LA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

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1 Corso di formazione su LA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17 GUIDA ALL INTERPRETAZIONE E ALL APPLICAZIONE A cura di: Dott. Ing. Marco Testa 28 ottobre 2014

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3 Il presente corso è stato redatto in osservanza a: DIRETTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17. Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. allo scopo di facilitare l interpretazione e l applicazione della Direttiva Macchine ma non è ovviamente esaustivo per tutti gli argomenti specifici per il cui approfondimento si rimanda al testo originale della 2006/42/CE e del D.Lgs. 17/

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5 Direttive Comunitarie nel campo della Sicurezza delle Macchine e del Lavoro DIRETTIVE SOCIALI di Utilizzazione dipendenti dall Art.118 A del trattato di istituzione della Comunità DIRETTIVE MERCANTILI di Concezione dipendenti dall Art.100 A del trattato di istituzione della Comunità Direttive concernenti l attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro 89/391/CEE + 7 direttive particolari 89/654/CEE - Luoghi di lavoro 89/655/CEE - Attrezzature di lavoro 89/656/CEE - Utilizzazione DPI 90/269/CEE - Rischi dorso lombari 90/270/CEE - Videoterminali 90/394/CEE - Agenti cancerogeni 90/679/CEE - Agenti biologici + 8 a direttiva particolare 92/57/CEE - Sicurezza nei cantieri Direttive concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine 89/392/CEE (Direttiva Macchine) e successivi emendamenti 91/368/CEE 93/44/CEE 93/68/CEE Nota : La Direttiva Comunitaria Macchine 89/392/CEE e successivi emendamenti è stata abrogata e sostituita dalla Direttiva n 98/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell Unione Europea del (G.U. CE n L207/1), non ancora trasposta nell ordinamento legislativo italiano. Il è entrata in vigore la "Nuova Direttiva Macchine" 2006/42/CE Trasposte nell ordinamento legislativo Italiano con: D.Lgs. 626/94 (le prime 7 direttive) D.Lgs. 494/96 (l ottava direttiva) Integrate nel T.U. D.Lgs. 81/2008 Modificato con il D.Lgs. 106/2009 Trasposte nell ordinamento legislativo Italiano con il: DPR 459/96 La nuova direttiva macchine è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 17/2010 in vigore dal 6 marzo

6 LE DIRETTIVE COMUNITARIE DEL NUOVO APPROCCIO : Sono strumenti legislativi comunitari Sono emesse dal parlamento europeo Sono rivolte agli stati membri che hanno l obbligo di recepirle Hanno prevalenza su qualsiasi disposizione legislativa nazionale Fissano i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) HANNO LO SCOPO DI: Armonizzare le differenze tra le diverse leggi nazionali Favorire la libera circolazione dei prodotti sul mercato comunitario Raggiungere sul tutto il territorio dell U.E. un elevato livello di sicurezza OBBLIGO DEL RISULTATO E NON DEL METODO : Devono essere soddisfatti tutti i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) I criteri tecnici con i quali vengono soddisfatti i RES sono discrezionali LEGGI NAZIONALI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE Sono strumenti legislativi Nazionali (Legge - DPR - D.Lgs) Traspongono le direttive nell ordinamento legislativo Nazionale 5

7 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Le norme sono strumenti tecnici che forniscono prescrizioni e metodi di progetto, di calcolo/verifica oppure definiscono le caratteristiche e/o le prestazioni di un prodotto. Il ricorso a qualsiasi tipo di norma, per quanto raccomandato, non è mai strettamente obbligatorio ai fini della conformità con i Requisiti Essenziali di Sicurezza di tutte le Direttive del Nuovo Approccio. Il quadro normativo tecnico è composto dai seguenti strumenti : - Norme europee armonizzate ( EN ) - Norme sperimentali e progetti di norma europea ( ENV; pren ) - Norme internazionali e progetti di norma ( ISO; IEC; DIS ) - Norme nazionali ( UNI; CEI; DIN; BS; ecc. ) - Regole tecniche ( FEM; ecc. ) L utilizzo delle norme armonizzate EN, per quanto non obbligatorio, conferisce presunzione di conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza delle Direttive Comunitarie introducendo un traguardo minimo al di sotto della quale non è di fatto consentito progettare e produrre. Costringono pertanto all utilizzo di metodi che si dimostrino di almeno pari efficacia. 6

8 QUAL E IL CAMPO DI APPLICAZIONE? ART. 1 (Campo d'applicazione) 7

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11 a) macchine; 1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata; 2) insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento; 3) insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione; 4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale; 5) ( ) 10

12 b) attrezzature intercambiabili; dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile; 11

13 c) componente di sicurezza; 1) destinato ad espletare una funzione di sicurezza; 2) immesso sul mercato separatamente; 3) il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone; 4) (..) 12

14 d) accessori di sollevamento: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento; e) catene, funi e cinghie: catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento; 13

15 f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica: (..) g) quasi-macchine: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente decreto; Non si possono definire quasi-macchine: I componenti elementari (cuscinetti a sfere, elementi di fissaggio, freni, ecc.) che presentano una notevole semplicità strutturale, sotto il profilo meccanico. Le macchine prive dei necessari dispositivi di sicurezza. 14

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19 A COSA NON SI APPLICA? 2. Sono esclusi dal campo di applicazione della Direttiva Macchine: a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria; b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento; c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattivita'; d) le armi, incluse le armi da fuoco; e) i seguenti mezzi di trasporto: 1) trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 novembre 2004, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva n. 2003/37/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 2) veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della legge 27 dicembre 1973, n. 942, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 70/156/CEE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 3) veicoli oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 31 gennaio 2003, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 4) veicoli a motore esclusivamente da competizione; 5) mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli. f) le navi marittime e le unita' mobili off-shore, nonche' le macchine installate a bordo di tali navi e/o unita'; g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine; h) le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori; i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; l) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni; m) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, oggetto della direttiva 2006/95/CE in materia di bassa tensione: 1) elettrodomestici destinati a uso domestico; 18

20 2) apparecchiature audio e video; 3) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione; 4) macchine ordinarie da ufficio; 5) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione; 6) motori elettrici; n) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione: 1) apparecchiature di collegamento e di comando; 2) trasformatori. 3. Quando per una macchina i pericoli di cui all'allegato 1 sono interamente o parzialmente disciplinati in modo piu' specifico da altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie, il presente decreto non si applica a tale macchina e per tali pericoli. 19

21 CHI E IL FABBRICANTE? La persona fisica o giuridica che progetta (o fa progettare) e/o realizza (o fa realizzare) una macchina o una quasi-macchina, la immette sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio e se ne assume la responsabilità nei confronti della direttiva; La persona fisica o giuridica che progetta (o fa progettare) e/o realizza (o fa realizzare) una macchina o una quasi-macchina per uso personale o nell ambito della propria azienda e se ne assume la responsabilità nei confronti della direttiva; La persona fisica o giuridica che, in mancanza di un fabbricante, quale definito sopra, immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina e se ne assume la responsabilità nei confronti della direttiva; 20

22 CHI E IL MANDATARIO? (del fabbricante di una macchina o di una quasi macchina) Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante della macchina o quasi-macchina per eseguire a suo nome, in tutto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con la direttiva macchine; (Redazione /o traduzione del Fascicolo Tecnico o della Documentazione Tecnica Pertinente; redazione /o traduzione del Manale di Istruzioni o delle Istruzioni di Assemblaggio; redazione /o traduzione della Dichiarazione CE di conformità; costituzione del Fascicolo Tecnico o della Documentazione Tecnica Pertinente; rapporti con gli organismi notificati, ecc.) 21

23 QUALI MACCHINE POSSONO ESSERE COMMERCIALIZZATE E/O UTILIZZATE? Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni della direttiva Macchine 2006/42/CE (Decreto Legislativo 17/2010) e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili. 22

24 COSA DEVE FARE IL COSTRUTTORE PER COMMERCIALIZZARE E/O RENDERE UTILIZZABILE UNA MACCHINA? a) si accerta che soddisfi i pertinenti Requisiti Essenziali di Sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I; b) si accerta che il Fascicolo Tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile; c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le Istruzioni; d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità; e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che la stessa accompagni la macchina; f) appone la marcatura CE. 23

25 QUANDO UNA MACCHINA RISPONDE AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E SALUTE? 1. Le macchine provviste della marcatura CE e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità, sono ritenute rispondenti alle disposizioni della direttiva Macchine. 2. Le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata. 24

26 COME COMPORTARSI PER LE QUASI-MACCHINE? Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell'immissione sul mercato, si accertano che: a) sia preparata la documentazione tecnica pertinente di cui all'allegato VII, parte B; b) siano preparate le istruzioni per l'assemblaggio di cui all'allegato VI; c) sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B. Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale. COME DEVE COMPORTARSI L INSTALLATORE DELLA MACCHINA? L'installatore della macchina deve procedere secondo le istruzioni fornite dal costruttore a corredo della stessa, avendo la piena responsabilità della corretta esecuzione. 25

27 COSA SONO LE NORME ARMONIZZATE? Si intendono per NORME ARMONIZZATE le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione dell'unione Europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della stessa e trasposte in una norma nazionale. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In assenza di norme armonizzate sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana i riferimenti delle norme nazionali che soddisfano a tutti o a parte dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. 26

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30 CHI REDIGE LA DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA O LA DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE? Se la macchina non compare nell Allegato IV è il Costruttore stesso che in modo autonomo redige, firmandola, la Dichiarazione CE di Conformità o la Dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine. Se la macchina compare nell Allegato IV è sempre il Costruttore che redige, firmandola, la Dichiarazione CE di Conformità, con l intervento di un Organismo Notificato per la corrispondente macchina dell Allegato IV, oppure applica un sistema di garanzia qualità totale. 29

31 QUALI SONO LE MACCHINE DELL ALLEGATO IV? 1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti: 1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile; 1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale; 1.3. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale; 1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale. 2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno. 3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno. 4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti: 4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato; 4.2. seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato. 5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili. 6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno. 7. Fresatrici ad asse verticale, "toupies" ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili. 8. Seghe a catena portatili da legno. 9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s. 10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale. 30

32 11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale. 12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi: locomotive e benne di frenatura; armatura semovente idraulica. 13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione. 14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari. 15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. 16. Ponti elevatori per veicoli. 17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri. 18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e altre macchine ad impatto. 19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone. 20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e Blocchi logici per funzioni di sicurezza. 22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS). 23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS). 31

33 COSA DEVONO CONTENERE LE DICHIARAZIONI DA REDIGERE E FIRMARE? Le Dichiarazioni possibili sono due e precisamente : A) Dichiarazione CE di Conformita per le macchine B) Dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine E devono contenere le seguenti informazioni: A. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DI UNA MACCHINA 1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario; 2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità; 3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale; 4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva 2006/42/CE e, se del caso, un'indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea; NOTA: non sono richiesti appropriati riferimenti a leggi nazionali 32

34 5. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo di cui all'allegato IX e il numero dell'attestato dell'esame CE del tipo; 6. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità totale di cui all'allegato X; 7. all'occorrenza, riferimento alle norme armonizzate di cui all'articolo 4 che sono state applicate; 8. all'occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate; 9. luogo e data della dichiarazione; 10. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario. 33

35 ESEMPIO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

36 B. DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE DI QUASI-MACCHINE 1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante della quasimacchina e, se del caso, del suo mandatario; 2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente, che deve essere stabilita nella Comunità; 3. descrizione e identificazione della quasi-macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale; 4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente quali requisiti essenziali della direttiva 2006/42/CE sono applicati e rispettati e che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità dell'allegato VII B ( ) 5. un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine. (.) 35

37 6. una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della direttiva 2006/42/CE; 7. luogo e data della dichiarazione; 8. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario. 36

38 COSA DEVE ESSERE APPOSTO SULLA MACCHINA? Ogni macchina deve recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni: - ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario, - designazione della macchina, - marcatura "CE" (cfr. allegato III), - designazione della serie o del tipo, - eventualmente, numero di serie, - anno di costruzione. Inoltre, la macchina progettata e costruita per l'utilizzo in atmosfera esplosiva deve recare l'apposita marcatura. La macchina deve anche recare indicazioni complete riguardanti il tipo di macchina, nonché le indicazioni indispensabili alla sicurezza di utilizzo, fornite possibilmente sottoforma di simboli o pittogrammi facilmente comprensibili. Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante l'utilizzazione con mezzi di sollevamento, la sua massa deve essere indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo. ATTENZIONE: Le quasi-macchine NON devono riportare la marcatura CE 37

39 MARCATURA CE Caratteristiche essenziali La marcatura "CE" di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue: deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario usando la stessa tecnica di stampa (preferibilmente, quindi sulla targa della macchina) Caratteri con dimensione verticale non inferiore a 5 mm Visibilità e leggibilità elevate Assenza di altre marcature che possano confondere e creare equivoci interpretativi con la marcatura CE 38

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42 COSA DEVE ESSERE FORNITO CON LA MACCHINA? 1) ISTRUZIONI PER L USO Devono comprendere istruzioni dettagliate relative a: Trasporto, immagazinamento, movimentazione, disimballo; Installazione e montaggio; Messa in funzione e regolazione; Conduzione; Manutenzione, riparazione, pulizia; Messa fuori servizio; Smantellamento e demolizione; Con indicati, nell ambito di ogni singolo argomento: I rischi residui che permangono e gli eventuali dispositivi di protezione individuale; Le modalità in cui la macchina NON deve essere usata; I metodi operativi da rispettare in caso di anomalia o di blocco; Le procedure da adottare in caso di infortunio; Le istruzioni per la formazione del personale; Con particolari informazioni relative a: Rumorosità (se superiore a 80 dba); Emissione di radiazioni non ionizzanti; Il manuale deve contenere la dichiarazione di conformità CE o un documento che riporta il contenuto della dichiarazione di conformità CE, i dati relativi alla macchina ma non necessariamente il numero di serie e la firma; 41

43 Principi generali di redazione a) Le istruzioni devono essere redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità. b) Occorre distinguere fra le "Istruzioni originali" e la "Traduzione delle istruzioni originali". c) In caso di macchine destinate all'utilizzazione da parte di operatori non professionali, la redazione e la presentazione delle istruzioni per l'uso devono tenere conto del livello di formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare da questi operatori. d) le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere usate da un personale specializzato, incaricato dal fabbricante o dal suo mandatario, possono essere fornite in una sola lingua comunitaria compresa da detto personale. 42

44 2) DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITA' Redatta secondo le indicazioni fornite ai capitoli precedenti. In una o più lingue ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio. E' necessario distinguere la "Dichiarazione CE originale" dall'eventuale "Traduzione Dichiarazione CE originale" 43

45 COSA DEVE RESTARE PRESSO IL COSTRUTTORE? A. Fascicolo tecnico per le macchine Esso consente di: Dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della direttiva 2006/42/CE. Sottoporre la macchina ad un esame CE del tipo presso un organismo notificato; Dimostrare alle autorità nazionali competenti, ove facciano richiesta, che la macchina è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2006/42/CE e di eventuali altre direttive applicabili; Supportare in modo documentale la linea di difesa in occasione di eventuali procedimenti giudiziari a carico del fabbricante; Esso deve riguardare, nella misura in cui ciò sia necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della macchina. Formalizzare i dati e le conoscenze normative, tecnologiche e commerciali relative alle soluzioni progettuali e costruttive destinate a garantire sulla macchina la conformità alla direttiva; Organizzare in modo sistematico le procedure di approccio alla progettazione integrata della sicurezza sulle macchine. 44

46 Fascicolo tecnico: Contenuti 45

47 B. Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine La documentazione deve dimostrare quali requisiti della direttiva 2006/42/CE siano applicati e soddisfatti. Essa deve riguardare la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della quasi-macchina, nella misura in cui ciò sia necessario per valutare la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati. Essa comprende gli elementi seguenti: a) un fascicolo di costruzione composto: da un disegno complessivo della quasi-macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati, dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi: - un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che sono applicati e soddisfatti, - le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui, le norme e le altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme, 46

48 qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario, - un esemplare delle istruzioni di assemblaggio della quasi-macchina; 47

49 COME, QUANDO E DA CHI SARANNO EFFETTUATI CONTROLLI E QUALI SARANNO LE CONSEGUENZE? Riguardo alle macchine e alle quasi-macchine, già immesse sul mercato, le funzioni di autorità di sorveglianza per il controllo della conformità alle disposizioni della Direttiva Macchine (D. Lgs. 17/2010), sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente fra loro al fine di evitare duplicazioni dei controlli. Le amministrazioni si avvalgono dell Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL). 48

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51 SANZIONI (D. Lgs. 17/2010) Fabbricante o mandatario che immette sul mercato macchine non conformi ai requisiti di cui all'allegato I del presente decreto sanzione da euro a euro (più le spese sostenute per le procedure di verifica sulle macchine). Fabbricante o mandatario di una quasi-macchina non completa di Documentazione Tecnica Pertinente, Istruzioni di assemblaggio e Dichiarazione di incorporazione sanzione da euro a euro (più le spese sostenute per le procedure di verifica sulle macchine). Fabbricante o mandatario che a richiesta dell autorità di sorveglianza omette di esibire il Fascicolo Tecnico o la Documentazione Tecnica Pertinente sanzione da euro a euro. Fabbricante o mandatario che immette sul mercato macchine che, seppure conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, sono sprovviste della dichiarazione di conformità sanzione da euro a euro. Chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE che comportano la non conformità ai requisiti di cui all'allegato I del presente decreto sanzione da euro a euro (più le spese sostenute per le procedure di verifica sulle macchine). 50

52 Chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità è punito con la sanzione da euro a euro. Chiunque promuove pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo sanzione da euro a euro. Se il 10 per cento del fatturato connesso a tutte le macchine o quasimacchine per le quali la violazione è accertata è è superiore al massimo della sanzione da applicare, i relativi importi minimo e massimo sono rideterminati moltiplicandoli per cifre intere crescenti fino a che l'entità massima risulti non essere inferiore al 10% del fatturato In ogni caso la sanzione applicata non può superare l importo massimo di euro. 51

53 CHE COSA DEVE FARE UN COSTRUTTORE DI MACCHINE? ALL ATTO DELLA PROGETTAZIONE : - Conoscere a fondo la Direttiva ed in particolare gli Allegati che riportano le indicazioni di carattere tecnico - Conoscere le Norme Armonizzate applicabili alla macchina - Effettuare una attenta analisi dei rischi e delle modalità costruttive utilizzate per eliminarli o ridurli al minimo - Verificare il soddisfacimento dei Requisiti essenziali di sicurezza e salute elencati nell Allegato I ALL ATTO DELLA COSTRUZIONE: - Realizzare il Manuale di istruzioni che descriva in modo semplice e completo le modalità di uso corretto della macchina al fine di consentirne un uso sicuro ; detto documento sarà fornito con la macchina nella lingua del Paese di destinazione della macchina (Traduzione delle istruzioni originali) - Redigere la Dichiarazione CE di Conformità per le macchine (Tipo A) - Redigere la Dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine (Tipo B) 52

54 - Applicare la Marcatura CE sulla macchina con almeno le seguenti informazioni Nome ed indirizzo del Costruttore Tipo e modello di macchina Numero di matricola Anno di costruzione - Realizzare il Fascicolo Tecnico e tenerlo in azienda per almeno 10 anni dalla data di costruzione dell ultima macchina dello stesso tipo. 53

55 COSA DEVE FARE E CONTROLLARE UN ACQUIRENTE DI MACCHINE? ALL ATTO DELL ORDINE : Effettuare l ordine della macchina con riferimento ad un CAPITOLATO DI ACQUISTO che specifichi la rispondenza alla Direttiva Macchine. ALL ARRIVO DELLA MACCHINA VERIFICARE : - La presenza della Marcatura CE sulla macchina con almeno le seguenti informazioni Nome ed indirizzo del Costruttore Tipo e modello di macchina Numero di matricola Anno di costruzione - La presenza della Dichiarazione CE di Conformità per le macchine (Tipo A) - La presenza della Dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine (Tipo B) - La presenza del manuale di uso e manutenzione redatto in lingua italiana e la rispondenza con il modello di macchina ricevuto. - L effettiva rispondenza della macchina ai Requisiti essenziali di sicurezza e salute dell Allegato I mediante controlli e prove. 54

56 PARTE II MARCATURA CE E MODIFICHE COSTRUTTIVE LE MACCHINE ESISTENTI PRIMA DELLA DIRETTIVA Gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/

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63 NOTA 1: il DPR 459/96 è stato abrogato dal D. Lgs. 17/2010 ad esclusione dell'art. 11 commi 1 e 3. NOTA 2: Ribadito anche dall'art. 72 del D Lgs. 81/

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69 COS È IL D.Lgs 81/2008 Il Decreto Legislativo N 81 del 9 Aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" è la legge italiana sulla sicurezza sui luoghi di lavoro denominata anche TESTO UNICO. Le misure tecniche e/o organizzative derivanti dalla ricaduta del D.Lgs 81/2008 obbligano il datore di lavoro ad un attenta Analisi e valutazione dei rischi per l'operatore. Scopo, delle attività di Analisi e valutazione dei rischi, è il confronto tra lo stato dell arte, delle attrezzature di lavoro considerate, con i Requisiti minimi di sicurezza e salute previsti dalla Direttiva, con la conseguente individuazione delle eventuali: Misure tecniche di miglioramento, e/o adeguamento normativo delle attrezzature di lavoro in esame. Misure organizzative, informative e formative, necessarie a garantire l uso delle attrezzature di lavoro nella miglior sicurezza possibile, per tutta la durata di vita prevista e/o residua. 68

70 COSA COMPORTA IL D.Lgs 81/2008 PER LE MACCHINE Art. 69. Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; Art. 70. Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all allegato V. Art. 71. Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. 2. All atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell ambiente di lavoro; 69

71 c) i rischi derivanti dall impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. 3. ( ) 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza (..); b) siano curati la tenuta e l aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso é previsto. 5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. LE MACCHINE NON MARCATE CE PERCHE ANTECEDENTI ALLA DIRETTIVA DEVONO ESSERE CONFORMI AI REQUISITI DELL ALLEGATO V DEL DECRETO 81/

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73 LA DOCUMENTAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA MACCHINA Documentazione da ricevere Attestato di Conformità alle leggi previgenti al D.Lgs. 17/2010 (All V D.Lgs. 81/08) Dichiarazione CE di Conformità Allegato II A D.Lgs. 17/2010 Dichiarazione di incorporazione Allegato II B D.Lgs. 17/2010 Dichiarazione CE di Conformità Direttiva Bassa Tensione 2004/108/CE Dichiarazione di Straordinaria Manutenzione (in relazione all Art. 1 comma 3 DPR 459/96 e art. 72 D.Lgs. 81/2008) Attestato di Collaudo Idoneità all impiego Garanzia Registro di controllo Istruzioni per l uso in lingua ITALIANA Istruzioni per l uso nella lingua del paese di provenienza Macchine Attrezzature Intercambiabili Comp. sicurezza Accessori di sollevamento Catene, funi, cinghie Nuovo UE Usato UE Usato extra UE O R Componenti di Sicurezza (non partecipano alla catena cinematica, sorvegliano funzioni di sicurezza) O (1) O (1) O (1) R R R A R O (2) R O O A Legenda : O= Obbligo R= Raccomandabile A= Accordi contrattuali O (1) = Le dichiarazioni di cui ai punti (3) e (4) sono alternative tra di loro a secondo che la macchina, attrezzatura o accessorio di sollevamento siano consegnati completi (II A), oppure da incorporare (II B) O (2) = E obbligatorio solo per gli apparecchi di sollevamento (RES b Allegato I D.Lgs. 17/2010) 72

74 LA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE ESEMPI PERICOLI IN UNA MACCHINA 73

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79 PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO Il pericolo di schiacciamento è generato quando: Due parti mobili si spostano l una verso l altra Una parte mobile si sposta verso una parte fissa Lo schiacciamento può essere fonte di gravi lesioni in particolare alle mani, ad es. per introduzione fra parti in movimento e alle estremità inferiori, ad es. per caduta di materiale di elevato peso o per schiacciamento per investimento da parte di mezzi con ruote. Quando la forza di schiacciamento è elevata si può verificare amputazione o lesione permanente. 78

80 PERICOLO DI CESOIAMENTO Il pericolo di cesoiamento è generato quando: Due parti mobili si incrociano Una parte mobile si sposta rispetto a una parte fissa Il cesoiamento può essere fonte di gravi lesioni in quanto, per la vicinanza delle parti in movimento, si può verificare amputazione o lesione irreversibile. Zona mandrino autocentrante e carro portautensili 79

81 PERICOLO DI IMPIGLIAMENTO (O AFFERRAMENTO) Il pericolo di impigliamento è generato quando le parti rotanti hanno elementi in rilievo, quali viti, coppiglie, spine etc. Gli elementi in rilievo comportano il rischio di impigliamento degli indumenti, dei capelli e/o parti del corpo. L impigliamento può essere origine di gravi lesioni in relazione alla pericolosità della macchina/impianto. 80

82 PERICOLO DI TRASCINAMENTO Il pericolo di trascinamento è generato quando: Due parti che girano in direzione opposta l una rispetto all altra si toccano o sono vicine tra di loro, Delle parti rotanti sono vicine o a contatto con parti tangenziali, oppure materiali di processo o superfici. Il pericolo descritto può essere presente in molte parti delle macchine: coppie di cilindri controrotanti, cinghie di trasmissione, catene, coppie di ingranaggi, nastri trasportatori, etc. Il trascinamento può essere origine di gravi lesioni che possono consistere in lesioni permanenti o amputazioni. Sono particolarmente interessati gli arti superiori. 81

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84 PERICOLO DI TAGLIO Il pericolo di taglio è generato quando parti fisse o mobili hanno spigoli taglienti. Il contatto accidentale di parti del corpo con gli spigoli taglienti può provocare lesioni di natura variabile: da lesioni superficiali a lesioni profonde con lesioni permanenti e/o amputazioni. 83

85 PERICOLO DI URTO Il pericolo di urto è generato quando una parte mobile può colpire una persona che opera in prossimità. Per esempio: elementi che si spostano trasversalmente. alette rotanti etc. L urto può provocare ferite lacero contuse, contusioni o fratture. 84

86 PERICOLO DI PERFORAZIONE O PUNTURA Il pericolo di perforazione o puntura è generato da parti fisse o mobili con estremità o punte acuminate. Le lesioni generate da contatto con parti acuminate possono essere di notevole gravità nel caso di contatto con il bulbo oculare. 85

87 PERICOLO DI ATTRITO O ABRASIONE Il pericolo di attrito o abrasione è generato quando avviene un contatto con la superficie di una parte in rapido movimento oppure con una parte mobile la cui superficie è abrasiva. Un esempio è la molatrice con disco abrasivo o con disco pulitore a spazzola Le lesioni generate da contatto con superfici abradenti sono normalmente di lieve entità (ferita lacero contusa). 86

88 PERICOLO DI SCIVOLAMENTO, INCIAMPO E CADUTA Il pericolo di scivolamento, inciampo e caduta può essere generato quando: Le superfici di pavimenti, passerelle, piattaforme di lavoro, scale, scale a pioli etc. sono scivolose Le superfici dei pavimenti sono irregolari o presentano sporgenze o discontinuità Il materiale in lavorazione o di altra natura viene lasciato sul pavimento dei luoghi di lavoro Sul pavimento sono presenti cavi, prolunghe ecc. Le calzature indossate (ad esempio ciabatte, zoccoli) non sono idonee Gli ostacoli inamovibili non sono segnalati. Le lesioni possono essere di notevole gravità e perfino mortali. 87

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