Elena Pasqualetto Università di Padova IL QUADRO GIURIDICO IN TEMA DI DISCRIMINAZIONI E MOBBING. Castelfranco Veneto, 18 febbraio 2016
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1 Elena Pasqualetto Università di Padova IL QUADRO GIURIDICO IN TEMA DI DISCRIMINAZIONI E MOBBING Castelfranco Veneto, 18 febbraio
2 DISCRIMINAZIONI E MOBBING NEL DIRITTO DEL LAVORO Ricca normativa antidiscriminatoria, nell ordinamento UE e in quello interno Assenza di una definizione legislativa di mobbing, ma ricca giurisprudenza in materia, che spesso attinge anche all elaborazione dottrinale sulle discriminazioni
3 L EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA ANTIDISCRIMINATORIA Art. 3 Cost.: referente ideale della normativa Art. 4 l. 604/66: divieto licenziamento per motivi sindacali, politici, religiosi Art. 15 Statuto lavoratori: divieto atti discriminatori per motivi : sindacali, politici, religiosi : razza, lingua, sesso : handicap, età, orientam. sessuale, convinzioni personali
4 ALTRI NUCLEI NORMATIVI ANTIDISCRIMINATORI - normativa sulle differenze di genere (CPO del 2006) - norme a tutela degli immigrati (T.U. n. 286/98) - norme a tutela dei disabili (l. 68/99 e l. 67/06) - norme a tutela dei soggetti affetti da virus HIV - art. 10 d.lgs. n. 276/03 - d.lgs. 215 e 216 del 2003
5 LA DISCRIMINAZIONE NEL DIRITTO COMUNITARIO - Art. 13 Trattato CE (TFUE) - Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento per motivi di razza e origine etnica - Direttiva 2000/78/CE per la PdT in materia di occupazione e condizioni di lavoro (c.d. direttiva quadro ) - Direttiva 2006/54/CE su pari opportunità e PdT fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego - Art. 21 Carta di Nizza (dopo l entrata in vigore del Trattato di Lisbona)
6 LE DEFINIZIONI DI DISCRIMINAZIONE SUL LAVORO Pluralità di definizioni: - art. 15 St. lav. - art. 43 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione) - art. 2 d.lgs. 9 luglio 2003, n art. 2 d.lgs. 9 luglio 2003, n art. 2 l. 1 marzo 2006, n. 67 (disabilità) - art. 25 CPO (genere)
7 LA NOZIONE DI DISCRIMINAZIONE ex art. 15 St. lav. Nullità degli atti discriminatori attuati per tutti i fattori emersi nella legislazione - Le condotte vietate - La rilevanza dell intento discriminatorio - I fattori di discriminazione - I soggetti protetti e i soggetti obbligati - Le sanzioni: nullità dell atto; sanzioni penali
8 IL RAPPORTO TRA L ART. 15 E LE NUOVE NORME ANTIDISCRIMINATORIE Tutti i fattori di discriminazione previsti dall art. 15 sono contemplati nelle più recenti normative D.lgs. 215/03 razza, origine etnica T.U. n. 286/98 razza, gruppo etnico o linguistico, confessione religiosa, cittadinanza Legislazione PdT uomo/donna sesso D.lgs. 216/03 età, handicap, orientamento sessuale, convinzioni personali Inoltre la legislazione speciale: 1) dà una definiz. oggettiva e sostanziale molto ampia degli illeciti; 2) consente al giudice di adottare il provvedimento più opportuno E OGGI SUPERLFUO IL RIFERIMENTO ALL ART. 15
9 LA TASSATIVITA DEI MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE VIETATI 1 orientamento: l elenco è tassativo (dottrina prevalente; Corte Giust. CE sent. C-13/05 su malattia) 2 orientamento: l elenco non è tassativo (dottrina minoritaria che fa leva sull art. 3 Cost.: «condizioni personali e sociali») Dopo l entrata in vigore del Trattato di Lisbona: art. 21 Carta di Nizza: «è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, su»
10 LE DISCRIMINAZIONI VIETATE DAL T.U. SULL IMMIGRAZIONE Art. 43: ampio divieto di D. per ragioni di razza, colore, ascendenza, origine nazionale o etnica, convinzioni o pratiche religiose, non solo in materia di lavoro 1 comma: ampia definizione di D. (diretta e indiretta) + elenco esemplificativo di D. {cfr. lett. c) e lett. e) il datore di lavoro } Non occorre uno specifico intento d. ( lo scopo o l effetto )
11 LA DISCRIMINAZIONE DIRETTA nei d.lgs. n. 215 e 216 quando una persona (per uno dei fattori di discriminazione elencati) è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un altra in situazione analoga COMPARAZIONE attuale ma anche meramente IPOTETICA ( = agevolazione probatoria) non è richiesto l INTENTO D.
12 LA DISCRIMINAZIONE INDIRETTA nei d.lgs. n. 215 e 216 quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone ( ) in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone è richiesta una valutazione quali/quantitativa «possono»: carattere potenziale (non occorre dimostrazione effettivo svantaggio)
13 LE MOLESTIE Art. 2, comma 3: comportamenti indesiderati, posti in essere per un motivo discriminatorio, aventi lo SCOPO oppure L EFFETTO di: 1) violare la dignità di una persona 2) creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo Non è identificazione tra M. e D. ma equiparazione Indesiderabilità = mancato gradimento (occorre sia conosciuto? o almeno prevedibile?)
14 L ORDINE DI DISCRIMINARE Art. 2, comma 4: l ordine di discriminare per uno dei motivi tipizzati è considerato discriminazione mandante equiparato all esecutore è perseguibile l ordine non eseguito (finalità preventiva)
15 LE ECCEZIONI AL DIVIETO: la clausola sui requisiti essenziali e determinanti Art. 3, comma 3, d.lgs. 215 e 216: non sono d. le differenze di trattamento dovute a caratteristiche che costituiscono requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell attività nel rispetto dei pr. di proporzionalità e ragionevolezza Cfr. sentenza CGCE 12/1/ 2101, C-229/08 Wolf
16 LE ECCEZIONI in favore delle organizzazioni di tendenza Art. 3, comma 5, d.lgs. 216/03: non sono d. le differenze di trattamento, praticate da enti religiosi o altre org. pubbliche o private, basate su religione o convinzioni personali se queste (per la natura delle attività professionali degli enti o per il contesto in cui sono espletate) costituiscono requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell attività
17 L ECCEZIONE fondata sulle «finalità legittime» Art. 3, c. 4, d.lgs. 215/03 e art. 3, c. 6, d.lgs. 216/03: Solo per le d. INDIRETTE: non sono d. se sono: - giustificate oggettivamente - da finalità legittime - perseguite con mezzi appropriati e necessari
18 LA TUTELA GIURISDIZIONALE contro le discriminazioni I giudizi civili contro atti e comportamenti discriminatori (per tutti i fattori di d., tranne il genere) sono regolati dall art. 28 d.lgs. n. 150/2011, cioè dal RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE E percorso processuale obbligato (eccez. procedimento cautelare d urgenza ex art. 700 c.p.c. se rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile) Competenza: tribunale ordinario (in composizione monocratica) del luogo di domicilio del ricorrente
19 LA TUTELA GIURISDIZIONALE contro le discriminazioni Le parti possono stare in giudizio senza avvocato (gli immigrati possono rivolgersi ai centri di assistenza legale per gli stranieri) Il previo tentativo di conciliazione è facoltativo ONERE DELLA PROVA: se il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati statistici (ad es. su assunzioni, regimi contributivi, assegnazioni mansioni e qualifiche, trasferimenti, progressioni in carriera e licenziamenti), dai quali si può presumere la discriminazione, spetta al convenuto provarne l insussistenza.
20 LA TUTELA GIURISDIZIONALE contro le discriminazioni La decisione è emessa con ordinanza: Il giudice può: 1) ordinare la cessazione del comportamento e adottare ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle d. (es. ammissione al concorso del candidato escluso; ordine di assunzione di vincitore pretermesso) 2) ordinare un piano di rimozione delle d., da eseguire entro un dato termine (se discriminazioni collettive va sentito l ente collettivo ricorrente)
21 LA TUTELA GIURISDIZIONALE contro le discriminazioni 3) condannare il responsabile al risarcimento del danno, anche non patrimoniale A tal fine «tiene conto del fatto che la d. costituisce ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento» tutela della c.d. vittimizzazione Il danno va provato con i consueti criteri, con aperture della giurisprudenza al «risarcimento dissuasivo»
22 LA TUTELA GIURISDIZIONALE contro le discriminazioni Sanzioni accessorie: pubblicazione del provvedimento su un quotidiano; revoca benefici economici (ad es. agevolazioni finanziarie o creditizie) I provvedimenti del giudice diversi dalla condanna al risarcimento sono immediatamente esecutivi ed assistiti da sanzione penale in caso di mancata esecuzione dolosa
23 LE AZIONI COLLETTIVE Legittimazione attiva: D.lgs. 215/03: associazioni ed enti inseriti in un elenco approvato da Ministero Lavoro e Ministero P.O. D.lgs. 216/03: OO.SS, associaz. e org. rappresentative del diritto o dell interesse leso Possono agire: sia azione in nome e per conto del soggetto leso sia iniziativa autonoma se d. collettive
24 IL MOBBING Fenomeno in aumento anche in conseguenza del passaggio da un sistema produttivo di tipo industriale (produzione beni materiali) a uno postindustriale (beni immateriali) il lavoratore è esposto più a rischi sulla sfera psicologica (dovuti anche allo stress lavorativo) che sul piano fisico Molto frequente (o più denunciato) nel p.i. Studiato dalla psicologia del lavoro (traendo spunto dall etologia) e poi dalla dottrina giuslavoristica
25 IL MOBBING Riconosciuto dalla giurisprudenza (prime sentenze Trib. Torino 1999) Manca una definizione normativa Tentativo legge regionale Lazio n. 16/2002 ma. Corte cost. n. 359/2003: costituzionalmente illegittima perché contiene una definizione generale del fenomeno mobbing e viola le competenze dello Stato in materia art. 117, 2 co., lett. l) e 3 co.
26 LA NORMATIVA SUL MOBBING Altre leggi regionali successive (Umbria, Friuli V.G., Abruzzo, Veneto) non definiscono il M., ma si limitano a prevedere misure di prevenzione/limitazione del fenomeno e/o misure di sostegno alle vittime A livello europeo: risoluzione Parlamento UE del 2001: esorta gli Stati membri «a verificare e ad uniformare la definizione della fattispecie del mobbing» (= no a differenze territoriali) Stati UE con legislazione sul M.: Danimarca, Svezia, Norvegia, Francia, Portogallo Manca invece in Gran Bretagna, in Spagna e in Germania
27 LA NOZIONE GIURISRUDENZIALE DI MOBBING Per la giurisprudenza (ultima sentenza di Cassazione n del 2013) per mobbing si intende: una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.
28 DIVERSE FORME DI MOBBING M. VERTICALE: se attuato dal datore di lavoro o da superiori gerarchici M. ORIZZONTALE: se attuato da colleghi di lavoro BOSSING (o M. strategico): l accanimento è effettuato alo scopo specifico di espellere il lavoratore dal contesto STRAINING: se azioni ostili limitate nel numero o distanziate nel tempo
29 IL FONDAMENTO NORMATIVO DELLA RESPONSABILITÀ DATORIALE La mancanza di una specifica disciplina non esclude la sua punibilità anche sul piano del diritto del lavoro Fondamento normativo della responsabilità datoriale: Art c.c.: TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO: «l imprenditore è tenuto ad adottare ( ) le misure che ( ) sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro» + regole su correttezza e buona fede + principi costituzionali (solidarietà sociale; dignità umana; diritto al lavoro)
30 IL FONDAMENTO NORMATIVO DELLA RESPONSABILITÀ DATORIALE Dall art c.c. deriva, per il datore: a) il divieto di attuare vessazioni verso i dipendenti b) il dovere adottare tutte le misure per preservare l integrità psico-fisica dei lav. (rilevante se M. attuato non dal datore) ciò anche (e soprattutto) nel caso in cui le singole condotte siano di per sé lecite
31 GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL M. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva sono rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o personalità/professionalità del lav.; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.
32 L ELEMENTO OGGETTIVO E fattispecie oggettivamente complessa: occorre una molteplicità di comportamenti vessatori: una sola condotta (es. demansionamento) non è M. Non occorre che i singoli atti siano di per sé illegittimi: possono essere comportamenti materiali e provvedimenti che non violano specifiche norme Il M. rende illegittimo un atto di per sé neutro e conferisce all atto illegittimo una diversa più intensa illegittimità è leso anche l interesse all integrità. psicofisica e alla tutela della personalità morale
33 L ELEMENTO OGGETTIVO La giurisprudenza richiede la sistematicità e la durata delle vessazioni (anche se difficilmente quantificabile) sistematicità + durata: danno all atteggiamento vessatorio quello spessore che supera la soglia fisiologica della conflittualità immanente al rapporto di lavoro (cfr. Trib. Bari 2005) Dottrina talvolta contraria (nozione giuridica di M. è diversa da quella psicologica); ma così il M. perde la sua utilità applicativa! Non è richiesto l andamento progressivo dell azione vessatoria (modello Ege: sviluppo delle azioni ostili, con passaggio dalla condizione zero - conflitto normale alla fase 6 esclusione dal posto di lavoro per licenziamento o dimissioni)
34 LE CONDOTTE CHE POSSONO COSTITUIRE MOBBING Analisi della giurisprudenza: Abuso nell esercizio di poteri legittimi: -reiterata richiesta visite mediche di controllo -asfissiante controllo del lavoro -irrogazione plurima di sanzioni disciplinari -collocazione del lavoratore in spazi angusti o locali isolati - ingiustificate modifiche dell orario di lavoro - abnormi richieste di lavoro straordinario - difficoltà nella concessione di ferie o permessi
35 LE CONDOTTE CHE POSSONO COSTITUIRE MOBBING Violazioni dell art sul mutamento di mansioni e sul trasferimento - demansionamenti illegittimi - sottrazione di mansioni - inattività forzata - trasferimento illegittimo - esclusione da corsi di aggiornamento Molestie (sessuali e non) e discriminazioni
36 L ELEMENTO SOGGETTIVO Richiesto dalla giurisprudenza prevalente (specie di merito). Occorre il dolo, l intenzionalità lesiva, la finalità vessatoria: elemento di coesione dei diversi atti concezione soggettiva del M. Trib. Trieste 2003: è necessaria «la penetrazione psicologica del comportamento ( ) in modo da indagare il carattere eventualmente vessatorio, ossia dolosamente diretto a svilire, nuocere o ledere la dignità personale e professionale del dipendente» Per alcuni è sufficiente un generico animus nocendi Per altri la specifica volontà di emarginare, estromettere
37 L ELEMENTO SOGGETTIVO Parte della dottrina contesta la tesi per cui occorra l intenzionalità lesiva concezione oggettiva del M. E sufficiente l oggettiva idoneità degli atti a realizzare la persecuzione del lavoratore (arg. dalla disciplina delle molestie nel d.lgs. 215 e CPO, che però presuppongono una discriminazione) Questa seconda lettura è appoggiata anche da una parte della giurisprudenza
38 L IDONEITA OFFENSIVA Il comportamento deve essere idoneo a ledere beni giuridici fondamentali del lavoratore: integrità psico-fisica e personalità morale (art c.c.) dignità umana (art. 41, co. 2, Cost.) Non è necessario uno specifico danno alla salute (es. danno psichico) La valutazione della lesività va fatta tenendo conto di: contesto sociale; età / posizione gerarchica / anzianità di servizio della vittima; possibilità di reperire altro impiego / conoscibilità all esterno del M.
39 LE TIPOLOGIE DI DANNO CONFIGURABILI 1) Danno alla professionalità (specie se demansionamento) 2) Danno non patrimoniale: Biologico: se il M. incide sull equilibrio psico-fisico e fa insorgere disturbi medicalmente accertabili Morale: (dolori e sofferenze; danno di natura emotiva) se le vessazioni hanno anche rilevanza penale Esistenziale: «ogni pregiudizio che l illecito datoriale provoca sul fare areddituale del sogg., alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasione per l espressione e la realizzazione della sua personalità nel modo esterno» (Cass. SU 26972/08)
40 LA PROVA DEL MOBBING E DEL DANNO Il lavoratore deve provare: 1) La condotta (e per la concezione soggettiva l intento lesivo) 2) Il danno 3) Il nesso di causalità tra condotta e danno 1) Prova difficile se si segue concezione soggettiva. Possibili presunzioni, prove testimoniali e documentali, valutazione condotta processuale 2) Se danno all integrità psico-fisica occorre C.T. medico legale 3) Prova in base agli elementi già visti (età ecc.)
41 MOBBING E TUTELA PREVIDENZIALE Le patologie derivanti dal M. sono malattie professionali? Circolare INAIL 71/2003: individua ipotesi di costrittività organizzativa quali possibili fonti di danni psichici Ma TAR Lazio 2005: annulla la circ. perché integra surrettiziamente l elenco delle malattie tabellate (per art. 10 d.lgs. 38/2000 un apposita Commissione può individuare nuove patologie di origine professionale). E esclusa la presunzione di causa lavorativa delle malattie sviluppate in conseg. del M. Occorre prova nesso causale
42 UNA SENTENZA EMBLEMATICA Corte App. L Aquila, 4 giugno 2015 Medico chirurgo afferma: di essere stato demansionato e mobbizzato, con conseguenti danni (biologico, morale, professionale e all immagine) La vicenda: - il ricorrente è Dirigente dell U.O. di Chirurgia Generale - l ASL istituisce i servizi di Day Surgery e Chirurgia Polispecialistica, ubicandoli all interno dei locali dell U.O. di Chirurgia Generale, dotati di autonomia gestionale e con a capo un distinto responsabile - il ricorrente lamenta una dequalificazione per il fatto di svolgere le stesse mansioni ma in un ambito quantitativamente meno esteso
43 UNA SENTENZA EMBLEMATICA La Corte nega vi sia stata una dequalificazione Il ricorrente lamenta poi una serie di disfunzioni organizzative e il correlato maggior rischio di responsabilità professionale (v. episodi con gli infermieri), a riprova di un uso abnorme del potere organizzativo datoriale, in un ottica vessatoria. La Corte nega l integrarsi del M.: «non sembra neanche che possa affermarsi che i comportamenti datoriali ( ) siano stati, per sistematicità e vessatorietà, specificamente finalizzati al danneggiamento professionale, psicologico e sociale del ricorrente e che siano stati espressione di un disegno datoriale caratterizzato da intenti ritorsivi e intimidatori, in modo tale da integrare gli estremi del c.d.mobbing, fonte di danni alla salute del lavoratore»
44 UNA SENTENZA EMBLEMATICA Per la Corte: «in termini di ripartizione dell onere della prova in materia di mobbing, stante la natura contrattuale dell illecito, grava sul lavoratore l onere di provare tutta la serie di circostanze e accadimenti storici, poiché occorre necessariamente che sia dimostrato dal prestatore l intento persecutorio che avrebbe permeato le condotte datoriali» «I comportamenti denunciati, infatti, non appaiono connotati dal richiesto dolo specifico, non essendo ricostruibile, sulla base della documentazione allegata al ricorso e della prova testimoniale espletata in prime cure, un univoco e reiterato quadro vessatorio e persecutorio nei confronti del dipendente. La fattispecie, pertanto, non rientra nel fenomeno del mobbing, ma realizza, a tutto voler concedere, un mero conflitto interpersonale tra il lavoratore e la controparte datoriale, con conseguente infondatezza della spiegata domanda risarcitoria».
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