2 Programmi integrati per la mobilità (P.I.M.)

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1 LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI PER LA MOBILITA AI SENSI DELLA L.R. N. 25/ Premessa La legge regionale n. 25 del persegue l obiettivo di migliorare le condizioni di accessibilità e di mobilità delle aree urbane del territorio ligure e a tale fine detta disposizioni per la definizione e il finanziamento dei Programmi Integrati per la Mobilità (P.I.M.), che configurano un sistema innovativo per la programmazione e l attuazione degli interventi infrastrutturali nel campo della mobilità. I P.I.M. costituiscono strumenti di disciplina razionale e integrata dell assetto del trasporto pubblico, della circolazione e della sosta con l obiettivo di agevolare la fattibilità degli interventi previsti nei medesimi attraverso il finanziamento regionale. Questo documento risponde a quanto previsto all art. 2, comma 3 della legge in argomento, definendo le linee guida per la redazione dei P.I.M., con la puntuale indicazione degli interventi finanziabili in essi previsti ed è rivolta a tutti Comuni della Regione Liguria, in quanto beneficiari di tali contributi regionali. 2 Programmi integrati per la mobilità (P.I.M.) I P.I.M. comprendono un sistema di impianti, opere e servizi che assicurano la mobilità delle persone e delle merci attraverso l integrazione di diverse modalità di trasporto coordinato con infrastrutture per la mobilità, l accesso e la sosta in una ottica di ottimizzazione integrata di sistema, basata sulla funzionalità, la qualità, la sicurezza ed il risparmio energetico. Dunque il P.I.M. si configura come un progetto complesso, costituito da una serie di interventi, ciascuno dei quali è progettato, attuato e gestito in modo coordinato con gli altri. La prospettiva è creare, operando in una logica di sistema, un valore aggiunto rispetto alla somma dei benefici netti prodotti dai singoli interventi. Infatti nella tecnica dei trasporti il concetto di integrazione è fondamentale ed oggetto di applicazione sempre più diffusa ed in questo contesto ci si riferisce con i P.I.M. all integrazione funzionale di una serie di interventi di differente tipologia, per la creazione

2 di strategie combinate relative alla soluzione di problematiche di mobilità afferenti specifiche aree urbane, più o meno estese. I P.I.M. sono approvati da comuni, singoli o associati, anche d intesa con le Province o altri soggetti pubblici, quando interessano aree sovracomunali oppure riguardano tematiche di mobilità su scala più vasta, come ad esempio quelle relative al trasporto pubblico locale. Comunque nel caso in cui il Programma venga proposto da più enti, si richiede l individuazione di un Comune capofila, il quale sarà anche beneficiario e referente unico del finanziamento regionale. Si ritiene importante, peraltro sottolineare l opportunità che i programmi in questione si concentrino su una parte significativa dell area urbana, sulla quale coordinare le azioni ed i progetti in divenire, in modo da assicurare l effettiva integrazione tra gli interventi realizzati e da realizzare. Al fine della richiesta di finanziamento ciascun Comune può presentare annualmente un solo Programma integrato, che ha durata di 6 anni permettendo così l avvio di una programmazione nel medio periodo coordinata ed integrata con altri strumenti di pianificazione generale ed esecutiva. Nel corso delle varie annualità, il Comune può aggiornare il Programma, in funzione anche dell avanzamento dei vari interventi proposti. 3 Indicazioni per la redazione dei programmi integrati per la mobilità (P.I.M.) I P.I.M. sono strumenti per un efficace ed efficiente programmazione e pianificazione nell ambito della mobilità urbana, al fine di consentire una collocazione ottimale dei finanziamenti regionali. Dunque, a livello generale, per la loro redazione si possono individuare le seguenti principali fasi analitiche da sviluppare a cura delle Amministrazioni locali: 1. definizione di una area delimitata del tessuto urbano; 2. analisi del contesto territoriale, raccolta dei dati di mobilità esistente con rilevamento ed indagine sulle strutture esistenti (ad esempio caratteristiche della viabilità e dei flussi veicolari e pedonali principali, situazione della sosta esistente, esistenza o meno del trasporto pubblico e della frequenza dei transiti);

3 3. individuazione delle problematiche a carattere trasportistico e/o viabilistico e/o sosta e/o pedonale, per la cui soluzione l Amministrazione può richiedere finanziamenti alla Regione nell ambito delle opere ammissibili con la presente legge regionale; 4. determinazione degli obiettivi di riordino della mobilità, strategie e priorità, coerenti con le finalità individuate all articolo 2 della legge regionale; 5. descrizione degli eventuali interventi sulla mobilità già realizzati o in corso di esecuzione che perseguono il raggiungimento degli obiettivi individuati; 6. individuazione e descrizione degli interventi sulla mobilità in progetto, con indicazione dello stato della progettualità e valutazione della loro efficacia, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 7. descrizione delle interrelazioni funzionali tra i diversi interventi, in relazione agli obiettivi da raggiungere, nell arco temporale di validità del programma; 8. analisi della coerenza di tali opere con gli strumenti programmatori vigenti, sia di tipo urbanistico che di indirizzo, a livello regionale, provinciale e comunale; 9. eventuale inquadramento degli interventi nell ambito del Piano Urbano del Traffico (PUT) (redatto ai sensi del Dlgs n. 285 del 1992 e s.m.i.) 10. indicazione degli eventuali percorsi attivati per il coinvolgimento dell opinione pubblica, per la miglior condivisione possibile delle scelte e la loro reale fattibilità. Per i comuni non costieri, la cui popolazione residente risulta essere inferiore a 5000 abitanti, si ritiene opportuno che le fasi analitiche da sviluppare per redigere il P.I.M. siano quelle indicate ai punti sopraelencati con i numeri 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tra i sopraddetti interventi sulla mobilità in progetto, e per i quali l Amministrazione comunale richiede il finanziamento, in quanto conformi alle finalità della legge, la Stessa deve individuare una scala di priorità principalmente in funzione dei seguenti parametri: Fattibilità tecnica ed amministrativa degli interventi (livello di progettazione, disponibilità del coofinanziamento previsto, disponibilità delle aree, nulla osta ed autorizzazioni ottenute etc..) Fattibilità tecnica del progetto nel quadro programmatico del P.I.M., ossia che gli interventi per cui si richiede il finanziamento siano pienamente funzionali rispetto a quelli già eseguiti o in corso. Tale scala di priorità deve essere individuata anche per le eventuali richieste relative ad incarichi di progettazione definitiva, ai sensi dell articolo 3, comma 2.

4 L Amministrazione nell ambito del P.I.M. può richiedere annualmente alla Regione il finanziamento degli interventi ritenuti prioritari. Comunque il numero di richieste di contributo da parte di ciascun Comune non può superare il numero di due e devono riguardare interventi pienamente funzionali. Inoltre non sono ammissibili a finanziamento interventi già avviati al momento della presentazione della domanda di finanziamento. Alla luce di quanto esposto, i Programmi Integrati per la Mobilità devono contenere la seguente documentazione, ritenuta minima: una relazione tecnica illustrativa che sviluppi in maniera completa i punti sopraelencati, evidenziando i principali punti di forza rispetto agli obiettivi prefissati e mettendo in luce l integrazione operativa tra i vari interventi, con l individuazione delle priorità; una o più planimetrie, in scala adeguata e comprensibile, riportanti la situazione attuale dell area oggetto del P.I.M., con la localizzazione degli interventi già effettuati o in corso; una o più planimetrie, in scala adeguata e comprensibile, con l individuazione degli interventi in progetto nell area oggetto del P.I.M., con particolare attenzione a quelli su cui si richiede il finanziamento; Il P.I.M viene approvato dall Amministrazione Comunale, secondo le modalità previste dal regolamento comunale, e trasmesso insieme al provvedimento approvativo alla Regione Liguria per le richieste di finanziamento. Nel caso in cui il P.I.M. sia redatto da Comuni associati deve essere approvato dai singoli Comuni interessati. Inoltre, contemporaneamente alla trasmissione del P.I.M. e del relativo atto di approvazione, il Comune deve produrre, in relazione all intervento e/o progettazione per cui richiede il finanziamento, la documentazione prevista dalla Giunta regionale secondo le modalità di cui all articolo 4 della legge regionale relativa alla procedura per la concessione dei finanziamenti. 4 Tipologie di interventi ammissibili a finanziamento

5 nell ambito dei P.I.M. Nel seguito sono definiti le tipologie di interventi che risultano essere finanziabili nell ambito della legge regionale. Si ricorda, comunque che la norma prevede all art. 3, comma 3 che la Giunta regionale, con l individuazione della procedura per la concessione dei contributi, ai sensi dell art. 4, può individuare ulteriori tipologie d intervento ammissibili per il raggiungimento delle finalità della legge. 4.1 Parcheggi pubblici rotativi a tariffazione (Art. 3, comma 1, lett. a) Nell ambito della l.r n. 25/2008 vengono finanziati parcheggi pubblici rotativi ad esclusiva o parziale utilizzazione pubblica. In quest ultimo caso la spesa ammissibile viene calcolata sulla base dei soli posti auto pubblici. Non si ritengono inoltre ammissibili posti riservati ad autobus, camion o quant altro non corrispondenti alla tipologia di autoveicoli e motocicli. Si ricorda inoltre che non si ritengono ammissibili le spese relative all IVA. Al momento della richiesta di finanziamento deve essere presentato un piano di gestione del parcheggio, calcolato su un arco di tempo di almeno 25 anni, sulla base delle tariffe previste. Si deve considerare infatti che il finanziamento non è a fondo perduto ma nell arco di venticinque anni viene recuperato fino al 70% del contributo (nel caso di parcheggi pubblici) e fino al 100 % (nel caso di parcheggi parzialmente pubblici), come previsto dall articolo 7 della legge con cui si istituisce il fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità urbana. Solo nel caso di parcheggi con finalità di interscambio il finanziamento risulta in conto capitale, senza recupero dei contributo. Affinché sia dimostrata la finalità di interscambio del parcheggio l Amministrazione proponente deve disporre di una relazione tecnica che avvalori le seguenti condizioni: parcheggio non inserito nel centro urbano o in area con forte domanda di sosta per la presenza di poli attrattivi; stretta connessione con un impianto di trasporto pubblico collettivo che permetta il raggiungimento del centro urbano in maniera comoda e veloce; vicinanza con assi viari importanti (ad esempio uscite autostradali) tariffazione della sosta che favorisca lo stallo del veicolo per tempi maggiori.

6 Si sottolinea che la realizzazione di nuovi parcheggi non deve essere rivolta a servire una nuova domanda di mobilità con auto privata, ma a sanare la carenza di posti auto ancora esistente e dall altra a consentire il recupero di strade e piazze utilizzate impropriamente come parcheggi. Per i parcheggi si rende necessaria una relazione completa sulle modalità realizzative e gestionali del parcheggio, con il relativo piano finanziario, tenendo presente che il contributo non può essere superiore al 50% dei costi ammissibili relativi ai soli posti auto pubblici rotativi. Tale misura è elevata al sessanta per cento nel caso di parcheggi ad esclusiva utilizzazione pubblica rotativa. 4.2 Infrastrutture e dispositivi per favorire il trasporto pubblico locale, per garantire la sicurezza e la regolazione della circolazione veicolare, pedonale e della sosta, con particolare attenzione alla necessità di migliorare l accessibilità ai servizi di trasporto pubblico anche per i portatori di handicap e per tutte le persone a mobilità ridotta (Art. 3, comma 1, lett. b) In tale categoria di interventi possono trovare finanziamento tutte quello opere che portano al miglioramento della qualità della vita urbana, intervenendo sia sul trasporto pubblico, sia sulla circolazione veicolare e pedonale. In particolare per quanto riguarda il trasporto pubblico, sia esso urbano sia extra urbano, gli interventi devono essere coerenti con le finalità della legge e quindi essere mirati a renderlo più efficiente ed appetibile rispetto al trasporto privato. L azione di riferimento è quindi quella del miglioramento della qualità del servizio offerto all utenza come, a titolo semplificativo, la realizzazione di: fermate di autobus protette e rialzate per facilitare la salita anche alle persone a mobilità ridotta, fermate di autobus in aggetto rispetto alla linea del marciapiede, sistemi informativi all utenza, corsie preferenziali dedicate, comprensive anche di sistemi di controllo sulla circolazione in tali corsie, sistemi per favorire il trasporto pubblico rispetto a quello privato (ad esempio sistemi semaforici intelligenti, reti telematiche per servizi pubblici forniti a domicilio).

7 Inoltre anche tutti gli interventi proposti per il miglioramento della circolazione veicolare e pedonale, esaminati di seguito, possono avere come aspetto portante progettuale l ottimizzazione del trasporto pubblico - collettivo, al fine di incentivare il più possibile il suo uso. Con riferimento invece agli interventi sulla regolazione della circolazione veicolare, sono ammissibili interventi che perseguono la finalità di: favorire il decongestionamento e la riduzione del traffico, privilegiando ad esempio il convogliamento su strade di livello superiore del traffico di attraversamento oppure con la creazione di zone a traffico limitato, conseguire effetti di rallentamento della velocità veicolare, al fine anche di aumentare il livello di sicurezza per gli utenti deboli, quali pedoni, ciclisti e disabili, con la realizzazione ad esempio di zone a traffico moderato separare fisicamente le componenti di traffico veicolare dalle altre componenti. A tale scopo, al fine di perseguire tali finalità ed a solo titolo esemplificativo, possono essere finanziabili opere quali: interventi per il ridisegno delle caratteristiche geometriche di aste e/o intersezioni viarie quali ad esempio rotatorie, strumenti per la moderazione del traffico, quali restringimenti puntuali della carreggiata, dossi artificiali, sistemi per il controllo degli accessi in zone a traffico limitato, adeguamenti della segnaletica verticale ed orizzontale, sistemi di rilevazioni istantanea della velocità e di contestuale comunicazione visiva al guidatore. Si tratta, comunque, sempre di interventi di sistemazione puntuale o su lunghezze di assi stradali limitati, escludendo, quindi la realizzazione di nuove tratte viarie. Per quanto riguarda invece gli interventi relativi alla circolazione pedonale, questi devono perseguire la finalità di garantire la loro sicurezza, migliorando ed ampliando le aree a loro esclusivo utilizzo, con particolare riferimento agli utenti di ridotta mobilità. A titolo esemplificativo si rappresentano come finanziabili i seguenti interventi: adeguamento di marciapiedi, con sistemi per evitare la sosta non regolamentata delle auto,

8 sottopassaggi e sovrapassaggi per l attraversamento di assi viari, oppure segnaletica adeguata per assicurare l attraversamento pedonale in situazione di sicurezza, isole salvagente, Non saranno considerate ammissibili interventi che prevedono solamente una riqualificazione della zona oggetto dell intervento. Per quanto riguarda la regolazione della sosta, la finalità principale è quella di ridurre la sosta non regolamentata nelle aree urbane. A tale fine sono ammissibili interventi che regolarizzano la sosta attraverso opportuna segnaletica e ridistribuzione degli spazi a disposizione anche attraverso la realizzazione di aree di sosta sia a raso che in struttura. Per tali tipologie di interventi la sosta prevista può eventualmente essere regolamentata ma senza alcun meccanismo di tariffazione, in quanto per i parcheggi a tariffazione la legge prevede una metodologia differente di finanziamento, in cui si prevede il recupero del finanziamento (si veda paragrafo 4.1). Inoltre tali parcheggi, la cui natura deve essere interamente pubblica, non possono portare ad un incremento significativo dell offerta di sosta nell area presa in esame, ed a tale scopo possono essere a servizio del centro storico del Comune per assicurare ad esempio la sua pedonalizzazione oppure permettere l eliminazione della sosta anche non regolamentata sugli assi viari comunali. Possono anche essere presentate domande di contributo su regolazione della sosta anche al fine di favorire l utilizzo di stalli da parte di prefissate categorie di utenza (con particolare riferimento ai parcheggi rosa, destinati alle donne in stato di gravidanza e nei primi mesi di maternità). In questa categoria di interventi, dal quadro economico dei lavori deve essere individuata l eventuale quota relativa alla realizzazione dei sottoservizi non strettamente correlati funzionalmente con l intervento (ad esempio acque nere, acquedotto, rete gas, telefonia etc. ), che non potrà eccedere il 10% dell importo dei lavori; la quota eccedente sarà considerata non ammissibile. Comunque il finanziamento regionale non può superare il 60% dei costi ammissibili. 4.3 Pedonalizzazione di aree urbane e realizzazione di itinerari pedonali e ciclabili, comprensivi delle opere idonee al superamento delle barriere architettoniche (Art. 3, comma 1, lett. c)

9 Con questa tipologia di interventi si vuole dare impulso all utilizzo del territorio urbano da parte dell utenza debole quali sono i disabili, pedoni ed i ciclisti. Le aree pedonali possono essere organizzate in itinerari pedonali (costituiti da una o più strade pedonalizzate, che si sviluppano lungo una direttrice di traffico pedonale) ed isole pedonali (limitate ad una piazza o ad una zona comprendente un reticolo viario più esteso). Con riferimento agli interventi di pedonalizzazione, siano essi nuovi oppure ampliamenti di esistenti, devono essere individuati in aree interessate da traffico e/o sosta veicolare e devono quindi essere fondati su una chiara definizione degli schemi di circolazione e/o sosta conseguenti agli interventi, che trovano effettivo compimento con la conclusione dei lavori di pedonalizzazione. Dunque non si considerano prioritarie le richieste che operino interventi di mero miglioramento funzionale e/o arredativo di zone già attualmente pedonali, oppure di aree in cui il traffico veicolare e la sosta è pressoché assente. In tale senso possono essere presentate richieste che prevedano limitate aree per la sosta a raso di autoveicoli, in numero sufficiente per assicurare l intervento di pedonalizzazione. Nell ambito degli itinerari pedonali, inoltre è ammissibile al finanziamento la realizzazione di nuovi percorsi ad uso pedonale non carrabile il cui fine sia quello di favorire limitati spostamenti pedonali, senza l utilizzo di autoveicoli, per il raggiungimento di aree di aggregazione importanti. L opzione dell uso della bicicletta come mezzo alternativo di trasporto, sostitutivo di quello veicolare, non sempre è estesamente perseguibile in un territorio come quello ligure, connotato da difficoltà nelle condizioni planoaltimetriche. Tale condizione fa si che, alla preminente funzione di servizio allo spostamento che tali itinerari possono offrire, vada ad affiancarsi una non meno importante funzione connessa all uso ludico - ricreativo della bicicletta, che in determinate zone è naturale completamento delle finalità turistiche. Dunque è auspicabile l individuazione di itinerari e tracciati ove fare coesistere le due funzioni sopraddette, dove cioè una funzione di spostamento (utenze urbane, lavorative e scolastiche) si integri e valorizzi una complementare funzione di accessibilità a zone di particolare interesse ambientale (utenza turistica); con le risorse della legge, comunque, non sono ritenute ammissibili proposte relative ad itinerari in mountain bike.

10 E consigliabile riservare una maggior rilevanza agli interventi di piste ciclo pedonali che abbiano interesse sovracomunale e quindi progettati da un insieme di Enti locali. Molto importante per le piste ciclabili l intregrazione con gli altri interventi sulla mobilità, al fine di favorire il più possibile l intermodalità tra bicicletta e vettori attraverso: la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle aree in prossimità delle stazioni ferroviarie e/o strade; la promozione del trasporto della bicicletta al seguito, anche attraverso l uso di strutture dedicate sui mezzi di trasporto pubblico. Il finanziamento regionale può essere integrato con quelli eventualmente previsti da leggi statali. Anche in questa categoria di interventi, dal quadro economico dei lavori deve essere individuata l eventuale quota relativa alla realizzazione dei sottoservizi non strettamente correlati funzionalmente con l intervento (ad esempio acque nere, acquedotto, rete gas, telefonia etc. ), che non potrà eccedere il 10% dell importo dei lavori; la quota eccedente sarà considerata non ammissibile. Comunque il finanziamento regionale non può superare il 60% dei costi ammissibili. 4.4 Eliminazione dei passaggi a livello e adeguamento dell accessibilità e dell attraversamento degli impianti ferroviari anche al fine di garantire una migliore integrazione tra i modi di trasporto pubblico (Art. 3, comma 1, lett. d) Con tale tipologia di interventi si vuole risolvere le problematiche viabilistiche e pedonali che si originano tra la rete della viabilità e quella ferroviaria; in Liguria infatti sono ancor presenti intersezioni a raso, regolate da passaggi a livello, oppure intersezioni dislivellate che presentano spesso limiti di capacità e funzionalità. In tali interventi l apporto del gestore dell infrastruttura ferroviaria risulta essere fondamentale e la Regione Liguria contribuirà alla realizzazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello, quale elemento aggiuntivo alle risorse poste in essere dalla ferrovia e dagli Enti locali interessati. Per tale motivazione il finanziamento regionale non può superare la quota del 30% dell importo dei lavori ammissibili.

11 In tale categoria sono anche ammissibili interventi di miglioramento della sicurezza o realizzazione di strutture che permettano l attraversamento veicolare e/o pedonale di linee ferroviarie (quali sottopassi o sovrapassi ad esempio) oppure il miglioramento all accessibilità alle stazioni ferroviarie. 4.5 Copertura degli oneri di progettazione (Art. 3, comma 2) La Regione Liguria finanzia la redazione della progettazione fino al livello definitivo di infrastrutture e/o dispositivi la cui realizzazione può godere di un contributo nell ambito della legge. In tale senso si può arrivare alla copertura del 100% del costo ammissibile relativo all incarico di progettazione. Tali progettazioni devono essere già presentate a livello preliminare (inviando l atto approvativo) ed inserite nei Programmi Integrati per la Mobilità, dimostrando una forte integrazione con gli interventi sulla mobilità già inseriti nel P.I.M.

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