24 febbraio 2014 LOTTA ALLE FRODI. pagina 1 di 19. Renato Portale dottore commercialista

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1 LOTTA ALLE FRODI pagina 1 di 19

2 Lotta alle frodi IVA nella UE Regolamento 904/2010/UE recast del regolamento 1798/2003/CE Articolo 16 Disponibilità delle partite IVA comunitarie sistema VIES - obbligo di controllo preventivo nelle operazioni intracomunitarie (art. 18 reg. 282/11) Articolo 22 controllo entro sei mesi delle partite IVA di nuova apertura Scambio di informazioni: su richiesta senza preventiva richiesta (caso distance selling) spontaneo automatico Articolo 33 Eurofisc rete per lo scambio di informazioni pagina 2 di 19

3 Status del committente UE - Art. 18 Reg 1 par. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che un destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di soggetto passivo: a) se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA, qualora ottenga conferma della validità di tale numero d identificazione nonché del nome e dell indirizzo corrispondenti b) se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che quest'ultimo è un soggetto passivo e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento pagina 3 di 19

4 Status del committente UE Art. 18 Reg. 2 par. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di non* soggetto passivo qualora dimostri che tale destinatario non gli comunica il suo numero individuale di identificazione IVA * testo corretto dopo la modifica apportata all originale pagina 4 di 19

5 Status del committente extra-ue Art paragrafo Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito fuori della UE ha lo status di soggetto passivo: a) qualora ottenga dal destinatario il certificato rilasciato dalle autorità fiscali competenti per il destinatario attestante che questi svolge un attività economica che gli dà diritto ad ottenere un rimborso dell IVA a norma della XIII direttiva comunitaria (art. 38-ter Dpr 633/1972) b) se il destinatario non è in possesso di tale certificato, qualora disponga del numero IVA o di un numero analogo attribuito al destinatario dal paese di stabilimento dello stesso e utilizzato per identificare le imprese o di qualsiasi altra prova attestante che il destinatario è un soggetto passivo e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento pagina 5 di 19

6 FRODI FISCALI Lotta comune nella UE pagina 6 di 19

7 Frodi fiscali Gli Stati membri riscuotono soltanto la metà circa del gettito IVA di cui potrebbero disporre Gettito effettivo dell IVA nel 2010 (% del gettito teorico ad aliquote normali) Fonte Commissione Europea * Contributo del 22 maggio 2013 * pagina 7 di 19

8 RELAZIONE A COMMISSIONE UE lotta contro la frode in materia IVA Atto * Com/2014/71 final * del 12 febbraio 2014 Nel 2011 il divario è stato valutato per i 26 Stati membri a circa 193 miliardi di Euro, importo che corrisponde all'incirca all'1,5% del PIL dei suddetti Stati membri Il valore del divario IVA comprende anche insolvenze finanziarie e problemi relativi ai pagamenti Tuttavia le frodi IVA continuano a rappresentare un grave problema per gli Stati membri pagina 8 di 19

9 Ultimi strumenti di lotta alle frodi Direttive 22 luglio 2013 n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE Estensione art. 199-bis e nuovo art. 199-ter Direttiva IVA consentito agli Stati di introdurre, su base facoltativa e temporanea fino al 31 dicembre 2018, il reverse charge all interno di un elenco predeterminato di settori in presenza di frode improvvisa e massiccia: nuovo meccanismo di reazione rapida (QRM - Quick Reaction Mechanism) per ciascuno Stato - da completare entro sei mesi dalla richiesta - per applicare l'inversione contabile per un breve periodo - fino al 31 dicembre a seguito di apposita notifica dello Stato pagina 9 di 19

10 Operazioni che possono essere oggetto di inversione contabile senza limitazione temporanea (articolo 199 Direttiva 2006/112/CEE) A) prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari, considerata cessione di beni (D.P.R. 633 del articolo 17, comma sesto) B) messa a disposizione di personale per l esecuzione delle attività di cui alla lettera a) (articolo 17, comma sesto) C) cessioni di beni immobili, qualora il cedente abbia optato per l imposizione dell operazione (articolo 17, comma sesto) D) cessioni di materiali di recupero, di materiali di recupero non riutilizzabili in quanto tali, di avanzi, di materiali di scarto industriali e non industriali, di materiali di scarto riciclabili nonché di materiali di scarto parzialmente lavorati. Le norme sono già operanti in Italia dal 2003 dietro specifica decisione del Consiglio UE (D.P.R. 633 del articolo 74) E) cessioni di beni dati in garanzia da un soggetto passivo ad un altro soggetto passivo in esecuzione di questa garanzia F) cessioni di beni successive alla cessione del diritto di riserva di proprietà ad un cessionario che esercita tale diritto G) cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario pagina 10 di 19

11 Operazioni che possono essere oggetto di inversione contabile fino al (articolo 199-bis Direttiva 2006/112/CEE ampliato dal 2013) A) trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra B) trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla precedente lettera A C) cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo (D.P.R. 633 del articolo 17, comma sesto) D) cessioni di dispositivi a circuito integrato come microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (articolo 17, comma sesto) E) cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo - rivenditore F) cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica G) prestazioni di servizi di telecomunicazione H) cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop I) cessioni di cereali e colture industriali, fra cui semi oleosi e barbabietole, che non sono di norma destinati al consumo finale senza aver subito una trasformazione J) cessioni di metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi, quando non sono altrimenti contemplati dall articolo 199, paragrafo 1, lettera d), dai regimi speciali applicabili ai beni d occasione e agli oggetti d arte, d antiquariato o da collezione a norma degli articoli da 311 a 343 della Direttiva 2006/112/CE o dal regime speciale per l oro da investimento a norma degli articoli da 344 a 356 della stessa direttiva pagina 11 di 19

12 Frodi carosello e detrazione IVA Cassazione - ordinanze e sentenze 2013 Nelle cosiddette frodi carosello a seguito di acquisti intracomunitari, il meccanismo dell operazione e gli scopi che essa si propone (acquisizione di materiali a prezzi più contenuti al fine di praticare quelli di vendita più bassi, con alterazione a proprio favore del libero mercato), fanno presumere la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all accordo simulatorio del beneficiario finale, con la conseguenza che l IVA assolta dal medesimo beneficiario nelle operazioni commerciali con la società filtro non è detraibile ai sensi dell art. 19, anche se le predette operazioni siano state effettivamente compiute e le relative fatture, al pari dell intera documentazione contabile, sembrino perfettamente regolari come nella fattispecie esaminata. Tuttavia, trattasi di rilevazioni in merito inammissibili in sede di legittimità: infatti, la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Ordinanza n del 13 marzo 2013 e sentenza n del 20 marzo 2013) pagina 12 di 19

13 Frodi carosello e detrazione IVA Cassazione - ordinanza n del 28 marzo 2013 Nelle frodi carosello in caso di apparente regolarità contabile della fattura dotata dei requisiti di legge, l'onere della prova grava sull'ufficio che deve analizzare: gli elementi di fatto della frode, attinenti il cedente, ovvero la sua natura di "cartiera", l'inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell'iva come modalità preordinata al conseguimento di un utile nel meccanismo fraudolento e simili la connivenza nella frode da parte del cessionario, non necessariamente però con prova "certa" ed incontrovertibile, bensì con presunzioni semplici, purché dotati del requisito di gravità precisione e concordanza, consistenti nella esposizione di elementi obiettivi tali da porre sull'avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sulla inesistenza sostanziale del contraente pagina 13 di 19

14 Frodi carosello e detrazione IVA Corte UE cause C-642/11, C-643/11 del 31 gennaio 2013 i principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del legittimo affidamento consentono di negare al destinatario di una fattura il diritto a detrarre l IVA a monte a causa dell assenza di un operazione imponibile effettiva, anche se, nell avviso di accertamento in rettifica indirizzato all emittente l IVA dichiarata da quest ultimo non è stata rettificata tuttavia, se tenuto conto di evasioni o irregolarità commesse da tale emittente o a monte dell operazione, tale operazione è considerata come non effettivamente realizzata, l Amministrazione fiscale deve dimostrare, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche alle quali non è tenuto, che lo stesso sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si inseriva nel quadro di un evasione dell IVA, circostanza, questa, che spetta al giudice del rinvio verificare pagina 14 di 19

15 Frodi carosello e detrazione IVA Cassazione - ordinanza n del 28 marzo 2013 Nelle frodi carosello in caso di apparente regolarità contabile della fattura dotata dei requisiti di legge, l'onere della prova grava sull'ufficio che deve analizzare: gli elementi di fatto della frode, attinenti il cedente, ovvero la sua natura di "cartiera", l'inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell'iva come modalità preordinata al conseguimento di un utile nel meccanismo fraudolento e simili la connivenza nella frode da parte del cessionario, non necessariamente però con prova "certa" ed incontrovertibile, bensì con presunzioni semplici, purché dotati del requisito di gravità precisione e concordanza, consistenti nella esposizione di elementi obiettivi tali da porre sull'avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sulla inesistenza sostanziale del contraente pagina 15 di 19

16 Frodi carosello e detrazione IVA Cassazione - sentenza n del 4 febbraio 2014 Nelle c.d. "frodi carosello" il meccanismo dell'operazione e gli scopi che la stessa si propone (acquisizione di materiali a prezzi più contenuti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, con alterazione a proprio favore del libero mercato), fanno presumere la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all'accordo simulatorio del beneficiario finale, con la conseguenza che l IVA assolta con la società filtro non è detraibile ai sensi dell'art. 19 del decreto IVA, anche se le predette operazioni siano state effettivamente compiute e le relative fatture, al pari dell'intera documentazione contabile, sembrino perfettamente regolari, mentre invece la contabilità della società incisa e della ditta interposta risultava fortemente irregolare (V. pure Cass. Sentenza n. 867 del 20/01/2010, Sezioni/Unite: n del 2008) Trattasi di rilevazioni in merito inammissibili in sede di legittimità: infatti, la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Ordinanza n del 13 marzo 2013 e sentenza n del 20 marzo 2013) pagina 16 di 19

17 La direttiva 2006/112/CE deve essere interpretata nel senso che essa non consente ad un soggetto passivo di effettuare la detrazione dell IVA riportata nelle fatture emesse da un prestatore di servizi qualora risulti che il servizio è stato sì fornito, ma non da tale prestatore o dal suo subappaltatore segnatamente perché costoro non disponevano del personale, delle risorse materiali e degli attivi necessari, le spese della prestazione non sono state contabilizzate nei loro registri e l identità dei firmatari di taluni documenti a titolo di prestatori del servizio si è rivelata inesatta alla doppia condizione che i. tali fatti integrino un comportamento fraudolento e ii. Frode fiscale e detrazione IVA Corte UE causa C-18/13 del 13 febbraio 2014 che sia stabilito, alla luce di elementi oggettivi forniti dalle autorità tributarie, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione s iscriveva in un evasione (circostanza che spetta al giudice nazionale verificare) pagina 17 di 19

18 Frodi carosello e risarcimento danno chiesto a privato Corte UE causa C-49/12 del 12 settembre 2013 Ai sensi dell articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale qualora sia stata commessa una frode IVA intracomunitaria da parte di un soggetto residente in un altro Stato membro rispetto a quello che ha subito il danno erariale è lecita l azione con la quale l autorità pubblica di uno Stato membro chiede un risarcimento danni a persone fisiche e giuridiche residenti in un altro Stato membro in riparazione di un danno causato da un patto illecito costituito a fini di frode dell IVA dovuta nel primo Stato pagina 18 di 19

19 Sanzione del 100% IVA in caso di regolarizzazione Corte UE causa C-259/12 del 20 giugno 2013 il principio di neutralità fiscale consente l amministrazione fiscale di uno Stato membro di infliggere ad un soggetto passivo che non ha adempiuto nel termine previsto il suo obbligo di contabilizzare e dichiarare l IVA da lui dovuta, un ammenda pari all importo di tale imposta non assolta entro il termine suddetto anche quando, successivamente, il soggetto passivo ha regolarizzato l inadempimento ed ha assolto l integralità dell imposta dovuta insieme agli interessi spetta al giudice nazionale valutare, tenuto conto degli articoli 242 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio date le circostanze della controversia nel procedimento principale, segnatamente: i) il termine entro cui l irregolarità è stata rettificata, ii) la gravità dell irregolarità stessa e iii) l eventuale esistenza di una frode o di un elusione imputabili al soggetto passivo, se l importo della sanzione inflitta ecceda quanto necessario al fine di assicurare l esatta riscossione dell imposta ed evitare la frode pagina 19 di 19

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