Prot. n 8 Salerno, lì 8 Gennaio 2016

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1 COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO - collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. n 8 Salerno, lì 8 Gennaio 2016 A tutti gli iscritti all Albo e nell Elenco Speciale LORO SEDI OGGETTO: Circolare n 4/2016. Libera professione. Famiglia e Successione. Testamento: no alla cancellazione del riferimento alle amicizie intime del de cuius Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza del 12 Febbraio Colleghi con la presente, per opportuna conoscenza di tutti Voi che, la disposizione testamentaria di carattere non patrimoniale che fa riferimento a conoscenze intime di genere femminile del de cuius, non lede l onore e il decoro della moglie del defunto. La norma di cui all art. 620 c.c. u.c., che consente la cancellazione di alcune frasi di natura non patrimoniale prima della pubblicazione del testamento, ha natura eccezionale e pertanto, dove possibile, deve essere rispettata la volontà testamentaria. Il Tribunale di Reggio Emilia, con provvedimento del 12 Febbraio 2015, ha deciso su una questione poco dibattuta nelle aule dei tribunali, negando alla ricorrente, moglie e unica erede del defunto, la cancellazione di alcuni stralci delle disposizioni testamentarie di natura non patrimoniale. L art. 620 c.c. prevede, infatti, che per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento. La ragione della disposizione è di evitare che la pubblicazione del testamento possa ledere il decoro di determinate persone con frasi calunniose, offensive o ingiuriose. Non essendo presenti precedenti in materia, il tribunale ha dovuto richiamare una datata pronuncia della Pretura di Roma del 29 Gennaio 1952, in cui si parla di "disposizioni PRESIDENZA E SEGRETERIA Via Luigi Guercio, SALERNO Tel. e Fax

2 COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO - collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it non patrimoniali che contengono divulgazione di fatti di carattere intimo" non offensive per terzi ma divulgatrici di fatti familiari da non rendere pubblici. Pertanto, oltre alle frasi direttamente ingiuriose, calunniose o integranti reato, sono cancellabili anche le anche espressioni che possono ledere il buon costume. Nello specifico, la frase "voglio che al mio funerale siano invitate e presenti e in forma più che amichevole fra chi mi ha conosciuto in intimità le seguenti persone, ( ) e per profonda amicizia ( ), seguita da alcuni nomi femminili, non lede il decoro della moglie del de cuius. Secondo la ricorrente il mantenimento della frase non è giustificabile, ma secondo il Tribunale emiliano, si tratta di una disposizione che, seppur di carattere non patrimoniale, richiama la volontà del testatore che è valutata dal legislatore come meritevole di protezione e deve essere rispettata. Le parole usate dal testatore, intimità e in forma più che amichevole non seguite da alcuna informazione temporale, anche se riferite al genere femminile delle persone di seguito indicate, non pregiudicano la dignità e la rispettabilità della moglie. L occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti. F.to IL PRESIDENTE Per. Agr. Antonio LANDI Allego: - Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza del 12 Febbraio PRESIDENZA E SEGRETERIA Via Luigi Guercio, SALERNO Tel. e Fax

3 Testamento: no alla cancellazione del riferimento alle amicizie intime del de cuius Tribunale di Reggio Emilia Sentenza 12 febbraio 2015 (Pres. Savastano, est. Poppi) IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati: Dott.ssa Rosaria Savastano - Presidente Dott.ssa Annamaria Casadonte - Giudice Dott.ssa Luisa Poppi - Giudice Rel. - Esaminato il ricorso depositato ai sensi dell art. 620 c.c. da +++, in relazione al testamento olografo datato febbraio 2011 e stilato dal marito +++ (deceduto il 16/10/2014) con il quale la ricorrente viene istituita unica erede; - Premesso che in base all'articolo 620 ultimo comma c.c., per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi abbia interesse, il tribunale può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellate dal testamento; - osservato come con la norma in esame il legislatore abbia inteso ovviare agli inconvenienti che potrebbero derivare da una pubblicazione integrale della scheda testamentaria nella quale il testatore potrebbe (ad esempio per giustificare alcune disposizioni testamentarie, la mancanza di disposizioni o piuttosto per dare espressione ad animosità e rancore) ledere il decoro di determinate persone con frasi calunniose, offensive o ingiuriose; - osservato, comunque, come la norma non specifichi le caratteristiche delle disposizioni da cancellare, lasciando ampio margine di valutazione e come assai raramente la giurisprudenza si sia occupata dell'applicazione di questa norma (costituisce una delle rare pronunce quella della Pretura di Roma del 29 gennaio 1952 in cui viene fatto riferimento a "disposizioni non patrimoniali che contengono divulgazione di fatti di carattere intimo"), laddove la dottrina generalmente ha fatto riferimento ad affermazioni non offensive per terzi ma rivelatrici di intimità familiari da non rendere pubbliche, mentre deve essere esclusa la possibilità di cancellare semplici giudizi sfavorevoli o di apprezzamento poco Pagina 1 di 3

4 lusinghiero; - esaminata -al fine di interpretare l'espressione "periodi o frasi di carattere non patrimoniale"- la Relazione della Commissione Parlamentare e la Relazione Ministeriale al Re, al n. 301, sul testo definitivo del codice, da cui si evince che possono tenersi in considerazione -oltre, ovviamente, frasi direttamente ingiuriose, calunniose o integranti reato- anche espressioni che possono ledere il buon costume; - tenuto, tuttavia, presente che il principio generale che permea la materia rimane quello di rispetto della volontà del testatore, che trova la sua rilevante espressione del principio di obbligatorietà della pubblicazione del testamento, di cui la norma in oggetto costituisce eccezione (motivo per cui secondo alcuni interpreti, in ragione dell insuscettibilità di estensione analogica, non sarebbe applicabile al testamento segreto, essendo espressamente previsto per il solo testamento olografo); - esaminate, alla luce dei principi sopra enucleati, le espressioni di cui la ricorrente chiede la cancellazione ("voglio che al mio funerale vengano invitate e presenti e in forma più che amichevole fra chi mi ha conosciuto in intimità le seguenti persone, ( ) e per profonda amicizia ( ) ); - constatato come certamente la disposizione non abbia natura patrimoniale e come, pertanto, essa sia astrattamente "cancellabile" dal testamento, ma che non sia condivisibile l'impostazione del ricorso secondo cui non esiste "alcuna ragionevole motivazione che possa farne ritenere tutelabile il mantenimento", in quanto la "motivazione che potrebbe giustificare la conservazione della frase consiste nel rispetto della volontà del testatore, valutata dal legislatore in sé meritevole di massima considerazione e rispetto (il che giustifica la natura eccezionale della norma di cui sopra si è detto); - ritenuto come debba, ovviamente, escludersi che le parole utilizzate dal de cuius possano avere una valenza calunniosa, ingiuriosa o che possano integrare il reato, e che, pertanto, questo Giudice debba soltanto valutare se siano rivelatrici di intimità familiari da non rendere pubbliche, o comunque lesive del buon costume; - ritenuto che la frase non abbia una connotazione univocamente lesiva del decoro della ricorrente, in quanto il parallelo (chiaramente sotteso nel ricorso) tra la conoscenza "in intimità" e il genere femminile delle persone indicate non è affatto scontato e, comunque, garbatamente espresso e senza alcun riferimento temporale; - ritenuto, viceversa, che la frase si collochi in un contesto di auspicata armonia ("in forma più che amichevole") che viene a dare parziale giustificazione della precedente disposizione testamentaria ( il 40% del patrimonio in denaro venga donato suddiviso a 1) 2) laddove alcuni legalitari coincidono con le persone indicate nella seconda parte della scheda testamentaria); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso non sia accoglibile non ravvisandosi un interesse volto alla cancellazione delle parole "voglio che al mio funerale vengano invitate e presenti e in forma più che amichevole fra chi mi ha conosciuto in intimità le seguenti persone, ( ) e per profonda amicizia ( ), contenute nel testamento olografo di +++ datato febbraio 2011, degno di tutela Pagina 2 di 3

5 P.Q.M. Rigetta il ricorso. Si comunichi. Reggio Emilia, Il Giudice relatore Dott.ssa Luisa Poppi Il Presidente Dott. Rosaria Savastano Pagina 3 di 3

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