PROVINCIA DI TORINO PROGETTO PER COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI GRAVANTI SULL AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO

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1 PROVINCIA DI TORINO All. 1 alla D.G.P. n /2011 PROGETTO PER COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI GRAVANTI SULL AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO Premessa RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA (Art. 279 co. 1 lett. a) del D.P.R. 5/10/2010 n. 207) La Provincia di Torino è titolare di competenze in ambiti diversi individuati dalla vigente normativa con particolare riferimento al D.Lgs. 267/2000. L'attività istituzionale consiste nell'esercizio, con le forme ed i modi previsti dalle disposizioni di legge, di tutte le attività, competenze e funzioni previste, tanto per propria autonomia statutaria e potestà regolamentare, quanto per attribuzione, delega o trasferimento dello Stato o della Regione. A titolo esemplificativo si evidenziano alcune norme dello Statuto della Provincia di Torino: Art. 1: Principi generali 1. La Provincia di Torino è l'ente locale intermedio di governo tra Comuni e Regione. In quanto tale, esplica la propria autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica, dalle leggi, dal presente Statuto, nonchè autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, esercitando le funzioni proprie e quelle conferite dallo Stato e dalla Regione. 2. [ omissis ]. Art. 2: Finalità 1. La Provincia rappresenta la comunità di tutti coloro che vivono sul territorio provinciale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo in una concezione armonica dello stesso, orientando in particolare la sua attività verso i seguenti obiettivi: a. favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità provinciale, anche attraverso il decentramento politicoamministrativo sul territorio provinciale in funzione delle specificità locali, valorizzando in particolare l'autonomia dei comuni e delle comunità montane; b. perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione e la tutela dell'ambiente; c. perseguire il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio; d. perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni, promuovendo in particolare interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie; 1

2 e. favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale e sviluppare modi di cooperazione con le forme di organizzazione sociali, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali; f. salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio, con particolare riferimento all'eccezionale valore della montagna; g. perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia; h. favorire il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e l'affermazione di tecniche di coltivazione del terreno, che salvaguardino la fertilità del suolo e la genuinità degli alimenti; i. assicurare il diritto universale all acqua potabile, per la sua peculiarità di bene essenziale alla vita, attraverso la garanzia dell accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa. [. Omissis ]. Agli effetti delle coperture assicurative da acquisire in particolare l Amministrazione: A) POSSIEDE E/O UTILIZZA E/O CUSTODISCE 1. Beni immobili per destinazione, uso e natura, quali: aree, terreni, strade, insediamenti, infrastrutture e fabbricati. Questi ultimi sono di normale costruzione e copertura, con relative pertinenze, dipendenze, tettoie, passaggi coperti e quant'altro di inerente, senza limitazioni di titolo, destinazione o caratteristiche costruttive. 2. Beni mobili, iscritti o meno a pubblici registri, inclusi: impianti, macchine, macchinari, attrezzature, arredamento, mobilio e, più in generale, tutto ciò che - non rientrando nell'accezione di "bene immobile" - costituisce dotazione e pertinenza dell Amministrazione, connesso ed occorrente al funzionamento della medesima ed alla prestazione, da parte di questa, dei servizi erogati. Tali beni possono trovarsi sia sottotetto a fabbricati che all'aperto, in aree di pertinenza o disponibilità dell Amministrazione. 3. Beni immateriali, quali: software per sistemi di elaborazione dati e simili; più in generale tutto ciò che - pur non essendo legato alla materialità delle cose - rappresenti un valore. 4. Prodotti - chimici e non -, scorte, materiali di consumo, ricambi e quant'altro utile e/o necessario per il funzionamento dell Amministrazione nell'insieme delle proprie molteplici attività e che non sia individuabile nei punti precedenti. B) ESERCITA attività di progettazione, concessione, produzione, erogazione, esecuzione, gestione, costruzione, manutenzione, organizzazione e sperimentazione di: beni, servizi in genere, impianti, infrastrutture, tanto in economia che mediante affidamento a terzi. Il tutto impiegando le macchine, i macchinari, le attrezzature, le dotazioni, gli strumenti, l'arredamento, i materiali, i sistemi ed i ritrovati che l'evoluzione tecnica, culturale e scientifica, nonché gli usi e la tradizione, consentono o consigliano di adottare, nessuno escluso né eccettuato. C) SI AVVALE normalmente di prestazioni di lavoro subordinato. Secondo vigenza di disposizioni può anche ricorrere: all'opera di giovani che prestano il servizio civile; al volontariato nelle sue varie forme; a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità; alle prestazioni degli "addetti ai servizi socialmente utili"; a convenzioni con altre Amministrazioni Pubbliche e - ove ammesso - privati, per l'utilizzazione di persone da esse dipendenti o della cui opera essi si avvalgano legittimamente. 2

3 Rischi da assicurare Nel perseguire le proprie finalità istituzionali la Provincia pone in essere attività per le quali in alcuni casi è obbligatoria - in forza di norme specifiche - la stipulazione di polizze assicurative, mentre in altri si ritiene opportuno il trasferimento del rischio ad altro soggetto (assicuratore), in quanto il contratto assicurativo consente di gestire in modo certo e prevedibile i relativi costi. Teoricamente le AREE DI RISCHIO da assicurare sono raggruppabili nelle seguenti macro aree: - PATRIMONIO; - VEICOLI; - PERSONE; - RESPONSABILITA. Al fine di facilitare la collocazione sul mercato assicurativo dei relativi rischi, si è proceduto alla loro suddivisione in sette LOTTI così distinti: - LOTTO A): Patrimonio (Area Patrimonio); - LOTTO B): Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità verso prestatori d opera (R.C.O.) (Area Responsabilità); - LOTTO C): Infortuni cumulativa (Area Persone); - LOTTO D): Automezzi (Area Veicoli); - LOTTO E): Responsabilità civile patrimoniale (Area Responsabilità); - LOTTO F): Assicurazione dei dipendenti della Provincia di Torino incaricati della progettazione (Area Responsabilità); - LOTTO G): Tutela legale G.E.V. e G.I.V. (Area responsabilità). Nei paragrafi seguenti sono state sintetizzate, per ciascun lotto, le opzioni e scelte di trattamento e trasferimento dei rischi all Assicuratore. LOTTO A): PATRIMONIO La Provincia di Torino è proprietaria o utilizza beni immobili patrimoniali a diverso titolo per un valore complessivo di ,00, nonché beni mobili per ,00. In considerazione dell ingente valore di tali beni si ritiene di dover acquisire tutele assicurative dirette alla protezione del patrimonio nella proprietà o disponibilità dell Ente. I rischi da assicurare con il lotto A) sono stati suddivisi in quattro settori corrispondenti ciascuno ad un ramo di rischio così suddivisi: - SETTORE 1: Incendio ed altri eventi; - SETTORE 2: Furto e rapina; - SETTORE 3: Elettronica all risks; - SETTORE 4: All Risks per beni trasportati con automezzi. Da un punto di vista assicurativo si tratta delle polizze inerenti i beni immobili e mobili con coperture assicurative che si articolano in: Incendio ed altri eventi (e garanzie accessorie connesse), Furto e rapina, (con tutela per guasti conseguenti e garanzia portavalori), Elettronica (ovvero assicurazione all risks dei guasti e simili rischi relativi a macchine e apparecchiature elettriche o elettroniche, nonché il software), All risks per beni trasportati su automezzi (che riporta le condizioni tipiche di una polizza trasporto). Si sintetizzano nel prospetto seguente i criteri, capitali e massimali di assicurazione di ciascuna partita di assicurazione del lotto A) Patrimonio. 3

4 SETTORE PARTITA FORMA DI ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI EVENTI INCENDIO ED ALTRI EVENTI INCENDIO ED ALTRI EVENTI INCENDIO ED ALTRI EVENTI INCENDIO ED ALTRI EVENTI INCENDIO ED ALTRI EVENTI FURTO E RAPINA FURTO E RAPINA FURTOE RAPINA ELETTRONICA ALL RISKS ELETTRONICA ALL RISKS ELETTRONICA ALL RISKS ALL RISKS BENI TRASPORTATI CAPITALI MASSIMALE Fabbricati Valore intero , ,00 per singolo fabbricato Fabbricati storici Valore intero , ,00 per singolo fabbricato Contenuto Valore intero ,00 3,75% valore del fabbricato Ricorso terzi Primo rischio assoluto ,00 Ricorso locatari Primo rischio assoluto ,00 Spese demolizione Primo rischio assoluto ,00 Patrimonio mobiliare Primo rischio assoluto ,00 Garanzia valori Primo rischio assoluto ,00 Guasti cagionati dai ladri Apparecchiature informatiche Primo rischio assoluto ,00 Valore intero , ,00 Altre apparecchiature Valore intero , ,00 Software Primo rischio assoluto ,00 Beni trasportati Primo rischio assoluto ,00 Per ciò che attiene alla forma di assicurazione si evidenziano i relativi significati: - Primo rischio assoluto : è una forma di assicurazione nella quale la somma assicurata rappresenta la massima esposizione della Compagnia in caso di sinistro; - Valore intero : è una forma di assicurazione nella quale la somma assicurata copre il valore del bene garantito nel tempo del sinistro. Se l assicurazione copre solo una parte del valore la Compagnia risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (art c.c.). Il capitolato predisposto ha una struttura dinamica e prevede automaticamente gli inserimenti o le dismissioni di beni che pervengono nella legittima disponibilità dell Amministrazione, poiché ogni movimentazione in entrata o uscita viene regolata al termine del periodo assicurativo. Per quanto attiene alle garanzie specifiche da prestarsi da parte dell assicuratore si rimanda al contenuto specifico del capitolato. LOTTO B): RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E RESPONSABILITA CIVILE VERSO PRESTATORI D OPERA (R.C.O.) Questo tipo di tutela si prefigge lo scopo di trasferire all assicuratore essenzialmente le responsabilità di natura extracontrattuale dell Ente, e si divide nelle due partite della 4

5 Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e della Responsabilità civile verso i prestatori d opera (R.C.O.). L assicurazione della RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) è regolata dall art del Codice Civile, in base al quale l assicuratore si obbliga a tenere indenne l assicurato di quanto egli debba pagare quale civilmente responsabile, sia per fatto proprio che per fatto delle persone delle quali deve rispondere, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali. Occorre quindi tenere presente in linea di principio che l assicurazione della responsabilità civile verso i terzi riguarda danni imputabili a colpa, quindi involontari (e non quelli deliberatamente cagionati) e conseguenti ad un fatto accidentale. Nello specifico l assicurazione è principalmente prestata per la responsabilità civile derivante all Ente nella sua qualità di Amministrazione Provinciale in relazione allo svolgimento di attività e di compiti e competenze ovunque svolti, previsti dalla legge, dalle norme o attribuiti alla medesima e comunque di fatto svolti. La garanzia comprende altresì la Responsabilità Civile personale di Amministratori e Rappresentanti dell'ente, nonché di ciascun dipendente dell'assicurato per danni conseguenti a fatti colposi, verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni. L assicuratore assume a proprio carico, entro i limiti del massimale, il risarcimento dovuto a terzi per liquidazioni amichevoli (stragiudiziali) o per sentenza (giudiziali), nonché le relative spese ed interessi. Sostiene anche, in eccedenza al massimale ma per non più di un quarto di esso (art. 1917, 3 comma del Codice Civile), le spese per resistere alle pretese del danneggiato. L assicurazione della RESPONSABILITA CIVILE VERSO I PRESTATORI D OPERA (R.C.O.) trasferisce a carico dell assicuratore gli oneri risarcitori che possono derivare al datore di lavoro in ordine alle sue responsabilità datoriali per infortuni occorsi ai lavoratori sia ai sensi della legge speciale (il T.U. 1124/1965 ed il D.Lgs. 38/2000), che ai sensi della legge ordinaria (le norme del Codice Civile). Nell assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) le somme che l assicuratore mette a disposizione dell assicurato sono dei massimali che si è preferito tenere unici per sinistro senza limitazioni di fattispecie di danno o di soggetto colpito da sinistro; nell assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d opera (R.C.O.) si è invece previsto un sottomassimale per singola persona lesa, ed in particolare: GARANZIA DESCRIZIONE MASSIMALE R.C.T. Massimale UNICO per sinistro ,00 R.C.O. Massimale per sinistro di con il limite per dipendente infortunato di , ,00 L assicurazione R.C.T./R.C.O., che indubbiamente rappresenta la polizza di gran lunga più rilevante in termini di costi e di importanza in termini di tutela assicurativa, prevede la tassazione, ai fini della quantificazione del premio, sulla base delle retribuzioni complessivamente erogate al personale dipendente. E infine da segnalare che l assicurazione entra in vigore dopo i primi Euro ,00 per sinistro R.C.T./O, importo che resta a totale carico dell assicurato quale Self Insurance Retention (S.I.R.) per ciascun sinistro R.C.T./R.C.O.. 5

6 LOTTO C): INFORTUNI CUMULATIVA Come noto ogni dipendente provinciale è assicurato per gli infortuni sul lavoro presso l INAIL ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30/6/1965 n Il dipendente tuttavia può avanzare una propria pretesa risarcitoria nei confronti della Amministrazione per la parte di danno che non risulta coperta dall INAIL, quale la franchigia INAIL o il danno differenziale. Ai sensi del D.Lgs. 38/2000 l INAIL corrisponde un indennizzo al lavoratore infortunato solamente per infortuni sul lavoro che abbiano causato una invalidità permanente (IP) superiore al 6%. Nel caso di invalidità permanente inferiore al 6%, la parte di danno non coperta dall INAIL franchigia INAIL può essere oggetto di un autonoma richiesta avanzata dal dipendente al datore di lavoro, e si ritiene pertanto opportuno coprire tale rischio con specifica garanzia assicurativa. Per danno differenziale si intende invece la differenza tra il danno riconosciuto dall INAIL e l importo del medesimo danno secondo i canoni civilistici. Fermi i principi sopra citati, la tutela assicurativa della Polizza INFORTUNI CUMULATIVA tutela diverse categorie di soggetti che l Amministrazione ha l obbligo o l interesse ad assicurare. Per quanto attiene ai rischi di cui l Ente deve o può legittimamente farsi carico, si segnalano le norme inerenti in materia: - l art. 43 co. 2-5 del CCNL 14/9/2000 prevede che: Gli enti stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l esecuzione delle prestazioni di servizio. La polizza è rivolta alla copertura dei rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria di terzi, [ omissis ], nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria. - L art. 86 co. 5 del D.Lgs. 267/2000 prevede che: I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Con riferimento ai massimali è stato applicato al personale dipendente il principio indennitario legato all ammontare della retribuzione in virtù del quale l assicurazione deve sollevare dalle conseguenze economiche del danno, ma non può tramutarsi in un lucro per l assicurato. In particolare la sentenza Sez. Un. Cass. 5119/2002 ha stabilito che il principio indennitario sia applicabile anche all assicurazione contro gli infortuni. Nello specifico la S.C. stabilisce che all assicurazione contro le disgrazie accidentali, in quanto partecipe della funzione indennitaria dell assicurazione contro i danni, vada estesa l applicazione dell art c.c., per evitare che, mediante la stipulazione di più assicurazioni contro il medesimo rischio, l assicurato persegua fini di lucro ottenendo un indebito arricchimento, mentre tale principio deve ritenersi inapplicabile all ipotesi di assicurazione contro gli infortuni mortali. Si è quindi ritenuto necessario procedere al trasferimento all assicuratore dei seguenti rischi: RISCHIO BASE DA ASSICURARE Si tratta degli infortuni professionali in relazione alle mansioni svolte dal singolo Assicurato, comprese le missioni esterne, la guida di automotoveicoli in genere e l'uso - come passeggero - di aeromobili. Il rischio in itinere è compreso. 6

7 PERSONE DA ASSICURARE a) AMMINISTRATORI: Presidente, Consiglieri, Assessori, Difensore Civico, Revisori dei Conti, Consiglieri di Pari opportunità, Consulente di Fiducia. b) DIPENDENTI: Segretario/Direttore Generale, Dirigenti, dipendenti, collaboratori e consulenti fissi, volontari servizio Civile, Lavoratori Socialmente Utili, soggetti trasportati sui mezzi; c) ALTRE PERSONE: G.I.V., G.E.V., stagisti, volontari, collaboratori volontari per il riequilibrio faunistico, altre persone delle quali sia stato autorizzato il trasporto. FORME DI ASSICURAZIONE - per capitali prestabiliti, in forma numerico anonima. - per capitali ottenuti moltiplicando la retribuzione lorda annua per 6 per invalidità permanente e a capitale fisso per il caso morte. NOTE / OSSERVAZIONI AMMINISTRATORI (Categoria A) Tale copertura rientra nelle prerogative concesse dal vigente ordinamento. A ciò si aggiunga che è opportuno garantire l'ente da ipotetiche rivalse esperite dagli Amministratori o dai loro aventi diritto per infortuni subiti durante lo svolgimento del mandato elettivo. La garanzia è fondata sul numero delle persone, indipendentemente dalla persona fisica che pro-tempore riveste la carica. DIRIGENTI E DIPENDENTI (Categoria C) La legittimazione alla stipulazione di siffatto contratto deriva dal disposto dei vigenti CCNL ricordati in precedenza. Il criterio adottato di parametrare il capitale assicurato alla retribuzione lorda annua per la retribuzione lorda per il caso di invalidità permanente è stato recepito dalla giurisprudenza in materia. ALTRE PERSONE (Categoria B) Per tutte le altre persone che, pur non essendo alle dirette dipendenze dell'ente, prestano la loro opera in suo favore. OPERATIVITA' La Polizza è soggetta a regolazione premio. Per gli Amministratori e le altre persone ci si riferisce al loro numero mentre per i Dirigenti, i Dipendenti ci si avvale delle retribuzioni lorde annue. Nel prospetto che segue si evidenziamo i massimali delle singole coperture. CAT. ASSICURATI MASSIMALE MORTE MASSIMALE INVALIDITA P. A) Amministratori , ,00 B) 1-2 Guardie Ecologiche e Ittiche Volontarie , ,00 B) 3-5 Collaboratori utilizzati per operazioni di riequilibrio faunistico, personale esterno, tirocinanti, stagisti e borsisti C) 1-3 Segretario/Direttore Generale, Dirigenti ,00 C) 4-6 Dipendenti, collaboratori e consulenti fissi, Lavoratori socialmente utili C) 7-8 Volontari servizio civile ed altro soggetti trasportati , , ,00 6 volte la retribuzione lorda annua, con un massimo capitale assicurato di ,00 6 volte la retribuzione lorda annua, con un massimo capitale assicurato di , , ,00 7

8 Si ribadisce a tale proposito che essendo gli infortuni dei dipendenti già tutelati dall assicurazione I.N.A.I.L., la copertura è limitata ai danni non indennizzabili ai sensi delle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La garanzia per la categoria C Dipendenti opera quindi per: il maggior danno subito dal lavoratore rispetto all indennizzo erogato dall I.N.A.I.L. per le lesioni dell integrità psicofisica inferiori al 6% (che l I.N.A.I.L. non risarcisce). LOTTO D): AUTOMEZZI La Provincia di Torino nell espletamento delle proprie attività istituzionali si avvale di numerosi mezzi a motore (autoveicoli ed altri mezzi) sia utilizzati per il trasporto di dipendenti (ed Amministratori) che per l esecuzione diretta di alcuni compiti materiali con l ausilio degli stessi. Per quanto attiene ai rischi del lotto D) Automezzi di cui l Ente deve o può legittimamente assumersi il carico si segnalano le norme inerenti in materia: - L art. 122 co. 1 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private), prevede che: I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall articolo 91, comma 2, del codice della strada ; - L art. 43 co. 2 e 3 del CCNL 14/9/2000 prevede che: Gli enti stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l esecuzione delle prestazioni di servizio. La polizza di cui al comma 2 è rivolta alla copertura dei rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente medesimo [ omissis ]. - L art. 86 co. 5 del D.Lgs. 267/2000 prevede che: I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Rispetto alle tre tipologie di assicurazione previste dalla normativa e contrattualistica richiamate, sono state adottate le seguenti misure di gestione del rischio. Per quello che riguarda l obbligo di COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DERIVANTI AI MEZZI DI PROPRIETÀ DEI DIPENDENTI, la Provincia di Torino con deliberazione n e successive proroghe, ha istituito la gestione in economia diretta dei risarcimenti per danni arrecati alle autovetture dei dipendenti utilizzate per motivi di servizio ove regolarmente autorizzati. Tale scelta gestionale è motivata dalla rilevante maggiore economicità dell opzione del ritenzione del rischio a proprio carico, rispetto al suo trasferimento ad un assicuratore. I rischi residui da assicurare, che riguardano in mezzi di proprietà dell Amministrazione o degli Amministratori, sono stati suddivisi in due settori corrispondenti all assicurazione dei veicoli dell Ente (R.C.A.) e all assicurazione (con formula Kasko) delle autovetture degli Amministratori, così suddivisi: - SETTORE 1: Responsabilità civile automezzi provinciali; - SETTORE 2: Kasko Amministratori Provinciali; 8

9 Con riferimento all assicurazione della RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DELL AMMINISTRAZIONE (SETTORE 1), si rileva che la Provincia di Torino é proprietaria di circa 600 automezzi (autovetture, autocarri, motocicli, autoarticolati, macchine operatrici, macchine operatrici cingolate, macchine operatrici trainate, rulli stradali rimorchi, carrelli, motori marini, etc.) utilizzati per il normale svolgimento delle attivitá istituzionali, elencati nelle schede di offerta di gara del Settore 1) e suddivisi nelle categorie Autovetture ed Altri mezzi. L'assicurazione ha per base il libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purchè intestati al P.R.A. allo stesso proprietario assicurato. Per i veicoli che dovessero essere inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore al momento della stipula del contratto. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia per ciascuna annualità assicurativa. L assicurazione è prestata con massimale per singolo veicolo assicurato pari a ,00 (diecimilioni,00) con il limite di: ,00 (cinquemilioni,00) per ogni persona deceduta o danneggiata; ,00 (duemilionicinquecentomila,00) per danni alle cose anche se appartenenti a più persone. Con riferimento all Assicurazione con formula KASKO dei veicoli di proprietà degli AMMINISTRATORI (SETTORE 2), la polizza prevede fino alla concorrenza massima di ,00 l indennizzo, secondo la formula Kasko integrale, dei danneggiamenti materiali e diretti subiti dalle autovetture intestate agli Amministratori Provinciali o da loro utilizzate in occasione dello svolgimento del mandato amministrativo, individuate nel valore dalla scheda di offerta del settore n. 2), limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle attività relative allo svolgimento del mandato amministrativo. Per ciascun sinistro è previsto scoperto del 10%, ed una franchigia di 300,00 (trecento,00). In merito alla scelta di assicurare tale rischio, va tenuto presente che la Provincia non dispone di un sufficiente parco auto per soddisfare le esigenze degli Amministratori. LOTTO E): RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE Questo tipo di garanzia assicurativa, che rappresenta il complementare della polizza R.C.T./R.C.O., si prefigge lo scopo di tenere indenne l Ente assicurato dalle somme che sia chiamato a pagare o rimborsare a terzi, in conseguenza di fatti colposi, omissivi o commissivi, compiuti nello svolgimento delle proprie attività e che determinino una responsabilità di titpo contrattuale ai sensi di legge non prevista dalla tutela R.C.T./R.C.O.. Questo tipo di copertura riguarda anche la lesione di interessi legittimi di cui alla nota sentenza 500/1998 della Corte di Cassazione. Questo tipo di assicurazione, stante le vigenti disposizioni in materia, deve necessariamente prevedere la rivalsa nei confronti di quanti (siano essi, Amministratori, Dirigenti o dipendenti) abbiano agito con colpa grave fermo restando che il dolo non è assicurabile. L Ente è quindi legittimato a contrarre con i limiti di cui sopra coperture assicurative per la responsabilità di tipo patrimoniale. Questa garanzia si estende anche alla responsabilità civile derivante all assicurato in conseguenza di atti commessi da soggetti dei quali esso debba rispondere, e cioè dei dipendenti. Garanzie particolari sono poi previste per tutti i soggetti ai quali sia attribuito un incarico tecnico. 9

10 In generale viene assicurata la responsabilità civile personale e professionale per perdite patrimoniali cagionate nell espletamento delle loro mansioni o di quelle previste dal D.Lgs. 163/2006. In quest ambito rientrano anche i rischi professionali di cui all art. 270 del D.P.R. 5/10/2010 n Sono individuate come persone che svolgono attività tecniche i dipendenti tecnici della Provincia, sia per lavori che per forniture di servizi, aventi mansioni di progettazione, collaudo, direzione e/o responsabile unico del procedimento (RUP), quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: responsabile unico del procedimento (RUP); funzionario bandi; direttore di esecuzione del progetto; responsabile dei lavori; progettista; direttore dei lavori; direttore operativo dei lavori; assistenti ed ispettori collaboratori del Direttore dei lavori o del RUP; coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; collaudatore tecnico statico; collaudatore tecnico amministrativo; validatore del progetto preliminare e definitivo. altro personale tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l affidamento dell incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell interesse dell Amministrazione Pubblica). L assicurazione R.C. Patrimoniale prevede la tassazione, ai fini della quantificazione del premio, sulla base delle retribuzioni complessivamente erogate al personale dipendente. Con riferimento a massimale e franchigia si evidenziano: GARANZIA DESCRIZIONE MASSIMALE FRANCHIGIA R.C. Patrimoniale Massimale unico per sinistro , ,00 Massimale aggregato annuo ,00 LOTTO F): ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TORINO INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE L art. 270 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevede che: Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante provvede, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all'uopo previsti dalle singole stazioni appaltanti. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice. 10

11 La norma nella sostanza prevede l obbligo per l Amministrazione appaltante di contrarre garanzia assicurativa a favore del dipendente incaricato della progettazione, sia per i rischi professionali, che per le spese di nuova progettazione e maggiori costi per le varianti. Con riferimento alla tutela per i RISCHI PROFESSIONALI, la medesima è prevista dalla polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale di cui al precedente paragrafo relativo al lotto E). Con riferimento alla tutela per le SPESE DI NUOVA PROGETTAZIONE E MAGGIORI COSTI PER LE VARIANTI, la garanzia assicurativa per i dipendenti incaricati della progettazione del lotto F) prevede l assicurazione dei rischi derivanti dalla progettazione. E previsto che la Compagnia tenga indenne l assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare, per responsabilità civile professionale ai sensi dell art co. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per le spese di nuova progettazione e per i maggiori costi per le varianti sostenuti dalla stazione appaltante di cui all art. 132 comma 1 lettera e) e comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., resesi necessarie in corso di esecuzione dell opera o della parte di opera progettata, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del dipendente progettista. L assicurazione dei dipendenti della Provincia incaricati della progettazione prevede la tassazione, ai fini della quantificazione del premio, sulla base del valore stimato di costruzione delle opere da affidarsi ai dipendenti per il periodo assicurativo (triennale). Il massimale viene determinato nella misura del 10% del costo di costruzione dell opera progettata. Non sono previste franchigie. LOTTO G): TUTELA LEGALE G.E.V. e G.I.V. Per quanto attiene ai rischi da assicurare con polizza di tutela legale si segnalano le norme inerenti in materia: - l art. 38 del Regolamento Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie Copertura assicurativa: La copertura assicurativa dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività di guardia ecologica volontaria è estesa a spese della Provincia per: [ omissis ] le spese legali. L impianto della polizza di assicurazione della TUTELA LEGALE G.I.V. e G.E.V. è quello già in vigore da diversi anni a tutela di questa categoria di volontari. La Polizza è soggetta a regolazione premio facendo riferimento al numero degli assicurati. Il massimale è pari ad ,00 senza limitazioni per annualità assicurativa. Conclusioni Il progetto di acquisizione dei servizi assicurativi della Provincia di Torino per il prossimo triennio ( ) è stato orientato da un lato ad acquisire la copertura assicurativa di tutti i rischi obbligatori per legge e dall altro ad assicurare anche quei settori che, in relazione al loro valore e strategicità, hanno fatto ritenere opportuna e conveniente l opzione di trasferimento del rischio all assicuratore. La suddivisione in più lotti per aree di rischio si prefigge l obiettivo di favorire la massima partecipazione alla gara (consentendo quindi la partecipazione anche a Compagnie specializzate in singoli settori di rischio), con conseguenti auspicabili riflessi positivi sui costi complessivi da sostenersi. Va evidenziato a tale proposito come la promozione della concorrenza sia da ritenersi fondamentale in un contesto di mercato quale quello assicurativo che vede le Compagnie sempre meno inclini a proporsi per assicurare i rischi degli Enti Pubblici con particolare riferimento agli Enti Locali. 11

12 DISPOSIZIONI PER LA STESURA DI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA (Art. 279 co. 1 lett. b) del D.P.R. 5/10/2010 n. 207) In ragione dello specifico contenuto del servizio non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all interferenza tra le attività, nè sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi dell art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.. 12

13 CALCOLO DELLA SPESA PER L ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO (Art. 279 co. 1 lett. c) del D.P.R. 5/10/2010 n. 207) La determinazione della spesa per l acquisizione dei servizi assicurativi di cui la Provincia necessita alle condizioni precedentemente descritte, che è costituita nella sostanza dalla somma dall importo dei premi dei singoli lotti posti a base di gara, non può prescindere dai dati del contesto del mercato assicurativo che si sono rilevati in occasione dell ultima aggiudicazione dei medesimi servizi avvenuta al termine dello scorso anno. La gara per l acquisizione dei precedenti servizi assicurativi (in scadenza tutti il 31/12/2010), era stata preceduta da un indagine informale esplorativa di mercato in merito alla disponibilità delle Compagnie assicurative (peraltro riunite in pochi grandi gruppi), rispetto ai rischi che si intendevano assicurare. Nonostante l importanza dei servizi richiesti in termini di potenzialità di premio (che superava abbondantemente il milione di Euro all anno), si è invariabilmente registrato un atteggiamento di diffidenza, se non di implicito rifiuto all assunzione dei rischi in discorso, motivato prevalentemente dall alta sinistrosità inerente i rischi degli Enti Pubblici in generale e dalla conseguente scarsa redditività delle polizze. Circostanze queste che stanno inducendo oggi i principali gruppi a perseguire una strategia di uscita da questa fascia di mercato considerata problematica e poco redditizia. Si rendevano pertanto necessarie tre procedure di gara per affidare 11 settori di rischio e quattro per affidare i due settori più rilevanti relativi alla tutela degli Infortuni e della Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d opera, per i quali pervenivano alla fine solo due offerte, di cui una sola accettava il capitolato predisposto dall Amministrazione per quanto riguarda il settore economicamente più rilevante della R.C.T./R.C.O.. I servizi venivano quindi aggiudicati solo nel mese di dicembre con procedura negoziata di urgenza ex art. 57 co. 2 lett. c) D.Lgs. 163/2006, per la durata di soli 12 mesi (scadenza 31/12/2011) introducendo, tra l altro, nella polizza R.C.T./R.C.O. una franchigia S.I.R. (Self Insurance Retention) di ,00. A determinare un risposta così sfavorevole del mercato assicurativo si ritiene sia stato, tra l altro, il trend negativo dei sinistri della polizza R.C.T./R.C.O. che ha registrato nel tempo sia un sensibile incremento quantitativo, (passando dai 413 dell anno 2006 ai 575 del 2009), che qualitativo con il sinistro occorso al Liceo Darwin di Rivoli, eventi questi a cui ha fatto seguito una disdetta anticipata della polizza generale da parte della precedente Compagnia assicuratrice. Tale situazione di difficoltà della collocazione dei rischi assicurativi è sperimentata anche da altri Enti Locali, che stanno registrando sensibili incrementi di importo dei premi di polizza, delle franchigie frontali, accompagnati da un peggioramento delle condizioni contrattuali, con aggiudicazioni tramite procedure negoziate, con Compagnie Assicurative non di primaria importanza. L attuale assetto assicurativo ed economico delle polizze in vigore dell Ente che sono in scadenza al 31/12/2011 è il seguente: 13

14 ASSICURAZIONE PATRIMONIO INFORTUNI E R.C.T./O. KASKO AMMINISTRATORI R.C. AUTOMEZZI SETTORI DI RISCHIO Incendio fabbricati Furto nei locali Elettronica All risks beni trasportati Infortuni cumulativa R.C.T./O. COMPAGNIA ASSICURATRICE INA ASSITALIA / ASSICURAZIONI GENERALI PREMIO ATTUALE ,30 CHARTIS EUROPE S.A ,00 Kasko Amministratori INA ASSITALIA / ASSICURAZIONI GENERALI Responsabilità civile automezzi ,15 U.G.F. ASSICURAZIONI ,79 INFORTUNI CANI Infortuni cani INA ASSITALIA / ASSICURAZIONI GENERALI TUTELA GIUDIZIARIA G.I.V./ G.E.V. PROGETTISTI R.C. PATRIMONIALE Tutela giudiziaria G.E.V./G.I.V. Assicurazione dipendenti della provincia incaricati della progettazione Responsabilità civile patrimoniale INA ASSITALIA / ASSICURAZIONI GENERALI 2.400, ,00 LLOYD S Sindacato ARCH - Milano 9.940,00 LLOYD S Sindacato ARCH - Milano ,00 Sempre nell ambito delle spese assicurative si segnala che sono stati altresì impegnati ,00 a copertura delle franchigie previste nelle polizze di cui sopra prevalentemente riconducibili alla polizza R.C.T./R.C.O.. Al fine della determinazione del calcolo della spesa per l acquisto dei servizi assicurativi oggetto di appalto, si ritiene di dover confermare nella sostanza le quotazioni sopra richiamate scaturenti peraltro da procedure di aggiudicazione recenti (dicembre 2010). Preme a tale proposito sottolineare come i capitolati speciali dei servizi assicurativi siano stati necessariamente predisposti sulla base delle specifiche esigenze assicurative dell Amministrazione Provinciale descritte in precedenza e che pertanto essi costituiscano un servizio assicurativo specifico, che non ha riscontri in modelli predeterminati e quotati a priori dalle Compagnie assicurative. E inoltre da considerarsi il breve lasso di tempo intercorso e che intercorrerà tra l aggiudicazione dei servizi assicurativi 2011 (dicembre 2010) e la pubblicazione del bando di gara del nuovo appalto che, ferme le condizioni di mercato sopra descritte, non ha consentito di registrare e consolidare un andamento della sinistrosità sufficientemente significativo per poter ipotizzare quotazioni dei premi sostanzialmente diverse da quelle aggiudicate per il corrente anno né di modificare l importo della franchigia S.I.R della polizza R.C.T./R.C.O.; il totale degli importi a base di gara dei sette lotti, risulta comunque essere inferiore di circa il 5% rispetto al totale dei premi attualmente pagati per le coperture dei medesimi rischi. Si ritiene pertanto di dover determinare la spesa per l acquisizione dei servizi in discorso della Provincia di Torino per il triennio in complessivi ,00, da porre a base di gara sintetizzati nel seguente prospetto. 14

15 PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI (Art. 279 co. 1 lett. d) del D.P.R. 5/10/2010 n. 207) Il prospetto è articolato in lotti e settori corrispondenti ai diversi rami assicurativi descritti in precedenza di cui si intende acquisire la tutela, con specificati i costi annuali e triennali dei servizi a base di appalto. Si è altresì tenuto conto dei costi di espletamento della gara costituiti dal contributo all Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e delle spese di pubblicità. PROSPETTO ECONOMICO LOTTO SETTORI PREMIO ANNUALE A) Patrimonio Incendio ed altri eventi Furto e rapina Elettronica All risks bei trasportati B) R.C.T./O. Responsabilità civile verso terzi e prestatori d opera PREMI TRIENNALI C) Infortuni cumulativa Infortuni cumulativa D) Automezzi Automezzi provinciali Kasko amministratori E) R.C. Patrimoniale R.C. Patrimoniale F) Progettisti Responsabilità dipendenti progettisti G) Tutela legale G.EV. e G.I.V. Tutela legale G.E.V./G.I.V TOTALE _ Somme per la sicurezza non soggette a ribasso d asta 0 0 Contributo A.V.C.P. a carico della stazione appaltante - 800,00 Spese di pubblicità ,00 IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO ,00 Si evidenzia che non è stata conteggiata, in quanto trattasi di risorse non direttamente utilizzate per l acquisizione dei servizi assicurativi, la somma annuale di ,00, impegnata per la copertura dei sinistri di importo inferiore alle franchigie previste nelle polizze sopra citate. 15

16 CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE (Art. 279 co. 1 lett. e) del D.P.R. 5/10/2010 n. 207) Il capitolato generale di appalto per la copertura assicurativa dei rischi della Provincia di Torino è costituito dai seguenti 7 lotti distinti: A) Patrimonio; B) Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori d opera (R.C.O); C) Infortuni cumulativa; D) Automezzi; E) Responsabilità Civile Patrimoniale; F) Assicurazione dei Dipendenti della Provincia di Torino incaricati della progettazione ; G) Tutela legale G.E.V. e G.I.V.; che si allegano al presente progetto, ai quali si rimanda integralmente per quanto attiene alla descrizione delle prestazioni del servizio oggetto di appalto 16

17 SCHEMI DI CONTRATTO (Art. 279 co. 1 lett. f) del D.P.R. 5/10/2010 n. 207) Si allega lo schema di contratto al presente progetto. 17

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