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1 Deliberazione n. 492 del Oggetto: Individuazione di Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n 81 e s.m.i. - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. IL DIRETTORE GENERALE Visto l art. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che ai fini dell identificazione del Datore di Lavoro, del Dirigente e del Preposto riporta alle lettere b) d) ed e) le seguenti Definizioni : Lettera b) Datore di Lavoro : il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa; Lettera d) Dirigente : persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa; Lettera e) Preposto : persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Dato atto che lo stesso articolo 2, con riferimento specifico alle pubbliche amministrazioni, recita testualmente: nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. Rilevato che il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.: all art. 2 comma 1 lett. d) individua il dirigente come il garante organizzativo della sicurezza del lavoro: ovvero colui che, nell'ambito dell'obbligazione di sicurezza ripartita innanzitutto tra datori di lavoro, dirigenti, preposti, è, anche di fatto (art. 299 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) la "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa". Pertanto le attività che caratterizzano ed identificano la figura di dirigente attengono alla sfera dell organizzazione dell attività Il proponente e responsabile del procedimento: Sonia Cavenago. Pagina 1 di 6

2 segue deliberazione n. 492 del lavorativa e della vigilanza sull attività stessa. Per attività lavorativa non si intende in alcun modo né uno specifico incarico in materia di sicurezza del lavoro, né una delega specifica di funzioni antinfortunistiche né tanto meno un potere di spesa. La definizione legale fotografa gli organigrammi aziendali consegnando automaticamente iure proprio alle figure gerarchiche aziendali compiti prevenzionistici inerenti il normale incarico aziendale, cui potranno, eventualmente, aggiungersi anche deleghe specifiche e attribuzione di peculiari poteri di gestione e spesa. Dunque il dirigente è, tautologicamente, colui che dirige, che organizza, che esercita una supremazia che si estrinseca in un effettivo potere organizzativo dell'attività lavorativa, nel potere di decidere le procedure di lavoro, e di organizzare opportunamente i fattori della produzione, sempre nell'ambito dei compiti e mansioni effettivamente devolutegli dall'organizzazione aziendale, e dal datore di lavoro, in primis. Tenuto conto dell applicazione trasparente dei principi dettati dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i in merito all individuazione dei dirigenti/funzionari che devono assumere, in materia di tutela della salute e di sicurezza, le funzioni e le responsabilità di datore di lavoro, di dirigente e di preposto, trova concreta soluzione nella declaratoria realizzata con il Piano di Organizzazione Aziendale. Rilevato inoltre che il D.Lgs. 81/08 e s.m.i : a) in applicazione di consolidati orientamenti giurisprudenziali: richiama, con l art. 299 Esercizio di fatto dei poteri direttivi il Principio di effettività secondo il quale le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. provvede a disciplinare con l art. 16 commi 1 e 2 Delega di funzioni i requisiti di sostanza e di forma che la delega stessa deve contenere per essere efficace. b) in merito ai modelli di organizzazione e di gestione idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231/01: precisa all art. 30 comma 3 che il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso come da: - Regolamento disciplinare Dirigenza medica, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico. - Regolamento disciplinare Personale del comparto A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico. Dato atto con riguardo alla complessità dell Azienda dell impossibilità per i soggetti qualificati, essenzialmente per il Direttore Generale, di soddisfare personalmente tutti gli obblighi derivanti dalla legge e quindi, dell inevitabile necessità di procedere ad una ripartizione e/o trasferimento di funzioni ad altri soggetti non necessariamente collocati ai vertici della gerarchia dell Azienda e/o diversi dal destinatario primario della prescrizione. Il proponente e responsabile del procedimento: Sonia Cavenago Pagina 2 di 6

3 segue deliberazione n. 492 del Dato atto dell effettiva presenza di particolari figure di dirigente/funzionario responsabili in materia di sicurezza (individuabili in funzione dell ubicazione e dell ambito funzionale delle Strutture in cui viene svolta l attività) nonché della possibilità da parte di alcuni dirigenti/funzionari di un effettiva gestione delle risorse economico-finanziarie loro assegnate. Ritenuto che per l individuazione dei limiti di responsabilità, sia fondamentale la verifica dei mezzi economici e finanziari effettivamente a disposizione e gestiti dal dirigente/funzionario, tenuto conto che lo stesso non ha il potere di provvedere autonomamente all acquisizione delle risorse finanziarie ed è vincolato dai piani di programmazione e di bilancio (art. 8 D. Lgs.165/2001). Accertato che in merito alle concrete responsabilità e limiti di cui al precedente punto: all interno delle disponibilità finanziarie, il dirigente/funzionario ha l obbligo integrale di assicurare che il lavoro, nel settore di sua competenza, avvenga in sicurezza; ove non vi siano mezzi finanziari disponibili per gli eventi necessari alla sicurezza, il dirigente/funzionario ha comunque, l obbligo di attivarsi (nel limite delle sue possibilità e competenze) per segnalare le necessità agli organi di direzione politico-amministrativa, adottando nel frattempo tutte le misure prudenziali provvisorie, utili e necessarie; quando in un unico edificio o in più edifici di un unica Amministrazione siano presenti più dirigenti/funzionari con uffici ad autonomia gestionale, è possibile l attribuzione delle competenze in materia di sicurezza ad un unico soggetto, ferma la responsabilità del singolo dirigente/funzionario, in relazione ai propri dipendenti, di verifica della sicurezza delle condizioni di igiene e sicurezza con l obbligo di segnalazione dei problemi al dirigente designato dall Amministrazione e di diretto intervento, verifica e controllo; Ritenuto opportuno, provvedere al conseguente aggiornamento delle precedenti deliberazioni; Acquisita la dichiarazione di legittimità del presente atto da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, responsabile del procedimento e proponente il presente provvedimento; Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di rispettiva competenza, cosi come previsto dal D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, per le ragioni di cui in parte motiva: d e l i b e r a 1) di dare atto che ai fini della tutela della salute e della sicurezza, sono poste in capo al Direttore Generale le funzioni di Datore di Lavoro, in virtù delle proprie funzioni di gestione generale e di rappresentanza legale dell Azienda, le determinazioni di indirizzo, programmazione e di controllo, nonché le funzioni generali attinenti alla gestione ed organizzazione globale dell Azienda stessa secondo l altrettanto generale obbligo di sicurezza al quale è sottoposto l esercizio dell impresa a norma dell art del Codice Civile, nonché in particolare gli adempimenti non delegabili di cui all art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e la nomina del medico competente di cui all art. 18; Il proponente e responsabile del procedimento: Sonia Cavenago Pagina 3 di 6

4 segue deliberazione n. 492 del ) di provvedere in correlazione a quanto precisato al precedente punto 1 e a specificazione sia delle disposizioni delle normative vigenti e sia del POA che definisce l organizzazione di questa Azienda alla definizione ed individuazione delle seguenti posizioni aziendali che, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro comportano sul dirigente/funzionario investito o esercente, di fatto, delle posizioni stesse, le funzioni e responsabilità di cui in appresso: a) - Datore di lavoro: Occupa la posizione primaria di garante della salute e sicurezza dell Azienda della quale assicura il governo complessivo. Opera coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, con pieni poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, in modo che vengano osservate e rispettate, oltre che le norme generali della sicurezza, anche tutte quelle misure di prevenzione imposte dalla specificità del lavoro svolto, che l esperienza e la tecnica consentono di attuare secondo il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile. Le seguenti posizioni assumono nell Azienda le funzioni di datore di lavoro: Direttore Generale b) - Dirigente: Occupa una posizione dirigenziale nell organigramma dell azienda riconosciuta anche contrattualmente. Dispone di competenze professionali, di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli. E chiamato ad attuare le direttive del datore di lavoro adottando tutte le misure di sicurezza necessarie nella struttura ovvero nel settore di competenza specialistica affidatogli, nell utilizzo degli ambienti, degli impianti e delle apparecchiature tecnologiche ed elettromedicali e in tutti quegli aspetti legati all organizzazione del lavoro che, per esigenze complessive aziendali e/o particolarmente qualificate, rendono necessario od opportuno il presente provvedimento, comprese le attività di informazione, di formazione e di addestramento dei lavoratori affinché il lavoro si svolga nel rispetto delle condizioni imposte dalle norme e regolamentate internamente dai documenti di Sicurezza aziendali (Procedure, Istruzioni Operative, Documenti operativi/informativi). Interviene inoltre sulle tecniche e sui processi lavorativi, nonché sulle persone a lui sottoposte e nei limiti delle proprie prerogative e delle disponibilità finanziarie a lui assegnate. Riferisce ai propri organismi superiori le deficienze riscontrate nella corretta applicazione delle norme. Assicura la vigilanza nelle attività anche in collaborazione con i preposti (vedi punto c). In particolare, fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, esigendo che i lavoratori utilizzino correttamente i mezzi di protezione collettivi ed i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. Per gli obblighi e responsabilità specifiche del dirigente si fa rinvio all art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i e all allegato 1 che è parte integrante della presente delibera. Il proponente e responsabile del procedimento: Sonia Cavenago Pagina 4 di 6

5 segue deliberazione n. 492 del Le seguenti posizioni assumono nell Azienda le funzioni di dirigente: Direttore Medico di Presidio Direttore Amministrativo di Presidio Direttore di Dipartimento Direttore di Struttura Complessa Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale Responsabile di Struttura Semplice c) Preposto: Occupa, di norma, una posizione gerarchicamente dipendente dal dirigente della struttura ovvero del settore di competenza specialistica in cui opera. Dispone di competenze professionali, di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli. Nella ripartizione dei compiti relativi alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, secondo le proprie attribuzioni e competenze, esercita funzioni di supervisione e di coordinamento nelle attività, svolgendo la sorveglianza ed il controllo del lavoro del gruppo di lavoratori da lui dipendenti, presso i quali ha poteri impositivi e disciplinari. La vigilanza deve essere indirizzata a che il lavoro, oltre ad essere eseguito in base al programma, si svolga nel rispetto delle regole della comune prudenza, diligenza e perizia, nonché nelle condizioni di sicurezza prescritte dalle norme e documenti di Sicurezza aziendali (Procedure, Istruzioni Operative, Documenti operativi/informativi); esigendo nel contempo, che i lavoratori utilizzino correttamente i mezzi di protezione collettivi ed i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. E tenuto ad informare i diretti superiori di eventuali deficienze o situazioni pericolose che la sua capacità e competenza gli consentono di rilevare, nonché i lavoratori dei rischi ai quali sono esposti nel lavoro che devono eseguire. Per gli obblighi specifici del preposto si fa rinvio all art. 19 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e all allegato 2 che è parte integrante della presente delibera. Le seguenti posizioni (in area medica, infermieristica, amministrativa, tecnica e professionale) assumono nell Azienda le funzioni di preposto: Responsabile di settore o modulo organizzativo, ufficio o servizio (Coordinatore sanitario, amministrativo, tecnico ad es. ex Capo sala, Capo tecnico, Capo operaio - Capo cuoco - Capo magazzino - Capo settore ecc.); Il proponente e responsabile del procedimento: Sonia Cavenago Pagina 5 di 6

6 segue deliberazione n. 492 del Dipendente che, anche per periodi di tempo limitati, sovrintende e/o coordina il lavoro di altri dipendenti (con assunzione della vigilanza antinfortunistica), anche al di fuori della responsabilità di settore o modulo, ufficio o servizio. Lavoratore individuato dal dirigente, come preposto della struttura di appartenenza mediante comunicazione formale all interessato, al e inserito nell organigramma della struttura stessa. 3. di riservarsi l'adozione successiva di ulteriori eventuali provvedimenti di delega di funzioni in materia di tutela della salute e di sicurezza; 4. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo (art. 18, comma 6, L.R. n. 33/2009); 5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa é immediatamente esecutiva (art. 18, comma 9, L.R. n. 33/2009) F.to IL DIRETTORE SANITARIO (dr. Francesco Reitano) F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (dr. Michele Brait) F.to IL DIRETTORE GENERALE (dr. Giovanni Michiara) Il proponente e responsabile del procedimento: Sonia Cavenago Pagina 6 di 6

7 ALLEGATO 1 SPECIFICA DEGLI OBBLIGHI DEL DIRIGENTE (ai sensi dell art. 18 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di salute e sicurezza) Il presente documento, allegato e parte integrante alla presente delibera, provvede all elencazione degli adempimenti in materia di prevenzione, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, riconducibili agli obblighi derivanti dall art. 18 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. da attuare a cura del Dirigente della sicurezza nell'ambito della struttura che lui stesso dirige. 1. Applicare le buone prassi di lavoro e tutte le disposizioni inerenti la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nelle attività svolte dai lavoratori che dirige. 2. Verificare la corretta applicazione ed il rispetto dei documenti di Sicurezza aziendali: Procedure (PRAOS), Istruzioni Operative (IOAOS), Documenti operativi/informativi (DOIAOS). Documenti autorizzati dal datore di Lavoro che assumono carattere di regolamento interno; resi disponibili per la consultazione sui siti aziendali intranet e internet. 3. Attuare le azioni di propria competenza previste dal Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28 D.Lgs. 81/08 s.m.i.) finalizzate al miglioramento dei livelli di sicurezza. 4. Provvedere affinché (elenco non esaustivo): le vie di circolazione interne o all aperto che conducono ad uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l utilizzazione in ogni evenienza; gli spazi calmi e i luoghi sicuri siano sgombri allo scopo di consentirne l utilizzazione in caso di emergenza; vengano segnalati ed eliminati, quanto più rapidamente possibile, le eventuali situazioni che possono pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone presenti nella struttura di propria competenza; i luoghi di lavoro, le superfici e gli arredi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi o altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili; i lavoratori abbiano in dotazione i Dispositivi di Protezione Individuale efficienti, provvedendo altresì a far sostituire quelli difettosi; i lavoratori abbiano in dotazione gli ausili necessari per la Movimentazione Manuale dei Pazienti, provvedendo altresì a far sostituire quelli difettosi; siano mantenuti in efficienza i Dispositivi di Protezione Collettiva previsti per la manipolazione degli agenti pericolosi (ad esempio cappe per la protezione da agenti chimici e biologici, cappe a flusso laminare, sistemi di aspirazione e di contenimento). Il proponente e responsabile del procedimento: Sonia Cavenago Pagina 1 di 3

8 5. Adottare, in relazione del rischio accertato, le misure protettive e preventive di cui ai titoli VIII (agenti fisici), IX (sostanze pericolose) e X (esposizione ad agenti biologici) del D.Lgs 81/08 s.m.i., attuando tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali per evitare ogni indebita esposizione dei lavoratori ad agenti fisici, biologici, cancerogeni, mutageni ed a sostanze pericolose. In particolare: evitare o ridurre l utilizzazione di un agente pericoloso sostituendolo, se possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento non pericoloso, o meno pericoloso per la salute e la sicurezza delle persone; limitare il numero degli operatori che possono essere esposti a particolari pericoli e, conseguentemente, adottare le misure preventive e protettive richieste per i lavoratori dal Medico competente sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati; identificare la segnaletica di sicurezza da applicare sulle pareti dei locali di competenza utilizzati nelle attività operative, con la collaborazione degli uffici competenti (ad es. Servizio di Prevenzione e Protezione, radioprotezione, S.C. Tecnico Patrimoniale); 6. Attuare tutte le misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all uso delle apparecchiature elettromedicali e/o tecnico/scientifiche in dotazione alla propria struttura, compreso: la conservazione dei manuali d uso e il rispetto dei loro contenuti; l effettuazione (da parte del personale utilizzatore) dei controlli preventivi di corretta funzionalità delle apparecchiature elettromedicali eseguiti secondo le specifiche indicate nei manuali d'uso del costruttore; la richiesta di tutte le tipologie di manutenzione previste dai manuali d uso non effettuabile dal personale utilizzatore; la registrazione e la conservazione degli esiti di tutti gli interventi/manutenzioni effettuate. 7. Assicurare direttamente, secondo le modalità previste dall art. 36 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., a ciascun collaboratore una informazione adeguata: sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, sulle norme di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia; sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 8. Assicurare direttamente secondo le modalità previste dall art. 37 del citato decreto e dell Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, a ciascun collaboratore una formazione sufficiente e adeguata in relazione: ai rischi evidenziati dal Documento di Valutazione dei Rischi (generale e di struttura); alle misure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore specialistico di appartenenza e ai documenti di Sicurezza aziendali (Procedure, Istruzioni Operative, Documenti operativi/informativi). Il proponente e responsabile del procedimento: Sonia Cavenago Pagina 2 di 3

9 La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: della costituzione del rapporto di lavoro; del trasferimento o cambiamento di mansioni; dell introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 9. Governare e favorire la partecipazione dei propri collaboratori ai programmi di formazione obbligatoria attuati in azienda in materia di prevenzione, salute e sicurezza. 10. Frequentare gli appositi corsi di formazione, organizzati dall A.O., secondo quanto previsto dall art. 37 e dall Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Il proponente e responsabile del procedimento: Sonia Cavenago Pagina 3 di 3

10 ALLEGATO 2 SPECIFICA DEGLI OBBLIGHI DEL PREPOSTO (ai sensi dell art. 19 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di salute e sicurezza) 1. Sovrintendere e vigilare sull osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell inosservanza, informare i loro superiori diretti. 2. Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. 3. Richiedere l osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa. 4. Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione. 5. Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. 6. Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta. 7. Favorire la partecipazione dei propri collaboratori ai programmi di formazione obbligatoria attuati in azienda in materia di prevenzione, salute e sicurezza. 8. Frequentare gli appositi corsi di formazione, organizzati dall A.O., secondo quanto previsto dall art. 37 e dall Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Il proponente e responsabile del procedimento: Sonia Cavenago Pagina 1 di 1

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