Rifiuti, sottoprodotti, end of waste

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1 Rifiuti, sottoprodotti, end of waste Paolo Pipere Responsabile Servizio Adempimenti Ambientali Camera di Commercio di Milano Segretario Sezione lombarda Albo Nazionale Gestori Ambientali Nozione di rifiuto 1

2 Nozione di rifiuto Si intende per: rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; Esclusioni 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; 2

3 Esclusioni d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Esclusioni i sedimenti spostati all interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. 3

4 Nozione di sottoprodotto Sottoprodotto Processo produttivo Sottopro dotto Processo produttivo Paolo Pipere 2011 Tutti i diritti riservati 4

5 Materia secondaria ex ante Processo produttivo Condizioni D.M. 5/2/1998 Materia secondaria [Abrogata dal 25 giugno 2011] Nozione di sottoprodotto sottoprodotto : qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all articolo 184- bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all articolo 184-bis, comma 2. 5

6 Nozione di sottoprodotto Articolo 184-bis (Sottoprodotto) Condizioni da soddisfare a) la sostanza o l oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; Nozione di sottoprodotto c) la sostanza o l oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l oggetto soddisfa, per l utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o la salute umana. 6

7 Nozione di sottoprodotto Criteri da rispettare 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell ambiente [ ] La precedente nozione di sottoprodotto (ante D.Lgs. 205/2010) sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali [ ] che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente in un processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato. 7

8 Come gestire i sottoprodotti Il sottoprodotto deve essere in tutto e per tutto un prodotto, pertanto: 1. deve rispettare tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell ambiente; È necessario verificare, ed essere in grado di dimostrare con un appropriata e completa documentazione, che lo scarto di produzione qualificato come sottoprodotto sia conforme a tutte le norme cogenti applicabili a quel genere di prodotti, non solo a quelle volte e proteggere l ambiente e la salute; La completezza della documentazione è essenziale, in quanto è l impresa che decide di avvalersi di questo regime di favore a dovere dimostrare di non avere gestito come prodotto ciò che invece rispondeva alla definizione di rifiuto. Come gestire i sottoprodotti La documentazione deve comprendere un adeguata valutazione della corrispondenza del sottoprodotto alle norme tecniche nazionali o internazionali, alle norme di settore, alle caratteristiche merceologiche dei prodotti usualmente commercializzati o alle specifiche merceologiche dei prodotti dei quali vengono ufficialmente rilevati i prezzi all ingrosso. 8

9 Come gestire i sottoprodotti È necessario dimostrare che la sostanza o l oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, pertanto è necessario poter esibire: Contratti che dimostrano che il sottoprodotto viene ceduto ad un utilizzatore, naturalmente non come rifiuto o materia secondaria, ma come vero e proprio prodotto; Fatture di vendita; Documentazione relativa alla funzione che il sottoprodotto svolgerà nel processo produttivo o di utilizzo al quale è destinato (ad esempio, sostituzione di materie prime tradizionali ); Come gestire i sottoprodotti Si deve essere in grado di dimostrare che la sostanza o l oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, pertanto: È necessario acquisire documentazione sui processi produttivi o di utilizzo che impiegheranno i sottoprodotti ed essere certi che questi ultimi possano essere impiegati come input di questi processi senza che sia necessario sottoporli a trattamenti diversi da quelli previsti per le materie prime tradizionali ; È opportuno verificare se esistono norme tecniche o di settore che possano essere utilizzate per dimostrare qual è la normale pratica industriale in quel settore di attività; 9

10 Terre e rocce da scavo DECRETO 10 agosto 2012, n. 161 Regolamento recante la disciplina dell utilizzazione delle terre e rocce da scavo D.M. Terre e rocce da scavo 1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, è un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, il materiale da scavo che risponde ai seguenti requisiti: a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo: 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale e stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; 10

11 D.M. Terre e rocce da scavo c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'allegato 3; d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'allegato La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo è comprovata dal proponente tramite il Piano di Utilizzo. Nozione di cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) 11

12 End of Waste Processo produttivo Rifiuto Impianto di recupero Prodotto Condizioni End of Waste Paolo Pipere 2011 Tutti i diritti riservati End of waste (Cessazione della qualifica di rifiuto) 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; 12

13 End of waste c) la sostanza o l oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l utilizzo della sostanza o dell oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o sulla salute umana. End of waste Criteri per verificare la Cessazione della qualifica di rifiuto in luogo di materie prime secondarie o materie secondarie 13

14 Materia secondaria ex post Processo produttivo Rifiuto Impianto di recupero Materia secondaria Condizioni D.M. 5/2/1998 Paolo Pipere 2011 Tutti i diritti riservati End of waste L operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell ambiente [ ] I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull ambiente della sostanza o dell oggetto. 14

15 End of waste Nelle more dell adozione di uno o più decreti [ ]continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 [sono prodotti i beni ottenuti dal recupero che rispettano i criteri definiti dall autorizzazione dell impianto]. End of waste art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210: a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; [Ma l art. 181-bis è stato abrogato (dal 25 dicembre 2010) dall art. 39, comma 3, del D.Lgs. 205/2010] 15

16 End of waste b) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli accordi e i contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati prima della soppressione del comma 4 dell'articolo 181 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, operata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purché nel rispetto delle norme comunitarie. [Ma la lettera s-bis) del comma 2 dell art. 195 del D.Lgs. 152/2006 è stata abrogata dal D.Lgs. 205/2010] End of waste La circolare del Ministero dell'ambiente (chiarimenti interpretativi in materia di definizione di rifiuto) conclude l esame della controversa interpretazione della nozione di rifiuto sostenendo la seguente tesi: b) i materiali, le sostanze e gli oggetti originati da cicli produttivi o di preconsumo, dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto dei rifiuti, di gestione di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, purché abbiano le caratteristiche delle materie prime secondarie indicate dal D.M e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti; 16

17 Regolamento (UE) N. 333 del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Regolamento rottami Il Regolamento (UE) N. 333/2011 del 31 marzo 2011: stabilisce i criteri in base ai quali i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, sottoposti a operazioni di recupero in impianti autorizzati, cessano di essere considerati rifiuti, divenendo materie prime 17

18 Regolamento rottami Il Regolamento è il primo insieme di criteri comunitari relativo ad una tipologia di prodotti; Stanno per essere definiti i criteri relativi ai rifiuti tessili e a quelli costituiti da carta, vetro e pneumatici. Regolamento rottami Tali criteri consentono di appurare l effettiva cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi della Direttiva 2008/98/CE e, in Italia, dell art. 184-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 [introdotto dall art. 12 del D.Lgs. 205/2010] 18

19 Regolamento rottami I rottami sottoposti ai trattamenti di recupero perdono la qualifica di rifiuti, diventando prodotti liberamente trasportabili e utilizzabili da qualunque attività economica, se soddisfano al contempo le seguenti condizioni: rispettano i criteri definiti dal punto 2 degli allegati I (rottami di ferro e acciaio) e II (rottami di alluminio e di leghe di alluminio); Regolamento rottami Nelle successive slides sono illustrati i criteri definiti dal punto 2 dell allegato I (rottami di ferro e acciaio) e non quelli dell allegato relativo ai rottami di alluminio e di leghe di alluminio; 19

20 Prima condizione criteri definiti dal punto 2 dell allegato I (rottami di ferro e acciaio) 2.Rifiuti utilizzati come materiale dell operazione di recupero 2.1. Possono essere utilizzati a tal fine solo i rifiuti contenenti ferro o acciaio recuperabile I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questo tipo di operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto 3 del presente allegato I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione: a) limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose e b) fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici. Prima condizione Obblighi minimi di monitoraggio I controlli di accettazione (effettuati a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato che è formato a riconoscere i rifiuti non conformi ai criteri indicati nel presente punto. 20

21 Seconda condizione criteri di cui al punto 3 dell allegato I (rottami ferrosi) 3.Processi e tecniche di trattamento 3.1. I rottami di ferro o acciaio sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi, oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di ferro e acciaio dagli elementi non metallici e non ferrosi Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici al loro utilizzo finale direttamente nelle acciaierie e nelle fonderie. Seconda condizione 3.3. Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche: a) il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall articolo 6 della direttiva 2002/96/CE [RAEE] e dall articolo 6 della direttiva 2000/53/CE [veicoli fuori uso]; b) i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti; 21

22 Seconda condizione c) i cavi sono stati strappati o trinciati. Se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili; d) i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti; e e) le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati alla lettera a) sono state eliminate efficacemente mediante un processo approvato dall autorità competente. Terza condizione criteri di cui al punto 1 dell allegato I (rottami ferrosi) 1.Qualità dei rottami ottenuti dall operazione di recupero I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie. Obblighi minimi di monitoraggio interno Personale qualificato deve classificare ogni partita. 22

23 Terza condizione 1.2. La quantità totale di materiali estranei (sterili) è 2 % in peso. Sono considerati materiali estranei: 1) metalli non ferrosi (tranne gli elementi di lega presenti in qualsiasi substrato metallico ferroso) e materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro; 2) materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche; 3) elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo; 4) residui delle operazioni di fusione, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio cui è sottoposto l acciaio, quali scorie, scaglie di laminazione, polveri raccolte nei filtri dell aria, polveri da molatura, fanghi. Terza condizione Obblighi minimi di monitoraggio interno Personale qualificato deve eseguire un controllo visivo di ogni partita. Almeno ogni 6 mesi, e sotto attento controllo visivo, devono essere analizzati alcuni campioni rappresentativi dei materiali estranei, pesandoli dopo avere separato, magneticamente o manualmente (secondo i casi), le particelle di ferro e acciaio dagli oggetti. Per stabilire la frequenza con cui eseguire il monitoraggio per campionamento si deve tener conto dei seguenti fattori: 1) l evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati); 2) il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell operazione di recupero e di ogni trattamento successivo; 3) la precisione del metodo di monitoraggio; e 4) la prossimità dei risultati al limite massimo del 2 % in peso di materiali estranei. Il processo che ha condotto alla scelta della frequenza del monitoraggio deve essere documentato nell ambito del sistema di gestione della qualità e dovrebbe essere accessibile per l audit. 23

24 Terza condizione 1.3. I rottami non contengono ossido di ferro in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati. Obblighi minimi di monitoraggio interno Personale qualificato esegue un controllo visivo per rilevare la presenza di ossidi. Terza condizione 1.4. I rottami non presentano, ad occhio nudo, oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento. Obblighi minimi di monitoraggio interno Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento. 24

25 Terza condizione 1.5. Radioattività: non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Questa disposizione lascia impregiudicate le norme di base sulla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione adottate negli atti che rientrano nel capo III, del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio. Obblighi minimi di monitoraggio interno Personale qualificato effettua il monitoraggio della radioattività di ogni partita. Ogni partita di rottami è corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Il certificato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita. Terza condizione 1.6. I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE e non superano i valori di cui all allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 [P.O.P. - inquinanti organici persistenti]. La disposizione non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di ferro e acciaio. Obblighi minimi di monitoraggio interno Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. Se da un controllo visivo sorge il dubbio di un eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, si adottano ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi. 25

26 Terza condizione Il personale è formato a individuare le eventuali caratteristiche di pericolo dei rottami di ferro e acciaio e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare le caratteristiche di pericolo. La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell ambito del sistema di gestione della qualità. Terza condizione Qualità dei rottami di ferro e acciaio ottenuti dall operazione di recupero Regolamento 333/2011 (Allegato I, punto 1) Materiali estranei 2 % in peso. I rottami non presentano, ad occhio nudo,oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento. I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE e non superano i valori di cui all allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004. [Regolamento POPs] La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di ferro e acciaio. DM 5/2/98 ( Allegato I, Suballegato I, Sez c) - Inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale - oli e grassi < 0,1% in peso - PCB e PCT < 25 ppb - solventi organici < 0,1% in peso, - polveri con granulometria < 10 µ < del 10% in peso delle polveri totali 26

27 Terza condizione Qualità dei rottami ottenuti dall operazione di recupero Regolamento 333/2011 (Allegato I, punto 1) I rottami non contengono ossido di ferro in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all aperto, in condizioni atmosferiche normali,di rottami preparati. I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un esplosione in una fornace metallurgica. Presenza di un certificato di prova di radioattività redatto in conformità alle norme nazionali o internazionali applicabili. DM 5/2/98 ( Allegato I, Suballegato I, Sez c) Non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi. Non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n Terza condizione Qualità dei rottami ottenuti dall operazione di recupero Regolamento 333/2011 (Allegato I, punto 1) I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie. DM 5/2/98 ( Allegato I, Suballegato I, Sez c) MPS per l industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI. 27

28 Terza condizione 1.7. I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un esplosione in una fornace metallurgica. Obblighi minimi di monitoraggio interno Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. Quarta condizione Articolo 3 - Criteri per i rottami di ferro e acciaio Articolo 4 - Criteri per i rottami di alluminio d) il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli: 5 [Dichiarazione di conformità] e 6 [Gestione della qualità]. 28

29 Dichiarazione di conformità 1.Il produttore o l importatore stila, per ciascuna partita di rottami metallici, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all allegato III. 2.Il produttore o l importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami metallici. Il produttore o l importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano. 3. La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico. Dichiarazione di conformità 1. Produttore/importatore dei rottami metallici: Nome: Indirizzo: Referente: Telefono: Fax: 2. a) Denominazione o codice della categoria di rottami metallici, in conformità ad una specifica settoriale o ad una norma: b) Se del caso, principali disposizioni tecniche di una specifica del cliente, quali la composizione, la dimensione, il tipo e le caratteristiche: 3. La partita di rottami metallici è conforme alla specifica alla norma di cui al punto 2 4. Peso della partita in tonnellate: 5. Un certificato attestante la prova di radioattività è stato stilato in conformità alle norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. 6. Il produttore di rottami metallici applica un sistema di gestione della qualità conforme all articolo 6 del regolamento (UE) n. 333/2011, controllato da un verificatore riconosciuto oppure, se i rottami metallici che hanno cessato di essere rifiuti sono importati nel territorio doganale dell Unione, da un verificatore indipendente. 7. La partita di rottami metallici soddisfa i criteri di cui alle lettere da a) a c) degli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 333/ Dichiarazione del produttore/importatore di rottami metallici: Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete e esatte. Nome: Data: Firma: 29

30 Gestione della qualità il produttore applica un sistema di gestione della qualità allo scopo di assicurare la conformità alle prescrizioni contenute negli articoli 3 oppure 4 del Regolamento. Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti: a) controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell operazione di recupero di cui al punto 2 degli allegati I e II; b) monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 degli allegati I e II; Gestione della qualità c) monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dall operazione di recupero di cui al punto 1 degli allegati I e II (che comprenda anche campionamento e analisi); d) efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 degli allegati I e II, rispettivamente; e) osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici; f) registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma delle lettere da a) a d); g) revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità; h) formazione del personale. 30

31 Gestione della qualità 3. Il sistema di gestione della qualità prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio indicati, per ciascun criterio, negli allegati I e II. 4.Qualora uno dei trattamenti di cui al punto 3.3 dell allegato I o al punto 3.3 dell allegato II sia effettuato da un detentore precedente, il produttore si assicura che il fornitore applichi un sistema di gestione della qualità conforme alle disposizioni del presente articolo. Gestione della qualità 5. Un organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 [ ] che sia stato riconosciuto a norma di detto regolamento, o qualsiasi altro verificatore ambientale di cui all articolo 2, paragrafo 20, lettera b), del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) si accerta che il sistema di gestione della qualità soddisfi le disposizioni del presente articolo. Tale accertamento è effettuato ogni tre anni. 31

32 Preparazione per il riutilizzo Preparazione per il riutilizzo Processo produttivo o di consumo Rifiuto Impianto di preparazione per il riutilizzo Prodotto Requisiti di prodotto Paolo Pipere 2011 Tutti i diritti riservati 32

33 Preparazione per il riutilizzo Direttiva 2008/98/CE «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento D.Lgs. 152/2006 le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; Paolo Pipere 2011 Tutti i diritti riservati Preparazione per il riutilizzo Direttiva 2002/96/CE, Articolo 1 - Scopo La presente direttiva reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire. reimpiego: le operazioni in virtù delle quali i RAEE o loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, incluso l'uso continuativo delle apparecchiature o loro componenti riportati ai punti di raccolta, ai distributori,riciclatori o fabbricanti; Paolo Pipere 2011 Tutti i diritti riservati 33

34 Responsabilità estesa del produttore di rifiuti Responsabilità del produttore del rifiuto Responsabilità della gestione dei rifiuti Nuova formulazione dell Art. 188 che entrerà in vigore dal giorno successivo alla piena operatività del SISTRI Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste. 34

35 Responsabilità del produttore del rifiuto Responsabilità della gestione dei rifiuti Nuova formulazione dell Art. 188 Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal Regolamento(CE) n.1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) [ ] la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema. 35

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