L autonomia finanziaria: per un nuovo modello di finanziamento, valutazioni e proposte

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1 153 OBIETTIVO VALUTAZIONE L autonomia finanziaria: per un nuovo modello di finanziamento, valutazioni e proposte Analisi Tra le proposte: incentivi a sostegno dell attività di ricerca Premessa La valutazione del sistema universitario e delle singole università è stata introdotta nella legislazione universitaria italiana, attraverso l art. 5 della Legge 24 dicembre 1993, n Questa norma, che accompagnava la legge di bilancio del 1994, ha il titolo significativo Interventi Correttivi di Finanza Pubblica ed il suo scopo era quello di contenere la spesa pubblica e risanare il bilancio dello Stato. L art. 5 riguarda le università ed il suo principale effetto è stato quello di concedere una quasi totale «autonomia finanziaria» a queste istituzioni. L idea, a prima vista paradossale, che concedere autonomia significava poter limitare le spese degli enti pubblici non era nuova. La stessa idea era stata applicata con successo agli enti locali su suggerimento della Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica del Ministero del Tesoro, al cui presidente di allora, prof. Piero Giarda, si deve anche la proposta (invero in una forma più forte) del provvedimento per le università. Prima della Legge 537/93, le università ricevevano finanziamenti destinati a particolari voci di spesa, che non potevano essere altrimenti spesi o impegnati. Inoltre l organico dei docenti era fissato a livello nazionale e le università erano libere di ricoprire i posti in organico con la certezza che il Tesoro avrebbe provveduto a pagare gli stipendi. La mancanza di autonomia di bilancio produceva un generale disinteresse da parte delle università a contenere le voci di spesa che erano state adeguatamente finanziate. In ogni caso, eventuali risparmi, o disponibilità più che sufficienti, per una delle voci di bilancio, non impedivano pressanti richieste di maggiori finanziamenti per altre voci di spesa ritenute non sufficientemente finanziate. In effetti nessuna compensazione era possibile tra le diverse poste di bilancio, con evidente inefficienza nella gestione della spesa. L autonomia finanziaria, consentendo queste compensazioni, ha reso possibile congelare ai livelli preesistenti la spesa statale per il sistema universitario, ed ha improvvisamente imposto alle università le scelte necessarie per amministrare nel modo migliore possibile le risorse disponibili. In questo modo veniva anche sterilizzato il pericolo che i vuoti di organico delle università fossero improvvisamente riempiti e che il Tesoro fosse costretto ad esborsi non programmati, sui quali il potere centrale non aveva alcun controllo. I successivi provvedimenti di contenimento del «fabbisogno» universitario (che limitavano la possibilità di spendere anche le risorse teoricamente disponibili), a partire dal gennaio 1996, si occuparono anche di disinnescare L art. 5 della Legge 573/93 ha introdotto una quasi completa autonomia finanziaria degli atenei

2 154 ATENEI L autonomia non implica che si debba negare allo Stato il diritto di controllare come vengono spesi i fondi che esso eroga la mina finanziaria costituita dalle somme non spese giacenti nei conti correnti universitari presso la Tesoreria Unica, completando così il progetto di contenimento della spesa. Al tempo stesso questi provvedimenti contribuivano a chiarire il significato dell art. 5 della Legge 537. Esso si rivelava come una misura di contenimento delle spese e non, come era stata interpretata dagli osservatori più disattenti, o più interessati alla confusione, la risposta ad un esigenza astratta di autonomia. E infatti ne risultava anche una forte riduzione dell autonomia dei consigli di facoltà, cioè degli organi accademici tradizionalmente deputati ad esercitarla, attraverso lo strumento della destinazione dei posti in organico 1. Ma se l «autonomia» finanziaria consentiva un migliore controllo dei flussi di spesa, essa sembrava sottrarre, in qualche modo, all autorità centrale gli strumenti di controllo o «governo» del sistema universitario. Prima della Legge 537/1993, il Ministero «governava», o comunque aveva la facoltà di governare, il sistema attraverso la destinazione precisa dei fondi che erano erogati alle sedi universitarie. A priori questo non era più possibile dopo la legge citata. Ma, nonostante i pronunciamenti teorici sull autonomia fondata su una specie di diritto naturale, costituzionale, delle università, nessuno può ragionevolmente negare a chi paga (lo Stato) il diritto di controllare come vengono spesi i fondi. È così che a complemento delle disposizioni sull autonomia di bilancio, l art. 5 della Legge 537/1993, introduce procedure ed organi deputati a valutare l operato delle università. Per questo il comma 22 di questo articolo istituisce i Nuclei di valutazione interna con il compito di «verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l imparzialità ed il buon andamento dell azione amministrativa». Il comma 23 dello stesso articolo prevede poi una valutazione nazionale, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Per questa valutazione, il Ministero si avvale della collaborazione della Conferenza dei Rettori e del Consiglio Universitario Nazionale, ma anche di un nuovo organo specificamente deputato alla valutazione del sistema universitario, indicato dalla legge come «Osservatorio permanente». Questo organo, a partire dalla Legge 370 del 1999, ha assunto come già indicato nella prima sezione la denominazione di «Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario». È l inciso anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse che qualifica queste disposizioni e l intera procedura di valutazione. In questo quadro assume specifico rilievo un altra disposizione della legge, quella (comma 3) che distingue due quote nel Fondo di Finanziamento Ordinario delle università. Una prima quota è determinata dal dato storico del finanziamento delle diverse università, ed una seconda, la quota di riequilibrio è ripartita sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro. È previsto infine (comma 8) che la quota di riequilibrio aumenti gradualmente, fino a divenire il solo strumento di finanziamento ordinario. 1 - L autonomia delle facoltà era già stata molto indebolita dalle leggi che alla fine degli anni Sessanta prevedevano il blocco dei concorsi a cattedra, dalle leggi di sanatoria degli anni Settanta e Ottanta ed infine da un sistema di reclutamento che, a partire dal 1973, consentiva al Ministro di rinviare a piacimento il bando dei concorsi richiesti dalle facoltà.

3 155 OBIETTIVO VALUTAZIONE In concreto l insieme di queste disposizioni e la loro successiva applicazione hanno creato uno strumento di governo del sistema universitario, che per l Italia è molto innovativo. Anziché concedere finanziamenti destinati a particolari scopi, si stabiliscono criteri di finanziamento basati su parametri validi per tutte le università, allo scopo di incentivare i comportamenti delle università ritenuti virtuosi e disincentivare quelli ritenuti viziosi. Le università sono lasciate libere di spendere come vogliono i fondi ottenuti, ma i fondi sono commisurati, secondo proporzioni esplicitate e rese note a tutti, a parametri o indicatori sui quali direttamente influiscono le politiche adottate dalle diverse sedi. Questo significa che, per ottenere più fondi, le università sono indotte a comportamenti capaci di modificare i parametri e gli indicatori che intervengono nella formula di distribuzione dei finanziamenti. Per contro l autorità centrale può variare i coefficienti associati ai diversi parametri per indurre le università ai comportamenti desiderati 2. Lo strumento di governo che ne risulta è certamente molto più potente di qualsiasi strumento posseduto precedentemente dall autorità centrale. Non solo perché risulta più cogente di quanto non possano essere proclami, direttive e circolari, ma anche perché consente di intervenire sull intero sistema universitario. È anche interessante notare che questo strumento, così efficace per una politica di carattere generale, risulta più difficilmente utilizzabile per «politiche di favori» dirette a singole università. Da questo punto di vista esso costituisce, se non un impedimento completo, un ostacolo ad una politica di soli finanziamenti clientelari. In Italia questo modello ha appena cominciato a funzionare nella distribuzione della «quota di riequilibrio». Non poteva essere altrimenti perché all indomani della Legge 537/93 le università italiane risultavano finanziate in modo estremamente variabile, rispetto a qualsiasi scelta di parametri, come è stato in effetti dimostrato da un esercizio econometrico svolto dalla Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica del Ministero del Tesoro. I recenti interventi di accelerazione dell equilibrio hanno ormai, nella sostanza, reso disponibile al potere politico questo strumento di governo del sistema. Ci siamo cioè avvicinati, almeno potenzialmente, ai sistemi di finanziamento e di governo delle università inglesi (il cosiddetto formula funding) attraverso i quali il sistema universitario è minuziosamente governa- 2 - In pratica i criteri sono incorporati in una formula che definisce una funzione lineare dei parametri scelti. Si può modificare la formula cambiandone i coefficienti ed eventualmente introducendo nuovi parametri. Il meccanismo del «riequilibrio» induce le università a comportamenti capaci di modificare i parametri che intervengono nella formula di distribuzione dei finanziamenti

4 156 ATENEI Il finanziamento basato su parametri «formula funding» fornisce la possibilità di simulare il mercato esterno to con un oculata distribuzione di fondi basata su parametri resi noti in anticipo e concordati tra Governo ed un organo tecnico noto come Higher Education Funding Council of England (HEFCE). È opportuno, a questo punto, distinguere tra due modi diversi e complementari di concepire la valutazione delle università e del sistema universitario. Il primo è la valutazione che si riferisce prevalentemente al processo che si svolge all interno di ogni ateneo. Esso mira ad identificare ed eliminare inefficienze, e conseguentemente a migliorare il processo. Le università si comportano, in questo tipo di valutazione, approssimativamente come si comporta una azienda produttrice di beni o servizi, che cerca di migliorare i processi produttivi, allo scopo di ridurre i costi ed aumentare i profitti. Il secondo è invece un processo di valutazione esterna, che per l azienda è svolto prevalentemente dal mercato: il prodotto scadente non sarà acquistato dai consumatori o dai clienti. L azienda è così costretta a modificare il prodotto o il servizio, secondo le esigenze dei suoi clienti. Questo tipo di valutazione e controllo da parte del «mercato» non è possibile per un servizio pubblico come quello universitario, per molte ragioni. In Italia queste ragioni si riassumono nella circostanza che è lo Stato a finanziare in massima parte le università statali. Questa circostanza sottintende il fatto che è la società intera, rappresentata dallo Stato, il principale compratore del prodotto o del servizio reso dalle università. In queste condizioni, in assenza di un vero mercato, è necessario simulare condizioni di mercato perché il regime di autonomia produca effetti virtuosi e perché il programma di valutazione interna possa essere indirizzato opportunamente a scopi specifici che soddisfino le esigenze del compratore, il quale, come s è detto, è la società intera. Il finanziamento basato su parametri (formula funding) fornisce la possibilità di simulare il mercato esterno ed esprime così, concretamente, una valutazione delle università, allo stesso modo come l acquisto o il non acquisto di beni e servizi, e quindi il flusso di denaro dai clienti e consumatori alle aziende produttrici degli stessi beni e servizi, fornisce una concreta valutazione del prodotto. Dovrebbe risultare chiaro che, in assenza degli incentivi e disincentivi finanziari rappresentati dal formula funding, non ci si può aspettare che la valutazione interna effettuata dalle singole sedi produca effetti. Le università si muoveranno nella direzione imposta dalla risultante delle spinte interne al loro sistema di governo, o inseguendo convenienze apparenti che non hanno riscontro a livello di sistema. Non bisogna dimenticare a questo proposito che l autonomia finanziaria non produce automaticamente effetti virtuosi per l intero sistema. In alcuni casi comportamenti che danno luogo ad un risparmio di spesa per il singolo ateneo, sono invece neutri o negativi per il sistema. Questo caso si presenta ad esempio per la mobilità dei docenti, che è universalmente ritenuta vantaggiosa per il sistema, e che, per il sistema, è finanziariamente neutra. Essa appare però, nel breve termine, finanziariamente svantaggiosa per le singole sedi, le quali preferiscono «risparmiare» promuovendo solo docenti che già percepiscono uno stipendio nella stessa sede.

5 157 OBIETTIVO VALUTAZIONE Dobbiamo anche ricordare che per esercitare il tipo di governo del sistema universitario reso possibile dall autonomia finanziaria, è necessario prima di tutto il possesso di dati affidabili e aggiornati sul sistema stesso. Possiamo dire che il Miur possiede già dati sufficientemente affidabili sul personale in servizio e sulla relativa spesa. Si stanno progressivamente acquisendo dati omogenei sui bilanci universitari. Restano tuttavia delle zone d ombra in merito ai rapporti tra le università e le aziende ospedaliere, che non consentono di valutare omogeneamente su tutto il territorio nazionale il servizio reso dalle università al sistema sanitario nazionale. Inoltre solo la costituenda anagrafe degli studenti potrà dotare il Ministero di uno strumento che consenta interventi in tempo reale, sulla base di un analisi aggiornata anno per anno. Da ultimo bisogna osservare che perché possa esserci un vero governo del sistema attraverso lo strumento dei finanziamenti è necessario che l autorità politica indichi traguardi precisi per il sistema universitario. La consulenza di organi di rappresentanza istituzionale come il CUN e la CRUI, può essere indispensabile prima di fissare questi traguardi. Il parere di un organo tecnico come il Cnvsu è necessario per la messa a punto della «formula» di finanziamento che recepisce le indicazioni del governo e per le simulazioni numeriche che devono precedere la sua applicazione. Tuttavia l indicazione della direzione di evoluzione del sistema universitario e dei traguardi immediati e a medio termine da raggiungere, resta un compito del Governo, soggetto solo al controllo del Parlamento. Per un efficace governo del sistema è necessario che l autorità politica indichi traguardi precisi al mondo universitario 1. Proposte per il «riequilibrio» 2003 e alcune prime indicazioni per un nuovo modello 1.1 Il peso da attribuire alla domanda di formazione Nella revisione del modello di finanziamento, della cui evoluzione si tratta nella sezione Le risorse finanziarie del Volume 2, il Cnvsu ritiene che occorra prestare particolare attenzione alla valutazione quantitativa degli studenti iscritti. Nelle rilevazioni statistiche finora effettuate si è fatto esclusivo riferimento alla loro condizione amministrativa (studenti iscritti in regola con le contribuzioni richieste) ed erano tutti formalmente considerati a tempo pieno; ciò ha determinato difficoltà nella valutazione dell impegno effettivo nelle attività di studio e nella definizione del «carico» che gravava sui docenti e sulle strutture, rendendo problematica un effettiva valutazione di efficacia e molto incerti i confronti internazionali, che valutano il numero degli studenti sulla base del tempo dedicato all attività di studio. Solo recentemente, con il D.M. 509/99, anche in Italia è stata prevista la possibilità che lo studente indichi, all atto dell iscrizione, il proprio impegno temporale per le attività di studio.

6 158 ATENEI Un sistema di calcolo effettuato su questa base consentirebbe una migliore stima dei differenziati carichi di attività che gravano sulle istituzioni e conseguenti diversificate valutazioni dei risultati raggiunti. A riforma avviata, si ritiene indifferibile fare riferimento al numero di crediti formativi (Cfu) per i quali ciascuno studente è impegnato, in modo da poter operare più accurate valutazioni di efficacia, confrontandoli con il numero di crediti effettivamente acquisiti. Lo strumento più idoneo per attuare un tale meccanismo di calcolo è certamente rappresentato dall Anagrafe nazionale degli studenti per la quale si raccomanda, in sede di definizione, grande attenzione alla costruzione di un quadro completo, affidabile e tempestivo delle informazioni necessarie ad analizzare i processi e i risultati. Il nuovo meccanismo di calcolo del finanziamento dovrà tenere conto dei crediti acquisiti, degli studenti e di indicatori di costo relativi a ciascuna classe 1.2 Nuove aggregazioni dei corsi di studio Oltre alla necessità dell introduzione di nuovi criteri nel conteggio della domanda di formazione, non va posto in secondo piano il fatto che i nuovi ordinamenti didattici prevedono un organizzazione dei corsi di studio per classi e non per facoltà; per questo, nella costruzione di un nuovo modello di finanziamento, occorrerà individuare gli indicatori di costo per studente facendo riferimento ai differenziati fabbisogni di risorse di docenza e di strutture che caratterizzano le varie classi. Questa riorganizzazione dovrà comportare il superamento del riferimento esclusivo alle facoltà quali strutture di incardinamento del personale docente e dei corsi di studio offerti; a supporto di questa riorganizzazione, va segnalato che, già in questa fase di avvio della riforma, è emersa la necessità di ricorrere a corsi di studio «interfacoltà» al fine di utilizzare, con maggiore efficienza, le competenze disciplinari dei docenti, aggregati in modo più omogeneo su base dipartimentale, piuttosto che per facoltà. I quattro gruppi di corsi di laurea individuati dal Cnvsu per la verifica dei requisiti minimi, che derivano dall accorpamento di classi di laurea, individuano già, implicitamente, primi criteri quantitativi per definire il differenziato fabbisogno di docenti e strutture. Con tale aggregazione si potrebbe giungere alla definizione di differenziate esigenze legate alla tipologia di attività e ai servizi richiesti dai vari corsi di studio e adottare criteri analoghi a quelli utilizzati da altri Paesi, come il Regno Unito, che individuano costi standard per studente, con riferimento all impegno a tempo pieno. 2. Proposte per la revisione del modello di finanziamento La necessità della revisione del modello di finanziamento finora utilizzato nasce anche dall esigenza di tener conto sia del mutato quadro di riferimento degli ordinamenti didattici, sia dei nuovi indirizzi politici indicati dal Ministro:

7 159 OBIETTIVO VALUTAZIONE a) ridurre il tasso di abbandono degli studi; b) abbassare i tempi per il conseguimento del titolo, rendendoli più prossimi alla durata legale dei corsi; c) potenziare gli interventi di orientamento, all ingresso all università e al termine degli studi, e di tutorato; d) incrementare la mobilità internazionale; e) favorire la conoscenza delle lingue straniere; f) accertare il possesso degli standard qualitativi, congruenti agli obiettivi formativi dei corsi. L adozione di un nuovo modello richiede, a giudizio del Cnvsu, la disponibilità di informazioni che consentano di analizzare tempestivamente gli effetti delle trasformazioni in atto, di cui attualmente il sistema non dispone appieno. Pertanto, il Cnvsu, consapevole che il sistema si muove in un contesto di ridotta disponibilità di risorse finanziarie, che rendono certamente assai problematica l applicazione di tutto quanto è previsto dalla riforma, ha proposto, per il 2003, di: mantenere attivo il processo di riequilibrio e di accelerazione, avendo presenti le situazioni di particolare disagio messe in evidenza dall applicazione dell attuale modello; concentrare l attenzione su idonei incentivi che consentano di valutare il raggiungimento di obiettivi comuni al complesso dell offerta formativa (vecchia e nuova), coerenti con l impostazione prefigurata per il nuovo modello (con particolare riferimento agli aspetti evidenziati nella nota ministeriale). Occorre ricordare che i dati più recenti disponibili sono relativi all anno accademico , e riguardano l anno dell avvio generalizzato della riforma, peraltro limitata ai soli corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico (rilevazione dall Ufficio di Statistica del Miur-Ustat). Ciò implica che, per quanto riguarda: la domanda, il numero degli studenti iscritti a corsi del vecchio ordinamento è ancora di gran lunga superiore a quello degli iscritti del nuovo ordinamento, considerando che le procedure relative ai passaggi dal vecchio al nuovo sono fortemente disomogenee e spesso disincentivanti per lo studente; i risultati, le informazioni sugli esami superati, essendo relative all anno solare 2001, non tengono conto dei crediti acquisiti da parte degli studenti iscritti ai corsi attivati nel In sostanza, va ribadito che i dati disponibili nel 2003 non consentono di disporre delle informazioni necessarie per una corretta valutazione del sistema all atto dell avvio della riforma. Ridurre i tassi di abbandono e i tempi per il conseguimento del titolo, potenziare l orientamento e la mobilità internazionale, sono i principali obiettivi fissati dal Ministro

8 160 ATENEI Il Doc. 2/03 ha proposto vari criteri utilizzabili per la predisposizione del nuovo modello di riparto degli incentivi 3. Incentivi proposti per il 2003 e ipotesi di modifica del modello Nel Doc. 2/03, sulla base delle specifiche indicazioni ministeriali, sono state indicate alcune possibili modalità di ripartizione degli incentivi per l esercizio finanziario 2003 e i corrispondenti criteri utilizzabili per la predisposizione del nuovo modello. Inoltre, il Cnvsu ha proposto che venga destinata una quota degli incentivi a sostegno dell attività di ricerca, utilizzando, eventualmente, i criteri adottati nel 2001 e avvalendosi dei dati relativi ai progetti di ricerca presentati e finanziati nell ambito dei Progetti di rilevanza nazionale, bandi Prin-Cofin per il periodo Tasso di abbandono Il fenomeno della dispersione è molto frequente all inizio della carriera universitaria, in particolare nel passaggio dalla prima iscrizione a quella dell anno successivo (circa il 25%). Ciò può essere indice di scarsa efficacia delle attività di orientamento all ingresso all università e di quelle di tutorato nel primo anno di corso, e suggerisce che il potenziamento di tali attività potrebbe efficacemente contrastare tale fenomeno.

9 161 OBIETTIVO VALUTAZIONE Incentivo specifico per il 2003 Proposte possibili modifiche al modello In analogia al criterio adottato per il 2002 si può attribuire l incentivo alle istituzioni che registrano un minor valore percentuale di studenti immatricolati che non hanno superato alcun esame dopo il primo anno di iscrizione, tenendo conto delle variazioni (positive o negative) intervenute rispetto all anno precedente. Particolare attenzione deve essere dedicata all analisi delle eventuali situazioni che evidenziano risultati fortemente «anomali», all origine dei quali potrebbero esserci comportamenti da non incentivare ma, piuttosto, da sanzionare. Il peso degli studenti potrebbe essere considerato in misura ridotta per gli iscritti al primo anno e in misura piena a partire dal secondo anno. In alternativa, si potrebbe sottrarre il numero di coloro che, immatricolati nell anno precedente ai corsi della stessa facoltà, nell anno successivo alla loro prima iscrizione, non hanno superato alcun esame (attualmente circa il 24%). 3.2 Riduzione dei tempi necessari per il conseguimento del titolo L obiettivo è di far coincidere la durata legale dei corsi di studio con quella effettiva, pertanto è necessario che tendenzialmente gli studenti superino, annualmente, un numero di esami (acquisiscano crediti) corrispondente a quello previsto dai piani di studio. Incentivo specifico per il 2003 Proposta di possibili modifiche al modello In analogia al criterio adottato per il 2002, si può attribuire l incentivo alle istituzioni che abbiano realizzato un rapporto tra «laureati pesati» e «laureati totali» più elevato rispetto a quello dell anno precedente, purché compreso all interno di un range definito e riferito ai valori medi di tutto il sistema. Ciò per evitare di riconoscere incentivi a situazioni che realizzano risultati «anomali», all origine dei quali possono essere comportamenti da non incentivare. Il «peso» da attribuire al numero dei laureati è ridotto in funzione del numero di anni impiegati per ottenere il titolo, oltre la durata legale. In luogo della valutazione degli esami superati da tutti gli studenti (sia iscritti nella durata legale sia oltre), prevista dall attuale modello, si potrebbe considerare solo il contributo degli studenti iscritti da un numero di anni non superiore alla durata del corso. Quale ulteriore correttivo potrebbe essere maggiorata la percentuale attribuita ai risultati (per esempio, il 50% anziché il 30%). Debbono, comunque, essere individuate le situazioni anomale, rispetto ai comportamenti medi, e su queste operare indagini specifiche finalizzate alle verifiche di compatibilità con le esigenze di standard qualitativi accettabili. 3.3 Azioni di orientamento in entrata e in uscita e di tutorato Il Cnvsu ritiene che, per valutare l efficacia di tali interventi è importante misurare i risultati in termini di minore dispersione e di riduzione dei tempi per il conseguimento del titolo, e che dunque non è opportuno attivare linee di incentivazione soltanto sulla base di progetti, la cui valutazione necessariamente ex ante non è efficace.

10 162 ATENEI Potrebbero dunque essere incentivate (ex post) azioni di particolare e misurabile efficacia, quali: l attivazione di iniziative didattiche finalizzate al recupero di debiti formativi accertati in fase di ammissione ai corsi di studio; l attuazione di programmi di monitoraggio del «destino» dei laureati e di azioni di supporto alla ricerca di opportunità occupazionali. A questo proposito, si ricorda che, in sede di ripartizione dei fondi 2002 per l incentivazione dell attività didattica dei docenti (Legge 370/1999, art. 4), è stato previsto un intervento (pari a circa 9 milioni di euro) a favore degli atenei che hanno utilizzato quote delle assegnazioni degli anni precedenti per incentivare la partecipazione dei docenti a progetti di orientamento e tutorato. 3.4 Mobilità internazionale degli studenti Per individuare idonee forme di incentivo, è possibile utilizzare i dati relativi alla mobilità degli studenti (Erasmus/Socrates in entrata ed in uscita) e agli accordi fra Paesi che danno luogo al conseguimento di un titolo reciprocamente riconosciuto. Incentivo specifico per il 2003 Proposta di possibili modifiche al modello L incentivo potrebbe essere attribuito agli atenei che presentino valori migliori, con riferimento al rapporto tra studenti totali e quelli che hanno utilizzato programmi di mobilità internazionale, sia in «entrata» sia in «uscita» (attribuendo, eventualmente, un peso maggiorato per gli studenti stranieri in entrata). Nella definizione della domanda (studenti iscritti nella durata legale) potrebbero essere considerati gli studenti «in ingresso» provenienti da istituzioni straniere, con un peso maggiorato ed in funzione dei «crediti» riconosciuti. Anche il numero degli studenti «in uscita» verso istituzioni straniere potrebbe essere utilizzato come fattore di maggiorazione dei «risultati», con una valutazione più alta dei crediti acquisiti ai fini del calcolo degli studenti equivalenti. 3.5 Conoscenza delle lingue straniere Anche per questo obiettivo non sembra ci si possa avvalere di criteri di assegnazione di incentivi sulla base di progetti e programmi, come peraltro già avvenuto in anni precedenti, con scarso successo, nell ambito dell assegnazione dei fondi per i Piani di sviluppo (finanziamenti per laboratori linguistici, ecc.). Potrebbe essere valutata l efficacia dei servizi di supporto predisposti dagli atenei per tale finalità, procedendo alla verifica delle conoscenze effettivamente acquisite.

11 163 OBIETTIVO VALUTAZIONE 3.6 Accertamento degli standard qualitativi congruenti agli obiettivi formativi A tale fine, potrebbero essere utilizzate le analisi condotte dal Cnvsu per la verifica dei requisiti minimi e quelle sui criteri di qualità svolte con la collaborazione dei Nuclei di valutazione. Incentivo specifico per il 2003 Proposte di possibili modifiche al modello L incentivo può essere attribuito in proporzione al numero di corsi con requisiti minimi. Per un maggiore affinamento del criterio di ripartizione possono essere utilizzati ulteriori elementi informativi relativi alle modalità utilizzate dagli atenei per l avvio della riforma e al rispetto delle indicazioni normative, come per esempio: azioni di recupero di debiti formativi accertati all ammissione ai corsi; completezza regolamentare all attivazione dei corsi; adozione di metodologie di valutazione dei singoli corsi; consultazione delle forze sociali in sede di predisposizione della nuova offerta formativa; nucleo stabile di docenti con funzione di referenti per i corsi; attivazione di commissioni paritetiche per le verifiche di corrispondenza tra crediti attribuiti e carichi di lavoro previsti per i vari insegnamenti. Nel calcolo della domanda (studenti iscritti nella durata legale) andrebbero esclusi gli iscritti a corsi non in possesso dei requisiti minimi, tenendo conto della progressiva evoluzione delle metodologie utilizzate per le valutazioni qualitative. Nella definizione dei risultati dei processi formativi, gli esami superati da studenti iscritti ai corsi senza requisiti minimi non andrebbero considerati. Infine, si segnala la necessità di un approfondita riflessione circa i pesi da attribuire agli iscritti ai corsi di laurea specialistica. Rispondendo ad una sollecitazione dello stesso Ministero che aveva raccomandato di disincentivare l immotivata proliferazione dei corsi, il Cnvsu ha proposto di attribuire agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica un peso pari a 1/3 di quello degli iscritti ai corrispondenti corsi di laurea (Doc. 17/01). Per incentivare la mobilità degli studenti, soprattutto nella scelta dei percorsi specialistici, il Cnvsu ha suggerito l applicazione di pesi differenziati in funzione della provenienza degli iscritti, attribuendo un valore fortemente maggiorato (per esempio triplo) a studenti che abbiano conseguito la laurea di primo livello in un ateneo diverso da quello scelto per compiere il percorso specialistico.

12 164 ATENEI ABSTRACT The financial autonomy introduced with the Law 537/93 allows universities to allocate their financial resources and deliberately decide about their expenses, de facto forcing them to adopt the necessary measures to manage their resources at best, while the central authority has a real governmental tool, since the distribution of state funds is based on parameters and indicators, on which the policies of each individual university has influence. The financing model designed by the Law 537/93 has brought the system in a position of balance among the various universities, and today, following the reform of the universities curricula deliberated by the Ministry, the introduction of a new financing model is appropriate. In the text we report some practical proposition of a new financing model.

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