M A R A N E L L O (Provincia di Modena)

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1 CAPITOLATO D ONERI PER LA COPERTURA DEL RISCHIO: RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE E AUTO RISCHI DIVERSI del Comune di M A R A N E L L O (Provincia di Modena) redatto da R. Garulli Risks and Insurance Management S.a.s. Parma, settembre 2010

2 Pag. 2 CONTRAENTE Comune di Maranello ASSICURATO/OPERATIVITÀ La copertura assicurativa prestata dal presente contratto si intende operante ad ogni effetto per i veicoli intestati al PRA a nome di: Comune di Maranello Maranello Patrimonio Srl (società a responsabilità limitata costituita, ai sensi dell art. 113, comma 13, del D.Lgs 18 agosto 2000, nr. 267 iscritta alla CCIAA di Modena con REA n , ed avente come socio unico il Comune di Maranello) In caso di collisione tra veicoli intestati al PRA ai soggetti indicati, gli stessi saranno ad ogni effetto considerati terzi a deroga delle norme di assicurazione DESCRIZIONE DEL RISCHIO I rischi da assicurare sono i seguenti: Sezione A : Sezione B : Responsabilità Civile da circolazione (RCA) Auto Rischi Diversi (ARD) Incendio, Furto, Danni accidentali DURATA CONTRATTUALE ANNI RATEIZZAZIONE EFFETTO ORE SCADENZA ORE annuale MASSIMALI E SOMME DA ASSICURARE Massimali da assicurare per il rischio R.C.A.da circolazione (Sezione A ): I massimali fissano le somme sino alla concorrenza delle quali la Società presta l assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico, la somma relativa rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà o in loro uso.

3 Pag. 3 La presente assicurazione è prestata con i seguenti massimali minimi di garanzia: TIPOLOGIA DI VEICOLO MASSIMALE DI GARANZIA UNICO PER SINISTRO Per ogni veicolo esclusi autobus ,00 Per ogni natante ,00 Per ogni autobus ,00 Somme da assicurare per i rischi: Incendio-Furto-Danni-Accidentali (Sezione B): Sono da considerasi assicurate le somme indicate, per i mezzi da assicurare, nelle schede di rilevazione del Parco Veicoli comunale, allegate al presente capitolato d oneri FORME TARIFFARIE OPERANTI PER IL RISCHIO R.C.A.: Per le varie categorie di mezzi del Parco veicoli comunale sono operanti le seguenti forme tariffarie : Autovettura tariffa Bonus/Malus (condizione speciale n. 1) Ciclomotore tariffa Bonus Malus (condizione speciale n. 2) Autocarro Motocarro Natante forma a tariffa a premio fisso, con maggiorazione del premio per sinistrosità (condizione speciale n. 3) tariffa a premio fisso Macchina operatrice tariffa a premio fisso Scuolabus tariffa a premio fisso NOTE La Società assicuratrice emetterà un unico contratto, nella forma a Libro matricola, così come previsto dalla pattuizione contrattuale n. 1. E consentito alla Società assicuratrice, per gravi motivi, l emissione di singoli contratti per i vari mezzi; in tal caso ciascun contratto dovrà far riferimento a tutte le condizioni del presente capitolato d oneri (ove applicabili). FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO Come indicato nei prospetti in calce a ciascuna Sezione del presente capitolato d oneri

4 Pag. 4 DEFINIZIONI Nel testo che segue, ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurazione: Dipendente/conducente: il contratto di assicurazione qualsiasi persona, che abbia con la Pubblica Amministrazione, sia alle dirette dipendenze dell Ente di Appartenenza o no, un rapporto di servizio o un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell Ente. Polizza: Contraente: Assicurato: Proprietario: Società: Broker: Premio: Massimale: Sinistro: Risarcimento: Franchigia: Scoperto: Legge: Regolamento: Conducente: il documento che prova l'assicurazione il Comune di MARANELLO soggetto che stipula la polizza il soggetto, la cui responsabilità civile è coperta da contratto l'intestatario al P.R.A. o colui che ha titolo legittimo per dimostrare la proprietà del veicolo l'impresa assicuratrice il mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto la somma dovuta dal Contraente alla Società la somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro parte prestabilita del danno, liquidabile a termini di polizza, che resta a carico dell'assicurato senza che possa assicurarla presso altri Assicuratori, pena decadenza dal diritto alla garanzia percentuale del danno, liquidabile a termini di polizza, che resta a carico dell'assicurato senza che possa assicurarla presso altri Assicuratori, pena decadenza dal diritto alla garanzia decreto legislativo 7 settembre 2005, nr. 209 Codice delle Assicurazioni Private Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) e successive modifiche il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni la persona fisica alla guida del veicolo

5 Pag. 5 SEZIONE A Responsabilità civile autoveicoli R.C.A. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Oggetto dell'assicurazione La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto in contratto. Per i natanti l'assicurazione copre le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in contratto. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private o dalla navigazione o giacenza del natante in acque private, nonché per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive". Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo o del natante a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche. Art. 2 Esclusioni e rivalsa L'assicurazione non è operante: se il conducente non è abilitato alla guida/navigazione a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di autoveicolo o natante adibito a Scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge e/o disposizioni vigenti; nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art.98 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285; nel caso di natante con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19/11/1992 n.566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinino l'autorizzazione; nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente; nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato o licenza di navigazione; nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e smi; nel caso di natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti. per i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art.18 della legge, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista della citata norma.

6 Pag. 6 Art. 3 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e conseguentemente sulla determinazione del premio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento del danno al terzo ai sensi degli artt e 1893 C.C. Il Contraente è tenuto a dare comunicazione all'impresa delle eventuali variazioni degli elementi di cui alle dichiarazioni rese al momento della stipulazione del contratto. Nel caso di mancata comunicazione del Contraente di eventuali variazioni o parziale del diritto al pagamento del danno al terzo ai sensi dell'art C.C.. Nei predetti casi la Società eserciterà diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 18 della Legge per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni contrattuali. Art. 4 Estensione territoriale L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli stati dell'unione Europea, nonché per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Società, a richiesta del Contraente, rilascerà il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma del codice civile, l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituirla immediatamente alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto al precedente articolo 2. Art. 5 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna dei documenti contrattuali (polizza, certificato e contrassegno) e la garanzia ha effetto dall'ora e data indicate nel certificato. Le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze e la garanzia ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno in cui viene pagato il premio. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, che è autorizzata al rilascio del certificato e contrassegno previsti dalla Legge e dal Regolamento. Art. 6 Adeguamento del premio Qualora la Società intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con premio diverso da quello precedentemente convenuto, deve comunicare al Contraente il nuovo premio (esclusa l'eventuale variazione derivante dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione), almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto stesso. Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate dall'impresa. In questo caso si applica a favore dell'assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del C.C.. Art. 7 Periodi di osservazione della sinistrosità Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: 1 periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell 'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

7 Pag. 7 Art. 8 Sostituzione del certificato e del contrassegno Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, la Società vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del premio. Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la Società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'assicurato. Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente autorità. Art. 9 Trasferimento della proprietà del veicolo Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'impresa, che adotterà una delle soluzioni di seguito previste: a) Sostituzione con altro veicolo - conguaglio del premio Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, qualora il Contraente, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio della annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore al momento della variazione. b) Cessione del contratto Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato che comporti cessione del contratto di assicurazione, il cedente e il cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Società, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e, ove occorra, del nuovo contrassegno. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto. Non sono ammesse sospensioni di rischio. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: l'impresa pertanto non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio. c) Risoluzione del contratto In caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato, quando non si verifichino le ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b), il contratto si risolve senza restituzione di premio dal giorno in cui vengano restituiti all'impresa il certificato di assicurazione ed il contrassegno. Per i contratti con frazionamento del premio, l'impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo "Sospensione in corso di contratto". Art. 10 Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. La Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno. Per i contratti di durata inferiore all'anno, la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all'impresa della cessazione di rischio. La Società non procede alla restituzione della eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Art. 11 Sospensione in corso di contratto Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto, è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato e il contrassegno. In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi dell'articolo "Attestazione dello stato di rischio".

8 Pag. 8 La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno. Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'impresa. Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. La riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi). Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno nonché per quelli relativi a ciclomotori, motocicli, motocarrozzette e natanti. All'atto della sospensione, la Società rilascia un'appendice che dev'essere sottoscritta dal Contraente. Si precisa che, la presente disposizione deve intendersi priva di ogni effetto qualora la polizza venga stipulata e gestita nella forma Libro matricola. In tal caso ( polizza stipulata e gestita nella forma Libro matricola ) sarà operante la pattuizione contrattuale 1 Libro matricola indicata alla pag. 27 del presente capitolato d oneri. Art. 12 Attestazione dello stato di rischio La Società almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, unitamente alla comunicazione riguardante informazioni sulla disdetta contrattuale e sul premio di rinnovo, deve rilasciare al Contraente una attestazione sullo stato del rischio che contenga: la denominazione della Società; il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente; il numero del contratto di assicurazione; la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; la firma dell'assicuratore. L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria. La Società non rilascia l'attestazione nel caso di: sospensione della garanzia nel corso del contratto; contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato; furto del veicolo senza ritrovamento.

9 Pag. 9 Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l'ha rilasciata. E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato. Art. 13 Modalità per la denuncia dei sinistri 13.1 Modello di constatazione amichevole. In caso di sinistro, il fatto deve essere denunciato prontamente alla Società utilizzando il modello di constatazione amichevole di incidente consegnato all atto della stipula del contratto. Il modello deve essere compilato in ogni sua parte rispondendo alle domande previste e descrivendo nel modo più completo possibile la dinamica del sinistro. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro Risarcimento dei danni alle cose. Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alle cos, il danneggiato può ottenere dalla Società che assicura il responsabile del sinistro in risarcimento dei danni: in 30 giorni se unitamente alla richiesta, inoltra con raccomandata AR, sarà allegato il modulo di constatazione amichevole compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti; in 60 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata AR, sarà allegato il modulo di constatazione amichevole compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente oppure se nella stessa richiesta sono riportati gli elementi previsti dal citato modello di cui al punto In entrambi i casi devono essere specificati data, ora e luoghi nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato Risarcimento dei danni alla persona. Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi eredi possono ottenere dalla Società che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni in 90 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata AR, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte della Società e se la richiesta riporta gli estremi previsti dal modulo di constatazione amichevole. In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all età, all attività del danneggiato, al suo reddito, all entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l attestazione medica comprovante l avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto Risarcimento diretto. Come previsto dalla procedura di risarcimento diretto di cui all art. 149 del D.lgs 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private, e dal Regolamento emanato dal D.P.R. nr, 254/06, per i sinistri verificatesi a partire dal 1 febbra io 2007, nei quali l Assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico della controparte, la richiesta di risarcimento, dei danni subiti dal veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente alla Società assicuratrice anziché alla Compagnia responsabile. La procedura di risarcimento diretto è operativa a condizione che: si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la responsabilità civile auto; ne siano derivati danni ai veicoli e alle cose o lesioni di lieve entità ai loro conducenti. La richiesta deve essere inoltrata dal danneggiato mediante raccomandata Aro con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica o telefonica. Fermo restando i termini previsti dai precedenti punti 13.2 e 13.3, la richiesta deve contenere: per i danni al veicolo e alle cose i seguenti elementi: a) i nomi degli assicurati; b) le targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive Società assicuratrici; d) la descrizione delle circostanze e modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) indicazione dell eventuale intervento degli organi di polizia;

10 Pag. 10 g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l entità del danno; nell ipotesi di lesioni subite dai conducenti: a) l età e il reddito del danneggiato; b) l entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione di cui all art. 142 del D.lgs 209/05 Codice delle Assicurazioni Private circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni obbligatorie; d) l attestazione medica comprovante l avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e) l eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall indicazione del compenso spettante al professionista Assistenza tecnica ed informativa ai danneggiati. La Società fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità. Qualora sussistano i requisiti previsti, la Società Assicuratrice provvederà, per conto della compagnia responsabile, a risarcire direttamente l assicurato i danni subiti. Qualora al sinistro non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia responsabile Risarcimento del terzo trasportato. Per i sinistri RCA accaduti a partire dal 1 gennai o 2006, in caso di danni subiti dal trasportato, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata alla Società ai sensi dell art. 141 del D.Lgs 209/05 Codice delle Assicurazioni Private. Art. 14 Gestione delle vertenze La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danni, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 15 Rinnovo del contratto Salvo quanto previsto dall'articolo "Adeguamento del premio", in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma. Art. 16 Risoluzione del contratto per il furto del veicolo In caso di furto del veicolo o del natante il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso. Art. 17 Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza. Art. 18 Oneri fiscali Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 19 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

11 Pag. 11 CONDIZIONI AGGIUNTIVE / SPECIALI (operanti su tutti i mezzi del Parco Veicoli) Le Condizioni generali di assicurazione sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti garanzie aggiuntive/speciali: CONDIZIONI AGGIUNTIVE (operanti su tutti i veicoli del Parco Veicoli comunale) a) Operazioni di carico e scarico senza mezzi o dispositivi meccanici b) Rinuncia alla rivalsa dell assicuratore per somme pagate in conseguenza dell inopponibilità al Terzo di eccezioni previste dall art. 2 Esclusioni e rivalsa delle Condizioni Generali di assicurazione c) Danni da trasporto occasionale di vittime della strada d) Responsabilità Civile dei trasportati e) Danni a cose di terzi trasportati f) Ricorso terzi da incendio g) Autoveicoli speciali per portatori di handicap h) Macchine agricole i) Sgombero neve CONDIZIONI AGGIUNTIVE (operanti su tutti i veicoli adibiti al trasporto di cose) l) Veicoli destinati al trasporto di cose (rinuncia alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al Terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di assicurazione) CONDIZIONI AGGIUNTIVE (operanti sui mezzi individuati nelle schede di rilevazione del Parco Veicoli al momento dell attivazione della polizza e su tutti i mezzi successivamente inclusi che per caratteristiche costruttive e/o di impiego siano dotati di detti mezzi o dispositivi meccanici ) m) Operazioni di carico e scarico con mezzi o dispositivi meccanici n) Rimorchi rischio statico CONDIZIONI SPECIALI 1. Tariffa Bonus/Malus (a valere per le autovetture) 2. Tariffa a premio fisso, con maggiorazione del premio per sinistrosità (a valere per i veicoli adibiti al trasporto di cose)

12 Pag. 12 CONDIZIONI AGGIUNTIVE (operanti su tutti i veicoli del Parco Veicoli comunale) a) Operazioni di carico e scarico senza mezzi o dispositivi meccanici La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, eseguite senza mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi. b) Rinuncia alla rivalsa dell assicuratore per somme pagate in conseguenza dell inopponibilità al Terzo di eccezioni previste dall art. 2 Esclusioni e rivalsa delle Condizioni Generali di assicurazione L impresa, a parziale deroga delle Condizioni Generali di assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti: 1. dell Ente o Società proprietari o locatari o del Conducente del veicolo assicurato; (a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia; (b) se il Conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia stato richiesto il rinnovo; (c) se il Conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora non venisse rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o dodici mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Conducente. 2. del solo Ente o Società proprietari del veicolo assicurato: - se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore - nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi dell art. 186 (Guida sotto l influenza dell alcool) e 187 (Guida sotto l influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del codice della strada, relativo al regolamento e successive modifiche; La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l Ente o la Società proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all azione di rivalsa. c) Danni da trasporto occasionale di vittime della strada La Società rimborsa, nel limite di 500,00 per evento, le spese sostenute per eliminare, all'interno del veicolo assicurato, i danni causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'amministrazione Ospedaliera o del medico intervenuto o dell'autorità di Polizia. d) Responsabilità Civile dei trasportati La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi, non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell Assicurato e dei trasportati. e) Danni a cose di terzi trasportati La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

13 Pag. 13 f) Ricorso terzi da incendio La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni diretti e materiali cagionati a terzi (alle persone, cose od animali) entro il limite sottoindicato. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell Assicurato. Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi: a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall assicurazione; b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali od adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b). Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di 300,00; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore di ,00. g) Autoveicoli speciali per portatori di handicap La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle o altri strumenti similari, effettuate con l ausilio di mezzi meccanici qualora il mezzo sia dotato di tali dispositivi. h) Macchine agricole La garanzia comprende i danni alle persone trasportate nel rispetto della normativa vigente e il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi e macchine operatrici. i) Sgombero neve L assicurazione copre anche i danni derivanti da operazioni di sgombero della neve effettuato dal veicolo assicurato, semprechè sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall autorità competente. CONDIZIONI AGGIUNTIVE (operanti su tutti i veicoli adibiti al trasporto di cose) l) Veicoli destinati al trasporto di cose (rinuncia alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al Terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni generali di assicurazione) A parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazioni, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.

14 Pag. 14 CONDIZIONI AGGIUNTIVE (operanti sui mezzi individuati nelle schede di rilevazione del Parco Veicoli al momento dell attivazione della polizza e su tutti i mezzi successivamente inclusi che per caratteristiche costruttive e/o di impiego siano dotati di detti mezzi o dispositivi meccanici ) m) Operazioni di carico e scarico con mezzi o dispositivi meccanici La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, impegnandosi a corrispondere, entro il limite di ,00 per sinistro, le somme che per capitale, interesse e spese, siano dovuti a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi (esclusi i danni da inquinamento dell'ambiente) di cui sia civilmente responsabile ai sensi di legge, dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico eseguite con mezzi e dispositivi meccanici installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi: a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione; b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla leggera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado, delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico in quanto l'assicurato provveda abitualmente al loro mantenimento; c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti di cui alla lettera b). n) Rimorchi rischio statico La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

15 Pag. 15 CONDIZIONI SPECIALI 1) Tariffa "Bonus/Malus" (a valere per le autovetture) 1. La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione quali definiti nell'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella di merito che segue: COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE CLASSE DI MERITO DEL PREMIO All'atto della stipulazione la polizza è assegnata alla classe di merito 13 della surriportata tabella se relativa a veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella "Bonus/Malus", ovvero alla classe di merito 14 se relativa a: a) veicolo immatricolato per la prima volta al P.R.A.; b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.. 3. Per la stipulazione di contratti relativi ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessazione della polizza. 4. In difetto la polizza è assegnata alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata. 5. Per le annualità successive a quella della stipulazione, la polizza è assegnata, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata a seconda che l'assicuratore abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona la Società abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, ovvero di appostazione a riserva la polizza, anche in presenza di denuncia di sinistro, o di richiesta di risarcimento, è considerata immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

16 Pag Nel caso che la polizza stipulata con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra società nella forma "Bonus/Malus", la polizza è assegnata all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione (C.U.), rilasciata dal precedente assicuratore. 7. In mancanza della consegna dell'attestazione la polizza è assegnata alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata. 8. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad una polizza stipulata nella forma "Bonus/Malus" che sia scaduta da più di 90 giorni, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza della precedente polizza. In presenza di tale dichiarazione, la nuova polizza è assegnata alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza della polizza per la quale è stata rilasciata l'attestazione, o successivamente. 9. Nel caso la polizza si riferisca a veicolo già assicurato, nella forma tariffaria "Bonus/Malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire la precedente polizza temporanea ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultima polizza era stata assegnata, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di 90 giorni, si applica la disposizioni dell'ottavo comma. Se la precedente polizza di durata temporanea è stata stipulata nella forma "con franchigia", il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabella di merito sopra riportata e la polizza è assegnata a questa classe. 10. La disposizione del settimo comma non si applica qualora la polizza precedente sia stata stipulata per una durata inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se la precedente polizza si è risolta prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale essa era stata assegnata; la polizza è assegnata alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione. 11. L'assegnazione alla classe di merito 18, effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo e ottavo comma, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione della polizza, purché ciò avvenga non oltre 180 giorni da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società, al netto dell'imposta, entro la data di scadenza della polizza o, nel caso di rinnovo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità. 12. Nel caso di veicolo già assicurato all'estero, la polizza è assegnata alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione della nuova polizza. La dichiarazione si considera a tutti gli effetti attestazione dello stato di rischio. 13. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo la disposizione del quinto comma. La stessa disposizioni si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, alle polizze nella forma "Bonus/Malus" in corso con l'impresa che vengono rinnovate alla scadenza annuale nella stessa forma. 14. La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo risulti a quel momento ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà la polizza, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito, alla quale la stessa sarebbe stata assegnata nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con

17 Pag. 17 conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. 15. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all'assicurato una nuova attestazione sullo stato di rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso sia stata stipulata altra polizza per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa. 16. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo del contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio. 17. E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive offrendo all'impresa, all'atto del rinnovo della polizza, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. 18. In caso di sostituzione della polizza, è mantenuta ferma la scadenza annuale della stessa. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. 19. La sostituzione del veicolo dà luogo alla sostituzione della polizza solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di una nuova polizza. Tuttavia, in caso di furto del veicolo assicurato, il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata, purché quest'ultimo venga assicurato presso la stessa Società entro 180 giorni dalla data di risoluzione della polizza ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali di assicurazione. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulata una nuova polizza da assegnare alla classe di merito 14. Il criterio di cui sopra si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione della polizza. Classe di merito Classe di collocazione in base ai sinistri 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri o più sinistri

18 Pag. 18 2) Tariffa "Bonus/Malus" (a valere per i ciclomotori) 1. La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione quali definiti nell'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione e che si articola in sei classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti. 1. In sede di gara è richiesta l indicazione del premio in riferimento alla classe di ingresso ; all'atto della stipulazione la polizza è assegnata alla classe di merito di competenza, sulla base dell attestazione sullo stato di rischio che verrà fornita dal precedente assicuratore. 3. Per le annualità successive a quella della stipulazione, la polizza è assegnata, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive fissato dalla Società assicuratrice. 4. In mancanza della consegna dell'attestazione la polizza rimane assegnata alla classe di merito di ingresso di cui sopra 3) Tariffa a premio fisso maggiorazione del premio per sinistrosità (a valere per veicoli adibiti al trasporto di cose) 1. Qualora la polizza, stipulata con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione, quale definito all'art. 7 delle condizioni generali di assicurazioni, vengono pagati due sinistri, il premio per l'annualità immediatamente successiva verrà aumentato del 15%. 2. Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%. 3. I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persona per i quali l'impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. 4. Nel caso che la polizza stipulata con l'impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa, alla polizza si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione, rilasciata dal precedente assicurazione, essa risulti dovuta. 5. Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre 90 giorni, la polizza è stipulata sulla base delle indicazioni in essa contenute a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza della precedente polizza. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata. 6. Nel caso che la polizza stipulata con l'impresa si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con polizza di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultima polizza risulta essere stata in corso con il computo della predetta

19 Pag. 19 maggiorazione. Il Contraente deve esibire la precedente polizza temporanea; in mancanza, la polizza è stipulata ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma. 7. In mancanza di consegna dell'attestazione, la polizza verrà stipulata ai premi di tariffa maggiorati del 25 %. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 180 giorni dalla stipulazione della polizza. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dall'impresa entro la data di scadenza della polizza, al netto dell'imposta. 8. Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se la polizza si riferisce a: a) veicolo immatricolato per la prima volta al P.R.A.; b) veicolo assicurato per la prima volta dopo la voltura al P.R.A.; c) veicolo assicurato in precedenza con la forma a "franchigia". 9. Per la stipulazione di polizze relative a veicolo, cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione di polizza; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma. 10. L'Impresa, infine, qualora un sinistro già apposto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione, al netto dell'imposta, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata. 11. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del "Pejus", venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo della polizza successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata. 12. Nel caso che la polizza precedente sia stata stipulata per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al Commissario liquidatore e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. 13. La sostituzione della polizza, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato.

20 Pag. 20 F R A N C H I G I E / S C O P E R T I E L I M I T I D I I N D E N N I Z Z O (a valere per la Sezione A : Responsabilità Civile da circolazione RCA) Per sinistri riferiti alle garanzie sottoindicate sono applicati gli scoperti e/o le franchigie ed i limiti di indennizzo ivi indicati. Eventi/Garanzie Franchigie e/o scoperti Limiti di indennizzo Ricorso terzi da Incendio Danni da trasporto occasionale di vittime della strada Operazioni di carico e scarico con mezzi o dispositivi meccanici Autoveicoli speciali per portatori di handicap 300,00 per sinistro 0,00 300,00 300, ,00 per sinistro 500,00 per evento ,00 per sinistro ,00 per sinistro

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