AGEVOLAZIONI FISCALI

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1 AGEVOLAZIONI FISCALI Con tale documento Vi informiamo in modo sintetico le principali procedure da seguire per detrarre le spese d intervento su edifici residenziali. Premessa In origine, prima del 2012, l acquirente di apparecchi e impianti a biomassa aveva la possibilità di beneficiare di due tipi di detrazione fiscale: il 36% per opere finalizzate al risparmio energetico oppure per opere relative alla ristrutturazione edilizia. il 55% per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e interventi di riqualificazione energetica. In quest ultimo caso la detrazione era rivolta all impianto termico. Ai sensi del punto 14 dell allegato A del D.L.192/05 e successive modifiche per impianto termico si intende : un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione,distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe,caminetti, radiatori individuali, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kw; Il D.M entrato in vigore il ha introdotto alcune pesanti limitazioni alla possibilità di accedere alla detrazione del 55% per la sostituzione di impianti per la climatizzazione invernale con impianti a biomasse combustibili. Tra questi obblighi ricordiamo quello di sostituire tutte le chiusure apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine, con quelle che garantiscano i limiti massimi di trasmittanza riportati nella tab. 4 dell allegato C al D.lgs 192/05 e succ modifiche. Il Decreto Legge n 83 ( detto anche Decreto Sviluppo ), ha introdotto tra l altro, all art. 11 ulteriori novità alle norme che regolano le detrazioni fiscali per apparecchi e impianti alimentati a biomasse. Dal 1 Gennaio al 25 Giugno 2012 L agevolazione fiscale che consente la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie, introdotta fin dal 1998 e prorogata più volte, è stata resa strutturale-permanente e quindi non più soggetta a continue proroghe con il D.L. n 201/2011 ( Decreto Salva Italia) mediante l aggiunta dell articolo 16-bis, al Testo Unico sulle Imposte sul Reddito (T.U.I.R.).Come stabilito dal D.L. sono ammesse alla detrazione del 36% le spese per il risparmio energetico per interventi qualificati come relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all istallazione di impianti basati sull impiego delle fonti rinnovabili di energia.le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette Quindi anche retroattivamente gli apparecchi domestici a biomasse dal 1 gennaio al 25 giugno 2012 possono usufruire della detrazione del 36%. In questo modo il comma 3 dell art. 11 del D.L. 83/2012 sana il buco normativo che si era determinato dal precedente provvedimento ( art. 4 comma 4 D.L.201/11 convertito in legge 214/11) che aveva escluso la detrazione del 36% per tutto il E possibile ottenere la detrazione del 55% ma solo per impianti termici sopra descritti, dimostrando il rispetto dei limiti obbligatori del raggiungimento del risparmio del 20% e la sostituzione degli infissi di tutta l unità immobiliare oggetto dell intervento, con quelli con il massimo grado di trasmittanza. Anche i limiti di spesa massima cambiano rispetto al 36%. Dal 26 Giugno 2012 al 05 Giugno 2013 Da questa data entra in vigore il D.L. n 83/2012, dove sono state apportate numerose modifiche, infatti la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica diventa detraibili al 50% e il limite di spesa passa da a euro. Resta la possibilità della detrazione del 55% nei casi sopra evidenziati fino al 31 dicembre A partire dal 1 gennaio 2013 fino al 30 giugno 2013 la detrazione del 55 per i casi previsti, passa al 50%. Dal 06 Giugno 2013 al 31 Dicembre 2013 Da questa data entra in vigore il D.L. n 63 del 4 giugno 2013 rif.art.14 convertito con modificazione in legge 3 agosto 2013 n 90, dove le detrazioni già previste per gli interventi di efficienza energetica passano dal 55% al 65% per spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 e prorogate le detrazioni del 50% fino al 31 dicembre 2013 per interventi di ristrutturazione edilizia. Dal 01 Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2014 La Legge di Stabilità 2014 ( legge del 27 dicembre 2013, n 147) entrata in vigore dal 1 gennaio 2014 ha prorogato di un anno le detrazioni fiscali relative alle ristrutturazioni (50%) e agli interventi di efficienza energetica (65%). 1/5

2 Dal 01 Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2015 La Legge di Stabilità 2015 ( legge del 23 dicembre 2014, n 190) ha prorogato di un anno le detrazioni fiscali relative alle ristrutturazioni (50%) e agli interventi di efficienza energetica (65%). Per una maggiore completezza delle informazioni i documenti sono consultabili sul sito internet dell Agenzia delle Entrate : Riassumendo quanto sopradescritto le DETRAZIONI FISCALI spettanti sono le seguenti : PERIODO di spesa Detrazione IRFEF per interventi di RECUPERO del PATRIMONIO EDILIZIO Detrazione IRFEF per interventi di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA dal al dal al dal al dal al dal % 55 % 50 % 55 % 50 % 55 % 50 % 65 % al % 65 % Chi può usufruire: tutti i contribuenti assoggettati all imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residente o meno nel territorio dello Stato. L agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che sostengono le relative spese: - proprietari o nudi proprietari - titolari di un diritto reale di godimento ( usufrutto,uso,abitazione o superficie) - locatori o comodatori - soci di cooperative divise e indivise - imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce - soggetti indicati nell art.5 del T.U.I.R.,che producono redditi in forma associata,alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali - i familiari conviventi (parenti entro il 3 grado e affini entro il 2 grado) che sostengono la spesa possono usufruire della detrazione purchè siano a loro intestati bonifici e fatture. Interventi ammessi: le spese sono state sostenute per i seguenti interventi ( Art.1, Legge Finanziaria 2007) di cui elenchiamo una parte : - di manutenzione straordinaria - di restauro e di risanamento conservativo - di ristrutturazione edilizia - relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all installazione di impianti basati sull impiego di fonti rinnovabili - relativi alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Pagamenti: tutte le spese detraibili devono essere pagate tramite Bonifico bancario o postale,da cui risulti: - la causale del versamento - il codice fiscale del soggetto che usufruisce della detrazione - il numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico Per i contribuenti titolari di reddito d impresa è ammessa qualsiasi forma di pagamento, comprovata da idonea documentazione. Rateazione: è d obbligo per tutti i contribuenti ripartire l importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 per i contribuenti di 75 e 80 anni non è più prevista la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente in in 5 o 3 quote annuali. 2/5

3 Principali adempimenti DETRAZIONI 50% L agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall'irpef( Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche ) il 50% spese sostenute per la ristrutturazione di abitazioni e di parti comuni degli edifici residenziali, situati nel territorio Italiano, entro il limite massimo detraibile per ciascuna unità immobiliare ; questo importo va suddiviso fra tutti i soggetti, aventi diritto alla detrazione, che hanno sostenuto le spese. La detrazione del 50% che scadeva al 31 dicembre 2014 è prorogata fino al 31 dicembre 2015 (legge di stabilità 190/2014 ), confermando il limite massimo di spesa di Euro per unità immobiliare. Le regole precedenti non sono modificate a parte alcune novità di seguito elencate ed in ogni caso è necessario seguire le pubblicazioni delle Agenzie delle Entrate : aumenta la percentuale (dal 4 all 8%) della ritenuta d acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l obbligo di operare eliminato l obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall impresa che esegue i lavori introdotta la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all acquirente (persona fisica) dell immobile Non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi ad altre disposizioni di legge nazionali. Per usufruire della detrazione, occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell unità immobiliare. Le spese sostenute per l acquisto e l installazione di un apparecchio da riscaldamento funzionante a legna o a pellet, compresa la realizzazione o la manutenzione della canna fumaria rientra negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. In questo caso la detrazione è del 50% ed è ammessa per l acquisto e l installazione di determinati prodotti funzionanti a legna e pellet che,in condizioni di regime, presentano un rendimento termico,misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%. La Ditta COLA rende disponibile una Dichiarazione con l elenco dei prodotti che soddifano tale requisito. La detrazione fiscale del 50% è ottenibile anche in assenza di una ristrutturazione edilizia vera e propria, in quanto prevista anche nel caso in cui l installazione sia realizzata in assenza di opere edilizie propriamente dette, purchè l installazione sia eseguita da un tecnico qualificato, tenuto per legge a emettere regolare certificato di conformità (Dm 37/2008). Documenti: il contribuente deve conservare e tenere a disposizione del Fisco : - la copia del permesso edilizio se previsto dal regolamento edilizio oppure l autocertificazione attestante la data di inizio lavori e la descrizione dei lavori, qualora il regolamento comunale non preveda alcun adempimento per la realizzazione degli interventi; - la fotocopia della domanda di accatastamento in mancanza dei dati catastali dell immobile; - la fotocopia delle ricevute di pagamento dell ICI-IMU se dovuta; - la comunicazione all ASL prevista in funzione dell osservanza delle Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, necessaria solo nel caso di cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori comportano una serie di rischi ben definiti; - le fatture o le ricevute fiscali intestate a chi sostiene la spesa; - la ricevuta del Bonifico Bancario o Postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente che usufruisce della detrazione e il numero di partita IVA o codice fiscale del beneficiario del bonifico; - l attestato del produttore. Approfondimenti e maggiori informazioni possono essere scaricate dal sito delle Agenzie delle Entrate al seguente indirizzo: a+informa/pdf+guide+agenzia+informa/guida_ristrutturazioni_edilizie.pdf 3/5

4 Principali adempimenti DETRAZIONI 65% L agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall'irpef( Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche ) o dall Ires (Imposta sul reddito delle società ) il 55% delle spese sostenute tra il ed il mentre il 65 % per spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 entro il limite massimo detraibile, per interventi di riqualificazione energetica, quali la sostituzione o nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale funzionanti a biomasse combustibili nel limite di Euro. In questa detrazione specifica rientrano tutti i generatori di calore a biomassa, compresi quelli senza caldaia integrata, che soddisfano determinati requisiti di emissioni e rendimenti. Inoltre tale detrazione non prevede l obbligo di presentazione dell attestato di certificazione (o qualificazione) energetica. Come per le detrazioni del 50%, la ritenuta sui bonifici sale all 8% ed è stato eliminato l obbligo di inviare la comunicazione all Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta. La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi ad altre disposizioni di legge nazionali. L intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione del generatore di calore su edifici esistenti, inoltre deve rispettare quanto espresso ai punti a),b),c),d) e e) del decreto 11 marzo 2008 e modifiche successive ( punto 1 dell allegato 2 del Dlgs 192/2011) precisamente: a) avere un rendimento utile nominale minimo non inferiore all 85% conforme alla classe 5 di cui alla Norma Europea UNI-EN ( si ritiene che la classe 3 della vecchia Norma corrisponda alla classe 5 della Norma revisionata); b) rispettare i limiti di emissione di cui all allegato IX alla parte quinta del D.L. n 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati dalle norme regionali, ove presenti; c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell allegato X alla parte quinta del medesimo D.L. N 152/2006 e successive modifiche e integrazioni; d) garantire, per i soli edifici nelle zone climatiche C,D,E, e F, che i valori della trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili,quali porte, finestre e vetrine rispettino i limiti massimi riportabili nella tabella 4a dell allegato C del D.L. 192/05; nel caso di impianto termico a biomassa installato in un unità immobiliare facente parte di un edificio con più unità o di un condominio, si ritiene che sia possibile limitare quest obbligo alla sola unità immobiliare oggetto di intervento. e) dichiarare il rispetto dei predetti requisiti nell asseverazione compilata dal tecnico abilitato e in sede di trasmissione all ENEA della documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni. Dalla definizione di impianto termico contenuta nel Dlgs 192/2005 e s.m.i., si ritiene che il generatore di calore debba appartenere a una delle seguenti categorie : In questo processo per l ottenimento dell agevolazione risulterà fondamentale la figura del tecnico progettista professionista iscritto all albo, affinchè possa redigere un asseverazione energetica dell intervento di riqualificazione energetica applicando: comma 344 (riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell intero edificio) oppure il comma 347 ( sostituzione totale o parziale del vecchio generatore o nuova installazione su edifici esistenti) della Legge finanziaria del Per rendimenti ed emissioni, tutte le Termostufe a pellet e le Caldaie a pellet rientrano nell'agevolazione secondo il comma 344, mentre per la detrazione riferita al comma 347 sono agevolabili anche i prodotti a pellet senza caldaia e gli apparecchi a legna che superano l'85% di rendimento termico. A tale proposito la Ditta COLA rende disponibile ai professionisti una Dichiarazione con l elenco dei prodotti che soddisfano i requisiti sopraelencati. Documenti da acquisire : 1- l Asseverazione che attesti la rispondenza dell intervento ai requisiti tecnici richiesti; 2- l Attestato di certificazione ( o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all efficienza energetica propri dell edificio ( Allegato A del Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del ); 3- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati ( Allegato E del Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del ). I documenti sopra elencati devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell ambito delle competenza ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali,dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari. 4/5

5 Documenti da trasmettere : 1- Comunicazione all Agenzia delle Entrate (in via telematica) redatta sul modello approvato con provvedimento del 6 maggio 2009 e prevista dall art.26 del D.L. n 185/2008, per comunicare le spese sostenute e detratte nei periodi d imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo; 2- Entro 90 giorni dalla fine dei lavori devono essere trasmessi all ENEA telematicamente, attraverso il sito ottenendo ricevuta informatica : - l attestato di certificazione o di qualificazione energetica; - la scheda informativa. Documenti da conservare : 1- il Certificato di Asseverazione redatto da un tecnico abilitato; 2- la ricevuta di trasmissione dei documenti; 3- le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute; nella fattura deve essere indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell intervento; 4- la ricevuta del bonifico bancario o postale, per i contribuenti non titolari di reddito d impresa. Approfondimenti e maggiori informazioni possono essere scaricate dal sito dell ENEA ai seguenti indirizzi : "direzione e coordinamento della Ferroli spa 5/5

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