PS MONDIAL RELAX Provvedimento n

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PS9009 - MONDIAL RELAX Provvedimento n. 24854"

Transcript

1 PS MONDIAL RELAX Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 marzo 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO l articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a euro; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera dell 8 agosto 2012; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. Relaxing S.r.l. in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. Relaxing esercita attività nella produzione e commercializzazione di poltrone meccaniche. La società Relaxing presenta al 31 dicembre 2012 un fatturato pari a 128,450 euro. II. LA PRATICA COMMERCIALE 2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella diffusione di informazioni non veritiere tramite una televendita andata in onda su un emittente televisiva locale, nello specifico sull emittente Canale 8, nel periodo aprile - maggio 2013, circa le caratteristiche ed il prezzo delle poltrone pubblicizzate. 3. In particolare, nel corso della citata televendita il professionista descrive le poltrone come capaci di svolgere alcune funzioni attivabili tramite un sistema elettrico, consistenti soprattutto nel sollevamento della poltrona per aiutare la persona ad alzarsi, nell abbassamento dello schienale, nel massaggio dorsale, ecc. nel frattempo in sovraimpressione compare l indicazione poltrona LEO 490 euro. Il segnalante afferma che, in realtà, il modello denominato LEO, venduto effettivamente al prezzo che appare in sovraimpressione sullo schermo nel corso della televendita, non è dotato del sistema elettrico che consente di effettuare le funzioni descritte e mostrate nel corso della televendita ma permette, solamente, la possibilità di allungamento dello schienale attraverso una spinta manuale, mentre le poltrone mostrate nel corso della televendita con le funzioni descritte hanno un prezzo molto diverso e superiore rispetto ai 490 euro pubblicizzati. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento 4. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 29 ottobre 2013 è stato comunicato alla Parte l avvio del procedimento istruttorio n. PS9009 per possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22, comma 1 e 2, del Codice del Consumo. 5. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l ingannevolezza del messaggio televisivo, in quanto descrivere e pubblicizzare un prodotto mostrando caratteristiche superiori a quelle effettive nonché evidenziare un prezzo di vendita di un prodotto, corrispondente al modello base dello stesso, mentre nel corso della pubblicità viene mostrato un modello con caratteristiche e funzioni diverse e superiori da quelle effettive, integra un comportamento contrario alla diligenza professionale ed idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori in relazione al prodotto pubblicizzato dal professionista. 6. In data 25 novembre 2013 il professionista ha inviato una memoria difensiva. 7. In data 8 gennaio 2014 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento. 2) Le evidenze acquisite 8. La società Relaxing produce e commercializza 7 diversi modelli di poltrone di cui 6 aventi funzioni e meccanismi elettrici che consentono movimenti indipendenti di schienale e pediera nonché possono montare piastre vibranti per l effetto massaggio. Il prezzo dei vari modelli varia da un minimo di euro ad un massimo di euro a seconda dei diversi optional e funzioni (1/2 motori kit benessere vibromassaggiante, ecc.). Ulteriori variazioni di

2 prezzo sono previste per il rivestimento in pelle delle poltrone stesse, per il kit roller, il bracciolo sollevabile e la batteria al litio. L unico modello esclusivamente manuale è il modello denominato LEO venduto al prezzo di 490 euro La televendita è stata diffusa tramite l emittente locale Canale 8 nei mesi di aprile e maggio 2013 con 4 passaggi televisivi al giorno della durata di circa 20 minuti ciascuno, in diverse fasce orarie. 2. 3) Le argomentazioni difensive della Parte 10. Con memoria depositata il 25 novembre 2013 il Professionista ha fatto presente che il messaggio pubblicitario oggetto del procedimento mette sempre e comunque il consumatore nella condizione di avere chiara ed immediata contezza delle varie caratteristiche delle diverse poltrone reclamizzate e quindi delle possibilità di utilizzo delle stesse. Lo spot televisivo fa riferimento, sin dal primo momento ed ininterrottamente, ad una vasta gamma di modelli di poltrone e non solo al modello Leo, tanto ciò è vero che nel corso del videomessaggio vengono riprese ed inquadrate diverse poltrone, con diversi colori ed in posizioni anche non reclinate. 11. Anche il testimonial, nel corso di tutto il messaggio pubblicitario fa riferimento ad una vasta gamma di modelli ed espressamente afferma l esistenza di una grandissima scelta dei tanti modelli e colori disponibili... ed invita il pubblico a prenotare la visita di un incaricato...che avrà lo scopo di trovare la giusta soluzione per il vostro benessere. 12. Ciò premesso, nelle difese si afferma che il messaggio pubblicitario oggetto del procedimento consente ai destinatari dello stesso, sin dal primo momento, di percepire che esistono diversi modelli di poltrone con caratteristiche e funzionalità diverse, ragion per cui risulta chiaro ai consumatori che la poltrona modello LEO è uno...dei tanti modelli disponibili.... L'immagine che appare in sovraimpressione durante tutta la televendita, è un'immagine "fissa", che permane ininterrottamente nel corso di tutta la pubblicità, e che pertanto permette ai destinatari del messaggio di rendersi conto delle caratteristiche della poltrona modello LEO, poltrona che viene sempre inquadrata in posizione alzata e mai, nemmeno per una frazione di secondo, in posizione reclinata!. La lunga permanenza dell'immagine in sovraimpressione e la circostanza che in tale immagine la poltrona Leo non venga mai presentata in una posizione reclinata (posizione che il modello Leo comunque possiede sebbene sia attivatile solo manualmente) offre al consumatore la percezione delle caratteristiche che il modello di poltrona Leo possiede. 13. Le considerazioni che precedono, rendono evidente come la pratica commerciale adottata dalla Relaxing S.r.l. non sia affatto finalizzata ad ingannare il pubblico o ad alterare la percezione del consumatore e che pertanto la stessa non possa ricondursi ad una pratica commerciale scorretta. La Relaxing S.r.l. è una realtà imprenditoriale di modeste dimensioni e la società opera soprattutto in ambito locale concentrando la propria attività nell'ambito della Regione Campania. La televendita oggetto del presente procedimento è l'unica forma di pubblicità utilizzata dalla società e tale messaggio pubblicitario è stato divulgato solo ed esclusivamente tramite l'emittente televisiva Canale 8 che è un'emittente, squisitamente locale il cui segnale copre prevalentemente la città di Napoli e Provincia. 14. La società ha spontaneamente interrotto la diffusione del messaggio pubblicitario oggetto del presente procedimento ed ha modificato la televendita omettendo del tutto il riferimento in sovrimpressione della poltrona LEO. IV. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 15. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa per via televisiva, in data 31 gennaio 2014 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. 16. Con parere pervenuto in data 28 febbraio 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b) e d), e 22 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: - la televendita contestata mostra chiaramente inquadrature di poltrone con meccanismo elettrico e questa circostanza è sufficiente ad indurre il consumatore medio a ritenere che il professionista commercializzi poltrone dotate di tale meccanismo, ivi compreso il modello Leo, venduto al prezzo di 490 euro; - nella comunicazione commerciale il professionista fornisce in tal modo ai consumatori indicazioni fuorvianti e non idonee a consentire ai destinatari della stessa di comprendere le effettive caratteristiche del prodotto, a ciò si aggiunga che, nel contesto risulta fuorviante anche l indicazione del prezzo dell indicata poltrona LEO e, pertanto, a causa della loro ingannevolezza, tali indicazioni paiono suscettibili di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, inducendoli e/o condizionandoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso; - l assenza di reclami inviati da parte dei consumatori al professionista non vale a dimostrare la correttezza del suo operato. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 17. La pubblicità oggetto del presente provvedimento promuove la vendita di poltrone mostrando più volte le immagini dei diversi modelli commercializzati dal Professionista e descrivendo, mediante un testimonial, le caratteristiche 1 [Cfr. Doc. n. 7 indice del fascicolo.] 2 [Cfr. Doc. n. 3 indice del fascicolo.]

3 tecniche e funzionali delle poltrone proposte nel corso della televendita. Sempre nel corso della televendita, poi, ogni tanto, compare in sovraimpressione l indicazione Poltrona Leo 490 euro. 18. L'indicazione, nel contesto del messaggio segnalato, di uno specifico prezzo di vendita più volte riprodotto in sovraimpressione nel filmato mentre compaiono le immagini delle particolari caratteristiche e funzioni che le poltrone possono svolgere, lascia intendere agli spettatori, eventualmente interessati all'acquisto di questa tipologia di prodotti, in assenza di ulteriori precisazioni, che il prezzo pubblicizzato sia riferito proprio alle poltrone che hanno le funzioni elettriche che vengono mostrate. Sul punto si evidenzia che, come affermato dallo stesso Professionista nelle difese, l unica poltrona priva di funzioni elettriche è la poltrona LEO, pertanto è difficile per gli spettatori a fronte di quanto viene trasmesso immaginare che per poter avere queste specifiche funzioni è necessario pagare importi molto diversi e ben superiori rispetto a quello che appare durante la televendita che peraltro è l unico prezzo che viene comunicato. 19. Ciò premesso, dagli accertamenti istruttori è emerso, invece, che il prezzo di 490 euro è valido solo per l unico modello con funzioni esclusivamente manuali. Qualora il consumatore, invece, voglia acquistare una poltrona con effetti massaggianti o anche semplicemente con le funzioni elettriche mostrate nel corso della televendita deve necessariamente acquistare modelli diversi dalla poltrona LEO, il cui costo è notevolmente più alto del prezzo pubblicizzato nel messaggio e riferibile esclusivamente alla indicata poltrona LEO che appare durante tutta la comunicazione pubblicitaria. 20. Va inoltre rilevato che, ai fini del giudizio di ingannevolezza, assume rilievo anche l ambiguità utilizzata nella descrizione dei vari modelli di poltrone commercializzate, ambiguità che rende oggettivamente non intelligibile nella sua reale portata l offerta in ordine alle reali caratteristiche ed alle particolari funzioni dalle varie poltrone offerte in vendita. 21. Sul punto si rileva infatti che la particolarità delle poltrone prodotte e commercializzate dal professionista risiede proprio in quelle funzioni elettriche che solo i modelli più costosi hanno e che inducono il consumatore verso l acquisto di un bene caratterizzato da una spesa per gli acquirenti di una certa rilevanza economica. D altro canto il professionista è sicuramente consapevole dell importanza di offrire agli acquirenti prodotti con funzioni e specifiche tecniche particolari ed ulteriori rispetto a quelle proprie di una normale poltrona e, la prospettazione di un prezzo basso per un prodotto con caratteristiche e funzioni particolari è sicuramente l elemento utilizzato nella televendita al fine di indurre i consumatori ad acquisire informazioni e ad essere veicolati sulla scelta di certi prodotti più costosi con le funzioni rappresentate nel corso della promozione. 22. Da tali circostanze consegue l'ingannevolezza del messaggio, in quanto lo stesso omette di fornire qualsiasi indicazione che consenta di avere contezza del reale prezzo delle poltrone di cui si enfatizzano le caratteristiche, anzi lascia chiaramente intendere che il prezzo effettivo della poltrona con tutte le funzioni che compaiono nel corso del filmato sia quello pubblicizzato di 490 euro. Ancora sul punto si consideri che il prezzo minimo di una poltrona con le funzioni elettriche pubblicizzate parte da euro ossia da una base di riferimento non assimilabile neanche lontanamente all unico prezzo indicato nella pubblicità di cui trattasi pari a 490 euro. 23. Per quanto attiene al requisito del pregiudizio al comportamento economico, necessario per la sussistenza della fattispecie di cui all'articolo 21 del Codice del Consumo, si rileva che, usualmente, a differenza di altre tipologie di prodotti, l'acquisto di un prodotto come le poltrone è preceduto da una fase di ricerca e di acquisizione di informazioni sulle varie offerte presenti sul mercato, al fine di valutare comparativamente le caratteristiche e le condizioni di vendita di detti prodotti. Con riferimento alla pubblicità in esame, pertanto, la presenza dell indicazione di un prezzo particolarmente basso risulta idonea a pregiudicare il comportamento economico del consumatore, posto che tale indicazione riveste un carattere di essenzialità ovvero si riferisce ad un informazione rilevante e tale da determinare le scelte del consumatore in ordine a quel determinato bene. 24. L'ipotesi sopra delineata ricorre nel caso in esame; infatti, l'indicazione del prezzo delle poltrone che compaiono nel filmato è un indicazione ambigua ed ingannevole nella misura in cui lascia intendere che il modello venduto a 490 euro abbia tutte le funzioni descritte nel corso della televendita. La prospettazione del prezzo costituisce un elemento di sicuro rilievo nel processo decisionale del consumatore, il quale, a fronte della proposta contenuta nel messaggio in esame, potrebbe essere indotto a non attivare ulteriori ricerche ovvero a interrompere quelle avviate, per poi rendersi conto, solo in un momento successivo, che quanto pubblicizzato non corrisponde alla realtà. Pertanto, l'accertato carattere ingannevole del messaggio può ritenersi idoneo a pregiudicare il comportamento economico dei consumatori. 25. Dettando le norme di cui al Codice del Consumo, il legislatore, ha inteso, infatti, salvaguardare la libertà di autodeterminazione dell acquirente da ogni interferenza ingiusta fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo, dunque, al professionista un preciso onere di chiarezza nella redazione della propria comunicazione d impresa. Si sottolinea, in merito, che la consultazione di fonti alternative da parte di un potenziale acquirente è solamente eventuale e si concretizzerebbe comunque in una fase successiva rispetto a quella in cui il soggetto viene agganciato dal claim Il comportamento oggetto del presente procedimento, si presta, infine, a una valutazione di scorrettezza anche ai sensi dell articolo 20, comma 2 del Decreto Legislativo n. 206/05, per il quale una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta. In merito alla 3 [Cfr. ad esempio: Consiglio di Stato Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2852/05; Tar. Sez. I sent., 21 luglio 2008, n. 7093/08.]

4 contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra nel caso di specie, da parte del professionista, il normale grado di competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si può attendere dal professionista posto che l utilizzo di una leva ambigua e non veritiera quale il prezzo nella scelta del consumatore ha il precipuo scopo di determinare un aggancio immediato del consumatore stesso. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 27. Ai sensi del combinato disposto dell articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12- quinquiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 28. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 29. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della dimensione ridotta del professionista nonché della dimensione locale della pratica, trattandosi di una televendita diffusa su un emittente locale della regione Campania. 30. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere nei mesi di aprile e maggio 2013, con 4 passaggi televisivi al giorno della durata di circa 20 minuti ciascuno, in diverse fasce orarie. 31. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Relaxing S.r.l. nella misura di (ventimila euro). RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, lettera b) e d), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante la prospettazione di caratteristiche superiori rispetto al modello di poltrona individuato in sovraimpressione con un prezzo di vendita particolarmente basso, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti pubblicizzati dal professionista; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da Relaxing S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b) e d), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare a Relaxing S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di (ventimila euro). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi del combinato disposto dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell articolo 23, comma 12- quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro.

5 Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

PS7450 - BNC CREDIT-MANCATA INDICAZIONE TAN E TAEG Provvedimento n. 23108

PS7450 - BNC CREDIT-MANCATA INDICAZIONE TAN E TAEG Provvedimento n. 23108 306 PS7450 - BNC CREDIT-MANCATA INDICAZIONE TAN E TAEG Provvedimento n. 23108 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 dicembre 2011; SENTITO il Relatore Professore

Dettagli

PS5491 - BCC DI BEDIZZOLE TURANO VALVESTINO-VARIAZIONE UNILATERALE TASSO Provvedimento n. 22789

PS5491 - BCC DI BEDIZZOLE TURANO VALVESTINO-VARIAZIONE UNILATERALE TASSO Provvedimento n. 22789 PS5491 - BCC DI BEDIZZOLE TURANO VALVESTINO-VARIAZIONE UNILATERALE TASSO Provvedimento n. 22789 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2011; SENTITO il Relatore

Dettagli

2. Associazione Difesa Consumatori e Ambiente (Adiconsum) di Pistoia, in qualità di segnalante.

2. Associazione Difesa Consumatori e Ambiente (Adiconsum) di Pistoia, in qualità di segnalante. PS6548 - PROJECT97-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 22676 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 27 aprile 2009 - VIS 42/09 Adozione di provvedimenti ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Undis S.p.A. L

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 4 agosto 2008 VIS 74/08 Adozione di un provvedimento ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Bergamo Energia S.p.A.

Dettagli

PS7471 - HYUNDAI-GARANZIA 5 ANNI Provvedimento n. 23079

PS7471 - HYUNDAI-GARANZIA 5 ANNI Provvedimento n. 23079 PS7471 - HYUNDAI-GARANZIA 5 ANNI Provvedimento n. 23079 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 dicembre 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la Parte

Dettagli

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 32

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 32 Bollettino Settimanale Anno XXIII - n. 32 Pubblicato sul sito www.agcm.it 19 agosto 2013 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 A407C - CONTO TV/SKY ITALIA Provvedimento n. 24474 5 A446 - (QG1)

Dettagli

PS7388 - FAMILY CREDIT-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 23043

PS7388 - FAMILY CREDIT-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 23043 BOLLETTINO N. 48 DEL 19 DICEMBRE 2011 211 PS7388 - FAMILY CREDIT-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 23043 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 novembre 2011;

Dettagli

Provvedimento PI6462 - OMOGENEIZZATI AL PROSCIUTTO DELLA NESTLÉ. Chiusura istruttoria. numero 18021. data 13/02/2008 PUBBLICAZIONE

Provvedimento PI6462 - OMOGENEIZZATI AL PROSCIUTTO DELLA NESTLÉ. Chiusura istruttoria. numero 18021. data 13/02/2008 PUBBLICAZIONE Provvedimento PI6462 - OMOGENEIZZATI AL PROSCIUTTO DELLA NESTLÉ tipo Chiusura istruttoria numero 18021 data 13/02/2008 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 6/2008 Procedimento collegato (esito) - Ingannevole Testo

Dettagli

PS4729 - MERCEDES-CLASSE A Provvedimento n. 23449

PS4729 - MERCEDES-CLASSE A Provvedimento n. 23449 PS4729 - MERCEDES-CLASSE A Provvedimento n. 23449 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 marzo 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte

Dettagli

2. Un segnalante, in qualità di consumatore ai sensi dell articolo 18, lettera a), del Codice del Consumo.

2. Un segnalante, in qualità di consumatore ai sensi dell articolo 18, lettera a), del Codice del Consumo. PS7253 - ALLIANZ-POLIZZE ASSICURATIVE VITA Provvedimento n. 23042 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 novembre 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

3. CRCU Centro di Ricerca e tutela dei consumatori e degli utenti Sede provinciale di Trento, in qualità di segnalante.

3. CRCU Centro di Ricerca e tutela dei consumatori e degli utenti Sede provinciale di Trento, in qualità di segnalante. PS9368 - NEW UNIVERSAL-IMPIANTO FOTOVOLTAICO Provvedimento n. 25062 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 1 agosto 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo; Provvedimento PI5591 - FASTWEB-TUTTO GRATIS FINO A NATALE tipo Chiusura istruttoria numero 16759 data 18/04/2007 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 16/2007 Procedimento collegato (esito) - Ingannevole Testo Provvedimento

Dettagli

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n.

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. Provvedimento PI5990 - SALVA RATE IBL DI IBL BANCA tipo Chiusura istruttoria numero 17586 data 08/11/2007 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 42/2007 PI5990 - SALVA RATE IBL DI IBL BANCA Provvedimento n. 17586

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ IN. FORMA S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE RETEVERSILIA) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL ART. 8, COMMA 2, DELLA

Dettagli

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007 Delibera n. 126/07/CONS Misure a tutela dell utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell

Dettagli

PB791 - GMUNERIS.COM-MODULISTICA FONDI COMUNITARI Provvedimento n. 25437 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PB791 - GMUNERIS.COM-MODULISTICA FONDI COMUNITARI Provvedimento n. 25437 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PB791 - GMUNERIS.COM-MODULISTICA FONDI COMUNITARI Provvedimento n. 25437 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 aprile 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 aprile 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

PS7023 - POSTE ITALIANE-PACCOCELERE INTERNAZIONALE Provvedimento n. 24133

PS7023 - POSTE ITALIANE-PACCOCELERE INTERNAZIONALE Provvedimento n. 24133 PS7023 - POSTE ITALIANE-PACCOCELERE INTERNAZIONALE Provvedimento n. 24133 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 dicembre 2012; SENTITO il Relatore Professore Carla

Dettagli

PS8857 - OTTICA AVANZI-2X1 OCCHIALE IN REGALO Provvedimento n. 24534 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS8857 - OTTICA AVANZI-2X1 OCCHIALE IN REGALO Provvedimento n. 24534 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS8857 - OTTICA AVANZI-2X1 OCCHIALE IN REGALO Provvedimento n. 24534 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 2 ottobre 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

PS9694 - CARIGE ASSICURAZIONI-SOLLECITI DI PAGAMENTO Provvedimento n. 25586 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS9694 - CARIGE ASSICURAZIONI-SOLLECITI DI PAGAMENTO Provvedimento n. 25586 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9694 - CARIGE ASSICURAZIONI-SOLLECITI DI PAGAMENTO Provvedimento n. 25586 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 luglio 2015; SENTITO il Relatore Dott.ssa Gabriella

Dettagli

PS8757 - GUCCI-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n. 24469

PS8757 - GUCCI-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n. 24469 PS8757 - GUCCI-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n. 24469 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni; VISTA

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE N. 2010/ 151122 Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo

Dettagli

PS8911 - PUBBLICITÀ COMPARATIVA DASH Provvedimento n. 24522

PS8911 - PUBBLICITÀ COMPARATIVA DASH Provvedimento n. 24522 PS8911 - PUBBLICITÀ COMPARATIVA DASH Provvedimento n. 24522 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 18 settembre 2013; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS1875 - OPEL ITALIA Provvedimento n. 24585

PS1875 - OPEL ITALIA Provvedimento n. 24585 PS1875 - OPEL ITALIA Provvedimento n. 24585 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 ottobre 2013; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II,

Dettagli

PI6247 - UNIVERSITÀ POPOLARE SAN TOMMASO - CAMPUS SICILIA Provvedimento n. 17989

PI6247 - UNIVERSITÀ POPOLARE SAN TOMMASO - CAMPUS SICILIA Provvedimento n. 17989 PI6247 - UNIVERSITÀ POPOLARE SAN TOMMASO - CAMPUS SICILIA Provvedimento n. 17989 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 febbraio 2008; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 11 LUGLIO 2013 302/2013/S/EEL CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO TELEFONICO COMMERCIALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Dettagli

PS6123 - B.M.F. MUTUI E FINANZIAMENTI PER LA CASA Provvedimento n. 22171

PS6123 - B.M.F. MUTUI E FINANZIAMENTI PER LA CASA Provvedimento n. 22171 PS6123 - B.M.F. MUTUI E FINANZIAMENTI PER LA CASA Provvedimento n. 22171 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 2 marzo 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

Titolo I Definizioni ed ambito di applicazione. Articolo 1 Definizioni

Titolo I Definizioni ed ambito di applicazione. Articolo 1 Definizioni Allegato A DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD NAZIONALE DI COMUNICAZIONE TRA DISTRIBUTORI E VENDITORI DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PRESTAZIONI DISCIPLINATE DAL

Dettagli

PS9052 - TRIPSTA-PRENOTAZIONE VOLI E CCS Provvedimento n. 24826 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS9052 - TRIPSTA-PRENOTAZIONE VOLI E CCS Provvedimento n. 24826 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9052 - TRIPSTA-PRENOTAZIONE VOLI E CCS Provvedimento n. 24826 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 febbraio 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 30 OTTOBRE 2014 526/2014/S/GAS AVVIO DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI DI FORNITURA DI GAS AI CLIENTI FINALI DEL SERVIZIO DI TUTELA E CONTESTUALE

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 marzo 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

PS5701 - SALERNO FORMAZIONE-CORSO PER AGENTE IMMOBILIARE Provvedimento n. 22531 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS5701 - SALERNO FORMAZIONE-CORSO PER AGENTE IMMOBILIARE Provvedimento n. 22531 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS5701 - SALERNO FORMAZIONE-CORSO PER AGENTE IMMOBILIARE Provvedimento n. 22531 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 giugno 2011 (*) ; SENTITO il Relatore Dottor

Dettagli

PS6291 - LA FORTUNATA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 22955

PS6291 - LA FORTUNATA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 22955 PS6291 - LA FORTUNATA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 22955 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 novembre 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA IN MATERIA DI OBBLIGHI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA IN MATERIA DI OBBLIGHI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DELIBERAZIONE 21 MAGGIO 2015 234/2015/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA IN MATERIA DI OBBLIGHI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

Dettagli

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS DELIBERAZIONE 15 GENNAIO 2015 1/2015/S/GAS AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA

Dettagli

PS5313 - INTESA SANPAOLO-TEMPISTICA SURROGA Provvedimento n. 21989

PS5313 - INTESA SANPAOLO-TEMPISTICA SURROGA Provvedimento n. 21989 PS5313 - INTESA SANPAOLO-TEMPISTICA SURROGA Provvedimento n. 21989 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 gennaio 2011; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 luglio 2015; SENTITO il Relatore Dott.ssa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

Provvedimento PS426 - GRUPPO CERRUTI MULTISERVICES-COSTI FINANZIAMENTO. tipo Chiusura istruttoria. numero 18723. data 07/08/2008 PUBBLICAZIONE

Provvedimento PS426 - GRUPPO CERRUTI MULTISERVICES-COSTI FINANZIAMENTO. tipo Chiusura istruttoria. numero 18723. data 07/08/2008 PUBBLICAZIONE Provvedimento PS426 - GRUPPO CERRUTI MULTISERVICES-COSTI FINANZIAMENTO tipo Chiusura istruttoria numero 18723 data 07/08/2008 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 31/2008 PS426 - GRUPPO CERRUTI MULTISERVICES-COSTI

Dettagli

150.000 rata 532. 180.000 rata 638

150.000 rata 532. 180.000 rata 638 PS5822 - PROMOFIN ITALIA-MANCATA INDICAZIONE TAN E TAEG Provvedimento n. 22059 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 26 gennaio 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio

Dettagli

PS9219 - ENERGY SAVER-RIDUZIONE CONSUMO ELETTRICO Provvedimento n. 25060

PS9219 - ENERGY SAVER-RIDUZIONE CONSUMO ELETTRICO Provvedimento n. 25060 68 PS9219 - ENERGY SAVER-RIDUZIONE CONSUMO ELETTRICO Provvedimento n. 25060 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 1 agosto 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 dicembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

PARTE IV ATTIVITA DEI PROMOTORI FINANZIARI Art. 104 (Ambito di attività)

PARTE IV ATTIVITA DEI PROMOTORI FINANZIARI Art. 104 (Ambito di attività) Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari (adottato con dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007) PARTE IV ATTIVITA

Dettagli

PS7045 - PROFUMERIE LIMONI-10 SCONTO IMMEDIATO Provvedimento n. 22938

PS7045 - PROFUMERIE LIMONI-10 SCONTO IMMEDIATO Provvedimento n. 22938 PS7045 - PROFUMERIE LIMONI-10 SCONTO IMMEDIATO Provvedimento n. 22938 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 3 novembre 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento 31 luglio 2008 n. 18698 Presidente e Relatore Catricalà

AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento 31 luglio 2008 n. 18698 Presidente e Relatore Catricalà Il blocco della funzionalità dell apparecchio di telefonia mobile dopo il periodo di utilizzo esclusivo a favore dell operatore venditore integra limitazione dei diritti contrattuali dell utente, in dispregio

Dettagli

Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente

Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell Autorità Nazionale Anticorruzione per l omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione

Dettagli

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE Allegato A Allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06 così come modificata ed integrata con deliberazione 17 dicembre 2008 ARG/gas 185/08 DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA

Dettagli

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 16.2.1998 con provvedimento n. 20 ART. 1 Oggetto del

Dettagli

Agenzia Spaziale Italiana

Agenzia Spaziale Italiana Agenzia Spaziale Italiana Regolamento del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all Art. 47 del D. Lgs. 33/2013 1. Nel presente regolamento: Art. 1 Definizioni

Dettagli

PS185 - UNITOMMASO-CORSI DI LAUREA Provvedimento n. 19345

PS185 - UNITOMMASO-CORSI DI LAUREA Provvedimento n. 19345 PS185 - UNITOMMASO-CORSI DI LAUREA Provvedimento n. 19345 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 dicembre 2008; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTO

Dettagli

PS9740 - NET GROUP-FIDELITY CARD Provvedimento n. 25591

PS9740 - NET GROUP-FIDELITY CARD Provvedimento n. 25591 PS9740 - NET GROUP-FIDELITY CARD Provvedimento n. 25591 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 luglio 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA

Dettagli

PS8712 - UNICREDIT-CONTO RISPARMIO SICURO Provvedimento n. 24402

PS8712 - UNICREDIT-CONTO RISPARMIO SICURO Provvedimento n. 24402 PS8712 - UNICREDIT-CONTO RISPARMIO SICURO Provvedimento n. 24402 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell 11 giugno 2013; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

MARCHI +2 BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MARCHI +2 BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI MARCHI +2 BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI Presentazione delle domande: a sportello dal 1 Febbraio 2016 TERRITORIO:

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

Bollettino. Settimanale. Anno XXII - n. 27

Bollettino. Settimanale. Anno XXII - n. 27 Bollettino Settimanale Anno XXII - n. 27 Pubblicato sul sito www.agcm.it il 23 luglio 2012 BOLLETTINO N. 27 DEL 23 LUGLIO 2012 49 PS2480 - BNL-SPESE ISTRUTTORIE FIDO Provvedimento n. 23710 L AUTORITÀ GARANTE

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 gennaio 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c. CIRCOLARE N. 23/D Roma, 27 luglio 2007 Protocollo: 2192/IV/2007 Rif: Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I Allegati: e, p.c. All Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi,

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA Divisione Personale Docente Ufficio Professori Ordinari e Associati

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA Divisione Personale Docente Ufficio Professori Ordinari e Associati Decreto Rettorale n. 1/2007 OGGETTO: Regolamento d Ateneo sulle modalità di trasferimento, mobilità interna, cambiamento di Settore Scientifico Disciplinare e chiamata degli idonei per posti di Professore

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale; VISTO il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante Disciplina del rilascio delle licenze di pesca ; VISTO il regolamento

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione

Dettagli

Le nuove regole sulla riscossione delle pensioni

Le nuove regole sulla riscossione delle pensioni CIRCOLARE A.F. N.05 del 17 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Le nuove regole sulla riscossione delle pensioni Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che per effetto delle disposizioni

Dettagli

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013 La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e

Dettagli

DELIBERA N. 244/13/CONS

DELIBERA N. 244/13/CONS DELIBERA N. ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SVILUPPO EDITORIA CALABRIA S.R.L. (QUOTIDIANO ON LINE IL CORRIERE DELLA CALABRIA ) PER LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLE DISPOSIZIONI

Dettagli

N. 42519 /2016 protocollo

N. 42519 /2016 protocollo N. 42519 /2016 protocollo Modificazioni alle istruzioni del modello Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall Agenzia delle entrate, approvate

Dettagli

PS8801 - AUDI-PUBBLICITÀ LAND OF QUATTRO Provvedimento n. 24472

PS8801 - AUDI-PUBBLICITÀ LAND OF QUATTRO Provvedimento n. 24472 PS8801 - AUDI-PUBBLICITÀ LAND OF QUATTRO Provvedimento n. 24472 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS7752 - PRESTITEMPO-CONDIZIONI FINANZIAMENTO ABBONAMENTI NAPOLI CALCIO Provvedimento n. 23506

PS7752 - PRESTITEMPO-CONDIZIONI FINANZIAMENTO ABBONAMENTI NAPOLI CALCIO Provvedimento n. 23506 BOLLETTINO N. 16 DEL 7 MAGGIO 2012 37 PS7752 - PRESTITEMPO-CONDIZIONI FINANZIAMENTO ABBONAMENTI NAPOLI CALCIO Provvedimento n. 23506 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA

Dettagli

PS8151 VENDITA FARMACI ON LINE Provvedimento n. 23632

PS8151 VENDITA FARMACI ON LINE Provvedimento n. 23632 PS8151 VENDITA FARMACI ON LINE Provvedimento n. 23632 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 giugno 2012; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte

Dettagli

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea

Dettagli

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE Allegato A DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE Titolo I Definizioni ed ambito di applicazione Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini del presente

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA 1. Premessa La presente sezione contiene disposizioni relative all impiego di tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari o di altri

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19302 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del sig. Simone Di Sabato per violazioni dell art. 101, comma 2 e 4, del d.lgs. n. 58/98 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 22 MAGGIO 2013 221/2013/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

PS7575 - BANCA MEDIOLANUM-OSTACOLI CHIUSURA C/C Provvedimento n. 24010

PS7575 - BANCA MEDIOLANUM-OSTACOLI CHIUSURA C/C Provvedimento n. 24010 PS7575 - BANCA MEDIOLANUM-OSTACOLI CHIUSURA C/C Provvedimento n. 24010 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 ottobre 2012; SENTITO il Relatore Presidente Giovanni

Dettagli

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici e per la disciplina del procedimento sanzionatorio per la applicazione delle sanzioni specifiche

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 27 NOVEMBRE 2014 583/2014/S/COM AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI ANAGRAFICA DEGLI OPERATORI E DI RECLAMI PRESENTATI ALLO SPORTELLO

Dettagli

Bollettino. Set t imanale. Anno XXIII - n. 26

Bollettino. Set t imanale. Anno XXIII - n. 26 Bollettino Set t imanale Anno XXIII - n. 26 Pubblicato sul sito www.agcm.it 8 luglio 2013 BOLLETTINO N. 26 DEL 8 LUGLIO 2013 21 PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE PS8712 - UNICREDIT-CONTO RISPARMIO SICURO

Dettagli

PS9248 - TELKOM-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 25260

PS9248 - TELKOM-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 25260 PS9248 - TELKOM-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 25260 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell 8 gennaio 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

Dettagli

PS9249 - CATTOLICA ASSICURAZIONI-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 25642 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS9249 - CATTOLICA ASSICURAZIONI-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 25642 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9249 - CATTOLICA ASSICURAZIONI-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 25642 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 ottobre 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore

Dettagli

NOTIFICAZIONE E PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI NELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE

NOTIFICAZIONE E PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI NELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE Università degli Studi di Macerata NOTIFICAZIONE E PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI NELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE La società dell informazione e della conoscenza Tutte le organizzazioni, pubbliche

Dettagli

PS9249 - CATTOLICA ASSICURAZIONI-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 25642

PS9249 - CATTOLICA ASSICURAZIONI-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 25642 28 BOLLETTINO N. 36 DEL 12 OTTOBRE 2015 PS9249 - CATTOLICA ASSICURAZIONI-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 25642 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 ottobre

Dettagli

PB793 - ODM-UFFICIO REGISTRO DEI MARCHI Provvedimento n. 25536 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PB793 - ODM-UFFICIO REGISTRO DEI MARCHI Provvedimento n. 25536 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PB793 - ODM-UFFICIO REGISTRO DEI MARCHI Provvedimento n. 25536 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 1 luglio 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE ALL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA PREMESSA Il presente Regolamento si propone di normare la

Dettagli

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185 ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

PB782 - SVILUPPO IMPRESE-CONSULENZE PER FINANZIAMENTI Provvedimento n. 25394 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PB782 - SVILUPPO IMPRESE-CONSULENZE PER FINANZIAMENTI Provvedimento n. 25394 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PB782 - SVILUPPO IMPRESE-CONSULENZE PER FINANZIAMENTI Provvedimento n. 25394 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 18 marzo 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella

Dettagli

Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI

Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 18 marzo 2014 1 TITOLO

Dettagli

PS9731 - REMAIL-CARATTERISTICHE OFFERTA BOX DOCCIA E VASCHE DA BAGNO Provvedimento n. 25299 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS9731 - REMAIL-CARATTERISTICHE OFFERTA BOX DOCCIA E VASCHE DA BAGNO Provvedimento n. 25299 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9731 - REMAIL-CARATTERISTICHE OFFERTA BOX DOCCIA E VASCHE DA BAGNO Provvedimento n. 25299 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 gennaio 2015 SENTITO il Relatore

Dettagli

PS1129 - WWI-CORSO DI LINGUA GRATUITO Provvedimento n. 22396

PS1129 - WWI-CORSO DI LINGUA GRATUITO Provvedimento n. 22396 PS1129 - WWI-CORSO DI LINGUA GRATUITO Provvedimento n. 22396 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell 11 maggio 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTO

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA

NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA 1. Premessa Il Garante per la radiodiffusione e l editoria determina con propri provvedimenti

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del

Dettagli