PROGETTO DI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE PRODOTTI ZOOTECNICI

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1 giunta regionale 10^ legislatura ALLEGATO _A_ Dgr n. del pag. 1/14 PROGETTO DI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE PRODOTTI ZOOTECNICI Legge Regionale 31 maggio 2001, n. 12 Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità e successive modifiche ed integrazioni

2 ALLEGATO _A_ Dgr n. del pag. 2/14 INDICE PREMESSA 3 OBIETTIVI 3 DESCRIZIONE 3 CAMPO DI APPLICAZIONE 3 RIFERIMENTI NORMATIVI 3 ISTRUZIONI PER LA LETTURA 3 DISCIPLINARI DI PRODUZIONE BUFALO/BUFALA AI CEREALI 4 LATTE CRUDO DI BUFALA 8 MIELE 11

3 ALLEGATO _A_ Dgr n. del pag. 3/14 PREMESSA La Legge regionale 31 marzo 2001, n. 12 Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che il marchio collettivo Qualità Verificata (di seguito: QV) identifica le produzioni agricole ed agroalimentari ottenute nell ambito di un sistema di qualità e in conformità a specifici disciplinari di produzione approvati dalla Giunta regionale. Il sistema di qualità è istituzionale e risponde ai requisiti previsti dall articolo 16, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari riconosciuti dagli Stati membri dell Unione europea. OBIETTIVI Gli obiettivi che si intendono perseguire con l applicazione dei disciplinari di produzione sono: Il miglioramento della qualità delle produzioni. La tutela dell ambiente. Il benessere e la salute degli animali. Il miglioramento delle informazioni ai consumatori. DESCRIZIONE I disciplinari di produzione descrivono i requisiti che determinano le caratteristiche di qualità superiore del prodotto finale, ferma restando l osservanza di ogni altro obbligo in materia di tutela dell ambiente, igiene, sicurezza alimentare, identificazione e registrazione degli animali, benessere e salute degli animali previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, e di ogni altro obbligo stabilito dalla specifica normativa di settore. Se non diversamente specificato nel disciplinare di produzione, il relativo piano dei controlli non include la verifica dei requisiti obbligatori sopra elencati e previsti da norme cogenti. I disciplinari di produzione possono includere requisiti e specifiche che devono essere rispettati da parte di operatori della filiera che non possono chiedere la concessione del marchio QV (trasportatori, mangimifici, ecc.). CAMPO DI APPLICAZIONE I disciplinari di produzione si applicano, obbligatoriamente, in caso di concessione dell uso del marchio Qualità Verificata di cui alla Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità e successive modifiche ed integrazioni. RIFERIMENTI NORMATIVI Linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al sistema di qualità nazionale zootecnia, approvate con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 22 settembre 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10/11/2011). ISTRUZIONI PER LA LETTURA Tutti gli obblighi o requisiti descritti in ciascun disciplinare di produzione devono essere oggetto di controllo nell ambito dell attività di autocontrollo e delle verifiche ispettive degli organismi di controllo. Gli obblighi sono evidenziati dalle seguenti forme verbali: deve, devono, è obbligatorio ecc. e dalle corrispondenti forme negative: non deve, non devono, non può, ecc.

4 ALLEGATO _A_ Dgr n. del pag. 4/14 DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO: BUFALO/BUFALA AI CEREALI Premessa La specificità della carne di bufalo/bufala ai cereali è data dall utilizzo di bufali maschi e femmine, appartenenti esclusivamente alla razza Mediterranea italiana, allevati in ambiente protetto, alimentati prevalentemente con cereali e macellati ad un età compresa fra 12 e 22 mesi. Le caratteristiche qualitative delle carni sono fortemente influenzate dalla stabulazione, dalla tipologia di alimenti e dalla durata del ciclo produttivo. L alimentazione a base di cereali e foraggi di cereali consente un ottimo indice di conversione e il raggiungimento della maturità in tempi abbreviati rispetto ad altre modalità di allevamento, ad una età inferiore a 22 mesi. In tali condizioni produttive si ottengono capi con ottimale conformazione e distribuzione equilibrata del grasso di marezzatura e di copertura. Rispetto a quella dei bufali allevati al pascolo, la carne risulta più tenera, per la minor presenza di tessuto connettivo (a sua volta meno strutturato e fibroso), più chiara e luminosa, con una maggiore attitudine alla conservazione ed un aroma meno intenso: tutte caratteristiche apprezzate dai consumatori. Requisiti specifici Le aziende di allevamento che aderiscono al presente disciplinare devono essere registrate presso le Aziende UU.SS.LL. secondo le norme vigenti. La macellazione dei bufali allevati in conformità al presente disciplinare e la lavorazione delle carni ottenute devono avvenire presso macelli e stabilimenti di sezionamento riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004. Campo di applicazione Il presente disciplinare si applica durante il periodo di accrescimento-finissaggio di bufali maschi e femmine allevati per la produzione di carne, fino alla macellazione. Include, inoltre, alcuni requisiti e specifiche riguardanti fasi di produzione ed attività svolte da altri operatori della filiera (macellazione, lavorazione delle carni ed etichettatura). PRODUZIONE PRIMARIA 1. La scelta degli animali 1. I bufali ammessi al presente disciplinare devono appartenere esclusivamente alla razza Mediterranea italiana. 2. Individuazione e separazione degli animali 1. L azienda di allevamento deve applicare le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli animali, assicurando in ogni fase di allevamento, fino alla consegna al trasportatore per l avvio al macello, l identificazione e la tracciabilità dei bufali ammessi al disciplinare (tenuta del passaporto, presenza di marche auricolari, tenuta del registro aziendale di stalla con carico e scarico degli animali, ecc.). 3. Strutture e impianti 1. Le strutture di stabulazione devono essere costruite con materiali adeguati e secondo gli standard e le esigenze della specie allevata e devono assicurare condizioni ambientali di temperatura, circolazione e umidità relativa dell aria e concentrazione di gas e polveri tali da non nuocere agli animali. 2. Il fronte di mangiatoia non deve essere inferiore a 60 cm per capo e/o deve essere prevista l alimentazione ad libitum. 3. Devono essere previsti locali o recinti adibiti ad infermeria.

5 ALLEGATO _A_ Dgr n. del pag. 5/14 4. Tipologie e tecniche di conduzione d allevamento 1. Durante il periodo di accrescimento-finissaggio presso l azienda di allevamento i bufali devono essere allevati a stabulazione libera in box multipli, garantendo adeguato movimento fisico in ogni fase di allevamento. 2. I bufali allevati su lettiera devono avere a disposizione una superficie non inferiore a 4,0 mq/capo mentre quelli allevati su grigliato devono avere a disposizione una superficie non inferiore a 3,0 mq/capo. 3. Il periodo di accrescimento-finissaggio dei bufali presso l azienda di allevamento aderente, fino alla macellazione, non può essere inferiore a 7 mesi consecutivi. 4. La fase di finissaggio corrisponde agli ultimi 60 giorni del periodo di accrescimento-finissaggio, fino alla macellazione. 5. Alla macellazione i bufali devono avere una età superiore a 12 mesi, ma non superiore a 22 mesi. 5. Tecniche di alimentazione 1. L azienda di allevamento deve predisporre e tenere aggiornati i piani di razionamento alimentare. 2. Tali piani devono tenere conto delle esigenze nutrizionali dei bufali nelle diverse fasi di sviluppo. In particolare devono essere definite razioni alimentari differenziate per la fase di accrescimento e per quella di finissaggio. 3. La razione alimentare deve essere preparata secondo la tecnica UNIFEED per la fase di finissaggio. 4. La razione alimentare giornaliera deve avere le seguenti caratteristiche (quantità medie riferite all intero periodo di accrescimento-finissaggio): - quota di cereali e foraggi da cereali non inferiore al 60% sulla sostanza secca (intero periodo di accrescimento-finissaggio); - quota di insilato di pianta intera di mais non superiore a 12 kg sulla razione tal quale (fase di accrescimento); - negli ultimi 60 giorni la quota di amido deve essere incrementata secondo le norme di finissaggio e/o la quota di insilato di pianta intera di mais deve diminuire almeno del 25% rispetto al limite massimo consentito di 12 kg (fase di finissaggio); - quota di frazione fibrosa espressa da uno dei seguenti parametri fisici: o NDF (fibra neutro detersa) > 25% sulla sostanza secca; o particelle della razione aventi dimensione superiore a 2 mm > 40% (dopo setacciatura). 5. La razione alimentare deve essere priva di grassi animali aggiunti e costituita esclusivamente dai seguenti prodotti di origine vegetale: - cereali e derivati; - leguminose; - oleaginose; - bietole e derivati; - foraggi freschi (cereali da foraggio, erba medica, trifoglio, erba da prati naturali e artificiali); - foraggi essiccati; - insilati di piante intere (cereali e insilati d erba); - grassi vegetali semplici o elaborati (salificati, idrogenati); - mangimi completi e complementari, costituiti dalle materie prime sopra elencate. 6. E consentito l uso di integratori vitaminico-minerali e di additivi autorizzati per l alimentazione animale. 7. Gli alimenti zootecnici devono essere privi di alterazioni o sostanze tossiche che li rendano non idonei per l alimentazione animale, nel rispetto delle norme vigenti. 8. Per gli alimenti zootecnici acquistati presso mangimifici il possesso del requisito assenza di grassi animali viene dimostrato dalla dichiarazione di conformità del mangimificio o, se mancante, dagli esiti di visite e analisi degli alimenti almeno semestrali, eseguite dall azienda di allevamento o dall organizzazione capo-filiera. 9. Gli alimenti zootecnici devono essere conservati in modo idoneo e tenuti separati da altri alimenti non consentiti dal presente disciplinare e destinati ad altre specie animali allevate in azienda.

6 ALLEGATO _A_ Dgr n. del pag. 6/14 6. Trattamenti farmacologici 1. I bufali sottoposti a trattamenti con corticosteroidi, durante il periodo di accrescimento-finissaggio che rientra nel campo di applicazione del presente disciplinare, sono esclusi dall uso del marchio QV. 7. Tracciabilità e registrazioni 1. L azienda di allevamento deve assicurare la tracciabilità delle materie prime acquistate ed utilizzate per l alimentazione degli animali mediante la conservazione ordinata dei documenti di acquisto (DDT, cartellini mangimi, fatture, ecc.) o la tenuta di un registro che riporti almeno le seguenti informazioni: - nome e/o codice del prodotto; - azienda produttrice; - lotto di produzione o riferimenti ai documenti di acquisto; - quantità acquistata; - data di inizio somministrazione; - data di fine somministrazione; - partita o gruppo di animali cui il prodotto è stato somministrato. 2. L azienda di allevamento deve registrare le seguenti informazioni riguardanti gli alimenti zootecnici autoprodotti: - trattamenti fitosanitari; - superficie coltivata; - quantità e periodo di raccolta; - eventuali trattamenti post-raccolta e luogo di svolgimento; - data di inizio somministrazione; - data di fine somministrazione; - partita o gruppo di animali cui il prodotto è stato somministrato. 3. L azienda di allevamento deve applicare un manuale di buone pratiche di allevamento che comprenda almeno i seguenti aspetti: - anagrafe e rintracciabilità degli animali; - gestione degli approvvigionamenti e alimentazione; - gestione sanitaria dell azienda; - benessere animale; - gestione effluenti zootecnici; - pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; - formazione del personale. 4. L azienda di allevamento deve registrare tutte le informazioni riguardanti la fase di avvio al macello degli animali allevati in conformità al presente disciplinare (date di consegna, trasportatore, macello di destinazione, composizione e consistenza dei lotti di produzione, ecc.). 5. Le registrazioni previste dal presente disciplinare possono essere gestite in forma elettronica e/o cartacea. 6. Tutta la documentazione (DDT, cartellini mangimi, fatture, ecc.) e le registrazioni previste dal presente disciplinare devono essere conservate per il periodo minimo stabilito dalle Disposizioni sul sistema di qualità Qualità Verificata, fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di legge. 8. Autocontrollo 1. L azienda di allevamento deve predisporre ed applicare un piano di autocontrollo sui requisiti previsti dal presente disciplinare. 2. L organismo di controllo verifica l esistenza, l adeguatezza e l applicazione del piano di autocontrollo. PRODUZIONE POST-PRIMARIA 9. Classificazione delle carcasse 1. Le carcasse ammesse all uso del marchio QV devono avere le seguenti caratteristiche:

7 ALLEGATO _A_ Dgr n. del pag. 7/14 A Animali maschi non castrati di età pari o superiore a dodici mesi Categoria ma inferiore a ventiquattro mesi E Altri animali femmine di età pari o superiore a dodici mesi Classe di conformazione S-E-U-R-O Classe di stato d ingrassamento Tracciabilità 1. Tutti gli operatori della filiera devono assicurare la separazione spazio-temporale e la tracciabilità di animali e prodotti (carcasse, carni confezionate, ecc.) ottenuti in conformità al presente disciplinare, rispetto a quelli di altra origine, in tutte le fasi di trasporto, macellazione, lavorazione, confezionamento e vendita, mediante l implementazione di un sistema di tracciabilità. 2. Il sistema di tracciabilità deve comprendere almeno i seguenti elementi: - identificazione univoca di lotti di produzione e legami con unità logistiche; - conservazione dei documenti accompagnatori degli animali/prodotti conformi; - registrazione documentale del carico e scarico; - assoggettamento obbligatorio ai controlli da parte dell organismo di controllo autorizzato. 3. Gli animali e i prodotti tracciati in modo incompleto o non completamente corretto sono esclusi dall uso del marchio QV. 11. Etichettatura del prodotto 1. L etichettatura delle carni ottenute dalla macellazione dei bufali allevati in conformità al presente disciplinare deve contenere le indicazioni obbligatorie previste dall articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/ L etichettatura deve contenere, inoltre, la seguente ulteriore informazione: a) la regione di allevamento o di origine degli animali, nelle forme seguenti: Allevato in [nome della regione] per le carni che provengono da animali allevati nella regione citata, almeno per il periodo indicato al paragrafo 4; Origine: [nome della regione] per le carni che provengono da animali nati, allevati e macellati nella regione citata. 3. In aggiunta all informazione di cui al punto 2 l etichettatura può contenere le seguenti ulteriori informazioni: b) la denominazione del prodotto: Bufalo/bufala ai cereali ; c) il tipo di alimentazione, nelle forme seguenti: alimentazione a base di cereali per un periodo di [ ] mesi o alimentato a base di cereali per un periodo di [ ] mesi ; d) la razza o il tipo genetico degli animali. 4. Nell etichettatura le indicazioni di cui ai punti 2 e 3 devono essere tenute separate dalle indicazioni obbligatorie di cui al punto L oggettività, la verificabilità e la tracciabilità delle informazioni di cui ai punti 2 e 3 si ottiene applicando i pertinenti paragrafi del presente disciplinare da parte di tutti gli operatori della filiera. 6. Il marchio QV della Regione del Veneto deve essere riportato nelle confezioni o nelle etichette.

8 ALLEGATO _A_ Dgr n. del pag. 8/14 LATTE CRUDO DI BUFALA Premessa La specificità del latte crudo di bufala, ottenuto applicando il presente disciplinare, è data dai seguenti fattori: - controllo del processo produttivo; - attenzione al benessere animale, mediante l applicazione di idonee condizioni di stabulazione e l impiego di razioni alimentari conformi ai fabbisogni nutrizionali. Particolare attenzione è riservata al controllo di alcuni contaminanti negli alimenti zootecnici e nel latte (es. micotossine). Requisiti specifici Le aziende di allevamento che aderiscono al presente disciplinare devono essere registrate presso le Aziende UU.SS.LL. secondo le norme vigenti. Campo di applicazione Il presente disciplinare si applica a tutte le fasi di allevamento, mungitura compresa, di bufale per la produzione di latte crudo. Per latte crudo si intende il latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di bufale che non è stato riscaldato a più di 40 C e non è stato sottoposto ad alcun trattamento avente effetto equivalente. Il latte crudo ottenuto in conformità al presente disciplinare è destinato alla produzione di prodotti lattierocaseari. PRODUZIONE PRIMARIA 1. La scelta degli animali 1. Le bufale ammesse al presente disciplinare devono appartenere alla razza Mediterranea italiana. 2. Individuazione e separazione degli animali 1. L azienda di allevamento deve applicare le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli animali, assicurando in ogni fase di allevamento l identificazione e la tracciabilità delle bufale ammesse al disciplinare (tenuta del passaporto, presenza di marche auricolari, tenuta del registro aziendale di stalla con carico e scarico degli animali, ecc.). 3. Strutture e impianti 1. Le strutture di stabulazione devono essere costruite con materiali adeguati e secondo gli standard e le esigenze della specie allevata e devono assicurare condizioni ambientali di temperatura, circolazione e umidità relativa dell aria e concentrazione di gas e polveri tali da non nuocere agli animali. 2. L alimentazione deve essere ad libitum e il numero di posti mangiatoia non deve essere inferiore all 80% del numero di bufale presenti. 4. Tipologie e tecniche di conduzione d allevamento 1. Le bufale devono essere allevate a stabulazione libera e devono avere a disposizione la seguente superficie: Ricovero Stalla a stabulazione libera a cuccetta Stalla a stabulazione libera su lettiera permanente Dimensioni numero cuccette: minimo 90% numero di bufale presenti Superficie minima a disposizione > 10 mq/capo

9 ALLEGATO _A_ Dgr n. del pag. 9/14 5. Tecniche di alimentazione 1. L azienda di allevamento deve predisporre e tenere aggiornati i piani di razionamento alimentare. 2. Tali piani devono tenere conto delle esigenze nutrizionali delle bufale nel corso della carriera produttiva. 3. E raccomandata la preparazione della razione alimentare secondo la tecnica UNIFEED. 4. La razione alimentare deve essere in grado di garantire un apporto equilibrato di nutrienti, idoneo a mantenere la salute ed il benessere delle bufale. 5. La razione alimentare giornaliera deve contenere alimenti fibrosi secchi (erba medica, trifoglio, erba da prati naturali e artificiali, paglia, ecc.) in quantità non inferiore a 3 kg per capo. 6. La razione alimentare non deve contenere i seguenti prodotti: - polpe insilate di bietole e sottoprodotti degli zuccherifici; - semi, panelli e farine di cotone; - grassi animali aggiunti. 7. E consentito l uso di melasso e/o derivati, solo come adiuvanti tecnologici ed appetibilizzanti, in quantità non superiore al 2,5% della sostanza secca della razione giornaliera. 8. E consentito l uso di integratori vitaminico-minerali e di additivi autorizzati per l alimentazione animale. 9. Il mais da granella autoprodotto o acquistato e suoi derivati sono ammessi solo con un contenuto di aflatossina B1 non superiore a 3 µg/kg. 10. Gli alimenti zootecnici devono essere privi di alterazioni o sostanze tossiche che li rendano non idonei per l alimentazione animale, nel rispetto delle norme vigenti. 11. Per gli alimenti zootecnici acquistati presso mangimifici il possesso del requisito assenza di grassi animali viene dimostrato dalla dichiarazione di conformità del mangimificio o, se mancante, dagli esiti di visite e analisi degli alimenti almeno semestrali, eseguite dall azienda di allevamento o dall organizzazione capo-filiera. 12. Gli alimenti zootecnici devono essere conservati in modo idoneo e tenuti separati da altri alimenti non consentiti dal presente disciplinare e destinati ad altre specie animali allevate in azienda. 6. Trattamenti farmacologici 1. Il latte proveniente da bufale sottoposte a trattamenti farmacologici è escluso dall uso del marchio QV e dalla produzione di prodotti lattiero-caseari identificati dal marchio QV per l intera durata del periodo di sospensione (latte non conforme). 7. Mungitura 1. Gli impianti di mungitura devono essere conformi alle norme UNI ISO 3918, UNI ISO 5707, UNI ISO 6690, nello stato di revisione più recente, ed essere sottoposti, da parte di soggetti qualificati, a verifiche di funzionalità con periodicità almeno annuale. 8. Tracciabilità e registrazioni 1. L azienda di allevamento deve assicurare la tracciabilità delle materie prime acquistate ed utilizzate per l alimentazione degli animali mediante la conservazione ordinata dei documenti di acquisto (DDT, cartellini mangimi, fatture, ecc.) o la tenuta di un registro che riporti almeno le seguenti informazioni: - nome e/o codice del prodotto; - azienda produttrice; - lotto di produzione o riferimenti ai documenti di acquisto; - quantità acquistata; - data di inizio somministrazione; - data di fine somministrazione; - tipologia o gruppo di animali cui il prodotto è stato somministrato. 2. L azienda di allevamento deve registrare le seguenti informazioni riguardanti gli alimenti zootecnici autoprodotti: - superficie coltivata; - trattamenti fitosanitari;

10 ALLEGATO _A_ Dgr n. del pag. 10/14 - quantità e periodo di raccolta; - eventuali trattamenti post-raccolta e luogo di svolgimento; - data di inizio somministrazione; - data di fine somministrazione; - tipologia o gruppo di animali cui il prodotto è stato somministrato. 3. L azienda di allevamento documenta e comunica la produzione di latte secondo le norme vigenti. 4. L azienda di allevamento deve applicare un manuale di buone pratiche di allevamento che comprenda almeno i seguenti aspetti: - anagrafe e rintracciabilità degli animali; - gestione degli approvvigionamenti e alimentazione; - gestione sanitaria dell azienda; - benessere animale; - gestione effluenti zootecnici; - pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; - formazione del personale. 5. Le registrazioni previste dal presente disciplinare possono essere gestite in forma elettronica e/o cartacea. 6. Tutta la documentazione (DDT, cartellini mangimi, fatture, ecc.) e le registrazioni previste dal presente disciplinare devono essere conservate per il periodo minimo stabilito dalle Disposizioni sul sistema di qualità Qualità Verificata, fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di legge. 9. Autocontrollo 1. L azienda di allevamento deve predisporre ed applicare un piano di autocontrollo sui requisiti previsti dal presente disciplinare. 2. L organismo di controllo verifica l esistenza, l adeguatezza e l applicazione del piano di autocontrollo. 10. Requisiti del prodotto 1. Il latte crudo ottenuto applicando il presente disciplinare deve avere i seguenti requisiti: Tabella 1 Requisiti del latte crudo destinato alla caseificazione Criterio Titolo in grasso > 7,2 % Titolo proteico > 4,2 % Tenore di germi a 30 C (per ml) < * Tenore di cellule somatiche (per ml) < ** Aflatossina M1 < 40 ppt * Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di 62 giorni. ** Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di 92 giorni. 11. Tecnologie di lavorazione/conservazione del prodotto Valore limite 1. Il latte crudo deve essere filtrato e raffreddato ad una temperatura non superiore a + 6 C. 2. Il tempo di stoccaggio del latte crudo nell azienda di allevamento, calcolato come intervallo di tempo da una raccolta a quella successiva (consegne al trasportatore), non può essere superiore a 72 ore. 3. Gli impianti di refrigerazione e stoccaggio del latte devono essere conformi alla norma ISO 5708, nello stato di revisione più recente, ed essere sottoposti, da parte di soggetti qualificati, a verifiche di funzionalità con periodicità almeno annuale. 4. Durante la permanenza nell azienda di allevamento, ad eccezione della filtrazione e raffreddamento, il latte crudo non può essere sottoposto ad alcun trattamento fisico, meccanico o termico.

11 ALLEGATO _A_ Dgr n. del pag. 11/14 MIELE Premessa La specificità del miele, ottenuto applicando il presente disciplinare, è data dai seguenti fattori: - controllo del processo produttivo; - attenzione all ambiente e alle condizioni di allevamento delle api, con particolare riferimento agli aspetti sanitari. Requisiti specifici Gli apicoltori che aderiscono al presente disciplinare devono essere registrati presso le Aziende UU.SS.LL. secondo le norme vigenti ed applicare le disposizioni dell Anagrafe apistica nazionale. Campo di applicazione Il presente disciplinare si applica a tutte le fasi di allevamento delle api e di raccolta, smielatura, lavorazione, confezionamento e conservazione del miele. Il miele ottenuto in conformità al presente disciplinare può essere monoflora o multiflora o di melata. I requisiti e le specifiche riguardanti le fasi di lavorazione, confezionamento e conservazione del prodotto devono essere rispettate anche dagli altri operatori della filiera che intervengono nel processo di produzione (centri di lavorazione, confezionamento, ecc.). PRODUZIONE PRIMARIA 1. La scelta delle api 1. Le api devono appartenere a razze europee di Apis mellifera e loro ecotipi. 2. E raccomandata la sostituzione dell ape regina almeno ogni due anni. 3. La regina deve essere marcata con il colore convenzionato in seguito ad accordi internazionali con una serie periodica di cinque colori diversi (azzurro, bianco, giallo, rosso, verde), che indicano l anno di nascita. 4. Ogni alveare deve essere costituito da una famiglia di api ed essere formato, alla raccolta del miele, almeno da 6 favi nel nido. 5. L eventuale acquisto di api regine e sciami deve avvenire solo da allevatori riconosciuti o iscritti in albi ufficiali di allevatori di api tenuti dallo Stato membro in cui opera l apicoltore (per l Italia: allevatori iscritti nell Albo Nazionale Allevatori Api Italiane). 6. E raccomandata la rimonta interna (aziendale) in modo da conservare le caratteristiche delle colonie esistenti nel territorio. 2. Ubicazione dell apiario 1. Gli apiari di produzione possono essere: - stanziali, se l ubicazione è fissa per tutta la stagione produttiva; - nomadi, se l ubicazione varia nel corso della stagione produttiva. 2. Gli apiari devono essere posizionati rispettando le distanze minime previste dalle disposizioni locali/regionali/nazionali in vigore nella Regione/Stato membro in cui sono ubicati. 3. L apicoltura nomade deve essere svolta nel rispetto delle specifiche disposizioni regionali/nazionali in vigore nella Regione/Stato membro in cui gli apiari sono ubicati. 3. Caratteristiche delle arnie 1. E obbligatorio l uso di arnie razionali a favi mobili e con fondo antivarroa ispezionabile con rete. 2. L arnia e i componenti interni devono essere in legno, ad eccezione degli elementi di montaggio, escludiregina e griglie per la raccolta della propoli, che devono essere di acciaio inox o zincati. 3. E vietato l uso di materiale plastico per la costruzione dei componenti interni dell arnia, ad eccezione delle gabbiette per il confinamento dell ape regina.

12 ALLEGATO _A_ Dgr n. del pag. 12/14 4. E vietato l uso di vernici di qualunque origine e natura per il rivestimento delle parti interne dell arnia. 5. Il rivestimento dell arnia può essere solo esterno e realizzato con vernici e coloranti traspiranti e atossici, a base non sintetica. 6. I fogli utilizzati per la costruzione dei favi devono essere di cera d api sterilizzata. 4. Conduzione dell alveare 1. E obbligatorio l inserimento di favi vuoti e puliti nel melario nel corso della produzione del miele. 2. E vietato l uso di favi da melario contenenti o che abbiano contenuto covata. 3. E obbligatorio l uso di mezzi atti ad impedire la deposizione della regina nei favi da melario (dispositivi escludi-regina). 4. I favi devono essere conservati in locali asciutti e conformi alle norme vigenti in materia igienicosanitaria, provvisti di dispositivi atti a catturare, impedire l ingresso e la nidificazione di animali (reti, griglie, trappole, ecc.). 5. E obbligatoria la disinfezione di arnie di recupero che abbiano contenuto covate infette, salvo diversa indicazione dell Autorità sanitaria competente, che ne può decidere la distruzione. 6. Ogni arnia deve essere disinfettata completamente almeno ogni 3 anni. 7. La cera del nido deve essere sostituita almeno ogni 5 anni, utilizzando esclusivamente cera d api sterilizzata. 8. Se la sterilizzazione della cera è eseguita da terzi, l operatore che ha eseguito la sterilizzazione o il rivenditore della cera sterilizzata deve consegnare all apicoltore una dichiarazione dell avvenuto trattamento di sterilizzazione della cera. 9. Oltre alla tecnica tradizionale di sostituzione dei favi del nido con fogli di cera d api sterilizzata, è raccomandato l impiego del favo naturale da nido, facendolo costruire alle api, per ottenere un prodotto con minore presenza di residui e permettere alle api di produrre in modo sostenibile. 10. La nutrizione artificiale delle api, esclusivamente zuccherina, è ammessa solo in caso di necessità e può essere effettuata fino a 15 giorni prima della posa dei melari. 11. Per la nutrizione artificiale possono essere utilizzate diverse tipologie di alimenti zuccherini, con esclusione di idrolizzati di amido e di sostituti del polline. 12. Per allontanare le api durante l ispezione dell alveare è impiegato il fumo, prodotto da apposito apparecchio (affumicatore), ed è vietato l uso di sostanze chimiche repellenti. 5. Difesa sanitaria dell alveare 1. Nei riguardi delle malattie soggette a denuncia obbligatoria gli apicoltori devono rispettare le disposizioni della normativa sanitaria vigente. 2. Per gli interventi contro le malattie gli apicoltori devono seguire scrupolosamente le prescrizioni del Ministero della salute (o dell Autorità sanitaria competente dello Stato membro in cui opera l apicoltore). 3. E vietato l uso di farmaci non autorizzati dal Ministero della salute o il loro impiego con modalità e tempi di somministrazione difformi da quelli previsti dal rispettivo foglietto illustrativo. 4. Per la protezione contro le tarme della cera (Galleria mellonella e Achroia grisella) è ammesso solo l uso del Bacillus thuringiensis, dell acido acetico, dell anidride solforosa comunque prodotta e/o somministrata, e della catena del freddo. 6. Rimozione dei melari 1. Per allontanare le api durante la rimozione dei melari è vietato l uso di repellenti chimici e del fumo. 2. I melari possono essere rimossi quando il miele può ritenersi maturo sulla base di uno dei seguenti parametri: - umidità < 18%; - opercolatura su entrambi i lati del favo > 50%. 7. Tecnologie di lavorazione, confezionamento e conservazione del prodotto

13 ALLEGATO _A_ Dgr n. del pag. 13/14 1. Tutte le operazioni di lavorazione, dall estrazione fino all invasettamento del miele, devono essere svolte in locali asciutti e conformi alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e ad una temperatura non superiore a 40 C. 2. Le attrezzature di smielatura e i contenitori di decantazione del miele (maturatori) devono essere in acciaio inox. 3. Il miele deve essere estratto nel più breve tempo possibile mediante centrifugazione, mentre il recupero di quello che residua dalla disopercolatura dei favi deve essere effettuato per gravità. E vietato l impiego di sistemi di estrazione diversi da quelli indicati. 4. Dopo l estrazione il miele deve essere filtrato utilizzando filtri a sacco con porosità compresa tra 100 e 500 micron e posto a decantare in appositi recipienti. 5. E vietata la pastorizzazione e la sterilizzazione del miele. 6. Qualora si renda necessario, il trattamento termico deve essere limitato al tempo effettivamente indispensabile e la temperatura del prodotto non deve mai superare i 40 C. 7. Il miele destinato alla vendita all ingrosso deve essere posto in contenitori a chiusura ermetica e di materiale idoneo per gli alimenti (vetro, acciaio inox, plastica per alimenti, ecc.). 8. Per la vendita al dettaglio sono ammessi solo contenitori in vetro. Per le confezioni monodose sono ammessi tutti i formati e i materiali idonei per gli alimenti. 9. Lo stoccaggio del prodotto, soprattutto se confezionato in contenitori di vetro, deve essere effettuato in locali asciutti, al riparo dalla luce solare diretta e a temperatura non superiore a 20 C. 8. Tracciabilità e registrazioni 1. L apicoltore deve registrare le seguenti informazioni riguardanti l attività di produzione, secondo la normativa vigente: - ubicazione dell apiario; - numero di apiari per postazione; - spostamento degli apiari (ubicazione, numero apiari e alveari interessati dallo spostamento, data presunta di trasferimento, luogo di destinazione, durata presunta di permanenza nel luogo di destinazione); - data di posa e asportazione dei melari e relativo numero (per postazione); - trattamenti di sterilizzazione della cera (date di esecuzione); - interventi di disinfezione delle arnie (date di esecuzione, prodotti utilizzati); - interventi di nutrizione artificiale (date di esecuzione, prodotti utilizzati, quantità di prodotto); - attività sanitarie (diagnosi, operazioni sanitarie effettuate, data e durata del trattamento, prodotti utilizzati, dosaggio, tempo di sospensione); 2. L apicoltore deve assicurare la tracciabilità dei prodotti e servizi acquistati ed utilizzati nell attività di produzione, mediante la conservazione ordinata dei documenti di acquisto (DDT, fatture, ecc.) o la tenuta di un registro che riporti almeno le seguenti informazioni: - nome e/o codice del prodotto o descrizione del servizio; - azienda produttrice/fornitore del servizio; - lotto di produzione o riferimenti ai documenti di acquisto; - quantità acquistata; - data di inizio somministrazione; - data di fine somministrazione; - apiari e alveari ai quali il prodotto è stato somministrato. 3. L apicoltore deve registrare le seguenti informazioni riguardanti l attività di lavorazione, confezionamento e conservazione del prodotto: - data di smielatura, quantità e tipo di miele ottenuto (per partita omogenea); - data di confezionamento, quantità di miele confezionato, numero e tipo di confezioni utilizzate; - gestione etichette (riportare in un registro di carico/scarico: quantità di etichette stampate, date di etichettatura, numero di etichette utilizzate); - pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei locali; - formazione del personale. 4. Le registrazioni previste dal presente disciplinare possono essere gestite in forma elettronica e/o cartacea.

14 ALLEGATO _A_ Dgr n. del pag. 14/14 5. Tutta la documentazione (DDT, fatture, certificati di analisi, ecc.) e le registrazioni previste dal presente disciplinare devono essere conservate per il periodo minimo stabilito dalle Disposizioni sul sistema di qualità Qualità Verificata, fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di legge. 9. Autocontrollo 1. L apicoltore deve predisporre ed applicare un piano di autocontrollo sui requisiti previsti dal presente disciplinare. 2. L organismo di controllo verifica l esistenza, l adeguatezza e l applicazione del piano di autocontrollo. 10. Requisiti del prodotto 1. In aggiunta ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti, il miele ottenuto applicando il presente disciplinare deve avere i seguenti requisiti: Tabella 1 Requisiti del miele Criterio Contenuto in acqua Al momento dell invasettamento Contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF) Al momento dell invasettamento < 18 % < 10 mg/kg Valore limite 11. Etichettatura del prodotto 1. L etichetta del miele ottenuto in conformità al presente disciplinare, oltre alle indicazioni previste dalle norme vigenti, deve contenere le seguenti ulteriori informazioni: a) l origine floreale o vegetale nelle forme seguenti: miele millefiori, per il miele per il quale non può essere definita una esclusiva (monoflora) o precisa (fiori/nettare o melata) origine botanica; miele di [nome della specie botanica], per il miele interamente o principalmente ottenuto dall origine floreale o vegetale indicata e della quale possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche; b) l origine regionale nella forma seguente: [Stato membro di origine] - [nome della regione], per il miele raccolto interamente nella regione citata. 2. Le informazioni di cui al punto 1 devono essere esposte in etichetta in conformità alle norme vigenti. 3. Il termine millefiori non può essere utilizzato per il prodotto derivante da miscelazione di diversi mieli di origine monofloreale. 4. L oggettività, la verificabilità e la tracciabilità delle informazioni di cui al punto 1 si ottengono applicando i pertinenti paragrafi del presente disciplinare da parte di tutti gli operatori della filiera. 5. Il marchio QV della Regione del Veneto deve essere riportato nelle confezioni o nelle etichette. PRODUZIONE POST-PRIMARIA 12. Tracciabilità 1. Tutti gli operatori della filiera devono assicurare la separazione spazio-temporale e la tracciabilità del prodotto ottenuto in conformità al presente disciplinare, rispetto a quello di altra origine, in tutte le fasi di trasporto, trattamento e trasformazione, confezionamento e vendita, mediante l implementazione di un sistema di tracciabilità. 2. Il sistema di tracciabilità deve comprendere almeno i seguenti elementi: - identificazione univoca di lotti di produzione e legami con unità logistiche; - conservazione dei documenti accompagnatori del prodotto conforme; - registrazione documentale del carico e scarico; - assoggettamento obbligatorio ai controlli da parte dell organismo di controllo autorizzato. 3. Il prodotto non tracciato in maniera corretta e/o completa è escluso dall uso del marchio QV.

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