GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA Allegato A CAPITOLATO TECNICO

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1 GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2015 Allegato A CAPITOLATO TECNICO INDICE PREMESSA... 2 ARTICOLO 1 - GLOSSARIO... 2 ARTICOLO 2 - OGGETTO... 3 ARTICOLO 3 - DURATA... 3 ARTICOLO 4 ORDINATIVI DI FORNITURA E FATTURAZIONE... 3 ARTICOLO 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA... 4 ARTICOLO 6 - IMPEGNO DI POTENZA... 5 ARTICOLO 7 - PREZZI DI FORNITURA... 5 ARTICOLO 8 - OPZIONE VERDE... 6 ARTICOLO 9 - QUALITÀ DELLA FORNITURA... 6 ARTICOLO 10 - NUOVI PUNTI DI PRELIEVO... 7 ARTICOLO 11 AUDIT ENERGETICO 7 ARTICOLO 12 - REPORTISTICA... 7 ARTICOLO 13 GESTIONE DEI RECLAMI... 8 ARTICOLO 14 ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI.. 8 ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE TECNICO... 8 ARTICOLO 16 - CONTRATTO DI COLLABORAZIONE... 9 ARTICOLO 17 DATI DI SINTESI CONSUNTIVO FINALE... 9 ARTICOLO 18 - VERIFICHE SULLE FATTURE... 9 CEA Capitolato Tecnico fornitura Energia Elettrica 2015 Pag. 1 di 9

2 PREMESSA Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di energia elettrica di cui all art. 2, a favore degli Enti che aderiscono alla Convenzione stipulata tra il Fornitore stesso e il CEA Consorzio Energia Acque. ARTICOLO 1 - GLOSSARIO Nell ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni. A.E.E.G.: Autorità per l Energia Elettrica e il Gas. Enti: gli Enti consorziati CEA che utilizzano la convenzione. Capitolato Tecnico: presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati. Data di attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione dell energia elettrica coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell Ordinativo di Fornitura. Fasce orarie: suddivisione delle ore secondo la Tabella 6 del TIV (Testo Integrato Vendita). Fornitore: impresa aggiudicataria della fornitura. Stazione Appaltante: C.E.A. Consorzio Energia Acque, con sede legale in Ferrara, Via Borgo dei Leoni, 28 (di seguito anche solo CEA). Misura dell energia elettrica: attività finalizzata all ottenimento di misure dell energia elettrica e della potenza, attiva e reattiva. Misuratore : dispositivo funzionale alla misura dell energia elettrica. Misuratore elettronico relativo a Punti di Prelievo in bassa tensione: misuratore dell energia elettrica avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione dell A.E.E.G. n. 292/06. Misuratore orario: misuratore dell energia elettrica differenziata per orario secondo quanto specificato dal comma 36.2 dell Allegato A alla deliberazione dell A.E.E.G. n. 5/04. Misuratore integratore: misuratore idoneo esclusivamente alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo non differenziata per periodo temporale. Opzione Verde: opzione facoltativa, attivabile per i singoli Punti di Prelievo al momento dell emissione dell Ordinativo di Fornitura e che prevede la certificazione di provenienza dell energia adoperata da fonte rinnovabile (idroelettrica, eolica, solare, biomassa). Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale gli Enti comunicano la volontà di approvvigionarsi di energia elettrica, impegnando il Fornitore all esecuzione della prestazione richiesta. Punto di Prelievo: è il singolo punto di connessione tra l impianto del Distributore e gli impianti degli Enti per la consegna dell energia elettrica. Garanzia di Origine (GO): certificazione, a carattere volontario, rilasciata al produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili. TIV (Testo Integrato Vendita): Allegato A alla deliberazione Delibera 19 luglio /2012/R/eel e s.m.i.. CEA Capitolato Tecnico fornitura Energia Elettrica 2015 Pag. 2 di 9

3 ARTICOLO 2 - OGGETTO La procedura di gara ha per oggetto la fornitura di energia elettrica agli Enti Consorziati CEA che ne faranno richiesta. Il Fornitore metterà a disposizione la potenza e fornirà i quantitativi di energia elettrica necessari al fabbisogno degli impianti presso i Punti di Prelievo indicati nell Ordinativo di Fornitura. Nell Allegato 2 al Capitolato Tecnico - Indicazioni sui consumi - sono riportati i consumi fatti registrare dai Consorziati CEA nel corso del 2013, nonché i fabbisogni espressi da taluni Enti interessati ad aderire alla Convenzione di cui alla presente Gara. Tale sintesi viene fornita a titolo puramente indicativo, sulla base delle informazioni in possesso di CEA. Tali dati non sono pertanto vincolanti né per CEA né per gli Enti Consorziati. L esatta indicazione dei Punti di Prelievo e i relativi consumi saranno comunicati dagli Enti al Fornitore al momento della emissione degli Ordinativi di Fornitura. Tutte le forniture effettuate ai Consorzi di Bonifica Consorziati CEA, per gli usi di irrigazione e di scolo delle acque, trattandosi di attività da eseguire in favore di terzi ed indispensabili all agricoltura, quali gli usi di irrigazione e/o di servizi di sicurezza idraulica a tutela del territorio, devono considerarsi non disalimentabili. ARTICOLO 3 - DURATA La durata della Convenzione decorre, dalla data di sottoscrizione e termina dopo 12 mesi, restando comunque valida anche dopo tale data per i contratti attivi. I singoli Contratti decorrono dalla Data di Attivazione della Fornitura e avranno durata di 12 (dodici) mesi. ARTICOLO 4 ORDINATIVI DI FORNITURA E FATTURAZIONE Il rapporto contrattuale tra le parti sarà disciplinato da specifici Ordinativi di Fornitura secondo le condizioni di cui al presente Capitolato e di tutti i documenti di gara. Con la ricezione degli Ordinativi di Fornitura il Fornitore si obbliga alla stipula dei necessari contratti di dispacciamento in prelievo col gestore della rete, garantendo la continuità della somministrazione dell energia elettrica. Con l emissione degli Ordinativi di Fornitura, gli Enti conferiscono mandato irrevocabile gratuito ed esclusivo al Fornitore per la partecipazione in suo nome alle procedure di Terna Spa, o di altro organismo competente, all assegnazione di diritti di fornitura di energia elettrica nazionale o di importazione dall estero. Il Fornitore è tenuto al pagamento del trasporto e di ogni altro onere afferente gli Enti, girando agli stessi tali oneri tramite la fatturazione mensile per singolo punto di prelievo, senza alcuna maggiorazione. In relazione alla natura giuridica degli Enti Consorziati CEA e alla loro provata solvibilità, Il Fornitore non potrà subordinare l accettazione dell ordinativo di fornitura al rilascio di garanzie (deposito cauzionale fideiussione) del corretto adempimento delle obbligazioni di pagamento relative all ordinativo di fornitura stesso. CEA Capitolato Tecnico fornitura Energia Elettrica 2015 Pag. 3 di 9

4 In presenza di ingiustificati ritardi nei pagamenti, anche in relazione alla non sospendibilità delle forniture (condizione di cui all Art. 2 del presente Capitolato, ribadita all Art. 8, comma 10 dello Schema di Convenzione), il Fornitore potrà agire nei confronti del cliente come espresso all Articolo 17, comma 5 dello Schema di Convenzione e risolvere il contratto. Relativamente alle modalità di fatturazione della fornitura, la fattura mensile sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandata dall AEEG. La fattura dovrà evidenziare i consumi e tutte le voci di costo con le relative tariffe applicate in riferimento alla fornitura, conformemente a quanto descritto nel presente capitolato. Disponendo delle letture dei misuratori, la fattura mensile dovrà essere emessa entro e non oltre il 20 giorno del mese successivo al periodo di rilevazione dei consumi. In mancanza delle letture rilevate dai misuratori la fattura potrà essere emessa solo dopo detta data, con letture stimate, prendendo a riferimento il consumo del corrispondente mese dell anno precedente; allo scopo l Ente, contestualmente alla trasmissione dell ordinativo di fornitura, fornirà all aggiudicatario un file in formato xls con il consumo mensile per ogni singolo punto di consegna, attivo nell anno precedente. Il Fornitore si impegna ad effettuare il conguaglio non appena saranno disponibili i dati di misura del Distributore Locale. Le fatture dovranno avere scadenza il giorno 25 del mese successivo a quello di emissione; nel caso il giorno 25 fosse festivo, la scadenza sarà posticipata al primo giorno feriale seguente. Le fatture dovranno essere trasmesse in forma cartacea all Ente titolare della fornitura ed anche per all indirizzo della Stazione Appaltante serviziotecnico@ceaconsorzioenergiaacque.it. Entro il giorno 3 di ogni mese, il fornitore si obbliga a produrre un report contenente l elenco delle fatture emesse il mese precedente, atto a consentire la registrazione automatica delle stesse; il relativo tracciato dovrà corrispondere a quello riportato nell Allegato 3 - tracciato record dati per registrazione fatture. Eventuali ritardi nella presentazione della fattura potranno portare a ritardi nei pagamenti, nel caso non saranno riconosciuti oneri aggiuntivi all offerente da parte dell Ente Contraente. Qualora l Ente Contraente o la Stazione Appaltante, nel controllo delle fatture emesse dal Fornitore, rilevi errori o imprecisioni, contesteranno tale irregolarità al Fornitore stesso, che sarà tenuto a sospendere i termini di pagamento. La nuova data di scadenza fattura verrà espressa contestualmente all eventuale comunicazione della correttezza della fattura o alla trasmissione della fattura di rettifica. ARTICOLO 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell indicazione dei relativi Punti di Prelievo, dovranno essere inviati secondo quanto previsto allo Schema di Convenzione, unitamente all indicazione dei consumi dell anno precedente relativi ai Punti di Prelievo oggetto dell Ordinativo di Fornitura. L Ente si impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all invio dell Ordinativo di Fornitura, la delega (nella forma di mandato senza rappresentanza ex. art cod. civ.), per la stipula dei CEA Capitolato Tecnico fornitura Energia Elettrica 2015 Pag. 4 di 9

5 contratti per il servizio di trasporto e il servizio di dispacciamento ai sensi della delibera A.E.E.G. ARG/elt 107/09 e s.m.i.. Il Fornitore si impegna a fornire l energia elettrica dalla Data di Attivazione, ossia dal primo giorno del secondo mese successivo alla Ricezione dell Ordinativo di Fornitura in caso di Ricezione dell Ordinativo entro il 15 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla Ricezione dell Ordinativo in caso di Ricezione dell Ordinativo dopo il 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti. Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l Ente Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di energia elettrica per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura. ARTICOLO 6 - IMPEGNO DI POTENZA Gli Enti non sono tenuti a fornire il profilo orario degli impegni di potenza. Il Fornitore si impegna ad adeguare gli impegni di prelievo ai fini della miglior regolazione economica dello sbilanciamento, in base ai meccanismi e ai tempi previsti dalla normativa in vigore pro tempore, addossandosi comunque eventuali oneri conseguenti a sbilanciamenti eccedenti la soglia massima di tolleranza prevista dall A.E.E.G.. La fornitura dovrà essere gestita nel rispetto della normativa vigente. ARTICOLO 7 - PREZZI DI FORNITURA I prezzi di fornitura saranno fissi e invariabili per tutta la durata dei contratti stipulati a fronte della convenzione. Per fasce orarie F1, F2 e F3, si intendono quelle previste dalla Tabella 6 del TIV. Per i punti di prelievo dotati di misuratore integratore verrà considerata un unica fascia di riferimento. I prezzi offerti saranno differenziati per bassa, media e alta tensione, ai sensi della delibera A.E.E.G. 05/04, al netto delle perdite. I prezzi offerti dovranno essere indicati in Euro/MWh, specificato fino alla seconda cifra decimale. Per i Punti di Prelievo dotati di misuratore integratore, qualora il distributore locale provvedesse all installazione di un misuratore orario in corso di contratto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all installazione, l energia elettrica sarà fatturata applicando la tariffa per fascia fino alla scadenza della Convenzione. Il prezzo offerto sarà comprensivo delle seguenti voci: - oneri su emissioni di CO2 come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni e/o integrazioni; - oneri di bilanciamento; - oneri di sbilanciamento così come definito dall art. 40 della delibera A.E.E.G. 111/06 e s.m.i.; CEA Capitolato Tecnico fornitura Energia Elettrica 2015 Pag. 5 di 9

6 - oneri conseguenti all applicazione del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 art. 11 così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 art. 4 (cosiddetti oneri per Certificati Verdi); - corrispettivo PPE (prezzo perequazione energia) previsto dal TIV - Testo integrato vendita Delibera A.E.E.G. n. 156/07 e s.m.i., a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall 1 gennaio 2008; - oneri di Commercializzazione e Vendita. Oltre ai prezzi dell energia saranno applicati gli oneri di dispacciamento del mercato libero, gli oneri di trasporto, le componenti A e UC del mercato libero, le imposte e l IVA, ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero. ARTICOLO 8 - OPZIONE VERDE Il Fornitore, tramite Garanzia d Origine o Garanzia d Origine con attributo RECS, è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde per tutti i Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata l Opzione Verde; per tale energia, al netto delle perdite di rete, applicherà il sovraccosto indicato nel documento Offerta Economica. La possibilità di richiedere l Opzione Verde è discrezionale per gli Enti che autonomamente decidono se attivarla o meno, al momento dell emissione dell Ordinativo di Fornitura. Per l intera durata della fornitura, il Fornitore è vincolato a rendere disponibile un Logo o un Marchio che verrà concesso in uso agli Enti che abbiano attivato l Opzione Verde e, se disponibile, la licenza d uso del sopraindicato Marchio. Gli Enti che abbiano attivato l Opzione Verde hanno facoltà di: - non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore e chiedere al Fornitore di cambiare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d uso; - nel caso il Fornitore non accetti i cambiamenti proposti dagli Enti, questi saranno liberi di non accettare il Marchio o Logo proposto. Il Fornitore, per i Punti di Prelievo che hanno scelto la certificazione di provenienza dell energia da fonte rinnovabile, dovrà darne evidenza in fattura. Il Fornitore è obbligato ad attestare, con idonea documentazione, la produzione di un quantitativo di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, non inferiore al consumo totale fatturato ai Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata l Opzione Verde. ARTICOLO 9 - QUALITÀ DELLA FORNITURA Il Fornitore dovrà fornire energia elettrica ai Punti di Prelievo, garantendo e mettendo a disposizione tutta l energia necessaria, durante l intero periodo di fornitura. CEA Capitolato Tecnico fornitura Energia Elettrica 2015 Pag. 6 di 9

7 Il Fornitore non è responsabile delle interruzioni, irregolarità e/o della qualità del servizio di somministrazione di elettricità nei Punti di Prelievo qualora tale responsabilità sia attribuibile interamente ai Gestori di Rete. Il Fornitore, per conto degli Enti, agirà usando l ordinaria diligenza nei confronti dei gestori di rete, in modo da risolvere tempestivamente eventuali inconvenienti. Nel caso in cui la mancata somministrazione di energia elettrica fosse imputabile al Fornitore, quest ultimo si accollerà il maggior onere che gli Enti sosterranno per il funzionamento degli impianti. ARTICOLO 10 - NUOVI PUNTI DI PRELIEVO Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche ad ulteriori Punti di Prelievo, che gli Enti ritenessero conveniente aggiungere a quelle già conferite. Il Fornitore si impegna ad attivare la fornitura secondo quanto previsto dall articolo 5 del presente documento. Il Fornitore si impegna inoltre a fornire agli Enti, qualora richiesto, tutto il supporto tecnico per gestire l attivazione dei nuovi punti di prelievo allacciati. ARTICOLO 11 AUDIT ENERGETICO Il Fornitore si obbliga a fornire gratuitamente, a pena di esclusione, un servizio di audit energetico per almeno 100 (cento) punti di prelievo. L audit si concluderà con la stesura di un preventivo di massima, se giudicato opportuno un intervento di efficientamento sostenibile con contratto EPC, o di una relazione nel caso non sia richiesto alcun intervento o lo stesso comporti una spesa non compatibile con il risparmio realizzabile tramite l intervento. ARTICOLO 12 - REPORTISTICA Il Fornitore si obbliga, a pena di esclusione, a mettere a disposizione un servizio di Data Management tramite il proprio sito internet: - al singolo Ente contraente con accesso riservato ai propri dati; - alla Stazione Appaltante con accesso ai dati di tutti gli Enti contraenti, tramite un unica password. Il servizio dovrà consentire: - la visione e il download in formato pdf delle fatture emesse, con possibilità di ricerca tramite numero fattura, data emissione e data scadenza pagamento; - la visione e il download delle curve di prelievo, per quarto d ora, dei siti dotati di misuratore orario (GME); - per ogni punto di prelievo e possibilmente per ragione sociale, la visione e il download di report in formato xls dei consumi mensili di energia attiva e reattiva nonché dei prelievi di potenza, per fascia oraria; - per ogni punto di prelievo e possibilmente per ragione sociale, la visione e il download di report in formato xls del fatturato mensile. CEA Capitolato Tecnico fornitura Energia Elettrica 2015 Pag. 7 di 9

8 Il Fornitore si obbliga altresì a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 10 giorni dalla fine del primo mese successivo a quello ultimo fatturato un report, in formato xls, aggiornato della fatturazione eseguita dal primo di gennaio 2015, su tracciato come da Allegato 1. Il report deve contenere tutti i dati già trasmessi di tutti i POD, allo scopo di poter disporre di un prospetto di sintesi dei dati reali e definitivi di ciascun singolo mese. ARTICOLO 13 GESTIONE DEI RECLAMI Gli Enti potranno segnalare mediante comunicazione da inviare al Fornitore e per conoscenza a CEA, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità della fornitura e dei servizi ad essa connessi, utilizzando il Modulo di Reclamo predisposto da CEA. Ai fini della validità del reclamo, dovranno essere fornite almeno le informazioni che nel predetto modulo sono contrassegnate con l asterisco (campi obbligatori) e comprovanti il disservizio ricevuto dall Ente. Nel caso in cui non vengano fornite dette informazioni, il reclamo s intenderà non ricevibile ed il Fornitore, nel rispondere all Ente, richiederà di inviare nuovamente il reclamo integrato con le informazioni obbligatorie. Il suddetto Modulo di Reclamo potrà essere inviato dagli Enti a mezzo PEC o fax. Il Fornitore è tenuto ad inviare all Ente e a CEA, risposta al reclamo entro 20 (venti) giorni solari dalla ricezione. Il Fornitore è tenuto ad eliminare, entro 40 (quaranta) giorni solari dalla ricezione del reclamo, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio (in questo caso il reclamo s intenderà Chiuso ), ferma restando in ogni caso l applicazione delle eventuali penali previste dalla Convenzione per le singole fattispecie. Quanto stabilito nel presente paragrafo, vale anche in caso di verifica in corso contrattuale da parte di CEA. ARTICOLO 14 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che l A.E.E.G. dovesse rendere obbligatorie. Tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere. ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA In caso di aggiudicazione, il Fornitore dovrà nominare un Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore comunicando alla Stazione Appaltante i nominativi, i relativi indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono. Al responsabile della fornitura è richiesto di: essere il referente per tutti gli Enti che emettono ordinativi di fornitura, implementare le azioni necessarie a garantire il livello dei servizi attesi, nonché il rispetto delle prestazioni richieste, gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dagli Enti e/o da CEA, il Fornitore potrà mettere a disposizione ulteriore personale, per una corretta prestazione della fornitura. CEA Capitolato Tecnico fornitura Energia Elettrica 2015 Pag. 8 di 9

9 Gli Enti si avvarranno, normalmente, della Stazione Appaltante per i rapporti con il responsabile della fornitura ed eventuale altro personale indicato dal Fornitore. Il Fornitore avrà conseguentemente il vantaggio di interloquire con una sola controparte per la gestione della Convenzione e dei Contratti, nonché per i problemi tecnico/operativi. La Stazione Appaltante, in funzione dell apposita delega rilasciata dai Consorziati manterrà tramite il Fornitore, come previsto dalla vigente normativa, i rapporti con i Gestori di Rete Locale. ARTICOLO 16 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE Premesso che: 1. aderendo alla Convenzione, gli Enti Consorziati CEA conferiscono al Fornitore un mandato a titolo gratuito per l espletamento delle attività relative alla gestione della Connessione con il Distributore competente; 2. CEA, nell interesse dei Consorziati, intende collaborate con il Fornitore per le attività di supporto, back-office e handing documentale, valorizzando in tal modo il know-how posseduto. Il Fornitore si impegna, a pena di esclusione, a riconoscere a CEA, tramite apposito contratto, una fee pari ad 80,00 (ottanta/00) per Punto di Prelievo contrattualizzato. L importo, determinato preliminarmente in via presunta in ,00, sarà corrisposto nell anno in tre rate di ,00 + IVA, a fronte di fatture con scadenza, rispettivamente: 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre e una fattura a conguaglio con scadenza al 31 dicembre 2015; le fatture saranno emesse da CEA entro la fine del mese precedente quello di scadenza. CEA si impegna ad espletare le prestazioni mediante personale dotato di adeguata preparazione professionale, che consentirà al Fornitore di avere un solo interlocutore, in luogo di diversi interlocutori per i vari Enti e di garantire al cliente il miglior servizio. ARTICOLO 17 DATI DI SINTESI CONSUNTIVO FINALE Il Fornitore, dopo aver trasmesso alla Stazione Appaltante il report Allegato 1 di cui all articolo 12, entro il 10 di febbraio 2016, si obbliga di produrre, entro il 31 marzo 2016, lo stesso report aggiornato con la sostituzione, tramite letture rilevate, dei consumi stimati. ARTICOLO 18 - VERIFICHE SULLE FATTURE Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura stipulati dagli Enti, al fine di verificare la conformità del processo di fatturazione a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell ulteriore documentazione contrattuale, il CEA potrà effettuare i controlli con le modalità che riterrà opportune. Allegati: Allegato 1 - Tracciato record dati di fatturazione; Allegato 2 riepilogo consumi ipotizzati. CEA Capitolato Tecnico fornitura Energia Elettrica 2015 Pag. 9 di 9

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