costi (RIC, art. 7a LEne). In virtù dell articolo 28a LEne, per i contratti vigenti tra gestori di rete e produttori indipendenti le condizioni di raccordo di cui all articolo 7 nella versione del 26 giugno 1998 si applicano alle centrali idroelettriche sino al 31 dicembre 2035 e a tutti gli altri impianti sino al 31 dicembre A partire dal 1 gennaio 2009, la presente direttiva si applica dunque soltanto agli attuali impianti FCS messi in esercizio prima del (cfr. art. 29 cpv. 3 noen). 2. Scopo della presente direttiva La presente direttiva crea i presupposti per un attuazione non discriminatoria, trasparente ed efficiente del FCS e serve alle aziende di approvvigionamento energetico come linea guida per il rimborso e il riversamento dei costi supplementari. La direttiva comprende definizioni, spiegazioni (interpretazioni delle disposizioni di legge) e raccomandazioni emanate dal Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC). All occorrenza, il DATEC si riserva il diritto di modificare il contenuto della presente direttiva. 4/12

5 3. Definizioni Fabbisogno proprio della centrale (alimentazione ausiliaria) Il fabbisogno proprio della centrale è il fabbisogno energetico di tutte le parti dell'impianto tecnicamente necessarie a un esercizio conforme alla legge della centrale stessa, come dispositivi di comando e di regolazione, posti di controllo, installazioni ausiliarie come impianti di stoccaggio, aerazione, riscaldamento e illuminazione, perdite fino al punto di raccordo alla rete (trasformatore principale, invertitore ecc.). Rete di trasporto La rete di trasporto è la rete elettrica utilizzata per il trasporto di energia elettrica su lunghe distanze all interno del Paese e per l interconnessione con le reti estere; di regola funziona al livello di tensione 220/380 kv (altissima tensione) (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. h LAEl). Consumo proprio del produttore indipendente Consumatore finale Energie rinnovabili Costi Rimunerazione per l immissione di energia a copertura dei costi Prezzo d acquisto orientato al mercato Costi supplementari Energia per la copertura del consumo del produttore indipendente nonché dei terzi che esso deve approvvigionare contrattualmente, senza il fabbisogno proprio della centrale. Cliente che acquista l energia elettrica per uso proprio, eccettuato quello da parte di centrali elettriche o per azionare pompe in centrali di pompaggio (art. 4 cpv. 1 lett. b LAEl). Forza idraulica, energia solare, geotermia, calore ambientale, energia eolica e biomassa, segnatamente il legno, esclusi però i rifiuti negli impianti di incenerimento e nelle discariche (cfr. art. 1 lett. f voen). Comprendono i costi supplementari rimborsati ai fornitori di energia elettrica e i costi d'esecuzione dell'organismo indipendente (cfr. art. 5b cpv. 1 voen). Promozione delle nuove energie rinnovabili conformemente all'articolo 7a voen. La retribuzione a prezzi di mercato è in funzione dei costi che il fornitore di energia elettrica avrebbe dovuto consentire per acquistare energia equivalente (cfr. art. 4 cpv. 1 voen). Il prezzo d acquisto o- rientato al mercato si basa sulla tariffa di rivendita relativa al livello di tensione successivo a quello in cui si trova l'impianto di produzione. Differenza tra la rimunerazione del produttore indipendente secondo l'articolo 7 capoverso 3 o l'articolo 4 vlene e il prezzo d'acquisto o- rientato al mercato secondo l'articolo 4 capoverso 1 voen (cfr. art. 5a cpv. 1 voen). 5/12

6 Finanziamento dei costi supplementari Gestori di rete Energia eccedentaria Fornitori di energia elettrica Produttori indipendenti Rimborso dei costi supplementari relativi alla rimunerazione dei produttori indipendenti da parte del fondo LEne amministrato da Swissgrid SA, ai gestori di rete e ai fornitori di energia elettrica tenuti a ritirare tale energia. Imprese di diritto pubblico o privato cui è affidato un mandato di approvvigionamento energetico della collettività (cfr. art. 1 lett. c voen) che gestiscono una rete elettrica. 1 Energia generata dai produttori indipendenti che eccede il fabbisogno proprio dello stabilimento di produzione (cfr. art. 1 lett. d voen). Aziende che, in virtù dell articolo 7 capoverso 1 vlene, devono accettare e rimunerare l energia generata dai produttori indipendenti se l azienda incaricata dell approvvigionamento pubblico è giuridicamente disgiunta dai produttori e gestori di rete. Titolari di impianti per la produzione di energia ai quali le aziende di approvvigionamento energetico partecipano in misura massima del 50 per cento e che producono energia di rete: principalmente per il proprio fabbisogno o principalmente o esclusivamente per l immissione in rete, senza mandato pubblico. Organismo indipendente Costi d esecuzione Prefornitore Organismo designato dai gestori delle reti di trasporto, incaricato di occuparsi del finanziamento dei costi supplementari (cfr. art. 5a cpv. 2 e 5b cpv. 1 voen). Oneri finanziari sostenuti dall organismo indipendente per attuare il finanziamento dei costi supplementari. Azienda incaricata dell approvvigionamento in energia che fornisce energia elettrica ai fornitori di elettricità. 1 In relazione al FCS sono rilevanti solo i gestori di rete che, nel proprio settore, cedono energia elettrica ai consumatori finali e che, ai sensi dell'articolo 5b voen, possono accreditare i costi all organismo indipendente e riversarli sui consumatori finali. 6/12

7 4. Ruoli dei soggetti implicati nel finanziamento dei costi supplementari 4.1 Organismo indipendente Secondo I'articolo 5a capoverso 2 OEn, i gestori delle reti di trasporto devono designare un organismo indipendente incaricato del rimborso dei costi supplementari. In occasione della 110a seduta della Conferenza svizzera dei direttori d'esercizio (Schweizerische Betriebsdirektorenkonferenz - SBDK), tenutasi il 23 dicembre 2004, l ETRANS AG, risp. swissgrid SA, è stata designata, fin dall'avvio del suo esercizio operativo, quale organismo indipendente, ottenendo il riconoscimento ufficiale da parte deil'ufe. L'organismo indipendente deve essere autonomo, dal punto di vista organizzativo, rispetto ai gestori della rete di trasporto e non deve svolgere attività nel settore della produzione e del commercio di energia elettrica. Secondo I'articolo 5c voen, I'organismo indipendente è tenuto a presentare un rapporto annuale ail'ufe. Una contabilità separata dell'organismo indipendente garantisce la trasparenza del finanziamento dei costi supplementari, per il quale I'organismo indipendente svolge un processo di clearing. A partire dal 1 gennaio 2009, i costi supplementari e i costi d esecuzione dell organismo indipendente vengono coperti dal Fondo alimentato dai supplementi giusta l articolo 3j noen. 4.2 Gestori di rete I gestori di rete sono aziende responsabili dell esercizio della rete in un determinato settore. Essi pagano all organismo indipendente il supplemento di cui all'articolo 7 capoverso 7 vlene per coprire i costi supplementari, unitamente ad altri supplementi in conformità alla LEne (ad esempio la RIC). In virtù dell articolo 7 capoverso 1 vlene, i gestori di rete devono accettare e rimunerare l energia rinnovabile generata dai produttori indipendenti. 4.3 Produttori indipendenti Le aziende di approvvigionamento energetico retribuiscono i produttori indipendenti per I'energia loro fornita. 4.4 Fornitori di energia elettrica I fornitori di energia elettrica sono tenuti a rimunerare l'energia rinnovabile del produttore indipendente. 4.5 Commissione federale dell energia elettrica (ElCom) In virtù dell'articolo 25 capoverso 1 bis nlene, le controversie concernenti le condizioni di raccordo per gli impianti di generazione dell energia e i supplementi sui costi di trasmissione sono giudicati dalla ElCom. Inoltre, nel caso delle centrali idroelettriche, la Commissione ha la facoltà di ridurre la rimunerazione se tra il prezzo di ripresa e i costi di produzione vi è palese sproporzione. Pertanto, la ElCom giudica in particolare le controversie tra l organismo indipendente e i fornitori di energia elettrica per quanto riguarda il rimborso dei costi supplementari. 7/12

8 4.6 Ufficio federale dell'energia (UFE) In virtù deli'articolo 22 capoverso 1 voen, I'UFE controlla tra l altro se il calcolo, la compensazione e il trasferimento dei costi supplementari corrispondono alle prescrizioni dell'ordinanza. A questo scopo effettua indagini a campione e valuta indicazioni fondate circa eventuali irregolarità. Inoltre, giusta l'articolo 5c voen, I'UFE esamina il rapporto dell'organismo indipendente. Fermo restando il rispetto della protezione dei dati, del segreto d'ufficio e del segreto commerciale, l UFE pubblica il rapporto, o parti di esso, utilizzandolo per stilare statistiche e per valutare l impatto delle misure adottate. L'UFE, inoltre, funge da autorità incaricata di perseguire le infrazioni e di giudicarle. 5. Basi legali e spiegazioni In questo capitolo sono illustrate le basi legali rilevanti ai fini del FCS e i principi per lo svolgimento della procedura. Le condizioni di raccordo per i produttori indipendenti e le rimunerazioni minime raccomandate per I'energia eccedentaria non sono oggetto della presente direttiva. 5.1 Rimborso dei costi supplementari In base all'articolo 7 capoversi 3 e 4 vlene e all'articolo 1 voen, il FCS si applica ai costi supplementari che devono sostenere i fornitori di energia elettrica in ragione dell obbligo di accettare l'energia eccedentaria prodotta dai seguenti vettori energetici: forza idrica (impianti con una potenza lorda fino a 1 MW giusta l art. 5 cpv. 1 voen; al calcolo della potenza lorda si applica l art. 51 della legge federale del 22 dicembre 1916 sull utilizzazione delle forze idriche). energia solare geotermia energia eolica biomassa, segnatamente il legno, esclusi i rifiuti negli impianti di incenerimento e nelle discariche gas di depurazione e biogas (biomassa) I prezzi che i fornitori di elettricità sono tenuti a pagare ai produttori indipendenti dovrebbero corrispondere a un prezzo medio annuale di 15 ct./kwh. Per gli impianti messi in esercizio fra il 1992 e il 1999, l'ufficio federale suggerisce un prezzo annuale medio di 16 ct./kwh a titolo di protezione della buona fede per gli investimenti effettuati. In singoli casi, Ia ElCom può ridurre la rimunerazione se vi è una manifesta sproporzione tra il prezzo di ripresa e i costi di produzione (art. 7 cpv. 4 vlene). In caso di prezzi di ripresa conformi al prezzo d'acquisto orientato al mercato (energia idroelettrica > 1 MW ed energie non rinnovabili) non insorgono costi supplementari; decade quindi anche il diritto al rimborso di questi ultimi. 8/12

9 Grazie al finanziamento dei costi supplementari, i fornitori di energia elettrica possono riprendere e rimunerare I'energia eccedentaria dei produttori indipendenti in modo neutrale sotto il profilo dei costi. È pertanto indifferente se i fornitori di energia elettrica acquistano I'energia elettrica dai produttori indipendenti o dal proprio prefornitore. I costi supplementari a carico dei fornitori corrispondono alla differenza fra la rimunerazione garantita ai produttori indipendenti (15 ct./kwh o 16 ct./kwh) e il prezzo d'acquisto orientato al mercato (tariffa di rivendita relativa al livello di tensione successivo) Rilevamento e calcolo dei costi supplementari Tutti i dati e i calcoli relativi al rilevamento dei costi supplementari devono essere conformi ai seguenti principi. Gli schemi riportati nella presente direttiva (tabelle 1-3) possono essere utilizzati per il rilevamento e il calcolo dei costi supplementari. Dal 1 gennaio 2009, i periodi di riferimento per il finanziamento dei costi supplementari sono i trimestri. a) Prezzo d acquisto orientato al mercato Caso A: rilevamento sulla base delle tariffe dei prefornitori Per il calcolo del prezzo d acquisto orientato al mercato, sino al si raccomandava di utilizzare tariffe di base (tariffe di lavoro e tariffe di potenza) a loro volta basate sulle tariffe del prefornitore. Poiché il finanziamento dei costi supplementari costituisce uno strumento applicabile soltanto agli impianti che dispongono di una garanzia dei diritti acquisiti, e quindi messi in esercizio prima del , a partire dal si applica in linea di principio un metodo di calcolo del prezzo d acquisto conforme al mercato, che consente di ottenere un valore paragonabile. A partire dal , le tariffe di lavoro e di potenza dei corrispettivi per l utilizzazione della rete devono pertanto essere conteggiate integralmente. La tariffa di potenza è imputata alla tariffa di lavoro (cfr. esempio tabella 1; i dati che deve rilevare il gestore di rete o il fornitore di energia elettrica figurano in grassetto): In presenza di diversi prefornitori, le tariffe corrispondono alla media ponderata in base alla quantità 2. Possono essere prese in considerazione soltanto le tariffe applicate da prefornitori che vendono direttamente energia elettrica ai fornitori. Non è ammesso tenere conto delle prestazioni di servizio relative al sistema nonché dell energia di riserva e di compensazione. 2 Anche se l azienda incaricata dell approvvigionamento pubblico in energia incarica terzi, ad esempio un prefornitore, di formulare la richiesta di rimborso dei costi supplementari, si applica la tariffa del livello di rete successivo, riferito al punto di raccordo del produttore indipendente. 9/12

10 Tabella 1: Rilevamento delle tariffe dei prefornitori (con dati fittizi) Tariffa di base del prefornitore Tariffe Imputazione della tariffa di potenza Ipotesi: durata utile 5000h per inverno TA, inverno TB ed estate TA Utilizzazione della rete Tariffa di lavoro (ct./kwh) Tariffa di potenza (fr./kw) Tariffa di potenza/5000 Costi d acquisto del prefornitore (ct./kwh) Fornitura di energia (ct./kwh) Inverno TA Inverno TB Estate TA Estate TB La tariffa di potenza può essere imputata anche in altro modo, a condizione di applicare una procedura adeguata (ad esempio misurazione simultanea delle forniture dei prefornitori e delle immissioni da parte dei produttori indipendenti). Caso B: Rilevamento della tariffa del prefornitore in caso di conteggio in base al profilo di carico La possibilità di determinare la tariffa del prefornitore sussiste anche nel caso in cui il gestore di rete o il fornitore di energia elettrica rilevi le quantità di energia acquistata sulla base di un profilo di carico, e tale energia gli venga messa in conto dal gestore di rete o dal fornitore di energia elettrica a monte in funzione di tale profilo. Ciò presuppone tuttavia una misurazione dei profilo di immissione sull'impianto FCS. Il profilo di carico del prelievo di energia dal gestore di rete o dal fornitore a monte viene conteggiato tenendo conto del profili di immissione; si determina cosi una tariffa del prefornitore come quella che si otterrebbe nel caso di un esclusivo prelievo di energia dal gestore di rete o dal fornitore a monte. La tariffa del prefornitore così determinata viene utilizzata per il calcolo dei costi supplementari. Caso C: rilevamento in assenza di un prefornitore Se non esiste una tariffa del prefornitore, i prezzi d acquisto del fornitore di energia elettrica vengono stabiliti sulla base del prezzo del mercato spot svizzero Swissix ( 3 Per estate TB non è prevista l imputazione della tariffa di potenza. 10/12

11 b) Prezzi pagati ai produttori indipendenti Il gestore di rete o il fornitore di energia elettrica rileva le tariffe di lavoro pagate al produttore indipendente in funzione delle fasce orarie. I prezzi pagati corrispondono a un valore annuale medio di 15 o 16 ct./kwh. Se è superiore a 15 o 16 ct./kwh, il prezzo pagato al produttore indipendente viene ridotto proporzionalmente secondo l esempio illustrato nella tabella 2 (i dati che deve rilevare il fornitore di energia elettrica figurano in grassetto; nell esempio, il prezzo medio annuale è pari a 15 ct./kwh): Tabella 2: Rilevamento dei prezzi pagati ai produttori indipendenti (esempio con prezzi ridotti) Tutti i dati sono fittizi Prezzi pagati ai produttori indipendenti (ct./kwh) Durata delle fasce tariffarie(h) (p.a.) Prezzo medio annuale (ct./kwh), ponderato in base alla durata delle fasce tariffarie Rimunerazione ridotta proporzionalmente (ct./kwh) per il calcolo dei costi supplementari da rimborsare (moltiplicazione per un fattore 15/18.9) 19.8 Inverno TA Inverno TB Estate TA Estate TB c) Energia eccedentaria immessa in rete e calcolo dei costi supplementari Il fornitore di energia elettrica rileva per ogni unità di produzione di ciascun produttore indipendente l energia eccedentaria per fascia tariffaria. Unitamente ai costi d acquisto rilevati e alle rimunerazioni pagate (cfr. tabelle 1 e 2) si possono calcolare i costi supplementari da rimborsare, come illustrato nella tabella 3 (le quantità di energia che deve rilevare il fornitore di energia elettrica figurano in grassetto): Tabella 3: Rilevamento dell energia eccedentaria immessa in rete e calcolo dei costi supplementari Tutti i dati sono fittizi Energia eccedentaria immessa in rete (kwh) Costi supplementari da rimborsare (ct./kwh) Totale rimborso costi supplementari (CHF) Inverno TA ( ) Inverno TB ( ) Estate TA ( ) Estate TB ( ) Totale costi supplementari da rimborsare Per la determinazione e la dichiarazione dei costi supplementari nel caso degli impianti FCS continua a valere, come base di riferimento, la quantità di energia eccedentaria, che deve quindi continuare ad essere notificata a Swissgrid. In aggiunta può però continuare ad essere notificato a Swissgrid anche il relativo valore dell'energia netta. In caso di indicazione anche della quantità di energia netta, le garanzie di origine vengono rilasciate non per la quantità di energia eccedentaria, ma per la quantità di energia netta. 11/12

12 5.2 Spiegazioni relative alle misure e agli emolumenti In virtù deli'articolo 22 capoverso 1 voen, I'UFE controlla tra l altro se il calcolo, la compensazione e il trasferimento dei costi supplementari corrispondono alle prescrizioni dell'ordinanza. Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 voen, se risulta dai controlli che sono state violate prescrizioni dell'ordinanza, l'ufe decide l adozione di adeguate misure (amministrative), quali ad esempio I'esecuzione per sostituzione fiduciaria a spese dei gestori di rete. In virtù dell'articolo 28 capoverso 1 lettera c nlene, I'UFE può inoltre perseguire penalmente il gestore di rete (per disobbedienza alle decisioni dell'autorità). 5.3 Garanzie di origine In virtù dell articolo 1d capoverso 2 e dell'articolo 29 noen, per l elettricità immessa in rete i produttori indipendenti devono far rilasciare le garanzie d origine da un apposito organismo (Swissgrid). Solo il rilascio delle garanzie di origine consente il rimborso dei costi supplementari dichiarati. 6. Istruzioni dell organismo indipendente relative al finanziamento dei costi supplementari L'UFE raccomanda ai fornitori di energia elettrica e ai gestori di rete di utilizzare le istruzioni dell'organismo indipendente relative al finanziamento dei costi supplementari (istruzioni). Le dichiarazioni, da presentare entro i termini stabiliti, devono essere veritiere e complete di tutti gli elementi indicati nelle istruzioni. Per ulteriori informazioni si consulti il sito Internet della Società nazionale di rete Swissgrid. 12/12

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