Corpo di Polizia Provinciale. Prontuari

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1 Corpo di Polizia Provinciale Prontuari Versione aggiornata 27 marzo 2009

2 SOMMARIO SOMMARIO... 1 PRONTUARIO DELLE INFRAZIONI CACCIA...3 NOTE... 4 SPECIE PROTETTE L. 157/92 ART. 2 C. 1 LETT. A,B,C FRINGILLIDI ART. 30 LETT. H, ART. 31 LETT. G... 5 ABBATTIMENTO / CATTURA / CARNIERE... 6 ADDESTRAMENTO / ALLENAMENTO FALCHI... 7 ALLEVAMENTI... 8 ALLEVAMENTO PER FINI ESPOSITIVI ORNAMENTALI O AMATORIALI DI SPECIE ORNITICHE NON CACCIABILI NATE IN CATTIVITÀ... 9 OGGETTO DELLA VIOLAZIONE... 9 CANI / GARE CINOFILE ALTRE VIOLAZIONI SUI CANI MALTRATTAMENTO ANIMALI COMMERCIO FAUNA DOCUMENTI E TASSE DOCUMENTI E TASSE FORME E MODI NON CONSENTITI DI CACCIA LIMITAZIONI RISPETTO AI LUOGHI / DISTANZE LIMITAZIONI RISPETTO AI LUOGHI / DISTANZE LIMITAZIONI RISPETTO AI LUOGHI / DISTANZE LIMITAZIONI TEMPO / PERIODI MEZZI VIETATI MEZZI VIETATI COMUNICAZIONI RICHIAMI VIETATI RICHIAMI / APPOSTAMENTI TASSIDERMIA TABELLE ZONA LAGUNARE VALLIVA PIANO FAUNISTICO VENATORIO MISURE DI ATTUAZIONE REATI IN MATERIA DI ARMI REATI IN MATERIA DI ARMI ACCENSIONE DI FUOCHI CACCIA IN DEROGA PRONTUARIO INFRAZIONI VIABILITÀ SILVO-PASTORALE

3 NOTE DISCIPLINA DELLA VIABILITA SILVO PASTORALE ELENCO STRADE SILVO PASTORALI DEL. GIUNTA PROT /2044 DEL 18/10/ PRONTUARIO DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI...40 NOTE DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI PRONTUARIO DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI...44 NOTE AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA E LIMITI MODALITA DI RACCOLTA DIVIETI DI RACCOLTA LIMITI TEMPORALI COMMERCIALIZZAZIONE PRONTUARIO INFRAZIONI FAUNA INFERIORE E FLORA - L.R. 53/ NOTE NORME PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA L.R. 53/ NORME PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA L.R. 53/

4 Pag. 3 Corpo di Polizia Provinciale Prontuario delle infrazioni caccia 3

5 NOTE Pag. 4 1) Le violazioni penali sono inoltrate con n.d.r. alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale Ordinario di Venezia (art. 347 C.P.P.). 2) Violazione art. 30 L. 157/92, U.P.G. o A.P.G. procedono al sequestro penale di: armi, fauna selvatica e mezzi di caccia, sempre escluso il cane ed i richiami vivi autorizzati (art. 28 c. 2, L. 157/92). Richiami e zimbelli vivi autorizzati non si sequestrano mai; devono essere inanellati. 3) Il verbale di sequestro penale deve essere trasmesso alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale Ordinario competente per territorio entro 48 ore. 4) Armi e mezzi di caccia devono essere messi a disposizione dell Autorità Giudiziaria competente in plico sigillato, con il verbale di sequestro. 5) La fauna selvatica sequestrata viva o morta deve essere messa a disposizione della Provincia, Ufficio Polizia Provinciale, (art. 28 c. 3 L. 157/92) entro 48 ore, con redazione di apposito verbale. 6) La fauna selvatica viva sequestrata in campagna che risulti liberabile, viene rilasciata sul posto dagli Agenti accertatori (art. 28 c. 3 L. 157/92). 7) Della consegna alla Provincia, ovvero della liberazione sul posto gli Agenti ne danno atto nel verbale di sequestro nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant altro possa avere rilievo ai fini penali o con redazione di apposito verbale di liberazione/consegna (art. 28 c. 4 L. 157/92); se possibile acquisire documentazione fotografica. 8) L importo delle sanzioni amministrative deve essere versato sul c.c.p. n intestato alla Provincia di Venezia Oblazioni ed ammende Servizio Tesoreria Venezia. 9) La L. 157/92 non prevede per le violazioni amministrative il sequestro delle armi, dei mezzi di caccia e della selvaggina. Gli Agenti accertatori possono procedere al sequestro cautelare facoltativo ai sensi dell art. 13 della L. 689/81 con le modalità stabilite dal D.P.R. 22/07/82 n ) Le violazioni tributarie vanno segnalate all Intendenza di Finanza per le sanzioni in materia fiscale. Le violazioni tributarie in materia di tasse regionali vanno segnalate all Ufficio Tributi della Regione Veneto, Cannaregio, 99 Calle Priuli Venezia. (una copia del verbale in più). 11) Chiunque abbatte e/o cattura, o si impossessa di fauna selvatica senza licenza, commette il reato previsto dagli artt. 624, 625 C.P. (da considerare anche il tentativo), ovvero involontariamente abbatte fauna selvatica e se ne impossessa art. 624 C.P. Involontariamente abbatte fauna selvatica non è punibile ex art. 45 C.P. 12) Dimensioni indicative delle gabbie per la detenzione dei richiami vivi, come da parere I.N.F.S. del 11 marzo 1996, prot. 1470/T-A62, recepito dalla Regione Veneto con delibera Giunta Regionale n. 4488, del 8 ottobre 1996: Lungh. 20 cm., Largh. 15 cm., Alt. 20 cm.: allodola. Lungh. 30 cm., Largh. 25 cm., Alt. 25 cm.: merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello. 13) Calibri consentiti per la caccia: flobert 9 flobert. Calibri vietati: spingarde.

6 SPECIE PROTETTE L. 157/92 art. 2 c. 1 lett. a,b,c FRINGILLIDI art. 30 lett. h, art. 31 lett. g. Pag. 5 a) Mammiferi: lupo, sciacallo dorato, orso, martora, puzzola, lontra, gatto selvatico, lince, foca monaca, tutte le specie di cetacei, cervo sardo, camoscio d Abruzzo. b) Uccelli: marangone minore, marangone dal ciuffo, tutte le specie di pellicani, tarabuso, tutte le specie di cicogne, spatola, mignattaio, fenicottero, cigno reale, cigno selvatico, volpoca, fistione turco, gobbo rugginoso, tutte le specie di rapaci diurni, pollo sultano, otarda, gallina prataiola, gru, piviere tortolino, avocetta, cavaliere d Italia, occhione, pernice di mare, gabbiano corso, gabbiano corallino, gabbiano roseo, sterna zampe nere, sterna maggiore, tutte le specie di rapaci notturni, ghiandaia marina, tutte le specie di picchi, gracchio corallino. c) Tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione. d) Elenco specie fringillidi: fringuello, peppola, verzellino, venturone, verdone, cardellino, lucherino, fanello, fanello nordico, organetto, organetto artico, crociere fasciato, crociere, trombettiere, ciuffolotto, ciuffolotto scarlatto, ciuffolotto delle pinete, frosone, crociere delle pinete, canarino asiatico. Sigle: A.F.V. = Azienda Faunistico Venatoria A.a.t.v. = Azienda agri-turistico-venatoria P.F.V.R. = Piano Faunistico Venatorio Regionale R.R. = Regolamento Regionale art. = articolo c. = comma lett. = lettera L.R. = Legge Regionale L. = Legge Nazionale C.P. = Codice C.p.p. = Codice di Procedura D.P.C.M. = Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri A.T.C. = Ambito Territoriale di Caccia

7 ABBATTIMENTO / CATTURA / CARNIERE Pag. 6 Argomento Oggetto della violazione L. 157/92 L.R. 50/93 Sanzione Note Specie particolarmente protette. Tipica fauna stanziale alpina. Femmine, piccoli fauna alpina Abbattimento di specie nei cui confronti la caccia non è consentita Abbattimento di specie cacciabili in periodo non consentito. Detenzione fauna selvatica. Detenzione fauna selvatica non cacciabile. Prelievo uova, nidi. Selvaggina migratoria A.a.t.v. Carniere giornaliero o stagionale. Limiti. Fringillidi. Abbattimento, cattura e detenzione di mammiferi ed uccelli particolarmente protetti. Abbattimento, cattura e detenzione di esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nell art. 30 lettera b) e dei quali ne sia vietato l abbattimento. Abbattere, catturare femmine accompagnate da piccoli o comunque lattanti (piccoli inferiori all anno) di: camoscio, capriolo, cervo daino e muflone. Abbattimento, cattura o detenzione di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita. Abbattimento, cattura o detenzione di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia è ammessa ma fuori del periodo consentito. Detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica. Detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica nei cui confronti la caccia non è consentita. Prelievo uova, nidi. Piccoli nati. Caccia alla selvaggina migratoria nelle Aziende agro-turistiche-venatorie. Abbattimento di selvaggina oltre i limiti di carniere giornaliero o stagionale come stabilito dal Calendario Venatorio. Abbattimento, cattura e detenzione di fringillidi. art. 2 art. 30/g art. 30/h art. 30/h art. 14 c. 8 lett. a art. 30/b, L. 157/92 art. 30/g, L. 157/92 art. 30/h, L. 157/92 art. 30/h, L. 157/92 art. 21/ee Non sanzionabile art. 21/ee art. 30/h, L. 157/92 art. 4 c.1 art. 30 c.1 art. 16 c. 2 lett. c Esibizione fauna. Mancata esibizione della fauna abbattuta. art. 28 c. 1 Nessuna art. 30/h, L. 157/92 vedere pagg. 5 e 27 armi, fauna selvatica, mezzi di caccia art. 28 c. 2 Vedi allegato elenco pag. 3 Tipica fauna alpina non cacciabile in violazione al calendario venatorio ed ai piani di abbattimento concessi. Fatta salva la caccia di selezione. Se viva, liberare in località idonea. Vedere calendario venatorio. Se viva, liberare in località idonea Specie di fauna selvatica cacciabile in periodo consentito. Ad eccezione dei richiami, liberare in luogo idoneo. Sequestro Amministrativo Specie non cacciabili in assoluto e fuori del periodo di caccia consentita. Se possibile, liberare in luogo idoneo. Per i piccoli nati particolarmente protetti. art. 2 e art. 30 lett. b, lett. c. Per altri piccoli nati. art. 30 lett. g, lett. h. Vedere pag. 5 Elenco specie fringillidi. Vedere pag. 31 CACCIA IN DEROGA. Perquisizione in flagranza di reato penale, obbligo invio verbale di perquisizione entro 48 ore all A.G.

8 ADDESTRAMENTO / ALLENAMENTO FALCHI Pag. 7 Argomento Oggetto della violazione L. 157/92 L.R. 2/2000 Sanzione Note Addestramento, allenamento falchi Addestramento, allenamento falchi Addestramento, allenamento falchi Addestramento o allenamento di falchi senza essere iscritto nel registro istituito dalla Provincia Addestramento o allenamento di falchi fuori dai siti indicati nel programma presentato ai fini dell iscrizione al registro istituito dalla Provincia Addestramento o allenamento di falchi fuori dalle zone di cui all art. 18 c 1 L.R. 50/93 art. 2 L.R. 2/2000 art. 3 c 1 L.R. 2/2000 art. 3 c 3 L.R. 2/2000 art. 5 L.R. 2/ ,00 art. 5 L.R. 2/ ,00 art. 5 L.R. 2/ ,00

9 ALLEVAMENTI Pag. 8 Argomento Oggetto della violazione L. 157/92 L.R. 50/93 Sanzione Note Autorizzazione. Obblighi. Uccelli non protetti. Richiami allegato c. Comunicazioni. Allevamenti di fauna selvatica destinati a ripopolamento e/o reintroduzione, a scopi alimentari, amatoriali, ornamentali senza autorizzazione della Provincia. Mancato rispetto degli obblighi da parte dell allevatore. Allevamento in numero superiore a trenta per ogni specie di uccelli a scopo amatoriale e ornamentale. Allevamento, vendita, detenzione di uccelli da allevamento appartenenti alle dieci specie cacciabili. Disposizioni allegato c. Mancata comunicazione alla Provincia di allevamenti di fauna selvatica dai titolari di impresa agricola. art. 17 c. 1 art. 32 c. 2 art. 32 c. 3 art. 32 c. 4 art. 32 c. 7 art. 32 c. 2 Esclusi i titolari di impresa agricola. Verificare connessione con L. 157/92 art. 30 lett. b, h, g, ed art. 31 lett. g. Tenuta del registro compilazione. Contrassegno sugli animali destinati al ripopolamento. Vedi allegato c della L.R. 50/93.

10 ALLEVAMENTO per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività Pag. 9 Argomento Oggetto della violazione L. 15/97 Sanzione Note Allevamento Anelli Allevare senza la prescritta autorizzazione provinciale, uccelli nati in cattività, appartenenti alla fauna selvatica, non oggetto di caccia, di cui all art. 2 della L. 157/92 Mancato inanellamento di soggetti riproduttori, con anello numerato, inamovibile chiuso, fornito dalla Provincia Mancato inanellamento di pullus, entro il decimo giorno di vita, con anelli conformi alla legge Registro Mancata detenzione, presso l allevamento, del registro predisposto e vidimato dalla Provincia Mancate annotazioni nel registro del numero dei riproduttori, delle relative natalità e mortalità, gli acquisti e le cessioni Attestazione di provenienza Mancato rilascio da parte dell allevatore, su moduli specifici vidimati dalla Provincia, dell attestazione di provenienza all eventuale acquirente Mancanza, in caso di ulteriore cessione, del documento originario attestante il legale possesso del soggetto ceduto Esporre e/o cedere nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitiche e negli esercizi commerciali specializzati, esemplari privi dell apposito anello inamovibile chiuso, così come previsto all art. 5. art. 1 art. 5 c. 1 art. 5 c. 2 art. 6 c. 1 art. 6 c. 2 art. 6 c. 3 art. 6 c. 4 art. 1 art. 9 c ,66 art. 9 c. 2 51,33 art. 9 c. 2 51,33 art. 9 c. 2 51,33 Art. 9 c. 2 51,33 art. 9 c. 2 51,33 art. 9 c. 2 51,33 art. 9 c. 1 51,33 - Verificare eventuale reato penale previsto dalla L. 157/92 - Verificare eventuale reato penale previsto dalla L. 157/92 - Anelli forniti dalla Provincia - Anelli FIMOV - Anelli FOI Sui moduli devono essere riportati: specie di appartenenza estremi di identificazione dell anello dati anagrafici acquirente - Verificare eventuale reato penale previsto dalla L. 157/92 NB: In tutti i casi di violazione della presente legge regionale è possibile il sequestro amministrativo come previsto dalla legge 689/81. In caso di accertamento di violazione alla legge 157/92, è obbligatorio il sequestro penale con facoltà di nominare custode delle cose sequestrate il proprietario delle stesse. Tutte le specie ornitiche provenienti da allevamenti autorizzati ai sensi della presente legge non possono essere usate come richiami per l esercizio venatorio V. Ordinanza n. 67/2007 TAR del Veneto.

11 CANI / GARE CINOFILE Pag. 10 Argomento Oggetto della violazione L. 157/92 L.R. 50/93 Sanzione Note Numero consentito. Colture. Addestramento cani. Disturbo. Spostamenti. Gare cinofile. Allevamento cani. Caccia con cane oltre l orario consentito Uso dei cani oltre il numero consentito di 2 per ogni cacciatore. Accesso del cane sul terreno coltivato a riso, soia, tabacco, ortaggi, durante l esercizio venatorio. Addestramento e allenamento di cani da caccia in modi, tempi e luoghi non consentiti. Arrecare disturbo alla selvaggina. Causare volontariamente spostamenti della stessa e fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori. Svolgimento di gare e prove cinofile senza autorizzazione della Provincia. Allevamento di cani da caccia senza autorizzazione della Provincia e mancato rispetto degli obblighi. Esercitare la caccia vagante nelle aree lagunari con l ausilio del cane, oltre l orario consentito. art. 18 c. 5 art. 18 c. 6 art. 18 c. 2 art. 14 c. 8 lett. b art. 18 c. 3 art. 18 c. 7 art. 16 art. 35/d, L.R. 50/93 102,00 Zone previste dal P.F.V.P. L.R. 50/93 art. 9 c. 2 lett. e, nelle A.a.t.v. per tutto l anno. Dalla 3 domenica di agosto alla 2 di settembre. Mercoledì, Sabato e Domenica dalle ore 6 alle 11 e dalle ore 16 alle ore 20. Terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, stoppie, prati naturali e leguminose non oltre 10 gg. dall ultimo sfalcio e altre zone autorizzate. A verbale che la selvaggina effettivamente era presente ed è stata disturbata e/o fatta fuoriuscire anche con il cane. Zone di ripopolamento e catture, Ambiti territoriali, A.F.V., Comprensori alpini. Esclusi allevamenti gestiti dall E.N.C.I. Obbligo di apposito Registro. Norme di attuazione L.R. 1/07 - Allegato D Tabella Provincia di Venezia

12 ALTRE VIOLAZIONI SUI CANI MALTRATTAMENTO ANIMALI Pag. 11 Argomento Oggetto della violazione L. 189/2004 L.R. 60/93 Sanzione Note Cane vagante. Obblighi detentore entro 15 giorni dall avvenimento. Abbandono. Anagrafe canina. Commercio di cani o gatti Uccisione animali. di Maltrattamento di animali. Spettacoli manifestazioni vietate. o Detenzione animali Omessa custodia e malgoverno di animali pericolosi. Denuncia al settore veterinario di cessione scomparsa morte. Abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione. Omettere di iscrivere il proprio cane all anagrafe canina presso Comuni o ULSS entro i primi tre mesi di vita o entro 30 giorni dal rinvenimento se randagi. Commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione. Causare la morte di un animale per crudeltà o senza necessità. Cagionare per crudeltà o senza necessità lesioni ad un animale ovvero sottoporlo a sevizie, comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Organizzare o promuovere spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. Detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura e provocarne sofferenze. art. 1 art. 1 art. 1 art. 3 c. 2 art. 3 c. 1 art. 672 C.P. art. 20, L.R. 60/93 25,66 art. 5, comma 1 L. 281/91 172,00 art. 20, L.R. 60/93 25,66 art. 5, comma 4 L. 281/ ,33 art. 544 bis C.P. art. 544 ter C.P. art. 544 quater C.P. art. 727 C.P. Versamento Tesoreria Comunale di competenza. Versamento Tesoreria Comunale di competenza. Versamento Tesoreria Comunale di competenza. Versamento all Ufficio del Registro.

13 COMMERCIO FAUNA Pag. 12 Argomento Oggetto della violazione L. 157/92 L.R. 50/93 Sanzione Note Fauna Selvatica. Importazione specie autoctone. Uccelli, vivi o morti, loro parti o prodotti derivati, provenienti da attività venatoria. Esemplari vivi. Esemplari vivi. Commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre o manifestazioni a carattere gastronomico. Importazione di fauna selvatica viva senza l autorizzazione di cui all art. 20 c. 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell art. 20 per le altre introduzioni. Vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivanti facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica che non appartengono alle seguenti specie: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio. Commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti. Detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla L.157/92 e della fauna selvatica legittimamente abbattuta la cui detenzione viene regolamentata dalla Regione anche con le norme sulla tassidermia. art. 21/t art. 20 c. 2 art. 21/bb art. 21/cc art. 21/ee art. 30/l, L. 157/92 art. 31/l, L. 157/92 154,00 a capo art. 30/l, L. 157/92 art. 30/l, L. 157/92 art. 30/l, L. 157/92 Dare avviso all Intendenza di Finanza se violato norme tributarie. Importazione solo per: - miglioramento genetico - ripopolamento. Morti si commerciano solo le seguenti specie: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio, lecitamente abbattuti o allevati. Vivi solo quelli da allevamento Sequestro Sequestro La sanzione si applica a chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica. La fauna lecitamente abbattuta può essere detenuta venduta acquistata. Sequestro

14 DOCUMENTI E TASSE Pag. 13 Argomento Oggetto della violazione L. 157/92 L.R. 50/93 Sanzione Note Licenza fucile. Senza licenza perché mai conseguita o con licenza scaduta dopo 6 anni. art. 12 c. 8 art. 14 c. 1 Trattasi di porto illegale di arma L. 497/74, art. 12; R.D. 635/40. Integrare con sanzione amministrativa per la violazione sanzionata dall art. 31 c 1 lett. b) e c) Violazione artt. 624 o 625 C.P. Mancato pagamento tassa di concessione governativa. Assicurazione Falco Infrazioni tributarie connesse al mancato pagamento della tassa di concessione governativa e/o regionale. Caccia senza aver stipulato polizza assicurativa adeguata. Esercizio venatorio con il falco senza licenza di caccia art. 23 art. 12 c. 8 art. 12 c. 8 art. 22 c. 11 art. 31/c, L. 157/92 308,00 art. 31/b, L. 157/92 206,00 art. 38 L.R.50/93. Inviare informazione: - all Intendenza di Finanza e/o - Ufficio Tributi Regione Veneto anche per gli appostamenti fissi. Integrare con sanziona amministrativa per la violazione sanzionata dall art.31 c.1 lett. B/C Violazione artt C.P (lasciare in custodia al trasgressore) Arco Esercizio venatorio con l arco senza licenza di caccia art. 12 c. 8 art. 22 c. 11 Trattasi di porto illegale di arma L. 497/74 art 12 RD 635/40 art. 45 Integrare con sanziona amministrativa per la violazione sanzionata dall art.31 c.1 lett. B/C Violazione artt C.P Licenza primi 12 mesi. Annotazioni mancate. Mancato possesso Tesserino Regionale. Indicazioni della Provincia. Con licenza di prima concessione (12 mesi) senza essere accompagnato da cacciatore con anzianità prevista (3 anni senza sospensione o revoca). Omessa effettuazione sul tesserino regionale delle prescritte annotazioni. Sprovvisto di Tesserino Regionale per non averlo mai ritirato. Cacciatore di altra regione. Mancata apposizione delle indicazioni previste da parte della Provincia sul Tesserino Regionale. art. 22 c. 10 art. 15 c. 7 art. 12 c. 12 ** art. 30 c. 4 art. 12 c. 12 art. 14 c. 5 art. 31/i, L. 157/92 154,00 art. 31/m art. 31/i 154,00 L. 157/92 **Nelle A.a.t.v. dalla 3 domenica di settembre al 31 gennaio con abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento. Totale + 154,00= 204,00 Se non iscritto A.T.C ,00 art. 31/d L. 157/92

15 DOCUMENTI E TASSE Pag. 14 Argomento Oggetto della violazione L. 157/92 L.R. 50/93 Sanzione Note Autorizzazione A.T.C. Autorizzazione A.F.V. Autorizzazione centro pubblico o privato Esibizione. Esibizione del Tesserino Regionale Foglio autorizzazione A.F.V. Ricevuta di presenza A.a.t.v. Autorizzazione A.a.t.v. Accertamento A.a.t.v. Annotazione giornaliera A.a.t.v. Vidimazione A.a.t.v. Esercitare la caccia all interno di un A.T.C. senza la prescritta autorizzazione. Esercitare la caccia senza l autorizzazione del concessionario all interno di un A.F.V Esercitare la caccia senza l autorizzazione all interno di un centro pubblico o privato di riproduzione di fauna selvatica Omessa esibizione della licenza, della polizza assicurativa, (pur essendone provvisto). art. 14 c. 5 art. 21 lett. c art. 28 c. 1 Omessa esibizione del tesserino regionale art. 28 c. 1 Mancato rilascio foglio di autorizzazione, e/o mancata compilazione a fine caccia del numero capi e specie di selvaggina abbattuta. Mancato rilascio di ricevuta di presenza da parte del concessionario di A.a.t.v., con riporto del numero capi di fauna selvatica stanziale di allevamento abbattuta. Esercitare la caccia senza l autorizzazione del concessionario all interno di un A.a.t.v. Mancato accertamento da parte del concessionario di A.a.t.v. dei requisiti per i cacciatori ammessi come previsto dalla L.157/92 art. 12 commi 8 e 12. Mancata annotazione giornaliera sul registro, delle richieste di accesso dei cacciatori. Mancata vidimazione annuale del registro delle richieste di accesso. art. 29 c. 6 art. 29 c. 6 art. 30 c. 4 art. 30 c. 5 art. 30 c. 5 art. 30 c. 5 art. 30 c. 5 art. 31/d, L. 157/92 308,00 art. 31/d, L. 157/92 308,00 art. 31/d, L. 157/92 308,00 art. 31/m, L. 157/92 art. 31/m, L. 157/92 SCONFINAMENTO. - La sanzione è ridotta di 1/3 se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un altro A.T.C. vicino a quello autorizzato: - 206,00 Il concessionario può richiedere il danno causato dal trasgressore La Provincia o il privato possono richiedere i danni causati dal trasgressore Se il documento è esibito entro 5 giorni si applica il minimo ( 25,00). Se rifiuta art. 650 C.P. Se il documento è esibito entro 5 giorni si applica il minimo ( 25,00). Mancata annotazione, art. 31/i ( 154,00) secondo le valutazioni del caso. Se rifiuta art. 650 C.P. Inviare informativa alla Guardia di Finanza. Il concessionario può richiedere i danni causati dal trasgressore - 18 anno di età. - Licenza di porto di fucile. - Polizza assicurativa. - Tesserino Regionale. - Accompagnatore per licenza inferiore 12 mesi. Segnalazione all ufficio Caccia.

16 FORME E MODI NON CONSENTITI DI CACCIA Pag. 15 Argomento Oggetto della violazione L. 157/92 L.R. 50/93 Sanzione Note Forma opzione. Uccellagione. Esercizio della caccia in forma non consentita come da opzione L.157/92 art. 14 c.6. Per chi esercita uccellagione con reti, trappole, gabbie trappole, vischio, archetti. art. 12 c. 5 Beccaccia. Caccia all aspetto della beccaccia. art. 18 c. 8 art. 20 c. 10 Beccaccino. Caccia da appostamento al beccaccino. art. 18 c. 8 art. 20 c. 10 Rastrello. Caccia a rastrello in più di 3 persone. art. 21/h Nessuna Veicoli. Calendario Venatorio Cacciare sparando da autoveicoli, da natanti o aeromobili. Esercitare la caccia in difformità dalle disposizioni contenute nel calendario venatorio regionale e da altre norme emanate dalla Regione. art. 3 art. 21/i art. 16 c. 2 art. 31/a, L. 157/92 412,00 art. 30/e, L. 157/92 art. 35/i, L.R. 50/93 102,00 art 35/i, L.R. 50/93 102,00 art. 30/i, L. 157/92 Reti, trappole, gabbie trappole, vischio, archetti. art. 650 C.P., se nonostante il richiamo continuano a cacciare a rastrello. Es.: Cacciare in difformità dei provvedimenti della Regione, compreso il calendario venatorio, e non diversamente sanzionati.

17 LIMITAZIONI RISPETTO AI LUOGHI / DISTANZE Pag. 16 Argomento Oggetto della violazione L. 157/92 L.R. 50/93 Sanzione Note Aie, corti, fabbricati. 100 m. Ferrovie, strade. 50 m. Opere di difesa. Beni monumentali. Parchi. Aree protette. Altre zone. Fondo sottratto alla gestione programmata Operatore di Polizia Provinciale - divieto di caccia. Esercizio venatorio nelle aie, nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 m. da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro. Esercizio venatorio a distanza inferiore a 50 m. da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili eccettuate le strade poderali ed interpoderali. Esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e dove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile della Autorità Militare. (tabelle indicanti il divieto). Esercizio venatorio dove esistono beni monumentali, purché dette zone siano tabellate ed indicanti il divieto. Esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive. Esercizio venatorio in zone di divieto non diversamente sanzionate. Esercizio venatorio nei fondi sottratti alla gestione programmata. Esercitare la caccia nel territorio in cui l operatore di Polizia Provinciale svolge le funzioni di controllo (tutta la provincia). art. 21/e art 21/e art. 21/d art. 21/d art. 21/a art. 21/b art. 21/c art. 31/e art. 21 c. 13 art. 15 c. 6 art. 27 c. 5 art. 31/e, L. 157/92 206,00 art. 31/e, L. 157/92 206,00 art. 31/e, L. 157/92 206,00 art. 31/e, L. 157/92 206,00 art. 30/d, L. 157/92 art. 31/e, L. 157/92 206,00 art. 31/e, L. 157/92 206,00 art. 31/ e, L. 157/92 206,00 Pista ciclabile assimilata a strada carrozzabile. Uccisione di fauna nei Parchi Nazionali e Regionali e nelle Riserve Naturali connessione con L. 394/91 art. 11 c. 3 e art. 30. Rapporto al Comandante per violazione al Regolamento di Polizia Provinciale. (Verificare eventuali altre violazioni: iscrizione A.T.C., ecc.).

18 LIMITAZIONI RISPETTO AI LUOGHI / DISTANZE Pag. 17 Argomento Oggetto della violazione L. 157/92 L.R. 50/93 Sanzione Note Sparare a meno di: 150 m. Neve. Macchine agricole operatrici. Sparare a distanza inferiore a 150 m. in direzione dei luoghi di cui all art. 21 e, di filovie, stabbi, stazzi, e recinti per il ricovero del bestiame nel periodo di utilizzazione (fucile ad anima liscia). Per altre armi da caccia meno di 1+ ½ della gittata. Cacciare su terreni coperti totalmente o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate. Cacciare a distanza inferiore a 100 m. da macchine operatrici agricole in funzione. art. 21/f art. 21/m art. 21/l Fondi chiusi. Esercizio venatorio nei fondi chiusi. art. 15 c. 8 Colture, frutteti. Trasporto armi da sparo per uso venatorio Esercizio venatorio in forma vagante su terreni in attualità di coltivazione. Colture erbacee da seme; frutteti spec.ti; vigneti, uliveti, soia, riso e mais da seme, fino al raccolto. Trasporto, all interno dei centri abitati e delle altre zone in cui è vietata l attività venatoria ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l esercizio venatorio dalla L. 157/92 e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia art. 15 c. 7 art. 31/e, L. 157/92 206,00 art. 31/e, L. 157/92 206,00 art. 31/e, L. 157/92 206,00 art. 31/f, L. 157/92 206,00 art. 31/e, L. 157/92 206,00 art. 21/g nessuna Specificare la percentuale di territorio coperta di neve. Recinzione di almeno 1.20 m. di altezza, o fossato di almeno 3 m. di larghezza e 1.50 m. di profondità. Purché tabellati. - Terreni anche se non tabellati. - Nei frutteti specializzati il divieto di caccia vagante permane anche dopo l avvenuto raccolto. - Art. 650 C.P. se, nonostante il richiamo continuano la violazione; - trasporto armi cariche: vedere pag. 30

19 LIMITAZIONI RISPETTO AI LUOGHI / DISTANZE Pag. 18 Argomento Oggetto della violazione L. 157/92 L.R. 50/93 Sanzione Note Acquacoltura. Stagni, paludi, ghiaccio. Mandrie. Appostamento fisso 250 m. Cacciare in specchi d acqua dove si esercita l industria della pesca e dell acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, purché tali zone siano tabellate. Cacciare negli stagni, paludi, specchi d acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiumi. Esercizio venatorio a meno di 100 m. da mandrie, greggi, branchi. Caccia da appostamento fisso a meno di 250 m. dagli istituti previsti dalla L.R. 50/93 art. 9 c. 2 lett. a-b-c-d e artt. 29 e 30. art. 21/s art. 21/n art. 27 c. 3 art. 20 c. 11 art. 31/e, L. 157/92 206,00 art. 31/e, L. 157/92 206,00 art. 35/m, L. 50/93 - oasi di protezione. - zone di ripopolamento e cattura. - centri pubblici e privati di riproduzione. - centri privati di riproduzione. - A.F.V. - A.A.F.V.

20 LIMITAZIONI TEMPO / PERIODI Pag. 19 Argomento Oggetto della violazione L. 157/92 L.R. 50/93 Sanzione Note Divieto generale. Attività venatoria in tempo di divieto generale. art. 18 c. 2 Orario di divieto. Attività venatoria in orari di divieto. art. 18 c. 7 Giorni di silenzio venatorio. Giorni di caccia settimanali. Tipica fauna stanziale alpina. Periodi di divieto per specie. Attività venatoria nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì). Esercitare la caccia per più di tre giorni alla settimana, con eventuale integrazione di 2 giornate per la caccia alla fauna migratoria nei mesi di ottobre novembre. Abbattimento, cattura, detenzione di esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina. art. 18 c. 6 art. 30/g art. 16 c. 2 lett. b art. 30/a, L. 157/92 art. 31/g, L. 157/92 206,00 art. 30/f, L. 157/92 art. 30/g, L. 157/92 In riferimento al periodo previsto per la stagione venatoria (calendario venatorio regionale).. Fare riferimento al Calendario Venatorio. Martedì e venerdì.. Integrazione di 2 giornate alla migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre, se previsto dal calendario venatorio in corso. Quelli non compresi nell elenco di cui all art. 2 della L. 157/92, dei quale sia vietato l abbattimento..

21 MEZZI VIETATI Pag. 20 Argomento Oggetto della violazione L. 157/92 L.R. 50/93 Sanzione Note Mezzi vietati. Ungulati munizioni spezzate. Fonti luminose. Armi vietate. Uso di esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci o congegni similari. Fare impiego di civette, usare armi da sparo con silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda. Usare balestre. Uso di munizioni spezzate nella caccia agli ungulati. È vietato detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne. Attività venatoria con mezzi vietati o non espressamente consentiti dalla legge (comprese fionde, carabine ad aria compressa e cerbottane). art. 21/u art. 21/u art. 13 c.5 art. 14 c. 8 lett. c Reti detenzione. Privato che detiene reti da uccellagione. art. 21/v art. 4 c.11 Vendita reti. Vendere a privati reti da uccellagione. art. 21/v art. 4 c. 11 art. 30/h, L. 157/92 art. 30/h, L. 157/92 art. 30/h, L. 157/92 art. 35/h, L.R. 50/93 art. 35/g, L.R. 50/93 412,00 Per la balestra, trattasi anche di porto abusivo d arma. Sanzionabile se connesso all attività di bracconaggio e/o disturbo della selvaggina. Calibro non superiore al 12 (canna anima liscia), non inferiore a 5,6 e bossolo non inferiore a mm. 40 (canna rigata). *vedi anche pagina 2 punto 13.

22 MEZZI VIETATI Pag. 21 Argomento Oggetto della violazione L. 157/92 L.R. 50/93 Sanzione Note Trappole. Bossoli. Scafandri e tute sub. Fucile semiautomatico. (più di 3 cartucce). Armi in aree protette. Produrre, vendere o detenere trappole per la cattura di fauna selvatica. Mancato recupero e abbandono sul terreno dei bossoli delle cartucce. Utilizzare a scopo venatorio scafandri, tute impermeabili da sub negli specchi o corsi d acqua. Cacciare con fucile semiautomatico contenente più di 3 cartucce. Divieto di introduzione da parte di privati di armi e di mezzi di cattura all interno di Parchi Nazionali - Regionali e Riserve naturali, salvo gli autorizzati. Escluse le aree ove è consentito il prelievo venatorio. art. 21/z art. 4 c. 11 art. 13 c. 3 art. 21/h art. 13 c. 1 art. 35/g, L.R. 50/93 412,00 art. 35/l, L.R. 50/93 art. 30/h, L. 157/92 art. 30/h, L. 157/92 art. 11 c. 3 lett. f, art. 30 L. 394/91. Due cartucce nel caricatore ed una in canna...

23 COMUNICAZIONI Pag. 22 Argomento Oggetto della violazione L. 157/92 L.R. 50/93 Sanzione Note Fauna morta o ferita. Uccelli inanellati. Fondi chiusi. Omessa comunicazione entro 24 ore alla Provincia del rinvenimento di capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà. Omessa notizia all I.N.F.S. o al Comune per chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati (entro 10 giorni). Mancata notificazione alla Provincia dei fondi chiusi entro 60 giorni dal Piano Faunistico Venatorio Regionale. art. 5 c. 1 art. 4 c. 5 art. 4 c. 10 art. 27 c. 2 art. 35/b, L.R. 50/93 Valutare eventuale connessione con art. 624 e 625 C.P.

24 RICHIAMI VIETATI Pag. 23 Argomento Oggetto della violazione L. 157/92 L.R. 50/93 Sanzione Note Richiami acustici. Richiami vivi vietati zimbelli. Orario esposizione, ritiro richiami vivi o stampi. Richiami vivi specie. Richiami vivi di cattura. Numero. Richiami vivi anello. Richiami acquatici. Usare durante la caccia richiami acustici meccanici; elettromagnetici o elettromeccanici con o senza amplificatore del suono. Usare durante la caccia richiami vivi di cui all art. 21 c.1 lett. r, uccelli vivi accecati o mutilati o legati per le ali. Posa dei richiami prima di 2 ore dalla levata del sole, o ritiro dei richiami vivi e stampi oltre 1 ora dopo l orario stabilito dal calendario venatorio. Detenzione di richiami vivi non autorizzati. Specie non consentite. Usare richiami vivi, di cattura, in numero superiore a quanto previsto dall art. 5 della L. 157/92. Usare richiami vivi non identificabili da anello inamovibile fornito dalla Provincia. art. 5 c.7, L. 157/92 Usare nella caccia agli acquatici, richiami vivi non provenienti da allevamento autorizzato. art. 21/r art. 21/r art. 14 c. 3 art. 4 c. 4 Artt. 5 c. 2 art. 21/p art. 4 c. 9 art. 21/q art. 30/h, L. 157/92 Art. 30/h, L. 157/92 art. 30/h, L. 157/92 art. 31/h, L. 157/92 308,00 art. 31/h, L. 157/92 308,00 art. 31/h, L. 157/92 308,00 solo del richiamo acustico. dei richiami. Valutare connessione con art. 544-ter C.P. (maltrattamento) o art. 544-bis (uccisione). Appostamento fisso: n. 40 richiami vivi di cattura totali per cacciatore (massimo 10 per specie). Appostamento temporaneo: n. 10 richiami vivi di cattura totali per cacciatore. Senza anello: art. 5 c. 7, L. 157/92 Escluso l anatra germanata.

25 RICHIAMI / APPOSTAMENTI Pag. 24 Argomento Oggetto della violazione L. 157/92 L.R. 50/93 Sanzione Note Appostamento fisso non autorizzato. Appostamento fisso. - Recupero selvaggina. Accesso all appostamento fisso. Ospite appostamento fisso. Numero cacciatori in appostamento fisso. Appostamento fisso in zona diversa. Civetta viva. Civetta viva. Utilizzo ai fini di richiamo. Caccia da appostamento fisso senza l autorizzazione della Provincia o senza versamento della tassa regionale. Recupero della selvaggina ferita oltre i 200 m. dall appostamento fisso munito di fucile. Accesso all appostamento fisso con armi e con uso di richiami vivi per il cacciatore che non ha esercitato l opzione per la forma specifica di caccia. Mancata esibizione da parte di un ospite della copia autentica di autorizzazione rilasciata dal titolare dell appostamento fisso. Accesso all appostamento fisso in più di 2 cacciatori contemporaneamente oltre al titolare. Allestimento dell appostamento fisso in zona diversa da quella autorizzata dalla Provincia. Abbattimento, cattura o detenzione di specie comprese nell elenco di cui all art. 2 c.1 L.157/92. (tutti gli Strigiformes) art. 23 c. 5 art. 20 c. 2 art. 12 c. 5 art. 20 c. 3 art. 2 c. 1/b Fare impiego di civette. art. 21/u art. 20 c. 4 art. 20 c. 4 art. 20 c. 4 art. 20 c. 7 art. 31/a, L. 157/92 412,00 art. 35/e, L.R. 50/93 102,00 art. 35/e, L.R. 50/93 102,00 art. 35/e, L.R. 50/93 102,00 art. 30/b, L. 157/92 art. 31/h, L. 157/92 308,00 art. 30/b, L. 157/92 Evasione delle tasse di concessione regionale. Dare comunicazione al Presidente Giunta Regionale. Con fucile oltre i 200 m. è da considerare caccia vagante. Se c è anche attività di caccia: L. 157/92 art. 12 c. 5, art. 31 lett. a 412,00. Massimo due ospiti quando non c è il titolare. Con il titolare al massimo in 3. Se a meno di 250 m. dalle zone di cui art. 9 c. 2 lett. a, b, c, d, e artt. 29, 30, L.R. 50/93, vedi anche pag Si considera anche la violazione penale, in quanto detenuta.

26 TASSIDERMIA Pag. 25 Argomento Oggetto della violazione R.R. 1/2000 L.R. 50/93 Sanzione Note Attività di tassidermia. Registri. Contrassegni. Provenienza. Ispezione locali. Esercizio di attività di tassidermia senza autorizzazione. R.R. 1/2000. Mancata annotazione sui registri. R.R. 1/2000. Mancata apposizione contrassegno. R.R. 1/2000 Rifiuto o impossibilità di fornire notizie sulla provenienza. R.R. 1/2000 Manifesto rifiuto di far ispezionare i locali. R.R. 1/2000. art. 6 c. 2 art. 6 c. 1 art. 6 c. 3 art. 6 c. 5 art. 6 c. 6 art. 30 c. 2; art. 30 c. 1/b, L. 157/92 PENALE Violazione L. 157/92 art. 6 c. 2. Per la detenzione delle specie elencate alla pag. 3 del presente prontuario, si applica la sanzione penale art. 30 L. 157/92.. Sospensione autorizzazione (art. 7 L.R. 50/93). Sospensione autorizzazione (art. 7 L.R. 50/93) Mancata segnalazione alla Provincia e rifiuto propria opera.

27 TABELLE Pag. 26 Argomento Oggetto della violazione L. 157/92 L.R. 50/93 Sanzione Note Apposizione. Rimozione. Apposizione impropria di tabelle ad una altezza inferiore a 3 m. o maggiore a 4 m. non visibili 2 tabelle contigue e nello spazio di 100 m. Apposizione abusiva di tabelle. Rimuovere, danneggiare e rendere inidonee tabelle apposte legittimamente. art. 21/dd art. 33 art. 35/f, L.R. 50/93 102,00 art. 635 C.P. Le caratteristiche delle tabelle fanno riferimento al decreto Giunta Regionale n del 6 agosto Se poste da un Ente Pubblico si procede d ufficio. Se da privato si procede a querela.

28 ZONA LAGUNARE VALLIVA Pag. 27 Argomento Oggetto della violazione L.R. 1/07 All. A titolo VII L.R. 50/93 Sanzione Note Distanza tra appostamenti. Recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta. Annotazioni capi abbattuti. Fucile vietato in Z.L.V. Posa dei richiami. Canalette. Realizzazione di appostamento a titolo individuale. Disturbo alla selvaggina. Esercizio venatorio in Zona lagunare ATC n. 1 Esercitare la caccia da appostamento a meno di 200 m. da altro in funzione. Recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta oltre la distanza di rispetto dell appostamento Mancata annotazione sul tesserino regionale dei capi abbattuti, subito dopo il recupero. Attività venatoria in zona lagunare valliva con fucile o munizioni non conformi. Esporre stampi e richiami vivi in orario non consentito (da un ora dopo il tramonto a due ore prima della levata del sole). Esercitare la caccia nelle canalette o negli appostamenti della Litoranea veneta (Bibione) in difformità delle disposizioni regionali. Realizzazione di appostamento di caccia fisso a titolo individuale, al di fuori di quelli individuati dalla Provincia. Causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica da ambiti protetti per scopi venatori. art. 23 c. 5 art. 16 art. 25 c. 1 art. 16 art. 26 c. 3 art. 25 c. 3 art. 26 c. 2 art. 14 c. 3 art. 14 c. 1 art. 23 c. 1 art. 25 c. 1 art. 14 c. 8 lett. b art. 16 art. 31/i, L. 157/92 154,00 Distanza consentita 200 metri dall appostamento, anche con uso della barca, cane e fucile. Superiore al cal. 12 o inferiore al cal. 20, munizione spezzata. Vedi Nota a pag. 4 Sono consentiti richiami vivi, provenienti da allevamento. Verificare norme vigenti nella stagione venatoria. Timbro di ammissione sul tesserino regionale o permesso d ospite

29 PIANO FAUNISTICO VENATORIO Misure di attuazione Pag. 28 Argomento Oggetto della violazione L.R. 1/07 All. A L.R. 50/93 Sanzione Note Censimenti nelle A.F.V. lagunari. Immissione di selvaggina in A.F.V. Centro privato di produzione fauna selvatica. Mancata effettuazione o mancata comunicazione dei censimenti alle date previste. Immettere selvaggina in A.F.V. al di fuori dei periodi consentiti o in assenza di autorizzazione. Omesse registrazioni di immissione, cattura, cessione. art. 29 art. 8 c. 5 art. 37 art. 8 c. 5 art. 48 art. 8 c. 5 art. 35/m L.R. 50/93 art. 35/m L.R. 50/93 art. 35/m L.R. 50/93 Obbligo di comunicazione alla Provincia. Scadenze: 31 gennaio, 31 marzo, 10 settembre, 30 novembre. Rapporto di servizio al Comandante. Competenza Ufficio Caccia. Rapporto di servizio al Comandante. Competenza Ufficio Caccia. Rapporto di servizio al Comandante. Competenza Ufficio Caccia. Argomento Oggetto della violazione L.R. 1/07 All. D L.R. 50/93 Sanzione Note Munizioni vietate nelle aree lagunari. Caccia con cane oltre l orario consentito Utilizzare munizioni con piombo non nichelato. Esercitare la caccia vagante nelle aree lagunari con l ausilio del cane, oltre l orario consentito. Allegato D Tabella Provincia di Venezia Allegato D Tabella Provincia di Venezia art. 16 art. 16 Sequestro amministrativo munizioni. La caccia vagante con il cane è consentita fino alle ore 14

30 REATI IN MATERIA DI ARMI Pag. 29 Argomento Oggetto della violazione Leggi e norme violate Sanzione Note Porto illegale d armi Detenzione illegale di armi e munizioni Omessa denuncia di armi o munizioni Detenzione o porto d armi clandestine. Alterazione numero matricola. Alterazione di armi Custodia delle armi e degli esplosivi Omessa custodia delle armi Portare illegalmente armi o parti di esse, di munizioni o esplosivi in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero esercizio venatorio senza la prescritta licenza. Detenere illegalmente, a qualsiasi titolo, armi (da guerra o comuni da sparo o parti di esse) Omettere di denunciare all autorità di P.S. la detenzione di armi o munizioni o materiali esplodenti. Detenere o portare armi comuni da sparo e le canne, prive dei prescritti contrassegni o non catalogate (armi clandestine). Alterare in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un arma. Non assicurare con ogni diligenza la custodia delle armi e degli esplosivi nell interesse della sicurezza pubblica. Trascurare di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, le cautele necessarie per impedire che qualcuno giunga ad impossessarsene agevolmente. L. 497/74 art. 12 e 14 L. 895/67 art. 2 e 7 art. 697 C.P. art. 38 R.D. 773/31 L. 110/75 art. 23 L. 110/75 art. 3 L. 110/75 art. 20 L. 110/75 art. 20-bis In caso di esercizio venatorio con abbattimento di selvaggina violazione art. 625 C.P. Cancellare, modificare, alterare i numeri di matricola o di catalogo e gli altri segni distintivi citati negli artt. 7 e 11 L. 110/75. Alterare ai fini di aumentare la potenzialità di offesa ovvero rendere più agevole il porto, l uso o l occultamento. Es.: usare armi in stato d ebbrezza o sotto l effetto di stupefacenti Es.: lasciare il fucile da caccia all interno dell auto (anche con porte chiuse)

31 REATI IN MATERIA DI ARMI ACCENSIONE DI FUOCHI Pag. 30 Argomento Oggetto della violazione Leggi e norme violate Sanzione Note Omessa comunicazione all autorità di P.S. Perquisizioni locali, persone, veicolo (armi). Inosservanza degli ordini dell autorità di P.S. Divieto di accensione fuochi Trasporto armi cariche. Omettere di comunicare all Autorità di P.S. la variazione del luogo di detenzione delle armi e munizioni regolarmente denunciate. Omettere di presentarsi nel termine prescritto davanti alla Autorità di P.S. senza giustificato motivo. Accendere fuochi alle stoppie nei campi e nei boschi al di fuori dai tempi e luoghi stabiliti dai regolamenti locali. Trasportare armi da sparo cariche R.D. 635/40 art. 58 R.D. 773/31 art. 41 R.D. 773/31 art ,00 R.D. 773/31 art. 59 art. 53 R.D.635/1940 art. 17 bis R.D. 773/ ,00 art. 17 R.D. 773/31 Gli A.P.G. e gli U.P.G. procedono immediatamente a perquisizione e sequestro in caso di notizia o indizio dell esistenza, in locale pubblico, privato o abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti abusivamente detenute. Obbligo di redigere relativo verbale da inviare entro 48 ore all A.G.. Salvo che il fatto costituisca reato (Art 650 C.P.). l Autorità può disporre accompagnamento per mezzo della forza pubblica. Vietato accendere fuochi prima del 15 agosto e a meno di 100 m. da case, edifici, boschi, piantagioni, siepi, mucchi di biada, paglia, fienili o altri materiali infiammabili. Per trasporto si intende l arma trasportata carica all interno di veicoli di qualunque genere o di natanti.

32 CACCIA IN DEROGA Pag. 31 Argomento Oggetto della violazione L. 157/92 L.R. 24/2007 Sanzione Note Tempi di prelievo. Prelievo in numero superiore (esclusi Fringuello e Peppola) Prelievo in numero superiore Fringuello e Peppola Prelievo in A.A.T.V. Giornate di prelievo Mancata annotazione Mancata restituzione schede di monitoraggio Abbattimento di specie in deroga, al di fuori del periodo consentito. Abbattimento di specie in deroga in numero superiore al limite massimo consentito Abbattimento delle specie in deroga (Fringuello e Peppola) in numero superiore al limite massimo giornaliero. Abbattimento di specie in deroga all interno di A.A.T.V. Abbattimento di specie in deroga in giorno di silenzio venatorio Omettere di annotare al termine della giornata venatoria sul tesserino regionale i capi prelevati Mancata restituzione schede di monitoraggio entro i termini previsti L.R. 50/93 art. 16 c. 2 let. c art. 9 c. 1 art. 9 c. 1 art. 9 c. 1 art. 2 ter c. 1 art. 2 ter c. 3 art. 4 c. 1 art. 6 bis c. 2 art. 30/h L. 157/92 art. 30/h L. 157/92 art. 30/h L. 157/92 art. 30/h L. 157/92 art. 30/f L. 157/92 art. 31/i L. 157/92 154,00 art. 35/c L.R. 50/93 Oltre 20 Fringuelli e oltre 5 Peppole. Termini restituzione schede di monitoraggio: 2/10-17/10-2/11-19/11-3/12-18/12/ /1/2008 N.B.:specie cacciabili: * Storno Fringuello (numero massimo giornaliero 20; numero massimo stagionale 100). *Peppola (numero massimo giornaliero 5; numero massimo stagionale 25). Periodi: dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (peppola: dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre). Stagione venatoria: 2007/2008.

33 Pag. 32 Corpo di Polizia Provinciale Prontuario infrazioni viabilità silvo-pastorale

34 NOTE Pag. 33 1) Sono considerate silvo-pastorali le vie di penetrazione situate all interno delle aree forestali e pascolive. Sono assimilate alle strade silvopastorali: le piste forestali, le piste di esbosco, i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria, i sentieri e le mulattiere, i prati, i prati-pascoli e i boschi. Sono escluse dall applicazione della presente legge le strade adibite al pubblico transito. 2) La Provincia individua, entro 180 giorni dall entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite l elenco delle strade silvo- pastorali da assoggettare alla disciplina della L.R. 14/92 e L.R. 19/93. Ogni anno, entro il mese di febbraio, possono essere fatti aggiornamenti. L apposizione del segnale di divieto è a carico della Provincia per le strade esistenti e a carico del privato per le strade di nuova costruzione. 3) Le funzioni inerenti l applicazione delle sanzioni amministrative previste per l inosservanza delle disposizioni in materia di viabilità silvopastorale, sono da ritenere delegate ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni, di conseguenza, il rapporto redatto dagli organi di vigilanza, ai sensi dell art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, deve essere inviato al Sindaco ed allo stesso devono essere presentati gli eventuali scritti difensivi ai cui all art. 18 della stessa legge n. 689 del Le sanzioni pecuniarie dovranno essere versate alla Tesoreria Comunale che provvederà, nei termini previsti per legge, alla riversale del 50% entro il 31 gennaio successivo. 4) L ammontare degli introiti derivanti dalle sanzioni spettano in misura del 50% a: - al Comune territorialmente competente - alla Comunità Montana o alla Provincia per il territorio di rispettiva competenza..

35 DISCIPLINA DELLA VIABILITA SILVO PASTORALE Pag. 34 Argomento Oggetto della violazione Legge ed articolo violato L.R. 14/92 Sanzione L.R. 14/92 Note Disciplina della circolazione Tabellazione Circolare con veicoli a motore nelle strade silvo-pastorali e nelle aree assimilate Circolare con velocipedi nei prati, nei prati pascoli, nei boschi, nei tracciati delle piste da sci e degli impianti di risalita, nei sentieri alpini Circolare con velocipedi nelle aree assimilate contrariamente alle ordinanze sindacali Mancata apposizione del segnale di divieto, previa diffida al proprietario, entro 180 giorni dalla data di individuazione dell elenco delle strade silvo-pastorali Mancata manutenzione, sostituzione o reintegrazione delle tabelle da parte del proprietario Danneggiare o asportare tabelle indicanti il divieto di circolazione art. 4 comma 1 art. 6 comma 1 art. 4 comma 7 art. 4 comma 4 art. 4 comma 5 art. 7 comma 1 lett. C art. 7 c.1 lett. A 102,00 art. 7 c.1 lett. A 102,00 art. 7 c.1 lett. A 102,00 art. 7 c.1 lett. B art. 7 c.1 lett. B art. 7 c.1 lett. C 86,00 - Vedi nota 1 Sono esclusi da tale divieto i mezzi di vigilanza, i mezzi di assistenza sanitaria e veterinaria i mezzi dei proprietari dei fondi, degli affittuari e locatari ed altri mezzi eventualmente autorizzati dai Comuni (es. disabili) - Vedi nota 1 - Vedi nota 1 - Vedi nota 2 Valido per le strade di nuova costruzione - Vedi nota 2

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