STRUTTURE SANITARIE: LA RISCOSSIONE ACCENTRATA

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1 * * * Nella pratica commerciale è molto diffusa la prassi che vede le strutture sanitarie private, ospitare, mettere a disposizione oppure concedere in locazione a singoli medici i locali e le attrezzature (generalmente molto costose) costituenti la propria azienda affinché gli stessi medici possano svolgere all interno della casa di cura la propria attività medica e paramedica di carattere privato senza la necessità di avere un proprio studio attrezzato. Si capisce bene che una simile organizzazione del lavoro avrebbe potuto, in qualche modo, invogliare i professionisti medici ad esercitare la propria professione senza dichiararne i profitti all Amministrazione Finanziaria. Il Fisco, infatti, non avrebbe avuto gli strumenti necessari per contrastare l eventuale evasione o elusione che fosse stata posta in essere, in quanto sarebbe risultato difficile riuscire a dimostrare che un medico, che non detiene una struttura, quindi dei locali, personale ed attrezzature proprie, ma che si avvale dei locali e delle attrezzature molto costose che la casa di cura gli mette a disposizione, avesse evaso. In definitiva il famigerato Studio di Settore poco avrebbe potuto nei loro confronti: sarebbe risultato un arma caricata a salve. Pertanto, con la finalità di dotare l Amministrazione Finanziaria di strumenti adeguati per perseguire l eventuale evasione o elusione fiscale nella casistica suddetta, con la Finanziaria del 2007 è stato introdotto l obbligo di riscossione accentrata degli onorari spettanti ai medici e paramedici che operano, privatamente, presso le strutture sanitarie private. In tali ipotesi, la struttura sanitaria, pur essendo estranea al rapporto professionale tra il medico ed il paziente, è obbligata ad assicurare la tracciabilità e la trasparenza dei compensi spettanti ai professionisti. Il tutto a far data dal 1^ marzo Soggetti interessati Sono soggette all adempimento, come previsto dal comma 38 dell art. 1 della Finanziaria del 2007, le strutture sanitarie - quali società, istituti, associazioni, case di cura, centri medici e diagnostici in qualsiasi forma organizzati, operanti nel settore dei servizi sanitari e veterinari che ospitano, mettono a disposizione dei Dott. MANCINI GIUSEPPE Tel Pag. 1

2 professionisti, oppure concedono loro in locazione i locali della struttura aziendale per l esercizio di attività di lavoro autonomo, mediche o paramediche. Si precisa che sono considerate strutture sanitarie anche: le società immobiliari che affittano locali da adibire a studi medici e prestano, anche, servizi amministrativi, contabili, organizzativi, informativi a favore di operatori sanitari (V. Risoluzione n. 304/E/2008); gli studi medici individuali o associati nel caso in cui un medico esterno eserciti la propria attività verso pazienti propri all interno dei locali dello studio in questione; le strutture sanitarie private che noleggiano a medici esterni la sala operatoria e la relativa strumentazione per interventi di day hospital. Con la Risoluzione n. 160/E/2008, l Agenzia delle Entrate ha precisato che la riscossione accentrata opera anche nel caso in cui i compensi dovuti al professionista siano corrisposti dall assicuratore o dalla Cassa di assistenza del paziente. La riscossione accentrata ha per oggetto i compensi spettanti agli esercenti attività di lavoro autonomo medica e paramedica ossia agli esercenti arti e professioni, la cui attività dia luogo a reddito di lavoro autonomo ai sensi dell art. 53 del TUIR. Per attività medica e paramedica s intende quella di diagnosi, cura e riabilitazione resa nell esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell articolo 99 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della Salute. Quindi la procedura di riscossione in esame si applica ai compensi per le prestazioni di natura sanitarie rese dal professionista in esecuzione di un rapporto contrattuale intrattenuto direttamente con il paziente. In sostanza, rileva l autonomo rapporto medico-paziente rispetto al quale la struttura sanitaria privata si colloca in posizione neutrale assumendo la funzione di garante della tracciabilità delle somme corrisposte al medico. Dott. MANCINI GIUSEPPE Tel Pag. 2

3 Soggetti esclusi Va da sé che non sono soggetti alla disciplina in commento in quanto suddette esigenze di tracciabilità non sussistono i compensi dovuti: 1) per le prestazioni sanitarie rese dalla casa di cura privata direttamente al paziente, per il tramite del professionista, ma nell ambito di un rapporto contrattuale che vede come parti coinvolte la casa di cura da un lato e il paziente dall altro. Tale esclusione ha una logica legata al fatto che la casa di cura, a fronte del compenso che erogherà al medico per la prestazione effettuata e sul quale opererà ritenuta d acconto, presenterà il modello 770 e pertanto renderà nota all A.F. il compenso che il medico ha ricevuto. 2) Per le prestazioni rese dal sanitario in regime di intramoenia, giacché in tali ipotesi il sanitario agisce nel quadro di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente; 3) Alle prestazioni dei medici di base operanti in convenzione con il SSN. Con la Risoluzione n. 304/E/2008, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che se una società concede in sublocazione ad alcuni medici di famiglia delle unità immobiliari ad uso studio medico, e fornisce agli stessi un servizio di segreteria, non è soggetta agli obblighi di riscossione accentrata in quanto di regola le prestazioni rese dal medico di famiglia a favore dei cittadini trovano fondamento nel rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale. L onere della prestazione, infatti, è a carico del SSN. Adempimenti Quindi, le strutture sanitarie che dovessero trovarsi in una simile fattispecie saranno tenute a: a) incassare il compenso in nome e per conto del medico o paramedico ed a riversarlo contestualmente al medesimo. Tali somme riscosse dalla struttura rilevano, ai fini impositivi, nei confronti del lavoratore autonomo, mentre la struttura sanitaria che ne cura solo la riscossione, funge da tramite tra il professionista ed il paziente. Dott. MANCINI GIUSEPPE Tel Pag. 3

4 Di conseguenza è il professionista che ha eseguito la prestazione che dovrà emettere fattura nei confronti del paziente. Il pagamento di questa, invece, sia se effettuato in contanti che tramite assegno o altro mezzo di pagamento, deve essere eseguito nelle mani della casa di cura che agisce in nome e per conto del professionista. Operativamente la struttura sanitaria riscuoterà il contante ovvero, per i pagamenti alternativi al contante, ne curerà la riscossione provvedendo al rilascio o al ritiro del documento comprovante il pagamento (scontrino della carta di credito o del bancomat, ricevuta del bonifico, assegno, ecc). Considerato che la struttura in questa fase agisce in nome e per conto del professionista, i mezzi di pagamento utilizzati dal paziente, diversi dal contante, dovranno essere intestati al professionista stesso che ha effettuato la prestazione e non alla casa di cura. Questo lo si deduce, anche, dalla circolare ministeriale n. 13/E del 2007 nella parte in cui l Agenzia delle Entrate ritiene che previo consenso del professionista, la riscossione accentrata in argomento possa effettuarsi anche mediante i servizi di carte di credito e bancomat appoggiati sul conto bancario della struttura sanitarie che, successivamente, avrà cura di accreditare il relativo importo sul conto bancario del professionista. Con questo inciso, con il quale si subordina al previo consenso del professionista l utilizzo di strumenti di pagamento appoggiati al conto bancario della struttura sanitaria, l A.F. lascia intendere che l utilizzo di tali strumenti di pagamento propri della struttura sanitaria, debbano essere considerati solo un alternativa alla strada principale che resta quella dei mezzi di pagamento intestati al professionista per l incasso delle parcelle degli stessi. Da ultimo, si sottolinea che l incasso deve avvenire nel pieno rispetto della normativa Antiriciclaggio. Pertanto, ad esempio, non potranno essere incassati in contanti compensi d importo superiore ad euro 999,99. b) rilasciare al paziente quietanza attestante l avvenuto pagamento del compenso incassato in nome e per conto del medico. Il tutto garantendo la massima riservatezza dei dati trattati. In particolare, la casa di cura è tenuta ad annotare, in calce alla fattura emessa dal professionista, l avvenuto pagamento effettuato dal paziente, le modalità e gli estremi identificativi del pagamento e ad apporre la marca Dott. MANCINI GIUSEPPE Tel Pag. 4

5 da bollo da 2,00 euro, dovuta per importi superiori a 77,47 euro (come previsto dall articolo 13, della parte prima della tariffa, allegato A, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642). E giusto sottolineare che l imposta di bollo è dovuta dal professionista medico in nome e per conto del quale l incasso viene gestito. c) provvedere alla registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o in apposito registro del compenso incassato o gestito. In particolare, la struttura deve annotare nelle proprie scritture contabili oppure in apposito registro istituito ai sensi dell articolo 1, comma 38, della legge n. 296 del 2006: 1) data del pagamento; 2) estremi della fattura emessa dal professionista; 3) generalità e codice fiscale del professionista destinatario del compenso; 4) ammontare del corrispettivo riscosso; 5) modalità di pagamento (contante; tipo ed estremi del documento emesso/ricevuto per i pagamenti alternativi al contante). In mancanza di specifiche indicazioni in merito, si deduce che l apposito registro può essere gestito manualmente o meccanograficamente (anche semplicemente a mezzo fogli Excel o Word). Naturalmente, resta fermo l obbligo del professionista di registrare nelle proprie scritture contabili il compenso percepito. In definitiva, in capo al professionista restano fermi tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo svolgimento della libera professione. d) comunicare telematicamente all Agenzia delle Entrate, entro il 30 Aprile di ogni anno, l ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente dal 1 gennaio al 31 dicembre dell anno precedente. La comunicazione dei compensi riscossi nel 2013 per conto di ciascun medico, va effettuata utilizzando il modello SSP (reperibile dal sito dell Agenzia delle Entrate in formato elettronico). Il modello si compone di: un frontespizio dove oltre ai dati della struttura sanitaria privata e del sottoscrittore, dell anno cui si riferisce la comunicazione, del tipo di comunicazione, Dott. MANCINI GIUSEPPE Tel Pag. 5

6 va indicato il numero di percipienti nonché i dati relativi all impegno alla presentazione telematica; un quadro A dove vanno inseriti i dati identificativi dei medici/paramedici e gli importi dei compensi complessivamente riscossi dalla struttura. La compilazione del modello e la successiva trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando il software disponibile gratuitamente sul sito dell Agenzia delle Entrate. L invio può essere effettuato direttamente dalla struttura sanitaria utilizzando il servizio Entratel o Fisconline oppure tramite un intermediario abilitato. Sono considerate tempestivamente trasmesse le comunicazioni inviate entro il 30 aprile ma scartate, a condizione che si provveda ad una nuova trasmissione entro i successivi 5 giorni. Da ultimo, si sottolinea che è possibile correggere o modificare i dati contenuti in una comunicazione già inviata presentando un nuovo modello. A tal fine è necessario: barrare la casella sostitutiva della sezione tipo di comunicazione presente nel frontespizio; riportare tutti i dati esposti nella comunicazione originaria opportunamente corretti o integrati; indicare il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione che si intende sostituire. Sanzioni La circolare n. 13/E del 15/03/2007 dell Agenzia delle Entrate evidenzia quelle che sono le sanzioni per la casa di cura in caso di violazione degli obblighi posti a suo carico. Nel dettaglio è previsto che: d) in caso di violazione dell obbligo di incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e di registrazione del medesimo compenso nelle scritture obbligatorie, ovvero in apposito registro, la struttura sanitaria è assoggettata alla sanzione amministrativa da a euro (art. 9 del D.lgs 18 dicembre 1997, n. 471); Dott. MANCINI GIUSEPPE Tel Pag. 6

7 e) nell ipotesi di omessa trasmissione telematica dei compensi incassati in nome e per conto dei professionisti, ovvero di comunicazione di dati incompleti o non veritieri, è applicabile la sanzione amministrativa da 258 a euro (art. 11, comma 1, lett. a), del D.lgs 18 dicembre 1997, n. 471). Milano, 22 Aprile 2014 Dott. Giuseppe Mancini Dott. MANCINI GIUSEPPE Tel Pag. 7

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