Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni, con atti successivi.

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1 Legge n. 476/98 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la Cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a l Aja il 29 maggio Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozioni di minori stranieri. Il PERCORSO DELL ADOZIONE INTERNAZIONALE La nuova legge sulle adozioni internazionali ratifica la Convenzione internazionale dell Aja del 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, modifica la legge che disciplina l adozione e l affidamento (L. 184/83) e introduce dei profondi cambiamenti al sistema finora adottato. L adozione, secondo la normativa vigente, ha carattere di residualità e di sussidiarietà, ciò significa che un bambino può essere adottato solo una volta che sia stato accertato il suo stato di abbandono. Le procedure per un adozione internazionale possono iniziare solo dopo che siano stati fatti tutti i tentativi per un sostegno economico e sociale alla sua famiglia di origine, e solo dopo che il tentativo di trovare una famiglia adottiva nel suo stesso paese sia fallito. Il percorso che gli aspiranti genitori devono compiere per adottare un bambino straniero è disciplinato dall art. 29 bis comma 1 e 2 della Legge 476/98. Le persone residenti in Italia, in possesso dei requisiti richiesti (coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non sia mai intervenuta separazione personale, neppure di fatto, la cui età superi di almeno 18 anni e di non più di 40 l età del bambino da adottare), devono presentare la dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni del distretto nel quale hanno la residenza, chiedendo di essere dichiarate idonee. Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni, con atti successivi. L attività del Tribunale per i minorenni, una volta pervenuta la dichiarazione di disponibilità, viene disciplinata dall art. 29 bis comma 3; questa norma prevede che l autorità giudiziaria minorile, dopo un esame dei requisiti 1

2 formali, trasmette entro quindici giorni dalla ricezione la copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi dell Ente Locale (delle Aziende Sanitarie in caso di delega), che dovranno redigere una relazione sulle attitudini e capacità potenziali delle persone, avvalendosi anche delle specifiche competenze dei servizi dell Azienda Sanitaria., entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità. Il Tribunale per i minorenni, ottenuta la relazione dei servizi, convoca, ai sensi dell art.30 comma 1, gli aspiranti genitori e una volta sentiti questi ultimi dispone, ove necessario, gli opportuni approfondimenti ; infine entro due mesi pronunzia decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l insussistenza dei requisiti per adottare. Il decreto dichiarativo dell idoneità afferma l art. 30 comma 2, mantiene la sua efficacia per tutto il tempo della procedura necessario ad ottenere l adozione del bambino straniero, ma la procedura deve essere promossa entro l anno dalla sua emissione; quindi, se il decreto ha perso la sua efficacia per l inutile passaggio dell anno, gli adottandi dovranno ripresentare la dichiarazione di disponibilità. Il Tribunale per i minorenni, emesso il decreto d idoneità, lo trasmette, unitariamente a copia della relazione dei servizi e dei documenti presentati, alla Commissione per le adozioni internazionali, così come dispone l art. 30 comma 3. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla Corte di Appello, a termine degli art. 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del Pubblico Ministero e degli interessati. Se gli aspiranti genitori adottivi hanno già indicato al Tribunale l Ente cui hanno conferito l incarico di seguire la procedura d adozione, al detto Ente verranno trasmessi i medesimi documenti. Se, viceversa, la scelta dell Ente non è stata ancora effettuata, gli aspiranti genitori adottivi devono attivarsi non appena in possesso del decreto di idoneità, conferendo, secondo il dettato dell art. 31 comma 1, ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione, l incarico di seguire la procedura. Gli Enti devono avere l autorizzazione dalla Commissione Nazionale e per conservare l autorizzazione gli enti devono essere in possesso dei requisiti previsiti dalla presente legge (art. 39 ter ). L Ente autorizzato che ha ricevuto l incarico di curare la procedura di adozione: 2

3 informa gli aspiranti genitori sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione; svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all adozione tra quelli con cui esso trattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all adozione ed il minore da adottare; raccoglie dall autorità straniera la proposta di incontro fra gli aspiranti all adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita; trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero; riceve il consenso scritto all incontro tra gli aspiranti all adozione ed il minore da adottare, proposto dall autorità straniera, da parte degli aspiranti all adozione, ne autentica le firme e trasmette l atto di consenso all autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; riceve dall autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni previste dall art. 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l opportunità di procedere all adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione Nazionale comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi; informa immediatamente la Commissione, il Tribunale per i Minorenni e i servizi dell Ente Locale della decisione di affidamento dell autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l autorizzazione all ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia; certifica la data dell inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi; riceve dall autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al Tribunale per i Minorenni e alla Commissione; vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottandi o dei futuri adottandi; svolge in collaborazione con i servizi dell ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall ingresso del minore in Italia e almeno per un anno ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale su richiesta degli adottandi. Essi in ogni caso riferiscono al Tribunale per i Minorenni 3

4 sull andamento dell inserimento segnalando eventuali difficoltà per gli opportuni interventi; certifica alla coppia la durata delle necessarie assenze dal lavoro nel caso che le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all estero nel caso di congedo non retribuito; certifica le spese sostenute dai genitori adottivi per l espletamento della procedura di adozione agli effetti di quanto previsto dalla lettera 1 bis art. 10 comma 1 D.P.R. 917/86. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici: l astensione dal lavoro, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età; l assenza dal lavoro; congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto; deduzione ai fini fiscali del reddito complessivo del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l espletamento della procedura di adozione internazionale. Disposizioni specifiche sono previste per i coniugi italiani residenti stabilmente e da almeno due anni all estero. L adozione o l affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che: sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottandi e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d origine; gli adottandi abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l intervento della Commissione di cui all articolo 38 e di un ente autorizzato; siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità; sia stata concessa l autorizzazione prevista dall articolo 39, comma 1, lettera h); Sanzioni penali sono state introdotte per coloro che realizzano adozioni internazionali senza rispettare le procedure previste dalla legge 476/98. L ingresso nel nostro Paese a scopo di adozione di stranieri minori è consentito quando l autorità competente del Paese di provenienza del 4

5 bambino abbia emesso un provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo. Il minore che ha fatto ingresso in Italia sulla base di tale provvedimento o di affidamento preadottivo o di adozione gode, dal momento dell ingresso di tutti i diritti attribuiti al minore italiano. Una volta pronunciata l adozione, l adottato acquista la cittadinanza italiana e lo stato di figlio legittimo degli adottandi dei quali assume e trasmette il nome. sempre a seguito dell adozione, infine, cessano definitivamente i rapporti dell adottato con la famiglia di origine ( art. 27 legge n. 184/93). Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito l ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai fini della presente legge ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado (ad eccezione dei casi previsti dall art. 4 della presente legge). Qualora sia comunque avvenuto l ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al Tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI COSTITUITA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -Composizione della Commissione (così come prevista dalla L. 476/98) -Competenze della Commissione: collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione; propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale; autorizza l attività degli enti, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l autorizzazione concessa nei casi di grave inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all attività svolta dai servizi per l adozione internazionale; agisce al fine di assicurare l omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri; 5

6 conserva tutti gli atti e le informazioni relative alle procedure di adozione internazionale; promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell adozione internazionale e della protezione dei minori; promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell adozione; autorizza l ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione; la Commissione ricevuti gli atti previsti dalla presente legge e valutate le conclusioni dell ente incaricato, dichiara che l adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l ingresso e la residenza permanente in Italia (salvo i dinieghi previsti dalla legge); certifica la conformità dell adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa; per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli autorizzati; successivamente all adozione, la Commissione può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell adottato; la Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali con Paesi non aderenti alla stessa: COMPITI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE IN BASE AL REGOLAMENTO La Commissione è l Autorità Centrale Italiana, ai sensi dell articolo 6 della Convenzione. La Commissione svolge le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla legge sull adozione e dal regolamento, definisce i programmi da attuare e le priorità, si adopera per prevenire ed impedire qualsiasi pratica contraria agli scopi della Convenzione e della legge sull adozione; promuove la diffusione di una cultura favorevole agli interventi di solidarietà internazionale rivolti alla prevenzione dell abbandono dei minori. La Commissione: 6

7 adotta linee guida operative; promuove incontri e conferenze e con gli enti autorizzati, i servizi competenti, le associazioni operanti nel settore delle adozioni; mantiene rapporti con le Regioni per lo sviluppo e la formazione della rete dei servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla legge sull adozione anche al fine di favorire la collaborazione tra i servizi ed enti autorizzati; collabora alla predisposizione di strumenti di informazione sulle procedure giudiziarie, sulle attività dei servizi e sui requisiti necessari per l adozione internazionale; promuove incontri e conferenze di studio con le competenti autorità giudiziarie. La Commissione: dispone verifiche sugli enti con cadenza almeno biennale; anche attraverso incontri con i rappresentanti degli enti, favorisce l adozione di metodologie e modalità di intervento omogenee, nonché la definizione di uniformi parametri di congruità dei costi delle procedure di adozione; provvede alla formazione e alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell Albo degli enti autorizzzati. COMPETENZE DEL COMITATO PER I MINORI STRANIERI Vigila sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamte ammessi sul territorio dello Stato; delibera in ordine alle richieste provenienti da Enti, associazioni o famiglie italiane per l ingresso di minori accolti nell ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea, nonché per l affidamento remporaneo. 7

8 COMMISSIONE NAZIONALE E COMITATO PER I MINORI STRANIERI, IN BASE AL REGOLAMENTO Sono fatte salve le competenze del Comitato per i minori stranieri di cui all articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e del relativo decreto di attuazione, concernenti l ingresso, il soggiorno, l accoglienza e l affidamento temporaneo e il rimpatrio assistito dei minori accolti nell ambito di programmi solidaristici, ovvero presenti per qualsiasi causa nel territorio dello Stato e privi di assistenza e di rappresentanza. La Commissione provvede a comunicare al Comitato per i minori stranieri i nominativi dei minori la cui presenza è segnalata sul territorio dello Stato ai sensi dell articolo 33, comma 5, della legge sull adozione. 8

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