MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N 20 DEL 29/03/2007. COMUNE DI CHIARI Provincia di Brescia

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1 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N 20 DEL 29/03/2007 COMUNE DI CHIARI Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA 1

2 Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Oggetto Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono richiamate le disposizioni di cui al titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265, al R.D. 9/7/39 n sull Ordinamento di Stato civile, al D.P.R. 10/09/1990 n. 285, alla legge 29/12/1993 n.588, al Dec. Ministero della Sanità del 22/08/1994 n. 582, oltre che alle loro integrazioni e modificazioni successive. Art.2 Competenze Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, nel rispetto dei compiti attribuiti dalla legge alla competente Unità Sanitaria Locale. Art.3 Denuncia di morte Fatto salvo quanto esplicitamente previsto dall art.1 del D.P.R. 285/90, la denuncia di morte in caso di decesso in abitazione privata deve essere corredata da apposita documentazione integrativa della denuncia di causa di morte da cui si rilevino i dati anagrafici della persona defunta, il giorno, l ora, il luogo e la causa del decesso, constatazione di decesso. Tale certificazione è finalizzata ad esclusivo uso interno dell Amministrazione comunale. Capo II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI Art.4 Depositi di osservazione e obitori 1. Il comma provvede al deposito di osservazione e all obitorio in locali idonei, nell ambito del cimitero, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli artt. 12 e 13 e con i requisiti previsti dagli artt. 65/65/66 del DPR 285/ L ammissione nel deposito di osservazione o nell obitorio comunale è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall Autorità Giudiziaria. 3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. 4. Le salme di persone morte di malattia infettive diffusive o sospette tali sono tenute, di norma, in osservazione in separato locale rispettando le prescrizioni dettate dal dirigente del Servizio di igiene Pubblica. 5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, 2

3 osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell Unità Sanitaria Locale. 6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale idoneo. Capo III Feretri Art.5 Deposizione della salma nel feretro 1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste a seconda dei casi dal D.P.R. 285 del 10/09/1990 e successive modificazioni e integrazioni. 2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. 3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. 4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell Unità Sanitaria Locale detterà disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Art.6 Verifica e chiusura feretri 1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato che controlla l applicazione delle norme di cui all art In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l identificazione del cadavere. Art.7 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti 1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè: a) per inumazione: - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, larice, ecc.); - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3; - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285; - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art.68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate; b) per tumulazione: - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l una di legno preferibilmente esterna, l altra in 3

4 metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all art.30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all estero o dall estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 se il trasporto è per o dall estero; d) per trasporti, da Comune a comune, con percorso non superiore ai 100 Km.: - in caso di inumazione è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell art.30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; - in caso di tumulazione è necessario applicare il disposto di cui al punto b); e) cremazione: - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso. 2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) del comma precedente. 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Unità Sanitaria Locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0, Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall Unità Sanitaria Locale competente per comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. 5. Nella inumazione l impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell art.75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l indicazione della ditta costruttrice. 7. E consentita l applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. 8. Nessuna sepoltura può essere effettuata nel cimitero senza il rilascio di apposita autorizzazione ex art. 141 del R.D. 9/7/39 n La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di parti di cadavere ed ossa umane. Art.8 Fornitura gratuita di feretri 1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all art.9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglia bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. 2. Lo stato di indigenza o di bisogno è attestato dal dirigente del Servizio di assistenza sociale sulla 3. scorta delle informazioni assunte o delle quali disponga. 4

5 Art.9 Piastrina di riconoscimento 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. 2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. 3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento. Capo IV TRASPORTI FUNEBRI Art.10 Modalità del trasporto della salma all interno del comune 1. I criteri generali per la fissazione degli orari, delle modalità e dei percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco. 2. Il trasporto delle salme all interno del comune, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all art.27 Testo Unico di Pubblica Sicurezza comprende: il trasporto della salma dalla pubblica via all obitorio o al deposito di osservazione, il tragitto dall obitorio o dal deposito di osservazione o dall abitazione ove è avvenuto il decesso alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, previa eventuale breve sosta per le esequie di consuetudine presso l abitazione di residenza, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. 3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. 4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. 5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Comando di Polizia Municipale attuerà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo. 6. Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della Unità Sanitaria Locale vigile e controlla ilo servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità. 7. Per i trasporti di salme all interno del comune l autorizzazione al seppellimento ex art.141 R.D. 9/7/39 assume valore di autorizzazione ex art. 23 del DPR 285/1990. Art.11 Trasporti funebri Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti da privati con i mezzi di cui all art.20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi delll art.19/2 del citato D.P.R. 10 settembre 1990 n.285. E comunque fatta salva la possibilità per l ente comunale di assumere direttamente la gestione del servizio trasporti funebri con diritto di privativa ai sensi del R.D n e secondo le modalità previste dall art. 22 della legge 142/90. 5

6 Art.12 Orario dei trasporti 1. Il Responsabile dell ufficio comunale fissa di norma l ora dei funerali, tenendo conto delle indicazioni dei familiari; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato. 2. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell ora fissata. Art.13 Riti religiosi I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all art.8 della Costituzione, intervenuti all accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. Art.14 Trasferimento di salme anteriormente al funerale 1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione o all obitorio, prima che sia trascorso il periodo i osservazione ex art.8 del DPR 285/90, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall esterno. 2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio, ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l impiego del mezzo di cui al primo comma. Art.15 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività 1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell Unità Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere e ai necessari provvedimenti per le disinfezioni. 2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all art.4 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione. 3. E consentito rendere la defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. 4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell Unità Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione. Art.16 Trasporto delle salme per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione 1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati. 2. Il dirigente competente rilascia l autorizzazione al seppellimento; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l indicazione dei dati anagrafici del defunto. 3. All autorizzazione di cui ai punti precedenti è successivamente allegata la certificazione del Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell Unità Sanitaria Locale, o del personale tecnico da lui delegato, relativa al nulla osta igienico-sanitario al trasporto. 6

7 4. Dell autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. 5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell art.9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano. 6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all art.25/1 e25/2 del D.P.R. 285/ Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. Art.17 Norme generali per i trasporti 1. Il feretro è preso in consegna dall incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, da altri in relazione alla destinazione. L incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. Dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi se il cadavere deve essere trasportato in località raggiungibili dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga effettuato trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è praticato, su richiesta dell Azienda USSL competente, il trattamento antiputrefattivo di cui all art.32 del D.P.R. 285/90, salvo il caso di imbalsamazione. 2. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria. Art.18 Trasporti in luogo diverso dal cimitero Il trasporto di salme nell ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati. Art.19 Trasporti all estero o dall estero Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all art.27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt.28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all art.25 del Regolamento precitato. Art.20 Trasporto di ceneri e resti 1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal dirigente competente. 2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Dirigente si sostituisce l Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/ Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. 4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante 7

8 nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l indicazione del luogo e della data di rinvenimento. 5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.46. Art.21 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio 1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione. 2. L idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell Unità Sanitaria Locale, salva la competenza dell autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi. 3. La autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi di apposito parcheggio da individuarsi a cura dell Amministrazione comunale. CAPO V DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI Art. 22 Il Comune di Chiari dispone di un cimitero monumentale. Il cimitero è dotato di reparti a sistema di inumazione, di tombe di famiglia lungo il perimetro esagonale del cimitero e ai bordi dei viali interni, di tomboni sotterranei, di un edicola grande lungo il perimetro poligonale, di tombe monumentali, di ossari individuali per resti mortali, di un ossario comune, di colombari e nicchie per accogliere le urne con le ceneri dei cremati. Art. 23 Nel cimitero sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione; a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque sia stata, in vita, la loro residenza; b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; c) i nati morti ed i prodotti del concepimento; d) i cadaveri delle persone per le quali in vita sia stata stipulata una prenotata concessione; e) le salme o i resti mortali di congiunti di persone viventi che abbiano residenza nel Comune, per le quali sia stata autorizzata la sepoltura da parte del dirigente competente; f) le spoglie delle persone che non appartengono a nessuna delle sopraccitate categorie, in seguito a decisione del dirigente competente. Art La manutenzione, l ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Comune. 2. La sorveglianza sul funzionamento igienico-sanitario del cimitero è compito del funzionario responsabile dell Igiene Pubblica dell Azienda Sanitaria, il quale propone al Sindaco i provvedimenti necessari per lo svolgimento di un regolare servizio. Art Il Sindaco assicura nel cimitero un servizio di custodia. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva l autorizzazione di seppellimento; inoltre è tenuto a iscrivervi giornalmente in apposito registro, vidimato dal Sindaco in duplice copia, le inumazioni, tumulazioni, deposito ceneri e resti mortali che vengono eseguiti, oltre che il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del defunto, l anno il giorno e l ora della sepoltura, il numero riportato dal posto di sepoltura, ed il numero d ordine dell autorizzazione di seppellimento, se esistente. 8

9 2. I registri di cui sopra devono essere presentati ad ogni richiesta del sindaco. Un esemplare dei registri deve essere consegnato alla fine di ogni anno all archivio comunale. Il secondo esemplare è depositato presso il servizio di custodia. Art. 26 Il cimitero è aperto al pubblico secondo gli orari decisi e pubblicizzati dall Amministrazione comunale. Art Salvo autorizzazione del dirigente competente per casi particolari, non potranno introdursi nel cimitero vetture, biciclette e in genere qualsiasi veicolo. Sono naturalmente ammesse le carrozzine per invalidi o disabili e le autofunebri per il trasporto delle salme.. 2. E assolutamente vietato l introduzione di cani o di altri animali, anche se tenuti al guinzaglio. Art Una apposita commissione vigila sul buon funzionamento del servizio cimiteriale, esprimendo conseguentemente pareri consultivi e proposte alla Giunta comunale con particolare riferimento alla distribuzione armonica delle tombe di famiglia, dei loculi e di quanto indicato negli articoli seguenti. 2. La commissione è composta da quattro membri più il Sindaco, o un suo delegato, in qualità di presidente. 3. I membri della commissione sono nominati dalla Giunta comunale e restano in carica quanto la stessa. 4. La commissione decide a maggioranza assoluta dei votanti. 5. Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Art E vietato rimuovere, alterare o mutare lapidi ed iscrizioni o epigrafi esistenti a ricordo dei defunti senza l autorizzazione dell Amministrazione comunale, previo il parere della commissione di cui all art I monumenti collocati sullo sfondo delle arcate o nei viali interni del cimitero sono parte integrale e artistica del cimitero; non possono quindi essere asportati essendo patrimonio artistico della collettività. Art Chiunque abbia regolarmente ottenuto il permesso di collocare monumenti o di realizzare opere murarie nel cimitero, dovrà avvertire per iscritto l Ufficio Tecnico del Comune della data di inizio e di fine dei lavori. 2. Prima di apporre, modificare o aggiungere iscrizioni o epigrafi su qualunque lapide del cimitero gli interessati dovranno presentare all Ufficio Urbanistica del Comune, almeno 10 giorni prima della realizzazione, apposito bozzetto che deve corrispondere alle prescrizioni indicate nel successivo articolo 50 del presente regolamento. Ogni difformità si intende non autorizzata. 3. E demandato alla Commissione di cui al precedente articolo 28 il compito di vigilare sul rispetto delle presenti norme. Nel caso venissero riscontrate difformità, la Commissione provvederà a segnalarle all Ufficio Urbanistica che imporrà al concessionario l adeguamento dell epigrafe a quanto prescritto. In caso di inadempienza provvederà il Comune addebitando le relative spese al titolare del contratto di concessione del sepolcro. Art. 31 9

10 La Commissione di cui all art. 28 controlla che l esecuzione dell opera concessa sia rispondente ai progetti presentati e, in caso contrario, propone alla Giunta Comunale le misure ritenute opportune per la regolare esecuzione. Art. 32 Le tariffe per la tumulazione, l inumazione, la concessione di nicchie o colombari e comunque per ogni servizio cimiteriale sono stabilite dalla Giunta comunale. CAPO VI TOMBE DI FAMIGLIA Art. 33 Il diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia può essere acquisito da persone fisiche e da enti filantropici, congregazioni, associazioni o sodalizi. Se la concessione della tomba è effettuata nei riguardi di persona fisica, il contratto può essere intestato ad una sola persona. Art Le tombe di famiglia sono date in concessione amministrativa d uso per 99 anni dalla data di stipula del contratto e alle condizioni previste dal vigente regolamento. Il diritto di nuda proprietà resta in capo al Comune. 2. La concessione può essere rinnovata una sola volta. 3. Le tombe di famiglia sono realizzate a norma di legge. 4. L ingombro del monumento posto su tali tombe non può essere superiore a metri 2,50x0,95 di base. L altezza non può superare metri 1,80 dal cordolo. Art I cancelli, che chiuderanno le opere d arte collocate nelle tombe di famiglia lungo il perimetro del cimitero, non dovranno sporgersi sul porticato più di 80 centimetri a partire dalla linea di fondo interna della nicchia senza considerare il rivestimento. 2. Il loro disegno dovrà essere approvato dalla commissione di cui all art.28, che li esigerà in uno stile adatto oltre che solidi, curando che non presentino lavorazioni che possano in qualche modo danneggiare la sicurezza dei visitatori. Art. 36 Il Comune si può riservare alcune tombe per tumulazioni provvisorie, a causa di ripristino e di lavori di restauro all interno del cimitero. Art Nella tomba di famiglia, salvo quanto previsto dall art. 40, hanno comunque diritto di sepoltura, senza necessità di autorizzazione di terzi: a) il concessionario (titolare) b) il coniuge del medesimo (anche se separato) c) i figli del medesimo 2. Nella tomba di famiglia possono essere sepolti con l assenso del titolare o anche di uno solo dei titolari della concessione: a) parenti e affini del titolare/i fino al 4 grado b) i legatari del titolare/i a questo titolo speciale 10

11 3. La titolarità della concessione si trasmette solo ed esclusivamente per successione mortis causa e solo nei riguardi de discendenti in linea retta e del coniuge. 4. Il dirigente competente può autorizzare, su richiesta del titolare o di tutti i titolari, la tumulazione di persone diverse da quelle indicate nei commi precedenti previo pagamento di un corrispettivo pari al costo di concessione di un loculo nei tomboni sotterranei. 5. In ogni loculo presente nella tomba, potrà essere tumulato, nel rispetto delle norme di polizia mortuaria, un solo feretro. 6. E consentito destinare un solo loculo per accogliere cassette ossario. 7. Le salme tumulate possono essere estumulate non prima che siano trascorsi 30 anni dalla tumulazione a condizione che i resti mortali possano essere conservati nella stessa tomba di famiglia secondo quanto previsto dal precedente punto 6. Art Alla scadenza della concessione, salva la possibilità di rinnovo di cui all art. 34, la tomba di famiglia tornerà in piena proprietà e possesso dell Amministrazione comunale, che potrà procedere anche autonomamente, senza obbligo di preavviso, alle estumulazioni necessarie. Ogni ornamento e monumento posto sulla tomba diverrà, alla scadenza della concessione, di proprietà comunale. I monumenti e gli ornamenti di tombe assegnate in concessione prima dell entrata in vigore del presente regolamento, restano, a richiesta dei titolari, di proprietà dei medesimi. 2. I feretri estumulati devono essere inumati, dopo che sia stata praticata nella cassa una opportuna apertura, per almeno 5 anni. Su parere del dirigente medico del Servizio Igiene Pubblica, qualora le salme si trovino in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario, o nell ossario comune. 3. Il costo della estumulazione e dell eventuale conseguente inumazione è posto a carico dell Amministrazione comunale 4. In seguito i resti mortali saranno esumati e posti nell ossario comune oppure, su richiesta degli aventi diritto, nelle apposite nicchie o colombari concessi individualmente per 50 anni salvo rinnovo. Art. 39 La richiesta di rinnovo della concessione deve essere presentata da almeno uno dei titolari almeno un mese prima della scadenza della concessione originaria, salvo diversa determinazione da parte dell Amministrazione comunale, che può autorizzare richieste di rinnovo fuori dai termini, ma non oltre due anni dalla scadenza. L Amministrazione, per quanto possibile, curerà di informare della scadenza della concessione almeno uno dei titolari. Art. 40 Nelle tombe di famiglia acquistate da enti filantropici, congregazioni, associazioni e sodalizi potranno essere ammesse le salme di quelle persone che vi hanno diritto, secondo i rispettivi regolamenti o norme consuetudinarie. Art La manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe di famiglia è a carico del concessionario, che è tenuto a provvedere. 2. Qualora le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della tomba di famiglia non siano effettuate dal concessionario, il Comune, previa diffida ad adempiere, potrà provvedere a proprio carico chiedendo poi il rimborso del dovuto. Il rimborso di tali spese potrà essere richiesto, indipendentemente dal numero di loculi ancora disponibili all uso nella tomba, ad uno qualsiasi dei titolari del diritto d uso delle tombe di famiglia, che risponde in solido con gli contitolari. Se tale rimborso non verrà effettuato entro 90 giorni 11

12 dalla richiesta il Comune rientrerà in pieno possesso della tomba di famiglia e potrà procedere ai sensi dell art Nel caso in cui non esistano titolari del diritto d uso ancora in vita, il Comune, rientrerà in possesso della tomba prima della scadenza della concessione, qualora, nessuno dei parenti degli stessi, si accolli l onere delle manutenzioni da effettuare per garantire il decoro della tomba. In ogni caso il Comune non potrà procedere ad estumulare le salme prima dei 50 (cinquanta) anni dalla stipula del contratto di concessione. 4. E fatta eccezione per le riparazioni o coperture delle tombe sociali, che sono a totale carico del Comune. 5. Sulla superficie del porticato o delle tombe di famiglia è vietato collocare addobbi floreali o ceri, con esclusione delle superfici interne delle tombe. Art Il diritto d uso del sepolcro non può assolutamente essere oggetto di cessione tra privati. Qualora ciò avvenisse la concessione si intende automaticamente revocata dalla data della cessione. 2. Nel caso di rinuncia da parte di tutti gli aventi diritto alla tumulazione in una delle tombe di famiglia, il Comune ha diritto di rientrare in pieno possesso e proprietà della tomba medesima, venendo automaticamente in possesso anche delle opere murarie nel soprassuolo e nel sottosuolo, senza onere alcuno nei riguardi dei rinunciatari. 3. In caso di rinuncia di solo alcuni degli aventi diritto all utilizzo delle tombe di famiglia, gli stessi sono esonerati dalle spese degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che non sono ancora stati realizzati. Permane l obbligo solidale del pagamento per gli interventi già realizzati. 12 Art. 43 Nel caso si verifichi una grave carenza di posti nel cimitero rispetto al fabbisogno del Comune, le concessioni rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell ultima salma. Salvo quanto previsto nel comma seguente, tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero. In caso di soppressione del cimitero i titolari delle tombe di famiglia hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei titolari la concessione. Art. 44 Per esigenze di servizio di carattere generale il Comune può revocare la concessione della tomba di famiglia, dando congruo preavviso al concessionario ed accordandogli altra sepoltura, di pari valore e per la residua durata, a carico del Comune, il quale si assumerà altresì tutte le spese inerenti e conseguenti. Art. 45 Sulla tomba di famiglia deve erigersi, salvo deroga concessa dell Amministrazione Comunale, entro due anni dalla decorrenza ed a cura e spese del concessionario, un decoroso monumento. Per la realizzazione di tale opera, il Concessionario si impegna a presentare all Amministrazione Comunale, entro sei mesi dell inizio della decorrenza della concessione, apposito progetto in duplice esemplare con proiezioni in pianta, di fronte e di lato, e con misure e sezioni, oltre che la specificazione dei materiali impiegati e dei loco colori. La posa potrà avvenire soltanto dopo il rilascio di apposita autorizzazione da parte

13 dell Amministrazione Comunale e previo pagamento delle tasse e diritti, come previsti dall apposita tariffa. Le opere realizzate, se difformi dal progetto approvato, dovranno essere rimosse e risistemate nei termini e secondo le indicazioni che fisserà l'amministrazione Comunale. CAPO VII TUMULAZIONI NEI TOMBONI SOTTERRANEI Art. 46 Per le tumulazioni si applica quanto previsto dagli artt. 76 e 77 del D.P.R. del 10 settembre 1990 n 285 e successive modificazioni. Art. 47* La concessione dei loculi per l immediata tumulazione è rilasciata a chiunque è in grado di stipulare il contratto, per conto ed in nome delle persone defunte. Salvo diverso criterio stabilito dalla Giunta Comunale, il loculo viene concesso obbligatoriamente nell ordine della scrittura e cioè dall alto verso il basso, in base al posto libero al momento della richiesta esibendo il certificato di morte. Non sono concesse deroghe. *Articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n 20 del 29/03/2007 Art. 48 Il diritto di concessione del loculo ha durata di 35 anni, non rinnovabili, dalla data di tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso. Art. 49 Alla scadenza del termine di cui all articolo 48 il Comune rientrerà in possesso del loculo. I feretri estumulati dovranno essere inumati, dopo che sia stata praticata nella cassa una apposita apertura, per almeno 5 anni. Dopo tale periodo i resti mortali saranno esumati e posti nell ossario comune, oppure, su richiesta degli aventi diritto, nelle apposite nicchie o colombari concessi individualmente per 50 anni, salvo rinnovo. Su parere del dirigente medico del Servizio Igiene Pubblica, qualora le salme si trovino in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario, o nell ossario comune. Art. 50 La collocazione di decorazioni, abbellimenti, lampade votive, nelle lapidi che ricoprono il tumulo, non potranno sporgere più di 15 centimetri. La fotografia può avere una dimensione massima di cm 15 X 20 e potrà essere sia di forma ovale che rettangolare. Le lettere dell epigrafe possono avere la seguente colorazione: oro, bronzo, nero, blu o verde in tonalità scura, oppure tramite incisione o scolpitura della lastra di marmo. L altezza massima delle lettere può essere di cm 4,5. La lastra di marmo del tumulo deve essere numerata progressivamente, dall ufficio comunale competente. Su ogni lapide possono essere collocate al massimo due epigrafi e due fotografie. Art

14 E fatto divieto di procedere a decorazioni o arredi senza l autorizzazione del Comune. Art. 52 E possibile concedere la prenotazione del loculo in favore di persone anziane con almeno 80 anni di età che non abbiano parenti ed affini entro il terzo grado. In caso di prenotazione la concessione del loculo ha durata di anni 30 dalla tumulazione. Art E concesso ai congiunti che lo richiedono, l avvicinamento delle salme dei soli coniugi, figli e fratelli a condizione che il loculo lasciato libero dal feretro sia riutilizzabile dal Comune secondo le norme vigenti. Si intende che le spese della traslazione della salma, le opere murarie necessarie e il ripristino del loculo lasciato sono a carico del richiedente. 2. La salma traslata potrà restare nel nuovo loculo fino al compimento del trentacinquesimo anno dalla data della prima tumulazione. 3. L avvicinamento è concesso per una sola volta. Art. 54 La concessione dei loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge a spese del concessionario. Art. 55 Nel caso di rinuncia alla sepoltura per trasferimento della salma o dei resti mortali, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso. Art. 56 Le spese di tumulazione ed estumulazione sono a carico del concessionario. CAPO VIII INUMAZIONE Art. 57 Per le inumazioni si segue quanto previsto dagli artt. dal 68 al 75 del D.P.R. della Repubblica 285/90 e successive modificazioni. La durata delle inumazioni è di anni 10. Art. 58 I campi destinati all inumazione, sono divisi in riquadri e l utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo di pietra portante un numero progressivo. Art. 59 La fossa per l inumazione dovrà avere una lunghezza massima di metri 2,20 e una larghezza di metri I monumenti devono avere una lunghezza massima di m. 1,50 e una larghezza di m. 0,65 compreso l eventuale giardinetto di fondo di m. 0,25. L altezza minima è fissata in m. 0,60 e quella massima in m. 1 filo terra. I cordoli del basamento non devono superare l altezza di m. 0,15. 14

15 Sono ammessi, marmi, pietre e, per eventuali decori, anche ferri battuti o decori in acciaio corten. Le tombe devono distare una dall altra non meno di metri 0,50 da ogni lato. Art. 60 Le salme, una volta inumate, possono essere esumate: 1) su disposizione dell autorità giudiziaria; 2) per casi straordinari a condizione che l esumazione venga eseguita nei mesi da ottobre ad aprile, previa autorizzazione del sindaco e alla presenza del dirigente medico del Servizio Igiene Pubblica della A.S.L. competente e dell incaricato del servizio di custodia. Art. 61 L iscrizione o l epigrafe, da apporsi sulle lapidi o sui monumenti, dovrà essere presentata in triplice copia su carta semplice o su carta intestata del marmista esecutore della scritta. Art. 62 Se l iscrizione o l epigrafe, dopo essere stata approvata, venisse per volontà del committente, o per incuria dello scalpellino, variata o sbagliata, la Commissione interverrà invitando gli interessati ad eseguire accurata correzione e, nel caso questi si rifiutassero, il Comune provvederà a carico degli stessi. CAPO IX OSSARI E URNE CINERARIE Art Nel limite della disponibilità dei posti e in base alla data di presentazione delle richieste è concesso richiedere la conservazione delle ceneri dei defunti nelle apposite urne individuate dall Amministrazione comunale. 2. La relativa concessione ha durata di anni 35 dalla collocazione dell urna. 3. Nel limite della disponibilità di posti e in base alla data di presentazione delle richieste è concesso agli interessati richiedere la conservazione in apposite celle ossario dei resti mortali estumulati o esumati 4. Nel limite della disponibilità dei posti e in base alla data di presentazione delle richieste è concesso ricordare i resti mortali conservati nelle celle ossario mediante l apposizione di epigrafi e fotografia su lastre di marmo collocate nel tunnel di collegamento tra la tomba XLII^ e la tomba XLIII^ alle seguenti prescrizioni: a) la concessione ha la durata di 50 anni non rinnovabili. b) L apposizione dell epigrafe è a totale carico del concessionario, previa presentazione all Ufficio Urbanistica del Comune, almeno 10 giorni prima della realizzazione, di apposito bozzetto che deve corrispondere alle prescrizioni indicate nel successivo punto c) del presente articolo. Ogni difformità si intende non autorizzata. c) La fotografia può avere una dimensione massima di cm 9 X 12 e può essere sia di forma rettangolare che ovale. Le lettere dell epigrafe possono avere la seguente colorazione: oro, bronzo, nero, blu o verde in tonalità scura. L altezza massima delle lettere può essere di cm 4. Non sono ammesse lampade votive o porta fiori. d) E concesso ricordare sulla lapide il coniuge defunto mediante apposizione della fotografia e la seguente scritta: Si ricorda il coniuge seguito dal nome e cognome, solo nel caso che il nominativo del coniuge sia indicato nelle lapidi dell ossario comunale del cimitero di Chiari. 15

16 e) E possibile ricordare i resti mortali conservati in due celle separate su un unica lastra ricordo. f) Su ogni lapide possono essere collocate al massimo due epigrafi e due fotografie. CAPO X NORME FINALI Art Fermo restando quanto previsto dall art. 63 e 92 dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 285/90, nel caso in cui ne l Amministrazione Comunale ne i possessori di una tomba di famiglia, dispongano di documenti idonei ad attestare il titolo e le modalità di concessione della tomba di famiglia medesima, la concessione si considera scaduta dopo 50 anni dall ultima sepoltura effettuata. Decorso tale periodo la tomba rientrerà in pieno possesso e proprietà dell Amministrazione Comunale che potrà procedere ai sensi dell art. 38, 1 comma. 2. Nelle more della decorrenza del periodo di cui sopra, potrà procedersi ad una solo nuova tumulazione esclusivamente nei riguardi di un parente o affine entro il 3 grado di una salma già sepolta nella tomba di famiglia. Tale nuova tumulazione non comporta una nuova decorrenza del termine di cui al comma 1 ; 3. La possibilità di procedere a successive tumulazioni è subordinata alla necessità di rinnovo della concessione. Il rinnovo, possibile per una sola volta, può essere effettuato in favore di una sola persona, discendente in linea retta della prima salma tumulata in ordine cronologico. In mancanza di tale discendente, in favore di discendenti in linea retta della seconda salma tumulata; in mancanza anche di questi in favore dei discendenti in linea retta della terza salma tumulata. 4. Se esistono persone che negli ultimi 15 anni hanno eseguito a proprie spese, debitamente documentate, lavori di manutenzione straordinaria della tomba, le stesse hanno diritto a richiedere il rinnovo della concessione con priorità rispetto alle persone sopraindicate. Non si fa luogo a rimborsi in favore del concessionario. 5. Se non vi sono parenti in linea retta delle prime tre persone tumulate in ordine cronologico né persone che hanno ristrutturato a proprie spese la tomba, non si procede al rinnovo della concessione e alla scadenza dei 50 anni sopra indicati la tomba di famiglia rientrerà in pieno possesso e proprietà dell Amministrazione Comunale; 6. Qualora all entrata in vigore del presente regolamento sia già scaduto il termine dei 50 anni indicato al 1 comma, alle persone indicate al 3 e 4 comma è concesso comunque la possibilità di rinnovare la concessione entro il A tal fine, al presente articolo verrà data adeguata pubblicità; 7. Il rinnovo della concessione di cui ai commi precedenti è a titolo oneroso. Nel caso in cui il nuovo titolare non abbia svolto opere di manutenzione straordinaria negli ultimi 15 anni il canone di rinnovo è fissato al 66% del canone di concessione per tombe di famiglia di nuova costruzione vigente al momento del rinnovo. Qualora tali opere siano state realizzate, i nuovi concessionari hanno diritto ad un ulteriore sconto pari al 50% delle spese sostenute e debitamente documentate. Non si fa luogo a conguaglio a favore del concessionario. 8. Il nuovo contratto revoca ogni contratto precedente, anche se reperito successivamente. 9. Le nuove condizioni di concessione devono rispettare quanto previsto dal presente regolamento con particolare riferimento alla durata massima di anni L Amministrazione Comunale può autorizzare, ai sensi dell art. 90 del D.P.R. 285/90, la concessione a privati di aree cimiteriali per la costruzione, a loro carico, di loculi. La concessione ha durata di anni 35, rinnovabili una sola volta. Il corrispettivo per la concessione è individuato con provvedimento della Giunta Comunale. Art

17 Le spese per la realizzazione e la posa in opera di epigrafi, iscrizioni, monumenti di qualsiasi genere sono a carico degli interessati. Art.66 Le spese per le estumulazioni ed esumazioni effettuate prima della scadenza dei termini nell esclusivo interesse dell Amministrazione comunale e giustificate dal pubblico interesse, salvo quanto previsto per le tombe di famiglia al capo VI del presente regolamento, sono poste a carico dell Amministrazione medesima, che dovrà reperire a proprio carico altra idonea collocazione. Art. 67 Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge. Lo stesso abroga qualsiasi precedente disposizione comunale in materia. Copia di esso, od un suo estratto, sarà a disposizione del pubblico presso i locali ad uso del custode del cimitero. 17

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