Polizia, rideterminazione pensione nella base pensionabile dell'assegno di funzione

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1 Segreteria Nazionale Via Farini, Roma Tel Fax: CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA Giudice Unico delle Pensioni Sentenza n del 20 aprile 2011 CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Un Ispettore della Polizia di Stato, presentava Istanza al fine di vedersi corrisposto il diritto alla rideterminazione della pensione con il computo nella base pensionabile dell assegno di funzione, con la maggiorazione del 18% ai sensi dell Art. 53 del D.P.R. 1092/73. Visto il rigetto della richiesta, il ricorrente presentava Ricorso alla Corte dei Conti competente per territorio (Sicilia) che con Sentenza depositata il 20 Aprile 2001, lo respingeva, in quanto infondato. Dott.ssa Igina Maio ha pronunciato la seguente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI SENTENZA N. 1549/2011 nel giudizio di pensione, iscritto al n del registro di segreteria, depositato in data 4 aprile 2007, ad istanza di, costituitosi personalmente; nei confronti di MINISTERO DELL INTERNO; VISTI il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205; VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa; Presente il ricorrente alla pubblica udienza del ; FATTO Con il ricorso all odierno esame, il sig., ispettore superiore S.U.P.S. del Corpo di Polizia di Stato, chiedeva l accertamento giudiziale del diritto alla rideterminazione della pensione con il computo nella base

2 pensionabile dell assegno funzionale previsto dall art. 6 del DL n. 387, convertito in L , n. 472, con la maggiorazione del 18%, ai sensi dell art. 53 del DPR n.1092/1973. A fondamento della pretesa spettanza del beneficio della maggiorazione del 18% il ricorrente adduceva l inglobamento dell assegno di funzione nella retribuzione individuale di anzianità (c.d. «RIA») cioè in una delle componenti dello stipendio. In data 16/8/2007, si costituiva il Ministero dell Interno chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo che la maggiorazione del 18% dell assegno funzionale era da ritenersi preclusa, per un verso, dal disposto dell art. 16 della legge 177/1976 e, per altro verso, dalla natura non stipendiale dell assegno in parola. DIRITTO 1. Il giudizio è finalizzato a verificare se l assegno funzionale previsto dall art. 6 del DL n. 387, convertito in L , n. 472 è un emolumento computabile nella base pensionabile con la maggiorazione del 18%, ai sensi dell art. 53 del DPR 1092/ L art. 53 del DPR 29/12/1973, n. 1092, come modificato L art. 16 della L. 29/4/1976, n. 177, prevede che «Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare ( ) la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento: a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa; c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile». L art. 1, comma 9, del DL , n. 379, convertito in L , n. 468, dispone che «1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è attribuito, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia, un assegno funzionale pensionabile di L annue lorde. Detto importo è elevato a L al compimento di ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia. 2. Al personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti ed ispettori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia, è attribuito un assegno funzionale pensionabile di L annue lorde. Detto importo è elevato a lire al compimento di ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia. 3. Al personale appartenente al ruolo dei commissari e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e ai gradi corrispondenti delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, compresi i sottotenenti in servizio permanente effettivo, provenienti da carriera e ruoli inferiori delle stesse forze di polizia, al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia è attribuito un assegno funzionale annuo lordo nelle seguenti misure ( ) 2

3 4. I benefici di cui ai precedenti commi decorrono dal 1 giugno 1987 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità. Gli stessi benefìci non sono cumulabili con il trattamento economico di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e non competono al personale con qualifiche dirigenziali e gradi corrispondenti. 5. L'assegno funzionale di cui ai precedenti commi ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, e dell'equo indennizzo». Ebbene, l'art. 53 del DPR 1092/1973 ha introdotto, accanto alla maggiorazione del 18% della base pensionabile, un limite alla possibilità di considerare ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare assegni o indennità, anche se pensionabili, diversi da quelli espressamente contemplati: ciò è consentito solo se la disposizione di legge che riguarda l assegno o l indennità ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile. Quest'ultima previsione, impone all'interprete di accertare, ogni qual volta si trovi a stabilire se un assegno od indennità possa includersi nella base pensionabile cui applicare la maggiorazione del 18%, se essi abbiano ricevuto dalla legge istitutiva che ne stabilisca la pensionabilità, anche la connotazione, espressamente dichiarata, di componenti della base pensionabile. Il legislatore, in altri termini, ha introdotto una previsione annoverabile nella categoria delle norme con forza passiva rafforzata cioè di quelle norme che al fine di attuare i principi costituenti l essenza stessa dell intervento normativo, recano specifiche previsioni in ordine alle modalità di modifica o integrazione del contenuto della disciplina dalle medesime introdotta. Similmente, l art. 53 sopra indicato ha previsto che le eventuali successive dilatazioni della base pensionabile del personale militare mediante l inglobamento di assegni o indennità avvenissero solo in presenza di un esplicita previsione legislativa che qualificasse detti emolumenti aventi i caratteri della quiescibilità come suscettibili della maggiorazione del 18%. La previsione esplicita di inclusione nella base pensionabile di un assegno o indennità, dunque, costituisce una condizione ineludibile la cui presenza o assenza discrimina in modo certo tra l inclusione ovvero l esclusione nella base pensionabile dell'assegno, indennità o altro emolumento retributivo comunque denominato. Posto che una simile disposizione non è rinvenibile, deve escludersi la computabilità ai fini della maggiorazione del 18% dell assegno funzionale. A non dissimile conclusione deve pervenirsi anche ove si affronti la questione della maggiorazione del 18% da un altro e più radicale punto di vista, e cioè partendo dall asserita natura stipendiale dell'assegno medesimo. L argomento ha come suo snodo centrale l asserita assimilabilità dell assegno funzionale alla R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità), argomentata sia sul dato letterale della disposizione concernente l'assegno, sia sulla similarità della funzione che assolvono i due emolumenti. Sotto il primo aspetto viene in rilievo l'espressione utilizzata dall'art. dall art. 6, comma 4 del DL n. 387: tale disposizione prevede, infatti, che l'assegno funzionale «si aggiung(e) alla retribuzione individuale di anzianità». 3

4 Il fatto che l'assegno funzionale si aggiunge alla RIA, emolumento che ha indubbiamente natura di stipendio e, come tale, concorre a determinare la base pensionabile, potrebbe indurre a ritenere che l assegno è assorbito nella R.I.A. e di questa ne deve seguire le sorti anche in punto di maggiorazione del 18%. L'argomento, suggestivo in base ad un approccio puramente lessicale, non regge però ad un esame più approfondito della disposizione. Ed invero, mentre è certa la natura stipendiale della R.I.A., tale non può considerarsi l'assegno funzionale. La retribuzione individuale di anzianità rappresenta la somma delle classi e scatti maturati fino al sullo stipendio del livello retributivo di appartenenza del dipendente, istituito dalla l. 312/1980, e strutturato per classi ed aumenti periodici biennali (art. 24). Essa, dunque, pur configurata come elemento separato dallo stipendio, costituisce un elemento fisso e generale per tutti i dipendenti inclusi nella corrispondente qualifica funzionale (differenziando nell ambito dell unitaria qualifica funzionale, la posizione economica di ciascuno in ragione dell anzianità di servizio posseduta alla data sopra indicata), ne conserva la originaria natura (così anche Sez. controllo , n. 146), e può quindi essere pacificamente inclusa nella base pensionabile di cui al citato art. 53, novellato dall'art. 16 della l. 177/1976, in forza del suo primo comma, che pone come elemento costitutivo della base pensionabile in primo luogo proprio lo stipendio. L'assegno funzionale, invece, mantiene la sua natura di emolumento accessorio dello stipendio, pur rientrando nella nozione, latamente intesa, di retribuzione, avendo anch esso funzione corrispettiva della prestazione lavorativa nella sua dimensione qualitativa, presupponendo una determinata anzianità di servizio e un conseguente incremento della professionalità del dipendente. Aspetto questo che in qualche modo l'assimila alla retribuzione individuale dell'anzianità, che segnava appunto lo sviluppo orizzontale del livello stipendiale di appartenenza in relazione alla anzianità di servizio. Ma tale similarità di funzione non appare sufficiente a giustificarne la parificazione anche ai fini dell attribuzione del beneficio della maggiorazione: quell assegno, infatti, non assurge a componente dello stipendio, inteso nel senso sopra specificato di stipendio tabellare connesso al livello di appartenenza. Da ciò consegue che l'espressione si aggiunge, usata dal legislatore, deve essere intesa nel senso di cumulo e non di assorbimento, poiché l'assegno funzionale, simile alla R.I.A. per la finalità di valorizzare l anzianità di servizio, e per la sua natura latamente retributiva, ne rimane distinto, rivestendo il carattere di assegno accessorio e non di stipendio. L'assegno funzionale, quindi, non s incorpora nella RIA, ma ad essa si giustappone per ricevere, a fini determinati, un pari trattamento (nella specie entrambi sono computati in sede di liquidazione della pensione, ancorché solo la R.I.A. faccia poi parte della base pensionabile su cui si applica la maggiorazione del 18%). L'assimilazione, insomma, vale solo nei limiti in cui il legislatore la consente, permanendo la distinzione per tutti gli altri profili, nel caso in esame per la maggiorazione del 18% di cui all'art. 53 t.u. 1092/1973, come novellato dall'art. 16 della l. 177/1976, applicabile alla R.I.A. in quanto emolumento stipendiale e non applicabile all'assegno funzionale in quanto emolumento retributivo ma non stipendiale. A conferma della ritenuta inapplicabilità della maggiorazione del 18 all assegno funzionale, vi è poi il qualificato orientamento interpretativo manifestato dalle Sezioni Riunite di questa Corte nell esercizio della funzione nomofilattica ad esse devoluta dall'ordinamento 4

5 Con sentenza n. 9/QM/2006 del , le Sezioni Riunite hanno risolto la questione di massima ad esse devoluta nel senso che «L'assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti alle Forze Armate dall'art. 1 comma 9 del D.L. 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468, nonchè l'analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall'art. 6 del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 472, ancorché pensionabili, non sono inclusi nella base pensionabile e quindi non possono usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all'art. 53,comma 1 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato dall'art. 16 della legge 29 aprile 1976 n Nessun rilievo può al riguardo essere riconosciuto all'espressione si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità utilizzata dal legislatore nell'istituire gli assegni in questione limitatamente agli appartenenti alle forze armate, che ha invece il significato di evidenziare la autonomia di tali emolumenti in ragione della diversa natura giuridica. Gli assegni funzionali in discorso non vanno infatti a confluire indistintamente nella retribuzione individuale di anzianità, ma invece si cumulano a questa nel confluire nello stipendio di base, senza restare assorbiti al suo interno, mantenendo così le loro caratteristiche peculiari». In definitiva, dunque, è da rigettare la domanda proposta nel ricorso. 2. Atteso che l amministrazione non ha documentato spese, non vi è luogo a pronuncia sulle spese. P.Q.M. La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del IL GIUDICE F.to Igina Maio Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge. Palermo, 20 aprile 2011 Il funzionario amministrativo F.to Piera Maria Tiziana Ficalora 5

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