REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 24/23 DEL

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1 DELIBERAZIONE N. 24/23 DEL Oggetto: Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica. L Assessore della Difesa dell Ambiente riferisce in campo nazionale il legislatore, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 15 dicembre 2005 n. 308 relativa a Delega al governo per il riordino, il coordinamento e l integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione ha provveduto all emanazione del decreto legislativo n. 152/2006 recante Norme in materia ambientale, nell ambito del quale è stata prevista, nella parte II, una profonda rivisitazione della legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica. L entrata in vigore della parte II è stata, dapprima sospesa fino alla data del 28 agosto 2006, differita quindi al 31 gennaio 2007 e, da ultimo, al 31 luglio Recentemente, è stata attuata con il D.Lgs. n. 4 del16 gennaio 2008 entrato in vigore il 13 febbraio 2008 una profonda modifica dei contenuti di tutte le parti del suddetto decreto legislativo, con particolare riguardo alla parte seconda riguardante le procedure per la valutazione strategica e per la valutazione di impatto ambientale. L Assessore riferisce, inoltre, che con la legge regionale 12 giugno 2006 n. 9, concernente il Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, è stato introdotto, tra gli altri, un dispositivo normativo che prevede l attribuzione alle province della competenza ad espletare le procedure di valutazione di impatto ambientale relativamente ad alcune categorie di interventi, il cui elenco deve essere definito con apposite disposizioni organizzative. La legge, inoltre, ha introdotto una importante modifica procedurale, in quanto all art. 48, comma 3, viene stabilito che tutti i procedimenti regolamentati dall art. 31 della legge regionale n. 1/1999 devono concludersi con una deliberazione della Giunta regionale. L Assessore riferisce, quindi, che è in corso di predisposizione da parte dell Assessorato un disegno di legge che regolamenti, in maniera organica, le procedure in materia di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, coordinando le indicazioni a livello nazionale con le norme regionali. 1/3

2 DELIBERAZIONE N. DEL L Assessore fa presente che il recente D.D.L. relativo a Istituzione del servizio integrato regionale di gestione dei rifiuti urbani e di riordino in materia ambientale, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 11/27 del 19 febbraio 2008, prevede all art. 4 una norma transitoria in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale ai fini dell immediato recepimento dei contenuti del D.Lgs. n. 4/2008. Al fine di rendere certa l azione amministrativa nell ambito delle valutazioni ambientali, occorre pertanto procedere alla sostituzione della deliberazione 5/11 del 15 febbraio 2005, che prevede le direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale al fine di renderle conformi ai dettati della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal recente decreto legislativo già richiamato. Occorre, peraltro, prevedere delle disposizioni specifiche in materia di valutazione ambientale strategica, introdotta ex novo nell ambito della legislazione nazionale in attuazione della Direttiva comunitaria 42/2001/CE relativa a Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi, da adottare nell ambito dei processi di pianificazione che verranno promossi a livello regionale, fermo restando che a breve verranno predisposte le linee guida per le valutazioni strategiche di competenza provinciale, ai termini della legge regionale n. 9/2006, così come modificata dal comma 19 dell art. 5 della L. n. 3/2008. L Assessore propone, pertanto, di sostituire gli allegati A e B della deliberazione n. 5/11 del 15 febbraio 2005 con quelli riportati in allegato alla presente deliberazione, e di introdurre nell allegato C precise disposizioni per l attivazione delle procedure di valutazione ambientale strategica di competenza regionale. Nell ambito delle suddette procedure sono state previste delle disposizioni per consentire la semplificazione e il coordinamento dei vari procedimenti autorizzativi con particolare riguardo al D.Lgs. n. 59/2005 relativo al rilascio dell autorizzazione Integrata ambientale. Tutto ciò premesso, l'assessore della Difesa dell'ambiente, constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di approvare gli allegati A,B,C della presente deliberazione. La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'assessore della Difesa dell'ambiente DELIBERA 2/3

3 DELIBERAZIONE N. DEL di stabilire che le procedure di valutazione di impatto ambientale devono essere svolte secondo quanto specificato negli allegati A e B alla presente deliberazione che sostituiscono integralmente quelli già approvati con la deliberazione n. 5/11 del ; di stabilire, inoltre, che le procedure di valutazione ambientale strategica di competenza regionale devono essere svolte secondo quanto riportato nell allegato C. Il Direttore Generale Fulvio Dettori Il Presidente Renato Soru 3/3

4 ALLEGATO A PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE Articolo 1 (finalità) La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) è la procedura cui devono essere sottoposti determinati progetti pubblici e privati al fine di accertarne la compatibilità ambientale mediante la valutazione degli effetti da essi indotti sull'ambiente, intendendo quest'ultimo come un sistema complesso delle risorse naturali, antropiche e delle loro interazioni. Articolo 2 (fase preliminare-scoping) 1. Il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con il Servizio SAVI e con i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. La documentazione presentata dal proponente, della quale è fornita una copia in formato elettronico, include: a) il progetto preliminare; b) uno studio preliminare ambientale; c) una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale; d) l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto 2.Il Servizio SAVI apre una fase di consultazione con il proponente e in quella sede: -si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale; -esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero; -sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità; - in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento. 3.Le informazioni richieste tengono conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni disponibili 4.La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale termine, il servizio Savi si esprime sulla proposta di piano di lavoro. Articolo 3 (procedura di VIA) 1. La procedura di valutazione di impatto ambientale si applica alle seguenti tipologie progettuali: progetti indicati nell allegato A1; progetti indicati negli allegati A1 e B1, con soglie dimensionali ridotte del 50%, qualora ricadano anche parzialmente in aree naturali protette come definite dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 ; progetti indicati nell allegato B1 ricadenti nelle aree designate dall Amministrazione regionale per l inserimento nella rete Natura 2000, come previsto dall art.20 dal comma 12 della L.R 3/2003; progetti indicati nell allegato B1 per i quali, a seguito della procedura di verifica, si è disposto l assoggettamento alla procedura di V.I.A.. 1

5 2. Oltre alle nuove realizzazioni, qualora si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente, sono altresì da sottoporre alla procedura di V.I.A.: a) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato A1 ove la modifica o l estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti presenti nello stesso allegato. Articolo 4 (interventi esclusi) 1. Non sono sottoposti alla procedura di V.I.A.: a) singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. Detti interventi sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del presente decreto quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale. In tale caso il Servizio SAVI, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle Autorità che dispongono tali interventi: esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione; mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa; informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico. b) i lavori di manutenzione ordinaria; c) i lavori di manutenzione straordinaria che non comportino modifiche rispetto allo stato originario, ai parametri dimensionali originari o alla destinazione d uso. Articolo 5 (casi di inammissibilità/improcedibilità) 1. A seguito dell avvio dell istruttoria, qualora si rilevasse l esistenza di vincoli tali da comportare l inammissibilità dell intervento per contrasto con disposizioni di legge e regolamentari o con indirizzi di pianificazione regionale, il procedimento si conclude con una comunicazione, ai soggetti interessati, contenente le motivazioni dell improcedibilità della pratica. A tal fine, si procederà ad acquisire dalle strutture regionali competenti la conformità dell intervento con i dettati della pianificazione regionale di settore (es., conformità di un progetto di attività di cava con gli indirizzi del PRAE del PPR etc) Articolo 6 (avvio del procedimento) 1. Il proponente l opera o l intervento presenta l istanza di V.I.A. al Servizio SAVI dell Assessorato regionale della Difesa dell Ambiente, allegando in duplice copia cartacea e una su supporto digitale (contenente la copia degli elaborati conforme agli originali presentati) la documentazione di cui al successivo art Il procedimento si intende avviato dalla data del timbro di protocollo dell Assessorato regionale della Difesa Ambiente impressa sulla domanda stessa, a condizione che quest ultima sia regolare e completa e si sia provveduto alla contestuale pubblicazione nel quotidiano, così come previsto al successivo comma 5. Diversamente fa fede la data di pubblicazione dell avviso nel quotidiano. 2

6 3. Entro trenta giorni il Servizio SAVI verifica la completezza della documentazione. Qualora questa risulti incompleta viene restituita al proponente con l'indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il progetto si intende non presentato. Al proponente viene data comunicazione della data di avvio del procedimento e del responsabile del procedimento. 4. Il Proponente invia, contestualmente di cui al comma1, pena l interruzione dei termini, copia dell istanza, completa degli elaborati di cui al successivo articolo, ai seguenti Enti: a) Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica, competente per territorio; b) Comune o Comuni interessati; c) Provincia o Province interessate; d) Ente di Gestione dell area naturale protetta se presente; e) ARPA Sardegna; f) Corpo forestale di vigllanza ambientale Servizio Territoriale competente per territorio g) Altri Enti/Amministrazioni/soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. 5. Contestualmente al deposito di cui al comma 2, il proponente provvede, a sue spese, alla pubblicazione di un avviso in un quotidiano, a diffusione regionale, redatto come da schema di seguito riportato. AVVIO PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE REGIONALE D. Lgs.152/06 come modificato dal D.Lgs 4\2006 Il Proponente: dati anagrafici, ragione sociale, indirizzo ha richiesto l attivazione della procedura di VIA per l intervento/opera/impianto... ricompreso nella tipologia del l allegato A1. ricadente in località.nel Comune di... Breve descrizione dell impianto, opera o intervento proposto:..... Breve descrizione dei possibili impatti ambientali:.. Data e luoghi di deposito 1... Entro 60 giorni dalla presentazione dell istanza e della contestuale pubblicazione dell avviso nel quotidiano chiunque può prendere visione della documentazione depositata presso i competenti uffici (Servizio SAVI, Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica competente per territorio, Provincia, Comune, ARPA Sardegna, Servizio territoriale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale compentete per territorio ) Entro lo stesso termine di 60 giorni, chiunque intenda fornire osservazioni, nonché elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti sull ambiente dell intervento sottoposto alla procedura di V.I.A, li comunica, in forma scritta, al Servizio SAVI - Assessorato Regionale della Difesa dell Ambiente, Via Roma n.80, CAGLIARI 6. Il proponente dà comunicazione formale al Servizio SAVI dell avvenuta trasmissione e della pubblicazione di cui ai precedenti commi 4 e 5. 1 Riportare in maniera completa gli indirizzi dei luoghi di deposito 3

7 7. Il Servizio SAVI pubblica nel sito web dell Amministrazione regionale l avvenuta presentazione della istanza di VIA e la documentazione relativa allo SIA e alla sintesi non tecnica 8. Chiunque entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell istanza, può prendere visione e acquisire copia della documentazione, fornire osservazioni, nonché elementi conoscitivi e valutativi sui possibili effetti dell intervento sull ambiente, comunicandoli al Servizio SAVI. Articolo 7 (contenuti della istanza di VIA) 1. Il proponente deve allegare alla istanza: copia del progetto definitivo (gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale), unitamente agli elaborati cartografici, su supporto cartaceo e digitale, come indicato nella scheda SAVI; studio di impatto ambientale, predisposto da tecnici laureati, contenente le informazioni di cui all allegato A2, compreso il piano di monitoraggio delle componenti ambientali; scheda SAVI (allegato A3), debitamente compilata e sottoscritta; sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La documentazione deve essere predisposta al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione (allegato A4); documentazione riportante la simulazione grafica, fotografica e/o multimediale di inserimento visivo nel contesto territoriale dell intervento. 2. Nel caso in cui l intervento oggetto della V.I.A. ricada all interno di un area interessata da un Sito d Importanza a Comunitaria (SIC) e/o da una Zona di Protezione Speciale (ZPS) di cui alle Direttive Habitat 92/43/CEE e 79/409/CEE Uccelli, il proponente deve integrare lo SIA con la relazione per la valutazione di incidenza, redatta in conformità all allegato G al citato D.P.R. 357/1997, come modificato e integrato dal D.P.R. 120/ Nel caso in cui l intervento oggetto della VIA ricada nella fattispecie per la quale è prevista l autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs n.42/2004, il proponente deve integrare lo SIA con la documentazione di cui al DPCM 12 dicembre 2005 relativo a Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Articolo 8 (presentazione al pubblico e partecipazione ) 1. Di norma entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell annuncio nel quotidiano, il proponente provvede, a sua cura e spese, alla presentazione al pubblico del progetto e dello SIA, secondo le modalità concordate con il Servizio SAVI. L avviso per la presentazione al pubblico da affiggere all Albo Pretorio del Comune interessato e da pubblicizzare adeguatamente dovrà contenere le informazioni riportate nel seguente schema: 4

8 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE REGIONALE - Presentazione al Pubblico - AVVISO In data alle ore presso.indirizzo. in Comune di si terrà la Presentazione al Pubblico dello Studio di Impatto Ambientale e del relativo progetto per l intervento: 1.. proposto da: 2.. Nel corso della presentazione, i cittadini potranno presentare osservazioni, o fornire elementi conoscitivi utili alla valutazione, che saranno acquisiti agli atti da parte del funzionario del Servizio SAVI. Breve descrizione del progetto: 3 Durante la presentazione al pubblico, a cura di un rappresentante del Servizio SAVI, sono verbalizzate e acquisite agli atti le osservazioni dei cittadini singoli o associati. 2. Quando il proponente intende uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel corso della presentazione al pubblico, ne fa richiesta al Servizio SAVI, indicando il tempo necessario, che non può essere superiore a 60 giorni, prorogabili, su richiesta del medesimo proponente, di ulteriori 60 giorni. La richiesta interrompe il termine della procedura che riprende il suo corso con il deposito del progetto modificato. Il Servizio SAVI valuta se ricorrono le condizioni per una nuova pubblicazione. 3. La Regione può disporre lo svolgimento di un inchiesta pubblica per l esame dello studio di impatto ambientale presentato dal proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. Dei lavori svolti è redatta una relazione di cui si tiene conto nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. 4. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 3, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Del verbale del contraddittorio si tiene conto nel provvedimento che conclude la valutazione dell'impatto ambientale. 5. Qualora a seguito dell inchiesta, ovvero del contraddittorio, il Proponente intenda modificare il progetto in coerenza con le osservazioni pervenute, ovvero dei rilievi emersi in fase di consultazione, ne fa richiesta al Servizio SAVI nei trenta giorni successivi allo scadere del termine di cui all art. 6, comma 8. Articolo 9 (pareri) 1. I Comuni, le Province e, eventualmente, nei casi previsti, gli Enti di Gestione delle aree naturali protette, gli Enti e le Amministrazioni che rilasciano autorizzazioni e atti di analoga natura in 1 Riportare per esteso il titolo dell intervento 2 Riportare il nominativo del Proponente 3 Riportare una breve descrizione del progetto che possa far comprendere la natura dello stesso 5

9 materia ambientale, rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 6 comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi convocata dal Servizio SAVI. Decorso tale termine il giudizio di compatibilità ambientale viene reso anche in assenza di detti pareri. Articolo 10 (procedimento) 1. Decorso il termine di 60 giorni di cui al precedente articolo 6, viene convocata una conferenza istruttoria ai termini della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, cui partecipano il proponente e gli Enti di cui all articolo 6, comunque individuati dal Servizio SAVI. In conferenza il proponente illustra il progetto e i contenuti dello SIA, sono comunicati i contenuti delle osservazioni eventualmente presentate da altri soggetti, nonché le risultanze della presentazione al pubblico, ovvero dell inchiesta pubblica o dell eventuale contradittorio; i rappresentanti degli Enti illustrano le loro osservazioni e rendono le rispettive determinazioni. Il parere del rappresentante del Servizio del Governo del Territorio e della Tutela Paesaggistica, comunicato in modo formale comunque entro 15 giorni dallo svolgimento della conferenza, è reso nella fattispecie di cui al comma 3 dell art.7, sulla base dei contenuti della relazione di compatibilità paesaggistica redatta ai termini del DPCM 12 dicembre Nei casi di particolare complessità, con atto motivato, il Servizio SAVI può stabilire una proroga dei termini per la conclusione della procedura, non superiore a sessanta giorni, dandone comunicazione al proponente. 3. Qualora risulti necessario, per una sola volta, ed entro 120 giorni dalla presentazione dell istanza di cui all art. 6, possono essere richieste al proponente, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni 4.Il proponente può, di propria iniziativa, fornire integrazioni alla documentazione presentata. Il Servizio SAVI, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni, dispone che il proponente dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 6. In tal caso chiunque entro sessanta giorni può presentare osservazioni aggiuntive. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è espresso entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa. 5. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. L'interruzione della procedura ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa, comunicata con provvedimento del Servizio SAVI. E facoltà del proponente presentare una nuova domanda. 5. Entro 120 giorni dalla data della presentazione dell istanza, il Servizio Savi avvalendosi dell Ufficio delle Valutazioni Ambientali (UVAR) conclude l istruttoria sull impatto ambientale dell impianto, opera o intervento proposto, e redige una relazione tecnica di valutazione tenuto anche conto: a) delle osservazioni di cui all articolo 6; b) di quanto emerso nelle fasi di consultazione di cui all art. 8 c) dei pareri di cui all articolo 9; d) delle considerazioni emerse nel corso della Conferenza istruttoria di cui al precedente comma 1. La relazione tecnica è così articolata: dati anagrafici del proponente, localizzazione del progetto con eventuale rappresentazione grafica e verifica della rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali ; 6

10 quadro programmatico: confronto con i vincoli normativi e le destinazioni d uso previste da piani e programmi ; quadro progettuale: confronto tra le condizioni geomorfologiche, idrogeologiche, paesistiche e climatiche e le caratteristiche prestazionali del progetto con riferimento ai carichi ambientali e alle normative settore; quadro ambientale: bilancio delle emissioni e degli impatti ambientali in relazione alla capacità di carico del contesto e verifica dell idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate ; descrizione dell impatto complessivo della realizzazione del progetto sull ambiente e sul patrimonio culturale attraverso il confronto con la situazione ante e post-operam con indicazione di eventuali prescrizioni, mitigazioni e/o compensazioni degli impatti; L indicazione delle condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti, nonché per la verifica della corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire agli Enti preposti al controllo ambientale di essere in grado di adottare le opportune misure correttive ;. indicazione di come si è tenuto conto delle osservazioni e pareri pervenuti 6. Sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, viene trasmesso all Assessore della Difesa dell Ambiente, entro 120 giorni dalla presentazione dell istanza, una motivata proposta di giudizio di compatibilità ambientale. 7. L Assessore della Difesa dell Ambiente, sulla base della predetta istruttoria, propone alla Giunta la bozza di deliberazione sul giudizio di compatibilità, avente uno dei seguenti contenuti: giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell intervento con l eventuale indicazione delle misure per la mitigazione e compensazione degli impatti e per le attività di monitoraggio; giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell intervento. Articolo 11 (coordinamento procedure) 1. Nel caso la procedura di impatto ambientale si riferisca ad impianti sottoposti a autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, nonché ad interventi rientranti nella fattispecie per la quale è prevista l autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs n.42/2004, i procedimenti sono condotti dai competenti Uffici in modo coordinato. Il coordinamento riguarda, in particolare, l attività istruttoria e la procedura di consultazione del pubblico, le cui modalità devono essere definite per quanto riguarda il D.Lgs 59/05 dalle amministrazioni Regionale e Provinciali. 2 Ai fini della semplificazione delle procedure, il Servizio SAVI può concludere con le altre Amministrazioni pubbliche interessate, competenti nel rilascio di autorizzazioni in materia ambientale, accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune. Articolo 12 (giudizio di compatibilità) 1. La Giunta regionale assume con proprio atto motivato, entro 30 giorni dalla trasmissione della bozza di deliberazione di cui all art. 10, il giudizio di compatibilità ambientale, che contiene le 7

11 condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. 2. La deliberazione della Giunta regionale è comunicata dal Servizio SAVI ai soggetti del procedimento, a tutte le Amministrazioni pubbliche competenti anche in materia di controllo ambientale, ed è pubblicata integralmente nel sito web istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).Dalla data di pubblicazione nel Buras decorrono i termini per eventuali impugnazioni da parte dei soggetti interessati. 3. L Amministrazione competente all autorizzazione definitiva dell opera, o che provvede alla sua realizzazione, acquisisce il giudizio di compatibilità ambientale comprendente le eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio delle opere e/o degli impianti. Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale. Negli altri casi i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell autorizzazione alla realizzazione e comunque prima dell inizio dei lavori. I relativi elaborati devono essere comunicati al SAVI. 4. L ARPA Sardegna provvede a vigilare affinché il progetto sia realizzato in conformità alle prescrizioni contenute nella Deliberazione contenente il giudizio di compatibilità ambientale e ad effettuare i controlli sugli impatti sull ambiente causati dalle opere o interventi. Di tale attività ne dà adeguata pubblicità nel sito web istituzionale. 5. In caso di giudizio negativo, l impianto, opera o intervento proposto non può essere autorizzato e comunque non può essere realizzato. 6. In nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, che costituisce presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge. Articolo 13 (efficacia del provvedimento) 1. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. Art.14 (controlli) 1.Ai sensi del comma 2 dell art. 29 del D.Lgs n. 4 /2008 i soggetti deputati a svolgere le funzioni di verifica e controllo delle disposizioni della presente deliberazione sono il Corpo di vigilanza ambientale e l Arpa Sardegna, così come individuati nella deliberazione della Giunta regionale di conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale. Tali organi di vigilanza e controllo provvedono a segnalare le eventuali inadempienze al servizio SAVI. 2. Qualora siano accertate violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti della valutazione di impatto ambientale nonché modifiche sostanziali del progetto sottoposto a VIA, con deliberazione della Giunta regionale, previa istruttoria del servizio SAVI, sulla base delle risultanze dei controllo di cui al comma 1, provvede alla sospensione dei lavori e ad imporre al Proponente l adeguamento dell opera stabilendo i termini e le modalità. 8

12 Qualora il Proponente non provveda ad ottemperare si procede secondo quanto previsto dal comma 3 dell art. 29 del decreto legislativo soprarichiamato. 3. Qualora il Servizio SAVI accerti, sulla base di apposite segnalazioni da parte degli organi di controllo o da altre fonti, la realizzazione di opere o di interventi senza la previa sottoposizione alle fasi della valutazione di impatto ambientale, ne da informazione al Soggetto deputato al rilascio dell autorizzazione dell intervento o, per gli interventi in materia urbanistica, al competente Ufficio del Governo del Territorio che dispone la revoca dell eventuale atto autorizzativo, la sospensione dei lavori e l eventuale ripristino dello stato dei luoghi. 4. In caso di inottemperanza si provvede nei modi e nei termini di cui al comma 4 dell art. 29 del citato decreto n. 4/2008. Articolo 15 (sospensione dei termini) 1. Il decorso dei termini relativi ai procedimenti di V.I.A. è sospeso dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione. Articolo 16 (pubblicità) 1. Il Servizio SAVI cura la tenuta di un registro in cui è riportato l elenco dei progetti per i quali sia stata espletata la procedura di valutazione di impatto ambientale. L elenco è pubblicato nel BURAS e nel sito web della Regione Sardegna in cui è del pari consultabile la documentazione relativa ai procedimenti di VIA. Articolo 17 (rinvio alla normativa nazionale) 1. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alla parte II titolo terzo del D.Lgs 152/06 così come modificato dal D. Lgs n. 4/

13 ALLEGATO A1 CATEGORIE DI OPERE DA SOTTOPORRE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE REGIONALE 1) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha; 2) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore di 150 MW; 3) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali; 4) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i litri secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo; 5) Impianti industriali destinati: a) alla fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno; 6) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanza, in cui si trovano affiancati varie unità produttive funzionalmente connessi tra di loro: a. per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (non di competenza statale); b. per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (non di competenza statale); c. per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) non di competenza statale; d. per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; e. per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; f. per la fabbricazione di esplosivi; 7) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle t/anno di materie prime lavorate; 8) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle t/anno di materie prime lavorate; 9) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a m3; 10) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri; 11) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno; 1

14 12) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 13) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 14) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D 13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 152/06); 15) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/06); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/06), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a m3; 16) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 152/06); 17) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a abitanti equivalenti; 18) Cave, e torbiere con più di m3/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha; 19) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443; 20) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a m3; 21) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche; 22) Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kv con tracciato di lunghezza superiore a 10 km; 23) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 152/06); 24) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a m3; 25) impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: posti per polli da ingrasso, posti per galline; posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o posti per scrofe; 2

15 26) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; 27) sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di m3; 28) opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi anno; in tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a milioni di metri cubi all anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni; 29) I seguenti impianti 1: a. gli impianti di combustione con potenza termica uguale o superiore a 50 MW, compresi quelli per la produzione di energia elettrica, anche policombustibili, che successivamente alla loro installazione subiscano interventi di modifica strutturale o impieghino per il loro funzionamento combustibili differenti da quelli previsti dal progetto originario, devono essere sottoposti, entro i sei mesi immediatamente successivi, ad ulteriore valutazione di impatto ambientale; b. gli impianti oltre i 200 MW di potenza termica che abbiano subito antecedentemente alla data di entrata in vigore della L.R. 20 aprile 2000, n.4, interventi di modifica strutturale o impieghino per il loro funzionamento combustibili differenti da quelli previsti dal progetto originario, devono essere sottoposti a nuova valutazione di impatto ambientale; 30) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato. 1 Categorie introdotta con l art.18, comma 1, della L.R. 4/2000 che ha modificato l art. 31 della L.R. 1/99. La valutazione non si rende necessaria nel caso in cui, per il funzionamento dell impianto, venga utilizzato gas metano in sostituzione di combustibili di più elevato rischio ambientale. Per il funzionamento dell impianto si deve impiegare, comunque, il combustibile precedentemente utilizzato o altro di dimostrato minor tasso di inquinamento qualora si siano verificati fatti incidentali che abbiano determinato inquinamento ambientale, o abbia dato esito negativo la valutazione di impatto ambientale o non sia stata effettuata entro i termini previsti. Il Presidente della Regione, su proposta dell Assessore regionale della difesa dell Ambiente, in caso di mancata osservanza delle citate disposizioni, con proprio provvedimento determina la sospensione dell esercizio dell impianto. 3

16 ALLEGATO A2 CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 1. Alla domanda di valutazione di impatto ambientale deve essere fornito l indice dello studio di impatto ambientale (SIA), con evidenziati i diversi capitoli nonché l elenco della documentazione allegata. 2. Lo SIA deve essere così articolato: a) Premessa b) Quadro programmatico c) Quadro di riferimento progettuale d) Quadro di riferimento ambientale e) Stima finale degli impatti non eliminabili e loro mitigazioni e compensazioni f) Sintesi per il pubblico non tecnico redatta secondo le indicazioni dell allegato A 4 Lo SIA è inoltre corredato da: a) documenti cartografici in scala adeguata ed in particolare carte geografiche generali e speciali, carte tematiche, carte tecniche; foto aeree; tabelle; grafici ed eventuali stralci di documenti; fonti di riferimento; b) altri eventuali documenti ritenuti utili dal committente per particolari progetti; c) indicazione della legislazione vigente e della regolamentazione di settore concernente la realizzazione e l'esercizio dell'opera; d) esposizione sintetica dei criteri e modalità di raccolta, selezione ed elaborazione dei dati e delle informazioni utilizzati per la redazione dello SIA, e in esso contenuti, e indicazione delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate nella raccolta ed elaborazione dei dati rilevati. e) piano di monitoraggio delle componenti ambientali; f) documentazione riportante la simulazione, grafica, fotografica e/o multimediale di inserimento visivo dell intervento nel contesto territoriale 3. Nella PREMESSA dello SIA deve essere riportato quanto segue: a) definizione del momento zero, inteso come condizione temporale di partenza dei sistemi ambientali, economico e sociale sulla quale si innestano i successivi eventi di trasformazione e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell opera. La situazione preesistente all intervento deve essere puntualmente analizzata, avvalendosi dei dati disponibili presso gli enti pubblici e altri, in quanto la stessa costituisce la base conoscitiva in riferimento alla quale possono essere definiti gli impatti derivanti da una trasformazione, integrata, ove ritenuto utile, con apposite campagne di monitoraggio; b) individuazione dell alternativa o opzione zero, rappresentata dall evoluzione possibile dei sistemi ambientali in assenza dell intervento. L opzione zero deve essere necessariamente confrontata con le diverse ipotesi di realizzazione dell opera stessa; c) illustrazione delle motivazioni e giustificazioni di carattere economico, sociale, ambientale alla base della proposta progettuale che determina la trasformazione, attraverso il confronto di quest ultima con il momento zero e, quindi, dell opzione zero con la realizzazione dell opera. d) indicazione dell ambito territoriale interessato (sito e area vasta) e dei sistemi ambientali interessati dal progetto, entro cui possono prodursi gli impatti diretti e indiretti; e) dovranno essere analizzati i necessari collegamenti dell intervento o dell opera con le reti infrastrutturali del territorio e dovrà essere valutata la capacità di queste a soddisfare le nuove esigenze indotte dall intervento proposto. In particolare dovranno essere valutati e misurati i consumi di tutte le risorse necessarie, con particolare riferimento a quelle non 1

17 rinnovabili; f) indicazione dei limiti operativi spaziali e temporali relativi alle fasi di costruzione, esercizio e eventuale smantellamento dell opera o impianto; g) criteri di scelta della miglior tecnologia disponibile, in relazione ai vantaggi per la mitigazione degli impatti, la minimizzazione dell impiego di risorse e la produzione di residui di processo solidi, liquidi e gassosi; h) l analisi costi-benefici relativa alle varie opzioni, condotta con metodologia rigorosa e basata su di un sistema di supporto alle decisioni,in grado di rendere evidenti tutti i criteri sui quali poggia l ipotesi progettuale proposta; i) indicazione delle possibili alternative di sito/localizzazione o di tipo tecnologico, ed analisi ambientale, progettuale e socio-economica alla base della formulazione delle stesse. La proposta di un unica opzione tipologica o localizzativa deve essere giustificata mediante l indicazione dei criteri alla base della elaborazione o scelta 1 2 ; 4. Il QUADRO di RIFERIMENTO PROGRAMMATICO Fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale e contiene l individuazione di eventuali vincoli presenti sull area interessata (vincoli paesistici, naturalistici storico-artistici, archeologici, idrogeologici, demaniali, di servitù pubbliche o di altre limitazioni all uso della proprietà). Tali elementi costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale. E' comunque escluso che il giudizio di compatibilità ambientale abbia ad oggetto i contenuti dei suddetti atti di pianificazione e programmazione, nonché la conformità dell'opera ai medesimi. Il quadro di riferimento programmatico in particolare comprende: a) la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso; per le opere pubbliche sono precisate le eventuali priorità ivi predeterminate; b) la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando, con riguardo all'area interessata: 1. le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni; 2. l'indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione; c) l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari. Il quadro di riferimento descrive inoltre: a) l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione; b) le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori. Deve essere verificato, ai fini della procedibilità, che le opere siano previste dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, o non siano in contrasto con disposizioni di legge o altre normative. 1 La stima degli impatti sui vari comparti ambientali deve essere fatta anche con riferimento alla fase di cantierizzazione di un opera, considerando le conseguenze delle azioni funzionali alla realizzazione della stessa, quali movimentazione di materiali e traffico indotto, produzione di polveri e rumore, sbancamenti, alterazioni del drenaggio superficiale e subsuperficiale, smaltimento e/o recupero di rifiuti, etc.. Devono inoltre essere esplicitate le varie fasi della cantierizzazione, le figure professionali responsabili e la durata prevista. 2 La stima finale degli impatti non eliminabili deve porre a confronto le alternative progettuali e/o il progetto proposto con l alternativa zero, riunendo in un quadro sinottico gli elementi di valutazione relativi agli effetti positivi e negativi delle opzioni di trasformazione sui comparti/sistemi ambientali. La valutazione complessiva, che deve derivare dall esame dei vari aspetti considerati, dovrebbe consentire di individuare l alternativa migliore e di evidenziare gli impatti residui della soluzione prescelta. La fase finale dello studio di impatto è dedicata ad individuare ed illustrare le misure di mitigazione essenziali al fine della riduzione degli impatti residui messi in evidenza nello stesso e/o gli interventi di compensazione dei peggioramenti indotti. 2

18 5. Il QUADRO di RIFERIMENTO PROGETTUALE Descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l'inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessati. Esso consta di due distinte parti, la prima delle quali esplicita le motivazioni assunte dal proponente nella definizione del progetto; la seconda concorre al giudizio di compatibilità ambientale e descrive le motivazioni tecniche delle scelte progettuali, nonché misure, provvedimenti ed interventi, anche non strettamente riferibili al progetto, che il proponente ritiene opportuno adottare ai fini del migliore inserimento dell'opera nell'ambiente, fermo restando che il giudizio di compatibilità ambientale non ha ad oggetto la conformità dell'opera agli strumenti di pianificazione, ai vincoli, alle servitù ed alla normativa tecnica che ne regola la realizzazione. Il quadro di riferimento progettuale precisa le caratteristiche dell'opera progettata, con particolare riferimento a: a) la natura dei beni e/o servizi offerti; b) il grado di copertura della domanda ed i suoi livelli di soddisfacimento in funzione delle diverse ipotesi progettuali esaminate, ciò anche con riferimento all'ipotesi di assenza dell'intervento; c) la prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda-offerta riferita alla presumibile vita tecnica ed economica dell'intervento; d) l'articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera in fase di cantiere e di quelle che ne caratterizzano l'esercizio; e) i criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione dell'intervento, delle infrastrutture di servizio e dell'eventuale indotto. f) i risultati dell'analisi economica di costi e benefici, evidenziando in particolare i valori unitari assunti dall'analisi e il tasso di redditività interna dell'investimento. Nel quadro progettuale si descrivono inoltre: a) le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e le aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio; b) l'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del progetto e in particolare: 1) le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera; 2) le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di settore; 3) i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitù ed altre limitazioni alla proprietà; 4) i condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi e da particolari esigenze di tutela ambientale; c) le motivazioni tecniche della scelta progettuale e delle principali alternative prese in esame, opportunamente descritte, con particolare riferimento a: 1) le scelte di processo per gli impianti industriali, per la produzione di energia elettrica e per lo smaltimento di rifiuti; 2) le condizioni di utilizzazione di risorse naturali e di materie prime direttamente ed indirettamente utilizzate o interessate nelle diverse fasi di realizzazione del progetto e di esercizio dell'opera; 3) le quantità e le caratteristiche degli scarichi idrici, dei rifiuti, delle emissioni nell'atmosfera, con riferimento alle diverse fasi di attuazione del progetto e di esercizio dell'opera; 4) le necessità progettuali di livello esecutivo e le esigenze gestionali imposte o da ritenersi necessarie a seguito dell'analisi ambientale; d) le eventuali misure non strettamente riferibili al progetto o provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti sia nel corso della fase di costruzione, che di esercizio; e) gli interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente; f) gli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull'ambiente. 3

19 Per gli impianti industriali sottoposti alla procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, gli elementi richiesti ai commi precedenti che siano compresi nel rapporto di sicurezza di cui all'art. 5 del citato decreto possono essere sostituiti dalla presentazione di copia del rapporto medesimo. 6. Il QUADRO di RIFERIMENTO AMBIENTALE Per il quadro di riferimento ambientale lo studio di impatto è sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali. Con riferimento alle componenti ed ai fattori ambientali interessati dal progetto, secondo quanto indicato all'allegato III del D.P.C.M integrato, ove necessario e d'intesa con l'amministrazione proponente, ai fini della valutazione globale di impatto, dalle componenti e fattori descritti negli allegati I e II, del D.P.C.M il quadro di riferimento ambientale: a) definisce l'ambito territoriale - inteso come sito ed area vasta - e i sistemi ambientali interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente, entro cui è da presumere che possano manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli stessi; b) descrive i sistemi ambientali interessati, ponendo in evidenza l'eventuale criticità degli equilibri esistenti; c) individua le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi esistenti, che manifestano un carattere di eventuale criticità, al fine di evidenziare gli approfondimenti di indagine necessari al caso specifico; d) documenta gli usi plurimi previsti delle risorse, la priorità negli usi delle medesime e gli ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto; e) documenta i livelli di qualità preesistenti all'intervento per ciascuna componente ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto. In relazione alle peculiarità dell'ambiente interessato così come definite a seguito delle analisi di cui ai precedenti punti, nonché ai livelli di approfondimento necessari per la tipologia di intervento proposto come precisato nell'allegato III del D.P.C.M , il quadro di riferimento ambientale: a) stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall'opera sul sistema ambientale, nonché le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi; b) descrive le modificazioni delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del territorio, in rapporto alla situazione preesistente; c) descrive la prevedibile evoluzione, a seguito dell'intervento, delle componenti e dei fattori ambientali, delle relative interazioni e del sistema ambientale complessivo; d) descrive e stima la modifica, sia nel breve che nel lungo periodo, dei livelli di qualità preesistenti, in relazione agli approfondimenti di cui al presente articolo; e) definisce gli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, le reti di monitoraggio ambientale, documentando la localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenuti opportuni; f) illustra i sistemi di intervento nell'ipotesi di manifestarsi di emergenze particolari. COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI *** 1. Lo studio di impatto ambientale di un'opera con riferimento al quadro ambientale dovrà considerare le componenti naturalistiche ed antropiche interessate, le integrazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella sua globalità. 2. Le componenti ed i fattori ambientali sono così intesi: a) atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteoclimatica; 4

20 b) ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e marine), considerate come componenti, come ambienti e come risorse; c) suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili; d) vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali; e) ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale; f) salute pubblica: come individui e comunità; g) rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano; h) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale, che umano; i) paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali. CARATTERIZZAZIONE ED ANALISI DELLE COMPONENTI E DEI FATTORI AMBIENTALI 1. Le analisi, riferite a situazioni rappresentative ed articolate secondo i criteri descritti all'art. 5, sono svolte in relazione al livello di approfondimento necessario per la tipologia d'intervento proposta e le peculiarità dell'ambiente interessato, attenendosi, per ciascuna delle componenti o fattori ambientali, ai criteri indicati. Ogni qualvolta le analisi indicate non siano effettuate sarà brevemente precisata la relativa motivazione d'ordine tecnico. 2. I risultati delle indagini e delle stime verranno espressi, dal punto di vista metodologico, mediante parametri definiti (esplicitando per ognuno di essi il metodo di rilevamento e di elaborazione) che permettano di effettuare confronti significativi tra situazione attuale e situazione prevista. 3. Le analisi di cui al presente allegato, laddove lo stato dei rilevamenti non consenta una rigorosa conoscenza dei dati per la caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, saranno svolte attraverso apposite rilevazioni e/o l'uso di adeguati modelli previsionali. 4. In relazione ai commi 1 e 2 potranno anche essere utilizzate esperienze di rilevazione effettuate in fase di controllo di analoghe opere già in esercizio. 5. La caratterizzazione e l'analisi delle componenti ambientali e le relazioni tra esse esistenti riguardano: A. Atmosfera. Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria e delle condizioni meteoclimatiche è quello di stabilire la compatibilità ambientale sia di eventuali emissioni, anche da sorgenti mobili, con le normative vigenti, sia di eventuali cause di perturbazione meteoclimatiche con le condizioni naturali. Le analisi concernenti l'atmosfera sono pertanto effettuate attraverso: a) i dati meteorologici convenzionali (temperatura, precipitazioni, umidità relativa, vento), riferiti ad un periodo di tempo significativo, nonché eventuali dati supplementari (radiazione solare ecc.) e dati di concentrazione di specie gassose e di materiale particolato; b) la caratterizzazione dello stato fisico dell'atmosfera attraverso la definizione di parametri quali: regime anemometrico, regime pluviometrico, condizioni di umidità dell'aria, termini di bilancio radiativo ed energetico; c) la caratterizzazione preventiva dello stato di qualità dell'aria (gas e materiale particolato); d) la localizzazione e caratterizzazione delle fonti inquinanti; e) la previsione degli effetti del trasporto (orizzontale e verticale) degli effluenti mediante modelli di diffusione di atmosfera; 5

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