Guida nell ambito di Ghise, Ferro-leghe, Metalli Non Ferrosi (e loro leghe), Acciai, Rottami e Ferramenta Seconda stesura - ( 9 Luglio 2008)

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1 Guida nell ambito di Ghise, Ferro-leghe, Metalli Non Ferrosi (e loro leghe), Acciai, Rottami e Ferramenta Seconda stesura - ( 9 Luglio 2008) Capitolo Pagina 1 Introduzione 2 2 Metallurgia primaria o secondaria - Siderurgia a ciclo integrale o al 4 forno elettrico ( Elettrosiderurgia ) 3 Sostanze recuperate o riciclate già registrate - Esenzione 5 4 Pre-registrazione Effetti/conseguenze 6 5 Recupero dei metalli ferrosi o non ferrosi e loro leghe 7 6 Leghe metalliche provenienti dalla Siderurgia a ciclo integrale o 8 dalla Metallurgia non ferrosa secondaria 7 Articoli con rilascio di Sostanze 9 8 Articoli nel settore Siderurgico e Metallurgico 10 9 Articoli Conclusioni Gli obblighi del Distributore Come prepararsi alla Pre-registrazione Compiti degli Utilizzatori a valle Schede di Sicurezza Importazione di Rottame da Paesi Terzi Problematiche legate alla successiva trasformazione del Rottame 20 ferroso/non ferroso da Rifiuto in MPS (Materie Prime Secondarie) 15.1 Bozza di Documento della Commissione UE su Waste and 22 recovered substances 16 Importazione da Paesi Terzi di Preparati a cura di grossisti di 25 Ferramenta Tabella Obblighi degli Importatori/Fabbricanti e Acquirenti di Preparati 25 e Articoli All. A Allegato A Pre-registrazione in house 38

2 Regolamento REACH Guida nell ambito di Ghise, Ferro-leghe, Metalli non ferrosi (e loro leghe), Acciai, Rottami e Ferramenta Seconda stesura - (9 luglio 2008) 1 Introduzione La Comunità Europea, dopo un lungo iter, nel 2006 ha emanato il Regolamento Europeo n. 1907, il cosiddetto Regolamento REACH, inerente la Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Il REACH è entrato in vigore in tutti gli Stati Membri il 1 giugno 2007, ma il sistema di gestione delle Sostanze chimiche e i relativi obblighi avranno un attuazione graduale, entrando a pieno regime nel 2018, ad 11 anni di distanza. E opportuno affrontare l argomento evidenziando, sin dall inizio, che la normativa coinvolge un ampio ventaglio di imprese e non specificatamente le sole industrie chimiche. In breve sintesi, il Regolamento REACH prevede che: tutte le Sostanze chimiche prodotte o importate nel territorio dell Unione Europea, in quantità superiore a 1 tonnellata l anno, siano registrate in una banca dati istituita presso un apposita Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA), con sede a Helsinki; per le Sostanze più pericolose: 1. si dovrà provvedere a richiedere l autorizzazione all uso; 2. si provvederà alla restrizione all uso per quelle maggiormente rischiose o quelle per le quali sussistono delle valide alternative. Il campo di applicazione del Regolamento riguarda le Sostanze chimiche fabbricate o importate nella UE 1 in quantità superiore ad 1 tonnellata annua, il cui numero è stato stimato in tipi di Sostanze chimiche. 1 Ai fini del REACH si intendono prodotte nella UE anche le sostanze provenienti dalla Norvegia, all Islanda e al Lichtenstein, in quanto aderenti all European Economic Area EEA 2

3 E importante evidenziare sin d ora, che la disciplina del REACH - che prevede la Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche - coinvolge, non solo i Produttori con sede nella UE, ma anche le aziende che importano da Paesi Terzi (Extra UE) composti metallici e taluni prodotti costituiti da leghe metalliche in genere, tra cui, ad esempio, le ghise, le ferro-leghe e i prodotti grezzi della metallurgia/siderurgia. L obiettivo del Regolamento è quello di assoggettare alla registrazione tutte le Sostanze chimiche, pena il divieto di immetterle nel mercato comunitario, in base al principio no data-no market: ossia nessuna Sostanza può essere immessa nel mercato UE, senza previa apposita ed esaustiva informazione. Gli obblighi previsti dal Regolamento REACH sono inerenti sia alle singole Sostanze chimiche, in quanto tali, sia in quanto contenute in Preparati ed Articoli. Di seguito si riportano le relative definizioni, riportare sulla Guida alla Registrazione : Sostanza: indica un elemento chimico e i suoi composti. Il termine Sostanza include sia Sostanze ottenute mediante un processo di produzione chimica (per esempio, formaldeide o metanolo) che Sostanze nel loro stato naturale (per esempio, lavanda essiccata). Il termine Sostanza include anche i suoi additivi e le impurità, quando queste sono parte del suo processo di produzione, ma esclude i solventi che possono essere separati senza influire sulla stabilità della Sostanza o senza modificarne la composizione. Preparato: significa una miscela o soluzione composta da due o più Sostanze (Art. 3, comma 2, del REACH). Esempi tipici includono vernici, pitture, inchiostri. I Preparati possono contenere diverse sostanze. I Preparati non sono la stessa cosa delle Sostanze multicomponente. La differenza tra Preparato e Sostanza multicomponente risiede nel fatto che un Preparato è ottenuto miscelando due o più Sostanze senza che si verifichi alcuna reazione chimica, mentre una Sostanza multicomponente è il risultato di una reazione chimica. Gli obblighi del REACH si applicano individualmente a ciascuna di queste Sostanze in funzione del fatto che le singole Sostanze rientrino o meno nello scopo e campo di applicazione di REACH (ci si riferisce sempre a Sostanze prodotte o importate in quantità uguale o superire a 1 tonnellata annua). Nell'ambito del Sistema Armonizzato Globale per la classificazione e l'etichettatura (GHS), un Preparato è denominato una miscela. Articolo: è il termine per qualsiasi oggetto al quale siano stati assegnati una forma, una superficie o un design specifici, i quali determinano la sua funzione in misura maggiore di quanto non faccia la composizione chimica (per esempio merci fabbricate quali tessuti, chip elettronici, mobili, libri, giocattoli, apparecchiature per cucine). Gli stessi requisiti si applicano agli Articoli importati nuovi e usati. Le leghe metalliche sono inquadrate dal Regolamento come Preparati speciali. 3

4 La definizione di Lega è la seguente: Lega: un materiale metallico, omogeneo su scala macroscopica, composto da due o più elementi combinati in modo tale da non poter essere facilmente separati con processi meccanici. La normativa in esame stabilisce che solo le Sostanze devono essere registrate e non i Preparati o gli Articoli. Se è contenuta in un Preparato, ogni singola Sostanza deve essere Preregistrata, e successivamente Registrata, dal Fabbricante o dall'importatore della Sostanza o del Preparato al raggiungimento della soglia di 1 tonnellata all'anno. Le Sostanze che sono state registrate dal Fabbricante o dall'importatore e che sono miscelate in un Preparato dall Utilizzatore a valle non devono essere nuovamente registrate da quest'ultimo. 2 Metallurgia primaria o secondaria Siderurgia a ciclo integrale o al forno elettrico ( Elettrosiderurgia ) Prima di proseguire, è opportuno rammentare che i processi produttivi metallurgici e siderurgici, a seconda dei casi, possono essere sostanzialmente distinti come segue, in base alle materie prime di partenza: - la metallurgia primaria, costituita dalla produzione di prodotti grezzi (lingotti, catodi, billette, placche, pani, etc ) e di semilavorati (fili, corde, profilati, lastre, nastri, vergella, tubi, etc ) di metalli non ferrosi, a partire direttamente dai concentrati di minerali metalliferi; - la metallurgia secondaria (derivante da processi di riciclo e recupero), costituita dalla produzione di prodotti grezzi (lingotti, pani, billette, barre da filo, etc.) e di semilavorati (fili, corde, profilati, lastre, nastri, tubi, etc ) di metalli non ferrosi, a partire dai rottami; - la siderurgia a ciclo integrale, costituita dalla produzione (previa trasformazione della ghisa liquida in acciaio) di prodotti grezzi (lingotti), di semilavorati (bramme, blumi, billette semiprodotti), da cui si ottengono prodotti finiti piani/lunghi di acciaio, a partire direttamente dal minerale di ferro; - la siderurgia al forno elettrico ( elettrosiderurgia ), costituita dalla produzione di prodotti grezzi (lingotti), di semilavorati (bramme, blumi, billette semiprodotti) da cui si ottengono, prevalentemente, prodotti finiti lunghi di acciaio, ottenuti dalla rifusione di rottami ferrosi (di acciaio). Ciò premesso, come si è già visto più sopra, si evidenzia che nell ambito del REACH, la distinzione tra i prodotti derivanti da uno dei predetti cicli di produzione appare di estrema rilevanza al fine di esentare o assoggettarli agli obblighi di pre-registrazione e registrazione. 4

5 3 Sostanze recuperate o riciclate già registrate - Esenzione Il Regolamento REACH [Art. 2, comma 7, lett. d)] esenta, infatti, dalla registrazione le Sostanze che vengono recuperate all interno del territorio della Comunità Europea, sia in quanto tali, sia in quanto ed è ciò che più ci interessa in questa sede - componenti di Preparati o Articoli. Per recupero, si intendono le operazioni individuate nella Direttiva sui Rifiuti 2006/12/CE all Articolo 1(f), tra cui: il riciclaggio e/o il recupero di metalli e composti metallici. L Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA), nella sua Guida alla Registrazione, specifica e chiarisce, alle pagine 32 e 33, che il soggetto che recupera/ricicla è esentato dalla registrazione qualora sussistano contemporaneamente le seguenti tre condizioni: (1) la Sostanza recuperata deve essere già stata registrata. Conseguentemente se, per qualsiasi motivo, la Sostanza non è stata registrata durante la fase di fabbricazione o importazione, la Sostanza recuperata deve essere registrata in seguito all operazione di recupero prima di essere destinata ad un nuovo uso; (2) la Sostanza già registrata deve essere la stessa, cioè avere la stessa identità chimica e le stesse proprietà della Sostanza recuperata. Se la Sostanza è stata modificata durante il recupero, ossia non ha più la stessa identità chimica della Sostanza originaria, la Sostanza recuperata deve essere registrata; (3) il soggetto che ha effettuato il recupero/riciclaggio deve assicurare che le informazioni sulla Sostanza registrata siano disponibili e che tali informazioni siano conformi alle regole sulle disposizioni relative alle informazioni nella catena d approvvigionamento. Le informazioni che deve possedere il soggetto che recupera/ricicla sono: la Scheda dati di Sicurezza, prevista dall Art. 31, commi 1 e 3, sulla Sostanza registrata; altre informazioni sufficienti a consentire agli utilizzatori di adottare misure di protezione come richiesto dall Art. 31, comma 4, per la Sostanza registrata; un pacchetto di informazioni comprendente lo stato della Sostanza registrata in base alla parte relativa alle autorizzazioni previste dal REACH, eventuali restrizioni applicabili in ambito REACH, altre informazioni necessarie per consentire misure di gestione dei rischi 5

6 appropriate e il numero di registrazione, come richiesto dall Art. 32, comma 1. Ciò premesso, le imprese che effettuano operazioni di recupero/riciclaggio di metalli ferrosi o di metalli non ferrosi e loro leghe [con tali termini, il REACH intende riferirsi, alle acciaierie al forno elettrico ( Elettrosiderurgia ) e alla metallurgia non ferrosa secondaria] e che intendono avvalersi di questa esenzione, dovranno accertarsi che le informazioni sulla Sostanza registrata raccolte ai fini della conformità al Regolamento REACH, siano a loro disposizione. In caso contrario, saranno le predette aziende a dover registrare la Sostanza recuperata. Tuttavia, si evidenzia che la Guida alla Registrazione consiglia comunque ai predetti soggetti di provvedere alla Pre-registrazione della Sostanza al fine di evitare qualora il Produttore/Importatore della Sostanza originaria non abbia effettuato lui stesso la Pre-registrazione di dover registrare immediatamente la Sostanza recuperata senza godere dei benefici e delle proroghe legate alla fase di Pre-registrazione, rispetto al gravoso obbligo di Registrazione. 4 Pre-registrazione Effetti/conseguenze Si ricorda che al fine di beneficiare della possibilità di prolungare i termini di scadenza previsti per la Registrazione di Sostanze in quanto tali o contenute in Preparati (vedere, più oltre, lo Scadenziario REACH ) è necessario provvedere alla Registrazione preliminare (Pre-registrazione) che, ai sensi dell Art. 28, deve essere effettuata entro un termine compreso tra il 1 giugno e il 1 dicembre 2008 (vedere anche la Guida sulla condivisione dei dati - Paragrafo Preregistrazione e condivisione dei dati e la Guida alla Registrazione Paragrafo 2.2 Pre-registrazione, consultabili sul Sito Internet dell ASSOFERMET). Per completezza d informazione, si evidenzia che di per sé, la Pre-registrazione non richiede molte informazioni, ma comporta, tuttavia, importanti obblighi. Infatti, dal 1 gennaio 2009 tutti coloro che avranno Pre-registrato una Sostanza parteciperanno automaticamente al SIEF (Substance Information Exchange Forum), il cui scopo consiste : nella condivisione dei dati e dei test disponibili; nell accordo sulla classificazione e etichettatura delle Sostanze Preregistrate; nella successiva Registrazione in comune della Sostanza (joint submission). Questo significa che coloro che Pre-registrano una Sostanza, partecipando al SIEF: potranno richiedere agli altri partecipanti le informazioni di cui non dispongono; 6

7 dovranno rispondere alle richieste degli altri partecipanti e fornire gli studi di cui dispongono; potranno individuare collettivamente la necessità di altri studi per soddisfare le richieste previste dalla successiva Registrazione; potranno concludere specifici accordi per l esecuzione di studi, di test o quant altro necessario; dovranno raggiungere un accordo sulla classificazione ed etichettatura della Sostanza qualora vi siano delle differenze nelle indicazioni segnalate dai potenziali registranti; dovranno fornire informazioni sulle proprietà pericolose della Sostanza. Gli obblighi sopraelencati vincolano chiunque effettua la Pre-registrazione di una Sostanza, prescindendo dal fatto che tale soggetto procederà o meno, alla successiva Registrazione, nei tempi previsti. 5 Recupero dei metalli ferrosi o non ferrosi e loro leghe Come abbiamo visto, nel quadro degli obblighi del REACH, se una lega metallica (intesa come l insieme delle Sostanze che la compongono) recuperata ha la stessa identità chimica di una lega registrata in quanto fabbricata o importata nella Comunità Europea, il soggetto che procede al recupero/riciclo, nell accezione vista più sopra, non è obbligato a registrare la Sostanza recuperata. E importante osservare che una lega metallica registrata in quanto fabbricata o importata nella UE esenta il soggetto che la recupera dalla Registrazione, anche se colui che l ha registrata (le Sostanze che la compongono) non fa parte della medesima catena di approvvigionamento. Se, viceversa, nessun fabbricante o importatore della lega metallica provvede, entro la scadenza prevista dal REACH, alla Registrazione dei componenti della lega, sarà il soggetto che la recupera a dover effettuare la Registrazione. Se, ancora, la lega recuperata non ha la medesima identità chimica del prodotto proveniente dalla metallurgia/siderurgia primaria/ciclo integrale, sarà indubbiamente obbligo del recuperatore/riciclatore provvedere alla Registrazione della stessa in qualità di Fabbricante. In questa prospettiva parrebbe (il condizionale è d obbligo in quanto la Commissione UE, sin d ora, non si è pronunciata espressamente su questa ipotesi) che se del rottame (ferroso e/o non ferroso) dovesse essere esportato per essere recuperato in un Paese Terzo (Extra UE), l Importatore del prodotto grezzo ottenuto, in quanto importato per la prima volta all interno della UE, 7

8 benché abbia la stessa identità chimica di Sostanze già registrate, dovrà quindi farsi carico della Registrazione. In quest ultima ipotesi, pertanto, ci si trova nel caso in cui, pur ammettendo che la lega recuperata (derivante da metallurgia secondaria/siderurgia al forno elettrico) in un impianto Extra UE abbia la stessa identità chimica di una lega già registrata da altri Fabbricanti UE/Importatori, l Importatore della lega secondaria sarà tenuto in ogni modo a provvedere alla Registrazione. 6 Leghe metalliche provenienti dalla siderurgia a ciclo integrale o dalla metallurgia non ferrosa secondaria Le leghe metalliche sono inquadrate dal Regolamento come Preparati speciali. Più in particolare, sono definite materiali metallici, omogenei su scala macroscopica, composti da due o più elementi combinati in modo tale da non poter essere facilmente separati con processi meccanici. Come tali, non saranno le leghe stesse a dover essere registrate, se prodotte o importate nella UE, ma solo i singoli elementi chimici in esse contenuti (es. ferro, carbonio, silicio, rame, manganese, cromo, nichel, etc.). Come primo approccio agli obblighi del REACH ciascuna azienda interessata dovrà catalogare le sostanze di suo interesse, verificando, per ciascuna di esse, se sia Produttore o Importatore: inoltre, andranno verificati anche i rispettivi volumi. Per ogni sostanza che l azienda deve Registrare, deve impostare un dossier di Pre-registrazione e, parallelamente, individuare quali, tra le informazioni richieste, sono già a disposizione e quali da raccogliere espressamente. A tale proposito, sarà opportuno che le aziende a valle prendano contatto con i propri fornitori UE per un primo scambio di informazioni in merito alla gestione dei futuri adempimenti per le sostanze per le quali sono utilizzatrici a valle, al fine di verificare che il fornitore UE, obbligato alla Registrazione, abbia intenzione di includere nel dossier tutti gli utilizzi di suo interesse. In caso contrario, sarà l impresa utilizzatrice a doversi incaricare dell integrazione in tal senso del dossier di registrazione. In merito alle Ferro-leghe, si segnala, che tali prodotti non essendo generati da recupero, sia la loro fabbricazione, che la loro importazione in ambito UE comporterà necessariamente la Registrazione delle Sostanze in esse contenute. Com è noto, la fabbricazione di Ferro-leghe consiste nella produzione di prodotti ferrosi utilizzati come correttivi nei processi siderurgici. 8

9 7 Articoli con rilascio di Sostanze Come abbiamo visto, il REACH obbliga alla Registrazione delle Sostanze chimiche prodotte o importate in quantità uguali o maggiori a 1 tonnellata all anno. Ciò premesso, si evidenzia che l articolo 7, comma 1, prevede l obbligo di registrare anche le Sostanze contenute negli Articoli qualora sussistano, contemporaneamente, le due seguenti condizioni: la sostanza contenuta negli Articoli è in un quantitativo complessivamente superiore ad una tonnellata l anno; la sostanza è destinata ad essere rilasciata in condizioni d uso normali o ragionevolmente prevedibili. Ai fini del REACH, per Articolo (Art. 3, punto 3) si intende: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica. La Guida agli Articoli - pubblicata dalla commissione Europea in data 26 maggio 2008 e consultabile sul sito associativo - spiega chiaramente che il rilascio della sostanza chimica da parte dell Articolo deve essere funzionale al suo utilizzo. In altre parole il rilascio della sostanza può essere: la funzione primaria dell articolo (si pensi alla penna che rilascia l inchiostro al momento in cui scorre sul foglio) oppure; una funzione secondaria (negli articoli profumati è la fragranza che viene rilasciata ad esempio da una gomma da cancellare profumata, da giocattoli profumati ). Si specifica, inoltre, che il rilascio non è da intendersi intenzionale o prevedibile, se la sostanza si disperde a causa della vetustà dell articolo, a causa del logorio o di uno strappo oppure a seguito di un comportamento accidentale. Per quel che riguarda il nostro settore, si ritiene opportuno portare come esempio la banda stagnata (acciaio con un sottilissimo strato di rivestimento in stagno) utilizzata, tra l altro, nella produzione di imballaggi per alimenti (contenitori in banda stagnata). Questi ultimi Articoli (fabbricati a partire da coils in banda stagnata) nella misura in cui sono destinati a rilasciare (cedere) stagno negli alimenti conservati, sembrerebbero rientrare nel campo di applicazione del REACH, qualora il rilascio superi la tonnellata annua. L esempio di cui sopra, potrebbe essere esteso anche ad altre tipologie di imballaggi metallici (contenenti o meno alimenti), destinati a rilasciare sostanze in condizioni d uso normali o ragionevolmente prevedibili. 9

10 Altri casi, sebbene diversi, in cui dovranno essere effettuate le debite valutazioni, sono quelle della vergella di acciaio per la produzione di elettrodi rivestiti per la saldatura e, soprattutto, del filo per la saldatura in matasse. Infatti, nella misura in cui, nel secondo caso, si dovesse sposare l ipotesi che il suo utilizzo comporti necessariamente un rilascio intenzionale delle sostanze di cui è composto, il filo per saldatura rientrerebbe anch esso nel campo di applicazione del REACH. In merito al taglio termico, con sistemi al laser o al plasma, utilizzato nelle lavorazioni di prodotti siderurgici e metallurgici, si segnala che le emissioni (fumi) prodotte non dovrebbero ricadere nel campo del REACH, in quanto non si ritiene che siano da considerarsi dei c.d. rilasci intenzionali di sostanze. Tali emissioni, sicuramente convogliate in sistemi appositi di aspirazione, saranno già state oggetto di valutazione nell ambito della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. 8 Articoli nel settore Siderurgico e Metallurgico Come evidenziato nel capitolo precedente, gli Articoli sono quei prodotti che posseggono una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica. In alcuni casi l individuazione di un prodotto come Articolo è di estrema facilità, si pensi ai microchips, a una sedia, a una giacca, a un orologio, etc. Esistono casi, tuttavia, in cui l identificazione dello status di Articolo o di Preparato crea notevoli difficoltà: questo può essere l esempio di alcuni prodotti derivanti da processi siderurgici e metallurgici. La Guida agli Articoli riconosce che in alcuni settori industriali possono insorgere delle difficoltà nell individuare il c.d. transition point, ossia la fase industriale in cui la Sostanza/Preparato diviene un Articolo. Per questa ragione la Guida, nel suo Allegato III, riporta gli esempi di alcuni processi industriali, al fine di tentare di individuare la linea di confine dalla quale una Sostanza/Preparato diviene Articolo. Prima di entrare più nel dettaglio dei prodotti siderurgici e metallurgici è opportuno considerare il principio generale che la Guida agli Articoli fornisce per poter distinguere una Sostanza/Preparato da un Articolo. Partendo dal presupposto che l Articolo è individuabile per una forma, una superficie o un design specifici, la Guida precisa che un prodotto assume lo status di Articolo quando la forma, la superficie o il design hanno maggiore rilevanza rispetto alla composizione chimica del prodotto. 10

11 E importante sottolineare che il fatto che la forma il design o la superficie prevalgano, non significa che la composizione chimica non abbia importanza nella funzionalità dell oggetto. Qualora la forma, la superficie o il design sono di importanza uguale o inferiore all importanza della composizione chimica il prodotto, secondo la Guida agli Articoli, è da ritenersi una Sostanza/Preparato. La stessa Guida fornisce delle indicazioni (sotto forma di domande) per circoscrivere ed individuarne lo status dei prodotti. E evidente che tale scelta sta ad indicare che, per alcuni prodotti, lo status di Articolo o meno, pare piuttosto relativo che non assoluto. Le domande predisposte dalla Guida sono le seguenti: Il prodotto ha una sua funzione o necessita di ulteriori lavorazioni? L acquirente del prodotto è interessato al suo acquisto principalmente per la sua composizione chimica o per la forma, la sostanza o il design? Dopo quale fase del processo di fabbricazione la forma, la sostanza o il design divengono più importanti della composizione chimica? La composizione chimica di un materiale rimane identica nella successiva fase di produzione? Se il prodotto viene utilizzato nella sua funzione finale (end-use function) si può presupporre che sia un Articolo. Se il prodotto è immesso sul mercato principalmente per ragioni legate alla forma, alla superficie o al design questo è un Articolo. Un paragone tra le proprietà del materiale/prodotto e la forma prima e dopo le differenti fasi del processo può essere utile ad identificare il c.d. transition point. Se la composizione chimica muta nella successiva fase di produzione si è di fronte ad un Preparato Sulla scorta di queste indicazioni empiriche la Guida agli Articoli nel suo Allegato 3 (parte del quale si riporta verso la fine del presente documento all interno dell Allegato A, contenente, tra l altro, una figura a piramide, una Tabella e le Conclusioni), ha analizzato alcuni processi produttivi: per quel che riguarda il processo di produzione delle leghe metalliche ha preso in considerazione quello dell alluminio. Si precisa sin d ora che la stessa Guida agli Articoli ha evidenziato che il transition-point (Sostanza/Preparato Articolo) in altri procedimenti metallurgici o siderurgici può differire da quello dell alluminio. Osservando, complessivamente il contenuto del citato Allegato A, si può rilevare come il transition-point, ossia la fase produttiva in cui si determina il cambiamento di status da Sostanza/Preparato ad Articolo è la fase in cui: 11

12 dai lingotti (in alluminio) per laminazione si ottengono coils/lamiere; dai lingotti (in alluminio) destinati all estrusione si ottengono profilati; dall alluminio si ottengono getti, mediante colata (casting). I lingotti di alluminio da laminazione o da estrusione sono quindi destinati, come visto più sopra, a fasi successive di trasformazione in prodotti diversi (i lingotti non hanno una end-use function ) che, ai fini del REACH, sono da considerarsi Articoli. Nei processi di laminazione/estrusione dell alluminio il transition-point è costituito dal passaggio dal lingotto ai coils/profilati, dove il lingotto è considerato un Preparato, mentre il coils/profilo estruso è considerato un Articolo (vedere le Conclusioni alle pagine 36 e 37 dell Allegato A). Oltre ai coils ed ai profilati, anche i getti colati sono da considerarsi, ovviamente, Articoli. In questo caso è particolarmente evidente il fatto che la forma acquista un importanza predominante rispetto alla composizione chimica. Allo stato attuale, pertanto, sulla scorta delle considerazioni e delle indicazioni di cui sopra contenute nella Guida agli articoli, venendo ora per analogia al settore siderurgico, i lingotti, le billette, i blumi e le bramme di acciaio 2 (che nel linguaggio siderurgico vengono definiti semiprodotti ) sono quindi anch essi da considerarsi dei Preparati. Conseguentemente, gli Importatori da Paesi Extra UE di lingotti, billette, blumi e bramme, dovranno procedere alla Pre-registrazione e successivamente alla Registrazione delle Sostanze che li compongono. Ciò premesso, la Guida agli Articoli (vedere il Paragrafo 3, della Guida agli Articoli, riportato all inizio dell Allegato A della presente e lo stralcio dell Allegato III, riportato nella seconda parte dell Allegato A), in merito alle lavorazioni effettuate sui materiali (nel nostro settore, ovviamente, il tutto è da riferirsi ai prodotti metallurgici/siderurgici), si sofferma su due tipi di processi particolari, i cosiddetti light processing e le lavorazioni superficiali, definendoli come segue: Light processing : sono definiti tali la trapanatura, la levigatura, la piegatura, ecc, vale a dire tutti quei processi che sono finalizzati a migliorare o modificare la forma, la superficie o il design, al fine di ottenere la funzione per cui sono destinati. Questi procedimenti sono frequentemente applicati a prodotti che sono già Articoli; Lavorazioni superficiali: sono definiti tali lo stampaggio su una superficie, la verniciatura, il rivestimento, ecc., che pur modificando la complessiva composizione chimica, non modificano lo status di Articolo, 2 Acciaio è il nome dato ad una lega di ferro e carbonio quest'ultimo in percentuale non superiore al 2,11%: oltre tale limite, le proprietà del materiale cambiano e la lega assume la denominazione di ghisa. Oltre al carbonio possono essere presenti degli ulteriori elementi alliganti. Si parla allora di "acciai legati". 12

13 nel senso che se il prodotto è già definito un Articolo il successivo trattamento superficiale non ne modificherà lo status. Dalla lettura della Guida agli articoli e, in particolare, delle Conclusioni alle pagine 36 e 37 della presente (vedere l Allegato A), si desume chiaramente che i cosiddetti prodotti piani [come ad esempio i coils (nastri), le lamiere (fogli)], così come a nostro avviso i prodotti lunghi (profilati, barre, tubi, vergella, filo, tondo, ecc ), in quanto caratterizzati da una forma, una superficie o un design funzionali al loro utilizzo finale oppure alla fase di lavorazione successiva, sono da considerarsi degli Articoli anche se sottoposti a light processing o ad altre lavorazioni superficiali. Quali esempi, la Guida agli articoli, nel caso dei prodotti derivanti da estrusione precisa che l effettuazione di light processing o lavorazioni superficiali, quali la piegatura, la foratura, ecc..., non determina il mutamento dello status di Articolo, mentre relativamente ai coils afferma che la loro forma già determina il fatto che si possono ricavare solo dei fogli. Per quanto riguarda i trattamenti superficiali su coils, fogli ecc, quali i rivestimenti, l anodizzazione, la lubrificazione, ecc..., la Guida agli articoli sottolinea che pur modificando la complessiva composizione chimica, essi non modificano lo status di Articolo. 9 Articoli- Conclusioni Ciò premesso, sulla base di quanto sopra, a seguito della pubblicazione della Guida agli Articoli, i prodotti provenienti (importati) dalla siderurgia o dalla metallurgia non ferrosa di Paesi Terzi, come ad esempio, rispettivamente, i prodotti di acciaio piani o lunghi quali, coils, lamiere, vergella, barre, profilati, tubi, ecc o i metalli non ferrosi e loro leghe sotto forma di fili, corde, profilati, lastre, nastri, tubi, ecc, sono da annoverare tra gli Articoli, secondo la definizione del REACH. I Fabbricanti ed Importatori dovranno valutare se in sede di uso normale (o ragionevolmente prevedibile), si determini il rilascio di una o più sostanze chimiche ivi presenti: solo nel caso di effettivo rilascio, questi saranno tenuti a Registrare (e Pre-registrare) la Sostanza o le Sostanze presenti nell Articolo oggetto di rilascio. Si precisa nuovamente, che il concetto di Sostanza destinata ad essere rilasciata in condizioni d uso normali o ragionevolmente prevedibili sta a significare che il rilascio della Sostanza è funzionale (intrinseco) all uso dell Articolo. E consigliabile, pertanto, agli Importatori dei suddetti prodotti di provvedere a richiedere ai Fabbricanti la Scheda di Sicurezza del prodotto, al fine di verificare l indicazione relativa all eventuale rilascio di Sostanze, in condizioni d uso normale o ragionevolmente prevedibile. Quanto detto è, a nostro avviso, opportuno che avvenga anche da parte dei Distributori. 13

14 Su tale argomento, si richiama l attenzione delle aziende interessate su testo dell Articolo 7 del Regolamento, consultabile sul sito associativo, cliccando la voce Documenti Normative, nella sezione dedicata al REACH. 10 Gli obblighi del Distributore Come già detto, gli obblighi previsti dal REACH coinvolgono fondamentalmente i Produttori UE e gli Importatori da Paesi Terzi delle Sostanze chimiche. Il Distributore della Sostanza in quanto tale, in quanto componente di un Preparato o di un Articolo, ha l obbligo di trasmettere le informazioni lungo la catena distributiva del prodotto, e nello specifico: Provenienti da il Distributore deve trasmettere destinate a Fabbricante UE/ Tutte le notizie inerenti alla registrazione Utilizzatore a Importatore della Sostanza Valle Utilizzatore a valle Le informazioni, gli usi dei prodotti, le Fabbricante UE/ condizioni operative e le misure di Importatore Utilizzatore a valle Fabbricante UE/ Importatore Fabbricante UE/ Importatore Fabbricante UE/ Importatore gestione dei rischi ricevuti Le informazioni necessarie per redarre la relazione sulla sicurezza chimica (CSR) scheda di sicurezza da parte dell utilizzatore a valle La Scheda di Sicurezza con o senza lo scenario espositivo Altre informazioni quali, ad esempio, relative all autorizzazione della Sostanza Le informazioni sulle Sostanze con un alto tasso di pericolosità presenti negli Articoli, rilasciate intenzionalmente durante il normale utilizzo Fabbricante UE/ Importatore Utilizzatore a Valle Utilizzatore a Valle Utilizzatore a Valle Si specifica che, ai sensi del Regolamento europeo, il Distributore è ogni persona fisica o giuridica stabilita nella UE, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e ad immettere sul mercato una Sostanza in quanto tale o come componente di un Preparato o di un Articolo. 11 Come prepararsi alla Pre-registrazione I Fabbricanti e gli Importatori extra UE devono: preparare un inventario delle sostanze in quanto tali o contenute nei preparati o articoli, prodotte o importate; stabilire se le sostanze sono: 1. prodotte all interno della UE; 14

15 2. importate da un paese extra UE; per ciascuna sostanza prodotta/importata, identificare gli eventuali intermedi [vedere la definizione di cui al punto 15) dell articolo 3 del Reg. REACH]; per ciascuna prodotta/importata, identificare il numero CAS (2) e, possibilmente anche il EINECS (3) o ELINCS (4). nel caso la sostanza sia un polimero, stabilire da quali monomeri è composta e la percentuale in peso di detti monomeri nel polimero ed indicarne il relativo numero CAS; stabilire i volumi di produzione/importazione delle sostanze, in quanto tali o in quanto contenuti in preparati o articoli al fine di stabilire il periodo entro il quale fare la registrazione; predisporre o verificare la disponibilità delle Schede di Sicurezza qualora obbligatoria ai sensi dell Articolo 31 del Regolamento; identificare ed elencare i propri clienti; stabilire l entità legale dell impresa che risulta essere fabbricante/importatore od entrambi. (2) e il numero CAS [Chemical Abstratcs Service. Il numero CAS è utilizzato per meglio identificare la sostanza. Il CAS Registry, è la principale banca dati delle sostanze esistenti a livello mondiale e contiene oltre 20 milioni di sostanze organiche ed inorganiche]. (3) con il numero EINECS [«EINECS» è l Inventario Europeo delle Sostanze Chimiche Esistenti commercializzate sul mercato comunitario. alla data del 18 settembre 1981 (cosiddette sostanze esistenti ) compilato dalla Commissione delle Comunità europee e pubblicato il 15 giugno Si tratta di un elenco chiuso contenente circa sostanze chimiche industriali] (4) «ELINCS» l Elenco Europeo delle Sostanze Chimiche Notificate ai sensi della Direttiva 67/548/CEE. Sono le cosiddette nuove sostanze, non utilizzate nella Comunità anteriormente al settembre 1981 ed immesse in commercio successivamente al settembre 1981 e che dunque non figurano registrate nell EINECS. L ELINCS, che è quindi complementare all EINECS, contiene attualmente circa sostanze ed è continuamente aggiornato in base alle notifiche delle autorità nazionali competenti per l'immissione in commercio di una nuova sostanza. 15

16 12 Compiti degli Utilizzatori a valle Si premette che per Utilizzatore a valle, ai fini del REACH, si intende: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella UE diversa dal fabbricante o dall importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Sono altresì da considerarsi utilizzatori a valle i soggetti che re-importano sostanze, tal quali o contenute in preparazioni, originariamente prodotte e registrate nella UE, purchè se ne possa provare la provenienza. Ciò premesso, si suggerisce agli Utilizzatori a valle di: iniziare a predisporre l elenco delle sostanze utilizzate; identificare il numero CAS e, se possibile, il numero EINECS o ELINCS delle predette sostanze; verificare la disponibilità delle Schede di Sicurezza e la loro conformità alla normativa, qualora obbligatoria ai sensi dell Articolo 31 del Regolamento; redigere la lista dei fornitori, verificando se il fornitore risiede nella UE o è un fornitore extra UE; raccogliere le informazioni sugli usi e le condizioni d uso delle sostanze all interno della propria impresa. Verificare l eventuale disponibilità di informazioni relative al rilascio nell ambiente, all esposizione nel luogo di lavoro. Inoltre, gli Utilizzatori a Valle: se utilizzano sostanze o preparati pericolosi, devono ricevere le SDS (Schede di Sicurezza) con i possibili Scenari Espositivi (SE) allegati e controllare se l uso della sostanza corrisponde a quello indicato nello Scenario; qualora l uso non sia compreso nelle ipotesi previste dallo Scenario, possono adottare i seguenti comportamenti: informare il fornitore delle proprie condizioni d uso affinché quest ultimo predisponga uno Scenario che le contempli, al fine di renderlo un uso identificato ; cambiare le condizioni d uso in modo da ottemperare a quelle previste dal fornitore; 16

17 individuare un altro fornitore che disponga di uno Scenario che valuti le proprie condizioni d uso; preparare la propria Relazione di Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report); individuare una sostanza, preparato alternativo; informare il fornitore di ogni nuovo dato di pericolo, incluse la classificazione e l etichettatura; comunicare tutte le informazioni che possono mettere in discussione la conformità delle misure di protezione rispetto agli Scenari Espositivi ricevuti; applicare idonee misure per l esposizione professionale al rischio. 13 Schede di Sicurezza Per quanto riguarda le Schede di Sicurezza, si rinvia alla lettura dell Articolo 31 del Regolamento che si riporta nel prosieguo (vedere, in particolare, i commi 1, 2, 3 e 4) e alla circolare associativa n. 60, del 27 giugno 2007 che, a sua volta, ha in allegato la circolare n. 15, del 31 gennaio Articolo 31 Prescrizioni relative alle Schede di Dati di Sicurezza 1. Il fornitore di una sostanza o di un preparato trasmette al destinatario della sostanza o del preparato una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II: a) quando una sostanza o un preparato risponde ai criteri di classificazione come sostanza o preparato pericoloso a norma delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE, o b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII, o c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b). 2. Ogni attore della catena d'approvvigionamento che ha l'obbligo, in forza degli articoli 14 o 37, di effettuare una valutazione della sicurezza chimica per una sostanza, si accerta che le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza siano coerenti con quelle contenute in tale valutazione. Se la scheda di dati di sicurezza è compilata per un preparato e l'attore della catena d'approvvigionamento ha predisposto una valutazione della sicurezza chimica per tale preparato, è sufficiente che le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza siano coerenti con la relazione sulla sicurezza chimica per il preparato, anziché con la relazione sulla sicurezza chimica per le singole sostanze presenti nel preparato. 17

18 3. Il fornitore trasmette al destinatario, su sua richiesta, una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II quando un preparato non risponde ai criteri di classificazione come preparato pericoloso a norma degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 1999/45/CE, ma contiene: a) in concentrazione individuale pari o superiore all'1% in peso per i preparati non gassosi e pari o superiore allo 0,2% in volume per i preparati gassosi almeno una sostanza che presenta pericoli per la salute umana o per l'ambiente o b) in concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1% in peso per i preparati non gassosi almeno una sostanza che è persistente, bioaccumulabile e tossica oppure molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a), o c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro. 4. Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta, non occorre fornire la scheda di dati di sicurezza quando le sostanze o i preparati pericolosi offerti o venduti al pubblico sono corredati di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente. 5. La scheda di dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o il preparato sono immessi, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente. 6. La scheda di dati di sicurezza è datata e contiene le seguenti voci: 1. identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa; 2. identificazione dei pericoli; 3. composizione/informazioni sugli ingredienti; 4. misure di pronto soccorso; 5. misure di lotta antincendio; 6. misure in caso di rilascio accidentale; 7. manipolazione e immagazzinamento; 8. controlli dell'esposizione/protezione individuale; 9. proprietà fisiche e chimiche; 10. stabilità e reattività; 11. informazioni tossicologiche; 12. informazioni ecologiche; 13. considerazioni sullo smaltimento; 14. informazioni sul trasporto; 15. informazioni sulla regolamentazione; 16. altre informazioni. 7. Un attore della catena d'approvvigionamento che sia tenuto a predisporre una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 37 18

19 riporta i pertinenti scenari di esposizione (incluse, se del caso, le categorie d'uso e d'esposizione) in un allegato della scheda di dati di sicurezza che contempli gli usi identificati e comprenda le condizioni specifiche derivanti dall'applicazione dell'allegato XI, punto 3. Un utilizzatore a valle include i pertinenti scenari di esposizione e utilizza altre informazioni pertinenti desunte dalla scheda di dati di sicurezza fornitagli, per predisporre la sua scheda di dati di sicurezza per gli usi identificati. Un distributore trasmette i pertinenti scenari di esposizione e utilizza altre informazioni pertinenti desunte dalla scheda di dati di sicurezza fornitagli, per predisporre la sua scheda di dati di sicurezza per gli usi per i quali ha trasmesso le informazioni a norma dell'articolo 37, paragrafo Una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica. 9. I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza tempestivamente nelle seguenti circostanze: a) non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli; b) allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione; c) allorché è stata imposta una restrizione. La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come "Revisione: (data)" è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza o il preparato nel corso dei dodici mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla registrazione figura il numero di registrazione. 14 Importazione di Rottame da Paesi Terzi Il 12 luglio 2007, è entrato in vigore il Regolamento CE n. 1013/2006, ai sensi del quale le importazioni di Rottami ferrosi e/o non ferrosi, provenienti da altri Paesi Membri della Comunità o da Pesi Extra CE, devono considerarsi a tutti gli effetti importazioni di Rifiuti di cui all Elenco Verde del citato Regolamento. Com è noto, il Regolamento REACH, all'art. 2, comma 2, stabilisce in linea generale che i rifiuti "non sono considerati né sostanze, né preparati, né articoli a norma dell'articolo 3 del presente regolamento". Dal combinato disposto dei due Regolamenti, ne consegue, pertanto, che gli Importatori di Rottame, classificato come Rifiuto, da Paesi Terzi (così come i soggetti che acquistano da Paesi membri della UE) non sono assoggettati agli adempimenti del REACH (vedere tuttavia il paragrafo successivo). 19

20 15 Problematiche legate alla successiva trasformazione del Rottame ferroso/non ferroso da Rifiuto in MPS (Materie Prime Secondarie) Com è noto, la normativa italiana in ambito "Rifiuti" mantiene, tuttora, alcune rilevanti specificità, tra cui il riconoscimento dello status di Materie Prime Secondarie per il Rottame ferroso e/o non ferroso derivante da operazioni di recupero e rispondente agli Standard merceologici previsti, destinato alle acciaierie/fonderie per l ottenimento di quelle che il REACH definisce come "Sostanze recuperate". Le Materie Prime Secondarie, rappresentano quindi, nel nostro Paese, un passaggio funzionale e propedeutico per l ottenimento di Sostanze recuperate (vedere il Capitolo 3 della presente Guida): in altre parole, ai sensi della normativa vigente, esse costituiscono un passaggio imprescindibile per il recupero/riciclo del Rottame classificato Rifiuto. In ambito UE, nel nostro settore, il recupero, ai sensi della Direttiva sui Rifiuti 2006/12/CE, comprende le operazioni di R4 riciclaggio e/o recupero di metalli e composti metallici, che terminano con la rifusione da parte di acciaierie e fonderie e l ottenimento di nuovi prodotti siderurgici/metallurgici. Da queste due combinate considerazioni, il Rottame ( Rifiuto ) trasformato in MPS dovrebbe risultare, conseguentemente, escluso dall ambito di applicazione del REACH, in quanto le MPS rappresentano un mero passaggio intermedio dai Rifiuti alle Sostanze recuperate, ossia un passaggio intermedio tra due espresse esclusioni previste dal Regolamento, vale a dire quella relativa ai Rifiuti e quella concernente le Sostanze Recuperate (Esenzione). A questo proposito, pare opportuno ricordare che la distinzione tra il Rottame classificato come "Rifiuto" e il Rottame MPS è squisitamente formale e non sostanziale, in quanto le operazioni di recupero a cui i Rottami sono sottoposti per la trasformazione in MPS, di fatto, non ne modificano la loro natura chimica, che rimane immutata. Il Rottame trasformato in MPS non dovrebbe, pertanto, sottostare agli obblighi di registrazione ai sensi del REACH, in quanto ciò trascenderebbe dagli scopi stessi del Regolamento, poiché le operazioni dalle quali sono generate sono assorbite dal concetto di recupero, così come più sopra definito dalla normativa comunitaria. L eventuale obbligo di registrazione del Rottame come MPS, non solo non garantirebbe maggiore protezione e tutela per l ambiente e la salute umana ma, addirittura, contrasterebbe con le finalità del Regolamento, che prevedono la necessità di garantire la praticabilità e preservare gli incentivi al riciclaggio e al recupero, punto (11) dei Considerando. Vanno, inoltre, considerate le notevoli difficoltà intrinseche e pratiche, sul campionamento e l'effettuazione delle analisi chimico/fisiche sulle diverse tipologie di rottami presenti nei vari cumuli alla rinfusa. 20

21 Il Rottame ferroso e/o non ferroso, infatti, continua a mantenere, anche dopo la trasformazione formale in MPS, le caratteristiche chimiche iniziali della lega metallica da cui è composto a seconda dei casi, essendo stato sottoposto esclusivamente ad operazioni di selezione/cernita e/o di trattamento, di tipo meccanico (cesoiatura, pressatura, frantumazione, ecc...), che non ne modificano la natura chimica originaria. Si rammenta che le leghe metalliche in forma massiva, sono materiali che si presentano omogenei sia su scala macroscopica che microscopica, in quanto costituite da due o più elementi intimamente legati a livello microstrutturale: i singoli elementi costituenti ogni lega metallica non possono quindi essere rilasciati svincolandosi dalla lega in condizioni di normale utilizzo, proprio in quanto legati nel reticolo cristallino. Al fine di avvalorare quanto sopra complessivamente esposto, si evidenzia e si aggiunge quanto segue: la trasformazione da Rottame "Rifiuto", in Rottame "MPS", avviene, attraverso operazioni di Recupero autorizzate ai sensi della normativa vigente sui "Rifiuti" (D.Lgs. n. 152/2006) e, più precisamente, con riferimento alle operazioni rientranti nella voce "R4 Riciclaggio/recupero di metalli e composti metallici" (le operazioni di riciclaggio/recupero sono state riprese nella "Guida alla Registrazione" del Reg. REACH, alla pagina 32); la trasformazione da Rottame "Rifiuto", in Rottame "MPS", avviene presso appositi impianti di recupero autorizzati ai sensi della normativa sui "Rifiuti" [Regime ordinario: Artt. 208, 209, 210 del D.Lgs. n. 152/2006. Regime semplificato: Artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006]; l'assoggettamento al REACH del Rottame ferroso e/o non ferroso, finirebbe pertanto per disincentivare, intralciare e ostacolare le relative attività di recupero. In estrema sintesi, sembrano essere più d'una le ragioni per le quali il Rottame ferroso e/o non ferroso, anche se classificato come Materia Prima Secondaria (MPS) dopo l'effettuazione delle operazioni di recupero di Rottame originariamente "Rifiuto", dovrebbe essere ritenuto esentato dall'ambito di applicazione del REACH: in quanto la trasformazione in MPS avviene esclusivamente attraverso trattamenti meccanici a freddo (selezione, cernita, adeguamenti volumetrici in genere, come la cesoiatura, la pressatura, ecc...); in quanto la trasformazione da Rottame "Rifiuto", in Rottame "MPS", non comporta in alcun caso una modifica della loro natura chimica originaria (vale a dire, non comporta una modifica della diversa lega metallica di cui sono composti, costituita da due o più elementi legati tra loro in modo tale da non poter essere separati con mezzi meccanici); 21

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