L'etichettatura dei prodotti ittici

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1 Coordinato da Claudio Lucchetta Agenzia Adiconsum - anno XIX - n aprile 2007 Stampato in proprio in aprile 2007 In questo numero: L'etichettatura dei prodotti ittici In primo piano - Prodotti ittici: come scegliere? Registrazione Tribunale di Roma n. 350 del Iscriz. ROC n Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma

2 S IN PRIMO PIANO Prodotti ittici: come scegliere? Pesci, crostacei e molluschi sono alimenti molto apprezzati per le loro qualità organolettiche e per le tanto decantate proprietà nutrizionali, ma la loro conoscenza tra i consumatori è spesso molto superficiale. Come può aiutarci l etichetta? ebbene i nutrizionisti raccomandino di consumare pesce almeno due o tre volte a settimana, e sebbene il nostro Paese sia quasi completamente circondato dal mare, la maggior parte degli italiani mangia pesce assai più di rado. Eppure il pesce è nutriente come la carne, ricco di proteine nobili, di minerali (selenio, fosforo, fluoro, iodio) e di alcune vitamine del complesso B (oltre alle vitamine A ed E presenti soprattutto nei pesci grassi come tonno, anguilla e sgombro). Inoltre il pesce, grazie ad un più modesto contenuto di tessuti connettivi rispetto alla carne, risulta più digeribile; infine i suoi grassi al pari di quelli vegetali sono ricchi di composti polinsaturi (tra cui i tanto decantati Ω3), che li rendono preferibili per le loro proprietà anticoagulanti, anti-ipertensive e anti-infiammatorie, nonché per il loro contributo al mantenimento del livello ematico ottimale di colesterolo buono nel sangue. Anche i molluschi ed i crostacei pur se meno ricchi di proteine sono raccomandati per il loro tenore in sali minerali come zinco, magnesio, iodio e, soprattutto nei bivalvi, anche ferro. L etichetta del pesce fresco Nell aprile del 2002 è entrato in vigore il DM 27/03/2002, che fissa i criteri attuativi per il Regolamento 2065/2001/CE sull etichettatura dei prodotti ittici. Questo provvedimento prevede, per tutti i prodotti ittici in commercio, una specifica etichetta, che deve riportare le seguenti informazioni: la denominazione commerciale della specie il metodo di produzione la zona di cattura La denominazione commerciale. Il Regolamento 2065/2001/CE ha imposto agli Stati membri la stesura di una lista di denominazioni commerciali autorizzate, allo scopo di contenere le frodi rese possibili da una nomenclatura incerta e variegata, legata a tradizioni locali, che facilitava lo sfruttamento truffaldino la somiglianza tra specie di differente pregio. Ora invece vige l obbligo di commercializzare i prodotti ittici, su tutto il territorio nazionale, secondo le denominazioni commerciali riconosciute dal DM 27/03/2002 e successive modificazioni. Questo ha ridotto notevolmente la confusione, favorendo l esercizio della libertà di scelta da parte del consumatore. Il metodo di produzione. Questa menzione indica se il pesce proviene da allevamenti o se è stato catturato. L indicazione prevede tre opzioni: pescato pescato in acque dolci allevato Test noi consumatori 2

3 Zona FAO n. 21 Zona FAO n. 27 e 27 IIId Zona FAO n. 31 Zona FAO n. 34 Zona FAO n. 41 Zona FAO n. 47 Zona FAO n. 37.1; 37.2; 37.3; 37.4 Zona FAO n. 51 e 57 Zona FAO n. 61; 67; 71; 77; 81; 87 Zona FAO n. 48; 58; 88 La zona di cattura. Questa menzione individua il luogo d allevamento o di cattura, sia che si tratti di pesci nostrani sia che provengano da Stati dell Unione Europea o da Paesi Extracomunitari. L indicazione prevede: A. Per i prodotti pescati in mare: Oceano Atlantico nord-occidentale Atlantico nord-orientale e Mar Baltico Oceano Atlantico centro-occidentale Oceano Atlantico centro-orientale Oceano Atlantico sud-occidentale Oceano Atlantico sud- orientale Mar Mediterraneo e Mar Nero Oceano Indiano Oceano Pacifico Oceano Antartico N.B.: È facoltà del venditore indicare una zona di cattura più dettagliata (ad esempio, nella Zona FAO n.37, Mar Adriatico). B. Per i prodotti pescati in acque dolci: Nome del Paese membro o del Paese terzo di origine C. Per i prodotti di allevamento: Nome del Paese membro o Paese terzo/più Paesi membri o Paesi terzi Il campo di applicazione del DM 27/03/2002 Il decreto sull etichettatura dei prodotti ittici si applica a pesci, crostacei e molluschi, che siano vivi, freschi, refrigerati, congelati, surgelati, decapitati, sgusciati, tagliati in pezzi o in filetti oppure triturati, secchi, salati, in salamoia, affumicati, anche preventivamente precotti, in polvere, in farina o in pellets, purché atti all alimentazione umana. I controlli Gli operatori della filiera sono tenuti ad assicurare la tracciabilità del prodotto ittico, mentre il ruolo delle autorità nazionali di tutti gli Stati membri è quello di controllare che ad ogni passaggio della commercializzazione le informazioni relative alla denominazione commerciale, al metodo di produzione e alla zona di cattura siano disponibili. L etichetta è veramente obbligatoria? La questione non è di chiarissima interpretazione. L art. 1, comma 2 del Decreto ministeriale 27/03/ 2002, «Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo», che recepisce il Regolamento comunitario sull etichettatura del pesce (Reg. 2065/2001/CE), dispone effettivamente l obbligo di informazione del consumatore in merito alla specie ed alla provenienza del pesce in commercio, ma non specifica le modalità dell informazione stessa. Il successivo art. 2, che fissa le condizioni per il soddisfacimento dei requisiti di tracciabilità, stabilisce che le informazioni obbligatorie in ogni stadio della commercializzazione possono essere fornite, secondo i casi, mediante l etichettatura o l imballaggio del prodotto, oppure mediante un qualsiasi documento commerciale della merce, ivi compresa la fattura. Secondo alcuni questo significa che, mentre durante tutte le fasi della commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio gli operatori possono astenersi dall uso delle etichette, garantendo comunque la tracciabilità con strumenti alternativi, nella fase finale di vendita al consumatore vige l obbligo di etichettatura; obbligo che peraltro, nel caso di prodotti sfusi o preincartati, sarebbe soddisfatto anche con l esposizione di un cartello nei pressi del prodotto, secondo quanto previsto dalla normativa generale sull etichettatura dei prodotti alimentari (D.lgs. 109/92). Secondo altri, invece, l esenzione dall obbligo di esporre l etichetta è da intendersi estesa anche al venditore al dettaglio. Sebbene siamo del parere che la prima delle due interpretazioni sia quella maggiormente vicina allo spirito delle più recenti norme sull etichettatura, resta fermo che in ogni caso è riconosciuto al consumatore il pieno diritto all informazione. È dunque compito del consumatore stesso, in mancanza dell etichetta, chiedere delucidazioni. Il commerciante è tenuto a rispondere e ad esibire la documentazione comprovante le sue affermazioni. Test noi consumatori 3

4 Il pesce d acquacoltura Esistono diverse tipologie di allevamento ittico, che possiamo suddividere in tre categorie: allevamento intensivo, semiestensivo ed estensivo. Nell allevamento intensivo i pesci vivono in vasche di acqua dolce, salata o salmastra, e sono alimentati esclusivamente con mangimi artificiali, secondo diete specificamente formulate per ogni singola specie. La maricoltura è invece un particolare tipo di allevamento intensivo in cui i pesci sono posti in grosse gabbie galleggianti o sommerse in mare aperto. Nell allevamento estensivo (vallicoltura) il pesce viene seminato allo stato giovanile in lagune o stagni costieri, e si nutre in maniera naturale, sfruttando le risorse dell ambiente. L allevamento semiestensivo è una forma di acquicoltura intermedia, in cui i pesci hanno una dieta ibrida, che vede una base di alimentazione naturale integrata con mangimi artificiali. Il pesce da acquacoltura ha in genere lo stesso valore nutrizionale del pescato, sebbene nel caso dell allevamento intensivo il contenuto in grassi può essere più elevato. Si tratta però di grassi che come nel pescato sono particolarmente ricchi di composti polinsatiru e di Omega 3. La possibilità di prelevare il prodotto secondo le quantità richieste dal mercato offre inoltre il vantaggio di ridurre notevolmente l invenduto, garantendo in qualche modo una freschezza costante. Lo svantaggio, naturalmente, è quello della qualità: le caratteristiche organolettiche del pescato sono in genere superiori. Il pesce allevato in maniera estensiva, tuttavia, rappresenta spesso un buon compromesso tra qualità e prezzo. I mangimi con cui viene alimentato il pesce d acquacoltura sono composti di materie prime che la normativa vuole scelte con particolare attenzione all ecocompatibilità ed alla digeribilità da parte delle specie ittiche cui sono destinati. Essi sono principalmente composti di farina ed olio di pesce (dal 50 all 80%) derivati da pesce fresco di basso valore commerciale. La frazione rimanente è composta da proteine vegetali in gran parte farine di soia e da amidi derivati dal frumento usati come leganti. Le farine di carne sono invece da tempo escluse per legge anche da questo tipo di formulazioni. I controlli sugli allevamenti e sui mangimi sono di competenza delle Asl, che grazie anche al numero di impianti relativamente modesto (circa un migliaio su tutto il territorio nazionale) effettuano periodicamente prelievi ed analisi. I Molluschi bivalvi I Molluschi bivalvi devono provenire da un centro di depurazione o da un centro di spedizione e devono essere sempre accompagnati, fino alla vendita al dettaglio, da un bollo sanitario recante informazioni circa: il Paese speditore; la specie dei molluschi bivalvi con la denominazione scientifica e in lingua italiana; l identificazione del centro di depurazione o di spedizione a mezzo del numero di riconoscimento rilasciato dalla competente autorità sanitaria; la data di confezionamento riportante almeno il giorno e il mese; la data di scadenza o, in alternativa, la menzione i molluschi bivalvi devono essere vivi al momento dell acquisto. Il bollo sanitario può essere stampigliato sul materiale di confezionamento, apposto su un etichetta separata e fissata a detto materiale o posta all interno della confezione. Può essere del tipo a fissazione mediante torsione o gancio; non deve essere trasferibile; i caratteri devono essere leggibili, indelebili e facilmente decifrabili; deve essere utilizzato una sola volta. Test noi consumatori 4

5 Riconoscere il pesce fresco Pesce fresco Odore Tenue, marino. Gradevole Acre, sgradevole Pesce non fresco Aspetto generale Brillante, metallico, iridescente Smorto, senza riflessi Corpo Rigido, arcuato Flaccido, molle Squame Aderenti Non aderenti Pelle Colori vivi, cangianti Colori spenti Occhio Branchie Carni Costole e colonna In fuori, cornea trasparente, pupilla nera Rosee o rosso sangue, prive di muco Compatte, elastiche, bianche o rosee Aderenti alla parete addominale e ai muscoli dorsali Infossato nell orbita, cornea lattiginosa, pupilla grigia Giallastre o brune, mucolattiginose Milli, friabili, con bordo giallastro Non aderenti E se il pesce è surgelato? Come si è detto, il campo di applicazione del DM 27/03/2002 comprende anche i prodotti ittici conservati, e quindi anche per questi sono obbligatorie le indicazioni relative alla denominazione commerciale, al metodo di produzione ed alla provenienza. Inoltre in questi casi devono essere riportate anche tutte le menzioni previste dal D.lgs. 109/1992 per l etichettatura dei prodotti preconfezionati e preincartati. Nel caso dei prodotti ittici surgelati, pertanto, l etichettatura completa deve fornire le seguenti informazioni: la denominazione di vendita o la denominazione commerciale della specie completata dal termine surgelato ; il metodo di produzione (pescato o allevato), la zona di cattura per il pescato in mare ed il Paese di provenienza per il pescato in acque dolci e l allevato; l elenco degli ingredienti e cioè delle specie in caso di miscuglio (per es. preparato per risotto alla pescatora); l indicazione non è obbligatoria in caso di confezioni monoingrediente; la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale; la glassatura (lo strato di ghiaccio che avvolge il prodotto) è considerata tara: l etichetta deve pertanto specificare che il peso del prodotto è da intendersi al netto di essa; il termine minimo di conservazione ( da consumarsi preferibilmente entro ); il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea; la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; I crostacei È sempre consigliabile acquistare crostacei ancora vivi. La lucentezza, in ogni caso, può essere considerata un buon indizio di freschezza. Quelli meno freschi, invece, appaiono più opachi, e le loro carni sono meno turgide, a causa della rapida perdita d acqua. Anche l annerimento della testa (sede dell apparato digerente) è indice di scarsa freschezza, essendo dovuto ai processi di deterioramento dei residui di cibo. Test noi consumatori 5

6 le modalità di conservazione del prodotto dopo l acquisto, l indicazione della temperatura di conservazione e dell attrezzatura richiesta; l avvertenza che il prodotto una volta scongelato non deve essere ricongelato e le istruzioni per l uso; la quantità di taluni ingredienti e categorie di ingredienti, qualora figurino nella denominazione di vendita o siano messi in rilievo con parole o immagini nell etichettatura (es. zuppa di pesce all aragosta: in questo caso è obbligatorio indicare la percentuale di aragosta presente); il prezzo di vendita della confezione. Direttore: Paolo Landi Direttore responsabile: Francesco Guzzardi Comitato di redazione: Angelo Motta, Fabio Picciolini Amministrazione: Adiconsum, via Lancisi 25, Roma Reg. Trib. Roma n. 350 del Iscriz. ROC n Sped. abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma ADESIONI E ABBONAMENTI Adesione individuale: euro 31,00 (15,00 per gli iscritti Cisl) Abbonamento al settimanale Adiconsum News + mensili Adifinanza, a cura del settore credito e risparmio, Consumi & diritti, a cura del Centro giuridico Adiconsum e Attorno al piatto, a cura del settore sicurezza degli alimenti e nutrizione: euro 25,00 (15,00 per gli iscritti Cisl) Abbonamento al bimestrale La guida del consumatore : euro 25,00 (12,00 per gli iscritti Cisl) Adesione + Abbonamento a La guida del consumatore : euro 43,00 (27,00 per gli iscritti Cisl) I versamenti possono essere effettuati su c.c.p intestato ad Adiconsum Test noi consumatori 6

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