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1 Valore in dogana. Cenni storici. Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Venezia, 26 novembre 2011 Francesco Gattola Ufficio Applicazione Tributi DCGTRU Agenzia delle Dogane Roma 1

2 Evoluzione dopoguerra WTO 1994 GATT 1979 D.V.B GATT 1947 ITO

3 Art. VII GATT Merce simile Merce importata al quale si applica il diritto Non su valore di merce di origine nazionale né su valori arbitrari o fittizi VALORE REALE

4 Art. VII GATT Il valore reale = prezzo al quale, nei tempi e luoghi determinati dalla legislazione del paese di importazione, le merci importate/simili sono vendute/offerte in vendita in occasione di operazioni commerciali normali effettuate in condizioni di piena concorrenza. valore normale (B DV) travenditore e valore normale (B.D.V.) tra venditore e compratore indipendenti (non legati)

5 Art. VII GATT Poiché si trattava di dover ragionevolmente ricostruire il valore reale/normale sulla base dei prezzi praticati nei mercati di esportazione ed in quelli di importazione, ogni doganiere disponeva di una quantità considerevole di listini prezzo, cataloghi, mercuriali, tariffe da consultare per ogni bolletta. Pex Pim = margine utile commercio int.le

6 Problemi del valore normale (Kennedy Round) = non tariff barriers Vlt Valutazione troppo discrezionale i = mancanza trasparenza; non riflette il rapporto tra cambiamento del prezzo ed i vantaggi concorrenziali; nuovi e rari prodotti non sono previsti nei listini e nelle mercuriali; prezzi praticati iluogo di esportazione e per prodotti simili ili nel mercato di importazione; differenti interpretazioni nelle diverse dogane; uso del valore per combattere il dumping; incertezza dell importatore prima della presentazione in dogana dll della merce: ciò che è normale in un mercato (e per il suo delegato nei consessi internazionali) non è altrettanto normale per altri.

7 GATT accordo sull applicazione dell art.vii (1979) accordo OMC 1994 Abbandono del vecchio concetto di valore normale (per cui è possibile il riferimento al prezzo mediamente praticato )per recepire il principio di neutralità attraverso il valore di transazione o valore di fattura (prezzo pagato o da pagare): la verifica di dati quanto più obiettivi ed inconfutabili avviene attraverso una ricostruzione documentale dei fatti (diversa per ogni fattispecie).

8 Accordo OMC Reg. Cee 2913/92 Valore non più unilateralmente ricostruito o stabilito dalla Dogana ma quello dichiarato dalla parte privata, salvo prova contraria. Prezzo di fattura Addizioni Obiettive e quantificabili Prezzo pagato o pagabile Deduzioni obiettive quantificabili

9 WTO Decision No. 6.1 (1995) Decisione sull onere della prova Domanda all importatore di fornire altre spiegazioni: documenti + altro Ancora avendo dubbi ragionevoli, il valore in dogana non può basarsi sulle disposizioni art. 11 La Dogana comunica i suoi argomenti alla base del dubbio Decisione finale motivata da comunicare per iscritto Ragionevole opportunità di controbattere tt

10 WTO Decision No. 6.1 (1995) E del tutto appropriata nell applicare l Agreement l assistenza di uno Stato nei confronti di un altro in termini mutualistici. Guida allo scambio di informazioni in materia di Valore in Dogana: Ragionevole dubbio: non applicazione ai sensi dell Art. 1. Informazione non presa a base. Solo parte della soluzione (insieme al risk assessment, post audit, ecc..). checklist sulle azioni di verifica del valore.

11 Oltre il valore di transazione Merci iidentiche = stesso Paese, stesse caratteristiche ti fisiche, i qualità, rinomanza (se due, valore più basso); Merci similari = caratteristiche analoghe vendute dalla stessa persona allo stesso livello ll commerciale ed in quantità identiche; altrimenti correzioni opportune e riscontrabili ragionevolmente; Valore dedotto = P. a persone non legate commissioni/margini per utili spese trasporto/assicurazione t i dazi idoganali; Valore calcolato (ricostruito) = costi materie prime + costi produzione + royalties + utili (M.A.A.) Criteri sussidiari: con mezzi ragionevoli compatibili con art. VII Gatt. Comunque mai su valori arbitrari/fittizi, minimi, del mercato interno dell esportatore, a destinazione di altro Paese diverso da importatore, del più elevato tra 2 valori possibili, del P praticato nella UE.

12 Valore in dogana. Le Royalties. Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Venezia, 26 novembre 2011 Francesco Gattola Ufficio Applicazione Tributi DCGTRU Agenzia delle Dogane Roma 12

13 Fonti normative Artt CDC Artt bis 181bis DAC Allegati Artt. 69 e 70 D.P.R. 633/72 (IVA)

14 Disciplina Principio generale = valore di transazione (prezzo effettivamente pg pagato o da pg pagare per le merci) a cui vanno addizionati i costi per: Commissioni e spese di mediazione Contenitori + imballaggio esterno Beni/servizi utilizzati nella produzione Trasporto + assicurazione i Corrispettivi e diritti di licenza

15 Nozione di royalties All. 23 (note interpretative art. 32, prg. 1 lett. c) del CDC: tra l altro i pagamenti effettuati per brevetti, marchi di fabbrica o di commercio e diritti d autore.

16 Nozione di royalties Art. 157 prg. 1 DAC: il pagamento pg per l uso dei diritti inerenti: 1. Fabbricazione merci importate (brevetti, modelli, know how) 2. Vendita per l esportazione delle merci importate (marchi commerciali, di fabbrica, modelli depositati) 3. Impiego/rivendita merci importate (diritti d autore, proc. di produzione incorporati inscindibilmente nelle merci)

17 Nozione di royalties Modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio (1997): compensi di qualsiasi natura corrisposti per l uso o concessione in uso di un diritto d autore, dautore, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni, modelli, progetti, formule, procedimenti segreti, attrezzature industriali, commerciali, scientifiche, know how.

18 Modalità pagamento brevetti, knowhow Marchi Diritti d autore Il licenziatario paga le royalties al licenziante (accordo di licenza)

19 Modalità pagamento Rate (mensili, trimestrali, annuali), solitamente una % su fatturato o ricavo di vendita Somma forfettaria Canone di licenza + rate ulteriori

20 Modalità pagamento Royalties pagate sull acquistato Per pezzo acquistato In% sul valore acquistato (lordo /netto) della merce importata Royaltiespagate sul venduto Per pezzo venduto In % sul fatturato netto di vendita dei prodotti importati

21 Royalties pagate sul venduto Differimento i della dll Cl Calcolo, l previo determinazione accordo con la dl del valore in dogana dogana, di una Scelta dell (art. 257 DAC): importatore rettifica globale Contabilizzazione per importazioni immediata dell importo dei dazi calcolati sulla base delle indicazioni provvisorie Costituzione di garanzia sufficiente per coprire la differenza tra importo dichiarato e quello virtuale. effettuate in un periodo +/ rappresentativo.

22 Incidenza Royalties Modalità di calcolo Tra l 8 ed il 15% sul prezzo di vendita della merce importata Diffusione degli accordi di licenza negli scambi commerciali Particolarmente nel mercato dei giocattoli, dell abbigliamento e nell agroalimentare

23 Quando includerle DEVONO ESSERE VERSTATE DAL COMPRATORE NON DEVONO ESSERE INCLUSE NEL PREZZO EFFETTIVAMENTE PAGATO O DA PAGARE DEVONO ESSERE RELATIVE ALLE MERCI DA VALUTARE DEVONO ESSERE UNA CONDIZIONE DI VENDITA DELLE MERCI DA VALUTARE

24 RAPPORTI TRA SOGGETTI LICENZIATARIO = ACQUIRENTE = IMPORTATORE (ITA) LICENZIANTE = VENDITORE = ESPORTATORE

25 RAPPORTI TRA SOGGETTI ESPORTATORE venditore licenziatario Acquirente Importatore in ITA Art. 162 DAC Irrilevanza dl del Paese di residenza licenziante

26 RAPPORTI TRA SOGGETTI ACQUIRENTE IMPORTATORE ITA LICENZIATARIO VENDITORE ESPORTATORE LICENZIANTE

27 Regola non inclusione nel Prezzo Occorre attentamente verificare che le royalties non siano già contabilizzate in fattura dal produttore/fornitore al fine di evitare duplicazioni. LETTURA DETTAGLIATA SIA DEL CONTRATTO DI LICENZA CHE DELLA FATTURA DI VENDITA (VOCE DIRITTI DI LICENZA)

28 Relazione royalties/merci oggetto ingredienti/elementi serventi del processo di del prodotto oggetto di licenza dell accordo di licenza produzione/fabbricazione dei prodotti oggetto di licenza

29 Art. 32 co. 2 CDC + all.to 23 Ogni elemento da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare è basato esclusivamente su dati oggettivi e quantificabili. In mancanza di dati oggettivi e quantificabili, il valore di transazione non può essere determinato applicando l art lart. 29 (esempio del prodotto poi mescolato con altro di origine nazionale con impossibilità di identificare poi separatamente il primo dal secondo).

30 TAXUD/800/2002 KNOW HOW (formule, ricette, istruzioni sul modo di usare il prodotto oggetto di licenza). Se però il corrispettivo è relativo alle spese di formazione del personale del licenziatario (assistenza tecnica nei settori del management, contabilità, uso dei macchinari come nel franchising ), si deve escludere dal valore in dogana.

31 Condizioni di vendita scenario a due parti art. 159 DAC LICENZIANTE/VENDITORE/ESPORTATORE Scenario a tre parti art. 160 DAC VENDITORE/ESPORTATORE Merci Royalties Controllo diretto/indiretto LICENZIANTE Royalties Merci LICENZIATARIO/ACQUIRENTE/IMPORTA TORE ITA LICENZIATARIO/ACQUIRENTE/IMPORTA TORE ITA

32 Controllo diretto o indiretto All. 23 DAC: si considera che una persona ne controlli un altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda licenziante produttore venditore licenziatario

33 Condizioni di vendita per essere inclusi nel valore in dogana delle merci dichiarate per l importazione, i corrispettivi ed i diritti di licenza debbono configurarsi come condizione della vendita, ossia come elemento essenziale del contratto di compravendita tra il fornitore estero e l importatore acquirente, tale da impedire la fornitura delle merci in caso di mancato pagamento (art. 32 del CDC e art. 157 delle DAC).

34 Condizioni di vendita l art. 159 delle DAC richiede che al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate è aggiunto un corrispettivo o diritto di licenza relativo al diritto di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica soltanto se: il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all'importazione le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore.

35 Condizioni di vendita A mente dell art. 160 dlr del Reg. CE 2454/93 qualora l acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza ad un terzo, le condizioni previste dall art. 157, par. 2, si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all acquirente acquirente di effettuare tale pagamento.

36 COMMENTO 11 TAXUD/800/2002 Oltre il mero controllo sulla qualità, occorre una combinazione di una serie di fattori ivi elencati (indicatori), tra cui: a) il licenziante sceglie ed impone il produttore; b) controlla la produzione (centri e metodi); c) ha diritto di esaminare la contabilità del produttore o dell acquirente; d) divieto di produzione per la concorrenza senza consenso del licenziante; e) il licenziante sceglie i metodi di produzione da utilizzare e fornisce i modelli; f) le specifiche tecniche sono proprie del marchio del licenziante; g) caratteristiche delle merci e tecnologia utilizzata definite dal licenziante.

37 Condizione di vendita (implicita od esplicita) La linea di confine tra royalties da comprendere e royalties da escludere consiste nella loro connessione al contratto di compravendita (collegamentonegozialenegoziale tra questo ed il contratto di licenza): l ll l è f se il prezzo della licenza è fattore irrinunciabile di tale contratto, esso è da includere nel valore.

38 CTP Milano 2010 Importanza di dei pareri del dlcomitato valore (TAXUD), ritenuti pregnanti per una corretta interpretazione t i dll delle norme doganali liin materia, considerato il rinvio dell art. 43 NCDC: La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all art. 184 prg. 2 le misure che stabiliscono gli elementi che, ai fini della determinazione del valore in dogana, devono essere addizionati al prezzo effettivamente pagato o da pagare o che possono essere esclusi.

39 CTP Milano 2010 Per determinare se i corrispettivi e diritti di licenza vengano pg pagati come condizione di vendita delle merci da valutare, il problema da risolvere (p. 12 commento n.3) 3)è di accertare se il venditore è disposto a vendere le merci senza che siano pagati un corrispettivo o un diritto di licenza.

40 CTP Milano 2010 La sopravvenuta conoscenza di ftti fatti che comportano una modifica della dichiarazione doganalenon non costituisce un errore attivo dell Amministrazione che ha il potere/dovere di procedere alla revisione dell accertamento (artt. 78 CDC e 11 D.Lgs. n. 374/1990) per correggere gli elementi dell accertamento che comportano una diversa contabilizzazione i dei didiritti itti doganali dovuti : non sussiste l errore attivo della Dogana quale condizione prevista dall art art. 220 n. 2 b) CDC che legittima l affidamento del debitore.

41 CTP Milano 2010 il licenziatario i i può produrre direttamente t i prodotti previa approvazione del licenziante, ma può anche disporre che la produzione possa essere effettuata da terzi. In tal caso deve darne preventiva comunicazione al licenziante (che può opporsi) ed è interamente responsabile dell osservanza delle calusole contrattuali.; il licenziante i ha anche il diritto itt di intervenire i direttamente nei luoghi della produzione al fine di verificare la conformità dei prodotti alle leggi in generale ed al contratto di licenza : il quadro che ne emerge palesa le condizioni di vendita.

42 CTP Varese 2009 dall esame del contratto emerge che vi sia un controllo indiretto del titolare del diritto licenziato nel processo di produttivo, atteso che il titolare del diritto di licenza si riserva un espresso ed effettivo controllo sulla produzione, consistente non solo nella previa approvazione del produttore ma anche nella richiesta di rispetto del codice di condotta per i fabbricanti e nell attività di verifica.

43 CTP Milano 2008 Con riferimento i all autofatturazione di royalties, li una interpretazione che ritenesse fondato l assunto dell ufficio i con la richiesta ihi dl del pagamento dell IVA, senza tener conto del versamento della stessa, anche se in difformità della normativa riguardo alle modalità e ufficio di destinazione, determinerebbe una duplicazione dell imposta sullo stesso rapporto tributario con violazione del principio della neutralità dell applicazione dell IVA.

44 CTP Milano 2008 laddove una verifica condotta sulla inclusione i di royalty nel valore in dogana constati un debito IVA non dichiarato che, se dichiarato correttamente, avrebbe comportato un concomitante diritto alla detrazione, l omesso esercizio del diritto alla detrazione è indissociabile dall omessa dichiarazione del debito fiscale. Detrazione e debito IVA = 2 facce della stessa medaglia per cui ogni rettifica operata dal fisco deve prendere entrambe in considerazione. La Dogana, determinando il debito erariale senza tener conto dell imposta già versata a monte mediante autofattura, ha violato i principi comunitari della neutralità dell imposta e del divieto di doppia imposizione

45 CTP Firenze il fatto che il produttore debba realizzare manufatti rispondenti a elevati standard qualitativi imposti dal proprietario della licenza non implica l esistenza lesistenza di un controllo, sia pure indiretto, sui fornitori extracomunitari.

46 CTP Milano l onere della prova in ordine all esistenza del legame, di diritto o di fatto, tra il licenziatario e il produttore deve essere fornita dall Agenzia delle Dogane attraverso una serie di elementi gravi, precisi e concordanti.

47 Revisione dell accertamento Dall esame dll della documentazione fornita dll dalla società. la stessa ha corrisposto royalties in virtù di contratti di licenzacalcolate calcolate sugli importi netti fatturati (su prezzo unitario di vendita X n articoli venduti). Tuttavia si è constatato che lo stesso corrispettivo, inserito nella casella 45 (aggiustamento) del DAU, è stato calcolato applicando la % di royalties previste it per contratto tt direttamente sul prezzo di acquisto indicato in fattura e dichiarato al momento dell importazione e non, come indicato dal contratto di licenza, sugli importi netti fatturati.

48 Case study Comitato Il caso concerne la non iscrizione i i dll delle royalties li e diritti i i di licenza sul valore in dogana dichiarato al momento dell'importazione delle merci vendute da una società svizzera ad una società collegata italiana, che aveva firmato un accordo in merito al pagamento dei canoni e diritti per una terza società collegata, anche questa con sede in Svizzera. I rapporti commerciali tra le aziende (tutte appartenenti allo stesso gruppo industriale) possono essere riassunti come segue. CH1 LICENZIANTE CH2 PRODUTTORE IT1 LICENZIATARO IMPORTATORE conclude un accordo con IT 1, concedendo a quest'ultima il diritto esclusivo e la licenza di utilizzare i marchi, know how, brevetti e relativi diritti di proprietà intellettuale. vende prodotti, oggetto dell'accordo, ad esso 1. acquista i beni per loro rivendita nel territorio di Italia, San Marino e il Vaticano. Il "prezzo" dei diritti di licenza è una percentuale delle vendite nette (in Italia) dei prodotti.

49 Case study Comitato IT riceve 1 da CH 2 una fattura per l'acquisto dei prodotti. Tale fattura è la base per la dichiarazione di valore in dogana delle merci importate. Questa fattura non include le spese di licenza e royalty. IT 1, sulla base delle sue vendite mensili, riceve una fattura separata dal CH 1 per il pagamento delle royalties e diritti di licenza.

50 Case study Comitato Artt. 32 (1) (c) + 32 (5) (b) CDC; Artt. 159 e 160 delle DAC. IT1 ha contestato le conclusioni dell'amministrazione doganale, in particolare sostenendo che: 1. il licenziante è un terzo non legato, la vendita dei prodotti soggetti a licenza, da CH1 a IT 1, non dipende dal pagamento delle royalties da IT1 a CH1. 2. Laccordo L'accordo di licenza permette a IT1 di avere "gli ingredienti prodotto da una o più parti indipendenti sul territorio o altrove, utilizzando il proprio know how o la licenza sui brevetti". Questa condizione è anche legata al marchio e l'applicazione del terzo comma dell'articolo 159 delle DAC. 3. I diritti di licenza sono calcolati, secondo l'accordo, sulla base delle vendite nette realizzato da IT 1 in Italia, San Marino e il Vaticano, tali contributi non riguardano prodotti venduti e destinati alla UE. (È stato sottolineato che per le vendite dei prodotti in altri territori, all'interno o all'esterno dell'ue, nessun diritto sarebbe dovuto).

51 Case study Comitato Anche quando il dazio doganale è pari a 0%, la questione dell'iva si pone in relazione al pagamento dei canoni, dopo l'importazione sulle vendite nette. In tal caso si comprendono tali pg pagamenti nel valore in dogana (importazione post)? Ha importanza che il parametro è il fatturato netto della società IT1, non le vendite relative (dice la Società) per l'importazione della merce? Se è accettato, sulla base del Contratto di licenza, che l'acquirente è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore, qual è il significato del fatto che si tratta di uno scenario a tre parti, di cui all'articolo 160 delle DAC? In altre parole, qual è il legame tra l'articolo 159 e 160 delle DAC?

52 Case study Comitato Art. 160DAC CH1 e CH2 (rispettivamente licenziante e venditore) sono collegati, le condizioni di cui all'articolo 157 (2) DAC per l'inclusione dei diritti di licenza al prezzo pagato o da pagare sono soddisfatte. Art. 157 (2) DAC i diritti di licenza devono essere aggiunti al prezzo pagato o da pagare quando: Sono in relazione alle merci da valutare; Il pagamento costituisce una condizione di vendita. l'accordo stabilisce l'obbligo per IT1 di pagare CH1 per il diritto esclusivo e la licenza di utilizzare i marchi, know how, brevetti e relativi diritti di proprietà intellettuale. Ininfluente il fatto che l'importo pagato da IT1 è calcolato come % delle vendite nette, essendo considerato mera pratica contabile (l'art. 161, comma 2 non si applica).

53 Case study Comitato In sintesi, sembra opportuno concludere che nel caso in questione, per la determinazione del valore in dogana delle merci, royalties e pagamenti di licenze devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare solo nella misura in cui non si riferiscono al diritto di utilizzare marchi.

54 Nuove DAC Atil Article Royalties and licence fees MCC implemented provision ii MCC empowering provision ii Current IP provision Article 41 Article 43(a) Article Current Code Provision Art For the purposes of Article (1)(c), royalties and licence fees refers to payment for the use of rights relating to, inter alia, know how, trade marks, copyright, patents, designs and models. 2. Royalties and licence fees are related to the imported goods where, in particular, the rights transferred under the licence or royalties agreement are embodied in the goods. The method of calculation of the amount of the royalty or licence fee is not the decisive factor. However, where the method of calculation of the amount of a royalty or licence fee derives from the price of the imported goods, it may be assumed in the absence of evidence to the contrary that the payment of that royalty or licence fee is related to the goods to be valued. 3. Payments made by the buyer for the right to distribute or resell the imported goods are not part of the customs value if such payments are not a condition of the sale for export to the Customs territory of the Community of the goods. 4. Royalties and licence fees are considered to be paid as a condition of sale for the imported goods a) if the seller or a person related to the seller requires the buyer to make this payment, or b) if the payment is made to satisfy an obligation of the seller, or c) if the goods cannot be sold to, or purchased by, the buyer without payment of the royalties or license fees. [This condition is met in the following cases: [the seller is required by contract to pay royalties or license fees to the licensor and the buyer pays the licensor to satisfy an obligation of the seller; and/or the seller may refuse to sell, or cancel the sale of the goods, if the buyer does not pay royalties or license fees to the licensor.] 5. The country in which the recipient of the royalty or licence payment is established is not a material consideration.

55 Valore in dogana. Le spese per commissioni e mediazione. Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Venezia, 26 novembre 2011

56 Art. 32 Reg. CE 2913/1992 Debbono essere aggiunti al valore di transazione, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non sono stati inclusi nel prezzo pagato o da pagare. COMMISSIONI E SPESE DI MEDIAZIONE, ESCLUSE LE COMMISSIONI DI ACQUISTO

57 Art. 32 Reg. CE 2913/92 co. 4 Commissioni di acquisto = somme versate dall importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo al momento dell acquisto delle merci da valutare. pianificazione verifica/controllo contenzioso

58 Commissioni e spese per mediazione Attività di intermediazione svolte da un terzo ai fini del perfezionamento dell affare alla base dell importazione e sostenute dall importatore sulla base di elementi oggettivi e quantificabili riferibili esclusivamente alle merci oggetto dell operazione commerciale.

59 Commissioni e spese per mediazione produttore pagate all estero mediazione prodotto Affari (no rappresentanza)

60 Commissioni di acquisto Commissioni di acquisto Corrisposte postimport x servizi acquisto/vendita successivi ad immissione il LP Corrisposte ad agente per rappresentanza al momento dell acquisto

61 Giurisprudenza comunitaria Causa C 379/00 (Overland Footwear Ltd v. Commissioner of Customs & Excise) una commissione d acquisto inclusa nel valore in dogana e non distinta dal prezzo = parte integrante del valore di transazione (non scorporabilità).

62 Comitato valore Commissione Europea (conclusione 14 Taxud 800/2002) Contratto d agente Y X Z PRODUTTORE

63 Comitato valore Commissione Europea (conclusione 14 Taxud 800/2002) Il compratore Y dichiara il prezzo dll delle merci in dogana e presenta la fattura emessa da X: la commissione d acquisto non è dichiarata come elemento del valore. In teoria occorrerebbe presentare la fattura del fornitore fabbricante fabbricante ma in tale circostanza la Dogana può accettare la fattura di X (senza commissioni d acquisto) con riserva di eventuali verifiche.

64 Profili soggettivi Agente Mandato (con/senza rappresentanza) Remunerazione = commissione (in genere % del prezzo fatturato dei beni) Dalle tipologie di agente si può indurre se tale remunerazione vada o meno addizionata i al prezzo pagato o da pagare ex art. 32 CDC.

65 Profili soggettivi per conto dl del venditore Agente di ricerca clienti vendita organizza deposito (selling agent) consegna i beni Selling commissions incluse in fattura (nel valore in dogana) escluse da fattura (da computare ed addizionare)

66 Profili soggettivi per conto dl del compratore Agente di acquisto (rapporto di fiducia) (buying agent) ricerca fornitori contratta raccoglie campioni illustra i prodotti ispeziona i beni Buying commission non va aggiunta se fatturata separatamente

67 Profili soggettivi BROKER terzo che agisce in favore di entrambi (venditore ed acquirente) mette in contatto le parti avendocome unico fine la conclusione dell affare Brokerage, fee, consideration calcolata in % sul prezzo di vendita = prestazione dl del servizio ii prestato da un intermediario

68 Onere della prova L importatore t è tenuto t a dare prova alla dogana della natura del rapporto e del ruolo svolto dall agente (attraverso contratti, pagamenti, corrispondenza, lettere di credito): se risulta che i servizi non sono in favore dell acquirente, può dalla dogana essere richiesta laggiunta l aggiunta delle commissioni al prezzo pagato o da pagare. La dogana ha l onus probandi nel caso ritenesse le spese sostenute da includere nel valore in dogana sulla base del contratto di agenzia, degli ordini, delle conferme, della corrispondenza (telex, e mail) mail), delle lettere di credito, oltreché di elementi fattuali.

69 Fattura di prima vendita Reg. CEE 1224/1980 art. 3.1 CDC art. 32 a).i DAC art. 147 c. 2 Sent. CausaC C 229/90 CGE First sale rule

70 Fattura di prima vendita Art. 147 co. 2 : qualora venga dichiarato un prezzo relativo ad una vendita anteriore all ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità, deve essere dimostrato adeguatamente all autorità doganale che tale vendita è stata conclusa ai fini della esportazione verso il territorio doganale...

71 Fattura di prima vendita Sentenza (causa C 299/90): quando un commissionario per l acquisto è intervenuto in nome proprio, ma ha rappresentato l importatore il quale ha sostenuto da solo il rischio finanziario dell avvenuta transazione, la transazione da prendere in considerazione per determinare il valore in doganadellamerce della importata è quellaavvenuta avvenuta fra il produttore/fornitore e l importatore

72 Fattura di prima vendita Sentenza (causa C 299/90): per cui la commissione d acquisto versata dall importatore al commissionario per l acquisto non deve essere inclusa nel valore in dogana anche qualora l importatore abbia qualificato come venditore il commissionario per l acquisto nella sua dichiarazione di valore in dogana ed abbia dichiarato il prezzo della merce fatturato da detto commissionario

73 Fattura di prima vendita Reg. CEE n. 1224/1980 art. 3: il valore di transazione che determina il valore in dogana è rappresentato dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità

74 Fattura di prima vendita Art. 147 co. 1, 2 DAC: in caso di più vendite successive realizzate prima della valutazione, può essere dichiarato anche un prezzo anteriore all ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale purché si dimostri: trasporto diretto verso la Comunità a cura del terzo fornitore, oppure le caratteristiche produttive delle merci tali da poter inequivocabilmente essere destinate al consumo esclusivamente nel mercato comunitario.

75 Fattura di prima vendita Cl Calcolo l della dll base imponibile ibil ai fini i del dlvalore in dogana delle merci il valore di fattura di prima vendita, quale prezzo effettivo della transazione (pagato o da pagare) da partedell acquirente acquirente al produttore/fornitore. Può essere posto un obbligo al rappresentante in dogana dell importatore di allegare, oltre alla fattura di prima vendita, anche la transazione tra intermediario ed acquirente finale al fine di rendere efficace ed efficiente il controllo documentale (anche in caso di procedure domiciliate o di revisioni dell accertamento).

76 Caso pratico Soluzione con Commento 7 Taxud/800/2002: Fornitori produttori Extra CE vendita Società svizzera gruppo vendite Europa vende Figlia IT Spedizione diretta dei beni come provato da polizza di carico e della packing list relativa al prodotto oggetto delle transazioni: le merci sono fabbricate in relazione alle specifiche CE (bollino CE); Inoltre alle altre società del gruppo sono state rilasciate analoghe autorizzazioni aventi ad oggetto la regola della prima fattura; Inoltre sono addizionate al valore in Dogana: le prestazioni di servizi R&S in % sul singolo prezzo di acquisto di ciascun prodotto, i costi di assicurazione (in % per ogni 100 $ di vendite mondiali stimate, costo degli stampi (costo dell assist/u prodotte x U importate).

77 Caso pratico P. del maker al middleman < Soc. HK ITA Soc. HK Trader Distributore fattura con % Ordine acquisto Soc. controllante ITA Ordinativo con specifiche dettate da ITA Fornitori specializzati fatturano a Soc. HK Merce

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