LEGGE REGIONALE N. 28 DEL REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

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1 Legge Pagina 1 di 7 LEGGE REGIONALE N. 28 DEL REGIONE PIEMONTE << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 21 del 25 maggio 1976 Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 La Regione, al fine di agevolare la realizzazione dei programmi edilizi in corso, nonchè per ridurre l' onere da porre a carico dei singoli soci, concede, nel triennio 1976/ 78, agevolazioni finanziarie, per la realizzazione di alloggi da assegnare in locazione semplice ai propri soci, a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa che risultino assegnatarie di uno dei finanziamenti statali di cui agli artt. 55 lettera c), 68 lettera b) e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 6 legge 27 maggio 1975, n. 166 e legge 16 ottobre 1975, n. 492, e il cui statuto preveda: a) il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l' obbligo del trasferimento degli stessi, senza corrispettivo, al competente Istituto Autonomo per le Case Popolari in caso di liquidazione o scioglimento della cooperativa stessa; b) la rivalutazione del canone di locazione; c) il pagamento del canone di locazione per tutta la durata della concessione del diritto di superficie. ARTICOLO 2 Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a concedere, con proprio decreto, sulla base di apposita deliberazione assunta dalla Giunta Regionale, le integrazioni finanziarie indicate agli artt. 3, 4 e 5 della presente legge, alle cooperative a proprietà indivisa di cui al precedente art. 1.

2 Legge Pagina 2 di 7 ARTICOLO 3 Alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, di cui al precedente art. 1, che abbiano ottenuto agevolazioni finanziarie ai sensi dell' art. 55 lettera c) della legge 22 ottobre 1971, n. 865, può essere concesso un contributo in conto capitale, sull' importo definito nella convenzione prevista dall' articolo 35 della legge sopraindicata, comunque non superiore al 10% del costo di costruzione risultante dal massimale, a copertura degli oneri relativi a: 1) acquisizione delle aree; 2) oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione come definiti nella convenzione suddetta. Le integrazioni di cui al precedente comma saranno rimborsate, dalle cooperative beneficiarie, in 35 anni, rivalutate ai sensi dell' ultimo comma del successivo art. 9, senza onere di interesse e le relative annualità decorrono dal terzo anno successivo a quello in cui ha luogo la stipula della convenzione di cui al primo comma del presente articolo. ARTICOLO 4 Alle cooperative edilizie di proprietà indivisa, di cui al precedente art. 1, che abbiano ottenuto le agevolazioni finanziarie di cui all' art. 68 lettera b) della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono essere concessi contributi integrativi costanti trentacinquennali. Alle medesime cooperative edilizie a proprietà indivisa che abbiano ottenuto le agevolazioni finanziarie di cui all' art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ovvero articolo 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, possono essere concessi contributi integrativi venticinquennali. I contributi di cui ai precedenti commi sono concessi nella misura occorrente per evitare l' aggravio a carico dei mutuatari per: 1) interessi, diritti, commissioni; 2) eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle; 3) oneri fiscali e vari; 4) spese accessorie e rimborso del capitale, nella misura superiore al 3% annuo. Le cooperative edilizie di cui al primo comma, potranno richiedere, al Presidente della Giunta Regionale, che il contributo integrativo venga concesso anche sugli interessi di preammortamento debitamente capitalizzati. I contributi saranno erogati dalla Regione agli stessi beneficiari, ovvero direttamente agli Istituti Mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell' ammortamento dei mutui.

3 Legge Pagina 3 di 7 ARTICOLO 5 Alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, di cui al precedente art. 1, che abbiano ottenuto le agevolazioni finanziarie di cui all' art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n; 865, o art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ovvero art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, può essere concesso un contributo in conto capitale per un importo massimo non superiore al 5% della spesa riconosciuta per l' acquisizione area e la realizzazione delle costruzioni risultante dai massimali. Le integrazioni di cui al precedente comma saranno rimborsate dalle cooperative beneficiarie in 35 anni con le modalità di cui all' ultimo comma del precedente art. 3. ARTICOLO 6 Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a stipulare apposita convenzione con gli Istituti di Credito finanziati ai sensi dell' art. 68 lettera b) che concederanno mutui per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica residenziale. La convenzione deve prevedere: a) la durata dell' ammortamento dei mutui, che dovrà essere corrispondente alla durata dell' erogazione del contributo concesso ai sensi di legge; b) il tasso di riferimento ai fini della commisurazione del contributo regionale; c) l' importo massimo di mutuo concedibile che covrà essere comprensivo di eventuali interessi di preammortamento capitalizzati. ARTICOLO 7 I mutui di cui al precedente articolo saranno garantiti da ipoteca di primo grado e fruiscono della garanzia della Regione per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi al netto del valore del contributo statale e regionale attualizzati al tasso di interesse praticato dagli Istituti Mutuanti nei confronti dei mutuatari.

4 Legge Pagina 4 di 7 ARTICOLO 8 Le cooperative edilizie a proprietà indivisa che intendono usufruire delle integrazioni finanziarie di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5, dovranno presentare al Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formale istanza corredata dalla seguente documentazione: a) statuto della cooperativa; b) copia autentica del provvedimento di concessione del finanziamento pubblico ai sensi delle leggi statali citate; c) programma di intervento dal quale siano rilevabili i dati tecnici ed economici del programma; d) delibera di concessione del mutuo; per i programmi finanziati ai sensi degli artt. 55 lettera c) e 68 lettera b) della legge 22 ottobre 1971, n. 865, delibera del Consiglio di Amministrazione dell' Istituto Autonomo per le Case Popolari competente per territorio di approvazione del progetto esecutivo. ARTICOLO 9 Le cooperative edilizie a proprietà indivisa beneficiarie delle integrazioni finanziarie di cui agli artt. 4 e 5 della presente legge, sulla base della rivalutazione degli affitti, sono tenute a versare alla Regione la differenza tra l' affitto rivalutato e le rate di ammortamento dei mutui integrate dalle quote di manutenzione straordinaria. Le cooperative edilizie a proprietà indivisa di cui al precedente comma sono tenute a versare alla Regione gli importi degli affitti rivalutati al netto delle quote di manutenzione straordinaria percepiti oltre il periodo di ammortamento dei mutui. Il canone di locazione degli alloggi è costituito: a) dalla quota destinata all' ammortamento dei mutui depurata dal contributo statale e regionale; b) da una quota di spese generali di amministrazione determinata in misura non superiore al 5% del canone complessivo di locazione; c) da una quota per la manutenzione straordinaria determinata in misura non superiore al 10% del canone complessivo di locazione a decorrere dal nono anno dalla data di ultimazione dei lavori. Il canone di locazione, così come determinato ai sensi del precedente comma dovrà essere rivalutato ogni tre anni sulla base dell' andamento dell' indice ISTAT sul costo della vita con riferimento alla capacità economica media del nucleo familiare degli assegnatari.

5 Legge Pagina 5 di 7 ARTICOLO 10 Per la concessione dei contributi integrativi in conto capitale di cui algi articoli 3 e 5 della presente legge, è autorizzata per l' anno finanziario 1976 la spesa di 2600 milioni. All' onere di cui al precedente comma si provvede mediante la accensione di un mutuo, di pari ammontare, ad un tasso non superiore al quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate. La Giunta Regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo predetto. Nello stato di previsione dell' entrata per l' anno 1976 sarà istituito il capitolo n. 107, con la denomianzione << Provento del mutuo autorizzato per il finanziamento di contributi in capitale a favore delle cooperative a proprieta indivisa e loro consorzi >> e con la dotazione di 2600 milioni; nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà conseguentemente istituito il capitolo n. 1109, con la denominazione << Contributi in capitale integrativi dei fondi di cui all' articolo 55, lettera c), e dell' articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all' articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e all' articolo 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, a favore di cooperative a proprietà indivisa e loro consorzi >>, e con lo stanziamento di 2600 milioni. All' onere derivante dall' ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutato in 390 milioni per l' anno finanziario 1976, si provvede mediante una riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n e n dello stato di previsione della spesa per tale anno, nella rispettiva misura di 360 milioni e di 30 milioni, nonchè istituendo, nello stato di previsione medesimo, i capitoli n. 376 e n. 1413, riguardanti le quote di interessi a i capitale per il rimborso del mutuo, con il rispettivo stanziamento di 360 milioni e di 30 milioni. Nei bilanci per gli anni 1977 e successivi, fino alla completa estinzione del mutuo, saranno conseguentemente iscritti ai capitoli n. 376 e n con lo stanziamento indicato nel precedente comma. apporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di ARTICOLO 11 Per la concessione dei contributi integrativi costanti trentacinquennali di cui all' articolo 4, primo comma, della presente legge, nonchè per i contributi sugli interessi di preammortamento, di cui al quarto comma dello stesso articolo, per un periodo massimo di due anni, sono autorizzati il limite d' impegno di 231 milioni per l' anno finanziario 1976 e le conseguenti annualità, di pari ammontare. All' onere di 231 milioni per l' anno finanziario 1976 si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, del lo stanziamento di cui al capitolo n dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l' istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 1110, con la denominazione << Contributi annui trentacinquennali

6 Legge Pagina 6 di 7 integrativi delle agevolazioni di cui all' articolo 68, lettera b) della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e cpntributi di preammortamento, a favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi >> e con lo stanziamento di 231 milioni. In ciascuno dei bilanci per gli anni finanziari dal 1977 al 2010 sarà iscritto il capitolo realtivo alle annualità conseguenti al limite d' impegno di cui al precedente comma. apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di ARTICOLO 12 Per la concessione dei contributi integrativi costanti venticinquennali di cui all' articolo 4, secondo comma, della presente legge, sono autorizzati il limite di impegno di 980 milioni per l' anno finanziario 1976 e le conseguenti annualità di pari ammontare. All' onere di 980 milioni per l' anno finanziario 1976 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l' istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 1111, con la denominazione << Contributi annui costanti venticinquennali a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi, integrativi delle agevolazioni di cui all' articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all' articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e all' articolo 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492 >> e con lo stanziamento di 980 milioni. In ciascuno dei bialnci per gli anni finanziari dal 1977 al 2000 sarà iscritto al capitolo relativo alle annualità conseguenti al limite di impegno di cui al primo comma. apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di ARTICOLO 13 Per la prestazione della garanzia integrativa di cui all' articolo 7 della presente legge sono autorizzati il limite di impegno di 50 milioni per l' anno finanziario 1976 e le conseguenti annualità di pari ammontare fino all' anno 1995 compreso. All' onere di 50 milioni per l' anno finanziario 1976 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l' istituzione, nello stato di previsione medesimo - alla rubrica n. 5, Categoria IV - del capitolo n. 361, con la denomianzione << Oneri conseguenti la prestazione di garanzia integrativa per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sui mutui concessi per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica residenziale >>, e lo stanziamento di

7 Legge Pagina 7 di 7 50 milioni. Nei bilanci per gli anni finanziari 1977 e successivi sarà iscritto il capitolo relativo alle annualità conseguenti al limite di impegno di cui al primo comma. apportare, con proprio decreto, le occorrenti varoazioni di ARTICOLO 14 Per gli effetti di cui all' art. 3, ultimo comma, e dell' art. 5, ultimo comma, della presente legge, negli stati di previsione dell' entrata per gli anni finanziari 1979 e successivi sarà iscritto apposito capitolo, con la denomanazione << Introito delle somme dovute da cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi, in relazione a contributi integrativi delle agevolazioni di cui all' art. 55 lettera c) e all' art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all' art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ed all' art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492 >>. Per gli effetti di cui all' art. 9 della presente legge, per gli stati di previsione dell' entrata per gli anni finanziari 1979 e successivi sarà iscritto apposito capitolo con la denominazione << Introito delle somme versate dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa quale differenza fra l' affitto rivalutato e le rate di ammortamento dei mutui integrati dalle quote di manutenzione straordinaria, nonchè quale importo degli affitti rivalutati al netto delle quote di manutenzione straordinaria percepiti oltre il periodo di ammortamento dei mutui >>. ARTICOLO 15 Per le modalità e procedure di attuazione, espressamente si richiama, per quanto compatibile, la normativa più generale contenuta nella legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed in particolare agli artt. 35, 50, 51, 52, 57, 58, 60, 62, 63, e 21 primo comma nonchè la normativa di cui alla legge 27 maggio 1975 n. 166 e alla legge 16 ottobre 1975, n La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale >> della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 17 maggio 1976.

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