Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

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1 Allegato 2 alla DdG 150/AD del 27 Marzo 2012 Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. seduta del 31 gennaio 2012)

2 INDICE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PREMESSA 6 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni... 7 Articolo 2 Difformità tra documenti contrattuali e criteri di interpretazione Articolo 3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme Articolo 4 Domicilio delle parti e comunicazioni Articolo 5 Proprietà industriale e commerciale. Brevetti Articolo 6 Impegno di riservatezza Articolo 7 Incedibilità dei crediti CAPO II CONCLUSIONE DEL CONTRATTO Articolo 8 Conclusione e formalizzazione del Contratto e avvio dell esecuzione della prestazione Articolo 9 Spese di Contratto, di registro ed accessorie a carico del Fornitore Articolo 10 Garanzie e coperture assicurative Articolo 11 Anticipazioni Articolo 12 Prezzi contrattuali Articolo 13 Requisiti dei materiali da fornire Articolo 14 Variazioni Articolo 15 Cautele antimafia, cessione del Contratto, subappalto e subcontratti Articolo 16 Disposizioni particolari per le forniture affidate a raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o G.E.I.E Articolo 17 Contestazioni del Fornitore Articolo 18 Organi dell esecuzione: Responsabile dell esecuzione del Contratto e Direttore dell esecuzione.. 34 Articolo 19 Danni per forza maggiore e responsabilità del Fornitore per danni CAPO III ESECUZIONE DELLA FORNITURA TITOLO I PREPARAZIONE DELLE LAVORAZIONI SEZIONE I INFORMAZIONI TECNICHE Articolo 20 Progetti - Disegni e documentazioni tecniche del Committente Articolo 21 Progetti - Disegni e documentazioni tecniche del Fornitore Articolo 22 Campioni del Committente Articolo 23 Campioni del Fornitore

3 Articolo 24 Modelli - Stampi - Maschere Articolo 25 Strumenti di misura e di controllo del Fornitore SEZIONE II CUSTODIA DEI BENI DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE Articolo 26 Custodia dei beni di proprietà del Committente Articolo 27 Assicurazione TITOLO II LAVORAZIONI - SORVEGLIANZA E VERIFICHE SEZIONE I LAVORAZIONI Articolo 28 Inizio e svolgimento delle lavorazioni Articolo 29 Divergenze nell interpretazione e nell applicazione delle prescrizioni tecniche Articolo 30 Accesso del Fornitore e di suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori negli impianti del Committente SEZIONE II SORVEGLIANZA E VERIFICHE Articolo 31 Accertamenti e verifiche durante le lavorazioni e accesso nei locali del Fornitore Articolo 32 Spese relative alle verifiche e prove Articolo 33 Prestazioni del Fornitore - Organismo incaricato della sorveglianza Articolo 34 Verifiche eseguite dal Fornitore TITOLO III COLLAUDI SEZIONE I PROCEDURA Articolo 35 Finalità del collaudo, modalità di conferimento e svolgimento dell incarico Articolo 36 Gestione Non Conformità Articolo 37 Collaudo eseguito dal Fornitore Articolo 38 Collaudo eseguito dal Committente Articolo 39 Documenti di registrazione della qualità della fornitura SEZIONE II RITIRO DEI MATERIALI RIFIUTATI E RELATIVI ONERI Articolo 40 Ritiro dei materiali rifiutati e recupero delle spese TITOLO IV CONSEGNA DELLA FORNITURA SEZIONE I CONSEGNA Articolo 41 Luogo e condizioni di consegna

4 Articolo 42 Deposito fiduciario Articolo 43 Termini contrattuali, sospensione dell esecuzione del Contratto e proroghe Articolo 44 Illegittima durata delle sospensioni Articolo 45 Tolleranza sulla quantità dei materiali SEZIONE II IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE Articolo 46 Condizionamento, imballaggi e protezioni speciali Articolo 47 Marcature sugli imballaggi SEZIONE III TRASPORTO Articolo 48 Mezzo e spese di trasporto Articolo 49 Responsabilità del trasporto CAPO IV GARANZIE - PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PAGAMENTI TITOLO I GARANZIE DEL MATERIALE Articolo 50 Garanzia e sua durata Articolo 51 Materiali difettosi Articolo 52 Ritiro, sostituzione o riparazione dei materiali difettosi Articolo 53 Spese per la restituzione dei materiali difettosi, per la loro sostituzione o per la loro riparazione TITOLO II PENALI Articolo 54 Penalità per inadempienze e modalità di computo dei ritardi Articolo 55 Penali per ritardata o mancata esecuzione e premi di accelerazione TITOLO III PAGAMENTO DELLA FORNITURA Articolo 56 Corrispettivo della Fornitura e pagamenti Articolo 57 Termini e modalità di pagamento Articolo 58 Presentazione delle fatture Articolo 59 Recupero di crediti - Compensazione Articolo 60 Sospensione dei pagamenti TITOLO IV VICENDE ESTINTIVE DEL CONTRATTO: RISOLUZIONE, RECESSO Articolo 61 Clausola risolutiva espressa. Esecuzione della prestazione da parte di terzi Articolo 62 Risarcimento dei danni Articolo 63 Recesso dal Contratto

5 CAPO V RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Articolo 64 Transazione Articolo 65 Foro Competente

6 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PREMESSA Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano i contratti di appalto di forniture, conclusi tra una Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e un Fornitore e rientranti, in tutto o in parte, nell ambito di applicazione della disciplina sui settori speciali. Salva diversa previsione contrattuale ovvero salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni delle presenti Condizioni Generali di contratto, queste si applicano anche agli appalti di forniture del tutto estranei all ambito di applicazione della disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici. È esclusa l applicabilità delle presenti Condizioni Generali agli appalti nei settori ordinari. Ai sensi delle presenti Condizioni Generali, sono contratti di appalto di forniture i contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto l acquisto - anche a riscatto con o senza opzioni - di beni mobili di ogni genere, eventualmente comprensivi anche di lavori di posa in opera e installazione, necessari alla Società per lo svolgimento delle proprie attività (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le forniture di materiale elettrico, elettronico, di armamento, macchinari in genere per impianti fissi e mobili, parti e ricambi per detti macchinari, articoli di arredamento, materiali da lavoro, beni di consumo ed altro). Nell ipotesi di contratti misti di forniture e lavori, salva diversa previsione normativa, si applicano le presenti Condizioni Generali qualora i lavori, ancorché di rilievo economico superiore all'importo delle forniture, assumano, rispetto a queste ultime, natura accessoria e non costituiscano l'oggetto principale del Contratto. Le prescrizioni particolari relative alle singole forniture sono contenute nei capitolati speciali tecnici, nelle norme e disposizioni ad essi equiparate e nei contratti. Le presenti Condizioni Generali di Contratto si applicano limitatamente alle disposizioni contenute nel capo I; nel capo II; negli articoli 43 e 44; nel capo IV, titolo II, titolo III e titolo IV; nel capo V: a) agli appalti di servizi affidati da Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane rientranti, in tutto o in parte, nell ambito di applicazione della disciplina sui settori speciali; b) salva diversa previsione contrattuale ovvero salvo quanto eventualmente ivi stabilito da specifiche disposizioni, agli appalti di servizi del tutto estranei all ambito di applicazione della disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici. Possono trovare applicazione anche ulteriori disposizioni delle presenti Condizioni Generali, espressamente richiamate in Contratto. 6

7 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni Nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e nei documenti contrattuali, alle seguenti espressioni vengono attribuiti i seguenti significati: a) APPALTI DEL TUTTO ESTRANEI ALL AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA E NAZIONALE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI: contratti di competenza delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane: i) non ricomprese tra i soggetti tenuti all applicazione della disciplina pubblicistica in materia di contratti; ii) non tenute all applicazione della disciplina pubblicistica in materia di contratti, per l affidamento di appalti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture non destinati all esercizio di attività nell ambito dei settori speciali; b) APPALTI NEI SETTORI ORDINARI: i contratti di appalto di forniture affidati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricompresi nell ambito di applicazione del Codice di cui alla successiva lett. e), non destinati all esercizio di una delle attività di cui alla successiva lett. c); c) APPALTI NEI SETTORI SPECIALI: i contratti di appalto di forniture: i) affidati da Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane operanti nel settore del trasporto ferroviario ovvero negli altri settori indicati agli articoli del Codice di cui alla successiva lett. e): 208 (gas, energia termica ed elettrica); 209 (acqua); 210 (servizi di trasporto); 211 (servizi postali); 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi); 213 (porti e aeroporti); ii) destinati all esercizio di attività in uno dei summenzionati settori; d) CAPITOLATO TECNICO: il documento diviso in due parti: la prima, contenente la descrizione dei beni oggetto del Contratto, con l indicazione di tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica del Contratto medesimo; la seconda, contenente la specificazione delle norme tecniche di progettazione (ove previste), di esecuzione, di misurazione, di controllo della qualità e di accettazione inerenti il Contratto; e) CODICE: il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modificazioni ed integrazioni; f) CODICE ETICO DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE: il documento, approvato dai Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato 7

8 Italiane, per enunciare e chiarire le proprie responsabilità ed impegni etico/sociali verso i vari stakeholder interni ed esterni, anche alla luce delle previsioni del D.Lgs. 231/2001. La convenzione contiene apposita clausola intitolata "Codice Etico", con la quale il Fornitore: (i) attesta di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pubblicato all'indirizzo, espressamente specificato, del sito internet del Committente, ovvero di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.; (ii) dichiara di ben conoscere il Codice Etico e si impegna a rispettarlo; g) COMMITTENTE: la Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per conto della quale la fornitura viene effettuata; h) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: il presente documento che regola, in via generale, il Contratto di appalto di forniture; i) CONTRATTO: l accordo tra il Committente e il Fornitore (di seguito anche: Parti) per l esecuzione delle forniture, concluso ai sensi ed in conformità a quanto disposto dall art. 8 delle presenti Condizioni Generali. Il Contratto, salvo non sia diversamente specificato, comprende i seguenti documenti che, qualora anche non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 1) il documento sottoscritto dalle Parti nel quale sono specificati, fra l altro, l oggetto della prestazione oggetto di affidamento, l importo dei beni oggetto della fornitura, le eventuali clausole particolari; ovvero, per l ipotesi di cui al successivo art. 8.4 ultimo capoverso, la corrispondenza commerciale; 2) le Condizioni Generali di Contratto; 3) l elenco prezzi; 4) il Capitolato tecnico; 5) documenti di cui alla successive let. q) del presente articolo, ove previsti; 6) il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (qualora sia stata valutata, in via preventiva e rispetto allo specifico Contratto, la sussistenza di rischi da interferenza); 7) le polizze di garanzia, ove richieste; 8) eventuali ulteriori documenti, ove ciò sia ritenuto opportuno in ragione della tipologia delle forniture; j) DIRETTORE DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO: il soggetto nominato dal Committente con il compito di verificare il regolare andamento dell esecuzione della fornitura; k) DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE: il documento redatto dal Committente contenente le misure adottate per eliminare o, ove ciò non 8

9 sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra attività connesse all'esecuzione del Contratto; l) ELENCO PREZZI: il documento contenente i prezzi da applicare ai fini: i) della contabilizzazione dei beni oggetto della fornitura; ii) della definizione dei prezzi delle eventuali variazioni rispetto alle originarie previsioni contrattuali dell oggetto della fornitura, che si rendano necessarie; iii) della valorizzazione economica dei beni forniti qualora il rapporto contrattuale si estingua prima dell ultimazione della fornitura; m) FORNITORE: la persona fisica o giuridica, o le persone fisiche o giuridiche ovvero soggetti senza personalità giuridica anche temporaneamente riuniti, consorziati, ovvero raggruppati in gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), che si impegnano all esecuzione delle forniture descritte nel Contratto d appalto, nonché degli eventuali lavori e/o servizi ad esse connessi; n) MATERIALE: i beni oggetto del Contratto; o) ORGANISMO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO: l Ufficio del Committente competente allo svolgimento delle operazioni di sorveglianza e verifica delle lavorazioni della fornitura, nonché delle eventuali operazioni di collaudo del materiale, ovvero qualsiasi organismo nominato dal Committente medesimo ed incaricato dello svolgimento delle summenzionate operazioni; p) PERSONALE INCARICATO: qualsiasi soggetto incaricato dal Committente delle operazioni di svolgimento delle attività connesse all esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, nonché allo svolgimento, in qualsiasi momento, di controlli e verifiche presso gli stabilimenti del Fornitore, diretti ad accertare la conformità delle forniture alle prescrizioni contrattuali; q) PIANO DELLA QUALITÀ: il documento, articolato in più sezioni, secondo le indicazioni contrattuali, tramite il quale vengono definite, in conformità alle linee guida UNI ISO 10005, le modalità in base alle quali il Fornitore intende applicare, nell esecuzione del Contratto, i principi e le regole dei sistemi di qualità; il Piano della Qualità fornisce, tra l altro, l indicazione degli elementi di carattere organizzativo e funzionale del Fornitore, il programma di tutte le attività, nessuna esclusa, che l impresa intende mettere in atto per garantire il rispetto dei tempi di consegna, dei costi della fornitura e dei livelli prestazionali richiesti dal Committente, nonché le istruzioni in base alle quali dette attività devono essere svolte; il Piano della Qualità specifica, inoltre, le parti delle lavorazioni per le quali sono necessari particolari accorgimenti di sicurezza. Nel Contratto sono specificati termini e modalità in base ai quali il Fornitore è tenuto a 9

10 presentare al Committente le singole sezioni in cui è articolato il Piano della Qualità. Il Piano della Qualità, in linea di principio e salva diversa previsione contrattuale, si articola nelle seguenti sezioni: - Piano di Gestione della Fornitura (P.G.F.); - Piano della Progettazione (P.d.P.); - Piano degli Approvvigionamenti (P.d.A), - Piano di Fabbricazione e Controllo (P.F.C.); - Piano di Attivazione e Messa in Servizio; - Piano di Assistenza Tecnica; r) REGOLAMENTO: il d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ; s) RESPONSABILE DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO: il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che la disciplina vigente attribuisce al Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto e per le disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali. Articolo 2 Difformità tra documenti contrattuali e criteri di interpretazione 2.1 In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali di cui all art. 1, lett. i), la prevalenza è determinata dall ordine in base al quale i documenti stessi sono stati elencati nel citato articolo Le eventuali deroghe, contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nell elenco di cui all art. 1 lett. i), sono efficaci nella sola ipotesi in cui siano enunciate espressamente, con specifico riferimento alla prescrizione derogata. 2.3 Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. cod. civ., ai fini dell interpretazione del Contratto, valgono i criteri di seguito riportati: a) l uso del genere maschile o femminile, della forma singolare o plurale delle parole non limita le disposizioni del Contratto; 10

11 b) qualsiasi riferimento al Contratto, salva diversa specificazione, si intende formulato anche ai documenti ad esso allegati; c) qualsiasi riferimento al Contratto si intende formulato con riguardo ai documenti che lo compongono come, di volta in volta, emendati o modificati; d) le intestazioni dei Capi, titoli, sezioni ed articoli hanno la sola funzione di agevolare la consultazione e non possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto delle clausole. Articolo 3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme 3.1 Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, regolamentari nonché alle norme e alle prescrizioni delle competenti autorità, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, norme fiscali e, in generale, qualsiasi norma concernente il Contratto e la sua corretta esecuzione. 3.2 Il Contratto è altresì disciplinato dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, dal codice civile e dalle eventuali disposizioni di natura di natura tecnica. In particolare, agli appalti nei settori speciali si applicano le norme appositamente stabilite dal Codice e dal Regolamento. 3.3 Le disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari. Articolo 4 Domicilio delle parti e comunicazioni 4.1 Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale delle parti, salva diversa elezione stabilita in Contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per il Committente e per il Fornitore presso le rispettive sedi legali. 11

12 4.2 Nel Contratto, il Fornitore dichiara il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita I.V.A. e i codici contributivi. Non saranno opponibili al Committente eventuali variazioni ai predetti dati che non siano state comunicate per iscritto al domicilio del Committente medesimo, di cui al comma 1 del presente articolo. 4.3 Le comunicazioni del Committente si intendono ricevute e conosciute dal Fornitore dalla data di ricezione del documento stesso inviato per lettera raccomandata a.r. ovvero con le eventuali diverse modalità stabilite in Contratto, indirizzato al domicilio del Fornitore medesimo di cui al comma 1 del presente articolo. 4.4 Salva diversa previsione contrattuale, la lingua ufficiale del Contratto tra Committente e Fornitore è l italiano. Tutta la documentazione, compresa quella di carattere tecnico, deve essere redatta, salva diversa pattuizione, nella lingua ufficiale del Contratto. 4.5 Il Contratto può prevedere che ogni comunicazione e/o scambio di informazioni tra le Parti inerenti l esecuzione del Contratto, possano avere luogo anche per via telematica, nel rispetto della disciplina vigente e con modalità idonee a garantire, in ogni caso, l integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro riservatezza e/o segretezza. Articolo 5 Proprietà industriale e commerciale. Brevetti 5.1 Il Fornitore garantisce, in ogni tempo, il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell ingegno utilizzati ai fini dell esecuzione del Contratto. 5.2 Il Fornitore è tenuto ad indicare nell offerta o in un suo allegato anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati, da esso stesso Fornitore o da terzi, che intenda eventualmente adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto. Il Fornitore è, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile di cessione a suo favore di tali diritti da parte del titolare, per il caso in cui il Contratto venga concluso con il Committente. 12

13 5.3 Tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell ingegno, sono a carico del Fornitore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale. 5.4 Il Committente resta estraneo ai rapporti tra il Fornitore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti. 5.5 Salva diversa disposizione contrattuale, il Fornitore si impegna a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dal Fornitore medesimo e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario. 5.6 Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti del Fornitore qualora il Committente intenda utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altri soggetti, in altri contratti di appalto di forniture. 5.7 Il Fornitore si assume tutte le responsabilità conseguenti all impiego di dispositivi o all adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e, salva diversa previsione contrattuale, si impegna a tenere indenne il Committente senza limiti di importo, da ogni azione di soggetti terzi che vantino diritti di proprietà intellettuale su uno o più materiali di esso Fornitore, di terzi o da questi sviluppati, e/o utilizzati dallo stesso Fornitore per l'erogazione della Fornitura. Ai fini del presente paragrafo, e salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore si impegna a versare al Committente tutti gli importi che quest'ultimo dovesse essere condannato a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità. Rimane fermo l'obbligo del Committente di restituire le somme che in esito a decisione irrevocabile, risultino non dovute ovvero gli siano state respinte. 5.8 Nell ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti. 13

14 5.9 In ogni caso, i beni oggetto della fornitura ed i relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione tecnica e garantire, tra l altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti. Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, il Fornitore procede al controllo di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l idoneità dell impiego dei beni oggetto di fornitura e dei loro componenti. Articolo 6 Impegno di riservatezza 6.1 Il Fornitore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano riconducibili alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del Committente ovvero delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui venga, comunque, a conoscenza durante l esecuzione del Contratto. 6.2 Il Fornitore è vincolato all obbligo di segretezza per tutta la durata dell esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 6.3 Il Fornitore è responsabile nei confronti del Committente e delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dell esatta osservanza degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimi. 6.4 In caso di inosservanza dell obbligo di segretezza, il Fornitore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che ad esso dovessero derivare. 6.5 E fatto divieto al Fornitore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle forniture da eseguire o eseguite, senza prima avere ottenuto il benestare scritto del Committente. 14

15 6.6 E, inoltre, fatto divieto al Fornitore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, fotografie, istruzioni del Committente senza prima aver ottenuto il benestare scritto, fatta eccezione per le necessità derivanti dall esecuzione del Contratto. Articolo 7 Incedibilità dei crediti Ove non espressamente consentito dal Committente, i crediti derivanti dai contratti delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione verso terzi. Le cessioni, le delegazioni o i mandati all incasso a favore di Fercredit S.p.A. si intendono fin d ora consentiti. CAPO II CONCLUSIONE DEL CONTRATTO Articolo 8 Conclusione e formalizzazione del Contratto e avvio dell esecuzione della prestazione 8.1 Nel rispetto dei termini e con le modalità fissate dalla disciplina vigente, il Committente comunica, senza indugio, al Fornitore l aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento. L'aggiudicazione definitiva non equivale, comunque, ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva diviene efficace, fatto salvo l'esercizio dei diritti di autotutela nei casi consentiti dalla disciplina vigente, una volta che il Committente abbia verificato, l'effettivo possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti prescritti dalla disciplina vigente e, in particolare: a) l inesistenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento e alla stipula del Contratto e l effettiva titolarità dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria previsti nel bando di gara o nella lettera di invito; b) l inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso, salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 252/ A tal fine, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, il Fornitore, sempreché tale onere sia posto a suo carico ai sensi della normativa vigente, è tenuto a trasmettere al Committente: 15

16 i) la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del precedente comma; ii) la documentazione idonea a comprovare l inesistenza delle situazioni di cui alla lett. b) del precedente comma. Il Committente, verificato con esito positivo il possesso dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo, ne dà comunicazione al Fornitore. Il Fornitore deve presentare le garanzie, secondo quanto previsto al successivo art. 10, entro il termine fissato dal Committente nella comunicazione dell esito positivo della verifica dei requisiti di cui al comma 1. Tale termine, di norma, non può essere inferiore a quindici giorni. Entro il medesimo termine, ovvero entro quello diverso fissato dal Committente, il Fornitore deve presentare (ove previsti) il Piano di Gestione della Fornitura ovvero i documenti di gestione della qualità, eventualmente richiesti. Qualora l'aggiudicazione sia stata effettuata a favore di un raggruppamento, consorzio o G.E.I.E. non ancora costituito al momento della presentazione dell'offerta, entro il termine di cui al precedente periodo del presente comma, deve essere presentato al Committente il mandato con rappresentanza del raggruppamento e l atto costitutivo del consorzio o G.E.I.E Ove prescritto dalla disciplina ad esso applicabile, il Contratto non può essere stipulato prima che siano decorsi trentacinque giorni dall invio dell ultima delle comunicazioni previste dalla disciplina vigente relative al provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo il caso in cui: a) a seguito di pubblicazione del bando di gara ovvero di inoltro degli inviti nel rispetto della disciplina vigente, sia stata presentata una sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, ovvero queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva; b) si tratti di appalti basati su un accordo quadro ovvero basati su un sistema dinamico di acquisizione. 16

17 Ove prescritto dalla disciplina ad esso applicabile, il Contratto non può, inoltre, essere stipulato nel caso in cui sia stato presentato ricorso avverso l aggiudicazione definitiva con domanda di misura cautelare. In tal caso, la preclusione alla stipula opera dal momento della notificazione dell istanza per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine, sia intervenuto il provvedimento cautelare di primo grado, ovvero sia stato pubblicato il dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all udienza cautelare, ovvero sino alla pronuncia dei detti provvedimenti, se successivi al predetto termine. Il divieto di cui al precedente periodo cessa nel caso in cui, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice adito si dichiari incompetente ovvero fissi con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari, con il consenso delle parti, da intendersi come implicita rinuncia all immediato esame della domanda cautelare. Una volta decorsi i periodi di inibizione alla stipula, ovvero, qualora consentito dalla disciplina vigente, anche in pendenza degli stessi, il Committente comunica per iscritto al Fornitore con un preavviso di almeno cinque giorni, giorno, ora e luogo in cui deve presentarsi per la stipula del Contratto. La stipula avviene, di norma, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'aggiudicatario della comunicazione dell'esito positivo delle verifiche in ordine all'effettivo possesso dei requisiti ed alla regolarità ed accettabilità dei documenti di cui al precedente comma 2. Resta salva ogni diversa indicazione nel bando di gara e/o nella lettera di invito ovvero l'ipotesi di differimento di tali termini concordato con l'aggiudicatario. Con la stipula del Contratto, la garanzia eventualmente prestata a corredo dell'offerta è automaticamente svincolata. 8.4 Ove il Fornitore non si presenti per la stipula del Contratto nel termine fissato o sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente è in facoltà di revocare l'aggiudicazione e di procedere all'incameramento della garanzia prestata a corredo dell'offerta. Tale circostanza può integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell esecuzione delle prestazioni affidate, e, secondo motivata valutazione della Società del Gruppo che ha avviato la procedura, può assumere rilievo ai fini dell ammissione a successive procedure di scelta del contraente, ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell autorizzazione all esecuzione di prestazioni in subappalto. Qualora la stipula del Contratto non avvenga nel termine di sessanta giorni fissato ai sensi del comma 3 del presente articolo, per fatto del Committente, il Fornitore può svincolarsi da ogni 17

18 impegno con apposito atto notificato al Committente, senza avere diritto ad alcun compenso o indennizzo. Nei casi di urgenza, ove l'esecuzione della prestazione abbia inizio prima della stipula del Contratto, il Fornitore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate, per il caso in cui il Contratto non venga stipulato. Salva diversa previsione normativa, il Contratto può essere concluso, a scelta del Committente, con la forma di corrispondenza commerciale. 8.5 Per ogni giorno di ritardo nell adempimento anche di uno soltanto degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente applica nei riguardi del Fornitore una penale in misura pari allo 0,3 per mille dell importo del Contratto. Qualora il ritardo nell adempimento di uno qualsiasi di detti obblighi risulti superiore a trenta giorni, il Committente è in facoltà di revocare l aggiudicazione e di procedere all acquisizione della garanzia eventualmente prestata dal Fornitore a corredo della propria offerta. Tale circostanza può integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell esecuzione delle prestazioni affidate, e, secondo motivata valutazione della Società del Gruppo che ha avviato la procedura, può assumere rilievo ai fini dell ammissione a successive procedure di scelta del contraente, ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell autorizzazione all esecuzione di prestazioni in subappalto. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà del Committente di agire per il risarcimento del maggior danno eventualmente determinato dalla condotta omissiva del Fornitore. 8.6 Nei casi consentiti dalla disciplina in materia di prevenzione e lotta alla delinquenza di tipo mafioso, il Contratto può essere concluso, sotto condizione risolutiva, anche in difetto di preventiva acquisizione della documentazione che, ai sensi della citata normativa, comprovi l inesistenza di cause ostative alla stipula. In tale ipotesi, il Committente è in facoltà di recedere dal Contratto, ove, ai sensi della normativa in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, venga, successivamente, accertata l esistenza nei riguardi del Fornitore di cause ostative alla stipulazione del Contratto. 8.7 Fermi restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, il Committente, qualora i luoghi di esecuzione della prestazione ricadano nella sua giuridica disponibilità e sempre che sussistano interferenze tra attività connesse all'esecuzione del Contratto, elabora il Documento unico di valutazione dei rischi da 18

19 interferenze. Fatte salve diverse previsioni normative, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze deve essere aggiornato in caso di subappalti o forniture con posa in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del Contratto. Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo per il Fornitore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta. 8.8 Il Contratto stabilisce il termine entro il quale deve essere dato avvio all esecuzione delle prestazioni. Il Fornitore è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni e alle direttive rese dal Committente ai fini dell avvio dell esecuzione delle prestazioni. Ove contrattualmente previsto, delle operazioni di avvio dell esecuzione del Contratto è redatto, in contradditorio con il Fornitore, apposito verbale contenente le indicazioni ritenute necessarie, in relazione alla natura della prestazione. Il verbale è redatto in doppio esemplare, sottoscritto dal Direttore dell esecuzione e dal Fornitore. In particolare, il verbale di avvio dell esecuzione delle prestazioni contiene: a) l indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui il Fornitore svolge le attività; b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione del Fornitore da parte del Committente per l esecuzione delle prestazioni; c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono essere effettivamente svolte le prestazioni oggetto del Contratto sono liberi da persone o cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l avvio e la prosecuzione delle attività; d) le necessarie istruzioni nel caso in cui, per l estensione delle aree o dei locali ovvero per l importanza dei mezzi strumentali all esecuzione della fornitura, l avvio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi. Qualora intenda far valere contestazioni o pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi, dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali, il Fornitore è tenuto a formulare, a pena di decadenza, esplicita contestazione sul verbale di avvio dell esecuzione delle prestazioni, ferma la necessità di confermare la propria contestazione, sempre a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 17 delle presenti Condizioni Generali. 19

20 8.9 Nell ipotesi in cui, per fatto o colpa del Committente, l avvio dell esecuzione delle prestazioni abbia luogo in ritardo rispetto al termine contrattualmente stabilito, il Fornitore può diffidare il Committente affinché, entro trenta giorni dal ricevimento dell atto di diffida, venga dato luogo all esecuzione delle prestazioni. Decorso tale termine il Fornitore può notificare al Committente medesimo istanza di recesso dal Contratto. Nel caso in cui il Committente accolga l istanza di recesso, il Fornitore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali calcolate sull importo netto del Contratto: a) 1% (uno per cento) per la parte dell importo sino a (duecentocinquantottomila) Euro; b) 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) per la parte dell importo compresa tra (duecentocinquantottomila) e (unmilionecinquecentoquarantanovemila) Euro; c) 0,20% (zero virgola venti per cento) per la parte di importo eccedente (unmilionecinquecentoquarantanovemila) Euro. Nell ipotesi in cui l istanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, il Fornitore ha diritto al ristoro dei danni derivanti dal ritardo, in misura pari all interesse legale calcolato sull importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull importo contrattuale dal giorno di notifica dell istanza sino alla data di effettivo avvio dell esecuzione del Contratto. Nessun altra somma, oltre a quelle indicate dal presente articolo, può spettare al Fornitore a titolo di rimborso, indennizzo o compenso Il Responsabile dell esecuzione del Contratto può procedere all avvio dell esecuzione delle prestazioni nelle more della stipula del Contratto, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla disciplina vigente, mediante apposito provvedimento che espliciti in concreto i motivi che giustificano l esecuzione anticipata: nell ipotesi in cui il Contratto abbia per oggetto una prestazione la cui esecuzione, per la sua natura ovvero per il luogo nel quale la stessa deve essere svolta, deve avere immediatamente luogo; in caso di comprovata urgenza. 20

21 Articolo 9 Spese di Contratto, di registro ed accessorie a carico del Fornitore 9.1 Salva diversa previsione contrattuale, sono a carico del Fornitore tutte le spese di bollo e registro della copia del Contratto, di tutti gli atti sottoscritti dalle parti in corso di esecuzione, dei documenti e disegni di progetto. 9.2 Sono, inoltre, a carico del Fornitore tutte le spese di bollo inerenti gli atti eventualmente occorrenti per la esecuzione delle forniture. Articolo 10 Garanzie 10.1 Salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore è obbligato a costituire a favore del Committente, entro il termine di cui all art. 8, comma 2, terzo periodo, delle presenti Condizioni Generali, una garanzia fideiussoria in misura pari al 10% (dieci per cento) dell importo del Contratto, da prestarsi, salva diversa previsione contrattuale, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da istituti bancari o assicurativi. La cauzione definitiva è costituita a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché a garanzia delle somme eventualmente pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Rimane salva, in ogni caso, la facoltà del Committente di agire per ottenere il risarcimento dell eventuale maggior danno subito per l inadempimento del Fornitore. Nel caso in cui ciò sia reso necessario dalla particolare natura dell oggetto del Contratto, la misura del risarcimento per il maggior danno subito dal Committente può essere, con espressa previsione contrattuale, contenuta entro il limite massimo dell importo del Contratto medesimo. In ogni caso, il Fornitore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l esecuzione del Contratto. In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente trattiene i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l ammontare delle garanzie medesime. Fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nell ipotesi di contratti pluriennali e di contratti che abbiano ad oggetto forniture di rilevante entità, costituite da prestazioni distinte le une 21

22 dalle altre, il Committente è in facoltà di autorizzare una riduzione dell importo della garanzia, proporzionale alla parte del Contratto alla quale sia stata data corretta esecuzione. Il Committente ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia di cui al presente comma: i) per l eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura, in caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del Fornitore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque impiegati nell esecuzione del Contratto. Ove contrattualmente previsto, la misura della cauzione definitiva è ridotta del 50% (cinquanta per cento), nell'ipotesi in cui il Fornitore abbia ottenuto, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema Ove contrattualmente previsto, nel caso in cui l'aggiudicazione abbia avuto luogo con un ribasso percentuale superiore al 10% (dieci per cento) dell importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento); in caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 20% (venti per cento) dell importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento) fino al 20% (venti per cento); e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento) Il Committente può contrattualmente stabilire che la cauzione definitiva di cui al comma 1 del presente articolo venga progressivamente svincolata a misura dell avanzamento dell esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell importo garantito. L ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell iniziale importo garantito, è svincolato ai sensi del comma 4 del presente articolo La garanzia di cui al comma 1 del presente articolo ovvero la quota residua della stessa, ove ne sia stato contrattualmente previsto lo svincolo progressivo, è restituita alla scadenza del periodo di 22

23 garanzia di buon funzionamento di cui al successivo art. 50 delle presenti Condizioni Generali, salva diversa previsione contrattuale. Qualora sia previsto contrattualmente che la garanzia debba essere restituita al termine della fornitura, la restituzione è effettuata dopo l accettazione dell ultima partita. In nessun caso, la garanzia può essere restituita prima che siano state definite le eventuali contestazioni inerenti l esecuzione del Contratto Il contenuto delle garanzie fideiussore bancarie o assicurative che l appaltatore è tenuto a costituire ed i requisiti dei soggetti che prestano la garanzia sono fissati negli atti di gara, in conformità alle previsioni e ai modelli approvati dalle vigenti Disposizioni di Gruppo adottate da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A Ai sensi del precedente art. 8 delle presenti Condizioni Generali, nell ipotesi di mancata costituzione della garanzia di cui ai precedenti commi, il Committente è in facoltà di disporre la decadenza dell affidamento e l acquisizione della garanzia eventualmente prestata ai fini della presentazione dell offerta. Tale circostanza può integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell esecuzione delle prestazioni affidate, e, secondo motivata valutazione della Società del Gruppo che ha avviato la procedura, può assumere rilievo ai fini dell ammissione a successive procedure di scelta del contraente, ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell autorizzazione all esecuzione di prestazioni in subappalto L erogazione dell anticipazione, ove contrattualmente prevista, ai sensi del successivo art. 11 delle presenti Condizioni Generali, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria di importo pari all anticipazione stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell anticipazione stessa secondo il programma cronologico di esecuzione della fornitura. I contenuti della garanzia ed i requisiti del garante devono essere conformi a quanto stabilito nel precedente comma Qualora per l esecuzione della fornitura sia prevista la consegna di materiali di proprietà del Committente in conto lavorazione, il Fornitore è tenuto a prestare, salva diversa previsione contrattuale, una garanzia pari al valore dei materiali consegnati, costituita in una delle forme previste nel presente articolo. 23

24 10.9 Fermo il disposto del precedente comma 5, le altre prescrizioni del presente articolo possono essere derogate dal Contratto d appalto. In particolare, ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni ovvero alla complessità della fornitura, previa indicazione nel bando di gara o nella lettera di invito, il Committente ha facoltà: a) di richiedere al Fornitore la costituzione delle garanzie, anche per importi inferiori rispetto a quanto previsto nel presente articolo; b) di richiedere al Fornitore garanzie bancarie e coperture assicurative ulteriori e/o maggiori di quelle di cui al presente articolo; c) di prevedere una maggiore durata delle garanzie e coperture assicurative di cui al presente articolo Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale, le garanzie di cui al presente articolo sono presentate, su mandato irrevocabile della mandataria, in nome e per conto di tutti i componenti con responsabilità solidale; nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità pro quota. Articolo 11 Anticipazioni 11.1 Fatta salva diversa previsione contrattuale legata alle dimensioni, caratteristiche e complessità delle forniture, e salva ogni eventuale diversa previsione normativa cogente, è esclusa la facoltà del Committente di erogare anticipazioni sul prezzo contrattuale. Ove contrattualmente previsto, l anticipazione è erogata previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali e non può superare il 5% (cinque per cento) dell importo delle prestazioni Nel caso in cui il Contratto riguardi forniture oggetto di cofinanziamento da parte della Unione Europea, è facoltà del Committente prevedere in Contratto l erogazione di un anticipazione sul prezzo contrattuale, nella misura del 5% (cinque per cento) dell importo del finanziamento della Unione Europea. In tale ipotesi, l erogazione dell anticipazione ha luogo entro il termine stabilito in Contratto ed in ogni caso mai oltre quindici giorni dalla data di inizio delle attività di esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto nei documenti di pianificazione della qualità, ovvero secondo le indicazioni contrattuali e previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, 24

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