REGOLAMENTO SULL ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

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1 REGOLAMENTO SULL ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNE DI FAENZA REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 268 del 29/07/2008, e successive modificazioni ed integrazioni, aggiornato alle modifiche introdotte con deliberazione n. 3 del 12/01/2016 P:\URF\ORGANIZZAZIONE\regolamenti\Faenza\regolamento di organizzazione\dal \regolamento incarichi esterni_genn2016.odt

2 Titolo I - Conferimento di incarichi Capo I - Conferimento di incarichi dirigenziali o di alta specializzazione con rapporto di lavoro a tempo determinato Art. 1 - Principi e ambito di applicazione 1. Nel rispetto delle previsioni di cui all art. 53 dello Statuto Comunale il presente capo, quale atto di espressione della piena autonomia organizzativa e funzionale del Comune di Faenza, adottato nell ambito dei principi generali dell ordinamento dell Ente, rappresenta uno strumento per dare attuazione al modello organizzativo relativamente alle proprie peculiarità e caratteristiche. 2. In conformità ai principi stabiliti dallo Statuto del Comune di Faenza e nel rispetto di indirizzi e criteri generali per l adozione del regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi approvati dal Consiglio Comunale, il presente capo disciplina i presupposti, i limiti e le modalità per conferire incarichi dirigenziali o di alta specializzazione con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell art. 110 del D.Lgs. 267 del Art. 2 - Incarichi a tempo determinato per dirigenti all interno della dotazione organica 1. Nei limiti del 30% della dotazione organica dei posti di dirigente, l Amministrazione comunale può conferire incarichi con funzioni dirigenziali di struttura organizzativa di massima dimensione a soggetti in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per la qualifica da ricoprire, mediante contratti di lavoro a tempo determinato di cui al successivo art. 4, avvalendosi della facoltà prevista dall art. 110, c. 1 D.Lgs. n. 267 del I contratti a tempo determinato di cui al comma che precede non possono essere attivati nel caso in cui risulti in servizio personale con qualifica di dirigente senza assegnazione della responsabilità di settore. Art. 3 - Incarichi a tempo determinato per dirigenti o per alte specializzazioni fuori dalla dotazione organica 1. Nel limite del 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell area direttiva, l Amministrazione comunale può conferire incarichi con funzioni dirigenziali o di alta specializzazione a soggetti in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per la qualifica da ricoprire, mediante contratti di lavoro a tempo determinato di cui al successivo art. 4, avvalendosi della facoltà prevista dall art. 110, c. 2 del D.Lgs. n. 267 del Art. 4 - Procedure per la copertura di posizioni dirigenziali o di alta specializzazione con contratti di lavoro a termine 1. Nei limiti indicati al comma 1 degli articoli 2 e 3, le posizioni dirigenziali possono essere ricoperte tramite contratti di lavoro a termine la cui durata, concordata tra le parti, non può essere superiore ad anni 5 e comunque non eccedente il mandato elettivo del Sindaco o il tempo residuo rimanente. 2. La costituzione del rapporto di lavoro avviene con contratto individuale di lavoro applicando la disciplina giuridica ed economica dei contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale delle Regioni e autonomie locali. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga costituito mediante contratto di diritto privato la Giunta definisce con proprio atto deliberativo autorizzativo i criteri di disciplina del trattamento giuridico ed economico. Il trattamento economico stabilito dal contratto individuale di lavoro di diritto pubblico potrà essere eventualmente integrato, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, da un indennità ad personam commisurata 1

3 alla specifica qualificazione professionale da ricoprire, tenuto conto altresì della peculiarità del rapporto a termine e delle condizioni di mercato inerenti alla specifica professionalità, avendo come riferimento anche altri contratti nazionali di lavoro. Il trattamento economico e l eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell Ente. 3. Il reclutamento avviene tramite procedura selettiva pubblica affidata ad apposita commissione esaminatrice nominata dal dirigente competente in materia di Personale, in osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamentari vigenti. 4. All avviso va data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all Albo Pretorio e sul sito internet dell Ente. 5. In relazione alle peculiarità e caratteristiche dell incarico da conferire i criteri e le modalità di svolgimento della selezione sono fissati di volta in volta dalla Giunta Comunale. 6. I requisiti per concorrere sono i medesimi previsti per l accesso concorsuale dall esterno dei dirigenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto disposto dall art. 28 del D.Lgs. n. 165 del e dal Regolamento per la disciplina delle assunzioni del Comune di Faenza. 7. La selezione è tesa a verificare l idoneità dei candidati sulla base dei curricula professionali prodotti, eventualmente integrata da un colloquio individuale. 8. Il Sindaco, sulla base delle risultanze della verifica dell idoneità effettuata dall apposita commissione di cui al precedente comma 3, individua mediante proprio decreto, il soggetto con il quale stipulare il contratto individuale a tempo determinato. Tale contratto viene stipulato dal dirigente competente in materia di Personale o da suo sostituto. 9. Gli incarichi decorrono dal momento della stipula del contratto individuale di lavoro e possono essere rinnovati, nel rispetto delle norme e del presente regolamento, solo mediante provvedimento motivato del Sindaco, con esclusione di ogni forma tacita di proroga. 10. Gli assegnatari degli incarichi sono soggetti a periodo di prova definito in sede di sottoscrizione del contratto. 11. Per tutta la durata del contratto, i soggetti incaricati godono degli stessi diritti e soggiacciono agli stessi doveri, obblighi e responsabilità del personale di pari qualifica a tempo indeterminato. 12. Qualora l incarico sia conferito a personale già dipendente dell Ente, o di altra pubblica amministrazione questi è collocato in aspettativa senza assegni, utile ai fini dell anzianità di servizio, per tutta la durata dell incarico. 13. Gli incarichi di cui al presente articolo sono revocati in caso di: - immotivata inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell Assessore di riferimento; - mancato raggiungimento al termine di ciascun anno degli obiettivi assegnati dal Piano Esecutivo di Gestione; - responsabilità particolarmente grave o reiterata; - scioglimento del Consiglio Comunale; - decadenza o destituzione del Sindaco; - verificarsi di altri eventi disciplinati da legge, dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal contratto individuale. 14. Nel caso in cui l Ente abbia dichiarato nell ultimo rendiconto approvato lo stato di dissesto e/o si trovi nelle situazioni strutturalmente deficitarie, non possono essere stipulati contratti di cui al presente articolo e i contratti in essere sono risolti di diritto al verificarsi di una delle predette condizioni durante il periodo di vigenza. Art. 5 - Abrogato 2

4 Capo II - Conferimento di Incarichi in favore di soggetti esterni all Amministrazione Art. 6 - Ambito di applicazione 1. Per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, l Amministrazione può reperire all esterno i soggetti da incaricare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari. 2. Il ricorso all affidamento esterno di incarichi di lavoro autonomo deve comunque costituire un mezzo eccezionale per far fronte ad esigenze peculiari per le quali l'amministrazione necessita dell'apporto di apposite capacità professionali da parte di esperti di provata competenza, non rinvenibili o disponibili tra il personale alle proprie dipendenze. 3. Per le finalità di cui ai commi che precedono, per conto dell Amministrazione, agiscono i dirigenti dell ente che conferiscono incarichi individuali ad esperti secondo quanto disciplinato dalle norme e dal presente regolamento. 4. Per il perseguimento delle finalità richiamate ai precedenti commi, nel presente capo sono disciplinati limiti, modalità e criteri per il conferimento all esterno delle seguenti tipologie di incarichi individuali: a) incarichi di studio o di ricerca, nonché di consulenza, disciplinati nella successiva sezione 1; b) incarichi professionali di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa ovvero occasionale, conferiti ai sensi dell art. 7, commi 6 6 bis, del D.Lgs. n. 165 del , disciplinati nella successiva sezione 2. Art. 7 - Esclusioni 1. Sono esclusi dall ambito di applicazione del presente capo le seguenti tipologie di incarichi: a) le forme di relazione tra Amministrazione e singole persone fisiche fondate su rapporti di volontariato individuale, regolati dalle leggi statali e regionali in materia, nonché da eventuali atti normativi attuativi; b) gli incarichi di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza, nonché gli incarichi per attività tecniche a queste assimilabili, per i quali l Amministrazione fa riferimento alla disciplina specifica, prevista dall art. 91 del D.Lgs. n. 163 del e successive modifiche ed integrazioni e dagli atti normativi attuativi dello stesso decreto: in tale ambito rientrano inoltre le prestazioni di servizio rese da liberi professionisti, anche geometri, per attività simili correlate alla gestione del patrimonio immobiliare comunale; c) gli incarichi in qualità di componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché il personale operante nell ambito del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all articolo 1, comma 5, della Legge n. 144 del ; d) l affidamento di attività nelle quali i rapporti tra il Comune ed i soggetti esecutori siano disciplinati da contratti di appalto o di cottimo fiduciario, nell ambito dell applicazione del D.Lgs. n. 163 del e successive modifiche ed integrazioni; e) gli incarichi di collaborazione presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell art. 90 del D.Lgs. n. 267 del , nonché i rapporti dirigenziali e di alta specializzazione ai sensi dell art. 110, commi 1 e 2, del medesimo decreto, disciplinati al Capo I del presente regolamento; f) gli incarichi conferiti per l attività di patrocinio legale dell Ente e di notariato; g) gli incarichi disciplinati puntualmente da specifiche leggi; h) gli incarichi conferiti per il conseguimento dei fini istituzionali dell Ente e per assolvere specifici obblighi di legge, mancando in tale ipotesi qualsiasi facoltà discrezionale dell Ente. Art. 8 - Presupposti generali per il conferimento degli incarichi 1. L affidamento degli incarichi disciplinati nel presente capo può avvenire esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti oggettivi e funzionali: 3

5 a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi, finalità e progetti specifici e determinati; b) il Dirigente conferente l incarico deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane già disponibili all interno dell Ente e la compatibilità della spesa con quanto disposto al successivo Art ; c) la prestazione oggetto dell incarico deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell incarico. Art. 9 - Presupposti particolari per il conferimento degli incarichi 1. Il Dirigente non può affidare nessuna tipologia di incarichi professionali disciplinati nel presente capo a soggetti non in possesso di laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario, ferma restando l equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento. 2. E tuttavia possibile prescindere dalle disposizioni di cui al comma precedente nei seguenti casi: a) attività svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Art Incompatibilità 1. Il conferimento di qualsiasi tipologia di incarico disciplinata nel presente capo è assoggettato al rispetto della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia di incompatibilità, richiesta di autorizzazioni e possesso dei requisiti generali per l accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni, se ed in quanto applicabili. 2. L accertamento del rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente è effettuato dal Dirigente che dispone con propri atti l affidamento dell incarico. Art Forma di svolgimento degli incarichi 1. Gli incarichi disciplinati nel presente capo possono essere svolti in una delle seguenti forme: a) lavoro autonomo esercitato abitualmente da persona fisica iscritta ad albo professionale ai sensi di legge o specialista professionale abituale titolare di partita IVA; b) lavoro autonomo in forma di collaborazione coordinata e continuativa; c) lavoro autonomo occasionale. Art Adempimenti e procedure per l individuazione dei soggetti 1. La procedura per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all Ente può essere effettuata utilizzando, a seconda della peculiarità degli obiettivi da conseguire attraverso l affidamento dell incarico, una delle seguenti modalità: a) qualora l ammontare previsto per lo svolgimento dell incarico sia predeterminato dall Amministrazione e non suscettibile di modifica ovvero prefissato dalla legge, è possibile effettuare una procedura comparativa pubblica di tipo qualitativo, finalizzata al reperimento del soggetto dotato della migliore professionalità ricercata per soddisfare le esigenze dell Ente. Detta procedura si articola nelle seguenti fasi: - affissone all albo pretorio e pubblicazione sul sito web istituzionale dell Ente di apposito avviso pubblico, approvato con determinazione del Dirigente conferente l incarico; - valutazione comparativa dei curriculum pervenuti entro i termini di scadenza previsti, eventualmente integrata da colloquio individuale, effettuata direttamente dal Dirigente conferente. A tal fine può essere disposta la costituzione di apposita 4

6 commissione, nominata con determinazione dirigenziale e presieduta dallo stesso Dirigente conferente l incarico, composta da almeno due membri interni od esterni all Amministrazione con comprovata esperienza nella materia oggetto dell incarico; - affidamento dell incarico al soggetto individuato al termine della procedura comparativa attraverso apposito atto del Dirigente conferente. b) qualora l ammontare previsto per lo svolgimento dell incarico sia indicato dall Amministrazione come base d asta della trattativa e, quindi, suscettibile di variazione in ribasso ovvero, senza nessuna indicazione, sia richiesta la presentazione di un preventivo di spesa ai soggetti potenzialmente interessati a svolgere l incarico in favore dell Ente, la procedura comparativa disciplinata alla precedente lettera a) è integrata dalla richiesta di presentazione di un offerta economica da parte del soggetto aderente, che sarà valutata alternativamente in uno dei seguenti modi: - il prezzo più basso determinato mediante ribasso sull importo del compenso per le attività oggetto dell incarico, indicato come corrispettivo complessivo di riferimento; - l offerta economicamente più vantaggiosa, previa individuazione di una serie di elementi richiesti pertinenti la natura, l oggetto e le specifiche caratteristiche dell incarico da affidare. In ogni caso l avviso pubblico dovrà contenere chiarimenti circa gli elementi valutativi che verranno adottati. 2. In caso di ineluttabile necessità, debitamente motivata, di effettuare interventi urgenti ed improrogabili, inconciliabili con i tempi imposti dalla procedura comparativa pubblica, il Dirigente conferente può disporre l affidamento dell incarico al soggetto individuato al termine di un indagine ricognitiva condotta presso almeno tre soggetti in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell incarico. Fatti salvi i principi di correttezza, trasparenza, non discriminazione ed economicità nella scelta del soggetto, tale ricerca può essere svolta in qualsiasi modalità e forma ritenuta dal Dirigente idonea. 3. In nessun caso i procedimenti descritti ai due commi precedenti contribuiscono alla formazione di una graduatoria e, pertanto, non possono essere utilizzati per conferire incarichi di natura diversa da quella per i quali il procedimento comparativo è stato attivato. 4. Nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento, economicità ed imparzialità, nel caso di affidamento di incarico individuale di importo complessivo non superiore ad euro 5.000,00, si può prescindere dallo svolgimento di procedimenti comparativi e procedere all affidamento intuitu personae. Il ricorso a tale procedura è comunque da ritenersi eccezionale e pertanto deve intendersi circoscritto a situazioni non ripetibili. Art Contenuti del disciplinare di incarico 1. Il disciplinare di incarico sottoscritto dalle parti deve essere redatto obbligatoriamente in forma scritta e contenere almeno le seguenti indicazioni: a) i riferimenti amministrativi e normativi che hanno portato alla sottoscrizione del contratto e l esplicita menzione dell assenza del vincolo di subordinazione; b) la forma di svolgimento dell incarico, con riferimento al precedente art. 11; c) l oggetto della prestazione; d) la struttura organizzativa di riferimento e/o il referente dell ente per lo svolgimento dell attività affidata; e) modi e tempi di svolgimento della prestazione; f) la data di decorrenza e la durata del contratto; g) la quantificazione del compenso pattuito, degli eventuali rimborsi, nonché i tempi ed i termini di materiale erogazione del compenso; h) gli obblighi delle parti relativamente agli adempimenti previdenziali, fiscali ed assicurativi afferenti l incarico, se previsti e per quanto di rispettiva competenza; i) l eventuale incompatibilità con incarichi assunti presso altri committenti; j) l esplicita menzione degli obblighi di riservatezza, sanzionabili, in caso di violazione, con la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell art c.c.; k) le modalità, i termini di preavviso e le eventuali penali in caso di risoluzione anticipata del contratto; l) esplicita menzione dell impossibilità di procedere a proroga e/o rinnovo del contratto alla scadenza del termine concordato, ovvero al compimento dell attività prevista; 5

7 m) il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie. Art Forma obbligatoria di pubblicizzazione dell affidamento di incarichi 1. Il Comune è tenuto a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti relativi all affidamento di incarichi individuali disciplinati nel presente capo, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell incarico e dell ammontare pattuito e/o erogato. Tale pubblicazione va obbligatoriamente effettuata prima della data di inizio di svolgimento dell incarico stesso. Art Adempimenti obbligatori relativi all affidamento di incarichi 1. Del conferimento di incarichi professionali individuali disciplinati nel presente capo va data comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo i tempi e le modalità descritte all art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del In aggiunta agli adempimenti richiamati ai precedenti commi, qualora gli incarichi disciplinati nel presente capo, siano svolti in forma di lavoro autonomo nelle veste di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale, è obbligatorio effettuare la comunicazione unica ai fini dell attivazione della copertura assicurativa e della segnalazione al Centro per l Impiego. E cura del Dirigente conferente assicurarsi di comunicare al Servizio competente le informazioni necessarie per le comunicazioni obbligatorie e l eventuale interruzione anticipata del rapporto di incarico, non oltre il giorno di effettiva cessazione. Art Attività di controllo 1. E cura del Dirigente conferente l incarico verificare con cadenza periodica il regolare e proficuo svolgimento dell incarico e richiedere, se ritenuto opportuno, un eventuale integrazione della prestazione. Art Limiti di spesa annua 1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi disciplinati al presente capo è fissato annualmente nel bilancio di previsione. Sezione 1 - Incarichi di studio o di ricerca, ovvero consulenza Art Definizioni 1. Ai fini dell applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, si definiscono: a) Incarico di studio: possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338 del che, all articolo 5, determina il contenuto dell incarico nello svolgimento di un attività di studio, nell interesse dell Amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d incarico, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. b) Incarico di ricerca: attività assimilabile a quella di studio, che presuppone la preventiva definizione del programma da parte dell Amministrazione. c) Incarico di consulenza: richiesta di pareri, valutazioni ed opinioni ad esperti su specifiche questioni. Art Presupposti particolari per il conferimento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero consulenza 1. Ai sensi dell art. 3, commi 55 e 56 della Legge n. 244 del , l affidamento di tali incarichi può avvenire solo nell ambito di un apposito programma annuale predisposto dal Consiglio comunale, ai sensi dell art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 267 del , desumibile dalla Relazione Previsionale e Programmatica. 6

8 Sezione 2 - Incarichi professionali di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa ovvero occasionale Art Definizioni 1. Gli incarichi individuali che per la natura della prestazione desumibile dall effettivo svolgimento della stessa non possono essere classificati come di ricerca o studio ovvero consulenza, possono essere affidati a soggetti individuali esterni all Amministrazione, in assenza del vincolo di subordinazione, nelle forme previste dall art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del , e precisamente: a) incarico professionale di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa (c.d. co.co.co): rapporto di collaborazione conferito ai sensi dell art. 409, comma 3, del codice di procedura civile che si concretizza in prestazione d opera intellettuale, caratterizzata da: sistematicità e continuità della prestazione resa; preliminare definizione, anche di massima, di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso; stretto coordinamento con il Comune di Faenza, da cui discende la costituzione di un vincolo funzionale tra l opera del collaboratore e l attività del committente e comporta una connessione con le finalità di quest ultimo; prevalente personalità della prestazione. b) incarico professionale di lavoro autonomo di natura occasionale: rapporto di collaborazione che si concretizza in prestazione d opera intellettuale, caratterizzata da: occasionalità e saltuarietà della prestazione per il conseguimento di obiettivi momentanei del committente, ancorché prolungati nel tempo; rispetto dei limiti di durata (giorni 30 nel corso dell anno solare con lo stesso committente) e reddituali (compenso complessivamente percepito per tali prestazioni non superiore ad euro nel medesimo anno solare) previsti dall art. 61, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del ; prevalente personalità della prestazione. 2. In entrambe le tipologie contrattuali definite al precedente comma il collaboratore difetta del requisito dell incardinazione nella dotazione organica dell Ente per cui non potrà mai agire in nome e per conto dell Amministrazione. Art Contenuti particolari del contratto di collaborazione coordinata e continuativa 1. Il contratto di lavoro autonomo svolto in forma di collaborazione coordinata e continuativa deve essere redatto obbligatoriamente in forma scritta e contenere, in aggiunta a quanto disposto dal precedente art. 13, almeno le seguenti indicazioni: a) definizione, anche di massima, di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso; b) forme e tempi di coordinamento con l attività dell Amministrazione al fine dello svolgimento della prestazione; c) diritti ed obblighi delle parti in caso di sospensione del rapporto per malattia, infortunio, maternità e congedi parentali. 7

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