CIRCOLARE PERIODICA SULLE PROBLEMATICHE FISCALI E TRIBUTARIE
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- Leonora Scarpa
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1 CIRCOLARE PERIODICA SULLE PROBLEMATICHE FISCALI E TRIBUTARIE SOMMARIO I modelli per la dichiarazione IVA Premessa - Presentazione - Regime di reverse charge - Rimborso dei crediti - Classificazione attività - Minimi in franchigia - Opzioni - Principali modifiche I modelli per la dichiarazione IVA 2008 Sul sito dell Agenzia delle Entrate sono disponibili le bozze e le istruzioni dei nuovi modelli per la dichiarazione annuale Iva 2008, insieme a quelle dei prospetti per l Iva di gruppo (26 LP), la richiesta di rimborso del credito (VR) e la dichiarazione di fallimento (74-bis). In particolare, le modifiche introdotte riguardano: l estensione del meccanismo del reverse charge ; i rimborsi Iva; i contribuenti di minori dimensioni. Interessi mutui prima casa: detraibilità anche in caso di apertura di un nuovo mutuo - L art. 15 comma 1, TUIR - La risoluzione n. 328/E del 15/11/2007 Utili e proventi 2007: approvato il modello Cupe - Rilascio della certificazione degli utili - Soggetti che rilasciano la certificazione - Struttura del modello Cupe F24 Immatricolazione auto : i codici tributo - Modalità di versamento - Codice tributo Premessa Sono state varate dall Agenzia delle Entrate le bozze dei nuovi modelli e delle istruzioni per la compilazione della Dichiarazione Iva anno Si segnala, tra gli interventi più significativi: l eliminazione del quadro VB, dopo l abrogazione del regime forfettario previsto dalla Legge n. 662/96; l estensione della platea dei contribuenti esonerati dall obbligo di compilazione della dichiarazione Iva. Da quest anno vi rientrano, infatti: - i minimi in franchigia; - i produttori agricoli, interessati dall incremento fino a 7.000,00 euro della soglia per il regime di esonero dagli adempimenti Iva. Presentazione I termini di presentazione non risultano modificati e, pertanto, il modello Iva dovrà essere inviato entro il 31 luglio 2008 solo online, sia in caso di presentazione in via autonoma che unificata. Regime di reverse charge Le operazioni soggette al regime del reverse charge, che lo scorso anno erano in parte indicate nel rigo VE34 e in parte nel VE35, sono state unificate nel rigo VE34
2 nel primo campo del rigo, deve essere indicato il totale delle operazioni attive in reverse charge; nei successivi campi, da 2 a 5, devono essere riportate, separatamente, le varie tipologie di cessioni e prestazioni, relative a: - cessioni di rottami e altri materiali di recupero; - cessioni di oro e argento puro; - subappalto nel settore edile; - cessioni di fabbricati strumentali imponibili per opzione (articolo 10, comma 8-ter, lettera d, del Dpr 633/72) effettuate dal 1 ottobre ATTENZIONE Dato che gli acquirenti dei fabbricati sono tenuti a pagare l imposta al posto del cedente, imponibile e imposta devono essere indicati dai cessionari nel nuovo rigo VJ14. Rimborso dei crediti Nel modello VR debutta la casella per i rimborsi prioritari, entro tre mesi dalla richiesta. Sono interessati i soggetti che: effettuano prestazioni di subappalto in edilizia rientranti nell ambito del regime di reverse charge; svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici; producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi. Classificazione attività Le istruzioni ai nuovi modelli Iva segnalano che la tabella Atecofin 2004 è in via di superamento e che, sarà varata una nuova codifica delle attività economiche che dovranno essere indicate nella dichiarazione. Minimi in franchigia Con l introduzione del nuovo regime di franchigia, dal 2007 tutte le persone fisiche, esercenti attività commerciali, agricole e professionali, con un volume d affari non superiore a euro, che non abbiano effettuato cessioni all esportazione, dovranno rientrare in tale regime.
3 In questo caso, tali soggetti sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva, salvo che non esercitino l opzione per il regime Iva ordinario, da indicare nel rigo VO15. Gli operatori che effettuano acquisti da questi soggetti devono provvedere alla loro indicazione nel rigo VF16. Opzioni Nel quadro VO sono state inserite due nuove caselle per le revoche. Si tratta, in particolare: della revoca dell opzione per l applicazione dell imposta nei modi ordinari per le attività agricole connesse previste dall art. 34-bis (rigo V03, casella 6); della revoca della determinazione del reddito nei modi ordinari per le altre attività agricole indicate dall art. 56-bis del Tuir (rigo VO22, casella 2). E stato, poi, introdotto il rigo VO3 per le società agricole che intendono determinare il reddito sulla base delle rendite dei terreni (art. 32 del Tuir) dal 2007.
4 PRINCIPALI MODIFICHE Eliminazione quadro VB L abrogazione del regime forfetario previsto dalla Legge n. 662/96. minimi in franchigia; Nuovi ESONERI produttori agricoli (interessati dall incremento fino a 7.000,00 euro della soglia per il regime di esonero dagli adempimenti Iva) RIGO VE34 Unificate le operazioni soggette al regime del reverse charge. Nuovi CODICI ATECO 2008 Superati i Codici Atecofin 2004 MODELLO VR Nuova casella per i rimborsi prioritari RIGO VF16 RIGO VJ14 QUADRO VO Indicazione degli acquisti effettuati da soggetti in regime di franchigia I cessionari di fabbricati devono indicare imponibile e imposta Rigo VO3 per le società agricole che intendono determinare il reddito sulla base delle rendite dei terreni (articolo 32 del Tuir) dal 2007 Rigo V03, casella 6 revoca dell opzione per l applicazione dell imposta nei modi ordinari per le attività agricole connesse previste dall articolo 34-bis Rigo VO22, casella 2 revoca della determinazione del reddito nei modi ordinari per le altre attività agricole indicate dall articolo 56-bis del Tuir
5 Interessi mutui prima casa: detraibilità anche in caso di apertura di un nuovo mutuo Nella Circolare n. 15/E/2005, l Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, nell ipotesi in cui il mutuo contratto per l acquisto dell abitazione principale sia di importo superiore rispetto al costo sostenuto per l acquisto dell immobile, la percentuale di interessi detraibili è determinata in base alla percentuale ottenuta applicando la seguente formula: interessi = costo di acquisizione dell'immobile x interessi pagati / capitale dato in mutuo. Con la Risoluzione n. 328/E del 15 novembre 2007, l Agenzia ha poi precisato che di tale percentuale il contribuente dovrà tener conto anche nel caso in cui estingua il vecchio mutuo e ne stipuli uno nuovo di importo massimo pari al capitale residuo maggiorato delle spese e degli oneri correlati. L art. 15, comma 1, TUIR L articolo 15, comma 1, lettera b), del Tuir prevede una detrazione d imposta del 19% relativa agli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca contratti per l acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, per un importo non superiore a 3.615,20 euro. La Risoluzione n. 328/E del 15/11/2007 Ora, con la Risoluzione n. 328/E del 15 novembre 2007, l Agenzia delle Entrate afferma che l agevolazione fiscale spetta anche nel caso in cui l originario contratto sia stato estinto e ne venga stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In particolare, l Amministrazione finanziaria basa la propria affermazione su due aspetti fondamentali: 1. il carattere unitario dell operazione di estinzione e accensione del nuovo mutuo; 2. la sostanziale continuità del rapporto di mutuo originariamente stipulato, con conseguente conservazione dei benefici fiscali già riconosciuti in relazione al primo contratto. - L interpello Nel caso prospettato: un soggetto aveva acquistato nel 2003, in comproprietà, un immobile da adibire ad abitazione principale, contraendo un mutuo di importo superiore al costo dell immobile; nel 2006, lo stesso acquistava, in comunione con la moglie, la restante quota di proprietà dell immobile, accollandosi la parte di mutuo rimasta a carico del venditore e corrispondendo la rimanente parte del prezzo in contanti; nello stesso anno 2006, i coniugi estinguevano il mutuo originario, stipulandone uno nuovo di importo superiore alla residua quota di capitale, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
6 - La risposta dell Agenzia delle Entrate Nel rispondere all interpello, l Amministrazione Finanziaria ha ritenuto opportuno, innanzitutto, distinguere la posizione dell interpellante in relazione: 1. alla parte del mutuo che era rimasta sin dall inizio a suo esclusivo carico; 2. alla parte del mutuo che lo vedeva interessato con la moglie per l acquisto della residua quota di proprietà dell appartamento. Per quanto riguarda il primo punto, con la Circolare 15/E/2005, è stato chiarito che: in caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, la detrazione deve essere limitata all'ammontare del costo, risultante dalla sommatoria del valore dell immobile indicato nel rogito, nonché degli altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi con l operazione di acquisto. Tale ammontare può essere calcolato applicando, agli interessi pagati, la percentuale derivante dal rapporto: costo di acquisizione dell'immobile / capitale dato in mutuo Della percentuale, come sopra calcolata, il contribuente deve tener conto anche in relazione agli interessi pagati in dipendenza del nuovo mutuo. Il caso di estinzione/sostituzione del vecchio mutuo con uno nuovo di importo superiore al capitale residuo maggiorato delle spese e degli altri oneri correlati non implica una fattispecie di decadenza dalla detrazione, ma comporta unicamente che il contribuente dovrà calcolare gli interessi detraibili rapportando l ammontare ancora da rimborsare del vecchio mutuo all importo di quello nuovo. In merito al secondo punto, poi, l Agenzia delle Entrate ricorda che la detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un ulteriore quota di proprietà dell unità immobiliare. Nel caso di specie, considerando il fatto che il contratto di mutuo stipulato dai coniugi nel 2006 è stato contratto entro l anno dalla data dell acquisto della residua quota di proprietà, non si è in presenza di una fattispecie di rinegoziazione del mutuo originario, bensì occorre considerare tale mutuo originariamente destinato all acquisto della rimanente quota di proprietà. Pertanto, potranno applicarsi le regole ordinarie previste dall articolo 15 del Tuir. Nota bene Le spese sostenute per la stipula del nuovo contratto di mutuo (perizia del tecnico, imposta sostitutiva, cancellazione della vecchia ipoteca), infine, sono detraibili nel periodo d imposta in cui sono sostenute, anche in relazione al nuovo contratto di mutuo.
7 Utili e proventi 2007: approvato il modello Cupe L Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del direttore dell'agenzia del 12 novembre 2007, ha emanato il CUPE (schema di certificazione degli utili e dei proventi ad essi equiparati), corrisposti in qualunque forma a soggetti residenti in Italia a partire dal 1 gennaio 2007, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate. Tale modello verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sostituirà quello approvato il 27 dicembre dell'anno scorso. Dovrà essere utilizzato nel 2008, fino all'eventuale approvazione di uno schema successivo, per gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti, dal 2007, da soggetti Ires. Le certificazioni rilasciate finora restano valide purché contengano tutti i dati richiesti Rilascio della certificazione degli utili La certificazione, prevista dal Dpr n. 322/1998, deve essere rilasciata entro il 28 febbraio, in alternativa essa può essere rilasciata entro dodici giorni dalla richiesta in caso di interruzione del rapporto di lavoro. La certificazione dovrà essere rilasciata: ai soggetti residenti in Italia che percepiscono utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva. In alcuni casi, la certificazione può essere rilasciata anche a soggetti non residenti in Italia, in questo modo la certificazione viene utilizzata per ottenere nel Paese di residenza il credito relativo alle imposte pagate nel nostro Paese. Il modello deve essere usato anche: per l'attestazione dei dati sui proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all articolo 44, comma 2, del Tuir; per i contratti di associazione in partecipazione e compartecipazione di cui all articolo 44, comma 1; per l'attestazione dei dati relativi agli interessi riqualificati come dividendi di cui all articolo 98 dello stesso Testo unico. Soggetti che rilasciano la certificazione La certificazione in questione viene rilasciata dai seguenti soggetti: società ed enti emittenti (società ed enti indicati nell art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR); casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati; intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.; rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.;
8 società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati; imprese di investimento e gli agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; ogni altro sostituto d imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli; Struttura del modello CUPE Il nuovo schema si compone di un frontespizio e quattro sezioni dove verrano riportati le seguenti informazioni: FRONTESPIZIO: PRIMA SEZIONE: SECONDA SEZIONE: TERZA e QUARTA SEZIONE: dati del soggetto che rilascia la dichiarazione,: dati del soggetto emittente; dati dell'intermediario non residente; dati del soggetto percettore e le informazioni sugli utili e proventi corrisposti (numero azioni, percentuale di contitolarità, dividendo unitario e complessivo, strumenti finanziari eccetera). Nel provvedimento è precisato che la "Cupe" può essere predisposta anche con una veste grafica diversa rispetto a quella dello schema approvato; tuttavia, in questo caso, essa dovrà, comunque, contenere tutti i dati richiesti, esposti nella stessa sequenza, con l'esatta indicazione della denominazione usata per ogni punto e del numero progressivo.
9 F24 Iva immatricolazione auto : i codici tributo L Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 337 del 21/11/2007 ha reso noto i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento dell imposta sul valore aggiunto, mediante modello F24 Iva immatricolazione auto UE. Tale modello deve essere utilizzato ai fini dell immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, ai sensi dell art. 1, comma 9, D.L. n. 262/2006. Il 25 ottobre 2007 è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate con il quale si attuano le disposizioni in materia di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi anche nuovi di cui all art. 1, commi 9 e 10 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n Le disposizioni legislative sopraccitate hanno introdotto modifiche agli adempimenti ai fini della immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, di provenienza estera. In particolare: il comma 9 ha previsto modalità distinte di versamento dell IVA relativa agli acquisti comunitari di autoveicoli nel settore del mercato parallelo; il comma 10 ha introdotto l obbligo di esibizione, all atto della richiesta di immatricolazione, della certificazione doganale attestante l assolvimento dell IVA o dell eventuale riferimento al plafond dell importatore. Con queste novità, si è cercato di introdurre una severa misura di contrasto alle frodi IVA nel settore del commercio degli autoveicoli di provenienza comunitaria. Attraverso questi due adempimenti, l Amministrazione, ritiene di aver eliminato l elemento a base della frode all IVA intracomunitaria, rappresentato dal mancato versamento dell imposta. Il nuovo modello F24 Iva immatricolazione auto UE andrà utilizzato per il versamento dell Iva da assolvere in occasione della prima cessione interna, ai fini dell immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario. Attenzione Ne restano esclusi gli acquisti intracomunitari e le importazioni di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi, provvisti di codice di antifalsificazione, provenienti direttamente dalle case costruttrici e destinati al mercato nazionale
10 Modello F24 Iva immatricolazione auto UE Nella compilazione del modello F24, per ciascun mezzo di trasporto devono essere indicati: il tipo di veicolo; il numero di telaio; l ammontare dell IVA versata, relativa alla cessione interna, utilizzando gli specifici codici tributo. Modalità di versamento Il versamento andrà effettuato: con modalità telematica; entro gli ordinari termini previsti per la liquidazione periodica del tributo (comunque entro il non giorno lavorativo antecedente alla richiesta di immatricolazione). Codice tributo Con Risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007 l Agenzia delle Entrate ha reso noto i codici tributo da utilizzare per consentire il versamento della suddetta imposta. Più precisamente: 6201 denominato Versamento IVA imm.ne auto Ue- mese gennaio ; 6202 denominato Versamento IVA imm.ne auto Ue- mese febbraio ; 6203 denominato Versamento IVA imm.ne auto Ue- mese marzo ; 6204 denominato Versamento IVA imm.ne auto Ue- mese aprile ; 6205 denominato Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese maggio ; 6206 denominato Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese giugno ; 6207 denominato Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese luglio ; 6208 denominato Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese agosto ; 6209 denominato Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese settembre ; 6210 denominato Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese ottobre ; 6211 denominato Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese novembre ; 6212 denominato Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese dicembre ; 6231 denominato Versamento IVA imm.ne auto Ue - primo trimestre ; 6232 denominato Versamento IVA imm.ne auto Ue- secondo trimestre ; 6233 denominato Versamento IVA imm.ne auto Ue - terzo trimestre ; 6234 denominato Versamento IVA imm.ne auto Ue - quarto trimestre. In sede di compilazione del modello F24-Iva immatricolazione auto Ue, tali codici tributo sono indicati nella sezione Erario, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati. Attenzione Tali codici tributo saranno operativamente efficaci a partire dal 3 dicembre 2007.
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