Sentenza n. 1311/2016 pubbl. il 01/02/2016 RG n /2014 Repert. n. 947/2016 del 01/02/2016

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1 N. R.G /2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g /2014 promossa da: AL.FA. SRL, MAURIZIO RIBOLI (C.F. RBLMRZ58B02B910E) e MIRELLO MADRIZIO BETTINELLI (C.F. BTTMLL55D10H314H), con il proc. dom. avv. STRACUZZI LETTERIO, VIALE ABRUZZI, 20 MILANO attori contro INTESA SANPAOLO SPA (C.F ), con il proc. dom. avv. TRAFICANTE LUCA, VIA MASCHERONI, 31 MILANO convenuta pagina 1 di 12

2 CONCLUSIONI Per gli attori: in riferimento al rapporto di conto corrente: I Nel merito: 1. accertare e dichiarare - come da perizia econometrica allegata - l illegittimità dell applicazione: di interessi usurari di natura oggettiva e soggettiva, di interessi anatocistici delle variazioni unilaterali commissione di massimo scoperto 2. accertare e dichiarare l eventuale nullità delle clausole contrattuali relative alle condizioni di cui al punto 1 e per l effetto: IN VIA PRINCIPALE: - rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza dei rapporti dedotti in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'interi rapporti secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa. - alla luce della rideterminazione, in conseguenza della nullità, condannare la Banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo; IN SUBORDINE: pagina 2 di 12

3 in ogni caso, alla luce dell illegittima contabilizzazione delle condizioni di cui sopra come da perizia econometrica allegata, alla luce delle rideterminazione delle poste attive e passive procedere alla compensazione con quanto eventualmente dovuto alla banca; 3. accertare e dichiarare la liberazione dei fideiussori Maurizio Riboli e Mirello Madrizio Bettinelli, ex art e/o per invalidità dell obbligazione principale secondo quanto disposto dall art c.c.. 4. condannare la Banca a risarcire agli attori i danni patrimoniali e non patrimoniali da essa subiti a causa degli illeciti contestati in relazione al rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice; II - In via istruttoria: 5. ammettere Consulenza Tecnica d Ufficio contabile sul rapporto di conto corrente oggetto del giudizio al fine di determinare l ammontare corretto della somma capitale, epurata dagli interessi anatocistici e eusurari; in riferimento al contratto di mutuo n in via principale: accertare e dichiarare, ex art c. 2 c.c., la nullità delle clausole del contratto di mutuo n che pattuiscono interessi a tassi usurari e di conseguenza convertire il contratto di mutuo da oneroso a gratuito; 8. in subordine: accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo de quo determinative degli interessi perché poste in violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt e 1284 c.c.; pagina 3 di 12

4 9. compensare all occorrenza in via legale o giudiziale il credito ancora eventualmente dovuto dall attrice alla convenuta in linea capitale, con le somme indebitamente percepite dalla banca a titolo di interessi usurari, nella misura che sarà determinata all esito della espletanda Ctu contabile; 10. condannare la convenuta a restituire, ex art c.c., all attrice la somma che eventualmente residui a seguito dalla avvenuta compensazione, insieme con gli interessi legali dal giorno della conclusione del contratto al saldo effettivo, se risulti la mala fede o, in subordine, dal giorno della domanda al saldo effettivo. 11. condannare la convenuta a risarcire all attrice i danni patrimoniali subiti nell ammontare che sarà determinato in corso di causa o anche in via equitativa. IV In via istruttoria 12. ordinare ex art. 210 c.p.c. a Intesa SanPaolo Spa di esibire il piano di ammortamento relativo al contratto di mutuo; 13. disporre CTU contabile al fine di: (i) ricalcolare il corretto ammontare dei singoli canoni del mutuo, epurati da qualsiasi interesse; (ii) calcolare l entità delle somme illegittimamente percepite dalla Banca a titolo di interessi usurari; (iii) una volta evaso l ordine di esibizione sub (i), verificare se il piano di ammortamento relativo al contratto di mutuo litigioso contiene difformità tra il tasso di interessi pattuito ed il tasso effettivamente applicato ai singoli canoni del mutuo; (iv) determinare le somme dovute all attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale; 14. con riserva di dedurre e controdedurre mezzi di prova ulteriori con le memorie ex art. 183, comma VI c.p.c. V In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre IVA e cpa. pagina 4 di 12

5 Per la convenuta: In via preliminare: dichiarare inammissibili o comunque rigettare per difetto di interesse ad agire le domande proposte dai sig.ri Maurizio Riboli e Mirello Madrizio Bettinelli nella loro qualità di fideiussori; Nel merito: in accoglimento di tutte le difese e delle eccezioni, anche preliminari, della Banca convenuta, rigettare tutte le domande proposte dagli odierni attori; in subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta alcuna delle domande attoree, ridurre ulteriormente le pretese degli odierni attori, tenuto conto di tutte le difese ed eccezioni della Banca convenuta. In via istruttoria: rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie; in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione di una ulteriore CTU tecnico-contabile, tener conto dei rilievi formulati dalla Banca convenuta al par della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.; In ogni caso: con il favore delle competenze e spese di lite, oltre gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato AL.FA. s.r.l., Maurizio Riboli e Mirello Madrizio Bettinelli convenivano in giudizio la Intesa Sanpaolo s.p.a., al fine di ottenerne la condanna alla restituzione di pagina 5 di 12

6 somme indebitamente pagate nell ambito di un rapporto di conto corrente e con riferimento a un contratto di mutuo. Gli attori in particolare esponevano: - che la AL.FA era cliente della banca convenuta, intrattenendo un rapporto di conto corrente bancario e un contratto di mutuo ipotecario ancora in essere; - che il saldo del conto corrente era viziato dall addebito di interessi anatocistici illegittimi, di interessi a un tasso ultralegale non pattuito e da interessi usurari; - che, inoltre, la banca aveva addebitato in modo illegittimo la commissione di massimo scoperto, nonchè aveva fatto ricorso alle cosiddette valute fittizie, alterando ulteriormente il conteggio degli interessi addebitati; - che, con riferimento al contratto di mutuo, la banca aveva applicato interessi usurari; - che il piano di ammortamento alla francese implicava l addebito di interessi anatocistici illegittimi; - che la banca aveva subordinato la concessione di affidamenti a fideiussioni prestata da Maurizio Riboli e Mirello Madrizio Bettinelli. Si costituiva ritualmente in giudizio Intesa Sanpaolo s.p.a., contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, producendo il contratto di conto corrente, riportante la pattuizione delle parti in ordine a tutte le condizioni economiche concordate. Espletata consulenza tecnica di ufficio di tipo contabile, il giudice rinviava all udienza del per la precisazione delle conclusioni; adempiuto detto onere processuale, la causa era trattenuta, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ad opera di entrambe le parti. Parte attrice, tuttavia, ometteva di ridepositare il proprio fascicolo di parte entro il termine ultimo di cui pagina 6 di 12

7 al secondo comma dell art. 169 c.p.c., provvedendovi solo successivamente, congiuntamente al deposito della memoria di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Le domande attoree sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento. La difesa attorea, infatti, ha fondato le proprie contestazioni sulla base di una perizia econometrica di parte che ha allegato all atto di citazione e sulla produzione parziale degli estratti conto, chiedendo altresì che fosse ordinato alla banca ex art. 210 c.p.c. la produzione dei contratti. La convenuta, da parte sua, ha prodotto solamente i contratto di conto corrente e di mutuo ipotecario. La mancata produzione in giudizio del fascicolo di parte entro il termine ultimo perentorio coincidente con il deposito della comparsa conclusionale, così come previsto dal secondo comma dell art. 169 c.p.c., per giurisprudenza costante comporta l obbligo per il giudice di decidere la controversia esclusivamente sulla base del materiale probatorio disponibile nel fascicolo di ufficio ed, eventualmente, nei fascicoli delle altre parti, senza invece poter tenere in considerazione la documentazione prodotta dalla parte, ma non disponibile nel momento decisionale, proprio a causa dell omesso deposito del fascicolo di parte. Nel caso di specie, in particolare, avendo parte attrice omesso di ottemperare all onere processuale di curare il deposito del proprio fascicolo di parte entro tale termine ultimo, ne discende che la decisione della controversia dovrà necessariamente essere condotta senza poter verificare gli addebiti effettuati in costanza di rapporto dalla banca, non essendo disponibili gli estratti conto. L assoluto difetto di prova in ordine agli addebiti in conto corrente e allo stesso saldo finale, pertanto, priva di giustificazione qualsiasi disamina in relazione alle molteplici contestazioni sollevate, in quanto, anche qualora si volesse ipotizzare la fondatezza o meno di una o alcune di esse, comunque pagina 7 di 12

8 non sarebbe dato comprendere se e quali addebiti illegittimi sarebbero stati annotati ad opera della banca e a svantaggio della correntista. In sostanza, in difetto degli estratti conto, non è possibile comprendere e accertare se siano stati addebitati interessi anatocistici (che la difesa attorea ipotizza illegittimi), piuttosto che interessi usurari o oneri a titolo di commissioni non dovute. Tali considerazioni precludono in radice qualsiasi ulteriore accertamento in ordine alle doglianze attoree e, in particolare, rendono irrilevante verificare la pattuizione o meno di interessi usurari, dal momento che, come si è detto, non c è neppure prova dell addebito di interessi passivi. Tali conclusioni non possono che essere affermate anche per quanto concerne l addebito di commissioni di massimo scoperto, considerato come sul punto il conteggio operato dal consulente tecnico dell ufficio valga esclusivamente quale accertamento tecnico contabile e non quale prova dei fatti dedotti in causa. A tal riguardo, infatti, va ricordato come la c.t.u. non possa supplire all onere probatorio di una delle parti, ma, solo una volta che tale onere sia stato assolto, può essere disposta e opera al fine di consentire un accertamento di carattere tecnico, nel caso di specie uno sviluppo contabile, sulla base del materiale probatorio messo a disposizione delle parti. In difetto di quest ultimo, il quale deve ovviamente sussistere al momento della decisione della controversia, l accertamento contabile risulta fine a se stesso e privo di riferimenti, sottraendosi a qualsiasi vaglio di correttezza ad opera del giudice e, di fatto, divenendo sostanzialmente inutilizzabile. In ogni caso non può non essere osservato come la difesa dell istituto di credito, producendo in giudizio il contratto di conto corrente stipulato dalla AL.FA., con incluse tutte le condizioni economiche concordate nei relativi documenti di sintesi, ha sconfessato le contestazioni mosse dagli pagina 8 di 12

9 attori in relazione alla asserita applicazione di tassi di interesse non pattuiti per iscritto in misura ultralegale. Per quanto concerne, poi, il contratto di mutuo ipotecario, premesso, come parte attrice mai abbia sostenuto come il tasso degli interessi corrispettivi concordato oltrepassasse il tasso soglia in materia di usura, la contestazione è stata innanzitutto formulata pretendendo di sommare al tasso convenzionale pattuito per gli interessi corrispettivi il tasso concordato per gli interessi moratori e in tal modo, facendo richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali, evidenziando come la sommatoria dei due tassi di interesse risultasse superiore al tasso soglia in materia di usura. Sennonchè deve rilevarsi come la difesa attorea cada in un equivoco interpretativo, dal momento che i precedenti giurisprudenziali invocati non sostengano in alcun modo la pretesa a sommare i due tassi di interesse, al fine di verificarne la legittimità o meno sul piano dell usura, ma si limitano a evidenziare come il controllo dell usurarietà degli interessi debba operare non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche per quelli moratori. In sostanza, quindi, entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Anche là dove, come frequentemente avviene, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull interesse pagina 9 di 12

10 corrispettivo, comunque si sostituisce a quest ultimo. In sostanza, quindi, un cumulo del tasso corrispettivo e del tasso di mora potrebbe rilevare non in riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia (come invece sostenuto dalla difesa attorea), ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale residua, comporti in termini percentuali un superamento del tasso soglia. Nè può condividersi la considerazione secondo cui una sommatoria tra il tasso di interesse corrispettivo e quello moratorio nel caso di specie sarebbe stata pattuita con i contratti di mutuo, là dove è stato previsto che, in caso di ritardato pagamento delle rate, gli interessi moratori vadano calcolati sull intera rata. Tali pattuizioni, infatti, non prevedono una sommatoria a livello di tassi tra l interesse moratorio e quello corrispettivo ricompreso nella rata, ma semplicemente disciplinano l applicabilità degli interessi moratori in conformità a quanto consentito dall art. 3 della Delibera C.I.C.R. del , la quale, infatti, nel prospettare un fenomeno anatocistico legittimo per l ipotesi di applicazione degli interessi moratori (calcolati sull intera rata e quindi anche sulla quota di essa imputata a interessi corrispettivi, salvo escludere che gli interessi moratori cosi calcolati possano a loro volta produrre nuovamente frutti), pretende che tale modalità di conteggio degli interessi debba essere espressamente concordata dalle parti. Parte attrice, infine, ha evidenziato come il piano di ammortamento fosse stato previsto alla francese, pagina 10 di 12

11 ossia mediante la previsione della restituzione delle somme mutuate attraverso il pagamento di rate di importo costante, ciascuna delle quali composta da una quota di capitale e una di interessi, con previsione che nella parte iniziale del rapporto la quota di interessi inserita nella rata sia prevalente rispetto al capitale e che il rapporto fra tali due componenti vada progressivamente a invertirsi con le rate successive, mediante un aumento costante della quota capitale e corrispondente riduzione della quota di interessi. Orbene, a detta degli attori tale modalità di ammortamento nasconderebbe inevitabilmente una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, in quanto contrastante con il dettato di cui all art c.c., implicando di fatto l addebito di interessi a un tasso complessivo maggiore rispetto a quello pattuito. Tale doglianza, che richiama alcuni isolati precedenti giurisprudenziali, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l effetto anatocistico contestato. Nè può parlarsi di anatocismo illegittimo con riferimento all addebito di interessi moratori su rate scadute, ma non tempestivamente pagate, dal momento che con riferimento a tale addebito il contratto di mutuo prevede espressamente che gli interessi moratori vadano calcolati sull intera rata (e quindi anche sulla quota di essa imputata a interessi corrispettivi), salvo escludere che gli interessi moratori pagina 11 di 12

12 cosi calcolati possano a loro volta produrre nuovamente frutti, il tutto in piena conformità con quanto previsto dall art. 3 della delibera C.I.C.R. del Le ragioni tutte esposte, pertanto, portano al rigetto delle domande attoree, con assorbimento di ogni ulteriore difesa della convenuta, fra cui in particolare l eccezione di difetto di legittimazione attiva dei fideiussori (in riferimento ai quali, infatti, le domande di liberazione dall obbligazione di garanzia sono state introdotte solo in corso di causa e, quindi, in termini inammissibili). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico solidale degli attori in complessivi euro 4.255,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 555,00 per spese generali. A carico solidale degli attori vanno poste in via definitiva anche le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 1.419,64, oltre i.v.a. e previdenza. P.Q.M. Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa: - rigetta le domande proposte da AL.FA. s.r.l., Maurizio Riboli e Mirello Madrizio Bettinelli nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a.; - condanna gli attori in via tra di loro solidale a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.255,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 555,00 per spese generali; - pone definitivamente a carico solidale degli attori le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 1.419,64, oltre i.v.a. e previdenza. Così deciso in Milano il 29 gennaio 2016 Il giudice Francesco Ferrari pagina 12 di 12

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