Accertamento derivante dal possesso di partecipazioni in imprese estere controllate e novità del decreto internazionalizzazione

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1 Marco Bargagli (Dottore in economia e giurisprudenza, esperto di fiscalità internazionale) Accertamento derivante dal possesso di partecipazioni in imprese estere controllate e novità del decreto internazionalizzazione 1

2 Controlled Foreign Companies (CFC) Art. 167 e 168 del D.P.R. n. 917/1986 (imprese estere controllate e collegate) art. 167, co. 1 e ss., TUIR: imprese estere controllate black-list; art. 167, co. 8-bis e 8-ter, TUIR: imprese controllate (cd. white-list passive income ); art. 168, TUIR: imprese estere collegate black-list (sarà abrogato). 2

3 Controlled Foreign Companies (CFC) Imprese residenti in Stati black list (art. 167, co. 1, D.P.R. 917/1986) Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dell'esercizio o periodo di gestione del dalla chiusura soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. 3

4 Finalità della (CFC) Contrastare il fenomeno dell erosione della base imponibile e dello spostamento dei profitti in altre giurisdizioni con obbligo, per il soggetto residente in Italia che controlla l impresa estera, di tassare per trasparenza i redditi della CFC. Normativa introdotta nel nostro ordinamento dall articolo 1 della Legge 21 novembre 2000, n L articolo 8 del decreto sull internazionalizzazione e la crescita delle imprese interviene sulla disciplina CFC. 4

5 Controlled Foreign Companies (CFC) Ambito soggettivo Possesso di redditi conseguiti in uno degli Stati o territori con regime fiscale privilegiato da imprese, società o enti controllati (CFC), direttamente o indirettamente, da: persone fisiche, anche non titolari di reddito di impresa in Italia; società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice; soggetti passivi IRES (es. le società di capitali); residenti nel territorio dello Stato. 5

6 Controlled Foreign Companies (CFC) Definizione di controllo La nozione di controllo rilevante ai fini della CFC è quella contenuta nel codice civile (art. 2359), ai sensi del quale si considerano società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (cd. controllo di diritto); 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (cd. controllo di fatto); 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (cd. controllo contrattuale). 6

7 Decreto per la crescita ed internazionalizzazione Fiscalità internazionale In data 07 agosto 2015 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva lo schema di decreto di attuazione della delega fiscale per la crescita e l internazionalizzazione delle imprese. Il provvedimento in rassegna, è finalizzato a rimuovere gli ostacoli allo sbocco sui mercati internazionali e definire un quadro normativo più semplice e trasparente per gli investitori esteri. 7

8 Novità in materia di CFC Riassumiamo le novità del decreto: presentazione facoltativa dell interpello utile a disapplicare la CFC; obbligo di indicare in dichiarazione i redditi conseguiti dalle imprese estere controllate (in caso di omissioni applicazione di sanzioni amministrative); obbligo per l ufficio, prima di emettere l avviso di accertamento, di inviare un questionario concedendo al contribuente un termine di 90 giorni per fornire gli elementi che consentono la disapplicazione della disciplina CFC (allineamento alla disciplina già prevista in tema di costi black list); abolizione delle disposizioni previste in materia di tassazione delle imprese collegate estere di cui all art. 168, D.P.R. 917/

9 Novità in materia di CFC Indicazione della detenzione di partecipazioni CFC nella dichiarazione dei redditi Il socio residente in Italia che non ha presentato l interpello, ovvero non ha ottenuto risposta che consente la disapplicazione della normativa CFC, dovrà comunque indicare nella dichiarazione dei redditi la detenzione delle partecipazioni in imprese estere controllate. 9

10 Novità in materia di CFC Indicazione della detenzione di partecipazioni CFC nella dichiarazione dei redditi (nuovo comma 8-quater art. 167 Tuir) Se non viene indicata la detenzione si rende applicabile una sanzione amministrativa pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato, imputabile nel periodo d imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di euro ed un massimo di euro. 10

11 Novità in materia di CFC Le modifiche prevedono l abolizione del regime di tassazione per trasparenza per le società collegate black list di cui al vigente art. 168 del D.P.R. 917/1986. Risulta infatti molto difficoltoso, per il socio italiano, reperire tutte le informazioni da parte della CFC black list (utili ad esempio alla presentazione dell interpello necessario alla disapplicazione della normativa). Attualmente, la tassazione CFC per le imprese estere collegate si applica se il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di un impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a fiscalità privilegiata (la percentuale è ridotta al 10 per cento nel caso di 11 partecipazione agli utili di società quotate in borsa).

12 Novità in materia di CFC Inoltre sarà modificato l art. 167, co. 6, D.P.R. 917/1986 al fine di stabilire che, nella determinazione del reddito dei soggetti esteri controllati, si applicano tutte le regole di determinazione del reddito complessivo previste per le imprese residenti (anche regole extra testo unico delle imposte sui redditi come ad esempio la disciplina sulle società non operative ex art. 30, L. 724/1994), ad eccezione della disposizione riguardante la rateizzazione delle plusvalenze, già prevista dalla normativa vigente. 12

13 La nuova black list in tema CFC La Legge di Stabilità 2015 ha novellato l art. 167, co. 4, D.P.R. 917/1986 variando i criteri di individuazione degli Stati o territori da inserire nella black list ai fini CFC e della tassazione degli utili. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori in ragione: del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia (ossia inferiore al 50%); della mancanza di un adeguato scambio di informazioni. 13

14 Esempio n. 1 obblighi dichiarativi Fiscalità internazionale FC e RM ITA 1 100% 100% ITA 2 ITA 3 40% 50% CFC ITA 1, controllante di ultimo livello, deve adempiere agli obblighi dichiarativi (con la compilazione del quadro FC) ITA 2 e ITA 3, controllanti di primo livello, dovranno tassare per trasparenza il reddito della CFC, in proporzione alle quote possedute, e compilare il quadro RM del modello Unico. 14

15 Esempio n. 2 obblighi dichiarativi FC e RM Fiscalità internazionale ITA 1 ITA 2 ITA 3 100% 100% 70% ITA 1, controllante di ultimo livello, deve adempiere agli obblighi dichiarativi (con la compilazione del quadro FC) ITA 3, controllante di primo livello, dovrà tassare per trasparenza il reddito della CFC, in base alle quote possedute e compilare il quadro RM del modello Unico. CFC 15

16 Controlled Foreign Companies (CFC) Circolare 26/05/2011, n. 23/E (adempimenti dichiarativi) In caso di tassazione per trasparenza del reddito della CFC, sarà la società residente in Italia di ultimo livello (controllante indiretta) a determinare - nell ambito del quadro FC della propria dichiarazione dei redditi - il reddito della partecipata estera e ad imputarlo pro - quota al soggetto residente o alla stabile organizzazione di un soggetto non residente per mezzo del quale detiene il controllo della medesima partecipata (Sezione IV del quadro FC). Quest ultimi poi dovranno riportare la quota di reddito ad essi imputata nel quadro RM della propria dichiarazione dei redditi. 16

17 La disapplicazione della normativa e le circostanze esimenti Fiscalità internazionale Ai sensi dell art. 167, co. 5 lett. a) e b), la normativa CFC viene disapplicata se alternativamente: l impresa ovvero l altro ente non residente svolge un attività commerciale/industriale effettiva, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; se viene esercitata un attività bancaria, finanziaria o assicurative tale condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento (lett. a); dal possesso delle partecipazioni nella CFC non si è voluto conseguire l effetto di localizzare i redditi in uno Stato o un territorio a fiscalità privilegiata (lett. b). 17

18 Le circostanze esimenti Ai fini della disapplicazione della normativa occorrerà dimostrare: l effettivo insediamento produttivo all estero e la reale attività commerciale dalla società controllata svolta nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (prima esimente); la mancanza di intenti o effetti elusivi finalizzati alla distrazione di utili dall Italia verso Paesi o territori a fiscalità privilegiata (seconda esimente). Quindi, il socio residente è, in ogni caso, tenuto a fornire la prova che fin dall inizio del periodo di possesso delle partecipazioni non è stato conseguito l effetto di delocalizzare i redditi in Stati o territori black list. 18

19 La presentazione dell interpello Circolare 23/E del 26/05/2011 In caso di catene societarie caratterizzate dalla presenza di più società intermedie residenti, l interpello deve essere presentato, in linea di principio, dalla controllante residente di ultimo [più elevato] livello. Tuttavia, per ragioni di semplificazione degli adempimenti, l Agenzia ritiene che l interpello può essere validamente presentato, in alternativa, dalla controllante italiana più vicina alla CFC (controllante di primo livello ), in quanto trattasi del soggetto che ha maggiore facilità di accesso ai dati e alle notizie riguardanti la società estera. Ciò a condizione che nell istanza sia dato adeguatamente conto della struttura del gruppo, anche con riferimento ai soggetti che si trovano più in alto nella catena di controllo, fino ad arrivare alla controllante di ultimo livello. 19

20 Omessa presentazione dell interpello Circolare 32/E del 14/06/2010 Anche in caso di omessa presentazione dell interpello preventivo, gli uffici devono valutare la rilevanza delle esimenti previste dall art. 167, co. 5, lett. a) e b). Al riguardo, la Circolare 32/E ha precisato che l analisi condotta dagli uffici non deve limitarsi alla mera constatazione del mancato rispetto di parametri quantitativi o di condizioni formali posti dal legislatore, ma deve mirare a verificare se gli elementi sostanziali addotti dal contribuente siano idonei a dimostrare l effettiva sussistenza delle circostanze esimenti previste dalle norme di riferimento. In tale direzione va anche il decreto internazionalizzazione che, come 20 detto, intende rendere facoltativa la presentazione dell interpello.

21 Validità dell interpello L interpello teso a disapplicare la normativa CFC attualmente deve essere presentato secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell art. 5, D.M. 21/11/2001, n. 429, ai sensi dell art. 11, L. 212/2000. L efficacia della risposta all istanza di interpello non è limitata al solo periodo d imposta a cui la domanda è riferita, a condizione che nei successivi esercizi rimangano inalterate le stesse situazioni evidenziate nella domanda di interpello alla quale l Agenzia delle entrate ha risposto fornendo parere favorevole. 21

22 Art. 167, co. 6, TUIR Determinazione del reddito della CFC I redditi del soggetto non residente, imputati per trasparenza al soggetto controllante italiano, sono assoggettati a tassazione separata con l aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto non residente e, comunque, non inferiore al 27%. Per il calcolo del reddito da assoggettare a tassazione, si rendono applicabili le regole fiscali per la determinazione del reddito d impresa dettate dal TUIR. 22

23 Esempio di determinazione del reddito Fiscalità internazionale Alfa S.p.A. controlla il 100% di Gamma Ltd, residente in un paradiso fiscale (D.M. 21/11/2001). Si riportano i dati di bilancio della società Gamma, utili ai fini della determinazione del reddito da assoggettare a tassazione per trasparenza (da Quadro FC): 23

24 Esempio di determinazione del reddito Fiscalità internazionale Descrizione Isole Cayman Regole TUIR Utile ante imposte Variazioni fiscali in aumento Variazioni fiscali in diminuzione - - Reddito imponibile Aliquota IRES 27,5% Imposte sul reddito Le variazioni fiscali in aumento in base alle regole del TUIR, rispetto alla normativa vigente all estero, si riferiscono: ad interessi passivi indeducibili (art. 96, TUIR) a costi da fornitori residenti in paesi a fiscalità privilegiata (art. 110, co. 10, TUIR). 24

25 Art. 167, co. 8-bis, TUIR Con l art. 13 del D.L. 78/2009, la disciplina CFC è stata estesa, dal 2010, anche ai soggetti localizzati in Stati o territori non compresi nella black-list di cui al D.M. 21/11/2001, al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni: livello di tassazione all estero dell impresa controllata, inferiore al 50% rispetto a quello che avrebbe conseguito qualora fosse stata residente in Italia (cd. tax rate test); conseguimento da parte della controllata di proventi derivanti, per più del 50%, dai cd. passive income (cd. income test). 25

26 Art. 167, co. 8-ter, TUIR Società controllate white list Tuttavia, l art. 167, co. 8-ter, TUIR, prevede la specifica esimente secondo cui la disposizione prevista dal co. 8-bis non si applica: se il soggetto residente dimostra che l insediamento all estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Anche in questo caso, per ottenere la disapplicazione della normativa, attualmente il contribuente deve interpellare preventivamente l amministrazione finanziaria. 26

27 Art. 167, co. 8-ter, TUIR : la prassi Indicatori di artificiosità La circolare dell Agenzia delle Entrate 06/10/2010, n. 51/E (punto 5.2.), nel fornire utili chiarimenti in ordine alla definizione di costruzione societaria di puro artificio, richiama la sentenza Cadbury Schweppes nella parte in cui afferma che: la normativa CFC è compatibile con il principio della libertà di stabilimento sancito dall art. 49 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, limitatamente alle ipotesi di società controllate residenti in uno Stato membro che rappresentano wholly artificial arrangements intended to circumvent national law (letteralmente costruzioni di puro artificio destinate ad aggirare la legge nazionale); 27

28 Art. 167, co. 8-ter, TUIR Indicatori di artificiosità una costruzione societaria non è da considerare meramente artificiosa ove da elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi risulti che, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, la controllata è realmente impiantata nello Stato di stabilimento e ivi esercita attività economiche effettive (punto 75); la circostanza che le attività corrispondenti agli utili della società estera controllata ben avrebbero potuto essere effettuate anche da una società stabilita sul territorio dello Stato membro in cui si trova la società residente non può permettere di concludere per l esistenza di una costruzione di puro artificio (punto 69). 28

29 Circolare 06/10/2010, n. 51/E insufficienza di motivi economici o commerciali validi per l attribuzione degli utili, che pertanto non rispecchia la realtà economica; la costituzione non risponde essenzialmente a una società reale intesa a svolgere attività economiche effettive; inesistenza di correlazione proporzionale tra le attività apparentemente svolte dalla CFC e la misura in cui tale società esiste fiscalmente in termini di locali, personale e attrezzature; a tal proposito, può risultare significativa l esibizione di documenti atti a dimostrare l esistenza e l idoneità della struttura estera allo svolgimento dell attività dichiarata (locali, personale, attrezzature, eccetera), nonché l effettività dell attività svolta e l autonomia gestionale della controllata estera (non rilevando, invece, l operatività nel mercato di stabilimento); 29

30 Circolare 06/10/2010, n. 51/E sovra-capitalizzazione della CFC, ovvero la stessa dispone di un capitale nettamente superiore a quello di cui ha bisogno per svolgere la propria attività (parimenti anche situazioni di notevole sottocapitalizzazione possono riferirsi a strutture di puro artificio); presenza di transazioni prive di realtà economica, aventi poca o nessuna finalità commerciale o che potrebbero essere contrarie agli interessi commerciali generali, se non fossero state concluse a fini di evasione fiscale. 30

31 Attività immateriali Con riferimento alle attività immateriali, la circolare dell Agenzia delle Entrate 06/10/2010, n. 51/E, al punto 5.2. ha precisato che occorre valutare ulteriori e più specifici elementi di prova volti a dimostrare la non artificiosità della controllata estera, quali ad esempio: esame delle funzioni effettivamente esercitate dalla controllata estera, nonché degli asset utilizzati e dei rischi assunti. Gli asset, in particolare, vanno descritti in termini di rendimento, livello di rischio e liquidità; verifica dei rapporti economico-finanziari della società estera con le altre società del gruppo, specificando, in particolare, la consistenza e la tipologia delle operazioni, attive e passive, poste in essere con le stesse nel periodo di riferimento; 31

32 Attività immateriali valutazione dell entità delle componenti di reddito tipiche in relazione all attività esercita dalla società estera e confronto tra tale dato e quello ricavabile dal bilancio della controllante residente; analisi di bilancio della società estera con evidenziazione degli indicatori di redditività del capitale proprio e di quello totale investito e confronto con quelli della controllante residente. 32

33 Esempio di indicatori di bilancio Valutazione della sovra-capitalizzazione della CFC (ovvero se la stessa dispone di un capitale nettamente superiore a quello necessario per svolgere un attività). Per verificare il grado di capitalizzazione della società si possono determinare, ad esempio, due specifici indici di bilancio: l indice di patrimonializzazione = Patrimonio Netto/(Patrimonio Netto + Debito); (Il presente indice misura il finanziamento dell impresa effettuato con mezzi propri sul totale dei finanziamenti). l indice di leva finanziaria = Debito/Patrimonio Netto. (Il presente indice misura il rapporto tra ricorso a debito e mezzi propri) 33

34 Esempio di indicatori di bilancio Analisi di bilancio della società estera con evidenziazione degli indicatori di redditività del capitale proprio e di quello totale investito e confronto con quelli della controllante residente. ROS = Reddito operativo (voci A-B del conto economico)/ricavi netti vendita ROA = Utile netto/totale attivo ROE = Reddito netto/patrimonio netto (o capitale proprio) ROI = Reddito operativo/capitale investito (totale passività) Successivamente, si procede al confronto degli indicatori economici della CFC rispetto a quelli della società controllante residente in Italia. 34

35 I rilievi amministrativi In materia di CFC le possibili violazioni attribuibili nazionale sono: al contribuente l imputazione per trasparenza dei redditi della CFC assoggettati a tassazione separata in violazione all art. 167 o 168, TUIR (senza la possibilità di scomputare dal reddito soggetto a tassazione per trasparenza, eventuali perdite pregresse maturate dal soggetto controllante residente in Italia); l applicazione della sanzione prevista dall art. 1, co. 2, D.Lgs 18/12/1997, n. 471 (infedele presentazione della dichiarazione modello Unico); 35

36 I rilievi amministrativi Attualmente, in caso di mancata presentazione dell interpello, ricorrendo comunque i presupposti per la disapplicazione della normativa, la violazione prevista dall art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 (omissione di ogni comunicazione prescritta dall amministrazione finanziaria); 36

37 I rilievi penali tributari In materia di CFC le possibili violazioni penali tributarie imputabili al contribuente nazionale sono: la presentazione della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (ad esempio nella ipotesi in cui si sia volutamente occultata la partecipazione detenuta, anche indirettamente, in un soggetto localizzato in un paese a fiscalità privilegiata), sanzionata dall art. 3, D.Lgs. 74/2000; la presentazione della dichiarazione infedele, con riferimento al minor reddito dichiarato, sanzionata dall art. 4, D.Lgs. 74/2000; l omessa presentazione della dichiarazione, sanzionata dall art. 5, D.Lgs. 74/

38 Transfert Price La corretta determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo 38

39 Introduzione alla disciplina sul Transfer Price Fiscalità internazionale OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, July 2010 CHAPTER I: THE ARM S LENGTH PRINCIPLE It should also be recalled at this point that transfert pricing is not an exact science but does require the exercise of judgment on the part of both the tax administration and taxpayer. (Va inoltre ricordato a questo punto che il Transfer pricing non è una scienza esatta, ma richiede un attento giudizio sia da parte dell amministrazione fiscale che del contribuente). 39

40 Introduzione alla disciplina sul Transfer Price 2/2 Fiscalità internazionale TRANSFER PRICE Corretta determinazione dei prezzi di trasferimento, nello scambio di beni e servizi, tra imprese appartenenti allo stesso Gruppo, situate in Stati differenti (Italia - Estero). I prezzi delle transazioni infragruppo non devono essere determinati sulla base di parametri soggettivi del gruppo multinazionale (dal punto di vista fiscale, gestionale, organizzativo e strategico), ma occorre fare riferimento al VALORE NORMALE DI MERCATO della transazione economica (c.d. principio di libera concorrenza), rilevante ai fini fiscali. 40

41 Disciplina sui prezzi di trasferimento: schema esemplificativo Fiscalità internazionale 100% 100% ALFA S.p.A. (Milano) GAMMA B.V. (Olanda) BETA Gmbh (Germania) Operazioni commerciali ESEMPI: - cessioni di beni; - prestazioni di servizi; - utilizzo diritti immateriali (es. interessi, royalties); - cost sharing agreement (accordi di ripartizione dei costi tra le varie società del gruppo) 41

42 La normativa nazionale 1/2 Art. 110, co. 7, D.P.R. 917/1986 I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti. 42

43 La normativa nazionale 2/2 Art. 9, co. 3, D.P.R. 917/1986 Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni o servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati e in mancanza nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in 43 vigore.

44 Metodi di determinazione CONFRONTO DEL PREZZO (Comparable Uncontrolled Price) PREZZO DI RIVENDITA (Resale Price Method) COSTO MAGGIORATO (Cost Plus Method) Transactional Net Margin Method (TNMM) Transactional Profit Split Method 44

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