LETTERA CIRCOLARE AIi'Ufficio del Capo del Dipartimento. - Segreteria Generale - Alla Direzione dell'lstituto Superiore degli Studi Penitenziari

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1 Lett. Circ. p.p.0. Prot. n. DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTAZIONE PENITENZWRIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE UFFICIO Ii- Gestione del Personale di Polizia Penitenziaria SEZIONE M - Trattamento di Quiescenza Il IUIR I W IlIlIlIIIlIIIIIlI GDAP LETTERA CIRCOLARE AIi'Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Alle Direzioni Generali del Dipartimento Alla Direzione dell'lstituto Superiore degli Studi Penitenziari Ai Provveditorati Regionali dell'amministrazione Penitenziaria Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari per Adulti (comprese le Case Mandamentali) Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale deli'amministrazione Penitenziaria Alle Direzioni degli Uffici per l'esecuzione Penale Esterna Alla Direzione del Centro Amministrativo "Giuseppe Altavista" Alla Direzione dei Magazzini Vestiario e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile LORO SEDI O~getto: FI'3ta Operativa INPDAP n.?7 del 25/07/ Disposizioni riguardanti le atzivlt3 d3 svolgere in rnateri di Pensione Privilegiata Ordinaria nei confronti dei personale appartenente C Corpo della Polizia Penitenziaria. 1 di7

2 Lett. Circ. D.O.O. 1. Premessa L'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1998, n. 335 ha istituito I'lstituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti deli'amministrazione Pubblica (INPDAP) con il compito di gestire la liquidazione delle prestazioni pensionistiche di tutti i dipendenti dell'amministrazione Pubblica, comprese le Forze di Polizia ad ordinamento civile ( polizia di stato, corpo di polizia penitenziaria, corpo forestale dello stato e corpo nazionale dei vigili del fuoco). La Direzione Generale dell'l.n.p.d.a.p. con circolare del 16/12/2004 n. 67 ha indicato, la data del per il subentro delle Amministrazioni Statali nella liquidazione di tutte le prestazioni pensionistiche e con la nota operativa n. 27 del 25/07/2007 ha fornito alle oroorie sedi orovinciali istruzioni ooerative in ordine all'attività istruttoria ed alle 'rnida~ità di iiquidazione dei trattamenti pensionistici privilegiati ordinari (note consultabili sul sito Con riferimento alla Circolare n /2005 del 06/07/2005, la presente nota intende fornire disposizioni necessarie per la definizione del trattamento pensionistico privilegiato ordinario, nei confronti del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, cui le Direzioni sono tenute ad attenersi, scrupolosamente, al fine di evitare comportamenti difformi. Per tutto il personale di polizia penitenziaria cessato o che abbia fatto richiesta del trattamento pensionis~co ordinario prima della data del 01/10/2005 restano valide le orocedure ~ indicate ~ con la circolare n /1. Idel 09/02/1998 (Oggetto: pension;privilegiate ordinarie). 2. A wio del procedimento Tutto il personale cessato dal servizio, per qualsiasi causa da11'01/10/2005 ed interessato al procedimento di cui all'oggetto, deve recarsi presso la Direzione dell' Istituto (ultima sede di servizio) e presentare apposita istanza ai fini del trattamento pensionistico privilegiato ordinario, nonché per prestazioni collegate a ta!e trattamento quali, per esempio, il riconoscimento di nuove infermità, interdipendenza di nuove lesioni con altre infermità già riconosciute. Per quanto concerne, invece, le domande di accesso al trattamento privilegiato di reversibilità., presentate dagli aventi causa di dipendenti deceduti in attiiiiti di servizio dal 01110/2005 o cessati dal servizio da tale data in poi e deceduti in perisione, e le domande intese ad ottenere l'assegno di incollocabilità, di cui all'art. 104 del T.U. - D.P.R. 29/12/1973, n. 1092, nonché, le domande c'j accesso al riconoscimento del/'aggravamento, di cui all'art. 70 del. T.U. - D.P.F , pfisentate dal personale cessato da11'01/10/2005, l'amministrazione. ;i attesa

3 Len. Circ. D.P.O. dell'emanazione da parte dell'istituto di previdenza di ulteriori direttive, deve provvedere alle istruttorie secondo le modalità già in vigore anteriormente a11'01/ Nel caso di dispensa dal servizio per inidoneità fisica l'istanza assume valore meramente dichiarativo mentre riveste valore costitutivo nelle altre fattispecie. Si ribadisce che ai sensi dell'art. 169 del T.U. - D.P.R. 29/12/1973, n. 1092, la domanda per il trattamento pensionistico privilegiato non è ammessa se il dipendente ha lasciato decorrere cinque anni, elevati a dieci in caso di parkinsonismo, dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento del riconoscimento della dipendenza dell'infermità o delle lesioni contratte. Nel caso in cui il dipendente, non cessato dal servizio per infermità, presenti la domanda di pensione privilegiata ordinaria dopo due anni dalla cessazione dal servizio, ferma restando l'insorgenza del diritto alla data del congedo, il pagamento della pensione di privilegio, ai sensi dell'art. 191, comma 3 del T.U. - D.P.R. 29/12/1973, n. 1092, decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa. In considerazione di quanto sopra, il personale interessato al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato dovrà presentare domanda sia alla sede INPDAP della Provincia nella quale il dipendente ha prestato servizio, con la sola esclusione delle Città di Roma, Milano, Napoli e Torino, ove operano più sedi territoriali INPDAP la cui competenza è attribuita sulla base del codice di avviamento postale del domicilio, sia al Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria : Ministero della Giustizia Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio Il -Gestione del Personale di Polizia Penitenziaria Sezione VI1 -Trattamento di Quiescenza - pensioni privilegiate Largo Luigi Daga, n ROMA Le domande, con le quali I'interessato può richiedere la concessione del trattamento pensionistico privilegiato ordinario (anche utilizzando il modulo reperibile sul sito dovranno essere assunte a protocollo, da parte della Direzione, e dovranno contenere : i dati anagrafici; la data di cessazione dal servizio; l'indicazione corretta del luogo di residenza (comunicando nel tempo eventuali cambi di residenza); l'elenco delle infermità per le quali l'interessato intende chiedere il trattamento privilegiato, anche se in corso di accertamento sanitario presso la C.M.O. o di riconoscimento presso il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

4 Len. Circ. p.p.0. La Direzione avrà cura, qualora l'interessato presenti domanda per accedere al beneficio del trattamento pensionistico privilegiato, di controllare che le istanze siano complete in ogni parte, e di inviarle tempestivamente, corredate dalla giusta documentazione, all' indirizzo sopraindicato. La Direzione dell'lstituto penitenziario, una volta in possesso della domanda di riconoscimento della pensione privilegiata, deve trasmetterla al Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria, corredata dalla seguente documentazione: a) processi verbali emessi dalle Commissioni medico Ospedaliere concernenti le infermità richieste dal dipendente; b) relativa documentazione sanitaria ed amministrativa; C) copia del foglio matricolare mod. 11 (agenti) aggiornato alla data della cessazione; d) copie dei rapporti informativi dei servizi prestati presso gli Istituti dove l'interessato ha effettuato servizio, se trattasi di infermità per le quali l'interessato non ha mai chiesto il riconoscimento; i rapporti informativi sui servizi prestati dovranno essere stilati con particolare cura per una corretta valutazione circa l'esistenza del nesso tra l'attività svolta e l'infermità sofferta, al fine del successivo inoltro al Comitato di Verifica per la Cause di Servizio da parte della stessa sede Inpdap competente; e) copia delle istanze redatte dall'interessato in attività di servizio intese ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità per le quali sia stato richiesto il trattamento privilegiato. 3. Riconoscimento di dipendenza da causa di servizio per il personale cessato dal servizio. La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonicmo. (art. 169 D. P. R. 29/12/1973, n. 1092) Nel caso in cui l'istanza di riconoscimento venga presentata dopo il prescritto termine di cinque anni dalla data di cessazione, la Direzione ha l'obbligo di tiasnetterla ugualmente agli indirizzi di cui al punto 2.; sarà cura della Sede I.N.P.D.A.P. comunicare all'interessato l'impossibilità di istruire la domanda per Irccrrenza dei termini (art. 169 D. P. R. 29/12/1973, n. 1092). Nei confronti del personale in oggetto il diritto al trattamento pensionistico privilegiato e subordinato al solo riconoscimento dell' infermità dipendente da causa

5 Lett. Circ. D.D.O. di servizio, ascrivibile a categoria di pensione (tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazionl), a prescindere dalla circostanza che le stesse abbiano o meno determinato l'inidoneità al servizio.' Al riguardo si possono verificare le seguenti fattispecie: a) I'interessato ha chiesto ed ottenuto, prima del~collocamento a riposo, il riconoscimento della causa di servizio: riconoscimento in servizio; b) I'interessato ha chiesto la causa di servizio, in costanza di attività lavorativa, ma all'atto della cessazione dal servizio non ha avuto ancora il riconoscimento: riconoscimento in corso; C) I'interessato ha chiesto, dopo la cessazione dal Corpo di Polizia Penitenziaria, il riconoscimento della causa di servizio: nuoi/o riconoscimento in pensione (cfr. art. 191 D.P.R. 29/12/1973, n. 1092). Nei casi a) e b) I'interessato, all'atto della cessazione.deve presentare domanda per accedere al trattamento pensionistico privilegiato. Per quanto riguarda il caso C) la domanda di nuovo riconoscimento in pensione è valida ai fini di pensione privilegiata ordinaria e sarà trattata direttamente dalla sede I.N.P.D.A.P. competente, così come indicato al punto 3 della nota operativa - I.N.P.D.A.P. - n. 27 del 25/07/2007. Qualora I'interessato abbia contratto infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio ed ascrivibili alla Tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni, ha diritto. all'atto della cessazione dbi servizio e ~urché non gli spetti il trattamento pensionistico privilegiato, ad una indennità "UNA TANTUM", in misura oari ad una o oiu annualità di ~ensione di ottava cateaoria della tabella A. fino ad un hassimo di cinhue annualità, secondo la gravità della henomazione fisica: Anche per tale beneficio I'interessato deve presentare domanda. Nel caso in cui, I'interessato, previa visita medico collegiale presso la Commissione Medico Ospedaliera. venga dispensato dal servizio per inidoneità, la Direzione dell'lstituto, una volta in possesso del processo verbale redatto dalla C.M.O., acquisisce la documentazione di cui al punto 2 e la trasmette a questo Dipartimento. 4. Assegno rinnovabile del trattamento pensionistico privilegiato. La concessione dell'assegno di pensione privilegiata viene disposta, previa visita medico - collegiale, dalla C M.O. quando la stessa non è in grado di pronuiiciarsi definitivamente sulla gra%,ità della menomazione.

6 In particolare, qualora le infermità o lesioni ascrivibili ad una delle categorie di pensione previste dalla tabella A della legge e successive modifiche, siano suscettibili di miglioramento. spetta un assegno rinnovabile del trattamento privilegiato, attribuito per un periodo di quattro anni. Alla scadenza dell'assegno rinnovabile, se le infermità o le lesioni sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A, spetta la pensione privilegiata; se sono da ascrivere alla tabella B, spetta l'indennità "UNA TANTUM" ; non spetta ulteriore trattamento se le infermità non sono classificabili. 5. Dispensa dal servizio ai sensi degli artt 75 e 76 del D.Lgs, 443/92 Nel caso in cui il dipendente, in sede di visita medico collegiale presso la C.M.O., venga giudicato assolutamente non idoneo, per motivi di salute, ai compiti d'istituto, ma le infermità o lesioni accertate ne consentono un ulteriore impiego in altri ruoli dell'amministrazione Statale, questi, previa domanda, può essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'amministrazione Penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato. Nel periodo che intercorre tra la dispensa dal servizio nel Corpo di polizia penitenziaria ed il passaggio al ruolo civile dell'amministrazione Statale, l'interessato è collocato in aspettativa speciale con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di inidoneità. 1 L'interessato ha facoltà di chiede e per il servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria. il trattamento pensionisico privilegiato indicando le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio. La domanda per il trattamento pensionistico- privilegiato deve essere presentata dall'interessato dopo aver effettuato il passaggio al ruolo civile, con la cancellazione dai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dei limiti temporali di cui al punto 2 della presente circolare. Si precisa che con il trattamento pensionistico privilegiato saranno liquidati gli anni utili effettuati nel Corpo di Polizia Penitenziaria compreso il periodo di aspettativa speciale intercorso tra la riforma ed il transito al ruolo civile; tale anzianità non potrà essere ricongiunta al servizio prestato nel nuovo ruolo (arit. 130, 131, 132 e 139 del D.P. R. 29/12/1973, n. 109::) 6. Disposizioni finali. E' appena il caso di richinmare l'attenzione dei Dirigenti interessati circa I'e\~entuafe giudizio di responsabilità in cui l'amministrazione potrebbe incorrere per omissione o erronea comunicazione.]ella documentazione utile per la definizione dei trattamenti pensionistici privilegiati, in considerazione dei termini che l'istituto di Previdenza ha indicato nella circolare n. 33 del 27/05/2004 (interessi legali),

7 Lett. Circ. p.p.0. Si raccomanda, quindi, la scrupolosa osservanza delle disposizioni recate dalla presente lettera circolare, le quali sono valide anche per tutte quelle pratiche già inviate a questa Direzione Generale, con decorrenza dal 1" ottobre Al fine di garantire la realizzazione di quanto sopra, in un clima di sinergica collaborazione tra questo Ufficio e le Direzioni, si rende necessario individuare un responsabile in materia pensionistica, dandone comunicazione, a mezzo posta elettronica, a questa Sede centrale ( - biaaio.iauetta@qjustizia,it ). Con l'occasione, si forniscono i numeri telefonici da contattare da parte delle Direzioni per acquisire informazioni in materia : Fax.: ; Tel.: Si assicuri, infine, la massima diffusione della presente a tutto il personale, compreso quello assente dal servizio a qualsiasi titolo. Il Dipartimento per la Giustizia Minorile avrà cura di diramare la presente nell'ambito delle sedi di competenza.

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