GABLE - Flotte Mod Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Edizione

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1 NOTA INFORMATIVA (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: ) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE E DANNI MATERIALI E DIRETTI GABLE - Flotte Mod Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Edizione La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Il presente contratto viene stipulato con, una società per azioni a responsabilità limitata; è una società controllata ed interamente di proprietà di GABLE Holdings Inc. b) ha Sede Legale e Direzione Generale nel Liechtenstein, Pflugstrasse 20 LI-9490 Vaduz, ed è registrata a Vaduz, Liechtenstein con il N FL c) La Sede di con cui sarà concluso il contratto è la Sede Principale della società, Pflugstrasse 20 LI-9490 Vaduz, Liechtenstein. d) opera nel territorio della Repubblica Italiana in regime di Libertà di Prestazione di Servizi; ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D. Lgs. N 209 del 7 Settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni (in seguito definito "Codice delle Assicurazioni") il Rappresentante per la Gestione dei Sinistri è la società Multi Serass S.r.l., con sede a Milano, Via Roncaglia 13, Milano (MI), Italy - tel , fax , gable@multiserass.com, sito internet e) Recapiti di : telefono , fax , sito internet indirizzo di posta elettronica info@gableinsurance.com. f) è iscritta all Elenco II annesso all Albo Imprese IVASS al N II.00640, iscrizione in data 03 Gennaio 2008, codice IVASS Impresa opera nel territorio della Repubblica Italiana in regime di Libertà di Prestazione di Servizi ai sensi della direttiva 92/49/EEC del 18 Giugno 1992 concernente l assicurazione diretta diversa dall assicurazione sulla vita, nonché degli Artt. 1, lettera (e) e 24 del Codice delle Assicurazioni. è sottoposta al controllo della Autorità di Vigilanza del Liechtenstein preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari, la Financial Market Authority (FMA). Queste informazioni possono essere verificate sul sito internet della Financial Market Authority ( e dell'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ( Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 8 di 50 Mod Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed pag. 1 di 21 Pflugstrasse 20 LI-9490 Vaduz Telephone Facsimile Registered at the Public Register in Vaduz under FL Regulated by the Liechtenstein Financial Market Authority A member of the Liechtenstein Insurance Association UK Contact Office 34 Lime Street London EC3M 4AT Telephone +44 (0) Facsimile + 44 (0) è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

2 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa L ammontare del patrimonio netto rilevabile dall ultimo bilancio approvato (al 31 Dicembre 2013) di GABLE Insurance AG è di 38,09 milioni di Euro, formato da un capitale sociale di 19,49 milioni di Euro e da riserve patrimoniali di 18,60 milioni di Euro. Il tasso di cambio utilizzato per la conversione valutaria degli importi di bilancio da Sterline UK ad Euro è pari a 1 = 1,2018 (tasso di cambio registrato il 31 Dicembre 2013). L indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è del 169 %. Il patrimonio netto e l indice di solvibilità sono calcolati applicando i criteri contabili internazionali (International Financial Reporting Standards, IFRS) e la normativa regolamentare vigente nel Liechtenstein. è una società controllata ed interamente di proprietà di GABLE Holdings Inc., con sede a 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY Cayman Islands. 2.1 Informazioni sulla struttura distributiva dell Impresa Ai fini della corretta e completa informativa di cui all Art. 22, comma 10 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, si segnala che si avvale per la distribuzione e la gestione dei propri contratti assicurativi nei rami Auto, Responsabilità civile e Danni materiali e diretti, della Società RFIB Group Limited, l attività di intermediazione viene pertanto svolta in collaborazione tra più intermediari. La Società RFIB Group Limited, con sede legale a Londra, 20 Gracechurch Street London EC3V 0AF, United Kingdom, opera nel Regno Unito nel ruolo di Managing General Agent di. RFIB Group Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di Libertà di Prestazione di Servizi, è iscritta con il N. UE nell'elenco degli Intermediari dell'unione Europea istituito dal Codice delle Assicurazioni ed opera nell ambito di accordi di collaborazione a propria volta stipulati con vari intermediari. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. a. Coperture assicurative offerte - Responsabilità civile assicura, in conformità alle norme di Legge, i rischi della Responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del Veicolo indicato in Polizza. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Artt. 1 e 6 delle Condizioni Generali. AVVERTENZA - Informativa pre-contrattuale Ai sensi dell'art. 30, comma 7 del Regolamento ISVAP N 35 del 26 Maggio 2010, con riferimento ai contratti in forma collettiva, in cui gli Assicurati sostengono in tutto o in parte l onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, è fatto obbligo al Contraente di consegnare agli Assicurati, prima dell adesione alla copertura assicurativa, le Condizioni di Assicurazione complete in ogni loro parte, oltre ad eventuali Appendici di precisazione o variazione eventualmente emesse successivamente alla stipula della polizza. Formula Tariffaria Tariffa Fissa La formula tariffaria applicabile al contratto è del tipo a Tariffa Fissa, che prevede premi differenziati oppure indifferenziati, eventualmente determinati a seconda del tipo di Veicolo, secondo la struttura tariffaria proposta da GABLE Insurance AG. La formula tariffaria a Tariffa Fissa non prevede maggiorazioni o riduzioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Art. 1 delle Condizioni Generali. Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 9 di 50 Mod Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed pag. 2 di 21 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

3 AVVERTENZA - Limitazioni ed esclusioni Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, ovvero condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Artt. 1 e 2 delle Condizioni Generali. Si segnala, inoltre, che la garanzia assicurativa resta sospesa, ai sensi dell'art del Codice Civile, in caso di mancato pagamento del premio. AVVERTENZA - Esclusione Sanzioni Internazionali La garanzia prestata con la presente polizza, o con certificati assicurativi o altri documenti che costituiscono evidenza di copertura assicurativa, non opera qualora l Assicurato o il Contraente o il danneggiato o il/i soggetto/i eventualmente beneficiario/i della prestazione indennitaria o parte di essa siano oggetto o comunque rientrino nella relativa disciplina delle Sanzioni economico-commerciali disposte dal Regno Unito, dall'organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o dagli Stati Uniti d'america, quali a titolo esemplificativo e non limitativo le Sanzioni disposte dal Ministero del Tesoro del Regno Unito (U.K. Treasury) o dall'ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (Office of Foreign Assets Control - "OFAC") del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti (U.S. Treasury Department) o descritte nel Regolamento CE 27 Maggio 2002 modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 4 Novembre 2013, N. 1091/2013. E' tuttavia convenuto che la presente clausola non esclude la prestazione di garanzia assicurativa che risulti obbligatoria in base alle Leggi vigenti. AVVERTENZA - Rivalse Sono previsti casi di rivalsa, per i quali ha diritto di recuperare l importo pagato ai terzi danneggiati nell ipotesi in cui l Impresa stessa avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione assicurativa. Si rinvia, per i presupposti e per gli effetti per il Contraente, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 2 delle Condizioni Generali. AVVERTENZA - Franchigie, scoperti e massimali Il contratto può prevedere l applicazione di una franchigia (formula tariffaria Tariffa Fissa con franchigia fissa ed assoluta ), in tal caso il Contraente e l Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a l importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia stessa. In difetto, eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell inopponibilità di tale franchigia. Il contratto non prevede l applicazione di scoperti. Inoltre, per i rischi della Responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione, corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il massimale convenuto. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 1 delle Condizioni Generali e Condizione Speciale S2 (valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza). Per facilitare la comprensione da parte del Contraente del meccanismo di funzionamento di franchigia e massimale, si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche: Ipotesi danno Ipotesi franchigia Indennizzo netto a carico di Importo che rimane a carico del Contraente 1.000,00 Franchigia 500,00 500,00 500,00 350,00 Franchigia 500,00 0,00 350,00 Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 10 di 50 Mod Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed pag. 3 di 21 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

4 Ipotesi danno Ipotesi massimale Indennizzo netto a carico di Importo che rimane a carico del Contraente , , ,00 0, , , , ,00 3. b. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni - Danni materiali e diretti Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative, previste dalle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e diretti, Condizioni Particolari P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio: Incendio - Garantisce il Veicolo per i danni materiali e diretti in caso di incendio, fulmine, esplosione, scoppio (vedi Condizione Particolare P1); Incendio e Furto - Oltre alla copertura Incendio, garantisce il Veicolo contro i rischi derivanti da furto o rapina, totale o parziale, compresi i danni subiti nell esecuzione o nel tentativo di tali reati ed i danni subiti dal Veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla rapina (vedi Condizione Particolare P2); Prestazioni Aggiuntive GOLD (prestabile solo in abbinamento alla copertura Incendio e Furto) - Si tratta di un pacchetto di coperture che prevede le garanzie: Caduta aerei, Spese per sottrazione o smarrimento chiavi, Ricorso terzi da incendio (vedi Condizione Particolare P3); Eventi Speciali (prestabile solo in abbinamento alla copertura Incendio o Incendio e Furto) - Garantisce il Veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di eventi sociopolitici (esempio: atti vandalici, scioperi, terrorismo) e di eventi naturali (esempio: grandine, uragani, frane, terremoti) (vedi Condizione Particolare P4); Cristalli (prestabile solo in abbinamento alla copertura Incendio e Furto) - Garantisce il Veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto, cristalli laterali) determinata da causa accidentale o fatto involontario di terzi (vedi Condizione Particolare P5); Collisione (prestabile solo in abbinamento alla copertura Incendio e Furto) - Garantisce il Veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di collisione e/o scontro con Veicoli identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e durante la sosta (vedi Condizione Particolare P6); Kasko (prestabile solo in abbinamento alla copertura Incendio e Furto) - Garantisce il Veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada (vedi Condizione Particolare P7). AVVERTENZA - Limitazioni ed esclusioni Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, ovvero condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e diretti, Artt. 2 e 4 delle Condizioni Generali e Condizioni Particolari P1 e P2. Si segnala inoltre che la garanzia assicurativa resta sospesa, ai sensi dell'art del Codice Civile, in caso di mancato pagamento del premio. AVVERTENZA - Esclusione Sanzioni Internazionali La garanzia prestata con la presente polizza, o con certificati assicurativi o altri documenti che costituiscono evidenza di copertura assicurativa, non opera qualora l Assicurato o il Contraente o il danneggiato o il/i soggetto/i eventualmente beneficiario/i della prestazione indennitaria o parte di essa siano oggetto o comunque rientrino nella relativa disciplina delle Sanzioni economico-commerciali disposte dal Regno Unito, dall'organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o dagli Stati Uniti d'america, quali a titolo esemplificativo e non limitativo le Sanzioni disposte dal Ministero del Tesoro del Regno Unito (U.K. Treasury) o dall'ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (Office of Foreign Assets Control - "OFAC") del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti (U.S. Treasury Department) o descritte nel Regolamento CE 27 Maggio 2002 modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 4 Novembre 2013, N. 1091/2013. Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 11 di 50 Mod Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed pag. 4 di 21 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

5 AVVERTENZA - Rivalse Relativamente agli indennizzi pagati, esercita il diritto di Rivalsa nei confronti dei responsabili dei sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall Art del Codice Civile. AVVERTENZA - Franchigie, scoperti e massimali Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e limiti massimi di indennizzo, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e diretti, Condizione Particolare P2, nonché in Polizza in corrispondenza del richiamo di ciascuna copertura assicurativa acquistata. Per franchigia si intende la somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell Assicurato per ogni sinistro; per scoperto si intende la percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell Assicurato per ogni sinistro, con il minimo indicato in Polizza. Per facilitare la comprensione da parte del Contraente del meccanismo di funzionamento di franchigia, scoperto e limite di indennizzo, si riportano le seguenti esemplificazioni numeriche: Ipotesi danno Ipotesi franchigia o scoperto Indennizzo netto a carico di Importo che rimane a carico del Contraente 1.000,00 Franchigia 500,00 500,00 500,00 350,00 Franchigia 500,00 0,00 350, ,00 Scoperto 10% con minimo 500, ,00 750, ,00 Scoperto 10% con minimo 500, ,00 500,00 Ipotesi danno Ipotesi limite di indennizzo Indennizzo netto a carico di Importo che rimane a carico del Contraente 7.500, , ,00 0, , , , ,00 Si evidenzia, inoltre, che in caso di assicurazione parziale si applica la Regola Proporzionale, di cui all Art del Codice Civile; per gli effetti e gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e diretti, Artt. 4 e 16 delle Condizioni Generali. 3. c. Rinnovo del contratto - Responsabilità civile e Danni materiali e diretti Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, quindi il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o non rinnovarlo senza dover dare alcuna comunicazione preventiva riguardo a tale decisione. Per consentire l eventuale prosecuzione del contratto assicurativo, metterà comunque a disposizione del Contraente le nuove condizioni di premio e di Polizza presso l Intermediario al quale il contratto è assegnato, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale. AVVERTENZA - Termini e modalità per l esercizio della disdetta Il contratto, se non rinnovato dal Contraente prima della scadenza, cessa alla data di scadenza prevista senza necessità di disdetta. Ai sensi dell Art. 22, comma 1 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, per le sole garanzie prestate nell ambito dell assicurazione Responsabilità civile è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, ed a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all effetto della nuova polizza, ma comunque non oltre il 15 (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza del contratto. Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 12 di 50 Mod Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed pag. 5 di 21 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

6 Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione: Sezione Responsabilità civile, Artt. 7 e 12 delle Condizioni Generali; Sezione Danni materiali e diretti, Artt. 8 e 13 delle Condizioni Generali. 3.1 Estensioni della copertura - Responsabilità civile Per le estensioni di garanzia prestate nell ambito dell assicurazione per la Responsabilità civile, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 1 delle Condizioni Generali. Il contratto prevede la possibilità di limitare il diritto di rivalsa spettante a ai sensi dell Art. 2 delle Condizioni Generali, Sezione Responsabilità civile, qualora sia espressamente richiamata in Polizza una delle seguenti Condizioni Aggiuntive: Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell ente proprietario / locatario o della società proprietaria / locataria; Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti; Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati; Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti. Le Condizioni Aggiuntive sopra descritte sono valide se per l estensione di garanzia è stato pagato il relativo premio. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Condizioni Aggiuntive A1, A2, A3 e A4. 4. Soggetti esclusi dalla garanzia - Responsabilità civile L assicurazione per la Responsabilità civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro (Art. 129 del Codice delle Assicurazioni). Sono inoltre esclusi i soli danni alle cose subiti dai seguenti soggetti: il proprietario del Veicolo, l usufruttuario, l acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing; il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento; ove l Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 3 delle Condizioni Generali. 5. a. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità - Responsabilità civile e Danni materiali e diretti AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti Eventuali dichiarazioni false e reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa consistenti nella perdita o nella riduzione del diritto all indennizzo e negli altri effetti previsti dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, fatti salvi, per l assicurazione di Responsabilità civile, i diritti dei terzi. Si rinvia per le relative conseguenze alle Condizioni di Assicurazione: Sezione Responsabilità civile, Art. 4 delle Condizioni Generali; Sezione Danni materiali e diretti, Art. 3 delle Condizioni Generali. Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 13 di 50 Mod Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed pag. 6 di 21 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

7 AVVERTENZA - Nullità Il Contratto non prevede cause di nullità diverse da quelle previste dalla Legge; pertanto, come previsto dall Art del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave; si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione: Sezione Responsabilità civile, Art. 4 delle Condizioni Generali; Sezione Danni materiali e diretti, Art. 3 delle Condizioni Generali. 5. b. Aggravamento e diminuzione del rischio - Danni materiali e diretti Durante la validità del contratto l Assicurato deve dare comunicazione scritta a di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione di ogni successiva variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio potrebbe comportare effetti sulla prestazione assicurativa consistenti nella perdita o nella riduzione del diritto all indennizzo. A titolo esemplificativo, costituisce un ipotesi di circostanza rilevante che determina una modificazione del rischio (aggravamento) la variazione della residenza del proprietario del Veicolo, rispetto a quella dichiarata in Polizza, che comporti una maggiore esposizione del Veicolo al rischio Furto. Si rinvia, per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e diretti, Art. 3 delle Condizioni Generali, nonché al disposto degli Artt e 1898 del Codice Civile. 6. a. Premi - Responsabilità civile Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno, e - fatte salve le possibili causali di restituzione parziale, specificamente previste nel contratto - è dovuto per intero, anche qualora ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; il Contraente è tenuto a pagare le rate successive alle scadenze convenute ed indicate in Polizza. Il pagamento del premio a può essere eseguito, esclusivamente presso l Intermediario incaricato dal Contraente, con una delle seguenti modalità: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a oppure all Intermediario, espressamente in tale qualità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario oppure l Intermediario, espressamente in tale qualità; contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge. Il premio è determinato sulla base dei parametri previsti dalla tariffa; il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da all Intermediario. Il pagamento del premio può essere effettuato, a seconda degli accordi intercorsi tra il Contraente e GABLE Insurance AG, con frazionamento in due rate semestrali. AVVERTENZA - Cessazione del rischio - Restituzione del premio In caso di cessazione del rischio per trasferimento di proprietà, consegna in conto vendita, furto totale, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del Veicolo, il Contraente ha la possibilità, con le precisazioni di cui agli articoli delle Condizioni di Assicurazione sotto indicati, di estinguere il contratto e di ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Artt. 5, 8 e 9 delle Condizioni Generali e Condizione Speciale S1 (valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza). AVVERTENZA - Tecniche di vendita multilevel marketing Qualora faccia ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing ed abbia attribuito il potere di incassare premi assicurativi ai componenti della rete, questi ultimi possono ricevere esclusivamente seguenti mezzi di pagamento: Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 14 di 50 Mod Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed pag. 7 di 21 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

8 assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria ; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria, e non possono ricevere denaro contante. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento riporta in Polizza tutti i costi a carico del Contraente e del debitore / Assicurato, con indicazione della quota parte percepita in media dall Intermediario, espressa sia in valore assoluto che percentuale. AVVERTENZA - Estinzione anticipata, trasferimento del mutuo o del finanziamento Ai sensi dell Art. 22, commi da 15-quater a 15-septies della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento restituisce al debitore / Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. può trattenere dall importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l emissione del contratto e per il rimborso del premio, nella misura massima del 3%. In alternativa, su richiesta del debitore / Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 11 delle Condizioni Generali. 6. b. Premi - Danni materiali e diretti Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche qualora ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; il Contraente è tenuto a pagare le rate successive alle scadenze convenute ed indicate in Polizza. Il pagamento del premio a può essere eseguito, esclusivamente presso l Intermediario incaricato dal Contraente, con una delle seguenti modalità: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a oppure all Intermediario, espressamente in tale qualità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario oppure l Intermediario, espressamente in tale qualità; contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge. Il pagamento del premio può essere effettuato, a seconda degli accordi intercorsi tra il Contraente e GABLE Insurance AG, con frazionamento in due rate semestrali. AVVERTENZA - Sconti di premio o gli Intermediari possono applicare sconti di premio sulla base di specifiche valutazioni / iniziative di carattere commerciale. Rivolgendosi agli Intermediari è possibile ottenere informazioni su eventuali sconti da applicare al premio nel rispetto delle disposizioni impartite da. AVVERTENZA - Tecniche di vendita multilevel marketing Qualora faccia ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing ed abbia attribuito il potere di incassare premi assicurativi ai componenti della rete, questi ultimi possono ricevere esclusivamente seguenti mezzi di pagamento: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria ; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria, e non possono ricevere denaro contante. Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 15 di 50 Mod Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed pag. 8 di 21 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

9 Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento riporta in Polizza tutti i costi a carico del Contraente e del debitore / Assicurato, con indicazione della quota parte percepita in media dall Intermediario, espressa sia in valore assoluto che percentuale. AVVERTENZA - Estinzione anticipata, trasferimento del mutuo o del finanziamento Ai sensi dell Art. 22, commi da 15-quater a 15-septies della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento restituisce al debitore / Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. può trattenere dall importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l emissione del contratto e per il rimborso del premio, nella misura massima del 3%. In alternativa, su richiesta del debitore / Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e diretti, Art. 12 delle Condizioni Generali. 7. Informativa in corso di contratto - Responsabilità civile si impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta, unitamente all Attestazione sullo stato del rischio, che contiene le indicazioni in merito al premio di rinnovo nonché ogni altra informativa prevista dalle disposizioni vigenti. 8. Attestazione sullo stato del rischio - Responsabilità civile invia al Contraente con comunicazione scritta, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale, l Attestazione sullo stato del rischio relativa al Veicolo indicato in Polizza, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto contrattuale. deve trasmettere al Contraente l Attestazione sullo stato del rischio, sempre che si sia concluso il periodo di osservazione, anche quando in corso di contratto si sia verificato il furto, l esportazione definitiva all estero, la consegna in conto vendita, la demolizione, la cessazione definitiva dalla circolazione o la vendita del Veicolo. Inoltre, il Contraente o se persona diversa il proprietario ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria, hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, l Attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 (cinque) anni del contratto di assicurazione. L Attestazione sullo stato del rischio conserva validità per un periodo di 12 (dodici) mesi a far data dalla scadenza del contratto cui si riferisce. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato per furto, esportazione definitiva, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o vendita del Veicolo o in caso di sospensione o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del Veicolo indicato in Polizza, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l ultima Attestazione sullo stato del rischio conseguita conserva validità per 5 (cinque) anni a far data dalla scadenza del contratto cui si riferisce. Per un maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Artt. 15 e 16 delle Condizioni Generali. 9. Recesso - Responsabilità civile e Danni materiali e diretti Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, quindi il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o non rinnovarlo senza dover dare alcuna comunicazione preventiva riguardo a tale decisione. Il contratto, se non rinnovato dal Contraente prima della scadenza, cessa alla data di scadenza prevista senza necessità di disdetta. Ai sensi dell Art. 22, comma 1 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, per le sole garanzie prestate nell ambito dell assicurazione Responsabilità civile, GABLE Insurance AG è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all effetto della nuova polizza, ma comunque non oltre il 15 (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza del contratto. Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 16 di 50 Mod Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed pag. 9 di 21 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

10 La facoltà del Contraente di recedere dal contratto fino al giorno di scadenza della Polizza, senza alcuna necessità di comunicazione scritta in tal senso, è valida indipendentemente dalle condizioni di rinnovo proposte dall Impresa, ovvero nel caso di variazioni tariffarie sia superiori che inferiori al tasso programmato d inflazione. AVVERTENZA - Diritto di recesso Per le sole garanzie prestate nell ambito dell assicurazione Danni materiali e diretti, è previsto il diritto di recesso per il Contraente nel caso si sia avvalsa della facoltà di adeguare l importo del Premio a quello corrispondente alle variazioni di Rischio intervenute e comunicate dal Contraente. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e diretti, Art. 3 delle Condizioni Generali. 10. a. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto - Responsabilità civile e Danni materiali e diretti Come previsto dall Art del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 (un) anno dalle singole scadenze. Ai sensi dell Art. 22, comma 14 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, gli altri diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione Danni si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; nell assicurazione della Responsabilità civile il termine di 2 (due) anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. 10. b. Legge applicabile al contratto - Responsabilità civile e Danni materiali e diretti Come previsto dall Art. 180 del Codice delle Assicurazioni, il contratto è regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative vigenti in Italia. In ogni caso, le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste dall ordinamento italiano, prevalgono su quelle della Legge eventualmente diversa che le parti scegliessero di applicare al contratto; qualora il contratto preveda garanzie destinate ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato. Il contratto assicurativo proposto da prevede la scelta, quale legislazione applicabile al contratto ed a tutte le garanzie, della legislazione Italiana. 11. a. Regime fiscale - Responsabilità civile Il premio imponibile relativo all assicurazione della Responsabilità civile per la circolazione dei Veicoli a motore e dei natanti è soggetto all imposta sulle assicurazioni, nella misura minima del 9,00% e massima del 16,00%, secondo quanto determinato dalle varie Provincie per gli effetti dell Art. 17 del D. Lgs. N 68 del 6 Maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni, oltreché al contributo al Servizio Sanitario Nazionale, nella misura del 10,50%; tale contributo è deducibile dal reddito ai sensi della normativa fiscale in vigore. 11. b. Regime fiscale - Danni materiali e diretti Il premio imponibile relativo all assicurazione dei Danni materiali e diretti ai Veicoli è soggetto all imposta sulle assicurazioni, nella misura del 13,50%; tale aliquota è comprensiva del contributo addizionale dell 1% destinato al Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive e dell usura (cd. Contributo anti-racket ). C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. a. Procedura per il risarcimento del danno - Responsabilità civile ATTENZIONE - Non applicabilità della procedura di risarcimento diretto Ai sensi dell Art. 150, comma 2, del Codice delle Assicurazioni, a non si applicano le disposizioni relative alla procedura di risarcimento diretto prevista dall Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, in quanto ha sede legale nel Liechtenstein, opera in Italia in regime di Libertà di Prestazioni di Servizi e non ha aderito alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (c.d. CARD ), stipulata in attuazione del D.P.R. N 254 del 18 Luglio 2006 e successive modifiche e integrazioni. Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 17 di 50 Mod Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed pag. 10 di 21 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

11 Pertanto, in caso di sinistro derivante dalla circolazione del Veicolo, il Contraente danneggiato o gli aventi diritto dovranno sempre indirizzare la richiesta di risarcimento dei danni subiti alla compagnia di assicurazione del Veicolo responsabile del sinistro, con le modalità previste dall Art. 148 del Codice delle Assicurazioni. In caso di sinistro è impegnata esclusivamente al pagamento dei danni riportati dalla controparte nei casi di accertamento della responsabilità del Veicolo indicato in Polizza con la propria Polizza. Per le procedure liquidative, si rinvia a quanto previsto dagli Artt. 143, 144, 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni e alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 13 delle Condizioni Generali. AVVERTENZA - Termini per la denuncia del sinistro L'Assicurato deve presentare la denuncia di sinistro a all Intermediario incaricato dal Contraente, entro 3 (tre) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza, ai sensi dell Art del Codice Civile. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell Art del Codice Civile. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell invio di documentazione o atti giudiziari, ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 13 delle Condizioni Generali. La denuncia di sinistro deve essere inviata compilando l apposito modulo di denuncia approvato dall IVASS (Constatazione Amichevole d Incidente - Denuncia di Sinistro, c.d. modulo CAI ) riportato nell Allegato 2 del Regolamento ISVAP N 13 del 6 Febbraio 2008, come previsto dall Art. 143 del Codice delle Assicurazioni. Il modulo CAI deve essere compilato con la necessaria attenzione, precisando, tra gli altri elementi richiesti nel modulo stesso, la data, l ora ed il luogo di accadimento, la dinamica del sinistro, gli estremi identificativi dei Veicoli coinvolti nell incidente in particolare le rispettive targhe ed i dati anagrafici dei conducenti nonché gli estremi delle coperture assicurative dei Veicoli stessi. Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del Codice delle Assicurazioni, il Rappresentante per la Gestione dei Sinistri nominato da per la gestione e la liquidazione dei sinistri è la società Multi Serass S.r.l., con sede a Milano, Via Roncaglia 13, Milano (MI). Pertanto gli avvisi di sinistro devono essere inviati al seguente indirizzo: presso MULTI SERASS S.r.l., Via Roncaglia 13, Milano (MI), Italy Tel , Fax , gable@multiserass.com, sito internet oppure all Intermediario incaricato dal Contraente. Centri di liquidazione sinistri Per l indicazione dei competenti centri di liquidazione sinistri si rinvia direttamente al sito internet della società Multi Serass S.r.l., alla quale ha affidato l incarico della gestione e liquidazione dei sinistri ( Termini per la liquidazione ed il pagamento dei sinistri La compagnia di assicurazione del Veicolo responsabile del sinistro deve formulare al danneggiato l offerta per il risarcimento, ovvero comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di formularla, entro i seguenti termini: 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, in caso di danni a cose e se il modulo CAI - Denuncia di Sinistro è stato sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti; 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, in caso di danni a cose e se il modulo CAI - Denuncia di Sinistro è stato sottoscritto dal solo danneggiato; 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, in caso di sinistri che abbiano causato lesioni personali o decesso; tale termine è sospeso qualora il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte della compagnia di assicurazione. Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 18 di 50 Mod Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed pag. 11 di 21 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

12 In caso di richiesta incompleta, la compagnia di assicurazione del Veicolo responsabile del sinistro richiederà al danneggiato, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui al paragrafo precedente decorreranno nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. Laddove abbia formulato al danneggiato l offerta per il risarcimento, la compagnia di assicurazione del Veicolo responsabile del sinistro provvederà al pagamento del danno entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione del danneggiato, sia nel caso questo dichiari di accettare la somma offertagli, sia nel caso dichiari di non accettare l offerta. In quest ultimo caso la somma comunque corrisposta sarà imputata alla liquidazione definitiva del danno. Nel caso il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione, la compagnia di assicurazione del Veicolo responsabile del sinistro gli corrisponderà la somma offerta con le stesse modalità e gli stessi effetti di cui al paragrafo precedente, quindi entro i successivi 15 (quindici) giorni. In caso di danni subiti dai terzi trasportati si applica quanto disposto dall Art. 141 del Codice delle Assicurazioni. Come previsto dall Art. 148 del Codice delle Assicurazioni, la compagnia di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte del proprio Assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'art del Codice Civile. 12. b. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo - Danni materiali e diretti AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro L Assicurato deve presentare la denuncia di sinistro a o all'intermediario incaricato dal Contraente, entro 3 (tre) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza, ai sensi dell Art del Codice Civile. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell Art del Codice Civile. La Polizza Danni materiali e diretti di non copre le eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Per la gestione e la liquidazione dei sinistri, si avvale di servizi professionali esternalizzati, prestati dalla società Multi Serass S.r.l., con sede a Milano, Via Roncaglia 13, Milano (MI). Pertanto gli avvisi di sinistro devono essere inviati al seguente indirizzo: presso MULTI SERASS S.r.l., Via Roncaglia 13, Milano (MI), Italy Tel , Fax , gable@multiserass.com, sito internet oppure all Intermediario incaricato dal Contraente. Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e diretti, Artt. 14, 15, 16, 17, 18 e 19 delle Condizioni Generali. 13. Incidenti stradali con controparti estere - Responsabilità civile In caso di incidente stradale avvenuto in Italia e provocato da un Veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione 39, Milano (MI). In caso di incidente avvenuto all estero provocato da un Veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del Veicolo responsabile del sinistro. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda al sito internet dell UCI e a quanto disposto dal D. Lgs. N 190 del 30 Giugno 2003, in attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della Responsabilità civile risultante dalla circolazione di Veicoli a motore, ed agli Artt. 151, 152, 153, 154 e 155 del Codice delle Assicurazioni. Sinistro con Veicolo non assicurato o non identificato In caso di sinistro avvenuto con Veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta all impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso: CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada, Telefono , sito internet Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 19 di 50 Mod Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed pag. 12 di 21 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

13 Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento dei danni subiti in Italia e all estero da Veicoli immatricolati all estero, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 13 delle Condizioni Generali. 14. Accesso agli atti dell Impresa - Responsabilità civile A conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, il Contraente, l Assicurato nonché il danneggiato possono accedere agli atti relativi. Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall Art. 146 del Codice delle Assicurazioni e dal D. M. N 191 del 29 Ottobre 2008 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere inviata, si rinvia all Art. 3 del D. M. N 191 del 29 Ottobre 2008 e successive modifiche e integrazioni. In sintesi, il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta a ; il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l individuazione. deve comunicare al richiedente l eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d accesso entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione. comunica al richiedente l atto di accoglimento della richiesta di accesso entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell ufficio competente nella trattazione del sinistro, il luogo in cui effettuare l accesso e il periodo di tempo, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta. Il diritto di accesso agli atti è disciplinato comunque facendo salvo quanto disposto relativamente all accesso ai singoli dati personali dal D.Lgs. N 196 del 30 Giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni, in materia di protezione dei dati personali (Privacy). 15. Reclami - Responsabilità civile e Danni materiali e diretti Come previsto dal Regolamento ISVAP N 24 del 19 Maggio 2008 e successive modifiche e integrazioni, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto a GABLE Insurance AG, che darà riscontro al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami nei confronti di possono essere presentati da persone fisiche e giuridiche, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti e, in generale, da soggetti portatori di interessi collettivi. I reclami devono essere inviati tramite posta, fax oppure , indirizzandoli alla seguente funzione aziendale, utilizzando i recapiti relativi alla modalità di presentazione prescelta: Head Office - Complaints Service Pflugstrasse 20 LI-9490 Vaduz Liechtenstein Fax: Indirizzo complaints@gableinsurance.com Sito internet: Qualora l esponente, che abbia presentato reclamo con le modalità descritte in precedenza direttamente a GABLE Insurance AG, non abbia ricevuto risposta entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione del reclamo da parte di, oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, potrà rivolgere il reclamo all IVASS - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, ROMA, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. I reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis del D. Lgs. N 206 del 6 Settembre 2005, relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione, possono essere presentati direttamente all IVASS - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, ROMA, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 20 di 50 Mod Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed pag. 13 di 21 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

14 Qualora nei casi descritti nei paragrafi precedenti fosse prevista la presentazione dei reclami direttamente all IVASS, in alternativa i reclami possono essere presentati all Autorità di Vigilanza del Liechtenstein, Financial Market Authority (FMA), Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, Liechtenstein, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere di cui sia parte, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS oppure direttamente al sistema estero competente, chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è individuabile accedendo al sito internet In tutti i casi, i reclami indirizzati all IVASS dovranno contenere le seguenti informazioni e la relativa documentazione: (a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; (b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; (c) breve descrizione del motivo di lamentela; (d) copia del reclamo presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa, qualora l esponente abbia presentato reclamo con gli esiti descritti in precedenza direttamente a GABLE Insurance AG; (e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In mancanza di una delle indicazioni previste ai precedenti punti (a), (b) e (c), l IVASS, ai fini dell avvio dell istruttoria, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui al precedente punto (a), l integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta dalle parti sia diversa da quella Italiana, l organo incaricato di esaminare i reclami in merito al contratto o ai sinistri sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta; in tal caso l IVASS faciliterà le comunicazioni tra l Autorità competente e il Contraente. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria - nel qual caso, come previsto dal Regolamento ISVAP N 24 del 19 Maggio 2008 e successive modifiche e integrazioni, i reclami non rientrano nella competenza dell IVASS - oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti (quali la procedura extra-giudiziaria di conciliazione R.C. Auto cui hanno aderito l ANIA e le principali Associazioni dei Consumatori, e le procedure previste dall Art. 141 del D. Lgs. N 206 del 6 Settembre 2005 Codice del Consumo e successive modifiche e integrazioni). 16. Arbitrato - Danni materiali e diretti AVVERTENZA Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sia previsto l arbitrato, è possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità giudiziaria. Il Contraente può prendere visione degli aggiornamenti del Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative direttamente sul sito internet di ( è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. GABLE INSURANCE AG Il Rappresentante Legale Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 21 di 50 Mod Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed pag. 14 di 21 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

15 GLOSSARIO Accessori: Aree Aeroportuali: Aggravamento del Rischio: Antifurto: Apparecchi Audio-fono-visivi: Assicurato: Assicuratore: Assicurazione: Assistenza Stragiudiziale: Attestazione sullo Stato del Rischio: Atto Vandalico: Autovettura: Autoveicolo ad Uso Promiscuo: Carrelli: Carta Verde: Elementi o dispositivi che si aggiungono alla dotazione di base dei Veicoli. Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari. Modifica delle caratteristiche iniziali del Rischio con aumento della probabilità del verificarsi del Danno su cui si basa il calcolo del Premio; in questo caso la compagnia di assicurazione può richiedere l adeguamento del Premio o recedere dal Contratto. Impianto di protezione contro il Furto del Veicolo, costituito da un insieme di apparecchiature elettroniche o meccaniche. Apparecchi radio, lettori di CD / DVD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, Sistemi di navigazione satellitare ed altri apparecchi analoghi. La persona fisica o giuridica destinataria delle prestazioni assicurative. La Compagnia di assicurazione. Per questo Contratto, l Assicuratore è GABLE Insurance AG, con Sede Principale a Vaduz, Liechtenstein, con la quale viene stipulato il Contratto di Assicurazione. Le garanzie prestate all Assicurato tramite la Polizza. L attività svolta al fine di comporre eventuali vertenze prima del ricorso al giudice, e/o per evitarlo. Il documento che la compagnia di assicurazione è tenuta a rilasciare al Contraente ai sensi del Regolamento ISVAP N 4 del 9 Agosto 2006 e successive modifiche e integrazioni, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato, ed i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della Polizza in base ai sinistri provocati dall Assicurato. Atto doloso, fine a sé stesso, rivolto a danneggiare o distruggere un bene materiale. Autoveicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente. Autoveicolo per trasporto promiscuo definito dall Art. 54 lettera c) del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni. Veicoli definiti dall Art. 58 punto 2. lettera c) del Codice della Strada. Il Certificato Internazionale di Assicurazione, che attesta l estensione dell efficacia dell Assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla Circolazione del Veicolo indicato in Polizza in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la Circolazione dei Veicoli nei paesi dello Spazio Economico Europeo, in quanto il Contratto RC Auto, già di per sé, ha efficacia sull intero territorio dello Spazio Economico Europeo. Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 22 di 50 Mod Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed pag. 1 di 21 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

16 Certificato di Assicurazione: Circolazione: Coassicurazione: Il documento rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del Premio o della rata di Premio, che riporta gli estremi del Contratto di assicurazione per la Responsabilità civile Auto; insieme al Contrassegno fornisce la prova dell esistenza del Contratto. Il movimento, la fermata e la sosta del Veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata. Ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del rischio assicurato con un unico contratto di assicurazione, senza vincolo di solidarietà tra le compagnie. Codice della Strada: Il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. N 285 del 30 Aprile 1992, aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge N 120 del 29 Luglio 2010 e successive modifiche e integrazioni. Codice delle Assicurazioni: Il Codice delle Assicurazioni Private approvato con D. Lgs. N 209 del 7 Settembre 2005, e successive modifiche e integrazioni. Colpa: Colpa Grave: Concorrenza ( fino alla Concorrenza ): Comportamento (commissivo od omissivo) caratterizzato da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline che dà luogo ad un fatto illecito non intenzionale, dato che l'intenzionalità del soggetto agente verte solo sull'azione e non anche sul risultato, che resta involontario anche se previsto o prevedibile. È la Colpa macroscopica. Nelle assicurazioni diverse da quelle di R.C., solleva l'assicuratore dall'obbligo di eseguire la sua prestazione, salvo patto contrario. Raggiungimento. CONSAP: La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con sede in via Yser, Roma - Contraente: Contrassegno: Contratto: Danno: Degrado / Deprezzamento: Demolizione: Denuncia: La persona fisica o giuridica - anche diversa dall Assicurato - che stipula il Contratto di Assicurazione e per la quale, salvo patto contrario, hanno effetto gli obblighi contrattuali, compreso il pagamento del Premio. Il tagliando da esporre sul parabrezza, obbligatorio al fine di provare la copertura assicurativa del Veicolo e rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del premio. Il Contratto di Assicurazione. Ingiusto pregiudizio subito dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato) in conseguenza di un Sinistro, tale da causare modifica in senso peggiorativo a persone e/o a cose che sia valutabile in denaro. Diminuzione del valore di un bene o di sue parti, dovuta all uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo; se espresso in forma percentuale si intende rapportato, al momento del Sinistro, al Valore a nuovo del bene stesso. Messa fuori uso di un Veicolo mediante rottamazione. Avviso dell avvenuto accadimento di un Sinistro, comunicato dall Assicurato entro i termini previsti alla compagnia di assicurazione o all Intermediario incaricato dalla compagnia. Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 23 di 50 Mod Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed pag. 16 di 21 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

17 Disdetta: Distruzione: Esclusioni (di Garanzia): Esplosione: Eurotax: Familiare Convivente: Fascicolo Informativo: Fenomeno Elettrico: Franchigia: Furto: : Incendio: Indennizzo / Indennità o Risarcimento: Infortunio: Atto con cui il Contraente e/o la compagnia di assicurazione comunicano la volontà di far cessare il Contratto assicurativo. Danni ad un bene di entità tale da renderlo del tutto inutilizzabile allo scopo per il quale era stato costruito. Situazioni, specificamente richiamate nel Contratto di Assicurazione, che la compagnia di assicurazione dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative. Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si auto-propaga con elevata velocità. Pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore, destinata a concessionari, commercianti, autosaloni e compagnie di assicurazione. Tale pubblicazione si articola in Eurotax blu (valore di acquisto del Veicolo da parte dei concessionari, commercianti, ecc.) ed Eurotax giallo (valore di vendita del Veicolo da parte dei concessionari, commercianti, ecc.) riportanti le valutazioni dei Veicoli usati basate su indagini di mercato. Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia. Il documento predisposto dalla compagnia di assicurazione ai sensi del Regolamento ISVAP N 35 del 26 Maggio 2010 e successive modifiche e integrazioni. È costituito dalla Nota Informativa completa di Glossario e dalle Condizioni di Assicurazione (Generali, Aggiuntive e Particolari) applicabili al Contratto. Esso è consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza. Azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate. La parte del Danno risarcibile, concordata con l Assicurato in forma di importo fisso, che per ogni singolo Sinistro rimane a carico dell Assicurato stesso, e per il quale la compagnia di assicurazione non riconosce l Indennizzo. Il Reato previsto dall Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi di cose mobili altrui o di parti di esse, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri. La Compagnia di assicurazione, con Sede Principale a Vaduz, Liechtenstein, con la quale viene stipulato il Contratto di Assicurazione. Combustione, con sviluppo di fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi ed auto propagarsi. La somma dovuta dalla compagnia di assicurazione in caso di Sinistro, liquidabile secondo i termini di Polizza. Evento derivante da una causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, oppure la morte, in connessione con la circolazione del Veicolo. Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 24 di 50 Mod Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed pag. 17 di 21 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

18 Intermediario: La persona fisica o giuridica regolarmente iscritta nel R.U.I., che svolge a titolo oneroso l attività di intermediazione assicurativa, e tramite la quale è stato stipulato il Contratto. IVASS: L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (con sede in Via del Quirinale, Roma - Leasing: Locatario: Massimale: Norme Tariffarie: Nucleo Familiare: Parti: P.R.A.: Periodo di Assicurazione: Periodo di Osservazione: Periodo di Tolleranza: Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico. L utilizzatore di un Veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione. Limite economico massimo che la compagnia di assicurazione può essere chiamata a liquidare a titolo di risarcimento del Danno. Le norme e regole della compagnia di assicurazione, che indicano le modalità ed i criteri di applicazione della Tariffa, compresi gli sconti, gli aumenti ed i premi applicabili in casi particolari. Il nucleo dedotto dallo stato di famiglia. Il Contraente e l Assicuratore. Pubblico Registro Automobilistico. Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa. Ai sensi dell Art. 22, comma 1 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, il contratto di assicurazione obbligatoria della Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell Assicurato, di un anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all Art.1899, primo e secondo comma, del Codice Civile. Periodo contrattuale rilevante ai fini dell applicazione dell annotazione nell Attestazione sullo Stato del Rischio dei sinistri provocati. Come previsto dal Regolamento ISVAP N 4 del 9 Agosto 2006 e successive modifiche e integrazioni, in caso di Veicolo indicato in Polizza per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia due mesi prima della decorrenza contrattuale e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa. Periodo di 15 (quindici) giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento delle rate di Premio successive alla prima rata stabilita dal Contratto, entro il quale, ai sensi dell Art. 1901, comma 2, del Codice Civile, l Assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il Premio dovuto alla scadenza di rata. Ai sensi dell Art. 22, comma 1 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, per le sole garanzie prestate nell ambito dell assicurazione Responsabilità civile, GABLE Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 25 di 50 Mod Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed pag. 18 di 21 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

19 Insurance AG è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo successivamente alla scadenza contrattuale e fino all effetto della nuova polizza, ma comunque non oltre il 15 (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza del contratto. Per le garanzie prestate nell ambito dell assicurazione Danni materiali e diretti, in caso di Contratto assicurativo stipulato senza tacito rinnovo il Periodo di Tolleranza sarà applicabile solamente alle eventuali rate di frazionamento del Premio, pertanto la garanzia assicurativa non sarà operante nei 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza contrattuale. Polizza: Polizza Libro Matricola : Procedimento Penale: Premio: Proporzionale (Regola Proporzionale): Proprietario del Veicolo: Quattroruote: Quietanza: R.C.A. (Responsabilità Civile Automobilistica): R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi): Il documento sottoscritto dal Contraente e dalla compagnia di assicurazione con il quale la compagnia presta la copertura per le garanzie sottoscritte, che prova l esistenza del Contratto di Assicurazione e ne regola i termini e le condizioni. La Polizza di Assicurazione che ha per base un registro (libro matricola) su supporto cartaceo o digitale, nel quale sono iscritti i Veicoli da coprire inizialmente e successivamente. E il procedimento che ha inizio con la contestazione di presunte violazioni di norme previste dal Codice Penale, che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l indicazione della norma violata ed il titolo (colposo, doloso, preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di Polizza è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio). Il corrispettivo economico pagato dal Contraente alla compagnia di assicurazione per ottenere da quest ultima, in caso di Sinistro, l impegno a risarcire il Danno entro i termini ed i limiti convenuti, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la Polizza. Se la somma assicurata in Polizza per un determinato bene risulta inferiore rispetto al valore effettivo del bene stesso al momento del Sinistro (il bene è cioè sottoassicurato), l indennizzo spettante all assicurato non corrisponde all intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore del bene al momento del sinistro. La persona fisica o giuridica che possa dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del Veicolo (intestatario al P.R.A.), risultante dalla carta di circolazione. Pubblicazione mensile della Editoriale Domus S.p.A. Ricevuta di avvenuto pagamento del Premio emessa dalla compagnia di assicurazione. Responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un Veicolo a motore per i danni causati a persone o a cose. La Legge stabilisce che tutti i Veicoli a motore (nonché i natanti e le imbarcazioni) debbano essere assicurati per danni che possano derivare dalla loro Circolazione (Assicurazione obbligatoria); con questa forma assicurativa la compagnia di assicurazione si sostituisce all Assicurato nel risarcimento dei danni che egli procuri ad altri. Il registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, previsto dall Art. 109 del Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 26 di 50 Mod Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed pag. 19 di 21 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

20 Codice delle Assicurazioni e disciplinato dal Regolamento ISVAP N 5 del 16 Ottobre 2006 e rispettive successive modifiche e integrazioni. Rapina: Reato: Relitto: Responsabilità Paritaria: Responsabilità Principale: Risarcimento: Rischio: Risoluzione: Rivalsa (Azione di Rivalsa): Sanzioni Internazionali: Scoperto: Scoppio: Sinistro: Il Reato previsto dall Art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi di cose mobili altrui o di parti di esse, sottraendole mediante violenza alla persona o minaccia a chi le detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri. Violazione di norma del Codice Penale. Ciò che resta di un bene mobile in seguito ad incendio, furto o distruzione dello stesso. La responsabilità da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei Veicoli coinvolti nel sinistro. Nel caso in cui il sinistro coinvolge due Veicoli la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti, mentre per i sinistri con più di due Veicoli coinvolti la responsabilità del conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti. Somma dovuta dalla compagnia di assicurazione quale compensazione monetaria al terzo danneggiato in caso di sinistro, ai sensi dell Art. 148 del Codice delle Assicurazioni. La probabilità che si verifichino eventi che producano danni a persone o a cose. Scioglimento anticipato di un Contratto per volontà delle parti o per Legge. L azione con cui la compagnia di assicurazione richiede all Assicurato (di norma Contraente/proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del Veicolo) il rimborso di quanto la compagnia abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, nei casi previsti da determinate pattuizioni contrattuali. Provvedimenti che rientrano nella disciplina delle Sanzioni economicocommerciali disposte dal Regno Unito, dall'organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o dagli Stati Uniti d'america, quali a titolo esemplificativo e non limitativo le Sanzioni disposte dal Ministero del Tesoro del Regno Unito (U.K. Treasury) o dall'ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (Office of Foreign Assets Control - "OFAC") del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti (U.S. Treasury Department) o descritte nel Regolamento CE 27 Maggio 2002 modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 4 Novembre 2013, N. 1091/2013. La parte del Danno risarcibile concordata con l Assicurato in forma percentuale (con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto), che per ogni singolo Sinistro rimane a carico dell Assicurato stesso, e per il quale la compagnia di assicurazione non riconosce l Indennizzo. Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad Esplosione. Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l Assicurazione. Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 27 di 50 Mod Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed pag. 20 di 21 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

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