Articolo 1 Oggetto della concessione
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- Agnese Innocenti
- 8 anni fa
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1 Capitolato per la concessione dell immobile e dell area ad esso di pertinenza di proprietà comunale denominata MONTERRONE per l utilizzo dell area pubblica circostante per la realizzazione di attività di svago, tempo libero e culturali, con particolare riferimento a bar, ristoro, cinema teatro all aperto, disco-pub, ecc. Articolo 1 Oggetto della concessione La concessione ha per oggetto : - L immobile e l area ad esso di pertinenza di proprietà comunale, denominata MONTERRONE; - la realizzazione di un manufatto in ampliamento della struttura esistente (mq. 80) delle dimensioni di 100 mq., di tipo precario e facilmente amovibile, non solidamente connesso alle strutture esistenti ma, integrato esteticamente e funzionalmente con le stesse; - la realizzazione di attività di svago, tempo libero e culturali, con particolare riferimento a bar, ristoro, cinema teatro all aperto, disco pub, ecc Articolo 2 Modalità della concessione. Il conferimento della concessione è effettuato dall Amministrazione Comunale mediante asta pubblica. L aggiudicazione è fatta in base ai risultati proclamati dalla Commissione di Appalto a chi avrà proposto le migliori condizioni di attrezzature dell area, di gestione e la migliore offerta di canone. La concessione avrà la durata di dodici anni a decorrere dalla stipula del contratto. Il canone minimo annuo da corrispondersi con cadenza semestrale anticipata, a far data dalla stipula del contratto, quale corrispettivo della presente concessione non potrà essere comunque inferiore ad ,58 di cui: 1) euro 2.625,58 per la struttura di 100 mq [importo pari alla TOSAP (permanente) dovuta per l occupazione permanente di 100 mq. di impianto fisso ( 22,21 x mq 100 =.2.221,00) + l incidenza del contributo di costruzione.48,55 x mq.100 = 4.855,00; detto importo, tenuto conto della durata della concessione stabilita in dodici anni, ha un incidenza annuale pari a 404,58]; 2) euro 2.400,00 annui pari ad semestrali relativi al fitto del locale esistente. Dal canone andranno detratti semestralmente i costi relativi alla ristrutturazione del locale già esistente di circa metri quadrati ottanta (mq 80). La detrazione dei suddetti costi di ristrutturazione sarà operata fino alla concorrenza massima dell importo ottenuto moltiplicando il canone annuo per dodici (pari alla durata della concessione). Nessun ulteriore compenso, diritto o pretesa alcuna saranno riconosciute al concessionario da parte del Comune di Mottola in merito alla parte dei costi di ristrutturazione che dovesse esuberare rispetto all importo calcolato come detto innanzi. Ai fini della detrazione del canone annuo, i costi di ristrutturazione vanno adeguatamente documentati al Comune di Mottola, pena il mancato riconoscimento degli stessi con le modalità ed i limiti detti in precedenza. I lavori di ristrutturazione riconoscibili, previo parere favorevole dell U.T.C., sono i seguenti: impianto elettrico; impianto idrico e fognante e relativi allacci; impianto di gas metano; adeguamento a norma, pavimentazione, piastrellatura, intonacatura e pitturazione dei bagni ivi esistenti; infissi interni ed esterni del locale e dei bagni.
2 L assegnatario assume l obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dell area assegnata, ivi compresa la vigilanza, l acquisizione delle autorizzazioni sanitarie previste per legge, nonché di quelle amministrative e tecniche per la realizzazione e gestione dell attività e dell attrezzamento della stessa per garantire l uso pubblico dell area. Articolo 3 Modalità di partecipazione e di aggiudicazione della gara Possono partecipare alla procedura di gara i seguenti soggetti: - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; - d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; - e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; - f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; - f-bis) operatori economici, ai sensi dell articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. - Soggetti privati. L aggiudicazione avverrà con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa. Non sono ammesse offerte alla pari o in diminuzione rispetto all importo a base d appalto. Si procederà all aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve. La Commissione avrà a disposizione 100 punti da ripartire come segue: REQUISITO (n) PUNTEGGIO MAX OFFERTA ECONOMICA TOTALE PUNTI 50,00 n1 - Criterio A - Prezzo offerto in rialzo rispetto all importo a base di gara W1 = PUNTI 50,00 pari ad 5.025,58 OFFERTA TECNICA Così suddivisi: TOTALE PUNTI 50,00 Criterio B Progetto di gestione MAX PUNTI 35,00 n2 - Sub Criterio B.1 Progetto di animazione e promozione W2 = punti 15 n3 - Sub Criterio B.2 Modalità manutenzione aree in concessione W3 = punti 20 Criterio C - Proposte migliorative MAX PUNTI 15,00 n4 - Sub Criterio C.1 Proposte migliorative per l arredo urbano e l attrezzamento dell area W4 = punti 15 in concessione TOTALE COMPLESSIVOC PUNTI 100,00
3 MODALITA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI Il calcolo dell offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando il metodo riportato al punto II, dell Allegato P al DPR n.207/2010, con la seguente formula: C(i) = n [ Wj * V(i)j ] dove: C(i) = indice di valutazione dell offerta iesima (i) Punteggio complessivo dell offerta iesima (i); n = numero totale dei requisiti = 4 Wj = punteggio attribuito al requisito jesimo (j); V(i)j = coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell offerta iesima (i) rispetto al requisito (j); n = sommatoria Di seguito si riportano le modalità di calcolo dei coefficienti V(i)j rispetto ai singoli requisiti. REQUISITO n1 - Prezzo offerto in rialzo rispetto all importo a base di gara pari ad 5.025,58 Per questo requisito il punteggio W1 è pari a 50,00 Si utilizzerà la seguente formula: Vi 1 (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia Vi 1 (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 X) * [(Ai Asoglia) / (Amax Asoglia)] dove: Vi 1 = coefficiente attribuito al concorrente iesimo per il requisito 1 Ai = valore dell offerta (rialzo rialzo) del concorrente iesimo Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (rialzo sul prezzo) dei concorrenti X = 0,90 REQUISITO n2 - Progetto di animazione e promozione. Per questo requisito il punteggio W2 è pari a 15,00 Il coefficiente Vi 2 è determinato attraverso la trasformazione in coefficienti, variabili tra zero ed uno, della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie, seguendo le linee guida riportate nell allegato G del DPR n.207/2010. In particolare, una volta terminati i confronti a coppie, si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti Vi 2 sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. REQUISITO n3 - Modalità manutenzione aree in concessione. Per questo requisito il punteggio W3 è pari a 20,00 Il coefficiente Vi 3 è determinato attraverso la trasformazione in coefficienti, variabili tra zero ed uno, della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie, seguendo le linee guida riportate nell allegato G del DPR n.207/2010. In particolare, una volta terminati i confronti a coppie, si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti Vi 3 sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. REQUISITO n4 - Proposte migliorative per l arredo urbano e l attrezzamento dell area in concessione. Per questo requisito il punteggio W4 è pari a 15,00 Il coefficiente Vi 4 è determinato attraverso la trasformazione in coefficienti, variabili tra zero ed uno, della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie, seguendo le linee guida riportate nell allegato G del DPR n.207/2010. In particolare, una volta terminati i confronti a coppie, si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. Nel caso in cui le offerte da
4 valutare siano inferiori a tre, i coefficienti Vi 4 sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. A parità di punteggio, si procederà al sorteggio. Articolo 4 Revisione canone di concessione e costi di gestione Monterrone. Il canone relativo alla concessione, nonché i costi di gestione potranno essere revisionati, a favore di entrambe le parti, annualmente a far tempo dal terzo anno di concessione e solo nel caso che l indice generale del costo della vita, calcolato per la città di Mottola e risultante dalla pubblicazione ufficiale dell Istituto Centrale di Statistica, indichi un aumento o diminuzione di almeno il 10% rispetto all indice calcolato dall ISTAT per il mese dell anno in corso nel quale è stato stipulato il contratto di concessione. La richiesta di revisione dovrà essere notificata nelle forme di legge almeno tre mesi prima della scadenza annuale. Resta fermo, comunque, che il concorrente nel formulare la propria offerta dovrà tenere conto delle anzidette revisioni garantendo sempre che, tenuto conto delle eventuali detrazioni dei costi relativi alla ristrutturazione (di cui all art.2), non vi sia comunque alcuna spesa per l Amministrazione Comunale. Articolo 5. Deposito provvisorio. I concorrenti sono tenuti a produrre una cauzione provvisoria pari a Euro 2.000,00, a garanzia degli impegni che vanno ad assumere con la partecipazione alla gara. I depositi provvisori saranno restituiti quando l Amministrazione avrà definitivamente deliberato sull esito della gara. Articolo 6. Cauzione definitiva A garanzia del pieno e regolare adempimento degli obblighi contrattuali e del pagamento del canone annuo il concessionario, prima della firma del contratto, sarà tenuto a costituire in favore del Comune di Mottola una cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria o in contanti di importo e contenuti conforme alle disposizioni dell art.113 del D.Lgs. n.163/2006. Articolo 7 Allestimento bar e verde circostante. Il concessionario provvederà alla realizzazione-ristrutturazione ed allestimento della struttura e dell area a verde circostante, nonché alla eventuale realizzazione dei servizi offerti previa acquisizione di ogni permesso e/o autorizzazione da parte dell U.T.C. e della CVLPS in riferimento al progetto esecutivo presentato a cura e spese del concessionario entro 30 giorni dalla firma del contratto. I lavori di ristrutturazione dovranno essere ultimati e collaudati entro 120 giorni dalla data di rilascio dell autorizzazione comunale. La struttura e i servizi annessi, insieme all area di pertinenza dovranno essere mantenuti dal concessionario, costantemente e per tutta la durata del contratto, in ottimo stato di conservazione e di manutenzione nel quale vengono consegnati, salvo il naturale deperimento determinato dall uso. Alla cessazione del contratto il concessionario dovrà smantellare a sue spese la struttura, di tipo precario, realizzata per l ampliamento dell immobile esistente, e riconsegnare il fabbricato e l area di pertinenza, nonché indennizzare l Amministrazione Comunale per gli eventuali danni conseguenti alle installazioni delle attrezzature e/o conseguenti ad inidoneo uso della struttura. Il concessionario dovrà accettare tutte quelle modifiche della struttura e/o dei locali che
5 l Amministrazione ritenesse di dover effettuare o autorizzare o imporre con provvedimento motivato. Egli da parte sua, non potrà eseguire né permettere che altri eseguano variazioni su detti beni immobili senza il preventivo consenso scritto dell Amministrazione Comunale. Il concessionario è tenuto alla manutenzione di tutta l area oggetto del presente contratto. E data facoltà al concessionario di presentare all Amministrazione un progetto per un ulteriore ampliamento del bar con struttura mobile adeguata, sempre di tipo precario, (legno e/o metallica di arredo) da adibire a locale bar/ristoro, previo approvazione dell U.T.C. Nel caso in cui il concessionario ottenesse l autorizzazione per ampliamento, il canone annuo sarà aggiornato conseguentemente e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall art.2. Il concessionario potrà installare due cancelli che serviranno per l apertura e chiusura del parco. Articolo 8 Arredamento, attrezzi, utensili. L aspetto estetico, la tinteggiatura, gli elementi di arredo esterni ed interni dovranno essere curati costantemente e decorosamente, a cura e spese del concessionario secondo quanto autorizzato dall Amministrazione Comunale ai sensi dell art.7. Lo stesso dicasi per gli arredi da destinare all utilizzo dell area pubblica. Sono a carico del concessionario tutti gli arredi del bar-ristoro. Articolo 9 Termine per l avvio dell attività. Il concessionario dovrà provvedere all avvio delle attività di gestione oggetto del presente capitolato entro il termine di un mese dalla data di conseguimento di tutte le autorizzazioni per l esercizio dell attività oggetto della presente concessione. Articolo 10 Obblighi del Concessionario e dell Amministrazione. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone di concessione con cadenza semestrale anticipata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione. Gli eventuali scomputi di cui all art.2, potranno essere operati a partire dalla rendicontazione dei lavori di ristrutturazione eseguiti, sulla quale sia stato acquisito il visto di congruità da parte dell UTC. Il concessionario si obbliga a condurre l area pubblica ed il bar-ristoro personalmente in modo lodevole e corrispondente alle prescrizioni dell Amministrazione Comunale; non potrà quindi cederlo o subaffittarlo pena la risoluzione ipso iure della concessione, come pure non potrà servirsi della struttura per uso diverso da quello stabilito dal contratto. Nella determinazione dei costi relativi alla retribuzione del servizio della struttura e della gestione del verde insistente sull area pubblica, dovranno essere rispettate le norme dei contratti collettivi di lavoro e dovranno essere indicati, già nella fase di presentazione dell offerta, analiticamente i costi e le condizioni contrattuali riguardo all utilizzo di detto personale. Nel caso si dovesse riscontrare la mancata previsione delle norme dei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda la gestione del parco Monterrone, vi sarà l esclusione dalla gara e la risoluzione contrattuale ove ciò si verifichi nel corso della concessione. Il concessionario dovrà inoltre garantire l apertura nei giorni e alle ore indicate dall Amministrazione. L Amministrazione comunale, da parte sua, si impegna a non accordare ad altri nell area recintata di pertinenza, esercizi consimili a quello del concessionario. Il concessionario potrà promuovere ed organizzare incontri e manifestazioni con associazioni culturali, sportive, giovanili, religiose ecc. purché per numero dei partecipanti ed attività non si arrechino danni
6 di alcun tipo, non si alterino l equilibrio dell ambiente e le sue caratteristiche, e siano rispettate le norme di sicurezza e le eventuali prescrizioni che la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo avrà fornito. Si precisa che l Anfiteatro, ivi esistente, potrà essere usato anche dall Amministrazione comunale e, quindi, fruibile da tutti i cittadini secondo gli indirizzi fissati dall Amministrazione. Articolo 11 Autorizzazione per l esercizio dell attività. Prima dell avvio delle attività di bar/ristoro, il concessionario dovrà presentare all Amministrazione comunale l autorizzazione, ovvero la notifica della decisione di parere favorevole, rilasciata dall autorità competente, relativa all esercizio dell attività di bar/ristoro stessa. Di conseguenza, lo stesso concessionario, al fine dell ottenimento della predetta autorizzazione dovrà essere in possesso dei requisiti personali e professionali previsti dalla legge. La concessione si intenderà revocata senz altro qualora, durante l esercizio, l autorità competente dovesse ritirare le dette autorizzazioni. Articolo 12 Durata della concessione. La concessione avrà durata di anni dodici con decorrenza dalla data di firma del contratto di concessione, con facoltà, solo per il concessionario, di poter risolvere il contratto a partire dal quarto anno, mediante disdetta da darsi almeno tre mesi prima della scadenza dell attività, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, senza diritto ad alcuna indennità per i lavori eseguiti secondo l art. 2 che resteranno a totale beneficio dell Amministrazione Comunale. Restano salve tutte le cause di risoluzione contrattuale previste per legge. Articolo 13 Responsabilità per danni. Il concessionario assume intera e diretta la responsabilità di ogni danno che, per fatto proprio, della famiglia e dei suoi dipendenti, potesse derivare all Amministrazione comunale o a terzi. Il concessionario dovrà dotarsi di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi che tenga indenne l Amministrazione Comunale, e che garantisca gli immobili oggetto della concessione dal rischio di incendio, furto e atti vandalici, avente un massimale unico minimo di (euro tremilioni) per eventi che abbiano a verificarsi a causa e/o nel corso e nell'esercizio dell'attività connessa al servizio affidato, prevedendo come terzo il Comune di Mottola. Sono a carico del Concessionario le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esercizio del servizio. Il Concessionario si assume ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di infortuni sia al personale addetto alle mansioni che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possano derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati, intendendo escludere ogni responsabilità del Comune di Mottola in merito, in considerazione della piena autonomia di gestione con cui si concede il servizio. Articolo 14 Spese per l esercizio del bar e centro ristoro. Sono a carico del concessionario le imposte e tasse dirette ed indirette di servizio di vendita, nonché tutte le spese di fornitura inerenti l esercizio dell attività e di tutta l area di pertinenza.
7 Articolo 15 Osservanza dei regolamenti. Il concessionario si obbliga a rispettare unitamente ai suoi dipendenti le disposizioni normative e regolamentari vigenti, e tutte quelle altre che l Amministrazione comunale avesse a dare nell interesse del servizio e della disciplina, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario solleva pienamente l Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danni od infortuni che, nel valersi delle facoltà consentite dal presente articolo, potessero derivare ad esso concessionario, alla sua famiglia e ai suoi dipendenti. Articolo 16 controversie Tutte le controversie che in dipendenza del presente contratto dovessero sorgere tra l Amministrazione concedente ed il concessionario, sia durante che al termine del rapporto saranno obbligatoriamente deferite al Giudice Ordinario; mentre per le questioni amministrative derivanti dal presente capitolato saranno deferite al Giudice Amministrativo. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme vigenti in materia di concessionicontratto Articolo 17 Elezioni di domicilio. Il concessionario deve eleggere il proprio domicilio a Mottola nei locali dove svolge l attività per qualunque comunicazione o notificazione, sia amministrativa che giudiziale, da farsi al concessionario stesso in relazione al contratto e alle eventuali contestazioni che ne derivassero. Articolo 18 Spese di stipulazione. Le spese di copia, stampa, bollo, registrazione ed altro, inerenti alla stipulazione della concessione sono a carico del concessionario.
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