LA GUIDA DEL CONSUMATORE I DIRITTI E LE OPPORTUNITÀ DELL ASSICURATO

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1 LA GUIDA DEL CONSUMATORE I DIRITTI E LE OPPORTUNITÀ DELL ASSICURATO GUIDA ALLA RC AUTO promossa dalla Cisl testi coordinati da Carlo Luna e Fabrizio Premuti Direttore: Paolo Landi Direttore responsabile: Francesco Guzzardi Comitato di redazione: Angelo Motta, Fabio Picciolini Amministrazione: Adiconsum, via Lancisi 25, Roma Registrazione Tribunale di Roma n. 350 del Spe- dizione in abbonamento postale comma 20/c art. 23 L662/96 Filiale di Roma Stampa: Nova Tiporom srl via Giulio Aristide Sartorio Roma Finito di stampare in luglio 2005 Associato all Unione Italiana Stampa Periodica GUIDA ALLA RC AUTO/ADICONSUM

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3 INDICE Introduzione 7 Contratti di assicurazione e polizza RC 9 Preventivo trasparente 11 Cosa dice la polizza 13 Cosa fare quando Rischi accessori 20 Convenzione Indennizzo Diretto 22 Procedura di Conciliazione 29 Domande frequenti 32 Consigli utili 34 Sicurezza stradale 36 Glossario dei termini tecnici 42 Indirizzi Adiconsum 57 GUIDA ALLA RC AUTO/ADICONSUM

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5 P R E S E N T A Z I O N E Perché una nuova Guida? Per Adiconsum è sempre stato di fondamentale importanza pervenire ad un informazione corretta ed esaustiva nei confronti del consumatore. Per la RC Auto siamo al quarto appuntamento. Per la quarta volta usciamo con una pubblicazione specifica seguendo, ed in alcuni punti anticipando, quelli che saranno gli scenari del prossimo futuro su questa delicatissima materia, che coinvolge obbligatoriamente gran parte dei cittadini italiani. Assicuriamo 33 milioni d autoveicoli e 6 milioni di motoveicoli ogni anno, lo facciamo per obbligo, spesso, troppo spesso, senza neanche sapere quali sono i nostri diritti e quali sono i nostri doveri. La liberalizzazione delle tariffe assicurative ha compiuto 10 anni, ma non ha ancora prodotto quei risultati che in termini di trasparenza, di tariffe e di cultura ci aspettavamo. In realtà siamo stati messi davanti al libero mercato senza regole e senza alcuna guida istituzionale che potesse governarne almeno la metodologia d applicazione. Dove e quando ci si è provato, sorvolando sulla correttezza metodologica dell intervento, abbiamo ricevuto lo stop dell Unione Europea. Molto spesso siamo stati costretti a definire questo segmento del mercato assicurativo un libero massacro dove non esistevano regole certe. Fino al 2002 abbiamo dovuto contrastare una corsa frenata al rialzo delle tariffe, mentre è scesa in molti casi la qualità delle garanzie e dei servizi, a causa, soprattutto, della scarsa trasparenza nella personalizzazione dei contratti. L azione di Adiconsum in questo periodo è stata proiettata ad un serrato confronto con le Imprese, con i Governi che si sono succeduti, con l Istituto di Vigilanza, per analizzare, capire, intervenire, dove possibile, con correttivi mediati tra le parti. Le attività sul fronte del contenimento delle spese hanno dato vita ad importanti variazioni normative. Il danno biologico e il suo risarcimento, l introduzione del reato di truffa assicurativa e della banca dati sui sinistri, della CID con lesioni e della conciliazione, sono stati passaggi importantissimi sia per valore culturale sia per i benefici economici al sistema. Dal punto di vista della concorrenza e dei diritti degli assicurati siamo riusciti a raggiungere, prima su basi volontarie e poi, in alcuni casi, istituzionali con l autonoma promulgazione di circolari ISVAP, i seguenti traguardi: Recupero del premio non goduto in caso di vendita e rottamazione del veicolo assicurato. Recupero della classe di merito in caso di furto. Agevolazioni tariffarie per i giovani assicurati. Agevolazioni tariffarie per nuclei familiari. Introduzioni di formule tariffarie diverse dal semplice bonus/malus. Classi di merito di riferimento universale per i motocicli. Contenimento delle tariffe. GUIDA ALLA RC AUTO/ADICONSUM 5

6 Ed ancora molto altro che troverete spiegato nella Guida. In ultimo, ma non certo per importanza, siamo stati i precursori, tra le associazioni di consumatori, nella richiesta sistematica della patente a punti e dell introduzione del patentino. L importanza di questi provvedimenti è enorme dal punto di vista sociale. Concorrere alla riduzione delle vittime di incidenti stradali e degli stessi incidenti è un obbligo morale al quale non abbiamo voluto sottrarci anche rischiando impopolarità. Ma un paese civile, prima del dato economico, deve aver attenzione e cura dei propri cittadini. Di questo siamo convinti. Continueremo questa battaglia di civiltà fino a quando non cambieranno le cifre della vergogna italiana: 3 euro spesi dalle Istituzioni per ogni cittadino in prevenzione, contro 581 spesi per intervenire a seguito di incidenti. Tanti i piccoli e grandi successi che ci hanno visti protagonisti, ma nessuna guerra è stata ancora vinta definitivamente. La liberalizzazione e la personalizzazione hanno fatto venir meno il senso della mutualità della RC Auto. In realtà molti egoismi sostengono questo sistema, ma la mutualità non può essere gestita in assenza di regole. La mutualità è solidarietà, prescindendo dal tema e dal campanile. Siamo convinti di dover sostenere le ragioni dei cittadini in ogni sede. Se il processo di liberalizzazione, ad oggi, non ha portato i benefici auspicati, si mettano in discussione anche in Parlamento regole precise di garanzia per gli assicurati. Non si tratta di tornare indietro, ma di continuare un impegno che ci siamo assunti su tariffe eque e trasparenti, sulla qualità del servizio, sulla prevenzione e sicurezza. Questo il nostro ruolo al quale non ci sottraiamo né ci sottrarremo: lo continueremo con impegno a svolgere. Paolo Landi Segretario Generale Adiconsum Fabrizio Premuti Responsabile settore assicurativo Adiconsum 6 GUIDA ALLA RC AUTO/ADICONSUM

7 I N T R O D U Z I O N E Perché è obbligatorio assicurarsi RCA non è semplicemente assicurare obbligatoriamente la propria auto, significa Responsabilità Civile Auto, e serve a salvaguardare il patrimonio personale di ognuno di noi assicurati nei casi in cui ci si renda responsabili di un sinistro. Ancor più importante è la certezza di un danneggiato di ricevere un risarcimento equo in tempi ragionevoli evitando costi sociali ancor più impegnativi di quanto non sia già normalmente connesso all incidentalità stradale. Quindi riguarda il rischio di provocare danni a persone o cose in conseguenza di un fatto legato alla circolazione di un veicolo. Per questo rischio tutti i veicoli a motore quali ad esempio auto, moto e ciclomotori debbono, per legge, essere coperti da una polizza assicurativa. In caso d incidente, sarà dunque la Compagnia di assicurazione del responsabile a risarcire chi è stato danneggiato e non direttamente il proprietario del veicolo o il conducente dello stesso. Un veicolo può provocare danni anche quando è in sosta o senza guidatore (ad esempio se si guastano i freni quando è parcheggiato in discesa, e finisce contro un altro veicolo o contro una persona). Anche in questo caso la Compagnia di assicurazione è tenuta a risarcire i danni, entro i limiti previsti dal massimale stabiliti dalla polizza assicurativa. Il massimale è la somma massima che la Compagnia è obbligata a pagare. Attualmente le Compagnie sono obbligate a garantire un massimale minimo di ,35 euro (pari a 1 miliardo e mezzo di vecchie lire) Questo, tra non molto, sia per effetto di una recente direttiva europea, sia perché effettivamente insufficiente a garantire un risarcimento equo in caso di incidente che coinvolga gravemente una o più persone, verrà elevato a 5 mln di euro con il limite di 1 mln per ogni persona. Infatti se in un incidente i danni provocati superano il massimale, il proprietario e il con- GUIDA ALLA RC AUTO/ADICONSUM 7

8 ducente del veicolo responsabile sono tenuti a pagare di tasca propria la parte eccedente, con intuibile rischio di insolvenza patrimoniale e rovina economica del responsabile. Già oggi, comunque, al momento della sottoscrizione della polizza RCA è possibile stabilire massimali più alti. Consigliamo di farlo, innanzi tutto per evitare rischi, e poi perché è meglio anticipare la direttiva dell Unione Europea che andrà in questa direzione. La polizza RCA può essere stipulata con qualunque Compagnia assicuratrice, italiana o straniera, autorizzata ad operare nel nostro Paese. Ogni Compagnia ha l obbligo legale a contrarre, cioè non può rifiutare di assicurare chi ne fa richiesta, alla tariffa che ha stabilito e pubblicizzato per quel caso specifico. È vietato alle Compagnie subordinare la stipula di una copertura RCA all inserimento nel contratto di garanzie aggiuntive (quali la copertura per il rischio di incendio e furto) o la sottoscrizione di altre polizze (ad esempio vita, infortuni o sanitarie). Se una Compagnia rifiuta di assicurare un veicolo, ad esempio un auto, u- na moto o un ciclomotore, alle condizioni di polizza da Lei stessa previste per il caso specifico, il fatto può essere segnalato all ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni) e la Compagnia sarà punita con una multa o, in caso di rifiuto ripetuto, con la revoca dell autorizzazione ad operare nella R.C. Auto sul territorio nazionale. L indirizzo cui inviare la denuncia è: ISVAP - Via del Quirinale 21, Roma Alla sottoscrizione di un contratto RCA vengono tra l altro consegnati, insieme al contratto ed alle condizioni di assicurazione, il contrassegno e il certificato di assicurazione. Questi documenti provano che un veicolo è regolarmente assicurato. Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile sul parabrezza dell auto, mentre per moto e ciclomotori va tenuto a bordo. Il certificato va invece conservato fra i documenti del veicolo e deve essere esibito quando le Autorità lo richiedono. Chi non assicura il proprio veicolo, oltre a commettere un illecito pesantemente sanzionato sia con una multa, sia con il sequestro del veicolo, commette un grave atto di maleducazione sociale dimostrando indifferenza verso il prossimo e penalizzando tutti gli assicurati. Il suo comportamento in caso di incidente peserà su uno speciale Fondo di Garanzia che risarcisce i danni alle persone coinvolte in un incidente stradale del quale è responsabile il conducente di un veicolo non assicurato. Questo stesso Fondo, gestito da una società pubblica per azioni, il Consap, interviene anche nei casi in cui il responsabile non fosse identificato, nei casi in cui l assicuratore del responsabile fosse fallito e la Compagnia posta in liquidazione coatta amministrativa. 8 GUIDA ALLA RC AUTO/ADICONSUM

9 CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E POLIZZA RC Prima di scegliere la Compagnia e la polizza RC Auto I contratti di assicurazione si caratterizzano per la forma tariffaria. Le più note e utilizzate generalmente per le auto sono: la forma bonus/malus, la forma con franchigia e la forma bonus/malus con franchigia. Moto e ciclomotori solo dal primo novembre del 2005 possono contare su un sistema completo, simile a quello delle auto, per il bonus/malus. Questo grazie ad un accordo sottoscritto da Adiconsum ed altre associazioni consumatori con Ania e Governo, recepito in una circolare Isvap. La forma bonus/malus prevede ad ogni scadenza annuale una variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. La forma con franchigia prevede che, in caso di sinistro con responsabilità, l assicurato mantenga a proprio carico una parte del risarcimento pagato dalla Compagnia. L ammontare di tale franchigia deve essere prevista e specificata dal contratto. Infine, la forma bonus/malus con franchigia che si caratterizza per un evoluzione della classe di merito abbinata all applicazione di una franchigia. La legge consente inoltre alle Compagnie di assicurazione di variare le proprie tariffe in base all andamento del proprio conto economico. È bene, dunque, prima di decidere con quale Compagnia accordarsi e che tipo di polizza sottoscrivere, conoscere il significato esatto di alcune parole-chiave e di alcune espressioni tipiche dei contratti assicurativi: Tariffa - insieme di norme e regole che disciplinano le condizioni di premio alle quali può essere acquistata la polizza; Condizioni di assicurazione - insieme di norme e regole che definiscono le garanzie previste dal contratto; Premio - è l importo che l assicurato deve pagare in base alla tariffa; Bonus/malus - è il meccanismo che prevede la variazione in aumento o in diminuzione del premio da pagare a seconda che nell anno precedente si siano verificati o meno incidenti stradali dei quali l assicurato sia responsabile; Classe di merito - per le autovetture, con riferimento al provvedimento ex CIP, è previsto un sistema bonus/malus con 18 classi di merito. Le Compagnie di assicurazioni sono comunque libere di gestire un sistema interno diverso, più o meno articolato, purché evidenzino nelle condizioni di polizza le equivalenze rispetto a quello ufficiale ex CIP che rappresenta il parametro di riferimento comune a tutte le Compagnie. Questo permette all assicurato la valutazione delle condizioni offerte dalle imprese e, all occorrenza, quando una sia più vantaggiosa di quella posseduta, di cambiarla; Classe d ingresso - nel caso di veicoli nuovi assicurati per la prima volta, oppure di veicoli usati che cambiano proprietario, viene di solito attribuita la classe 14; GUIDA ALLA RC AUTO/ADICONSUM 9

10 contratti e polizze RCA Come funziona il bonus/malus - secondo la normativa universale ex CIP, se non si sono verificati incidenti, ogni anno si scende di una classe fino ad arrivare alla classe 1, quella più bassa. Se invece ci sono stati incidenti, si sale di due classi fino ad arrivare alla classe 18, quella più alta. Quindi partendo dalla classe d ingresso occorrono 14 anni per arrivare alla prima classe di merito, che mediamente permette di pagare un premio ridotto di oltre il 50% rispetto alla classe di ingresso 14. Sempre a partire dalla classe d ingresso, per arrivare alla classe di massima penalizzazione occorre avere un incidente all anno per due anni, oppure avere due incidenti nello stesso anno. La normativa universale, infatti, prevede che in presenza di due sinistri nello stesso anno scatti un malus di cinque classi. Se si raggiunge la classe più alta si paga un premio più che doppio rispetto a quello avuto in classe di ingresso; Liberalizzazione - come abbiamo già accennato, la liberalizzazione ha permesso di variare internamente il sistema delle classi; alcune compagnie ad esempio limitano le proprie classi a 7, altre ne hanno oltre 30. In quest ultimo caso bisogna fare molta attenzione, perché le variazioni interne si riflettono direttamente sul premio che pagherete. Ogni sistema può avere vantaggi, ma anche svantaggi. Chiedete espliciti chiarimenti su questo punto prima di firmare un contratto; Franchigia - è la somma che, in caso di risarcimento del danno, l assicurato responsabile deve pagare di tasca propria fino all importo indicato nel contratto, mentre la parte eccedente sarà pagata dalla Compagnia. In realtà in caso di incidente la Compagnia pagherà l intero importo del danno prodotto; soltanto dopo richiederà all assicurato la somma (franchigia) che questi si era impegnato a sostenere in caso di sinistro con responsabilità. 10 GUIDA ALLA RC AUTO/ADICONSUM

11 PREVENTIVO TRASPARENTE Richiedere, anche a più Compagnie, un preventivo trasparente Dall ottobre del 2001, con un accordo sottoscritto anche da Adiconsum, presso il Ministero delle Attività produttive, si è innescato un lento, ma progressivo, processo che tende a rendere sempre più trasparenti le condizioni delle polizze assicurative anche attraverso una corretta e costante informazione. Tra i provvedimenti adottati, un altro elemento che aiuta a scegliere quale polizza RCA sottoscrivere è l obbligo di pubblicità e trasparenza imposto alle Compagnie di assicurazioni, che consente di mettere a confronto le varie offerte e i vari prezzi prima di decidere. Le Compagnie debbono rilasciare un preventivo vincolante per 60 giorni dall emissione, che indichi chiaramente le condizioni contrattuali e speciali, l ammontare esatto di quello che l assicurato dovrà pagare, accompagnato da una nota informativa contenente una serie di indicazioni essenziali (quando scatta la rivalsa, le clausole di esclusione, come fare reclamo, ecc.). Questa trasparenza deve essere osservata sia presso i punti di vendita delle Compagnie, cioè le Agenzie, sia sui siti Internet. L assicurato deve sempre poter ottenere un preventivo personalizzato gratuito e vincolante per la Compagnia e poter prendere visione della documentazione necessaria per effettuare una valutazione complessiva e confrontarla con quella delle altre Imprese presenti sul mercato. Ogni Compagnia è obbligata a fornire il preventivo per tutti i tipi di veicolo previsti nella tariffa, per o- gni tipo di rischio e per l intero territorio nazionale. Il preventivo è valido 60 giorni e deve riportare il codice di identificazione di chi ne ha fatto richiesta, assegnato dalla Compagnia, che sarà utilizzato in caso di stipula della polizza di assicurazione. Le Compagnie non possono rifiutare di stipulare la polizza alle condizioni previste dal preventivo da loro fornito. Presso il sito Internet dell Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni ( si può consultare l elenco degli indirizzi web delle Compagnie che operano sul territorio nazionale. Bonus/malus con franchigia e Polizze personalizzate La liberalizzazione della RCA ha determinato la possibilità, per le Imprese, di non avere un unico modello da seguire per prestare questa garanzia all utenza. Ci sono diverse opportunità che consentono di pagare di meno la polizza RCA. La più classica delle economiche, per un guidatore prudente, è quella di stipulare un contratto bonus/malus con franchigia : a seconda della somma che l assicurato accetta di pagare in caso di incidente da lui provocato, il premio annuale risulta meno elevato. Purtroppo questa è offerta da un numero di Imprese molto limitato. Nuove opportunità di risparmio si possono trovare nelle polizze personalizzate, presenti sul mercato. Queste polizze, oltre ai criteri per stabili- GUIDA ALLA RC AUTO/ADICONSUM 11

12 preventivo trasparente re la tradizionale tariffa prevista dal sistema bonus/malus (residenza, sesso ed età del proprietario, potenza e alimentazione dell auto, massimale, classe di provenienza) tengono conto dell uso effettivo che il cliente fa della propria vettura, e della sua condotta di guida. Sul mercato italiano si possono trovare: Polizza a tempo: consente di pagare in base al tempo reale di utilizzo dell auto. Al momento di stipulare la polizza, l assicurato paga soltanto la metà del premio e poi un tanto al giorno quando utilizza la vettura.chi usa poco la propria vettura può risparmiare anche il 40 per cento del normale premio annuo. Polizza a chilometro: destinata a vetture dotate di sistemi di radiolocalizzazione satellitare, prevede il pagamento di un premio a seconda dei chilometri effettivamente percorsi. Polizze per la guida esclusiva : convengono a chi non prevede di far guidare a nessuna altra persona la propria vettura. È possibile anche assicurare un auto e una moto o più moto, a prezzi convenienti, sempre che il proprietario sia la stessa persona e che i mezzi abbiano lo stesso conducente. Polizze collegate alla Patente a punti: le polizze di guida esclusiva possono essere collegate al meccanismo della patente a punti. Chi non perde punti ottiene un ulteriore sconto. Veicoli storici: destinata alle auto, ed anche autocarri, autocaravan e moto dei quali è certificato l interesse storico. Polizze bonus/malus più franchigia: utilizzano in contemporanea le due forme contrattuali per stabilire le variazioni del premio. 12 GUIDA ALLA RC AUTO/ADICONSUM

13 COSA DICE LA POLIZZA I contenuti della polizza di assicurazione I rischi coperti La polizza RCA risarcisce i danni provocati con il veicolo dal proprietario o dal conducente responsabile di un incidente. Risarcisce sia i danni alle persone che quelli alle cose. Fra le persone sono compresi i passeggeri trasportati dell auto o della moto, anche se si tratta di parenti. L assicurazione paga le lesioni delle persone che si trovano a bordo del veicolo, anche quando nell incidente non sono coinvolti altri veicoli. Il guidatore che ha causato l incidente non è risarcito per i danni alla sua persona o al suo veicolo. Esistono tuttavia sul mercato polizze che coprono anche questi tipi di rischio, che vanno stipulate a parte. Esclusione e rivalsa In ogni contratto di assicurazione RCA ci sono clausole cosiddette di e- sclusione e rivalsa che prevedono i casi in cui la Compagnia, dopo aver risarcito i terzi danneggiati, ha la facoltà di chiedere al proprio cliente la restituzione, in tutto o in parte, di quanto liquidato. Tali clausole debbono essere chiaramente indicate nel contratto e nella nota informativa che viene consegnata, sia al momento della richiesta del preventivo che al momento della sottoscrizione del contratto. Le Compagnie prevedono comunque delle clausole di rinuncia o limitazione di tale loro facoltà, che l assicurato ha la possibilità di sottoscrivere con un aumento del premio RC Auto, e che devono essere espressamente richiamate nella polizza. Ogni Compagnia può prevedere proprie clausole; è quindi importante leggere questa parte del contratto con molta attenzione. In genere le clausole di esclusione e rivalsa più frequenti sono soprattutto le prime due, ma non sono infrequenti ulteriori limitazioni delle quali alcune vengono enunciate di seguito: 1. quando il veicolo è guidato da chi non ha la patente o con una patente che non abilita a guidare quel tipo di mezzo (ad esempio se si guida un camion con la patente che consente di guidare solo autovetture); 2. quando il conducente che provoca l incidente viene trovato in stato di ebbrezza o sotto l effetto di stupefacenti; 3. in altri casi, qualora il contratto goda di agevolazioni tariffarie a seguito di particolari condizioni di guida dichiarate dal contraente (per es. l auto non viene guidata da giovani sotto i anni, oppure da neopatentati), o ancora nei casi di guida esclusiva da parte di un solo conducente identificato, oppure in presenza di forme tariffarie particolari (per es. polizze a tempo o a chilometro) la violazione delle regole che disciplinano il contratto (es. polizza guidata da un giovane, da GUIDA ALLA RC AUTO/ADICONSUM 13

14 la polizza di assicurazione un neopatentato, da conducente diverso da quello dichiarato) può comportare l applicazione di una rivalsa in caso di sinistro. Durata del contratto Il contratto di assicurazione dura un anno e decorre dalla mezzanotte del giorno in cui è stato pagato il premio. In alcuni casi è possibile richiedere la copertura immediata della polizza; questa viene concessa solitamente senza alcun aggravio di premio. Anche se il contratto è annuale è possibile frazionare, dilazionandolo, il pagamento del premio. Questa opportunità viene concessa previo il pagamento di un diritto di frazionamento che varia dal 3% al 6% a seconda che si scelga un pagamento semestrale piuttosto che quadrimestrale. È possibile assicurarsi con o senza la clausola del tacito rinnovo. Nel primo caso la polizza viene rinnovata automaticamente e il veicolo resta assicurato nei 15 giorni successivi alla scadenza, entro i quali è consentito il pagamento del premio.! ATTENZIONE PERCHÉ SE È VERO CHE IL VEICOLO RESTA COPERTO DA ASSICURAZIONE PER I 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL CON- TRATTO, IL CONDUCENTE RISCHIA EGUALMENTE LA MULTA IN CASO VEN- GA FERMATO DA POLIZIA, CARABINIERI O VIGILI URBANI, CON L ASSICU- RAZIONE SCADUTA ANCHE DA UN SOLO GIORNO. Nelle polizze senza il tacito rinnovo, il contratto decade alla scadenza insieme con la copertura assicurativa. Se si viene sorpresi con l assicurazione scaduta in questo caso, oltre alla multa, è previsto il sequestro del mezzo. Sospensione del contratto Se si prevede di non utilizzare il veicolo assicurato per un periodo non inferiore a 3 mesi consecutivi e non superiore a 12, c è la facoltà di chiedere alla propria Compagnia la sospensione del contratto, la cui scadenza verrà automaticamente prorogata. In questo caso bisogna riconsegnare alla Compagnia il contrassegno, il certificato di assicurazione e la carta verde che verranno emessi nuovamente alla scadenza del periodo di sospensione. La sospensione non può assolutamente essere richiesta in caso di furto, perché la Compagnia continua a coprire i danni a terzi, anche quando il veicolo circola contro la volontà del proprietario. Rinnovo del contratto e comunicazione del premio La Compagnia di assicurazione ha l obbligo di comunicare ad ogni scadenza, per i soli contratti con tacito rinnovo, l ammontare del premio da pagare. 14 GUIDA ALLA RC AUTO/ADICONSUM

15 La comunicazione, a seconda di quanto è previsto nel contratto, può avvenire in due modi: 1. Nelle polizze che prevedono l obbligo di comunicare la variazione al domicilio dell assicurato, la Compagnia deve inviare una comunicazione scritta entro il termine previsto, in genere 30 giorni prima della scadenza, con l indicazione dell ammontare del nuovo premio. Se la comunicazione non avviene o viene inviata in ritardo, l assicurato ha diritto a rinnovare il contratto pagando la tariffa dell anno precedente. 2. Nelle polizze che prevedono la comunicazione delle variazioni di premio attraverso l affissione presso l Agenzia dove è stato stipulato il contratto, l assicurato può recarsi in Agenzia per conoscere il nuovo premio da pagare almeno 30 giorni prima della scadenza del proprio contratto. la polizza di assicurazione Se il contraente non accetta il nuovo premio da pagare, deve inviare comunicazione scritta, meglio se con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per fax, entro i 30 giorni precedenti la scadenza del contratto. Se accetta, alla scadenza paga il nuovo premio secondo le modalità previste dalla polizza e la Compagnia è obbligata a rilasciare la quietanza che attesta il versamento, il nuovo contrassegno, il nuovo certificato di assicurazione e la carta verde. Se, per la stessa classe di merito dell anno precedente, l ammontare del premio da pagare supera il tasso programmato d inflazione (nel 2005 è dell 1,6%), l assicurato può disdire la polizza fino al giorno di scadenza (vedi il paragrafo: come disdire il contratto di assicurazione). Quando conviene pagare danni di lieve entità La gran parte delle Compagnie prevede che l assicurato, se lo desidera trovandolo conveniente, rimborsi alla scadenza della polizza la propria Compagnia di quanto abbia pagato per i danni liquidati a terzi. In particolare nei casi di sinistri di lieve entità, consente all assicurato di e- vitare la maggiorazione del premio per effetto dell aumento della classe bonus/malus. Attenzione, il pagamento alla Compagnia del sinistro da questa risarcito comporta l applicazione del bonus anziché il malus (per es. da classe 6 dovrei andare in classe 8, invece pagando il sinistro vado in classe 5). Nei casi di sinistri di piccola entità può essere conveniente liquidare in proprio il danneggiato facendosi rilasciare quietanza liberatoria dal danneggiato risarcito. Come disdire il contratto di assicurazione Il contratto RC Auto ha durata annuale. Decorso tale termine l assicurato può decidere di rinnovarlo oppure di stipularne un altro presso diversa Compagnia. GUIDA ALLA RC AUTO/ADICONSUM 15

16 la polizza di assicurazione Se il contratto stipulato è senza tacito rinnovo alla scadenza si estingue. L assicurato è libero di ritirare l attestato di rischio e sottoscrivere una nuova polizza con una Compagnia diversa. Se il contratto contiene la clausola di tacito rinnovo, l assicurato ha l obbligo di inviare la disdetta alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via fax. La legge prevede, a maggiore tutela dell assicurato, che, nel caso in cui l Impresa richieda incrementi tariffari superiori al tasso di inflazione programmata, l assicurato possa disdire il contratto fino al giorno stesso di scadenza, sempre con invio di disdetta all Impresa o all Agenzia presso la quale il contratto è stato stipulato, e sempre mediante raccomandata A.R. o fax. L attestato di rischio Ad ogni scadenza annuale di un contratto di assicurazione RC Auto la Compagnia di assicurazione rilascia un documento denominato attestato di rischio. È un documento assolutamente necessario se si intende cambiare Compagnia di assicurazione. Riporta il numero degli eventuali sinistri nei quali è incorso il proprietario del veicolo negli ultimi 5 anni. Per le auto riporta inoltre, la classe di provenienza, che indica la classe di merito presente sul contratto in corso; la classe di assegnazione, che indica la classe di merito attribuita al contratto nel caso di rinnovo con la stessa Compagnia; la classe di assegnazione CIP. Quando si cambia Compagnia si ha diritto alla classe di assegnazione CIP riportata sull attestato (vedi nella pagina accanto). L attestato di rischio deve essere messo a disposizione dell assicurato presso l Agenzia dove è stato stipulato il contratto almeno 3 giorni lavo- 16 GUIDA ALLA RC AUTO/ADICONSUM

17 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO Cod. Impresa Contratto CONTRAENTE Identificativo del veicolo scad. annuale Forma la polizza di assicurazione CLASSE PROV CLASSE ASS/PEJUS CLASSE ASS/PEJUS CIP Sinistri verificatisi (con seguito) stato pagati riservati a persona riservati a cosa anno corrente legenda: NA = Non Assicurato ND = Non Disponibile Sinistri computati nel periodo di osservazione IDENTIFICATIVO ADEMPIMENTI SARA IMPORTI SINISTRI Franchigie non corrisposte n. importo complessivo GUIDA ALLA RC AUTO/ADICONSUM 17

18 la polizza di assicurazione rativi prima della scadenza e può essere rilasciato al contraente della polizza o al proprietario del veicolo assicurato. Nel caso di polizze stipulate per telefono o Internet, la Compagnia ha l obbligo di inviare l attestato al domicilio dell assicurato. Quando si va all estero - La carta verde Prima di recarsi all estero con un veicolo è importante verificare se la copertura assicurativa RC Auto dello stesso è operante in caso di sinistro oppure se è necessario richiedere una diversa copertura assicurativa. All interno dei Paesi dell Unione Europea, e di altri Stati che non ne fanno parte (Norvegia, Islanda, Svizzera, Croazia, Principato di Monaco, Liechtenstein) i veicoli assicurati in Italia possono circolare liberamente. Gli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale, invece, estendono al proprio territorio la validità della copertura assicurativa stipulata in Italia mediante la carta verde. Si tratta di Albania, Andorra, Bielorussia, Bulgaria, Bosnia Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Romania, Serbia e Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina. La carta verde di solito viene rilasciata dalla propria Compagnia di assicurazione insieme con il contrassegno e il certificato di assicurazione, altrimenti va richiesta prima di recarsi all estero. Per recarsi nei Paesi che non hanno aderito alla Convenzione Internazionale sulla carta verde, è necessario stipulare una polizza, anche valida per il solo periodo di permanenza, con una Compagnia locale al momento di arrivare alla frontiera. In alternativa ci si può rivolgere agli uffici diplomatici in Italia dei Paesi che si vogliono visitare, chiedendo se è possibile stipulare un contratto, via posta o Internet, prima della partenza. Va rilevato che la sottoscrizione di polizza temporanea di frontiera è spesso molto costosa. LA CARTA VERDE UN TEMPO VENIVA FATTA PAGARE A PARTE, MENTRE AT-! TUALMENTE QUASI TUTTE LE COMPAGNIE LA RILASCIANO GRATUITAMENTE. 18 GUIDA ALLA RC AUTO/ADICONSUM

19 C O S A F A R E... Quando si cambia l auto o la moto Chi vende o dà in conto vendita o fa rottamare un auto, una moto o un ciclomotore, può trasferire il proprio contratto di assicurazione ad un nuovo veicolo della stessa categoria. In questi casi alla Compagnia di assicurazione vanno non solo riconsegnati contrassegno, certificato e carta verde, ma anche esibiti in originale e non in fotocopia, il libretto di circolazione, e i documenti dai quali risulti la vendita, la consegna in conto vendita o la demolizione del veicolo. Se la variazione comporta modifiche del premio da pagare, la Compagnia potrà chiedere o dovrà restituire un conguaglio sulla base della tariffa aziendale in vigore all ultimo rinnovo del contratto. Quando si vende o si rottama un auto o una moto Bisogna informare tempestivamente la Compagnia di assicurazioni con cui si è assicurati, restituire contrassegno di assicurazione, certificato e carta verde. In tal caso si potrà ottenere la parte di premio pagato e non goduto al netto delle imposte. Questo vale anche per i ciclomotori, ma solo nel caso di rottamazione. Quando si cambia provincia di residenza Se si cambia residenza è importante comunicare tale variazione alla propria Compagnia, sia per ogni eventuale comunicazione che la stessa debba fare all assicurato sia perché il premio RCA può variare in relazione alla provincia, al comune ed al CAP di residenza. Quando si acquista una seconda auto Se si acquista una seconda auto e si richiede una seconda polizza alla propria Compagnia, la legge prevede che sia attribuita alla nuova vettura la classe bonus/malus d ingresso, cioè la 14. Tuttavia la maggior parte della Compagnie prevede per i propri assicurati meritevoli una classe di merito più favorevole. Anche questo è stato ottenuto per effetto dell accordo firmato a maggio 2003 dall Adiconsum. È una verifica da fare quando si chiede il preventivo. Quando si smarriscono i documenti Nel caso di smarrimento dei documenti assicurativi quali certificato di assicurazione, contrassegno e carta verde, l assicurato deve richiedere un duplicato presso la propria Agenzia presentando la denuncia di smarrimento redatta dalle Autorità competenti. GUIDA ALLA RC AUTO/ADICONSUM 19

20 R I S C H I A C C E S S O R I La copertura di una serie di rischi legati all uso di un veicolo, chiamati rischi accessori, non è obbligatoria, ma a discrezione del proprietario. Le coperture più diffuse sono: incendio, furto, collisione e danni accidentali, cristalli, eventi speciali ed infortuni del conducente. Il proprietario è libero di richiedere alla propria Compagnia la copertura di tutti o solo alcuni di questi rischi, e la Compagnia è ugualmente libera di prestare o no la copertura (l obbligo di assicurazione, per entrambi, riguarda solo la RCA). Importante sapere che la Compagnia non può in nessun caso imporre, a chi stipula una polizza RCA, di sottoscrivere la copertura di uno o più rischi accessori. Chi ha stipulato per il proprio veicolo una polizza RCA con una determinata Compagnia, può stipulare una polizza per rischi accessori con una Compagnia diversa dalla prima. Contenuto delle Polizze per i rischi accessori Incendio Copre i danni subiti dal veicolo a causa di incendio, da esplosione del carburante o fulmini. Non copre, di solito, i danni provocati da bruciature, fenomeni elettrici o da cortocircuiti non dovuti a incendio, cioè tutti quegli eventi che al proprio verificarsi non sviluppino fiamma. Accertare bene, prima di stipularla, quali sono i casi in cui i danni da incendio vengono effettivamente rimborsati. Furto Copre i danni che si verificano quando un veicolo o parte di esso vengono rubati ed i danni derivanti dal tentativo di furto. Per le auto si stanno diffondendo sul mercato sistemi di radiolocalizzazione satellitare che permettono di ritrovarle con maggiore facilità, dai più moderni e sofisticati sistemi che consentono in caso di furto del veicolo di individuarne i movimenti allertando tempestivamente le Forze dell ordine ed il proprietario, dai sistemi che intervengono nella ricerca del veicolo solo a seguito di segnalazione di furto oppure ancora ai più semplici sistemi di blocco dell accensione del motore. Diverse Compagnie offrono polizze furto a prezzi molto convenienti a chi ha questi apparati a bordo, o li fa montare successivamente. Nella copertura furto è bene ogni anno rideterminare l esatto valore della vettura assicurata (il massimo valore risarcibile è quello commerciale del momento in cui si è consumato il furto). Inoltre si deve far attenzione alle franchigie ed agli scoperti che possono essere inseriti in polizza. Per i veicoli a due ruote spesso superano il 25% del valore complessivamente assicurato. Eventi speciali Copre i danni subiti dal veicolo in conseguenza dell azione dolosa di ter- 20 GUIDA ALLA RC AUTO/ADICONSUM

21 zi. Ad esempio quelli che possono verificarsi a seguito di atti vandalici, e- venti socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse. Copre anche i danni derivanti da cause naturali come grandine, tempeste, frane e alluvioni. Anche in questi casi sono previste franchigie e scoperti: controllare con attenzione le entità. Collisione e danni accidentali Copre i danni che subisce il veicolo quando il conducente assicurato è responsabile di un incidente con un altro veicolo identificato (collisione) o quando, per una manovra errata, finisce fuori strada, contro un ostacolo o l auto si ribalta (danni accidentali). Cristalli Copre le spese sostenute dall assicurato per la sostituzione o la riparazione dei cristalli del veicolo (parabrezza, lunotto, finestrini) che si rompono nel corso di un incidente o per l azione di terzi non identificati (ad esempio un sasso che un auto che precede fa schizzare sul parabrezza danneggiandolo). Non copre i danni ai fanali e alle luci di posizione e segnalazione. Se sottoscrivete una polizza di questo tipo leggete con attenzione quali parti del vostro veicolo sono considerate cristalli. Alcune Compagnia hanno convenzioni con autoriparatori specializzati dove il cliente assicurato può farsi sostituire o riparare la parte danneggiata senza pagare. È un altra informazione da conoscere al momento di assicurarsi. Infortuni del conducente Copre i danni alla persona del conducente provocati da un incidente nel quale è rimasto coinvolto. Le polizze infortuni del conducente sono legate esclusivamente al fatto che l evento accada alla guida del veicolo assicurato. Valutate l opportunità di stipulare polizze infortuni personali e non legate esclusivamente alla guida. Verificate che la polizza sia prestata senza l applicazione di franchigia sull invalidità permanente, e, se questa fosse presente, se parziale od assoluta. GUIDA ALLA RC AUTO/ADICONSUM 21

22 CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTO Ora sono inclusi anche i danni alla persona fino a ,00 euro. Un opportunità in più per utilizzarla in attesa dell indennizzo diretto. Le tappe della Convenzione Indennizzo Diretto (CID) 1978 si introduce la CID per soli danni a cose con il limite di lire il limite viene elevato a di lire il danno a cose non ha più limiti viene estesa ai danni alle persone ed alle cose dei trasportati. La CID non è attivabile quando l incidente avviene con veicoli su rotaie, ciclomotori o macchine agricole. Usare il modulo blu per attivare la CID La CID, Convenzione Indennizzo Diretto, consente a chi ha subito danni in un incidente stradale di farsi rimborsare direttamente dalla propria Compagnia, invece che da quella del responsabile. Si può utilizzare questa opportunità solo quando l incidente è avvenuto tra due soli veicoli a motore, con esclusione però dei ciclomotori, delle macchine agricole e dei mezzi su rotaia. Condizione essenziale è che i due guidatori utilizzino il famoso modulo blu per la Constatazione Amichevole di Incidente, modulo che viene abitualmente rilasciato dalla Compagnia e che va conservato fra i documenti di bordo. Il modulo va compilato in tutte le sue parti con particolare riguardo ai seguenti dati: 1. i nomi dei due conducenti assicurati; 2. i nomi delle rispettive Compagnie di assicurazione come risultano dal contrassegno esposto sui parabrezza; 3. le targhe dei due veicoli coinvolti; 4. le circostanze nelle quali si è verificato l incidente che si possono desumere dalla casistica riportata al centro del modulo blu o descritte nel grafico del sinistro; 5. le firme dei due conducenti. Una volta compilato il modulo blu, ogni conducente ne deve trattenere due copie, una per sé, l altra da consegnare alla propria Compagnia. E- ventuali aggiunte successive di dati sul modulo sono possibili solo se fat- 22 GUIDA ALLA RC AUTO/ADICONSUM

23 te insieme e d accordo fra i due conducenti, e se risultano su tutte e quattro le copie. Gli obblighi della Compagnia che riceve il modulo blu dal proprio assicurato 1. L assicuratore, entro 10 giorni dal momento in cui l assicurato mette a disposizione il proprio veicolo, deve effettuare la perizia per l accertamento dei danni. Entro 15 giorni dalla perizia deve pagare all assicurato il risarcimento stabilito. Per i danni al veicolo la CID non prevede limiti di valore. 2. Se l assicurato non è d accordo sulla somma offertagli, l assicuratore la paga egualmente e l assicurato, dopo averla incassata, ha il diritto di rivolgersi, per la differenza che pretende, alla propria Compagnia od a quella del responsabile o di usare, senza alcuna spesa, la procedura di conciliazione contattando l Adiconsum. 3. Dal 1/6/2004 la procedura CID si applica anche per i danni alle persone (conducente e passeggeri), nonché agli oggetti di loro proprietà trasportati a bordo. Per poterla utilizzare è necessario che per ogni ferito il danno alla persona non superi Nell importo di rientrano i danni di natura biologica, morale e patrimoniale, le spese mediche e i danni alle cose appartenenti al medesimo soggetto. 5. L esistenza di feriti può risultare dal modulo blu, dal foglio aggiuntivo GUIDA ALLA RC AUTO/ADICONSUM 23

24 convenzione indennizzo diretto della denuncia di sinistro o può essere resa nota anche in un secondo momento su espressa denuncia del danneggiato. 6. L assicuratore deve effettuare la perizia sui danni alla persona entro i 30 giorni successivi a quando riceve la certificazione della guarigione clinica (con o senza postumi permanenti), e pagare il risarcimento entro i successivi 15 giorni. 7. Nella liquidazione dei danni alla persona, il risarcimento viene calcolato sulla base dai valori dettati dalle tabelle uniche nazionali istituite con la legge 57/2001. Quindi viene applicato un meccanismo (Codice di valutazione medico legale di cui al D.M. 31/7/03) che può essere controllato direttamente dal danneggiato e che è universalmente applicato nel nostro Paese. 8. Se il danneggiato non è soddisfatto della somma che gli viene offerta, può incassarla ugualmente e rivolgersi poi alla Compagnia che paga o a quella del responsabile dell incidente o ricorrere, senza alcuna spesa, alla procedura di conciliazione contattando l Adiconsum per ottenere un integrazione. 9. Nel caso in cui si accerta che i danni superano , la Compagnia dell assicurato trasferisce la pratica a quella del conducente responsabile dell incidente.! SATO NOTA: IL DANNEGGIATO HA SEMPRE DUE POSSIBILITÀ IN CASO D INCIDEN- TE: RIVOLGERSI AL PROPRIO ASSICURATORE PER ESSERE INDENNIZZATO DI- RETTAMENTE, O RIVOLGERSI ALL ASSICURATORE DEL VEICOLO CHE HA CAU- IL SINISTRO. 24 GUIDA ALLA RC AUTO/ADICONSUM

25 Inoltre, per ogni malfunzionamento della procedura CID o per un risarcimento ritenuto non equo si può far ricorso alla procedura di conciliazione tra consumatori e assicuratori. Tale procedura, che sarà meglio illustrata di seguito, può intervenire sempre anche nei danni gestiti in procedura CID, senza dover ricorrere ad avvocati o infortunistiche. Come comportarsi quando non si è d accordo sulla responsabilità di un incidente Le parti possono non trovarsi d accordo sulla dinamica e la responsabilità di un incidente stradale. Ecco che cosa bisogna fare in questi casi: 1. dove possibile richiedere l intervento delle Forze dell ordine per la verbalizzazione dell accaduto. 2. Rilevare tutti i dati relativi all incidente e cioè le targhe dei veicoli coinvolti, le generalità dei conducenti e i dati della loro patente; il luogo dell incidente; il nome delle Compagnia di assicurazione dei veicoli coinvolti come risultano dal contrassegno e dal certificato; la generalità e l indirizzo di eventuali testimoni. 3. Scrivere appena possibile una descrizione dell incidente indicando qual è il conducente responsabile o, se sono coinvolti più veicoli, i conducenti responsabili, se si ritiene ve ne sia stato più di uno. convenzione indennizzo diretto Ricorda, il la CID è uno strumento di velocizzazione e semplificazione per il risarcimento dei danni che permette al tuo assicuratore di risarcire per conto dell assicuratore del responsabile. La garanzia di un giusto risarcimento, nei casi di dubbio o insicurezza, può esserti data proprio dalla procedura di Conciliazione, in cui la tua associazione consumatori per tuo conto dialogherà con l assicuratore confrontandosi sulle diverse valutazioni del caso, siano di carattere valutativo economico, siano di corretta attribuzione delle responsabilità. In questi casi, quindi, non avere dubbi e contatta l Adiconsum a te più vicina. Come ottenere il rimborso dalla Compagnia del responsabile dell incidente Bisogna utilizzare in questi casi una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che va inviata alla Compagnia di chi si ritiene sia responsabile dell incidente. Per i soli danni al veicolo e alle cose è necessario che la raccomandata contenga una dettagliata ricostruzione di quanto accaduto, con l indicazione del luogo del sinistro, di eventuali testimoni e di eventuali accertamenti fatti sul luogo da Vigili Urbani, Carabinieri, Polizia. Nella lettera vanno indicati il giorno ed il luogo nei quali il veicolo è disponibile per la GUIDA ALLA RC AUTO/ADICONSUM 25

26 convenzione indennizzo diretto perizia dei danni: almeno 8 giorni lavorativi successivi a quello del ricevimento della raccomandata e nei normali orari di lavoro. È opportuno anche indicare nella lettera un recapito telefonico in modo da concordare giorno e ora della perizia. (Riportiamo un esempio in questa pagina e nella successiva). Per i danni alle persone, oltre alla descrizione dettagliata dell incidente, è necessario indicare nome, cognome, indirizzo ed età del danneggiato, o dei danneggiati, e l entità delle lesioni subite. SE È STATO FIRMATO IL MODULO BLU SI DEVE SCRIVERE: RACCOMANDATA A.R. Alla Soc. (Direzione generale) All Ispettorato sinistri della società (Ufficio incaricato del luogo di domicilio del danneggiato) Oggetto: richiesta di risarcimento dei danni (ex art. 3 l. 39/77 e successive modifiche e integrazioni). Il Sottoscritto (nome, cognome e codice fiscale) proprietario del veicolo (tipo di veicolo modello e targa) con la presente intende costituire in mora codesta società per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro avvenuto il (data) in (località con indicazione precisa del luogo dove l incidente è avvenuto). Il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente (nome, cognome, indirizzo e numero della patente) dell autovettura (tipo di veicolo, modello, e targa) assicurata per la responsabilità civile auto con codesta società (aggiungere numero di polizza se conosciuta). Le modalità e le conseguenze del sinistro sono riportate nell allegato modello di constatazione amichevole di sinistro (compilare in ogni sua parte il modello) a firma SINGOLA/CONGIUNTA (indicare se singola o congiunta). Firma 26 GUIDA ALLA RC AUTO/ADICONSUM

27 RACCOMANDATA A.R. SE NON È STATO FIRMATO IL MODULO BLU SI DEVE SCRIVERE: Alla Soc. (Direzione generale) All Ispettorato sinistri della società (Ufficio incaricato del luogo di domicilio del danneggiato) convenzione indennizzo diretto Oggetto: richiesta di risarcimento dei danni (ex art. 3 l. 39/77 e successive modifiche e integrazioni). Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità (descrizione della modalità dell incidente) e i danni riportati dallo scrivente consistono (descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni subite). Si invita codesta società a procedere all accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che il veicolo danneggiato resta a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente, in orari lavorativi (ovvero dalle ore 00,00 alle ore 00,00 scegliendo un arco temporale di almeno due ore giornaliere nell arco dell orario solitamente dedicato al lavoro) al seguente indirizzo: (inserire l indirizzo) Previo appuntamento telefonico al numero (inserire il numero telefonico). IN CASO DI LESIONI A TERZI: Poiché dal sinistro sono derivati anche danni fisici al sig. (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, professione e, se conosciuto, reddito) si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evince: - la durata dell inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione) - la quantificazione dell inabilità permanente subita - se il danneggiato abbia diritto a percepire l indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale. Si informa sin d ora che, in assenza di comunicazione dell offerta ovvero dei motivi in base ai quali si ritiene di non poter procedere all offerta nei tempi stabiliti dalla normativa si provvederà ad inviare segnalazione all Isvap - sezione reclami - affinché proceda all irrogazione delle relative sanzioni. Firma GUIDA ALLA RC AUTO/ADICONSUM 27

28 convenzione indennizzo diretto Bisognerà anche inviare le dichiarazioni dei medici che comprovano l avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, il certificato di morte. Qualora tali certificazioni non siano disponibili, è possibile inviarle in un secondo momento.! IL DIRITTO A CHIEDERE I DANNI SUBITI IN UN INCIDENTE STRADALE SI PRE- SCRIVE, PER LEGGE, DOPO 2 ANNI. Obblighi della Compagnia che riceve una richiesta di risarcimento Quando una Compagnia riceve una richiesta di risarcimento ha, per legge, i seguenti obblighi: 1. comunicare al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l ufficio incaricato di trattare il risarcimento con il relativo recapito, il numero telefonico e la reperibilità. 2. Accertare i danni subiti: quelli al veicolo mediante una perizia tecnica, quelli alle persone mediante una visita da parte del medico legale. Il danneggiato non può, per legge, rifiutare la visita medica. 3. Per gli incidenti con soli danni a cose la Compagnia, entro 60 giorni da quando ha ricevuto la documentazione, deve inviare al richiedente o una congrua offerta o spiegare i motivi per i quali rifiuta il risarcimento. Se per descrivere l incidente è stato utilizzato il modulo blu con la firma di entrambi i conducenti, il termine si riduce a 30 giorni. 4. Per gli incidenti con danni alle persone (lesioni o morte) l offerta di risarcimento o il rifiuto vanno comunicati entro 90 giorni. 5. Se nell incidente ci sono stati sia danni a cose che a persone, valgono i rispettivi termini di scadenza (60 e 90 giorni). Se il danneggiato riceve un offerta di risarcimento che ritiene congrua la Compagnia assicuratrice deve provvedere al pagamento entro 30 giorni (ma molte Compagnie con l offerta inviano già il relativo assegno). Se il danneggiato non è soddisfatto, può inviare una lettera di rifiuto o non rispondere alla lettera di offerta. Anche in questo caso la Compagnia deve inviare egualmente la somma che ha proposto entro 30 giorni, e il danneggiato può decidere di incassarla come acconto, senza che questo comprometta il suo diritto a chiedere una successiva integrazione. 28 GUIDA ALLA RC AUTO/ADICONSUM

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