UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

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1 Divisione Enti Pubblici Roma AON UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE VADEMECUM POLIZZE E GESTIONE DEI SINISTRI Le informazioni contenute nel documento sono riservate e non devono essere rese note a terzi.

2 INDICE Polizza All Risks Nozione Esclusioni Delimitazioni Detrazioni Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie Come funziona lo scoperto con il minimo e il massimo In caso di sinistro Polizza RCT/O Nozione Oggetto della copertura Il novero dei terzi La polizza copre anche il dolo? Esclusioni Garanzie Particolari comprese nel contratto Il massimale di polizza e le spese legali In caso di sinistro Polizza incendio / furto / kasko autoveicoli di amministratori e dipendenti Nozione Rischi coperti Esclusioni Somme assicurate In caso di sinistro Polizza Tutela Legale Nozione Oggetto della copertura Esclusioni Scheda riepilogativa massimali, retroattività, ultrattività In caso di sinistro Polizza infortuni cumulativa Nozione Oggetto della copertura Esclusioni Categorie e somme assicurate In caso di sinistro Polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale della Pubblica Amministrazione Nozione Oggetto e periodo di efficacia della copertura Esclusioni Schema massimali, franchigia e periodo di estensione di copertura Estensioni di copertura In caso di sinistro Allegato 1 denuncia di sinistro Polizza Kasko Allegato 2 denuncia di infortunio polizza infortuni Pag. Pag. Pagg. Pagg. Pagg. Pagg. Pagg. Pag. Pag. Pagg. Pag. Pagg. Pagg. Pagg. Pag. Pag. Pag. Pag. Pagg. Pagg. Pag. Pagg. Pag. Pag. Pagg. Pagg. Pagg. Pagg. Pag. Pag. Pagg. Pagg. Pagg. Pagg. Pag. Pag. Pagg. Pagg. Pag. Pagg. Pagg. Pag. Pag

3 POLIZZA ALL RISKS Polizza INA ASSITALIA n Decorrenza Scadenza al NOZIONE Indennizza tutti i danni causati ai Beni assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, compresi quelli determinati da colpa grave del Contraente e/o Assicurato salvo quanto espressamente escluso e/o diversamente precisato, nonché i danni verificatisi come conseguenza immediata dell azione degli eventi non esclusi dall assicurazione. Il concetto anglosassone della copertura ribalta quello tradizionale il quale elenca esattamente tutti i rischi compresi nel contratto, la cd. forma a rischi nominati. ESCLUSIONI Alla luce di quanto precedentemente esposto riveste, di conseguenza, grande importanza il novero delle esclusioni che sono di seguito riportate: Sono esclusi i danni anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi: a1) verificatisi in occasione di: atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristico/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni; esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; terremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine; salvo che l'assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi; a2) dovuti a o causati da: dolo dell Assicurato; perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni assicurati; trasporto di Beni Mobili al di fuori di Beni Immobili o delle aree esterne di pertinenza dell Assicurato; messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei Beni Immobili. Sono esclusi i danni b1) di: ammanco e/o smarrimento, truffa e appropriazione indebita; estorsione, malversazione o concussione; 2

4 umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere; b2) dovuti a o causati da: costruzione, modifica, trasformazione, montaggio, smontaggio; errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di Beni Immobili e Mobili; mareggiate e penetrazione di acqua marina; errori di lavorazione, da vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa; eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma b) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa; c) Sono esclusi i danni salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi dovuti a o causati da: corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei Beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai Beni o parte degli stessi e direttamente colpiti; guasti o improprio funzionamento dei Beni Mobili, salvo quanto stabilito dalla delimitazione Fenomeno Elettrico; perdita, indisponibilità, alterazione o distruzione di dati e/o di programmi informatici e da virus informatici; sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua; inquinamento; nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa. d) Sono esclusi dall'assicurazione: il valore del terreno; i veicoli iscritti al P.R.A. salvo i Beni Mobili esistenti e/o installati sugli stessi; gli aeromobili e i natanti; boschi, coltivazioni e animali in genere i beni elettronici qualora assicurati con specifiche polizze. La forma all risks è ulteriormente arricchita dalla deroga alla regola proporzionale (C.C. 1907), la quale obbliga l assicuratore a indennizzare a Primo Rischio Assoluto, in altri termini a pagare i danni fino alla concorrenza della somma assicurata o limite di indennizzo, a prescindere dall effettivo valore dei beni. 3

5 DELIMITAZIONI E DETRAZIONI Particolare attenzione deve essere posta al capitolo Delimitazioni e Detrazioni: Franchigia: salvo quanto di seguito diversamente specificato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a 1.000,00 e sino alla concorrenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la franchigia più elevata. EVENTI ATMOSFERICI Relativamente ai danni causati ai Beni assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d aria, grandine, pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti: dai Beni Mobili posti all aperto non per loro naturale uso o destinazione; dai Beni Mobili assicurati qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei Beni Immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a ,00 con un limite di indennizzo per sinistro pari a ,00. Relativamente ai danni causati dagli eventi sopra descritti a Beni Immobili aperti da uno o più lati e a serramenti, vetrate, lucernari in genere e manufatti in materia plastica, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a ,00. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad un importo di 5.000,00 SOVRACCARICO NEVE GHIACCIO Relativamente ai danni di sovraccarico da neve e/o ghiaccio subiti dai Beni assicurati, la Società indennizza tali danni sempre che i Beni Immobili siano conformi a eventuali norme in materia di sovraccarichi vigenti al momento della costruzione dei Beni stessi. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari ad ,00. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% (dieci per cento) col minimo di ,00 EVENTI SOCIO POLITICI Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di un importo pari a ,00. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di ,00. TERRORISMO SABOTAGGIO Premesso che per Terrorismo Sabotaggio si intende qualsiasi azione violenta diretta a influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto 4

6 nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico, ciò premesso: la Società indennizza, relativamente ai danni ai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di Terrorismo Sabotaggio, tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di un importo pari ,00. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% (dieci per cento) con il minimo di un importo pari a ,00 e un massimo di importo pari a ,00. CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE Relativamente ai danni di Crollo e Collasso Strutturale dei Beni assicurati la Società indennizza i danni conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei Beni stessi. Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a ,00, con franchigia di ,00. FRANAMENTO CEDIMENTO E SMOTTAMENTO DEL TERRENO Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di franamento, cedimento o smottamento del terreno in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione somma maggiore di un importo pari a ,00 Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10 % con il minimo di ,00. FENOMENO ELETTRICO Relativamente ai danni di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli causati da usura o inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell installatore per l uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a ,00. BENI IN REFRIGERAZIONE Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorigeno, la Società risponde, oltre a quelli conseguenti a eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell acqua e/o produzione o distribuzione dell energia elettrica. L assicurazione ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento dei Beni assicurati tale da impedirne l utilizzo. In nessun caso la Società pagherà, somma maggiore di un importo pari a ,00 per sinistro e ,00 per periodo di assicurazione, con franchigia di 2.500,00 per sinistro. FURTO E RAPINA Relativamente alle perdite, direttamente verificatisi, di furto (come definito dall Articolo 624 del C.P.) la Società ne risponde: - per i Beni assicurati posti nei locali dei Beni Immobili e a condizione che l autore del furto si sia impossessato dei Beni stessi: violandone le difese poste a tutela dei Beni assicurati, mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false; 5

7 introducendosi nei locali dei Beni Immobili per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i Beni assicurati, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi, sino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alla perdita per furto dei Beni assicurati, di una somma pari a ,00. - per i Beni assicurati posti nei locali di Beni Immobili e senza che l autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto, sino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alla perdita per furto dei Beni assicurati, di una somma pari a 5.000,00 per singolo sinistro e pari a ,00 per ogni periodo di assicurazione. Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di rapina dei Beni assicurati (sottrazione e/o costrizione a consegnare i Beni assicurati mediante violenza alla persona o minaccia) la Società ne risponde a condizione che la stessa sia avvenuta nei locali di Beni Immobili contenenti i Beni assicurati quand anche le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall esterno e costrette a recarsi nei locali stessi. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alla perdita per rapina dei Beni assicurati, somma maggiore di ,00. Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di furto e rapina (come sopra definita) di Valori e Oggetti d Arte affidati a portavalori (persone di età compresa tra i 18 ed i 70 anni incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti all esterno dei locali di Beni Immobili, ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, la Società pagherà sino alla concorrenza di una somma pari a 5.000,00 per singolo sinistro e 5.000,00 per ogni periodo di assicurazione Sono parificati alle perdite di furto e rapina dei beni assicurati gli eventuali compensi dovuti per legge a terzi per il ritrovamento della refurtiva, e ciò sino alla concorrenza di un importo pari a 2.500,00. Sono altresì parificati a tali perdite di furto e rapina dei beni assicurati i danni, i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai beni assicurati, in occasione dei reati stessi o nel tentativo di commetterli. Resta convenuto che relativamente ai danni, direttamente verificatisi, di furto e rapina di Oggetti d Arte e Valori, la Società non pagherà, per singolo sinistro e per periodo di assicurazione, rispettivamente somma maggiore di ,00 e di ,00 e senza l applicazione del disposto di cui all Articolo 1907 del Codice Civile. Resta altresì convenuto che relativamente alla globalità dei danni, direttamente verificatisi, di furto e rapina di cui sopra la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di ,00 e senza l applicazione del disposto di cui all Articolo 1907 del Codice Civile. LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE valori espressi in euro Per ogni sinistro salvo quanto di seguito Scoperti per sinistro Franchigie per sinistro ( ) Limiti d indennizzo ( ) Nessuno 1.000, ,00 per sinistro 6

8 diversamente indicato Spese necessarie per demolire, smantellare ecc Spese di bonifica, decontaminazione, ecc Spese di ricerca e riparazione di rotture e guasti Costi per il collaudo Oneri di urbanizzazione Onorari e spese di competenza di Periti ecc. Costi ricostruzione archivi Perdita pigioni Somme dovute a terzi Maggiori costi Eventi atmosferici 5.000,00 Sovraccarico neve Ghiaccio 10% con il minimo di Eventi socio politici ,00 Terrorismo sabotaggio Crollo e collasso strutturale Franamento cedimento e smottamento del terreno 10% con il minimo di ed il massimo di ,00 10% con il minimo di ,00 Fenomeno elettrico 2.500,00 Beni in refrigerazione 10% del danno liquidabile con un ulteriore importo di ridotti a per i rifiuti tossici, nocivi e/o radioattivi per sinistro e per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione 5% del danno con il limite di , per sinistro e per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione per sinistro per periodo di assicurazione; per periodo di assicurazione relativamente a eventi su vetrate, lucernari, manufatti di plastica e per fabbricati aperti ai lati per sinistro e per periodo di assicurazione 60% del valore dei beni assicurati nella singola ubicazione con il massimo di ,00 per sinistro e per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione ,00 per sinistro e ,00 per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo 7

9 Furto Rapina Estorsione 250,00 Furto con scasso 250,00 Furto senza scasso 250,00 Portavalori 250,00 Rapina 250,00 Compensi per ritrovamenti 250,00 Oggetti d arte 250,00 Valori 250,00 Beni Elettronici 200 elevata a 300 per i beni ad impiego mobile di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione per singolo ogg e per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione con un limite di per singolo bene ad impiego mobile COME FUNZIONA LO SCOPERTO CON IL MINIMO E IL MASSIMO In presenza di un sinistro che contiene uno scoperto con un minimo e in taluni casi un massimo le modalità di applicazione prevedono che l importo maggiore sia quello applicabile alla valutazione del danno. Ad esempio nel caso di un evento ricadente sotto la garanzia terrorismo e sabotaggio: caso A) danno accertato di ,00 conteggio: x 10% = ,00 Franchigia applicata ,00 limite minimo di franchigia prevista caso B) danno accertato di ,00 conteggio: x 10% = ,00 Franchigia applicata ,00 caso C) danno accertato di ,00 conteggio: x 10% = ,00 Franchigia applicata ,00 limite massimo di franchigia prevista 8

10 IN CASO DI SINISTRO MODALITÀ DI DENUNCIA Presentare nel più breve tempo possibile dalla conoscenza dell evento segnalazione all Ufficio Contratti e Convenzioni informazioni recanti: Relazione dettagliata sull evento specificando le circostanze e le modalità; Copia della denuncia sporta all Autorità (Questura, Carabinieri o Polizia); Elenco delle cose rubate e danneggiate con indicazione, ove possibile, del valore e della quantificazione del danno complessiva; Nel caso ci sia stato scasso degli infissi (porte e finestre), ove possibile, preventivo per la riparazione o fattura se il danno richiede l intervento urgente per la riparazione. In ogni caso sarebbe utile scattare fotografie da consegnare ai periti; Nonché ogni altra notizia utile ai fini dell istruttoria della pratica. OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE DENUNCIA DEL SINISTRO In caso di sinistro, a parziale deroga dell Articolo 1913 del Codice Civile, il Personale all uopo preposto dalla Contraente, deve darne avviso alla Società o al broker entro 30 (trenta) giorni di calendario da quando ne ha avuto conoscenza l Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri. La Contraente o l'assicurato fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo. L Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente detto termine, ferma la facoltà dell Assicurato di proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE L ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dalla Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. MANDATO DEI PERITI OPERAZIONI PERITALI I Periti devono: indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate; verificare l esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei Beni assicurati; procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente assicurazione. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui al punto c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei 9

11 patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità. Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate. LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE Dietro richiesta della Contraente o dell Assicurato tutto quanto previsto dalla presente assicurazione relativamente all indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una polizza distinta. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro. VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI E DETERMINAZIONE DEL DANNO Premesso che per valore a nuovo si intende: - per i Beni Immobili, la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il bene escludendo soltanto il valore dell area; - per i Beni Mobili (escluso Valori e Oggetti d'arte), il costo di rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere), in caso di sinistro che colpisca i Beni Immobili e i Beni Mobili di cui alla Partita 1 si determina: a) l ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione valore a nuovo non esistesse e cioè al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all uso e ad ogni altra circostanza influente la valutazione e detratto l eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero); b) il supplemento che, aggiunto all indennità di cui ad a), determina l indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo. c) Il pagamento del supplemento d indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo Articolo Pagamento d indennizzo. La ricostruzione può avvenire nella stessa o in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato. L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di sinistro, l ammontare dell indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera a): - per i Beni Immobili (o porzioni di) e per i Beni Mobili (esclusi Valori e Oggetti d'arte) che, al momento del sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall Assicurato); - nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. 10

12 VALORE DEI BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E ARTISTICO E DETERMINAZIONE DEL DANNO In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia interessato Beni Immobili di particolare valore storico e/o artistico e/o architettonico, la Società indennizzerà le spese necessarie: - per il restauro o il ripristino delle cose assicurate danneggiate o parzialmente distrutte, anche con l impiego, ove necessario, di tecniche consone al restauro o il ripristino di dette cose; - per il rimpiazzo o la ricostruzione delle cose distrutte, secondo la tipologia costruttiva esistente al momento del sinistro per la specifica destinazione di dette cose, anche nel rispetto delle caratteristiche dimensionali del manufatto e/o dovute all impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera, con il limite, in ogni caso, del valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro. Qualora si dimostrasse tecnicamente impossibile il restauro, ripristino, rimpiazzo o ricostruzione nel modo anzidetto, fermo il limite che le cose danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro, dovrà essere tenuto conto dell eventuale impiego di tecnologie e/o strutture moderne sostitutive o integrative. La Società indennizza le spese tutte, sopra definite, effettivamente sostenute entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro. Nel caso in cui la Contraente o l Assicurato non procedesse al restauro, ripristino, rimpiazzo o alla ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate, la Società indennizzerà un importo pari alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate con l impiego di materiali e di tecniche in uso al momento del sinistro, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all ubicazione, alla destinazione, all uso ed a ogni altra circostanza concomitante, senza quindi tenere conto dei costi relativi all impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera, con il limite, in ogni caso, del valore che le cose distrutte o danneggiate avevano al momento del sinistro. In caso di sinistro l ammontare del danno e della rispettiva indennità si determina secondo i criteri sopra stabiliti deducendo eventuali contributi erogati dalla Sovraintendenza ai beni Artistici e Culturali e/o da altro Ente o Fondazione pubblica o privata e/o qualsivoglia benefattore. DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI Il denaro, i titoli di credito e qualsiasi carta rappresentante un valore sono valutati al loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento. VALORE DEGLI OGGETTI D ARTE E DETERMINAZIONE DEL DANNO Qualora esista una stima degli Oggetti d'arte vale il disposto dell'articolo 1908, secondo comma, del Codice Civile ed è attribuito a ciascuna bene il valore di cui alla stima. In mancanza di stima, ovvero per beni non compresi nell'elenco della stima stessa, è attribuito il valore di mercato al momento del sinistro. In caso di danno o perdita parziale, del bene o di un bene di ogni coppia o serie, l ammontare del danno sarà calcolato sommando il costo e le spese di restauro al deprezzamento subito, con il massimo del valore del bene, o della coppia o serie, al momento del sinistro. COPPIE INSIEMI - SERIE In caso di danno a uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie. Inoltre, in caso di danno a un bene, o a una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo 11

13 di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili. PAGAMENTO DELL INDENNIZZO L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno ,00 (centomila). L'obbligo della Società viene in essere entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta dell'acconto. Tale acconto non può comunque essere superiore a ,00 (duemilioni), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso di danno a un bene assicurato in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 (trenta) giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che li bene assicurato aveva al momento del sinistro, l'assicurato potrà tuttavia ottenere degli anticipi sul supplemento spettategli, che saranno determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 (trenta) giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute. Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà a sottoporre all Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della citata documentazione e a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 (trenta) giorni successivi all accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione. Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all ammontare dell indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all Assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, e in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l ammontare dell indennizzo presunto. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l Assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo dell Assicurato o della Contraente. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato dagli Assicuratori anche prima della chiusura dell'istruttoria giudiziaria, se aperta, e l'assicurato si impegna a far pervenire agli Assicuratori detto documento, se disponibile, con la massima sollecitudine. RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di azione di surroga prevista dall'articolo 1916 del Codice Civile, salvo esplicita autorizzazione della Contraente, a condizione che la Contraente o l'assicurato non esercitino essi stessi tale azione di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili, chiunque essi siano, del danno, a meno che la Contraente e/o l'assicurato stessi non esercitino tale azione per il recupero di eventuali scoperti e/o franchigie e/o per le eccedenze del danno o delle perdite subiti rispetto all indennizzo corrisposto dalla Società. RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e sino al 60 (sessantesimo) gio rno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società o la Contraente possono recedere dall assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dalla Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza. POSSESSO E GESTIONE DEI BENI DANNEGGIATI In caso di danno subito dai Beni assicurati, l Assicurato avrà pieno diritto al loro possesso e la loro gestione. 12

14 Resta altresì convenuto che dopo che adeguati esami avranno indicato quali Beni sono stati effettivamente danneggiati, l'assicurato determinerà se tali Beni sono adatti per essere utilizzati salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate od impartite dalle competenti Autorità. Il valore dei recuperi spetta alla Società. RENDICONTO La Società, con cadenza semestrale, si obbliga a fornire alla Contraente, entro 30 giorni dopo ogni scadenza annuale, il dettaglio dei sinistri così impostato: - elencazione dei sinistri Denunciati; - sinistri Riservati, con indicazione dell importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento senza seguito del sinistro stesso; - sinistri Liquidati, con indicazione dell importo liquidato; - sinistri Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni. Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell evento e data dell eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo e aggiornato, dalla data d accensione della copertura fino a quando non vi sia l esaurimento di tutte indistintamente le pratiche. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate. 13

15 POLIZZA di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro Unipol Assicurazioni S.p.A. nr Decorrenza Scadenza NOZIONE Il principio fondamentale che sta alla base del concetto di responsabilità è quello dell alterum non laedere, principio che esprime il divieto di non arrecare danni ad altri e che pone i presupposti del dovere di riparare il danno arrecato. La Lex Aquilia de damno ha il merito di aver definito la categoria del danno extracontrattuale che si riferisce oggi all articolo 2043 del C.C. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Il legislatore ha ulteriormente specificato l assicurazione della responsabilità civile con l'articolo 1917 del Codice civile. Per tale si intende quel contratto in forza del quale "l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto". Lo scopo della polizza RCT/O (responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro) è la tutela del patrimonio dell'assicurato per azioni od omissioni che possano causare danni a terzi o ai propri dipendenti in conseguenza di eventi riconducibili a responsabilità dell'assicurato stesso o delle persone delle quali deve rispondere. OGGETTO DELLA COPERTURA L oggetto dell assicurazione prevede due distinte figure: il terzo e il prestatore di lavoro. Oggetto dell Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, verificatosi in relazione ai compiti e alle responsabilità che istituzionalmente gli competono. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l Assicurato debba rispondere. Questa prima parte si riferisce al concetto di responsabilità specifica dell attività svolta. Oggetto dell Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile : 1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni e integrazioni, per gli infortuni e i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all art. 5 del Dlgs 38/

16 2. per gli infortuni e i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede; 3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al Dlgs. 38/ per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in itinere anche nell eventuale assenza di analoga copertura da parte dell Inail. Tanto l assicurazione R.C.T. quanto l assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall I.N.P.S. ai sensi dell articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n L assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano sevizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove e altro assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. L assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge; qualora tuttavia l irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l assicurazione conserva la propria validità. La garanzia R.C.O. s intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al Dlgs. 276/03 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario. La seconda parte è normativamente più articolata in quanto accessoria e integrativa all assicurazione obbligatoria INAIL, infatti in caso di accertata violazione di norme antinfortunistiche, il datore di lavoro è responsabile: nei confronti del proprio dipendente, del maggior danno subito rispetto alle indennità liquidategli dall'istituto di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nei confronti di INAIL il quale provvedendo in prima battuta a risarcire il dipendente infortunato oppone conseguente azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro stesso. IL NOVERO DEI TERZI La definizione del soggetto Terzo : Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di terzo limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Non sono considerati terzi i dipendenti, dipendenti non INAIL e lavoratori parasubordinati dell'assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio (comprese le malattie professionali), operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell orario di lavoro o servizio. Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società. 15

17 LA POLIZZA COPRE ANCHE IL DOLO? Partendo dai principali riferimenti normativi: Articolo 1917 del codice civile Nell assicurazione della responsabilità civile l assicuratore è obbligato a tenere indenne l assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto (2952). Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. Art del codice civile L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore. Esclusa quindi la copertura della polizza per il dolo del Contraente dell Assicurato o del beneficiario, il dolo attribuibile a persone delle quali l Assicurato deve rispondere (dipendenti) è senz altro coperta, in forza del rapporto di dipendenza o di preposizione che deriva dal potere di controllo e di sorveglianza sull attività preposta esercitato dal datore di lavoro. ESCLUSIONI Come per l oggetto dell assicurazione che definisce i rischi è importante in un contratto assicurativo anche avere conoscenza delle esclusioni di polizza. Le esclusioni si riferiscono: Alla Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.): a) Da furto, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo Danni da furto; b) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; c) Alle cose e/o opere in costruzione, e a quelle sulle quali si eseguono i lavori salvo quanto indicato successivamente; d) Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato successivamente; e) Conseguenti a inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo o interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto successivamente; f) a cose in consegna o custodia, nonché a cose movimentate salvo quanto indicato successivamente; g) Alle cose trasportate sui mezzi di trasporto; h) Conseguenti a trabocco o rigurgito di fognature nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali. Alla Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro: 16

18 i) Derivanti da detenzione e impiego di esplosivi; j) Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc..) k) Di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l asbesto o l amianto. l) Conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici m) I danni verificatesi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare e invasione; n) I danni causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l uso o la minaccia dell uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte; o) Imputabili ai rischi soggetti all assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; p) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16 anno di età; q) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM) GARANZIE PARTICOLARI COMPRESE NEL CONTRATTO Affinché una polizza di assicurazione RCT/O sia completa deve contenere oltre al necessario oggetto di copertura alcune condizioni particolari che la arricchiscono e ne definiscono meglio i contorni. Di seguito le principali, con i puntuali riferimenti agli articoli: Art.3 Malattie professionali Art.7 Committenza Art.8 RC Personale dei dipendenti Art.9 Responsabilità civile D Lgs 81/ /94 494/96 Art.10 Danni da incendio Art.11 Danni da interruzione di attività Art. 12 Inquinamento accidentale Art. 13 Fabbricati Art. 14 Proprietà ed uso di macchinari Art. 15 Spese di salvataggio Art. 16 Danni a cose in consegna e custodia Art. 17 Comodato Leasing Locazione Art. 18 Danni da furto Art. 19 Mense, distributori di bevande, smercio Art. 20 Danni ai veicoli di dipendenti di terzi Art. 21 Danni a cose nell ambito di esecuzione dei lavori Art. 22 Carico e scarico 17

19 Art. 23 Condutture e impianti sotterranei Art. 24 Cedimento e franamento del terreno Art. 25 Prove ed esami Art. 26 Danni cagionati e/o subiti dai non dipendenti Art. 27 Precisazioni Art. 28 Estensioni di garanzia Art. 29 Gestione delle vertenze di danno e spese legali Art. 30 Lavoratori di cui al Dlgs 276/2003 della Legge 30/2003 IL MASSIMALE DI POLIZZA E LE SPESE LEGALI Il terzo comma dell art del codice civile recita Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. I massimali previsti dalla polizza sono: Responsabilità Civile verso Terzi : Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro : ,00.= per ogni sinistro, con il limite di ,00.= per ogni persona lesa e ,00.= per danni a cose ,00.= per ogni sinistro, con il limite di ,00.= per persona lesa. In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O., l esposizione massima della Società non potrà superare ,00 Da ciò deduciamo che oltre al massimale di ,00 un quarto dello stesso, corrispondente a ,00 è destinato a garantire le spese per resistere alle pretese del danneggiato. E bene tenere in conto che il primo capoverso dell art. 29 di polizza Gestione delle vertenze di danno e spese legali afferma che La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all Assicurato stesso. Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la società, a richiesta dell Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell avvenuta transazione. Le spese sostenute per desistere all azione giudiziaria promossa contro l Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari a ¼ del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. La dicitura fino a quando ne ha interesse affida ogni decisione all Assicuratore il cui interesse appunto può non sempre coincidere con quello dell Assicurato. A tale proposito è buona norma affiancare sempre a una polizza di responsabilità una di Tutela Legale possibilmente con 18

20 Assicuratore diverso. IN CASO DI SINISTRO MODALITÀ DI DENUNCIA Presentare nel più breve tempo possibile dalla conoscenza dell evento segnalazione all Ufficio Contratti e Convenzioni recante: A) R.C.T. GENERALE ( OGNI EVENTO FORTUITO CHE PRESUMIBILMENTE POSSA COINVOLGERE LA RESPONSABILITA CIVILE DELL UNIVERSITA ) Relazione dettagliata e documentazione utile; Ogni altra notizia utile ai fini dell istruttoria della pratica; B) R.C.O. (IN CASO DI INFORTUNIO, MALATTIA, MORTE AVVENUTA DURANTE L ESPLETAMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA CHE POSSA RAGIONEVIOLMENTE COINVOLGERE LA RESPONSABILITA CIVILE DELL AZIENDA) Relazione dettagliata e documentazione utile; Ogni altra notizia utile ai fini dell istruttoria della pratica; Il contratto di polizza prevede: Art.18 Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente : in caso di sinistro per il quale ha luogo l inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'inail qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR , n e successive modifiche ed integrazioni. Art Gestione sinistri da parte della Compagnia e liquidazione delle franchigie La Società provvederà alla gestione e liquidazione al terzo danneggiato di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. Alla fine di ciascun semestre la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di un apposito documento riportante: Data del sinistro Nominativo della Controparte Importo liquidato Data del pagamento Importo da recuperare Per detti sinistri, sin d ora, il Contraente/Assicurato dà ampio e irrevocabile mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; a tal fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somma da quest ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati; ciò entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di cui al primo capoverso del presente articolo. Nello specifico l Ente può venire a conoscenza di richiesta danni da terzi sia attraverso una 19

21 semplice lettera oppure tramite un atto di citazione. In qualunque caso e pur in presenza dei 30 gg. di tolleranza di consiglia di avvisare tempestivamente AON che supporterà l Ente e provvederà all istruzione della pratica. In osservanza alla formula di copertura su base loss occurence, ovvero che sono garantiti i sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell assicurazione, è facoltà della Contraente denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d ora tale notifica come denuncia di sinistro, ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo (denuncia cautelativa). 20

22 POLIZZA INCENDIO / FURTO / KASKO AUTOVEICOLI di amministratori e dipendenti Chartis Europe SA nr. IPL Decorrenza Scadenza NOZIONE L art. 61 Copertura assicurativa del CCNL del personale del comparto università prevede quanto segue: 1. Le Amministrazioni, in attuazione del DPR n. 319/90, sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dell ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l esecuzione delle prestazioni di servizio. 2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stata autorizzato il trasporto. 3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesione o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. 5. Le Università possono prevedere polizze integrative assicurative per malattia, con l eventuale partecipazione dei lavoratori ai relativi costi, e copertura degli stessi in sede di contrattazione integrativa. Da cui ne deriva la seguente limitazione di copertura estratta dal capitolato di polizza: L assicurazione è prestata per la copertura dei rischi di danneggiamento ai veicoli intestati al P.R.A. appartenenti o in uso al Rettore, Prorettore e Direttore Amministrativo, ai dipendenti dell Ente nonché ai medici specializzandi comandati in missione per fini formativi; e/o a familiari o conviventi con i quali i suddetti soggetti costituiscono famiglia di fatto (con esclusione dei veicoli di proprietà, locazione, uso, comodato alla Contraente) utilizzati in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall ufficio per conto della Contraente, limitatamente al tempo strettamente necessario per l esecuzione delle prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi. La presente assicurazione si intende estesa anche alle persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l Ente, svolgono funzioni o prestano servizio per conto del medesimo, sia in via continuativa che temporanea o occasionale, e vengono quindi autorizzate dalla Contraente a servirsi di veicoli ad essi intestati al P.R.A. o a loro familiari conviventi in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall ufficio. 21

23 RISCHI COPERTI Art.1 Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dagli autoveicoli assicurati indicati alla Sezione 6, Art. 1), anche se derivanti da colpa grave dell Assicurato o dei conducenti del veicolo assicurato, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza di: a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio); b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati all autoveicolo nell esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina dell autoveicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dall autoveicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli. c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri autoveicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione; d) danni e/o perdita dell autoveicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. e) danni e/o perdita dell autoveicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe d aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, frane, valanghe, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora. f) La Società rimborserà altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell apposita scheda della Sezione 6) Art.2 Prestazioni aggiuntive Nei limiti di indennizzo per singolo autoveicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie: Rottura cristalli - La Società rimborserà, fino alla concorrenza di 600,00 per ogni sinistro, le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. Si precisa che rigature, screpolature, segnature e simili sono escluse dalla presente assicurazione, così come i danni provocati alle altre parti del veicolo della rottura dei cristalli. Le screpolature o le scheggiature sono parificate a rottura se costituiscono un serio pericolo di rottura. Garanzia bagagli - L assicurazione è anche prestata per la copertura dei rischi di danneggiamento ai beni trasportati siano essi di proprietà dell Assicurato, del conducente o dei trasportati, all interno del veicolo utilizzato in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall ufficio per conto della Contraente. La garanzia è prestata per le perdite e i danni materiali e diretti ai beni trasportati a seguito di un evento garantito alla presente Sezione 3 anche se non conseguente a un sinistro al veicolo assicurato. La liquidazione avverrà sulla base del valore commerciale che avevano i beni trasportati al momento del verificarsi del sinistro. In caso di beni acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso sarà effettuato sulla base del valore di acquisto purché debitamente comprovato da idonea documentazione. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell importo di 22

24 Euro 3.000,00= per ciascun Assicurato/sinistro e il limite di 6.000,00= per anno assicurativo. Sono esclusi comunque denaro, titoli di credito, gioielli e oggetti di metallo prezioso. Soccorso Stradale La Società rimborserà, fino alla concorrenza di euro 300,00= per ogni sinistro, le spese documentate sostenute dall assicurato per il recupero e il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza. Spese di immatricolazione e reimmatricolazione del veicolo In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo o l antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all Assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione o quelle relative al passaggio di proprietà, sostenute al momento dell acquisto del veicolo stesso. In caso di furto o rapina della sola targa, o di suo danneggiamento che la renda inutilizzabile, anche a seguito di furto del veicolo con successivo ritrovamento, la Società rimborserà le spese di reimmatricolazione del veicolo stesso fino alla concorrenza di 300,00 per sinistro. ESCLUSIONI Art.1 Eventi esclusi La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'art c.c.) a indennizzare i danni causati da: a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo o Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni; b) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e anche derivanti dalla detenzione o dall impiego di sostanze radioattive; c) dolo del Contraente e dell'assicurato; d) derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti; e) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, o in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti; f) causati da cose o da animali trasportati sul mezzo; g) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada; h) verificatisi in conseguenza di attività illecite. Art. 2 Enti esclusi La Società non è obbligata unicamente a indennizzare danni subiti: - dalle cose trasportate, salvo quanto previsto per l assicurazione Bagagli all art. 2 della Sezione 3. Relativamente alla garanzia Bagaglio la garanzia non è operante per i danni: - agevolati con dolo dell Assicurato o da persone delle quali deve rispondere; - verificatisi quando il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave o non siano attivati tutti i congegni di sicurezza; - di cui non si sia prodotta una copia della denuncia presentata all Autorità. Sono inoltre esclusi i seguenti beni: - denaro in ogni sua forma; - titoli in genere, documenti, assegni, carte di credito, traveller s chèques; 23

25 - gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d oro, di platino o d argento, oggetti preziosi in genere e pellicce. SOMME ASSICURATE Massimale a P.R.A. per singolo autoveicolo/sinistro ,00 Massimale per Bagaglio/sinistro 3.000,00 IN CASO DI SINISTRO (vedi allegato 1) MODALITA DI DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO Presentare nel più breve tempo possibile dalla conoscenza dell evento segnalazione all Ufficio Contratti e Convenzioni relazione dettagliata sulle circostanze che hanno dato luogo al sinistro come da modello facsimile allegato e la seguente documentazione: Copia formale di autorizzazione da parte del Dirigente Responsabile Servizio e/o Struttura di appartenenza all uso del proprio mezzo per motivi di servizio; Copia della patente di guida; Copia del libretto di circolazione; Dichiarazione indicativa dell ammontare del danno; Idonea documentazione (certificato anagrafico e/o autocertificazione di atto notorio) attestante la proprietà del veicolo del coniuge o familiare convivente e/o fisicamente a carico, qualora il veicolo utilizzato non risulti di proprietà del dipendente; Nonché ogni altra notizia utile ai fini dell istruttoria della pratica. Art.1 Obblighi in caso di sinistro Il Contraente/Assicurato deve trasmettere alla Società o al Broker, entro 30 giorni dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, una dettagliata denuncia contenente la data e il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell evento dannoso, la natura e l entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell Assicurato, del danneggiato, dell Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni. In caso di furto o rapina dell autoveicolo, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità e inviare copia autentica alla Società. In caso di perdita totale, l Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso dell autoveicolo rilasciata del PRA. A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire la fotocopia della pagina del Registro o altro documento equipollente, da cui risultino i dati relativi alla missione, vidimata dall Ente e dichiarazione dello stesso che l autoveicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso. L Assicurato, a richiesta della Società, sarà tenuto a fornire copia del frontespizio della propria polizza RCA e di eventuali altre polizze da lui stipulate sul medesimo autoveicolo (ARD). Art.2 Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. 24

26 Art.3 Procedura per la valutazione del danno Per la determinazione del valore dell autoveicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro. Nella determinazione dell ammontare del danno si terrà conto dell incidenza dell IVA, ove l Assicurato la tenga a suo carico. Sono escluse in ogni caso dall indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni. La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sugli autoveicoli. Art.4 Determinazione/Valutazione del danno Danno Parziale: In caso di danno parziale l indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l avvertenza che il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita dell autoveicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%. Limitatamente ai sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l importo del danno sarà calcolato sulla base del valore a nuovo dell autoveicolo e di tutte le sue parti. L indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà (salvo quanto riportato al punto precedente) e senza l applicazione della regola proporzionale di cui all art del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto, al momento del sinistro, delle parti dell autoveicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza del massimale e al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6); Danno Totale: In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale dell autoveicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale e al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6); Ferma la franchigia ed il massimo indennizzo in precedenza richiamati, in caso di perdita totale dell autoveicolo la Società rimborserà all'assicurato: il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione; il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 mesi. Art.5 Mandato dei periti La liquidazione dell indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, e i tre Periti decideranno a maggioranza di voti. I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa. Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall indennizzo spettantegli. Art.6 Identificazione degli autoveicoli Il Contraente è esonerato dall obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali autoveicoli. Per l identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico: 1. data e luogo della trasferta; 2. generalità del dipendente / amministratore / Sindaco / Revisore autorizzato alla trasferta/missione/servizio; 25

27 3. numero dei chilometri percorsi; 4. dati identificativi del mezzo (targa e modello) Art.7 Limite massimo dell indennizzo Salvo il caso previsto dall'art del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Art.8 Riparazioni Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell officina, l Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società. L Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità. Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare l autoveicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente. Art. 9 - Pagamento dell indennizzo Per i danni parziali il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, per i danni totali non prima di 45 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici e furto/rapina), con riserva della Società di ottenere dall Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale P.R.A., il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione. Art.10 - Rinuncia all'azione di surroga La Società rinuncia all azione di surroga ai sensi dell art del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati dell autoveicolo danneggiato. 26

28 POLIZZA TUTELA LEGALE Unipol nr Decorrenza Scadenza NOZIONE L art. 59 Patrocinio legale del dipendente per fatti commessi nell espletamento dei compiti di ufficio del CCNL del personale del comparto università recita: 1. L Amministrazione, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente, per fatti e/o atti direttamente connessi all espletamento del servizio e all adempimento dei compiti d ufficio, esclusa qualsiasi fattispecie correlabile a responsabilità amministrativo-contabile, come prescritto dall art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d interesse, ogni onere di difesa fin dall apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio. 2. Il dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, dovrà rimborsare all Amministrazione tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa. A questo proposito l avveduto amministratore dell Ente stipula la polizza di assicurazione che trasferisce il rischio ad assicuratore professionista. OGGETTO DELLA COPERTURA Di seguito si riportano le condizioni di polizza: Art. 1 Oggetto dell'assicurazione La Società, alle condizioni del presente contratto di polizza e nei limiti del massimale stabilito e nei casi indicati in polizza, assicura le spese per la Tutela Legale occorrenti all assicurato per la difesa dei suoi diritti e interessi sia in sede extragiudiziale sia in sede giudiziale. L assicurato sarà tenuto indenne anche dal pagamento degli oneri non ripetibili dalla controparte. L assunzione di oneri comprende le spese per: l intervento di un legale, scelto liberamente dall assicurato per la gestione del sinistro; l intervento di un consulente tecnico e/o di periti di parte purché autorizzato in precedenza dalla Società; l intervento di un consulente tecnico d ufficio; il legale di controparte nell eventualità della soccombenza dell assicurato; il legale di controparte in caso di transazione del contenzioso, previa autorizzazione scritta della Società; il procedimento penale (art. 535 c.p.p.) o per spese di giustizia nel giudizio per responsabilità amministrativa; le indagini per la ricerca di prove a difesa. Tale attività può essere svolta sia in fase stragiudiziale sia in quella giudiziale; la redazione di denunce, di querele, di istanze all autorità giudiziaria; 27

29 il versamento del Contributo Unificato se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest ultima; la registrazione delle sentenze, anche nel caso in cui la parte soccombente non adempia; in tal caso la Società effettuerà il recupero mediante il diritto di surroga; l intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio e iscritto nel foro del Distretto territorialmente competente per il sinistro, salvo quanto previsto ai successivi punti o) e p); le eventuali spese di domiciliazione del legale, qualora la fase giudiziale dovesse radicarsi presso altro distretto giudiziario diverso rispetto a quello di cui al punto n). Non saranno tuttavia riconosciute duplicazioni di onorari e indennità di trasferta; le eventuali spese per un ulteriore legale, quando l evento ha dato origine a un procedimento in sede penale e uno in quella civile; le eventuali spese nel caso in cui venga esperita l attività per l esecuzione forzata per il recupero di danni; la Società tiene indenne l'assicurato limitatamente ai primi due tentativi; Art. 2 Prestazioni garantite Le garanzie sono prestate a favore degli assicurati per gli oneri sostenuti in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi con l attività istituzionale dell Ente Contraente, con l espletamento del servizio, con l adempimento dei compiti d ufficio, nonché alle mansioni e/o alle funzioni esercitate nell esclusivo interesse dell ente. Garanzie sempre operanti Le garanzie valgono per: 1. l esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti dai soggetti assicurati per fatto illecito di terzi, nello svolgimento dell attività oggetto della presente garanzia, compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell Ente o di proprietà privata, purché nell ambito dell espletamento di servizi autorizzati dall Ente assicurato. La presente garanzia opera, laddove l assicurato sia l Ente, limitatamente alla fase giudiziale con l esclusione di quella stragiudiziale; 2. la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni per fatti o atti connessi all espletamento del servizio e nell adempimento degli incarichi istituzionali compresi i fatti che si riferiscono alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio siano alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell Ente. Sono inoltre in garanzia i procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni a seguito di contestazioni d inosservanza degli obblighi e adempimenti in materia di: sicurezza e igiene alimentare di cui al D.Lgs. 193/2007; prevenzione, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l Ente assicurato abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi e alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione; normativa sulla Privacy, a condizione che il Titolare del trattamento dei dati abbia provveduto alla notificazione all Autorità Garante ai sensi della normativa vigente. normativa relativa all applicazione della legislazione in materia di inquinamento come previsto dal D.Lgs. 22/97 (c.d. Legge Ronchi) e s.m.i. 3. la difesa penale per delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale, amministrativa e tributaria, e riferiti all espletamento del servizio e all adempimento dei compiti d ufficio. La garanzia è subordinata a una delle seguenti ipotesi: 28

30 a. assoluzione con sentenza passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. È esclusa inoltre, la definizione del procedimento con l applicazione della pena su richiesta delle parti (detto comunemente patteggiamento); b. derubricazione a reato colposo; c. archiviazione per infondatezza della notizia di reato, in quanto il fatto non sussiste, non costituisce reato, o non lo si è commesso. 4. resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice ordinario, il Giudice di pace. La garanzia prevista in polizza è operante a primo rischio in caso di difesa penale, mentre è operante a secondo rischio in caso di operatività di una polizza per la responsabilità civile e/o la responsabilità patrimoniale. Nel caso di inoperatività o inattività della polizza di responsabilità civile e/o responsabilità patrimoniale, la garanzia è prestata a primo rischio. È inoltre previsto l intervento della Società limitatamente alla chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile, nel caso di inattività della stessa; nel caso in cui il Giudice adito rilevi una carenza di legittimazione passiva della Compagnia di responsabilità civile, la Società provvederà alla ripetizione delle spese sostenute. 5. la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, purché gli assicurati siano prosciolti nel merito con sentenza definitiva. 6. proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie nei casi di contestazione d inosservanza degli obblighi e adempimenti alle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza, igiene sui luoghi di lavoro e mancato rispetto della disciplina dell organizzazione degli orari di lavoro. 7. resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo. La presente garanzia è operante nel caso di esistenza e operatività di polizza RC patrimoniale e RCT in eccedenza alle somme pagate dall Assicuratore di tali coperture a titolo di spese legali di cui all art C.C. Nel caso di inoperatività o di inattività della predette coperture per qualsiasi motivo, la presente garanzia opererà a primo rischio. Garanzie operanti solo se espressamente richiamate e attivate nella scheda di copertura 8. sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni e prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente (a parziale deroga di quanto previsto in polizza. La garanzia non opera per le controversie insorgenti da rapporti contrattuali che siano stati disdetti da una delle Parti prima della stipulazione della presente assicurazione. 9. a prescindere da qualsiasi azione di responsabilità, a parziale deroga di quanto indicato all art.7 che precede e se espressamente richiamata e attivata nella scheda di copertura, deve intendersi operante a primo rischio la difesa in procedimenti di fronte il giudice amministrativo indipendentemente dall esistenza e operatività di polizza Responsabilità Civile Patrimoniale, per il numero massimo di eventi cosi come riportati nella scheda di copertura. 10. resistere a controversie insorgenti da rapporti di lavoro tra Ente Contraente ed i suoi dipendenti. Tale garanzia è operante esclusivamente a difesa dell Ente assicurato ESCLUSIONI Le garanzie non sono valide: 29

31 a) nelle materie fiscale e amministrativa, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla presente assicurazione; b) per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni; c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, azioni di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive; d) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; e) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio o autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra amministratori; f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida d imbarcazioni o aeromobili; g) per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente; h) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l assicurato è perseguito in sede penale; i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il mezzo di trasporto è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; j) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 guida sotto l'influenza dell'alcool, n. 187 guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e n. 189, comma 1- comportamento in caso d'incidente del Codice della Strada; k) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto espressamente previsto all Art. 2 Prestazioni garantite che di seguito si riporta Le garanzie sono prestate a favore degli assicurati per gli oneri sostenuti in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi con l attività istituzionale dell Ente Contraente, con l espletamento del servizio, con l adempimento dei compiti d ufficio, nonché alle mansioni e/o alle funzioni esercitate nell esclusivo interesse dell ente. l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'aci; m) per controversie contrattuali, fatto salvo quanto espressamente previsto nella presente assicurazione. SCHEDA RIEPILOGATIVA MASSIMALI, RETROATTIVITA, ULTRATTIVITA Assicurati: Dipendenti, amministratori, Rettore e Pro-Rettore cosi come da definizioni di polizza; Massimali: ,00 per sinistro; ,00 per assicurato; ,00 per anno assicurativo; Retroattività garanzie: 1 anno Data di retroattività: ore del Postuma garanzie per Data scadenza postuma per cessazione del contratto: 1 anni cessazione del contratto: ore del Postuma garanzie per cessazione dell attività: 2 anni Data scadenza postuma per cessazione dell attività: ore del Le garanzie della Polizza sono prestate per le controversie determinate da fatti e /o atti verificatisi durante il periodo di validità della garanzia e nell anno precedente il giorno di decorrenza del contratto sempreché il sinistro venga denunciato entro dodici mesi dalla cessazione dello stesso. La garanzia s intende prestata anche per le controversie determinate da fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto e della relativa retroattività e insorti nel termine di 2 anni dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente polizza, o loro dimissioni dall Ente assicurato. 30

32 Per fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono quelli avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. IN CASO DI SINISTRO MODALITA DI DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO Presentare nel più breve tempo possibile dalla conoscenza dell evento segnalazione all Ufficio Contratti e Convenzioni recante: Relazione dettagliata e notizia di ogni atto giudiziario notificato, entro 30 giorni lavorativi da quanto l ufficio competente ne è venuto a conoscenza; L Assicurato, nel caso in cui provveda ad affidare ad un legale di propria fiducia la propria tutela, deve indicarlo alla Società contemporaneamente alla denuncia dell evento; Se l Assicurato non provvede a nominare il legale, la Compagnia Assicuratrice può nominarlo direttamente e l Assicurato deve conferire mandato; Indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; Nonché ogni altra notizia utile ai fini dell istruttoria della pratica. Obblighi del Contraente in caso di sinistro In caso di sinistro, la relativa denuncia deve essere fatta alla Società nel termine di trenta giorni a partire da quello in cui l Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza. La denuncia può essere presentata anche tramite il broker cui è assegnata la polizza. In occasione della denuncia di sinistro gli assicurati sono tenuti a fornire alla Società, tramite la contraente, tutti gli atti e i documenti necessari per l attivazione della garanzia, nonché una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro stesso. Conflitto di interessi. Se sussiste conflitto d interessi tra l Ente contraente e altri soggetti che rivestono la qualifica di assicurato, le garanzie: sono sospese fino alla definizione del procedimento se l Ente invoca l esistenza del conflitto d interessi. opereranno esclusivamente a favore dell Ente. Insorgenza del sinistro Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende: 31

33 in ambito civilistico: il momento in cui avviene il fatto e/o l evento contestato per il quale è prestata l assicurazione, anche indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento, ovvero il momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme di legge, regolamenti, negozi giuridici o ai patti concordati; in ambito penale: il momento in cui si è verificato il fatto o l evento previsto dalla legge come reato. In presenza di più violazioni della stessa natura si fa riferimento alla data della prima violazione; in ambito della responsabilità amministrativa: il fatto, l atto, l omissione o il ritardo che ha generato il presupposto del danno erariale, ovvero il momento in cui si è materialmente originata una lesione dell integrità patrimoniale e finanziaria dell Ente assicurato; in ambito di sicurezza: limitatamente all Art. 2 Prestazioni garantite punto 6: il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale; il momento in cui l Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro: vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse relative ad un medesimo atto, fatto o evento; indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia è prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il massimale resta unico ed è ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Qualora la singola quota di massimale non sia assorbita interamente per le spese sostenute dal soggetto cui essa spettava, l importo rimanente andrà a integrare, se necessario, le quote spettanti ad altri soggetti; Scelta del legale e dei periti L'Assicurato, ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia iscritto presso il distretto ove ha sede l ufficio giudiziario competente per il sinistro. L assicurato comunicherà alla Società il nominativo del legale scelto contestualmente alla denuncia del sinistro. In caso di omissione di tale segnalazione, se non sussiste conflitto d interessi con la Società, quest ultima indicherà il nominativo di un legale al quale l assicurato potrà conferire mandato. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, mettendola in regola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta dei periti e consulenti tecnici. Gestione del sinistro e liquidazione delle spese A seguito della denuncia del sinistro nei termini di cui al precedente - MODALITA DI DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO Presentare nel più breve tempo possibile dalla conoscenza dell evento segnalazione all Ufficio Contratti e Convenzioni recante: Relazione dettagliata e notizia di ogni atto giudiziario notificato, entro 30 giorni lavorativi da quanto l ufficio competente ne è venuto a conoscenza; L Assicurato, nel caso in cui provveda ad affidare ad un legale di propria fiducia la propria tutela, deve indicarlo alla Società contemporaneamente alla denuncia dell evento; Se l Assicurato non provvede a nominare il legale, la Compagnia Assicuratrice può nominarlo direttamente e l Assicurato deve conferire mandato; Indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; 32

34 Nonché ogni altra notizia utile ai fini dell istruttoria della pratica. Obblighi del Contraente in caso di sinistro - la Società, preso atto della designazione dei professionisti da parte dell Assicurato, assume a proprio carico le spese relative. La società rimborserà, a seguito di presentazione della parcella e nei limiti previsti dalla polizza, tutte le spese e gli onorari sostenuti. Nei casi in cui l incarico professionale sia stato conferito dalla Società, tali spese e onorari saranno liquidati dalla Società direttamente al professionista. La garanzia assicurativa è prestata anche per ogni grado superiore di procedimento civile, penale o per la responsabilità amministrativa, se l impugnazione presenta possibilità di successo. Qualora l Assicurato e la Società non concordino sulla possibilità di esito favorevole di un procedimento o di ricorso al giudice superiore, l Assicurato che procederà in proprio ha diritto di ottenere dalla Società il rimborso delle spese sostenute, se il risultato che ne consegue sia favorevole. L assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria, senza una preventiva autorizzazione della Società. In caso di conflitto d interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'assicurato e la Società, è esperibile solamente l azione giudiziaria. La nomina di consulenti tecnici di parte e di periti viene concordata con la Società. La Società non è responsabile dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti. Recupero di somme 1. Spettano integralmente all Assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi. 2. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva e/o stragiudizialmente. 33

35 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA Unipol nr Decorrenza Scadenza NOZIONE L art. 61 Copertura assicurativa del CCNL del personale del comparto università prevede quanto segue: 1. Le Amministrazioni, in attuazione del DPR n. 319/90, sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dell ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l esecuzione delle prestazioni di servizio. 2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stata autorizzato il trasporto. 3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesione o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. 5. Le Università possono prevedere polizze integrative assicurative per malattia, con l eventuale partecipazione dei lavoratori ai relativi costi, e copertura degli stessi in sede di contrattazione integrativa. OGGETTO DELLA COPERTURA L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca nell'esercizio delle attività dichiarate dal Contraente, compreso il rischio in itinere. L assicurazione vale altresì per le garanzie di cui ai seguenti artt. 2, 3, 4 e 5 della presente Sezione purché richiamate per le singole categorie di Assicurati alla Sezione 6. Si ritiene invece automaticamente prestata per tutti gli Assicurati la garanzia di cui al seguente art. 6 della presente Sezione. Sono compresi in garanzia anche: l'asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti a ingestione o assorbimento di sostanze; contatto con corrosivi; le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi;escluse malaria, carbonchio, malattie tropicali; l'annegamento; l'assideramento o congelamento; la folgorazione; i colpi di sole o di calore o di freddo; le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico; 34

36 gli infortuni derivanti da aggressioni in genere; gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva; gli infortuni derivanti da malore e incoscienza; gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi; gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima; gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine; gli infortuni causati da influenze termiche e atmosferiche; gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere; ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo; ernie traumatiche; Art.2 Rimborso spese mediche La Società garantisce, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale espresso per la singola categoria nell apposita scheda della Sezione 6, il rimborso degli onorari dei medici e dei chirurghi, delle rette di degenza in ospedali e case di cura, delle spese per accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e terapie fisiche, nonché delle spese farmaceutiche resesi necessarie a seguito dell infortunio. L assicurazione si intende estesa anche alle spese per la sola protesi fino al limite di indennizzo di 1.600,00, ad esclusione di quelle dentarie. Art.3 Diaria per ricovero La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza, l indennità giornaliera indicata scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito, per ogni giorno di degenza, effettuato in Istituti di Cura pubblici, accreditati o privati in Italia o all estero. Al fine del computo dei giorni di degenza, il giorno di entrata e quello di uscita sono computati come un singolo giorno. Art.4 Diaria per gessatura La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti l applicazione di apparecchio gessato o di tutori immobilizzanti equivalenti, l indennità giornaliera indicata nella scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito, per ogni giorno di effettiva applicazione dell apparecchio gessato o del tutore immobilizzante equivalente. Art.5 Diaria per inabilità temporanea La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti una inabilità dell Assicurato ad attendere le sue occupazioni professionali o abituali, l indennità giornaliera indicata nella scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito per ogni giorno di inabilità. Art.6 Rischio aeronautico L'assicurazione comprende gli infortuni, compresi quelli derivanti da attentati, pirateria, sabotaggio, terrorismo, forzato dirottamento purché non conseguenti a guerra (anche se non dichiarata), a insurrezione o tumulti popolari che l'assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, esclusivamente durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Restano in ogni caso 35

37 esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs. Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare le somme assicurate: ,00.= per il caso di invalidità permanente ,00.= per il caso morte per persona e di: ,00.= per il caso di invalidità permanente ,00.= per il caso di morte complessivamente per aeromobile. In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi a eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione e imputazione proporzionale sui singoli contratti. Art.7 Rischio guerra A parziale deroga del disposto dell Art.1 Sezione 4, la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero. Art. 8 Ernie addominali A parziale deroga di quanto indicato all Art. 1, si conviene di comprendere in garanzia le Ernie Addominali, con l intesa che: a) nel caso in cui l ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, viene corrisposta solamente un indennità non maggiore del 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale; b) nel caso di ernia operata o operabile viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 5% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente Qualora insorga contestazione circa la natura e/o l operabilità dell ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui all Art. 3 della Sezione 5. Art.9 malattie professionali L assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall INAIL e ritenute tali dalla Magistratura, purché siano conseguenza di fatti colposi connessi a eventi verificatisi durante il tempo dell assicurazione e si manifestino, per la prima volta, in data successiva alla stipulazione della polizza ed entro 12 mesi successivi alla cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. Art. 10 Responsabilità del Contraente Qualora l Infortunato o, in caso di morte, i beneficiari o soltanto qualcuno di essi non accettino, a completa tacitazione per l infortunio, l indennità dovuta ai sensi del presente contratto e avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detta indennità, nella sua totalità, viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Qualora l infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute. 36

38 Art.11 Limiti di risarcimento Nel caso l infortunio colpisse contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, si conviene che il limite massimo di risarcimento per l intera polizza ammonta a ,00= salvo quanto previsto per il rischio aeronautico. ESCLUSIONI Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi: 1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata, salvo quanto previsto all Art. 11 della Sezione 3; 2. durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei, salvo quanto previsto all art. 10, Sezione 3; 3. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'assicurato; 4. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci e allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica; 5. da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere; 6. in conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 7. in occasione della partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportano l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura, dalla pratica del paracadutismo, del pugilato e dell alpinismo.; 8. direttamente o indirettamente da contaminazioni chimiche o batteriologice se conseguenti ad atti di terrorismo. 9. a causa di contatto con amianto e /o absesto Non sono coperte dalla presente polizza : 1. fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a ottanta anni. Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente; 2. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi. Nel caso in cui venisse erroneamente incassato il premio corrispondente, la Società provvederà alla relativa restituzione senza possibilità di alcuna opposizione da parte del Contraente e dell Assicurato. CATEGORIE E SOMME ASSICURATE Studenti in collaborazione (Art. 13 legge 390 del 2/12/1991) L'assicurazione vale per gli infortuni che gli studenti, che collaborano nei servizi dell Università così come previsto dall Art. 13 delle Legge 390 del 2/12/1991 possono subire nello svolgimento di detta collaborazione, per un massimo di 150 ore annue per ciascuno studente. 37

39 A puro titolo esemplificativo e non limitativo indichiamo i servizi nei quali tali attività possono essere svolte: Servizi di informazione nell attuazione delle strutture didattiche, scientifiche, ricreative dell Ateneo e servizi prestati presso Biblioteche, Laboratori, e Centri dell Università Per l'identificazione degli Assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente in apposto registro nel quale saranno indicati nome/cognome e data di nascita di ciascun assicurato. Garanzia Massimale per persona Caso Morte ,00 Caso Invalidità Permanente ,00 Rimborso Spese mediche 5.000,00 Infortuni conducenti veicolo privato L'assicurazione è operante per gli infortuni che i dipendenti autorizzati dalla Contraente subiscano in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dalle sedi di lavoro, durante la guida di veicoli in genere non intestati al P.R.A. al Contraente, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione di dette prestazioni. Sono equiparati ai dipendenti le persone che svolgono attività istituzionali per ordine e conto della Contraente. L assicurazione vale anche per gli infortuni subiti anche durante la salita e la discesa, e inoltre in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia. Garanzia Massimale per persona Caso Morte ,00 Caso Invalidità Permanente ,00 Rimborso Spese mediche 2.500,00 Infortuni conducenti veicoli di proprietà dell'ente, di proprietà di terzi ed in uso all'ente, in locazione o comodato all'ente L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della guida di veicoli di proprietà dell'ente, di proprietà di terzi ed in uso all'ente o in locazione o comodato all'ente. L assicurazione vale anche per gli infortuni subiti anche durante la salita e la discesa, e inoltre in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia. Garanzia Massimale Caso Morte ,00 Caso Invalidità Permanente (5% franchigia) ,00 Spese mediche e farmaceutiche da infortunio 2.500,00 Professori a contratto L assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dai professori a contratto durante lo svolgimento della loro attività, compresi i trasferimenti da una facoltà all altra e da un dipartimento all altro. Garanzia Massimale per persona Caso Morte ,00 Caso Invalidità Permanente (franchigia 3%) ,00 Rimborso Spese mediche e farmaceutiche 5.000,00 Studenti L assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dagli Studenti regolarmente iscritti (in corso o 38

40 fuori corso), compresi quelli delle eventuali scuole di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, dagli studenti o laureati provenienti da Università straniere ammessi a frequentare corsi presso la Contraente, durante i trasferimenti da una facoltà all altra e da un dipartimento all altro e durante gli spostamenti per raggiungere e rientrare dalle località ove si svolgono le attività, anche con uso di mezzi pubblici e guida ed uso di mezzi privati. La garanzia è altresì riferita agli infortuni subiti in occasione della partecipazione a iniziative e manifestazioni indette dalla Contraente, nonché durante le attività svolte presso industrie, centro di studi, campi sperimentali, officine, miniere, etc. in occasione di tirocini pratici e borse di studio, svolti dietro autorizzazione della Contraente stessa. Garanzia Massimale per persona Caso Morte ,00 Caso Invalidità Permanente ,00 Rimborso Spese mediche e farmaceutiche 5.000,00 Dottorandi di ricerca, titolari di assegni di ricerca L assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dai Dottorandi di ricerca, titolari di assegni di ricerca, nonché da eventuali ulteriori figure similari che potranno essere previste in futuro, durante la partecipazione all attività istituzionalmente organizzata della Contraente o preventivamente autorizzata dai responsabili didattici e di struttura della Contraente stessa, comprese le attività svolte all estero. Garanzia Massimale per persona Caso Morte ,00 Caso Invalidità Permanente ,00 Rimborso Spese mediche e farmaceutiche 5.000,00 IN CASO DI SINISTRO Presentare nel più breve tempo possibile dalla conoscenza dell evento segnalazione all Ufficio Contratti e Convenzioni relazione dettagliata sulle circostanze che hanno dato luogo al sinistro come da modello facsimile allegato e la seguente documentazione: Copia documentazione sanitaria, cartella clinica, prestazioni di pronto soccorso, referti di esami clinici e diagnostici ecc.; Nonché ogni altra notizia utile ai fini dell istruttoria della pratica. Vedi allegato 2 Art.1 Denuncia del sinistro e relativi obblighi La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico e indirizzata al broker o alla Società, entro il 15 giorno lavorativo dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax 39

41 e/o telegramma. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione. Art.2 Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. a) MORTE L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, l'assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso e hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. b) MORTE PRESUNTA La Società dichiara che se il corpo dell'assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio. Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità e in seguito l'assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente convenzione. Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti a un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza. c) INVALIDITA' PERMANENTE Se l infortunio ha per conseguenza un invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue: la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del n.1124 (Settore Industria) con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni e integrazioni in vigore fino al , con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente totale. La Società prende atto che se l'assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa. Nel caso in cui l'assicurato subisca un infortunio a un arto superiore o a una mano o a un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente. 40

42 In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%, verrà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata. Il diritto all indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l Assicurato muore per causa indipendente dall infortunio dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l importo liquidato od offerto ai beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima. d) DIARIE Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea o il ricovero o l applicazione di gessature o di tutore immobilizzante equivalente, la Società con riferimento alla natura ed alla conseguenza delle lesioni riportate dall'assicurato, liquida l'indennità giornaliera, se prevista per la categoria, integralmente. L'indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato. L'indennità viene corrisposta per il periodo massimo previsto alla Sezione 6 della presente polizza. Le diarie non sono cumulabili tra loro. In caso indennizzabilità per più diarie, è data facoltà all Assicurato, di scegliere la liquidazione di quella avente durata o importo liquidabile maggiore. e) SPESE MEDICHE La Società, in caso d infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l invalidità permanente, rimborsa all Assicurato, fino alla concorrenza dell importo convenuto con il massimo di quanto stabilito alla Sezione 6, le spese sostenute. Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, ecc.. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell Assicurato. Art.3 Controversie In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se e in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Il collegio medico risiede ove ha sede l'assicurato/contraente. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Art.4 Liquidazione dell indennità Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro. Art.5 - Rinuncia all'azione di surroga La Società rinuncia a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competerle per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio. 41

43 POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Chartis nr. IFL Decorrenza Scadenza NOZIONE L evoluzione dell ordinamento giuridico e dell amministrazione pubblica verso la trasformazione in aziende di diritto privato di Enti - come ad esempio trasformazioni in S.p.A. di numerosi enti pubblici economici - ha di fatto evidenziato le resistenze interpretative in merito alla fondatezza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità amministrativa di amministratori e dirigenti di tali enti e società. La Corte di Cassazione nella sentenza n emessa a sezioni unite il 1 marzo 2006, ha affermato che «la linea discretiva tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione contabile in tema di danno erariale si è spostata dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato o un ente pubblico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l atto di concessione del contributo, e l incidenza sia tale da potere determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato e approvato dall ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), di cui deve rispondere dinanzi al giudice contabile». Da ciò è evidente che anche le Aziende con partecipazione pubblica sono chiamate a rispondere dinanzi al Giudice Contabile della Corte dei Conti. La legislazione limita, la responsabilità amministrativa dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Gli effetti, di una condotta lievemente colposa constatata in giudizio, restano dunque sempre a carico della pubblica amministrazione cioè dell Azienda Pubblica (e dunque del bilancio pubblico). In questo specifico interviene la copertura in oggetto. OGGETTO E PERIODO DI EFFICACIA DELLA COPERTURA La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell attività dei suoi compiti istituzionali e all erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari. L assicurazione comprende inoltre: 42

44 a) le perdite patrimoniali che l Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di mandato, ai Dipendenti in rapporto di impiego e ai Dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati; b) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina. Periodo di efficacia retroattiva: L assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all Assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo e antecedentemente alla data di stipula del presente contratto per il periodo indicato nella Scheda di Copertura. Periodo di efficacia ultrattiva: L Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nel periodo successivo alla cessazione della polizza indicato nella Scheda di copertura, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di durata della Assicurazione stessa compreso il periodo retroattivo. La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nel caso l'assicurato stipuli durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi. ESCLUSIONI Sono esclusi dall assicurazione i danni: a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo di Amministratori e Dipendenti, accertato con provvedimento definitivo dell Autorità competente; b) provocati da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; c) conseguenti a detenzione e impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente estensione di cui all Art. B.8; f) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi; Sono inoltre escluse dall Assicurazione: 1) le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto; 2) le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, antecedenti alla data di effetto del presente contratto, derivante da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto o riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti nella stessa controversia. In caso di proroga/rinnovo, con lo stesso assicuratore la presente esclusione ha efficacia dalla data di effetto del contratto prorogato/rinnovato; 43

45 3) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica; 4) i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all esercizio della professione medica o paramedica; 5) multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte al Contraente SCHEDA MASSIMALI, FRANCHIGIA E PERIODI DI ESTENSIONE DI COPERTURA Massimale per ciascun Sinistro: Euro ,00 Massimale aggregato annuo: Euro ,00 Franchigia per sinistro: 2.500,00 Periodo di efficacia retroattiva: illimitata Periodo di efficacia ultrattiva: 2 anni ESTENSIONI DI COPERTURA Alcune importanti estensioni di garanzia da tenere in conto presenti nel contratto: Art. B.1 Attività di rappresentanza L Assicurazione s intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli Amministratori e/o Dipendenti dell Assicurato in rappresentanza dell Assicurato stesso in altri organi collegiali. Art. B.2 - Estensione D.Lgs. n. 81/2008 L assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di: 1. Datore di Lavoro e/o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; 2. Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente Assicurazione. Art. B.3 - Ecologia ed ambiente L Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde antirumore). L Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica. 44

46 Art. B.4 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi L Assicurazione di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei Massimali indicati all art. A.4. Art. B.5 - Perdite patrimoniali per attività connesse all assunzione e gestione del Personale L assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l attività connessa all assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, la Società risponderà per ogni singolo sinistro e per anno Assicurativo nei limiti dei Massimali indicati all art. A.4. Art. B.6 - Danni patrimoniali e perdite non Patrimoniali derivanti dall attività di cui al D. Lgs. 196/2003 L Assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi. Art. B.7 - Vincolo di solidarietà esteso In caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili. Art. B.8 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l Assicurazione è operante per la Responsabilità civile dell Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento dannoso commesso da uno o più Dipendenti Tecnici come definiti in polizza. L Assicurazione è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all esercizio dell attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle Definizioni di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo: a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore; b) geologo, in quanto svolta nell ambito di un incarico di progettazione; c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore); d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.lgs 163/06; e) responsabile del procedimento di cui al D.lgs 163/06. L'Assicurazione è altresì operante: f) per le responsabilità poste a carico dell'assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese nell Assicurazione anche le attività di: f1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste dal D.M. 363/98 ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008; f2) Committente, "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008. Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente Assicurazione. L Assicurazione comprende anche: 45

47 1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione; 2. le spese imputabili all Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell opera, con obbligo da parte dell Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull utilità delle spese suddette o sull entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le Parti si obbligano a conferire a un Collegio di tre periti mandato di decidere se e in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale; 3. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l opera inidonea all uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie. Le estensioni di cui al presente articolo B.8 non sono operanti: qualora il Dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti che disciplinano le rispettive professioni; se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell Assicurato; per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo; per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all uso e alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse. Art. B.9 - Responsabilità civile professionale di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. L Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell Assicurato, alla responsabilità di cui al D.Lgs. 163/06 s.m.i., relativa all attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04. Per tali Certificati il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata sulla base del prospetto riportato al punto 10. della Scheda di Copertura. Il valore massimo assicurabile di ogni singola opera è di ,00. IN CASO DI SINISTRO Presentare nel più breve tempo possibile dalla conoscenza dell evento segnalazione all Ufficio Contratti e Convenzioni recante: Ricevimento d informazione di garanzia; Formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato Ente Pubblici Corte dei Conti ecc) Nonché ogni altra notizia utile ai fini dell istruttoria della pratica. 46

48 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax, alla Società alla quale è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 (trenta) giorni da quando il settore o l ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile). Art. 8 Gestione delle vertenze di danno Spese legali Vertenze di responsabilità civile La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all Assicurato stesso con l assenso dell Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, ai sensi dell art c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. La Società non riconosce spese incontrate dall Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell Assicurato su motivata richiesta di quest ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste. In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino a esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell Assicurato, restando comunque obbligata fino all importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva Vertenze davanti al T.A.R. Fermo quanto considerato al punto 8.1), la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo. La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell Assicurato fin dall apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria. Art. 10 Rinvio alle norme di legge Foro competente Per le eventuali controversie riguardanti l applicazione e l esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia e istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l altra parte ad aderire e a partecipare all incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel 47

49 rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono. In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione. Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l Assicurato. 48

50 Allegato 1 Oggetto: denuncia di sinistro Polizza Kasko Il/La Sottoscritto/a nato/a a il / /, residente a in Via n. dipendente dell' Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, in servizio presso dichiara che in data / /, alle ore (descrivere dettagliatamente i fatti con indicazione di eventuali testimoni, indicare se il veicolo è o meno di proprietà, il tipo di auto e la targa; se l'urto avviene con altro veicolo indicare il nominativo del proprietario del veicolo e l'indirizzo, il conduttore se diverso dal proprietario, la Compagnia Assicuratrice, l'indirizzo dell'agenzia, numero di polizza e i dati del veicolo coinvolto) Ai sensi di quanto previsto dalla polizza Kasko n. IPL , stipulata con la Compagnia Chartis Europe S.A. chiede il risarcimento del danno. Comunica che il veicolo è visibile, previo accordo telefonico con il sottoscritto (cell., tel casa ) Distinti saluti In fede Allega: fotocopia della patente di guida; fotocopia del libretto di circolazione; formale autorizzazione da parte del Dirigente Responsabile Servizio e/o Struttura di appartenenza all'uso del proprio mezzo per motivi di servizio; originale/copia modulo CID correttamente compilato e sottoscritto; dichiarazione indicativa dell'ammontare del danno; idonea documentazione (certificato anagrafico e/o autocertificazione di atto notorio) attestante la proprietà del veicolo del coniuge o familiare convivente e/o fisicamente a carico, qualora il veicolo utilizzato non risulti essere di proprietà del dipendente; 49

51 Allegato 2 ALLA DIREZIONE GENERALE SEDE Oggetto: denuncia di infortunio Polizza infortuni Il/La Sottoscritto/a nato/a a il / /, residente a in Via n. in qualità di dell' Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, in servizio presso dichiara che in data / /, alle ore (descrivere dettagliatamente i fatti, circostanze e cause che hanno determinato l'infortunio con indicazione di eventuali testimoni). Comunica che il proprio recapito telefonico è il seguente (cell. tel ) Distinti saluti In fede Allega: Copia documentazione sanitaria; Cartella clinica; Prestazioni di pronto soccorso; Referti di esami clinici e diagnostici ecc.; 50

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