REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

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1 REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2004

2 INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto pag. 6 Art. 2 Competenze pag. 6 Art. 3 Responsabilità pag. 6 Art. 4 Atti a disposizione del pubblico pag. 6 TITOLO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI Art. 5 Denuncia dei casi di morte pag. 7 Art. 6 Denuncia dei casi di morte da effettuarsi dai medici pag. 7 Art. 7 Denuncia dei casi di morte all autorità giudiziaria pag. 7 Art. 8 Rinvenimento di resti mortali pag. 7 Art. 9 Visita del medico necroscopo pag. 7 Art. 10 Casi di morte per malattia infettiva pag. 8 Art. 11 Rilascio dell autorizzazione per la sepoltura pag. 8 Art. 12 Nati morti e prodotti abortivi pag. 8 Art. 13 Riscontro Diagnostico pag. 8 TITOLO III PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI Art. 14 Periodo di osservazione normale pag. 9 Art. 15 Periodo di osservazione cautelativo pag. 9 Art. 16 Riduzione del periodo di osservazione pag. 9 Art. 17 Posizione del corpo durante il periodo di osservazione pag. 9 Art. 18 Deposito di osservazione pag. 10 TITOLO IV FERETRI Art. 19 Deposizione della salma nel feretro pag. 10 Art. 20 Verifica e chiusura dei feretri pag. 10 Art. 21 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e Trasporti pag. 11 Art. 22 Fornitura gratuita dei feretri pag. 12 Art. 23 Piastrina di riconoscimento pag. 12 TITOLO V TRASPORTI FUNEBRI Art. 24 Modalità del trasporto e del percorso pag. 12 Art. 25 Trasporti funebri pag. 13 Art. 26 Caratteristiche pag. 13 Art. 27 Trasporto con termini ridotti pag. 13 Art. 28 Morti per infortuni o incidenti pag. 13 Art. 29 Orario dei trasporti pag. 14 Art. 30 Norme generali per i trasporti pag. 14 Art. 31 Riti religiosi pag. 14 Art. 32 Trasferimento di salme senza funerale pag. 14 Art. 33 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radio-attività pag. 15 Art. 34 Trasporti per e da altri comuni per seppellimento o cremazione pag. 15 Art. 35 Trasporti in luogo diverso dal cimitero pag. 15 Regolamento di Polizia Mortuaria delib. C.C. n.52 del 21/12/2004 2

3 Art. 36 Trasporti all estero o dall estero pag. 16 Art Trasporti di ceneri e resti pag. 16 Art. 38 Trasporti con mezzi speciali pag. 16 TITOLO VI CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO Art. 39 Autorizzazione per la sepoltura pag. 16 Art. 40 Custodia dei documenti pag. 16 Art. 41 Ricevimento di salme e resti mortali pag. 17 Art. 42 Deposito provvisorio di salme o di resti mortali pag. 17 TITOLO VII INUMAZIONI E TUMULAZIONI Art. 43 Inumazione pag. 17 Art. 44 Cippo pag. 18 Art. 45 Ornamento con fiori e piante pag. 18 Art. 46 Scavo della fossa pag. 18 Art. 47 Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti pag. 18 Art. 48 Fosse per bambini di inferiore ai 10 anni pag. 18 Art. 49 Revoca e decadenza della sepoltura per inumazione pag. 19 TITOLO VIII TUMULAZIONI Art. 50 Tumulazione pag. 19 Art. 51 Deposito provvisorio pag. 19 Art. 52 Tipi e durata delle concessioni pag. 20 Art. 53 Atto di concessione pag. 20 Art. 54 Pagamento della concessione cauzione pag. 20 Art. 55 Doveri dei concessionari pag. 20 Art. 56 Decorrenza della concessione pag. 21 Art. 57 Rinnovo della concessione pag. 21 Art. 58 Divieto di cessione di tumulazioni pag. 21 Art. 59 Decadenza delle concessioni pag. 21 Art. 60 Revoca delle concessioni pag. 22 Art. 61 Onoranze ai cittadini meritevoli pag. 22 Art. 62 Concessioni gratuite pag. 22 TITOLO IX EDICOLE E CAPPELLE Art. 63 Concessione dell area pag. 23 Art. 64 Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori pag. 23 Art. 65 Modalità per la presentazione dei progetti pag. 23 Art. 66 Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori pag. 24 Art. 67 Ossari, cinerari, loculi pag. 24 Art. 68 Diritti di sepolcro pag. 24 Art. 69 Mancata utilizzazione dell area pag. 25 Art. 70 Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale pag. 25 Art. 71 Salme o resti provenienti da altri comuni pag. 25 Art. 72 Manutenzione delle opere pag. 25 TITOLO X TOMBE INDIVIDUALI Art. 73 Norme per la concessione pag. 25 Art. 74 Sovrapposizione di salme pag. 26 Art. 75 Termine per la costruzione del monumento pag. 26 Art. 76 Manutenzione revoca decadenza pag. 26 Regolamento di Polizia Mortuaria delib. C.C. n.52 del 21/12/2004 3

4 TITOLO XI LOCULI Art. 77 Norme per la concessione Durata della concessione pag. 26 Art Lastre di chiusura ed ornamenti pag. 27 TITOLO XII OSSARI CINERARI Art. 79 Ossario comune pag. 28 Art. 80 Nicchie ossario pag. 28 Art. 81 Cinerario comune pag. 29 TITOLO XIII CREMAZIONE Art. 82 Crematorio pag. 29 Art Modalità per il rilascio dell autorizzazione alla cremazione pag. 29 Art. 84 Urne cinerarie e dispersione delle ceneri pag. 30 TITOLO XIV AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONI Art. 85 Autopsie pag. 30 Art. 86 Imbalsamazioni pag. 30 Art. 87 Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività pag. 31 TITOLO XV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art. 88 Esumazioni ordinarie pag. 31 Art. 89 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie pag. 31 Art. 90 Esumazione straordinaria pag. 32 Art. 91 Estumulazione pag. 32 Art. 92 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento pag. 33 Art. 93 Oggetti da recuperare pag. 33 Art. 94 Disponibilità dei materiali pag. 33 TITOLO XVI SERVIZI CIMITERIALI Art. 95 Manutenzione e vigilanza pag. 34 Art. 96 Organizzazione del servizio cimiteriale pag. 34 Art. 97 Custode del cimitero e personale addetto presso il cimitero comunale pag. 34 Art. 98 Compiti del custode pag. 35 Art. 99 Tenuta dei documenti obbligatori (registro giornaliero delle operazioni cimiteriali) pag. 35 Art. 100 Obblighi del custode seppellitore e del personale in servizio, anche temporaneo presso il cimitero pag. 35 TITOLO XVII LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI Art. 101 Accesso al cimitero Imprese e lavori privati pag. 36 Art. 102 Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri pag. 37 Art. 103 Responsabilità Deposito cauzionale pag. 37 Art. 104 Recinzione aree Materiali di scavo pag. 37 Art. 105 Introduzione e deposito di materiali pag. 38 Art. 106 Orario di lavoro pag. 38 Art. 107 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti pag. 38 Art. 108 Vigilanza Regolamento di Polizia Mortuaria delib. C.C. n.52 del 21/12/2004 4

5 Art. 109 Obblighi e divieti per il personale del cimitero pag. 38 Art. 110 Imprese di pompe funebri Funzioni Licenza pag. 39 Art. 111 Divieti per le imprese di pompe funebri pag. 39 TITOLO XVIII POLIZIA DEI CIMITERI Art. 112 Orario pag. 39 Art. 113 Disciplina dell ingresso pag. 40 Art. 114 Divieti speciali pag. 40 TITOLO XIX PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Art. 115 Piano regolatore cimiteriale pag. 41 TITOLO XX DISPOSIZIONI VARIE E FINALI Art. 116 Riti funebri pag. 42 Art. 117 Mappa pag. 42 Art. 118 Annotazioni in mappa pag. 42 Art. 119 Schedario dei defunti pag. 42 Art. 120 Scadenziario delle concessioni pag. 43 Art. 121 Norma finale e di rinvio pag. 43 Art. 122 Entrata in vigore del Regolamento pag. 43 TITOLO XXI CONTRAVVENZIONI Art. 123 Contravvenzioni pag. 43 Regolamento di Polizia Mortuaria delib. C.C. n.52 del 21/12/2004 5

6 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Art. 2 Competenze Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono svolti in economia nell'ambito comunale, per cui le funzioni e l'organizzazione degli uffici relativi a tale materia sono determinate dalla presente normativa, integrate eventualmente dall'art. 89 del D.lgs. 18 agosto 2000, n Art. 3 Responsabilità Il Comune cura che all interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Art. 4 Atti a disposizione del pubblico Sono tenuti ben visibili al pubblico nell ufficio comunale e nel cimitero: a) l orario di apertura e chiusura; b) copia del presente regolamento; c) l elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell anno; d) l elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell anno. e) l elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione; f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n Regolamento di Polizia Mortuaria delib. C.C. n.52 del 21/12/2004 6

7 TITOLO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI Art. 5 Denuncia dei casi di morte E fatto obbligo ai familiari o a chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l ora in cui avvenne il decesso. Art. 6 Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici A norma dell art.103 sub a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e del primo comma dell art.1 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa. La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall accertamento del decesso: a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Salute, d intesa con l Istituto Centrale di Statistica; b) con modello rilasciato dal Comune come previsto dall art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n L obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico. Art.7 Denuncia di casi di morte all Autorità giudiziaria Fermo restando per i sanitari l obbligo di cui all art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Art.8 Rinvenimento di resti mortali Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all Azienda U.S.L. competente per territorio che provvede, salvo diverse disposizioni dell autorità giudiziaria, ad incaricare dell esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa autorità giudiziaria perché rilasci il nulla osta per la sepoltura. Regolamento di Polizia Mortuaria delib. C.C. n.52 del 21/12/2004 7

8 Art.9 Visita del medico necroscopo Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell autorità sanitaria locale competente esegue gli esami per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e, comunque, non dopo le 30 ore. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico incaricato dell Azienda U.S.L. competente. Art.10 Casi di morte per malattia infettiva Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dell Azienda U.S.L. per i necessari provvedimenti di disinfezione. Art.11 Rilascio dell autorizzazione per la sepoltura Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l Ufficiale dello Stato Civile rilascia l autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall art.141 del R.D. 9 luglio 1939, n La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente art.8 Qualora sussistano i casi previsti dall art.7, il rilascio dell autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell Autorità giudiziaria. Art.12 Nati morti e prodotti abortivi Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell art.74 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 5, 6, 7 e 9 del presente regolamento. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all Ufficio di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall Azienda U.S.L. competente. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. Art.13 Riscontro diagnostico Fatti salvi i poteri, in materia, dell Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie o negli istituti di cura privati, quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinicoscientifici. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell Azienda U.S.L. competente può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta Regolamento di Polizia Mortuaria delib. C.C. n.52 del 21/12/2004 8

9 del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l accertamento della causa di morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell Azienda U.S.L.. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell ente che lo ha richiesto. TITOLO III PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI Art.14 Periodo di osservazione normale Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n.644 e successive modificazioni e integrazioni. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell Azienda U.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n.185. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione. Art.15 Periodo di osservazione cautelativo Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dal precedente articolo 14. Art.16 Riduzione del periodo di osservazione Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell Azienda U.S.L. competente, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. Art.17 Posizione del corpo durante il periodo di osservazione Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che Regolamento di Polizia Mortuaria delib. C.C. n.52 del 21/12/2004 9

10 non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell Azienda U.S.L. competente. Art.18 Deposito di osservazione Quale deposito di osservazione può funzionare la camera deposito, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell art. 64 del D.P.R. n. 285/1990, ovvero adeguata struttura con la quale il Comune può convenzionarsi. Presso il deposito di osservazione saranno ricevute e tenute in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone: a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento. Durante il periodo di osservazione sarà assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita da parte del medico incaricato dall Azienda U.S.L. competente. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione. TITOLO IV - FERETRI Art.19 Deposizione della salma nel feretro Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.21. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizi di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Art.20 Verifica e chiusura feretri La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. o personale tecnico all uopo incaricato, vigila e controlla l applicazione della norma di cui all art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo eventualmente richiesto dall A.U.S.L. Regolamento di Polizia Mortuaria delib. C.C. n.52 del 21/12/

11 In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l identificazione del cadavere. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere delegate dall Azienda USL alle imprese di pompe funebri a mezzo apposita convenzione. Art.21 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè: a) per inumazione: il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.); le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 91, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate; b) per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l una di legno, l altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all estero o dall estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000, tab. A) se il trasporto è per o dall estero; d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.: è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; e) per cremazione: la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso; la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso; la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell Azienda U.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 0,15 mm, se di piombo. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. Nella inumazione l impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso,ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l indicazione della ditta Regolamento di Polizia Mortuaria delib. C.C. n.52 del 21/12/

12 costruttrice. È consentita l applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo: a) nei feretri, all interno della cassa di legno, per salme destinate all inumazione purchè non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. Dal luogo del decesso; b) nei feretri, all interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivodiffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni: il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi; per l applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili. Art. 22 Fornitura gratuita di feretri Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all art. 21 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali. Art. 23 Piastrina di riconoscimento Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. TITOLO V - TRASPORTI FUNEBRI Art. 24 Modalità del trasporto e percorso I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. Regolamento di Polizia Mortuaria delib. C.C. n.52 del 21/12/

13 Il competente organo dell Azienda U.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità. Art.25 Trasporti funebri Il trasporto delle salme nell ambito del Comune potrà essere eseguito dalle Imprese di Onoranze Funebri regolarmente autorizzate. Fatta salva la competenza dell Azienda Sanitaria Locale in materia di Polizia Mortuaria, ivi compresa la sorveglianza di carattere generale sul trasporto funebre di cui all art.16 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché gli specifici compiti in tale ambito in caso di cadaveri portatori di radioattività, di prodotti abortivi, di salme dirette all estero, i restanti atti di verifica della regolarità dei feretri al momento dell incassamento sono effettuati dal personale dell Azienda Sanitaria Locale o dai soggetti da essa delegati. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n I trasporti funebri vengono effettuati: a) a pagamento, a carico dei congiunti del defunto, secondo le tariffe stabilite da apposito provvedimento del Comune; b) a titolo gratuito, a carico del Comune, in caso di comprovata indigenza o dichiarato disinteresse da parte dei congiunti del defunto. Il trasporto deve essere comunque effettuato in forma tale da garantire il decoro del servizio. Art.26 Caratteristiche dei mezzi per il trasporto I mezzi destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile. Detti mezzi potranno essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal competente organo dell Azienda U.S.L. che deve controllarne, almeno una volta all anno, lo stato di manutenzione. Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità dovrà essere conservato sul mezzo in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285. Art. 27 Trasporto con termini ridotti Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalla disposizioni del Titolo III deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Art. 28 Morti per infortuni o incidenti I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico verranno trasportati alla camera mortuaria, previa autorizzazione Regolamento di Polizia Mortuaria delib. C.C. n.52 del 21/12/

14 dell Autorità giudiziaria. E demandata al medico incaricato dall Azienda U.S.L. la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita. Art. 29 Orario dei trasporti I trasporti funebri sono effettuati entro periodi fissi antimeridiani e pomeridiani stabiliti con ordinanza dal Sindaco. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell ora fissata. Art. 30 Norme generali per i trasporti In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 21; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all art. 32 del D.P.R. 285/1990, salvo sia stata imbalsamata. Art. 31 Riti religiosi I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all art. 8 della Costituzione, intervenuti all accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa. Art. 32 Trasferimento di salme senza funerale Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall esterno. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell ora fissata. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell Azienda U.S.L., può anche autorizzare il trasporto all interno dell abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.., sono eseguiti con l impiego del mezzo di cui al primo comma. Regolamento di Polizia Mortuaria delib. C.C. n.52 del 21/12/

15 Art. 33 Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell Azienda U. S. L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell Azienda U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione. Art. 34 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con decreto a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall autorizzazione al seppellimento rilasciata dall ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l indicazione dei dati anagrafici del defunto. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell Azienda U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all art. 20. Dell autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell art. 21, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano. Per i morti di malattie infettive - diffusive l autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all art. 25 del D.P.R. 285/90. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. Art. 35 Trasporti in luogo diverso dal cimitero Il trasporto di salme nell ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati. Regolamento di Polizia Mortuaria delib. C.C. n.52 del 21/12/

16 Art. 36 Trasporti all estero o dall estero Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento Art. 37 Trasporto di ceneri e resti Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l Autorità di cui agli art. 27, 28 e 29 del D. P. R. 285/90. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 84. Art. 38 Trasporti con mezzi speciali Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione presso la camera mortuaria del cimitero comunale, si esegue a cura del Comune, in mezzo chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall art. 16, comma primo, lettera a) del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n.285. TITOLO VI CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO Art. 39 Autorizzazione per la sepoltura Il custode del cimitero non può accogliere per l inumazione o la tumulazione né cadaveri, né parti di cadavere od ossa umane, se non accompagnate dall autorizzazione prevista dall art. 6 del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n.285 e rilasciata dall Ufficiale dello Stato Civile. Art.40 Custodia dei documenti Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero. Sugli stessi dovranno essere indicati il giorno e l ora dell eseguito seppellimento, il campo ed Regolamento di Polizia Mortuaria delib. C.C. n.52 del 21/12/

17 il numero d ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stata deposta la salma. Art. 41 Ricevimento di salme e resti mortali Il custode del cimitero può accogliere nel cimitero comunale: a) le salme delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) le salme delle persone morte fuori del Comune, ma residenti, in vita, nel Comune di Masone; c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune di Masone e morte fuori dal territorio comunale, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata all interno del cimitero comunale; d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all art. 7 del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n.285; e) i resti mortali che abbiano gli stessi requisiti delle salme di cui alle lettere precedenti. Art. 42 Deposito provvisorio di salme o di resti mortali Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all ufficio comunale per le pratiche richieste del caso. TITOLO VII INUMAZIONI Art.43 Inumazione Sono a inumazione le sepolture in terra, secondo le norme dell art.68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n.285. Il cimitero comunale è dotato di due campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, ognuno suddiviso in due riquadri rispettivamente così individuati: - Campo A : nel 1 Campo Lato Mulino; - Campo B : nel 1 Campo Lato Paese; - Campo C : nel 2 Campo Lato Mulino; - Campo D : nel 2 Campo Lato Paese. L utilizzazione delle fosse deve avvenire cominciando dall estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. Regolamento di Polizia Mortuaria delib. C.C. n.52 del 21/12/

18 Art. 44 Cippo Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa disposizione da parte dei privati avente come fine l identificazione della salma, da una targhetta metallica portante il numero progressivo del campo applicata a cura del Comune. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo da parte dei privati, previa autorizzazione comunale. Le tombe nei campi comuni non possono essere ricoperte da lastre di pietra, cemento, acciottolato o qualsiasi altro materiale idoneo a rendere la superficie impermeabile all aria e all acqua. Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampadari. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all anno, mese e giorno della morte. Eventuali iscrizioni integrative potranno essere autorizzate dai competenti organi comunali, previa motivata istanza scritta. Art.45 Ornamento con fiori e piante Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, è consentito deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e con i rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito, all altezza prescritta. Qualora ci fosse inadempienza, sarà disposta d autorità il taglio e anche per lo sradicamento. Art. 46 Scavo della fossa Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Art. 47 Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l una dall altra almeno metri 0,50 da ogni lato. Art.48 Fosse per bambini di età inferiore ai dieci anni Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella parte più profonda una lunghezza di metri 1,50 e una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato. Regolamento di Polizia Mortuaria delib. C.C. n.52 del 21/12/

19 Art.49 Revoca e decadenza della sepoltura Le sepolture a inumazione in concessione temporanea scadono ordinariamente dopo dieci anni e possono essere revocate anticipatamente per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata una nuova sepoltura. TITOLO VIII TUMULAZIONE Art. 50 Tumulazione Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla colloca del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n Art. 51 Deposito provvisorio A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi: a) per coloro che richiedono l uso di un area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità; b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private; c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a sei mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 12 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa. Scaduto il termine senza che l interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, Regolamento di Polizia Mortuaria delib. C.C. n.52 del 21/12/

20 servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie. Art. 52 Tipi e durata delle concessioni Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti: a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni novantanove dall ultima tumulazione e può essere rinnovata una sola volta per la durata di anni novantanove; b) Colombari o loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni trenta, salvo rinnovo (si veda art. 77); c) Nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni novantanove; d) Cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni novantanove. Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari. Art. 53 Atto di concessione La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone, comunità ed enti, secondo la disponibilità. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario. Art. 54 Pagamento della concessione Cauzione Prima della stipulazione dell atto il concessionario deve versare: a) l importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente; b) l importo delle spese e dei diritti contrattuali. Nel caso di concessione relativa a cappelle o edicole di famiglia, è facoltà del Comune richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto del valore della concessione dell area, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata. L importo della concessione è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale. Le tariffe vigenti possono essere aggiornate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale. Art. 55 Doveri dei concessionari La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alla singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dal contratto o, eventualmente, dai progetti, se richiesti. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nonché delle lapidi e degli Regolamento di Polizia Mortuaria delib. C.C. n.52 del 21/12/

21 accessori funebri relativi a nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari. Art. 56 Decorrenza della concessione Le concessioni di qualsiasi genere hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione. Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari o i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura secondo il disposto dell art. 57del presente regolamento. Per aventi diritto si intendono i parenti di primo grado e, in mancanza di essi, quelli di grado successivo. Essi devono assumere una decisione concordo entro la data di scadenza della concessione. In caso di pareri discordi o di non decisione, il Comune procederà d ufficio all inumazione. Art.57 Rinnovo della concessione L istanza di rinnovo della concessione dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla data di scadenza della concessione stessa. La mancata presentazione della richiesta di rinnovo costituirà una legale presunzione di abbandono e il Comune non è tenuto a effettuare ricerche per rintracciare i titolari della concessione in scadenza o eventuali altri soggetti interessati al rinnovo, ma provvederà ad affiggere almeno tre mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso presso il cimitero comunale con l elenco delle concessioni in scadenza. Quanto posto a corredo delle sepolture cadrà in proprietà del Comune che provvederà alla distruzione di lapidi, monumenti e segni funebri oppure li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero. Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l organo comunale competente deciderà di volta in volta la destinazione, con l esclusione di finalità speculative. Art. 58 Divieto di cessione di tumulazioni Non è ammessa la cessione tra privati di aree date in concessione, cappelle, tombe sacelli, loculi ed ossari. Le violazioni in materia comportano la decadenza automatica della concessione, sancita con apposito provvedimento di revoca emesso dal Comune, senza il diritto ad alcun rimborso per il concessionario. Art. 59 Decadenza delle concessioni Le concessioni relative ad aree, cappelle, edicole, loculi, nicchie o cellette decadranno naturalmente allo scadere del previsto periodo di concessione. Le stesse concessioni saranno oggetto di un apposito provvedimento di revoca emesso dall organo competente del Comune, ai sensi del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, senza diritto da parte del concessionario ad alcun rimborso, qualora fossero accertati atti speculativi o tentativi di speculazione, quali la cessione a qualsiasi titolo, vendita o affitto del diritto di concessione, da parte dei concessionari. Lo stesso vale in caso di irregolarità nel deposito delle salme o dei resti mortali sistemati senza il prescritto atto di concessione. Oltre che per i motivi indicati nei commi precedenti, la concessione decadrà automaticamente nei seguenti casi: Regolamento di Polizia Mortuaria delib. C.C. n.52 del 21/12/

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