UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

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1 Delibera n. 95 del 03/02/2016 REGIONE DEL VENETO UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7 PIEVE DI SOLIGO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO L`anno duemilasedici, il giorno tre del mese di Febbraio Il Commissario dell U.L.S.S. n. 7, Dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R.V. n. 191 del 30 dicembre 2015, con i poteri del Direttore Generale, ai sensi dell art. 13, comma 8 duodecies, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, e della D.G.R.V. n del 30 dicembre 2015, coadiuvato da: Il Direttore Amministrativo Dott. Oliviero Beni Il Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Toffolon Il Direttore dei Servizi Sociali e della funzione territoriale Dott. Giuseppe Bazzo ha adottato la seguente deliberazione: OGGETTO SERVIZIO DI SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO CON AMBULANZA (01/08/ /03/2016)- APPROVAZIONE CONVENZIONE.-

2 Pag. n. 2, segue delib. n. 95 del 03/02/2016 IL COMMISSARIO Premesso che, con deliberazione n. 848 del 30/07/2015, è stato disposto di approvare la proposta progettuale prot. n del 28/07/2015 e, conseguentemente, di stipulare, in via sperimentale per il periodo 01/08/ /03/2016, una convenzione con l associazione Prealpi Soccorso per lo svolgimento dei servizi di trasporto sanitario con ambulanza a carico del servizio sanitario regionale, qualora le condizioni cliniche dell utente non consentano il trasporto con altri mezzi ed impongano l impiego di ambulanza (come ad es. ricovero programmato, trasporto per prestazioni ambulatoriali, trasporto per emodialisi, dimissione ecc.); Preso atto che, ad un mese dall avvio sperimentale di detti trasporti, in data 01/09/2015 è stato svolto un incontro, presso la direzione dei servizi sociali, con la suddetta associazione e un rappresentante della Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) dell u.o.c. cure primarie che ha il compito di ricevere le richieste di trasporto, dal quale è emerso che il numero di trasporti richiesti da parte dei centri servizi convenzionati risulta di gran lunga superiore a quanto stimato in precedenza (quando i trasporti per prestazioni specialistiche erano organizzati dai centri servizi e posti a carico dei familiari), con conseguente incremento del chilometraggio mensile percorso e del numero di ore giornaliere dell ambulanza di Vittorio Veneto previsti nella precedente proposta progettuale del 28/07/2015, concordata tra l associazione e l u.l.s.s. stessa; Ritenuto, conseguentemente, di riorganizzare il sopra citato servizio in base al reale fabbisogno di trasporti emerso, soprattutto di quello dei centri servizi, a suo tempo non facilmente stimabile, mediante una revisione delle fasce orarie ed un incremento delle ore giornaliere dell ambulanza di Vittorio Veneto da 4 a 6 e della stima chilometrica mensile da a 6.800; Ritenuto, inoltre, di prevedere l effettuazione e conseguente liquidazione di orario aggiuntivo rispetto a quanto previsto in convenzione, purchè giustificato da apposita relazione da parte del referente della C.O.T. di questa azienda; Vista la sopra richiamata proposta progettuale, ritrasmessa in data 03/09/2015, con le integrazioni sopra richiamate e risultate necessarie nel corso del citato incontro tenutosi in data 01/09/2015; Ritenuto di recepire la suddetta proposta progettuale, nonchè di approvare il testo di convenzione, che contiene le sopra indicate integrazioni, allegato al presente atto quale parte integrante e di procedere alla relativa stipula; Vista la nota prot. n del 20/10/2015 con la quale questa azienda, oltre a trasmettere la bozza di convenzione relativa al periodo 01/08/ /03/2016, chiedeva, ai sensi del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125 e su conformi disposizioni regionali, alla Prealpi Soccorso la riduzione dei corrispettivi vigenti del 5%, oppure una riduzione dei volumi di acquisto applicando, eventualmente, soluzioni di carattere innovativo che, razionalizzando/riorganizzando le attività, possano contribuire a ridurre i costi, mantenendo inalterati i livelli qualitativi delle prestazioni erogate ai cittadini; Viste le risposta prot. n in data 03/12/2015 e prot. n del 15/01/2016 con le quali, detta associazione, comunica la difficoltà a ridurre gli importi fissati nella predetta convenzione, trattandosi di importi volti a rimborsare spese effettivamente sostenute, ma dà la disponibilità a rimodulare gli importi riguardanti la parte relativa all impiego del solo personale volontario riducendo del 5% l importo orario, passando da euro 13,00 ad euro 12,35; Vista l'attestazione con cui il direttore dell u.o.c. affari generali assicura l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, ciascuno per la materia di rispettiva competenza; Richiamato l art.13, comma 8 duodecies, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56; Preso atto di quanto disposto dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n del 30 dicembre 2015;

3 Pag. n. 3, segue delib. n. 95 del 03/02/2016 D E L I B E R A 1. di approvare lo schema di convenzione con l associazione Prealpi Soccorso onlus, redatto secondo le integrazioni risultate necessarie dopo l avvio sperimentale del servizio di trasporto con ambulanza e descritte in premessa, nel testo che, allegato, costituisce parte integrante del presente atto; 2. di rideterminare il costo conseguente alla nuova stima e all integrazione detti servizi, fino al 31/12/2015, incrementando di euro ,00 la stima del precedente finanziamento, per complessivi euro ,00 (Conto C /1 autorizzazione n U02305 bilancio sanitario) CIG: CE3; 3. di delegare il direttore dell u.o.c. affari generali alla sottoscrizione della convenzione medesima.- FS

4 Delib. n. 95 del 03/02/2016 IL COMMISSARIO f.to Dott. Francesco Benazzi Per il parere di competenza: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE f.to Dott. Oliviero Beni f.to Dott. Giuseppe Toffolon f.to Dott. Giuseppe Bazzo PUBBLICAZIONE La presente deliberazione, esecutiva dalla data di adozione, viene pubblicata all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi dal 10/02/2016., e, in pari data, viene trasmessa al Collegio Sindacale. PIEVE DI SOLIGO, lì 10/02/2016 Il Direttore dell U.O.C. Affari Generali f.to Dott. Filippo Spampinato

5 Allegato alla Deliberazione n. 95 del 03/02/2016 Atto esente dall imposta di bollo ai sensi dell art. 27 bis DPR 642/72 (ONLUS) Regione Veneto UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7 Via Lubin, 16 - PIEVE DI SOLIGO (TV) CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ACCREDITATA ALL ATTIVITA DI SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO CON AMBULANZA PREMESSO che, in applicazione dei principi contenuti negli artt. 14, 15 e 16 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24, tuttora in vigore ai sensi dell art. 25, co. 2, legge regionale 3 novembre 2006, n. 23, in attuazione della legge n. 381/91, gli enti pubblici possono affidare mediante convenzione la gestione di servizi socio-sanitari alle Organizzazioni di Volontariato; che la L.R. 40/93 (norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato), agli artt. 9 e 10, definisce i contenuti e i criteri di priorità per le convenzioni che per loro caratteristiche assumono anche valenza generale, quali l aderenza delle attività alla programmazione regionale, l assolvimento di problematiche di emergenza socio sanitaria, l attività svolta in assenza di quella pubblica o di integrazione e di supporto alla stessa, il conseguimento di obiettivi con l applicazione di modalità innovative, la qualità organizzativa e professionale del personale impegnato garantita anche mediante l attività formativa e di aggiornamento; che con la legge regionale 27/07/2012, n. 26, ad oggetto Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza, il legislatore veneto ha inteso regolamentare, nell interesse generale e nel rispetto dei principi di universalità, solidarietà, economicità ed appropriatezza, l espletamento delle attività dei trasporti sanitari di soccorso, conferendo agli enti sanitari ed alle associazioni autorizzate ed accreditate, la possibilità di concorrere all espletamento delle attività di trasporto di soccorso ed emergenza intrinsecamente sanitarie;

6 che, con deliberazione della giunta regionale del Veneto in data 27/02/2014, n. 179, è stato approvato, tra l altro, l elenco dei soggetti già autorizzati, temporaneamente accreditati, che svolgono l attività di soccorso e trasporto sanitario sul territorio regionale da almeno cinque anni (allegato A alla deliberazione regionale medesima); che, con deliberazione n. 615 del 23/05/2014, è stato, tra l altro, disposto di prendere atto dell elenco regionale dei soggetti già autorizzati, temporaneamente accreditati, che svolgono l attività di soccorso e trasporto sanitario sul territorio regionale da almeno cinque anni; che, in detto elenco, è presente l associazione Prealpi Soccorso Onlus di Vittorio Veneto; che sono state interpellate le associazioni Croce Rossa Italiana Comitato di Conegliano ed ESAM al fine di produrre i costi orari ed il relativo progetto, per l eventuale servizio di trasporti secondari con ambulanza e che nessuna delle due si è resa disponibile; che l efficacia del presente accordo è risolutivamente condizionata, al venir meno dell'accreditamento regionale; che è stato acquisito il D.U.R.C. prot. n del 09/10/2015 trasmesso dall INAIL con pec del 15/10/2015; che, con deliberazione n. del, è stato approvato il presente testo di convenzione. VISTE la L. 266/91, la L.R. 40/1993 e l'art. 45 (Associazioni di Volontariato) della L. 833/78; TRA L azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 7, che di seguito per brevità è chiamata Ulss, con sede legale in Pieve di Soligo (TV) Via Lubin n C.F.: , qui rappresentata dal., abilitato alla sottoscrizione del presente atto giusta delega del Direttore Generale conferita con deliberazioni n. 848 del 30/07/2015 e n. del, E L ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PREALPI SOCCORSO onlus - Associazione Volontari Protezione Civile e Pubblica Assistenza con sede in Vittorio Veneto (TV), Via delle Sorgenti, 11, C. F e P.I ,- iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato TV0452,- rappresentata dal presidente. Avv. Marco Caliandro, Presidente e legale 2

7 rappresentante, nato a Vittorio Veneto il 31/08/1977, il quale dichiara di agire, nel presente atto, in nome, per conto e nell'interesse della associazione rappresentata, SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 - Premesse 1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attesa dell approvazione della giunta regionale dello schema tipo di convenzione di cui all art. 5, co.2, della L. R. 26/ Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. Art. 2 - Oggetto 1. L Azienda U.L.S.S. n. 7 di Pieve di Soligo (di seguito Ulss) si avvale dell associazione Prealpi Soccorso onlus per l'erogazione di: 1) Servizio di emergenza territoriale con ambulanza, disposto dalla Centrale Operativa SUEM 118 dalla base ambulanza di Cordignano per: a. interventi di soccorso (art. 1, punto , all. B DGR n. 179 del ); b. ricovero urgente (art. 1, punto , all. B DGR n. 179 del ); con i seguenti turni di servizio: VENERDI dalle alle 03.00; SABATO dalle alle 03.00; DOMENICA dalle alle L attività viene svolta in forma di presidio continuativo (art. 6, punto 6.2, Allegato B alla DGR n. 179 del ) mediante la messa a disposizione del mezzo (AMBULANZA ALS) e dell equipaggio per determinate fasce orarie/giorni della settimana. L equipaggio è composto da n. 3 soccorritori volontari (n.1 autista soccorritore e da n. 2 soccorritori 118), con un impiego operativo di 3432/ore di servizio annuo minimo, svolto da personale volontario. 2) Servizio di trasporto sanitario con ambulanza, disposto dalla ULSS 7, per: a. ricovero programmato (art. 1, punto , all. B DGR n. 179 del ); b. trasporto per prestazioni ambulatoriali (art. 1, punto , all. B DGR n. 179 del ); c. trasporto per emodialisi (art. 1, punto , all. B DGR n. 179 del ); d. dimissione (art. 1, punto , all. B DGR n. 179 del ). L associazione mette a disposizione: 1) servizio di centrale operativa: 3

8 una volta ricevute le richieste di trasporto, autorizzata dalla Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) dell azienda ulss n. 7, ha il compito di : gestire le prenotazioni sulla base delle tempistiche previste; confermare e, se necessario, concordare con i destinatari del trasporto gli aspetti organizzativi; segnalare le eventuali non conformità alla C.O.T.. La centrale operativa della PREALPI SOCCORSO ONLUS è allocata presso la sede in Vittorio Veneto (TV), con orario (4 ore/giorno), dal Lunedì al Venerdì, in cui opererà un centralinista con contratto di lavoro dipendente, a cui verrà applicato il CCNL ANPAS. La PREALPI SOCCORSO ONLUS è dotata di una propria rete radio e di un sistema di radiolocalizzazione dei mezzi, del tutto informatizzato. 2) n. 1 ambulanza zona Vittorio Veneto presso il pronto soccorso: con equipaggio composto da n. 1 autista soccorritore e n. 1 infermiere professionale, con contratto di lavoro dipendente, a cui verrà applicato il CCNL ANPAS, allocata presso la sede di PREALPI SOCCORSO ONLUS, dalle ore alle ore (6 ore/giorno), dal Lunedì al Venerdì. 3) n. 1 ambulanza zona Conegliano presso il pronto soccorso: con equipaggio composto da n. 1 autista soccorritore e n. 1 infermiere professionale, con contratto di lavoro dipendente, a cui verrà applicato il CCNL ANPAS, allocata presso la sede del PRONTO SOCCORSO O.C. CONEGLIANO, dalle ore alle ore e dalle alle (8 ore/giorno), dal Lunedì al Venerdì. Per l ambulanza di cui ai precedenti punti 2) e 3) sarà consentita l effettuazione di orario ulteriore a quello sopra indicato, purchè giustificato da apposita relazione sottoscritta da parte del referente della COT del distretto socio sanitario o del pronto soccorso o dell u.o.c. di emodialisi. 4) n. 1 ambulanza supplementare: con equipaggio composto da n. 1 autista soccorritore e n. 1 soccorritore, con personale esclusivamente volontario, con partenza dalla sede di PREALPI SOCCORSO ONLUS, da attivarsi in caso di congestionamento del servizio, qualora le risorse ordinarie non siano sufficienti a coprire le necessità. L attività viene svolta in forma di presidio continuativo (art. 6, punto 6.2, Allegato B alla DGR n. 179 del ) mediante la messa a disposizione del mezzo (AMBULANZA ALS) e dell equipaggio per determinate fasce orarie/giorni della settimana. Art. 3 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento 1 L associazione è in possesso delle seguenti autorizzazioni/iscrizioni/certificazioni: 1) Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Veneto ai sensi della L. 266/91 e L.R. 40/1993 al n. TV

9 2) Autorizzazione sanitaria per attività di soccorso e trasporto sanitario ai sensi della L.R. 22/2002 e D.G.R. 1080/ ) Certificazione di qualità ISO 9001:2008, unica associazione di volontariato della provincia di Treviso ad aver intrapreso un percorso di riorganizzazione operativa, a seguito del quale ha ottenuto la certificazione di qualità per le attività di trasporto sanitario e soccorso. 2 L associazione s impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento. 3 Per ciò che attiene la dotazione di personale, l associazione s impegna a garantire l erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto all esecuzione dei servizi, numero, professionalità e, per i dipendenti regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. 4 L associazione si impegna a rispettare per gli operatori impiegati (volontari e non) tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dalla contrattazione di settore e ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/ L associazione si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, nella persona del sig. Salvatore Caliandro, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti. 6 L associazione s impegna ad utilizzare i volontari nel rispetto dei principi sanciti dalla legge n. 266/91, dalla legge regionale n. 40/93, garantendo peraltro la gratuità delle loro prestazioni e dettagliando in apposito elenco sottoscritto, che si allega alla presente convenzione (allegato 1), tutte le informazioni necessarie a definire la posizione e la professionalità (figura professionale, titolo di studio, ecc.) di ogni volontario impiegato nei servizi oggetto della presente; 7 L azienda Ulss può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti e i costi effettivi sostenuti. 8 L associazione s impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione ed il rispetto delle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003); 5

10 9 In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto. Art. 4 - Procedure 1. I trasporti sono richiesti e autorizzati sia dalla C.O.T. del distretto socio sanitario che dall u.o.c. pronto soccorso dell ospedale unico di rete: sede di Conegliano e di Vittorio Veneto. 2. I pazienti che possono beneficiare del trasporto in ambulanza a carico totale dell Azienda ulss7, sono quelli con quadro clinico stabile nel tempo per i quali il Medico curante certifichi la condizione di allettati o comunque non deambulanti e non trasportabili con altro mezzo (DGRV 1411/2011). Per pazienti allettati o comunque non deambulanti e non trasportabili con altro mezzo si intendono pazienti barellati per inabilità al controllo posturale del tronco anche in posizione seduta; pazienti che presentano controindicazioni o impossibilità a mantenere la posizione seduta; pazienti la cui movimentazione risulti potenzialmente pericolosa (es. frattura patologica). La richiesta di trasporto sanitario verificata dalla C.O.T. va inviata all associazione Prealpi soccorso entro 48 ore antecedenti la data prefissata del trasporto, via mail trasporti@prealpisoccorso.org o via fax n L Associazione Prealpi Soccorso onlus, una volta ricevute le richieste di trasporto, autorizzate dalla C.O.T., ha il compito di: gestire le prenotazioni sulla base delle tempistiche previste, confermare e, se necessario, concordare con i destinatari del trasporto gli aspetti organizzativi. Nel caso il trasporto dovesse essere espletato prima dei termini sopra citati, i richiedenti dovranno prendere direttamente accordi telefonici con la COT che verificherà, con gli operatori dell Associazione Prealpi Soccorso onlus, al n cellulare n , la fattibilità del trasporto stesso. Qualora gli operatori nello svolgimento delle proprie attività, riscontrassero delle non conformità rispetto alla condizione dei pazienti, o alle modalità di attivazione sopra riportate, l Associazione ha l obbligo di segnalarle all azienda compilando il modulo allegato (segnalazione non conformità). Art. 5 - Sistema di rimborso spese 3. I rimborsi delle spese verranno anticipati secondo gli importi che seguono, previa allegazione 6

11 delle relative pezze giustificative e fatta salva la periodica rendicontazione complessiva, a pareggio delle somme già erogate dall ulss, redatta secondo l allegato D: a) 0,63/km per servizio effettivamente reso con mezzi acquistati direttamente dall associazione PREALPI SOCCORSO ONLUS per n km/mese stimati per una spesa presunta mensile di 4.284,00=; b) 36,00/ora o frazione, per servizio ambulanza effettivamente reso con dipendenti dell associazione PREALPI SOCCORSO ONLUS al fine di garantire/assicurare l attività di trasporto sanitario concordata/programmata non rinviabile per n. 280 ore/mese stimate per una spesa presunta mensile di ,00=; c) 18,00/ora o frazione, per servizio centrale operativa della PREALPI SOCCORSO ONLUS, effettivamente reso, con dipendenti dell associazione al fine di garantire/assicurare l attività di trasporto sanitario concordata/programmata non rinviabile per n. 80 ore/mese stimate per una spesa presunta mensile di 1.440,00=; d) 12,35/ora o frazione, per l impiego dei mezzi sanitari, messi a disposizione per lo svolgimento del servizio di ambulanza supplementare di trasporto sanitario reso con n. 2 volontari soccorritori dell associazione PREALPI SOCCORSO ONLUS, spesa che verrà addebitata esclusivamente in caso di utilizzo, oltre al rimborso chilometrico di cui al punto a). e) 12,35/ora o frazione, per l impiego dei mezzi sanitari, messi a disposizione per lo svolgimento del servizio di emergenza ed urgenza medica 118, con equipaggio composto da n. 3 Volontari dell associazione PREALPI SOCCORSO, nei seguenti giorni: GIORNO FASCIA ORARIA VENERDI SABATO DOMENICA per n. 100 ore/mese stimate, per una spesa presunta mensile di 1.300,00=. 4. Se la rendicontazione a conguaglio dovesse essere superiore a quanto anticipato, dovrà essere prodotta ulteriore documentazione probante le spese sostenute per l esclusivo servizio oggetto della presente convenzione. 7

12 5. L associazione emetterà fattura mensile, allegando la documentazione contabileamministrativa concordata con l Ulss, e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. In caso di fattura incompleta, i termini di pagamento decorreranno dalla regolarizzazione della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente. 6. E fatta salva la facoltà dell Ulss di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito, di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo. Art. 6 - Sistema aziendale per il miglioramento della qualità 1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio. Art. 7 - Sanzioni 1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. 2. L Ulss accertata l inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto. 3. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell accreditamento. Art. 8 - Controversie 1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall accettazione dell incarico. 2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui a sede la Ulss ai sensi dell art. 809 c.p.c. Gli oneri 8

13 della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale. 3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all articolo 824 bis c.p.c. Art. 9 - Durata 1. Il presente accordo decorre dal 1/08/2015 fino al 31/03/2016. È fatta salva l attività regolarmente eseguita dall associazione fino alla data di sottoscrizione del presente accordo. 2. Per tutto quanto non previsto nell accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell accordo stipulato lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni. ART Spese di contratto 1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, esente bollo, sarà registrato solo in caso d uso. Le spese di bollo sono a carico del gestore e quelle di registrazione, in caso d uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell art. 5 del D.P.R. n. 131/1986. Letto, confermato e sottoscritto, Pieve di Soligo, Per l'unità Locale Socio Sanitaria n. 7 Il direttore u.o.c. affari generali Dott. Filippo Spampinato Associazione Prealpi Soccorso Onlus Il Presidente Avv. Marco Caliandro 9

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