(Deliberazione del Comitato di Gestione n. 6 del 17/01/08 e successive modificazioni)
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1 AMBITO TERRITORIALE CACCIA ANCONA 2 REGOLAMENTO PER L INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA DALLA FAUNA SELVATICA (Deliberazione del Comitato di Gestione n. 6 del 17/01/08 e successive modificazioni)
2 REGOLAMENTO PER L INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA DALLA FAUNA SELVATICA Art. 1 Premessa e finalità 1) Il presente regolamento è redatto in base alle norme dettate dalla L.R. 7/95, art. 34 e s.m., in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Faunistico Venatorio della Regione Marche (PFVR), di cui al paragrafo 8.3. Indirizzi per la redazione di regolamenti per l indennizzo dei danni prodotti da fauna selvatica, alla D.G.R del 7 dicembre 2004 e s.m. Indirizzi applicativi per la redazione dei regolamenti per il risarcimento dei danni provocati alla produzione agricola dalla fauna selvatica e in riferimento a quanto indicato dal Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Ancona (PFVP) al paragrafo ) Finalità del presente regolamento è la definizione dei criteri operativi volti a normare l accesso al diritto di risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascoli. Art. 2 Risorse finanziarie 1) Con il fondo previsto dall art. 2 comma 4, lettera e), e dall art. 10 dello Statuto dell Ambito Territoriale Caccia Ancona 2, nonché, a norma dell art. 19 comma 7 e dell art. 34 commi 4 e 6 della Legge Regionale n. 7 del 05/01/1995, l Ambito Territoriale Caccia Ancona 2 risarcisce i proprietari o i conduttori dei fondi ricompresi nelle zone a gestione programmata della caccia, per i danni, non altrimenti risarcibili arrecati dalla fauna selvatica e dall esercizio della caccia, alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati od a pascolo. Art. 3 Commissione Esaminatrice 1) Ai fini della gestione del fondo di cui all art. 2 è costituita una Commissione Esaminatrice in seno al Comitato di Gestione dell A.T.C. AN 2, composta da: a. tre rappresentanti delle associazioni agricole; b. un rappresentante delle associazioni venatorie; c. un rappresentante delle associazioni ambientaliste. Art. 4 Modalità di richiesta di risarcimento 1) Sono ammessi a poter inoltrare richiesta di risarcimento danni gli imprenditori agricoli o i coltivatori diretti in possesso di Partita IVA per finalità connesse all attività produttiva. 2) Il proprietario o conduttore dell azienda che ha subìto il danno, per accedere alla possibilità di risarcimento deve presentare specifica richiesta di risarcimento all Ambito Territoriale Caccia Ancona 2, con lettera raccomandata A.R. o consegnata a mano all Ufficio. Ambito Territoriale Caccia Ancona 2 Pagina 1 di 5
3 3) Il richiedente ha la possibilità di inoltrare due tipologie di richiesta: a) richiesta ordinaria di risarcimento (di seguito denominata RO); b) richiesta urgente di perizia (di seguito denominata RU). 4) Le richieste non conformi a quanto previsto dai successivi articoli 5 e 6 non saranno prese in considerazione. Art. 5 Richiesta Ordinaria di risarcimento (RO) 1) La RO deve essere inoltrata entro 15 giorni dal verificarsi dell episodio di danneggiamento. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente compilando apposito modulo predisposto dall A.T.C. AN 2. I seguenti dati sono resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: a) nome, cognome, luogo e data di nascita dell interessato; b) indirizzo e ragione sociale dell azienda; c) numero di Partita IVA; d) proprio recapito telefonico (ovvero recapito telefonico della persona incaricata ad assistere al sopralluogo dell Organo di controllo, se persona diversa dal richiedente); e) la descrizione del danno subito; f) la localizzazione del terreno (Comune, indirizzo); g) i dati catastali dei terreni interessati al danneggiamento; h) dichiarazione di non aver beneficiato di contributi da qualsiasi soggetto a titolo di compensazione della mancata produzione agricola. Inoltre devono essere riportate le seguenti informazioni: a) la stima economica, indicativa, del danno; b) la data, presunta, dell evento dannoso; c) la specie omeoterma (mammiferi, uccelli) selvatica, presunta causa del danno. 2) E facoltà del richiedente allegare ogni altra documentazione atta a dimostrare l esistenza del danno, quale perizia di un tecnico abilitato, documentazione fotografica, eventuali dichiarazioni testimoniali che devono essere rese con dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, ecc. 3) L A.T.C. AN 2 provvede ad accertare, nei 15 giorni (dalla data del protocollo) successivi al ricevimento della richiesta di risarcimento, possibilmente in contraddittorio con il proprietario o con l incaricato ad assistere al sopralluogo (preavvertiti anche telefonicamente almeno 48 ore prima dell ispezione), l entità del danno. Entro il suddetto termine il richiedente non può operare alcun intervento sulle colture danneggiate che determini l impossibilità di periziare l evento dannoso, pena l archiviazione della domanda. Il tecnico incaricato dall A.T.C. AN 2 nella valutazione del danno evidenzia in modo particolare la perdita di produzione calcolata in percentuale o in quintali e il prezzo di mercato del prodotto (detratte le eventuali spese di raccolta) al momento dell effettuazione del sopralluogo relativamente alla produzione media della zona. 4) Il tecnico incaricato dovrà essere abilitato e scelto sia tra liberi professionisti, sia appartenenti a studi associati o società, sia appartenenti a istituzioni pubbliche. Il tecnico non può Ambito Territoriale Caccia Ancona 2 Pagina 2 di 5
4 effettuare perizie presso propri clienti. Art. 6 Richiesta Urgente di perizia (RU) 1) La RU deve far riferimento: a) danni alla semina da inoltrare soltanto nei casi e nei termini in cui risulta possibile riseminare la coltura danneggiata; b) episodi di danneggiamento arrecati a colture da sottoporre a pratiche colturali urgenti, la cui esecuzione inficerebbe la possibilità di periziare il danno. La richiesta deve essere inoltrata nell arco temporale compreso nei 15 giorni precedenti la data stimata per l intervento; c) episodi di danneggiamento arrecati a colture in procinto di essere raccolte. La richiesta deve essere inoltrata nell arco temporale compreso nei 15 giorni precedenti la data stimata per la raccolta. Una volta inoltrata la RU, l interessato non potrà presentare ulteriori domande di risarcimento per la stessa tipologia di danno. 2) La RU deve essere inoltrata, esclusivamente compilando apposito modulo predisposto dall A.T.C. AN 2. I seguenti dati sono resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: a) nome, cognome, luogo e data di nascita dell interessato; b) indirizzo e ragione sociale dell azienda; c) numero di Partita IVA; d) proprio recapito telefonico (ovvero recapito telefonico della persona incaricata ad assistere al sopralluogo dell Organo di controllo, se persona diversa dal richiedente); e) la descrizione del danno subito; f) la localizzazione del terreno (Comune, indirizzo); g) i dati catastali dei terreni interessati al danneggiamento; h) la pratica colturale urgente cui la produzione agricola dovrà essere sottoposta e la tempistica della sua realizzazione; i) dichiarazione di non aver beneficiato di contributi da qualsiasi soggetto a titolo di compensazione della mancata produzione agricola. Inoltre devono essere riportate le seguenti informazioni: a) la stima economica, indicativa, del danno; b) la data, presunta, dell evento dannoso; c) la specie omeoterma (mammiferi, uccelli) selvatica, presunta causa del danno. 3) E facoltà del richiedente allegare ogni altra documentazione atta a dimostrare l esistenza del danno, quali perizia di un tecnico abilitato, documentazione fotografica, eventuali dichiarazioni testimoniali che dovranno essere rese con dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà. 4) L Ambito Territoriale Caccia Ancona 2 provvede ad accertare l entità del danno, possibilmente in contraddittorio con il proprietario o con l incaricato ad assistere al sopralluogo, nei sette giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di risarcimento Ambito Territoriale Caccia Ancona 2 Pagina 3 di 5
5 (a decorrere dalla data di protocollo). Entro il suddetto termine il richiedente non può operare alcun intervento sulle colture danneggiate che determini l impossibilità di periziare l evento dannoso, pena l archiviazione della domanda. Il tecnico incaricato dall A.T.C. AN 2 nella valutazione del danno evidenzia in modo particolare la perdita di produzione calcolata in percentuale o in quintali e il prezzo di mercato del prodotto (detratte le eventuali spese di raccolta) al momento dell effettuazione del sopralluogo relativamente alla produzione media della zona. Art. 7 Liquidazione del danno 1) Per la liquidazione del danno sia le RO che le RU vengono comunque sottoposte alla Commissione, la quale verifica l istanza, valuta la documentazione e fornisce il parere circa l ammontare del risarcimento da liquidare. 2) E facoltà della Commissione richiedere eventuale documentazione integrativa al massimo per una sola volta. 3) La liquidazione del danno viene calcolata tenendo presente il prezzo medio di mercato delle produzioni al momento dell effettuazione del sopralluogo, decurtato delle ipotetiche spese di raccolta. 3bis) Nel caso di danni prodotti a colture seminate, qualora l importo da risarcire sia superiore al costo medio di mercato della semina si procede a risarcire l intero costo della stessa. 4) Nei trenta giorni successivi all espressione del parere da parte della Commissione, il Comitato di Gestione provvede in merito. 5) Qualora dovesse risultare difformità tra i fatti e quanto dichiarato o, ancora, alterazione di atti documentali da parte del richiedente, la Commissione, previa istruttoria, propone al Comitato di Gestione l imputazione dell intero costo della perizia maggiorato del 50% per spese istruttorie. 6) I richiedenti non potranno beneficiare del risarcimento dei danni qualora abbiano ottenuto contributi, da qualsiasi soggetto, volti a compensare la mancata produzione agricola. Art. 8 Esclusioni Non sono risarcibili danni relativi a: 1. colture ad elevato reddito per le quali non siano adottate idonee misure di prevenzione regolarmente autorizzate dall Ente competente, atte a limitare o ad evitare i danni (uso di registrazioni rapaci, recinzioni, reti, tecniche agronomiche e quanto altro necessario a salvaguardare le colture); 2. colture per le quali non siano in nessun modo accertabili la natura, la causa e la quantità del danneggiamento; 3. colture che per la scarsa produttività, dovuta a manifesta negligenza nella tecnica di coltivazione e/o alle avverse condizioni climatiche, non garantiscano la convenienza economica della raccolta. I danni potranno non essere risarciti o risarciti solo in parte, secondo quanto stabilito dal Comitato dell ATC AN2 esaminata perizia tecnica. 4. tartufaie di cui il richiedente non sia in grado di dimostrare la produttività, tramite il fatturato della precedente stagione o tramite altri documenti fiscali che dimostrino la produzione del prodotto, inteso che siano rispettate le condizioni di cui al punto 1. Nello specifico sono risarcibili danni a tartufaie coltivate e/o controllate nel solo caso in cui: a. il richiedente abbia recintato la tartufaia con idonea protezione regolarmente autorizzata dal comune con permesso di costruzione; Ambito Territoriale Caccia Ancona 2 Pagina 4 di 5
6 b. la tartufaia sia regolarmente riconosciuta con decreto da parte della Comunità Montana di appartenenza; c. le piante micorrizate messe a dimora siano provviste di certificato riconosciuto dalla Regione Marche che attesti la micorrizazione del fungo simbionte; d. sia stata fatta la richiesta alla Regione Marche di fondo chiuso e colture in atto come previsto dal codice civile. Qualora la richiesta sia considerata non risarcibile, secondo quanto previsto dal presente articolo, al richiedente sarà addebitato il costo dell eventuale sopralluogo. Art. 9 Norme transitorie 1) Il presente regolamento viene applicato dal 15/04/09. 2) Qualora l A.T.C. AN 2 abbia in essere contratti e/o accordi per operare perizie o controlli in base alle richieste di risarcimento danni, tali contratti verranno rispettati sino alla naturale scadenza. Ambito Territoriale Caccia Ancona 2 Pagina 5 di 5
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