Il RETTORE. il decreto del 01 aprile 2014 n.608 con il quale è stato aggiornato lo statuto di ateneo; VISTO

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1 Università della Calabria - Amministrazione Centrale D.R. n.1081 del 13/07/2015 Il RETTORE il decreto del 01 aprile 2014 n.608 con il quale è stato aggiornato lo statuto di ateneo; il decreto del 6 febbraio 2013 n.233 con il quale è stato aggiornato il regolamento di ateneo; il decreto del 30 settembre 2013 n.1986 con il quale è stato aggiornato il regolamento didattico di ateneo; il decreto del 6 giugno 2014 n.1071 con il quale è stato emanato il regolamento per l amministrazione e la contabilità; il D.Lgs 29 marzo 2012, n. 68, Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti; il D.P.C.M. 9 aprile 2001, uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari; VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2001, n. 34, Norme per l attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria; il D.M. MIUR 19 febbraio 2013 n. 118, Definizione dei Paesi in via di sviluppo, ai fini delle disposizioni di cui all art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001; VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e succ. mod. e int.; il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali e in particolare l art. 30; il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, codice dell amministrazione digitale; il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa e succ. mod. ed int.; TENUTO CONTO delle osservazioni avanzate dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 9 luglio 2015; VISTA la delibera del 10 luglio 2015 con la quale la Commissione Programmazione, Bilancio e Centro Residenziale ha espresso parere favorevole; RITENUTO necessario e urgente procedere alla pubblicazione del Regolamento per la gestione degli alloggi affidati al Centro Residenziale EMANA il Regolamento per la gestione degli alloggi affidati al Centro Residenziale, il cui testo è di seguito riportato. Art. 1 Finalità e caratteri distintivi Il Centro Residenziale (CR), ai sensi dello Statuto d Ateneo, gestisce gli alloggi per la comunità universitaria. Art. 2 Tipologie di alloggio Le tipologie di alloggio riguardano: 1. posto letto 2. foresteria 1

2 3. di servizio 4. alberghiero. Art. 3 Posto letto Il posto letto è lo spazio concesso allo studente in una stanza singola o doppia all interno di un appartamento in uno dei quartieri del Centro Residenziale. Il posto letto prevede un arredamento standard, strettamente personale, costituito da rete, materasso, comodino, armadio, scrittoio e sedia. All interno dell appartamento è inoltre disponibile per lo studente uno spazio condiviso che comprende un soggiorno arredato con tavolo e un numero di sedie pari agli alloggiati, un angolo cottura costituito da lavello, piastre elettriche, cappa aspirante e frigorifero, oltre ai servizi igienici. E consentito l utilizzo della televisione e di piccoli elettrodomestici, purché non arrechino disturbo agli altri alloggiati, la cui responsabilità d uso ricade sullo studente. I posti letto disponibili e le modalità di assegnazione sono stabilite, annualmente, nel Bando Tasse, Contributi Diritto allo Studio e Servizi (BTCDSS). I posti letto sono destinati, prioritariamente, agli studenti idonei beneficiari fuori sede; in questo caso il costo dell alloggio è trattenuto direttamente sull importo della borsa di studio che non può essere in nessun caso convertita in denaro, tranne nell ipotesi che il numero di posti letto sia insufficiente rispetto agli idonei vincitori aventi diritto. I posti disponibili al termine dell assegnazione per graduatoria agli studenti idonei beneficiari sono destinati, mediante una successiva graduatoria, agli studenti idonei non beneficiari di borsa e fuori sede. Eventuali ulteriori disponibilità sono attribuite, con un procedimento selettivo, alla generalità degli studenti regolarmente iscritti che ne facciano richiesta. Compatibilmente con le risorse a disposizione, presso ogni quartiere, è previsto uno spazio comune fruibile degli studenti alloggiati nel quartiere, arredato con un congruo numero di sedie, una scrivania ed un televisore. Art. 4 Costo, durata e assegnazione I servizi erogati dal Centro Residenziale non sono in nessun caso gratuiti. Il Consiglio di Amministrazione annualmente approva il Bando Tasse, Contributi Diritto allo Studio e Servizi e determina l importo da trattenere o da richiedere nonché lo sconto da applicare all assegnatario di posto letto in stanza doppia. La durata dell assegnazione, subordinata alla frequenza didattica, decorre dal 15 settembre e termina, senza possibilità di proroga, il 31 luglio dell anno successivo. Durante le festività natalizie e pasquali, individuate dal calendario accademico, i posti letto devono essere lasciati liberi. Gli studenti, possono richiedere l estensione del soggiorno nel periodo estivo, comunque non oltre il 15 settembre e nelle festività previste dal calendario accademico, per tali periodi eccedenti, lo studente è tenuto al pagamento di un importo determinato nel BTCDSS. Lo studente che intende utilizzare il posto letto in tali periodi è alloggiato presso il quartiere Maisonnettes. 2

3 Art. 5 Assegnazione posto letto Gli studenti idonei beneficiari di borsa considerati fuori sede, già assegnatari nell anno accademico precedente di un posto letto, possono richiedere la permanenza nello stesso quartiere. Gli aventi diritto all assegnazione, una volta esercitata la prelazione di cui al comma precedente, saranno convocati secondo il calendario previsto nel BTCDSS. L assegnazione del posto tiene conto della progressiva piena occupazione della stanza, dell appartamento e del quartiere. L ordine di attribuzione nei quartieri viene annualmente sorteggiato. Lo studente utilmente collocato in graduatoria, deve essere in possesso di adeguata certificazione sanitaria che dimostri l idoneità a vivere in comunità, è convocato tramite istituzionale, per prendere possesso del posto letto e per la sottoscrizione del contratto controfirmato dal Direttore del CR. Personale incaricato del CR fa prendere visione degli spazi e degli arredi e, una volta sottoscritto il check-in, procede negli ulteriori adempimenti. Lo studente idoneo beneficiario, con la sottoscrizione del contratto, versa contestualmente un deposito cauzionale infruttifero il cui importo è stabilito nel BTCDSS, mentre gli altri studenti oltre al deposito versano la prima mensilità, in questo caso solo l importo del primo mese è calcolato in base al numero dei giorni di potenziale fruizione. Al termine delle operazioni di assegnazione dei posti letto per tutte le categorie di aventi diritto è possibile richiedere lo scambio fra assegnatari; tale opportunità è consentita comunque fino alla fine del mese di febbraio. Art. 6 Cessazione posto letto L assegnatario non può interrompere la durata del contratto sottoscritto se non per ragioni documentate relative a problemi di salute, rinuncia agli studi, laurea o partecipazione a programmi di mobilità internazionale. In questi casi è comunque tenuto al pagamento del mese in corso. L assegnatario deve concordare il giorno in cui lascerà il proprio posto letto per verificare, in contraddittorio con il personale incaricato del CR, le condizioni dei luoghi e degli arredi. Qualora dalle operazioni di riconsegna dovessero emergere danni, ammanchi o situazioni di degrado, sarà il personale del CR a determinare la soluzione da adottare ovvero consentire direttamente all assegnatario il rispristino dello stato dei luoghi oppure quantificare i danni ed addebitarli allo studente. Art. 7 Obblighi dell assegnatario L assegnatario è tenuto all osservanza della normativa e delle disposizioni che fanno espresso riferimento alla gestione degli alloggi. L assegnatario esonera espressamente l Ateneo da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli durante il soggiorno nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi. L assegnatario è direttamente responsabile degli spazi e degli arredi relativi al proprio posto letto, che non può essere ceduto né concesso né condiviso; egli risponde in solido, qualora non si identifichi il diretto responsabile, con gli altri assegnatari dell appartamento per danni e ammanchi negli spazi comuni. 3

4 L assegnatario è tenuto a segnalare tempestivamente, alle forze dell ordine, situazioni di pericolo per cose e persone è altresì tenuto a segnalare al custode del quartiere anomalie nelle dotazioni e negli impianti ivi comprese le pertinenze dell appartamento e comunque gli spazi frequentati nel quartiere e nel campus; è tenuto altresì, a segnalare la presenza di estranei ospitati nell appartamento. L assegnatario dovrà agire con diligenza, economicità nell uso delle risorse condivise, tenere pulito e salubre il proprio ambiente e quello comune comprese le pertinenze dell appartamento; deve inoltre provvedere a proprie spese alla piccola manutenzione ed alla sostituzione dei materiali di consumo relativamente a tutte le dotazioni dell appartamento. L assegnatario dovrà, a richiesta del personale incaricato dal CR, rendere nota la propria identità e consentire al personale medesimo di effettuare sopralluoghi negli appartamenti e nelle stanze. L assegnatario deve rendersi disponibile a trasferire il proprio posto letto presso altro appartamento o quartiere per consentire operazioni di ottimizzazione gestionale e/o lavori di manutenzione. L assegnatario dovrà osservare, inoltre, tutte le clausole contrattuali ed essere in regola con i pagamenti anche relativi a tasse e contributi. Art. 8 Sanzioni L assegnatario che contravviene agli obblighi specificatamente indicati nell articolo precedente e comunque derivanti da regolamenti interni o da comportamenti omissivi o illeciti espressamente previsti dal codice civile e penali, è sottoposto ad una sanzione amministrativa variabile dalla sospensione dei servizi alla revoca. L inadempienza viene contestata all eventuale responsabile sulla propria posta istituzionale o notificata direttamente dal personale incaricato. In caso di reiterazione dell addebito o di comportamenti penalmente rilevanti o quando l assegnatario cede o ospita persone all interno del proprio appartamento, si procede direttamente alla revoca di tutti i servizi erogati dal CR ed alla trasmissione all autorità giudiziaria ed all Amministrazione per gli ulteriori provvedimenti di competenza. Art. 9 Foresteria Gli alloggi ad uso foresteria sono tipologie abitative diverse dal posto letto studente. Consistono di uno o più locali da destinare esclusivamente al personale che ha rapporti contrattuali con l ateneo e si distinguono in: foresteria monolocale, per soggiorni individuali da un mese a 12 mesi, rinnovabili; foresteria plurilocale, per soggiorni di tipo familiare, di durata superiore ai 12 mesi. I locali destinati a foresteria sono già arredati. L uso di arredi personali è consentito solo per la foresteria plurilocale previa esplicita autorizzazione. L utilizzo di tali arredi non potrà in alcun caso determinare oneri a carico del CR. Art. 10 Assegnazione, presa in consegna e durata Gli uffici del CR predispongono, entro il 15 novembre di ogni anno, il bando relativo alle disponibilità delle foresterie plurilocale. Esaurita la fase concorsuale prevista dal bando, gli 4

5 appartamenti disponibili sono assegnati a richiesta senza particolari modalità. La foresteria monolocale viene assegnata direttamente, se vi è disponibilità, al richiedente. Coloro i quali hanno carichi pendenti nei confronti dell Ateneo non possono concorrere ad alcuna assegnazione. Il costo del servizio di foresteria è stabilito dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell approvazione del BTCDSS. L assegnazione della foresteria plurilocale è annuale e va dal 1 gennaio al 31 dicembre. L assegnatario che intende rinnovare il contratto per l anno successivo deve comunicare improrogabilmente entro il 31 ottobre tale decisione. Trascorso tale termine, l appartamento viene reso disponibile per nuove assegnazioni. Il personale incaricato del CR convoca gli aventi diritto per la verifica dei luoghi degli arredi e per la sottoscrizione del contratto. Art. 11 Cauzione e spese accessorie L assegnatario di foresteria alla sottoscrizione del contratto, oltre alla prima mensilità, è tenuto a versare un importo pari ad una ulteriore mensilità quale deposito cauzionale infruttifero a titolo di garanzia da restituire alla fine della assegnazione salvo danni e/o ammanchi riscontrati. Il costo della foresteria monolocale è omnicomprensiva, ovvero include canoni e consumi relativi alle utenze presenti oltre alla pulizia e il ricambio biancheria, per come specificato nel contratto. Il costo della foresteria plurilocale è relativo al solo alloggio. L assegnatario è tenuto al pagamento aggiuntivo delle spese relative alle utenze, al condominio, ed è tenuto, altresì, alla manutenzione ordinaria secondo le norme del codice civile e delle specifiche clausole contrattuali. Di norma l assegnatario della foresteria plurilocale deve provvedere personalmente all attivazione dei contratti di tutte le utenze. Qualora tale operazione risulti problematica, su richiesta dell assegnatario, il CR provvederà all attivazione dell utenza richiedendo il rimborso delle utenze sostenute. I pagamenti devono essere effettuati mediante delega per trattenuta mensile sullo stipendio per il personale di ruolo, anticipato entro il 5 di ogni mese per gli altri assegnatari. Art. 12 Obblighi per gli assegnatari L assegnatario non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del Centro Residenziale. L assegnatario esonera espressamente l Ateneo da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi. L assegnatario deve consentire l'accesso ai locali al personale incaricato del CR. L assegnatario è direttamente responsabile dei locali e degli arredi che non possono essere ceduti a terzi e risponde personalmente dei danni e degli ammanchi. L assegnatario è tenuto a segnalare tempestivamente, alle forze dell ordine, situazioni di pericolo per cose e persone. E altresì tenuto a segnalare al custode del quartiere anomalie nelle dotazioni e negli impianti, ivi comprese le pertinenze dell appartamento. 5

6 L assegnatario deve agire con diligenza ed economicità nell uso delle risorse, tenere puliti e salubri i locali. L assegnatario deve essere in regola con i pagamenti così come stabiliti nel contratto e rendersi disponibile a trasferirsi in altri locali qualora interventi di manutenzione straordinaria dovessero interessare il suo appartamento. L assegnatario è tenuto a rilasciare i locali alla scadenza del rapporto contrattuale. L assegnatario è tenuto a comunicare al Centro Residenziale un indirizzo di posta elettronica quale canale unico per tutte le comunicazioni riguardanti l assegnazione. Art.13 Sanzioni L assegnatario, che contravviene agli obblighi specificatamente indicati nell articolo precedente e comunque derivanti dalle circolari interne o da comportamenti omissivi o illeciti espressamente previsti dal codice civile e penale, è sottoposto ad una sanzione amministrativa che determina la revoca dell assegnazione oltre alle conseguenze civili e penali. Art. 14 Alloggio di servizio L alloggio di servizio è una tipologia ad esaurimento e resta disciplinata dalle condizioni in essere fino alla riconsegna, per atto volontario o per cessazione dal servizio. Alla riconsegna gli alloggi di servizio del quartiere Maisonnettes saranno destinati ad alloggi studenti e quelli del quartiere De Lieto a foresteria plurilocale. Art. 15 Sevizio alberghiero Il servizio alberghiero è disponibile presso il blocco 10 quale struttura centrale e presso il blocco 11 come dependance del quartiere Maisonnettes. Il servizio è destinato in via prioritaria al personale che ha rapporti di interesse con l Ateneo. Gli interessati devono prenotare direttamente il soggiorno sul sito web dedicato ove sono indicate le disponibilità, i servizi resi, gli obblighi, le modalità di pagamento e i costi. Art. 16. Norme finali Tutti gli assegnatari sono tenuti ad effettuare il sopralluogo in entrata ed in uscita nell orario di servizio del personale del CR. Tutti gli assegnatari di cui al presente regolamento possono richiedere, per il periodo di permanenza negli alloggi del CR, di usufruire del parcheggio fino alla concorrenza dei posti disponibili. La richiesta va inoltrata agli uffici del CR che, in caso di disponibilità, rilascia il badge per avere accesso alle aree espressamente delimitate. Il parcheggio è incustodito e in nessun caso può essere addebitata qualsivoglia responsabilità al CR o all Ateneo. Tutti gli assegnatari possono beneficiare degli spazi attrezzati nei vari quartieri del CR. Per usufruire di queste opportunità è necessario acquisire l autorizzazione da parte del custode o altro personale incaricato del quartiere. Per quanto non previsto si fa riferimento allo statuto ed ai regolamenti d ateneo, nonché alla legislazione vigente. 6

7 Il presente regolamento sostituisce il regolamento sui servizi del Centro Residenziale approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27/10/2010. Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione. IL RETTORE Prof. Gino Mirocle CRISCI 7

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