LA DISCIPLINA METROLOGICA. Venezia,

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1 LA DISCIPLINA METROLOGICA Venezia,

2 IL D.P.R. 391 del 26/05/1980

3 RIFERIMENTI NORMATIVI La legge base è il D.P.R. n 391 del 26/05/1980 Introduce in Italia norme analoghe a quelle in vigore in ambito CEE con le Direttive 76/211 e 80/232

4 RIFERIMENTI NORMATIVI il D.P.R. n 391/80 può essere considerato una LEGGE SPECIALE rispetto alle norme più generali concernenti la vendita dei prodotti, ad esempio: La legge 05/08/1981 n 441 che riguarda l obbligo di vendita a peso netto delle merci D.P.R. n 109 del 27/01/1992 che riguarda l etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari

5 CAMPO DI APPLICAZIONE

6 CAMPO DI APPLICAZIONE Le norme metrologiche che stiamo analizzando si applicano esclusivamente agli: IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI o PREIMBALLAGGI

7 CAMPO DI APPLICAZIONE L art. 2.2 precisa che per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende: L insieme del prodotto e dell imballaggio individuale in cui esso è preimballato

8 I REQUISITI

9 I REQUISITI Quando un prodotto è preimballato? Risponde sempre l art.2, 1 comma del D.P.R. N 391/80: Un prodotto è preimballato quando: È confezionato in assenza dell acquirente È messo in un imballaggio di qualsiasi tipo che lo racchiuda totalmente o parzialmente È chiuso in modo tale che qualsiasi variazione della quantità di prodotto in esso contenuta, non possa essere realizzata senza essere rilevabile, o senza aprire, o alterare palesemente l imballaggio

10 I REQUISITI L imballaggio non deve essere necessariamente sigillato Sono ammesse anche altre soluzioni tecniche che permettano di rilevare la modifica del contenuto

11 I REQUISITI Il D.P.R. n 391/80 non si applica a tutti gli imballaggi preconfezionati, ma solo a quelli che presentano quantità nominali costanti espresse in peso o in volume

12 ESEMPIO Le confezioni di carni fresche e di ortaggi vendute nei supermercati sono imballaggi preconfezionati, ma non sottostanno al D.P.R. n 391/80, perché il loro peso varia da una confezione all altra. A queste confezioni si applica per gli aspetti metrologici la disciplina del peso netto (Legge del 5 Agosto 1981, n 441)

13 ESEMPIO Le scatolette di carne prodotte da una azienda, e aventi formati di peso costante rientrano nel campo di applicazione del D.P.R. n 391/80

14 I REQUISITI Non rientrano del D.P.R. n 391/80 i prodotti che hanno: quantità nominali inferiori a 5 grammi o a 5 millilitri

15 I REQUISITI rientrano del D.P.R. n 391/80 i prodotti diversi dai preimballaggi CEE (caratterizzati dal marchio e ) Ipreimballaggi CEE sono disciplinati da: Decreto Legge n 451/76 Legge n 690/1978

16 I REQUISITI Il decreto si applica ai preimballaggi di prodotti destinati alla vendita al consumatore finale Il decreto non si applica ai preimballaggi di prodotti destinati esclusivamente ad usi professionali

17 DICITURE METROLOGICHE E TOLLERANZE

18 INDICAZIONE DI PESO O VOLUME NOMINALE Tutti i prodotti preconfezionati che rientrano nel campo di applicazione del D.P.R. n 391/80 devono riportare : l indicazione della quantità nominale (in massa o volume) del loro contenuto

19 INDICAZIONE DI PESO O VOLUME NOMINALE Cosa si intende per quantità nominale? Quantità nominale è la massa o il volume indicato sull imballaggio, e corrisponde alla quantità di prodotto netto che si ritiene che l imballaggio debba contenere

20 INDICAZIONE DI PESO O VOLUME NOMINALE Cosa si intende per contenuto effettivo? Il contenuto effettivo di un preimballaggio è la massa o il volume di prodotto che esso contiene realmente

21 INDICAZIONE DI PESO O VOLUME NOMINALE Rispetto al valore nominale, il contenuto effettivo del singolo elemento preimballato può presentare delle differenze che devono però rispettare i limiti imposti dalla norma

22 LE QUANTITA NOMINALI Quando il valore è espresso in volume, il controllo analitico deve essere fatto a 20 C, qualunque sia la temperatura cui è stato fatto il riempimento La regola si applica a tutti i prodotti ad eccezione di surgelati e congelati

23 LE UNITA DI MISURA Il volume nominale deve essere espresso nelle seguenti unità di misura: -litri (simbolo: l o L) -centilitri (simbolo : cl) -millilitri (simbolo: ml)

24 LE UNITA DI MISURA La massa nominale deve essere espresso nelle seguenti unità di misura: -chilogrammi (simbolo: kg) -grammi (simbolo: g)

25 LE UNITA DI MISURA Deve essere riportato il valore numerico della quantità nominale seguito dal simbolo o dal nome per esteso dell unità di misura I simboli sono solo quelli prima indicati Non devono essere seguiti dal punto

26 ESEMPIO Si possono quindi usare le diciture: 25 grammi o 25 g Non si possono usare le diciture grammi 25 o 25 grammi circa

27 UNITA DI MISURA LEGALI Le unità di misura legali ammesse sono quelle disciplinate dal DPR 12/08/1982 n 802 E consentito, fino al 2009, accanto alle unità di misura legali CE, l impiego di altre unità di misura, per esempio quelle abitualmente utilizzate nei Paesi Anglosassoni

28 UNITA DI MISURA ANGLOSASSONI Attualmente in UK ed Irlanda sono ancora molto diffuse le unità di misura nazionali. Un sito di riferimento utile per eventuali conversioni è:

29 LE MODALITA DI ISCRIZIONE Le diciture devono essere: Indelebili Ben leggibili Visibili nelle condizioni usuali di presentazione del preimballaggio Situate nello stesso campo visivo della denominazione di vendita del prodotto

30 ALTEZZA MINIMA DELLE ISCRIZIONI Le cifre devono avere una altezza minima che varia in funzione della quantità di prodotto contenuto I valori sono riportati nella seguente tabella:

31 ALTEZZA MINIMA DELLE ISCRIZIONI Quantità nominale in grammi o millilitri Fino a 50 Da 50 a 200 Da 200 a 1000 Oltre 1000 Altezza minima in mm

32 PESO O VOLUME? Gli imballaggi preconfezionati contenenti prodotti liquidi devono recare l indicazione del volume nominale Gli imballaggi preconfezionati contenenti prodotti diversi dai liquidi devono riportare l indicazione del peso nominale, salvo usi commerciali diversi

33 PESO O PESO NETTO? La Circolare del Ministero delle Attività Produttive n 168 del 10/11/2003 chiarisce questo aspetto per il settore alimentare In alcuni Paesi della UE è prescritto l uso della dicitura Peso netto La normativa italiana non obbliga ad usare la parola netto, ma la sua indicazione non è vietata.

34 I PRODOTTI LIQUIDI Esistono due deroghe alla indicazione in volume. L esistenza di: norme speciali diverse usi commerciali contrari

35 I PRODOTTI LIQUIDI Gli usi commerciali contrari devono essere: dimostrabili effettivamente estesi a tutti i prodotti analoghi in commercio Non devono esistere per i suddetti prodotti norme italiane o comunitarie che impongano la vendita a volume

36 COSA E UN LIQUIDO? Il dubbio sussiste per tutti quei prodotti che, pur essendo solidi, hanno densità tale da far ritenere più appropriato il riferimento alla massa anziché al volume. Ipotizzando di applicare l impostazione adottata per le gamme, tali prodotti dovrebbero essere definiti pastosi ed essere venduti a volume

37 LA QUANTITA NOMINALE Il valore riportato sull etichetta deve essere il valore della quantità nominale del prodotto contenuto L art. 5 dice che : Il contenuto effettivo dei preimballaggi di un lotto non deve essere inferiore, in media, alla quantità nominale

38 LA QUANTITA NOMINALE Considerando un lotto di produzione, e sapendo dell impossibilità che tutte le singole confezioni abbiano realmente un contenuto netto di valore identico a quello indicato in etichetta, è necessario compensare il fatto che alcune confezioni abbiano un contenuto inferiore a quello nominale, col fatto che alcune confezioni abbiano un contenuto reale superiore a quello nominale In questo modo il valore indicato corrisponderà effettivamente alla media delle misurazioni effettuate.

39 L ERRORE IN MENO Per errore in meno s intende: la quantità di cui il contenuto effettivo del preimballaggio differisce, in meno, rispetto alla quantità nominale

40 LE TOLLERANZE Le tolleranze massime ammesse dalla norma, per errori in meno del contenuto reale rispetto a quello medio sono fissate - in modo proporzionale alla quantità nominale - come segue:

41 LE TOLLERANZE Quantità nominale in g o ml Errori in meno Da 5 a 50 Da 50 a 100 Da 100 a 200 Da 200 a 300 Da 300 a 500 Da 500 a 1000 Da 1000 a Da a Oltre % di Qn g o ml - 4,

42 LE TOLLERANZE Nessun limite è imposto agli errori di contenuto netto maggiore rispetto al valore medio, perché avvantaggiano e non danneggiano il consumatore, la cui tutela è la principale finalità della presente norma.

43 LE TOLLERANZE Tenendo conto della possibile variabilità statistica, la norma ammette che una piccola percentuale di preimballaggi di ogni singolo lotto, presenti errori in meno del contenuto superiori ai valori della tabella Tale percentuale deve soddisfare i metodi di controllo previsti nell Allegato II - del D.M. 27/02/1979

44 LE TOLLERANZE Gli imballaggi che soddisfano le tolleranze ammesse non sono difettosi Gli imballaggi che non soddisfano le tolleranze ammesse sono difettosi Ma sono comunque ammessi, purché presenti in numero limitato, e tale da soddisfare il sistema di controllo statistico campionario usato dai piani di campionamento ammessi.

45 LE TOLLERANZE Gli imballaggi che non soddisfano le tolleranze massime ammesse sono comunque commerciabili se presentano un errore in meno non superiore a due volte il valore della tolleranza massima definito dalla tabella

46 LE TOLLERANZE Se superano due volte tale valore devono essere scartati Secondo l art. 6 è vietato detenere per vendere, vendere, o comunque introdurre in commercio anche un solo preimballaggio che presenti un errore superiore a due volte la tolleranza ammessa.

47 ESEMPIO Consideriamo un lotto di produzione di un prodotto avente peso nominale 100 g La tolleranza massima prevista è 4,5 g Sono ammessi prodotti aventi un contenuto effettivo non inferiore a 95,5 g

48 ESEMPIO Il doppio della tolleranza è 9 g Quindi è proibito vendere confezioni di contenuto inferiore a 91 g

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50 ESEMPIO I prodotti situati sulla linea mediana m sono quelli il cui contenuto coincide con la quantità nominale indicata sulla etichetta (100 g) I prodotti a destra di m sono singolarmente tutti in regola, ma la loro percentuale dovrà essere tale da equilibrare la produzione di confezioni il cui peso è sotto la media, in modo da garantire il rispetto della media stessa

51 ESEMPIO I prodotti situati a sinistra tra m e m - σ, rientrano nella tolleranza ammessa. I prodotti che rientrano tra m - σ, e m - 2σ sono quelli che superano la tolleranza ammessa ma non due volte la tolleranza stessa I prodotti messi oltre m - 2σ devono essere scartati in quanto non commerciabili

52 IL LOTTO

53 IL LOTTO Le tolleranze sul contenuto sono riferite ad un lotto di produzione. Al medesimo lotto devono fare riferimento i controlli metrologici ufficiali ed i controlli interni alla azienda

54 IL LOTTO Per la definizione di lotto il D.P.R. n 391/80, art. 5 rimanda a quanto stabilito dall allegato II della legge 690/78

55 IL LOTTO Il lotto è costituito dall insieme degli imballaggi preconfezionati oggetto del controllo aventi la stessa quantità nominale. Gli imballaggi devono essere dello stesso tipo, appartenere alla stessa fabbricazione, ed essere stati riempiti nello stesso luogo oggetto del controllo. La grandezza del lotto era inizialmente limitata ai valori di seguito definiti

56 IL LOTTO Quando il controllo è effettuato alla fine della linea produttiva, la grandezza del lotto era pari alla produzione oraria massima della linea, senza limiti per tale grandezza Negli altri casi il lotto era limitato a pezzi

57 IL LOTTO Il limite del lotto orario è stato poi derogato. Infatti, qualora in relazione alle loro peculiari caratteristiche, i preimballaggi confezionati da una stessa unità produttiva, nel corso della stessa giornata lavorativa, possano essere considerati statisticamente omogenei e quindi appartenenti al medesimo lotto produttivo, l identificazione può essere realizzata con riferimento al giorno di produzione

58 IL LOTTO Tenuto conto delle variabilità produttive esistenti, il Ministero aveva inizialmente scelto la via dell emanazione di Decreti Settoriali che dovevano specificare per ogni categoria di prodotti la grandezza massima del lotto di produzione

59 IL LOTTO Si sarebbe dovuta mantenere la definizione di lotto orario, solo per le categorie di prodotti per cui non fossero stati emanati singoli Decreti

60 IL LOTTO Il primo Decreto era stato pubblicato nel 1982 e riguardava i preimballaggi contenenti margarina VI si affermava che, in relazione a particolari caratteristiche di fabbricazione, tutti i preimballaggi confezionati da una medesima unità produttiva, nel corso della stessa giornata lavorativa potevano essere considerati statisticamente omogenei, e quindi appartenenti al medesimo lotto produttivo

61 IL LOTTO Le modalità per indicare il lotto sono state precisate nel D.M. 1 agosto 1985 Nei preimballaggi la sigla numerica, alfabetica o alfanumerica, identificativa del lotto di appartenenza, deve essere riportata su un elemento dell imballaggio, o su una etichetta non rimovibile, ed essere in un punto facilmente rintracciabile

62 IL LOTTO Nei preimballaggi privi di etichetta, nei quali le altre indicazioni previste dalle norme vigenti risultino serigrafate, la sigla identificativa può essere applicata sul contenitore secondario con il quale è presentato il preimballaggio, a condizione che quest'ultimo abbia altezza non superiore a 10 centimetri e base avente area di valore medio non superiore a 8 centimetri quadrati.

63 IL LOTTO Nei preimballaggi plurimi contenenti più elementi monodose, la sigla identificativa può essere applicata sul contenitore collettivo, se tali monodose vi sono inseriti sulla linea di confezionamento e vi sono mantenuti sino alla vendita. Ed inoltre abbiano:

64 IL LOTTO a) volume nominale non superiore a 100 ml oppure a 200 ml, se contenenti rispettivamente aperitivi o bibite analcoliche; b) massa nominale non superiore a 150 g, se contenenti gelati; c) volume o massa nominale non superiore rispettivamente a 50 ml oppure a 50 g, se contenenti altri prodotti.

65 IL LOTTO I caratteri numerici ed alfabetici utilizzati per la sigla identificativa devono essere indelebili e ben leggibili, e presentare altezza non inferiore a 0,8 mm. Con altezza non inferiore a 1,5 mm ed in modo netto e ben leggibile devono essere realizzate le tacche o le barre riportate perpendicolarmente ad un bordo dell'etichetta, utilizzate per le sigle identificative che si avvalgono di codici numerici fondati sull'impiego della numerazione decimale, di quella binaria o di altra qualsiasi.

66 IL LOTTO I Fabbricanti o gli Importatori, prima dell'inizio della produzione o dell'importazione di preimballaggi recanti la sigla del lotto, devono comunicare all Ufficio Centrale Metrico, tramite l Ufficio Provinciale Metrico competente per territorio, il codice secondo cui sarà formata la sigla identificativa del lotto produttivo

67 IL LOTTO Con la comunicazione di cui al comma precedente deve altresì essere precisato, oltre al luogo di applicazione della sigla, se, in relazione alle modalità di confezionamento, il lotto identificato è stato determinato con riferimento alla produzione oraria e alla macchina confezionatrice, oppure a parametri diversi.

68 IL LOTTO La sigla realizzata secondo le modalità di cui al comma precedente può essere adottata anche nel caso di unità produttiva in cui siano attive più linee di confezionamento, a condizione che sia previsto un riferimento integrativo per ciascuna linea.

69 IL LOTTO I lotti giornalieri sono da ritenersi regolarmente identificati se la sigla con cui vengono contrassegnati risulta composta secondo uno dei seguenti codici esemplificativi: un numero indicante il giorno dell'anno, seguito da un numero o una lettera indicante l'anno

70 IL LOTTO due numeri e da una lettera o un numero indicanti rispettivamente la settimana dell'anno, il giorno della settimana e l'anno; un numero, da una lettera o un numero o da un numero indicanti rispettivamente il giorno del mese, il mese e l'anno.

71 IL LOTTO Sono abrogate le disposizioni di cui al D.M. 04/11/1982 (margarine)

72 LE GAMME

73 LE GAMME Art. 4 del D.P.R. n. 391/80 prevede la standardizzazione in gamme di alcune categoria di prodotti, specificate negli allegati I, II, III dello stesso decreto

74 LE GAMME Per quanto riguarda gli imballaggi collettivi plurimi possono essere applicate le disposizioni previste dalla direttiva CEE per gli imballaggi collettivi Se un imballaggio collettivo è costituito da due o più imballaggi preconfezionati individuali, le gamme si applicano agli imballaggi preconfezionati individuali

75 LE GAMME Gli allegati al Decreto elencano le categorie di prodotti che sono standardizzate in gamme e precisamente: Allegato I - gamme di contenuto Allegato II gamme di contenitori Allegato III prodotti aerosol

76 LE GAMME La gamme previste dal D.P.R. n 391/80 non sono identiche a quelle previste dalla normativa comunitaria, quindi è necessario valutare di volta in volta il da farsi

77 LE GAMME DI CONTENUTO I prodotti devono rispondere a gamme prefissate di contenuto nominale Il relativo valore deve, essere espresso in g o ml a seconda che il prodotto sia un liquido, un solido o una polvere, e che di conseguenza sia inserito in gamme di massa o di volume

78 LE GAMME DI CONTENITORI Riguardano contenitori di volume prefissato indicati nell allegato II Le norme non impongono nessun vincolo specifico di rapporto tra quantità contenuta e volume del contenitore pertanto:

79 LE GAMME DI CONTENITORI Il livello di riempimento resta demandato agli usi commerciali comuni o alle scelte aziendali in relazione alle caratteristiche del prodotto ed alle modalità di impiego Il rapporto non deve essere abnorme

80 ESEMPI DI GAMME DI CONTENITORI Conserve e semiconserve confezionate in scatole metalliche ed in imballaggi di vetro(frutta, ortaggi, pomodori, patate esclusi asparagi, minestre, succhi, nettari) destinati all alimentazione umana Scatole metalliche ed imballaggi di vetro Bicchieri Alcune capacità ammesse per prodotti speciali : tartufi, pomodori, concentrati, pelati, frutta sciroppata

81 LE GAMME DEI PRODOTTI AEROSOL Per tutti i prodotti venduti come aerosol la norma prevede il volume della fase liquida, espresso in ml cui deve essere affiancata, nel caso dei contenitori metallici, la capacità del contenitore, e la quantità di gas propulsore anch esse espresse in ml Quindi per i contenitori metallici è di fatto imposta una correlazione tra contenitore e contenuto

82 I CONTROLLI STATALI E LE SANZIONI

83 I CONTROLLI STATALI L art. 12 del D.P.R. n 391/80 prevede che: Per i controlli sulla conformità al medesimo Decreto si seguano le disposizioni fissate per i preimballaggi CEE dall'art.10 della Legge 25/10/1978 n 690

84 I CONTROLLI STATALI I controlli erano inizialmente demandati all Ufficio Centrale Metrico ed al personale degli Uffici Provinciali Metrici I controlli devono essere eseguiti presso il Fabbricante, o, qualora i preimballaggi siano stati importati, presso i magazzini dell Importatore Oggi in base a art.20 del D.Lgs. 112/1998 i controlli sono stati affidati alle Camere di Commercio

85 ART.20 del D.Lgs.112/98 Funzioni delle Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura. Sono attribuite alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

86 ART.20 del D.Lgs.112/98 Presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1.

87 I CONTROLLI STATALI Le spese di controllo sono a carico del fabbricante dell importatore o del detentore dei preimballaggi e sono classificabili come: Spese di viaggio e soggiorno del personale incaricato del controllo Spese per il trasporto del materiale metrologico necessario alle operazioni di controllo

88 I CONTROLLI STATALI Per poter effettuare la vigilanza i Funzionari possono accedere liberamente nei locali adibiti a produzione, deposito e vendita di preimballati e di bottiglie recipienti misura, anche se sono in punti franchi, o hanno la funzione di magazzini fiscali vincolati dalla finanza

89 LE SANZIONI Le sanzioni erogabili sono di tipo amministrativo e sono quelle previste dall Art.12 della legge n 690 /1978.

90 GLI STRUMENTI

91 IL FABBRICANTE Il fabbricante (chi effettua il riempimento dei preconfezionati), o l Importatore da paesi extra CEE deve garantire la conformità dei prodotti al D.P.R. n 391/80. Per farlo deve: Misurare tutti i singoli preimballaggi prodotti oppure Fare un controllo statistico

92 I CONTROLLI Quando il riempimento è fatto manualmente, la misura del contenuto dei preimballaggi deve essere effettuata : per tutti i singoli preimballati tramite uno strumento di misura legale, a funzionamento non automatico provvisto dei bolli metrici previsti dalle disposizioni vigenti

93 I CONTROLLI Il Responsabile deve provvedere periodicamente alla verifica del regolare funzionamento dello strumento di misura usato

94 I CONTROLLI In tutti gli altri casi, l art.10 prevede che il controllo, sia realizzato per campionamento. Il campionamento deve essere organizzato secondo le metodica approvate dal ministero norme internazionali ( UNI, ISO, MIL, o allegato II della 690)

95 I CONTROLLI La disposizione si considera soddisfatta se: Chi effettua il riempimento procede ad un controllo di fabbricazione secondo modalità autorizzate dal Ministero Chi effettua il controllo tiene a disposizione i documenti in cui sono registrati i risultati rilevati. I documenti servono anche ad attestare che i controlli, le correzioni e gli aggiustamenti resi necessari sono stati effettuati in modo corretto, continuativo e regolare.

96 I REGISTRI I risultati dei controlli devono essere riportati su appositi registri che devono essere tenuti a disposizione dei funzionari preposti alla vigilanza Gli stampati delle bilance, ed i rapporti informatici sono da considerarsi dei sostitutivi dei registri.

97 GLI STRUMENTI Secondo l art. 8 del DPR n 391/80 la misura ed il controllo devono essere effettuati mediante uno strumento di misura: legale adatto alla natura delle operazioni da compiere in regola con le disposizioni metriche in vigore

98 GLI STRUMENTI L art. 9 del D.P.R. n 391/80 precisa che uno strumento è ritenuto appropriato ai fini delle esigenze di cui all'art. 8 se è del tipo: a funzionamento non automatico regolarmente approvato munito dei bolli metrici e con dispositivo indicatore che presenti una divisione di valore conforme a quella indicata nella tabella seguente:

99 Valore ponderale di una divisione dello strumento per pesare per la misura o il controllo (in gr) 0,1 0,2 0, Valori delle quantità nominali a partire dalle quali si può utilizzare lo strumento con la divisione corrispondente Per qualsiasi quantità nominale A partire da 10 g A partire da 50 g A partire da 200 g A partire da 2 Kg A partire da 5 Kg A partire da 10 Kg A partire da 20 Kg A partire da 50 Kg

100 GLI STRUMENTI Le apparecchiature per il dosaggio a peso dovrebbero essere tutte bollate a norma del R.D. n. 157 del 31/01/1909 I dosatori volumetrici non hanno questo obbligo, quindi necessitano di un controllo con strumenti legali anche nel caso di controlli eseguiti dal produttore

101 LE SELEZIONATRICI PONDERALI Per i soli preimballaggi venduti a peso, ed in alcuni casi specifici, è obbligatoria una selezione tramite una selezionatrice ponderale. L obbligo sussiste ogni volta che si utilizza nel confezionamento uno strumento di misura a funzionamento automatico avente una dispersione uguale o superiore a due volte le tolleranze massime previste

102 LA DISPERSIONE Un indice di dispersione (o indicatore di dispersione o indice di variabilità o indice di variazione) serve per descrivere sinteticamente una distribuzione statistica ed è in modo particolare il modo con il quale i valori sono distanti da un valore centrale (solitamente una media)

103 LE SELEZIONATRICI PONDERALI La selezionatrice ponderale deve essere inserita in un punto della linea posto a valle del predetto strumento di misura La selezionatrice deve essere: di tipo approvato munita di bolli metrici la sua zona di indecisione nominale deve essere al massimo uguale ad un quarto dell errore in meno delle tolleranze massime previste.

104 LE SELEZIONATRICI PONDERALI Per accertate particolari esigenze di produzione o per difficoltà tecniche di installazione, il produttore può essere esonerato da tale impiego, con un Decreto Ministeriale apposito

105 LE RESPONSABILITA

106 LE RESPONSABILITA La norma parla di responsabilità del fabbricante, del confezionatore e dell importatore Le sanzioni sono erogate a chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende, o immette sul mercato preimballaggi non conformi alla norma

107 LE RESPONSABILITA I controlli possono essere effettuati nei luoghi di produzione, di deposito o di vendita dei prodotti. Il produttore dell imballaggio vuoto non ha alcuna responsabilità giuridica, ad eccezione dei casi contemplati nel Decreto Legge 451/76 (liquidi alimentari)

108 LA TARA Le norme prevedono delle tolleranze piuttosto ridotte rispetto al valore medio indicato sull etichetta. Per fare questi controlli il fabbricante ha due alternative: Il controllo distruttivo Pesare le confezioni chiuse tara compresa

109 LA TARA In genere si ricorre al controllo non distruttivo è necessario avere dati certi in merito alla tara ( peso medio e varianza) Il confezionatore può chiedere al suo fornitore delle garanzie scritte sul peso medio dei contenitori

110 LA TARA Il rilascio di tali garanzie può comportare un coinvolgimento indiretto del produttore di imballaggi, ai fini del rispetto della normativa.

111 LE NORME COMUNITARIE e LA LEGGE n 690 del 25/10/1978

112 LE NORME COMUNITARIE La prima norma comunitaria concernente i prodotti preconfezionati e avente portata generale è la direttiva CEE n 76/211 del 20/01/1976 L Italia ha recepito questa normativa con la legge n 690 del 25/10/1978

113 LE NORME COMUNITARIE In data 28/09/1978 la CE ha emanato la direttiva CEE 78/891 che riguarda anche l adeguamento al progresso tecnico degli allegati della direttiva precedente L Italia l ha recepita con il decreto ministeriale 27/02/1979

114 LE NORME COMUNITARIE Il decreto contiene: le norme tecniche per la applicazione della legge n 690/78 La modifica di due allegati alla n 690/78 per conformarli alle disposizioni della Direttiva CEE 78/891

115 LE NORME COMUNITARIE In data 15/01/1980 la CEE ha emanato la direttiva 80/232 relativa a capacità nominali e gamme L Italia l ha recepita con il D.P.R. n 871 del 23/08/1982

116 LE NORME COMUNITARIE Queste Direttive si configurano come leggi speciali rispetto alle norme più generali concernenti la vendita dei prodotti

117 CAMPO DI APPLICAZIONE

118 CAMPO DI APPLICAZIONE Le Direttive si applicano ai preimballaggi il cui contenuto abbia valori prefissati I requisiti sono gli stessi già visti per il D.P.R. n 391/80

119 GLI ESCLUSI Non sottostanno alla Legge 690/78 i prodotti aventi quantità nominali costanti inferiori a 5 grammi o 5 ml, e superiori a 10 Kg o 10 l Il D.P.R. n 391/80 aveva il medesimo limite inferiore, ma non poneva alcun limite superiore

120 CAMPO DI APPLICAZIONE La norma si applica ai soli preimballaggi CEE vale a dire: I prodotti che sono conformi alla legge 690/78 per l Italia, ed alle norme nazionali di recepimento per gli altri Paesi comunitari I prodotti che riportano il simbolo e comunitaria, detto anche marchio CEE. Tale simbolo li contraddistingue come conformi ai disposti della Direttiva

121 CAMPO DI APPLICAZIONE La Legge n 690/78 non esclude esplicitamente i prodotti destinati ad usi professionali.

122 LE DICITURE

123 IL MARCHIO CEE Tutti gli imballaggi preconfezionati conformi alla Legge n 690/78 possono essere contrassegnati con il marchio CEE La presenza del marchio è indispensabile perché l imballaggio sia considerato un preimballaggio CEE, ed possa avere libero accesso su tutti i mercati comunitari

124 IL MARCHIO CEE Il marchio è costituito da una e minuscola avente altezza minima 3 mm, e una forma stabilita dalla direttiva Il marchio deve essere indelebile

125 IL MARCHIO CEE Ne è vietata l apposizione sugli imballaggi preconfezionati non conformi alle disposizioni della Legge n 690/78 E vietata l apposizione di simboli similari tali da generare confusione, o da trarre in inganno l acquirente

126 LA QUANTITA NOMINALE L art 6 della Legge n 690/78 precisa che i preimballaggi CEE devono recare l indicazione del peso o del volume nominale del contenuto Tale indicazione è analoga a quella prevista dal D.P.R. n 391/80

127 IL DIVIETO L ultimo comma dell art. 6 prevede il divieto di altre iscrizioni metrologiche oltre a quelle fin qui citate

128 IL PRODUTTORE Sui preimballaggi CEE deve essere apposto un marchio o un iscrizione che permetta di identificare chi ha effettuato o fatto effettuare il riempimento, o di un importatore stabilito nella UE qualora si tratti di preimballaggi CEE provenienti da Stati non membri

129 LE DICITURE Le diciture devono essere: Indelebili Ben leggibili Visibili nelle usuali condizioni di presentazione del preimballaggio Il marchio CEE deve essere nello stesso campo visivo della quantità nominale

130 LE DIMENSIONI Le cifre relative alle iscrizioni devono avere una altezza minima che non è uguale per tutti i prodotti, ma varia in rapporto alla quantità di prodotto contenuto Le altezze minime sono identiche a quelle prescritte dalla normativa nazionale

131 LE DIMENSIONI DEI CARATTERI Quantità Q > 1000 ml o 1000 g 200g < Q 1000 g 200 ml < Q 1000 ml 50g < Q 200 g 50 ml < Q 200 ml Q 50 g Q 50 ml Altezza minima ( mm)

132 VENDITA A VOLUME Contrariamente al D.P.R. n 391/80, la legge 690/78 non prevede espressamente l obbligo di vendita a volume dei prodotti liquidi Ma tale obbligo è previsto dall art. 4 della 76/211 CEE di cui la legge 690/78 costituisce il recepimento

133 LE TOLLERANZE

134 TOLLERANZE AMMESSE L art. 5 della llegge 690/78 prevede che: Gli errori massimi tollerati in meno sono quelli fissati nella tabella dell allegato I, (più dettagliato rispetto a quello del D.P.R.391/80) Inoltre per i lotti determinati secondo l allegato II gli imballaggi preconfezionati CEE devono essere confezionati in modo da soddisfare le seguenti condizioni:

135 LE TOLLERANZE Il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non deve essere inferiore in media alla quantità nominale La percentuale di imballaggi preconfezionati che presentano un errore in meno superiore all errore massimo tollerato, deve essere di valore tale da consentire che la partita dei preimballaggi soddisfi ai controlli definiti all allegato II

136 LE TOLLERANZE Nessun preimballaggio che presenti un errore in meno superiore a due volte l errore massimo tollerato può essere posto in commercio Le tolleranze sono identiche a quelle espresse sulle leggi nazionali ad eccezione di due punti

137 LE DIFFERENZE La tabella si limita a considerare i preimballaggi fino a 10 Kg / 10 l Vi è un indicazione supplementare: per l applicazione della tabella, i valori calcolati in unità di peso o di volume degli errori massimi tollerati in essa indicati in percentuale, devono essere arrotondati per eccesso al decimo di grammo o di millilitro

138 IL LOTTO Le tolleranze ammesse sono calcolate sul singolo lotto di produzione La legge 690/78 a differenza del D.P.R. n 391/80, non contiene alcuna imposizione per l apposizione di una sigla che identifichi il lotto Ma è ovvio, anche se ciò non è esplicito, che il fabbricante deve essere in grado d identificare il lotto

139 LE GAMME

140 LE GAMME Per quanto riguarda i prodotti fabbricati in Italia ed esportati nella CEE la conformità alle gamme introdotte dal D.P.R. 871 /82 vale come free pass

141 I CONTROLLI DEL FABBRICANTE

142 I CONTROLLI DEL FABBRICANTE In base all art. 7 della legge 690/78 la quantità di prodotto effettivamente contenuta in un imballaggio preconfezionato deve essere misurata o controllata sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento La misurazione ed il controllo sono fatti mediante uno strumento legale di misura, atto alla natura delle operazioni da compiere, ed in regola con le disposizione metriche in vigore

143 I CONTROLLI DEL FABBRICANTE Analoghi obblighi sono posti a carico dell Importatore quando si tratti di preimballaggi CEE fabbricati fuori dalla UE. Tale obbligo non sussiste per chi importa preimballaggi confezionati fabbricati in altri Paesi CEE, in quanto controllati all origine

144 I CONTROLLI DEL FABBRICANTE Quando il riempimento non è fatto manualmente, è obbligatorio fare un controllo di fabbricazione organizzato in modo tale da garantire effettivamente il valore del contenuto e quindi il rispetto delle tolleranze massime secondo le norme Tale controllo può essere eseguito per campionamento

145 GLI STRUMENTI Le norme CE non contengono alcun riferimento specifico sugli strumenti metrici da impiegare, né sull obbligo di selezionatrici ponderali automatiche

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