SOGGETTI OBBLIGATI ALLA DICHIARAZIONE IVA

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1 Anno 2013 N.RF023 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 8 OGGETTO DICHIARAZIONE IVA E COMUNICAZIONE DATI IVA - CASI DI ESONERO RIFERIMENTI CIRCOLARE DEL 4/02/2013 ISTRUZIONI MINISTERIALI Sintesi: in occasione della apertura della "stagione" delle dichiarazioni per il periodo di imposta 2012 a decorrere dal 1 febbraio 2012, si riepilogano i casi di esonero da presentazione: della Comunicazione dati Iva della Dichiarazione annuale Iva. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE DATI IVA E DICHIARAZIONE IVA Sono in generale obbligati i soggetti in possesso di partita Iva in quanto esercenti: attività di impresa (in forme individuale o collettiva, ivi inclusi gli enti non commerciali che hanno svolto attività commerciale in via non prevalente) attività artistica o professionale (anche in forma associata) che, in quanto tali, sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (art. 8 c. 1 Dpr 322/98). ATTENZIONE: ciò comporta che la Dichiarazione Iva/Comunicazione dati risultano comunque obbligatorie anche nel caso in cui nel 2012 il contribuente: non abbia svolto alcuna attività (dichiarazione cd. "a zero") abbia effettuato esclusivamente operazioni non imponibili (art. 8, 8-bis e 9 Dpr 633/72, art. 41 DL 331/92, ecc.) o escluse da Iva ex art. 74 c. O e 8 (cessione di rottami) non sia stato tenuto ad alcun versamento di imposta abbia cessato l'attività nel divieto: diretta conseguenza è il fatto che all'imprenditore individuale o professionista tenuto a presentare la dichiarazione Iva: - anche in assenza di operazioni attive/passive - è fatto divieto presentare il mod. 730, dovendo invece presentare Unico. DICHIARAZIONE "A ZERO": il caso di assenza di operazione attive e passive si pone il problema di invio della dichiarazione considerato che si verifica un "errore bloccante" attribuito dal sistema telematico in sede di invio della dichiarazione. In tal caso l'errore va rimosso tramite la mancata compilazione dei quadri VE e VF. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA DICHIARAZIONE IVA Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - ESERCENTI ATTIVITA' DI IMPRESA ESERCENTI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE ANCHE IN ASSENZA DI OPERAZIONI ATTIVE E/O PASSIVE

2 Redazione Fiscale Info Fisco 023/2013 Pag. 2 / 8 CASI PARTICOLARI Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva: A) contribuenti cd. "ex minimi": si tratta dei contribuenti che aderiscono al nuovo regime semplificato ex art. 27 c. 3 DL 98/2011 in quanto soddisfano i requisiti dimensionali dei contribuenti minimi ma sono fuoriusciti da tale regime per la presenza di cause ostative B) soggetti che presentano la dichiarazione per conto di terzi: eredi curatori fallimentari società beneficiarie in caso di trasformazione sostanziale soggettiva. DICHIARAZIONE ANNUALE IVA - SOGGETTI ESONERATI I seguenti soggetti risultano esonerati dalla presentazione della Dichiarazione annuale Iva, pur possedendo numero di partita Iva. A) CONTRIBUENTI IN REGIME DEI "NUOVI MINIMI" Sono esonerati i contribuenti che nel 2012 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011). Nota: si ricorda che per i contribuenti sono esonerati per qualsiasi adempimento Iva (fatturazione, registrazione, liquidazione dell'imposta e versamento, comunicazione dati Iva). L'esonero: viene meno in presenza di decadenza dal regime agevolato (ricavi/compensi 2012 > ), posto ha effetto retroattivo fin dall'inizio del periodo d'imposta permane in presenza di fuoriuscita dal periodo d'imposta successivo (ricavi/compensi 2012 > ma < ; assunzione di dipendenti; acquisto di partecipazione trasparente; ecc.) CONTRIBUENTI EX MINIMI LIQUIDAZIONE IVA SOLO A SALDO DETRAZIONE ORDINARIA SI DICH. IVA NUOVI MINIMI ESCLUSI DA IVA NO DICH. IVA B) CONTRIBUENTI CON SOLE OPERAZIONI ESENTI Sono esonerati i contribuenti che nel 2012: hanno riportato esclusivamente operazioni esenti Iva ai sensi dell art. 10 Dpr 633/72 anche se hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis Dpr 633/72. Deroga: l'esonero da Dichiarazione Iva (e Comunicazione dati Iva) viene meno per i soggetti che, alternativamente: - hanno effettuato operazioni imponibili (anche se gestite in contabilità separata oppure occasionali) - devono effettuare la rettifica della detrazione (ex art. 19-bis2 Dpr 633/72) - hanno effettuato acquisti (di beni o servizi) in regime di reverse charge (es.: acquisti intraue, acquisto di oro industriale, di rottami, ecc.).

3 Redazione Fiscale Info Fisco 023/2013 Pag. 3 / 8 Esempio Un odontoiatra nel 2011 ha effettuato solo operazioni esenti Iva; non ha presentato la dichiarazione Iva per tale annualità. Nel 2012 è stato relatore in un convegno, a fronte della quale operazione ha emesso fattura con Iva; ciò obbliga a presentare la dichiarazione Iva per l'anno Analogo obbligo sorge laddove nel 2012 abbia acquistato dell'oro industriale per una protesi. SOLE OPERAZIONI ESENTI SENZA DISPENSA DA ADEMPIMENTI ART. 36 BIS CON DISPENSA DA ADEMPIMENTI ART. 36 BIS OPERAZIONI IMPONIBILI E/O RETTIFICA DETRAZ. SU BENI AMMORT. E/O REVERSE CHARGE NESSUNA OPERAZIONE IMPONIBILE NO RETTIFICA DETRAZ. SU BENI AMMORT. NESSUN REVERSE CHARGE SI DICH. IVA NO DICH. IVA C) CONTRIBUENTI CON SOLE OPERAZIONI ESCLUSE Contribuenti che nel 2012 hanno effettuato solo operazioni escluse da Iva in via oggettiva o per carenza del requisito di territorialità. Nota: si tratta in particolare: di operazioni in regime monofasico senza obbligo di liquidazione Iva (es: cessioni di giornali e tabacchi); l'esonero permane anche in presenza di operazioni esenti (es: lotto e lotterie, slotmachine, ecc.), purché non affiancate ad operazioni assoggettate ad Iva di prestazioni di servizio territorialmente rilevanti in paesi extraue ex artt. da 7-ter a 7-septies Dpr 633/72 (se le prestazioni sono state effettuate in ambito Ue, scatta l'obbligo di fatturazione e di indicazione in Dichiarazione Iva). Per quanto la dichiarazione non risulta obbligatoria, è conveniente presentarla per esercitare il diritto alla detrazione sugli acquisti (tali operazioni non limitano, infatti, detto diritto, ex art. 19 c. 3 Dpr 633/72). D) IMPRESA INDIVIDUALE CON UNICA AZIENDA CONCESSA IN AFFITTO E esonerato l imprenditore che ha concesso in locazione l unica azienda per l'intero 2012 purché non abbia esercitato altra attività rilevanti ai fini IVA. Nota: in generale non è esonerato: nell'anno in cui concede in affitto l'azienda (per operazione attive nella prima parte dell'anno) nell'anno in cui cessa la locazione (sempre che torni a gestirla). AFFITTO D'AZIENDA DA PARTE UNICA AZIENDA NO DICH. IVA DI IMPRESA INDIVIDUALE RAMO DI AZIENDA SI DICH. IVA DI SOCIETA' SI IRPEF SI DICH. IVA

4 Redazione Fiscale Info Fisco 023/2013 Pag. 4 / 8 E) ORGANI E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO Sono esonerati in generale i soggetti esenti Ires ex art. 74 Tuir: enti territoriali (Regioni, Provincie e Comuni e loro consorzi), associazioni ed enti gestori di demani collettivi, comunità montane enti pubblici con funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie (incluse le ASL). F) PRODUTTORI AGRICOLI ESONERATI Sono esonerati i produttori agricoli in regime di esonero nell'anno Nota: imprenditori agricoli (anche non a titolo principale) e che nel 2012 sono stati tenuti solo a numerare e conservare le fatture di acquisto e bolle doganali in quanto hanno riportato: - volume d'affari (al supero del limite, l'esonero cessa infatti dall'anno successivo), anche se esercitano l'attività in comuni montani - cessioni 2012 costituite per almeno 2/3 da beni di cui alla Tab. A/I (in caso contrario, l'esonero da adempimenti cessa retroattivamente) PRODUTTORI AGRICOLI VOL. D'AFFARI < NO DICH. IVA > 2/3 PROD. TAB. A/I G) SOGGETTI CON DETRAZIONE IVA FORFETTARIA EX ART. 74 C. 6 Soggetti che assolvono l'iva con i criteri forfettari dell'art. 74 c. 6 Dpr 633/72. Nota: sono le imprese che esercitano attività di intrattenimento soggette ad ISI: - discoteche e attività con esecuzioni musicali non dal vivo (o comunque non prevalente) - sale giochi con soli apparecchi da divertimento (diversi dalle slot-machine: bigliardi, bowling, ecc.) - sale scommesse ed altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr 640/72 salvo che abbiano optato per l applicazione dell IVA nei modi ordinari. Non vi rientrano le attività cd. "spettacolistiche" (esecuzioni musicali con prevalenza di musica dal vivo, spettacoli sportivi, spettacoli teatrali e cinematografici, mostre ed esposizioni, ecc.), in quanto applicano l'iva nei modi ordinari. DI INTRATTENIMENTO DETRAZIONE A FORFAIT NO DICH. IVA ATTIVITA' SPETTACOLI DETRAZIONE ORDINARIA SI DICH. IVA H) ASSOCIAZIONI/SOCIETA' IN REGIME L. 398/91 Soggetti che assolvono l'iva ex art. 74 c. 6 Dpr 633/72 in applicazione dei criteri della L.398/91. Nota: si tratta di qualsiasi associazione senza fini di lucro (in particolare associazioni e società sportive dilettantistiche) che, a seguito dell'opzione, risultano esonerate dagli adempimenti IVA relativi ai proventi conseguiti nell esercizio di attività commerciali.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 023/2013 Pag. 5 / 8 Decadenza: il regime cessa di trovare applicazione (e così l'esonero da presentazione della dichiarazione Iva) in caso di supero del limite di ricavi di in corso d'anno (gli adempimenti vanno posti in essere dal mese successivo). SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE LEGGE 398/91 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ALTRE ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO NO DICH. IVA I) SOGGETTI UE CON RAPPRESENTANTE FISCALE "LEGGERO" Sono esonerati i soggetti residenti in altri stati membri UE privi di stabile organizzazione in Italia che hanno nominato in Italia un rappresentante fiscale leggero (art. 44 c. 3 DL 331/93) Nota: si tratta di un rappresentante che può effettuare solo operazioni: escluse da Iva, non imponibili Iva o esenti (e comunque senza obbligo di pagamento dell imposta) e ciò comporta il vantaggio non dover presentare la dichiarazione annuale Iva (se lo esclusivamente soggetti agli obblighi di fatturazione e di presentazione dei modelli Intrastat). Al compimento di operazioni imponibili, il rappresentante "leggero" assume la figura di rappresentante fiscale "pesante", a fronte del quale vengono a gravare tutti gli ordinari obblighi imposti ai soggetti passivi: tenuta della relativa contabilità Iva e presentazione della dichiarazione Iva. Concetti del tutto analoghi si applicano anche nel caso di "identificazione diretta" (sempre alla condizione di aver effettuato solo le citate operazioni senza obbligo di pagamento dell'iva in Italia). Stabili organizzazioni in Italia: sono sempre tenute alla presentazione della Dichiarazione Iva Esempio Una società tedesca possiede un rappresentante fiscale in Italia. Si supponga che nel 2012 abbia effettuato, alternativamente: a) esclusivamente cessioni nei confronti di soggetti passivi italiani: l'acquirente italiano ha proceduto ad effettuare il reverse charge (CM 36/2010) il rappresentate fiscale si è limitato presentare l'intrastat (in luogo dell'acquirente italiano); non sarà tenuto presentare la dichiarazione Iva b) anche cessioni nei confronti di soggetti privati italiani: in tal caso il rappresentante fiscale leggero è diventato un rappresentante fiscale pesante, avendo dovuto porre in essere il registro delle vendite, liquidare periodicamente l'iva e presentare la dichiarazione annuale. I) SOGGETTI EXTRA-UE CON ATTIVITÀ DI E-COMMERCE Sono esonerati dalla dichiarazione i soggetti domiciliati o residenti in paesi extraue e non identificati in un paese Ue che si sono identificati ai fini dell IVA in Italia al solo fine di assolvere l'iva nelle cessioni di beni immateriali (software; brani musicali; libri in pdf; ecc.) nei confronti di soggetti privati (ex art. 74 quinquies) domiciliati o residenti in Italia o in altro paese Ue.

6 Redazione Fiscale Info Fisco 023/2013 Pag. 6 / 8 Nota: tali soggetti, che si contraddistinguono per essere dotati una "partita Iva italiana" preceduta dal prefisso "EU", versano l'iva trimestralmente e sono obbligati a riepilogare le operazioni con particolari procedure telematiche (che esonerano dalla presentazione della dichiarazione). Le operazioni nei confronti dei soggetti passivi rimangono assoggettate al regime di reverse charge (e vengono dunque fatturate in esclusione da Iva ex art. 7-ter dal soggetto extraue). COMUNICAZIONE DATI IVA - CASI DI ESONERO Le fattispecie di esonero dalla comunicazione dati Iva prevedono alcune situazioni in più rispetto ai casi di esonero da dichiarazione annuale Iva. 1) PERSONE FISICHE CON VOLUME D AFFARI 2012 < Le persone fisiche (imprenditore individuale e professionista) che hanno realizzato nel 2012 un volume d'affari pari o inferiore a sono esonerate dalla presentazione. Esonero: scatta anche se l'imprenditore o il professionista sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva Regimi agevolati: la Comunicazione dati Iva: non interessa i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd nuovi minimi) interessa i soggetti che adottano il regime delle Nuove iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000). VOLUME D AFFARI PERSONA FISICA: a) inizio/cessazione nel 2012: non si applica il ragguaglio ad anno Esempio1 Esempio2 Impresa individuale: inizia l attività a novembre Riporta un fatturato 2012 pari a : non invia la Comunicazione IVA anche dovrà presentare la Dichiarazione Iva Società di persone: inizia l attività a novembre 2012: invia la Comunicazione IVA indipendentemente dal fatturato dovrà inoltre presentare la Dichiarazione Iva b) più attività: si assume il volume d affari complessivo Nota: se sono presenti attività che, se gestite in via autonoma, sarebbero esonerate (v. sotto) - il limite del volume d affari le deve comunque considerare - ma non vanno inserite nella Comunicazione. 2) DICHIARAZIONE IVA ENTRO FEBBRAIO 2012 Sono esonerati dalla Comunicazione tutti i soggetti: che presentano la Dichiarazione annuale Iva in via autonoma entro il 28/02/2012 indipendentemente che ciò avvenga per obbligo o per opzione.

7 Redazione Fiscale Info Fisco 023/2013 Pag. 7 / 8 DICHIARAZIONE A DEBITO: con la CM 1/2011 l Agenzia ha esteso la possibilità di presentare la dichiarazione in via autonoma anche per i soggetti che presentino un saldo annuale a debito (fino al 2010 tale possibilità era limitata ai soggetti con un saldo a credito ) Pertanto, i contribuenti con un saldo IVA 2012 a debito, al fine di usufruire dell esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al 2012, devono sganciare la dichiarazione IVA annuale da UNICO 2013 e provvedere alla presentazione in forma autonoma nel mese di febbraio COMPENSAZIONE CREDITO IVA La Dichiarazione Iva in via autonoma interessa in particolar modo i soggetti con una dichiarazione a credito che intendono: a) richiedere il rimborso del credito b) compensare il credito Iva orizzontalmente per importi superiori a (come da DL 16/2012) La compensazione in F24, per importi superiori ad 5.000, potrà avvenire solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale. Mentre, la compensazione cd. verticale, ossia in sede di versamento periodico/acconto o saldo IVA non è soggetta ad alcuna limitazione. Pertanto, la presentazione del modello IVA 2013 entro il 28/02/2013, permette: l esonero dalla Comunicazione dati IVA relativa al 2012; la possibilità di effettuare la compensazione a decorrere dal 16/03/2013. SOGGETTI PASSIVI IVA OBBLIGATI PERSONE FISICHE (ditte individ. e profess.) SE VOL. D'AFFARI SOCIETA' DI PERSONE SOCIETA' DI CAPITALI ENTI NON COMMERCIALI CON P.IVA 3) SOGGETTI ESONERATI DALLA DICHIARAZIONE IVA SEMPRE OBBLIGATE (per qualsiasi vol. d'affari) L'esonero da presentazione della Dichiarazione annuale Iva comporta l'esonero anche dalla presentazione della comunicazione dati Iva. Si rimanda le pagine precedenti per un approfondimento. ESONERO DA COMUNICAZIONE DATI IVA PERSONA FISICA CON VOLUME D AFFARI 2012 < DICHIARAZIONE IVA TRASMESSA ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2012 ESONERO DA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

8 Redazione Fiscale Info Fisco 023/2013 Pag. 8 / 8 CASI DI ESONERO - SINTESI SOGGETTI DICH. IVA COMUN. DATI IVA Persone fisiche con volume d'affari SI NO Nuove iniziative produttive (con volume d'affari 2012 > ) SI SI Contribuenti che adottano il regime dei cd nuovi minimi NO NO Soggetti che presentano la dichiarazione Iva autonoma entro febbraio 2013 SI NO Impresa individuale che ha concesso in affitto l'unica azienda NO NO Soggetti con sole operazioni esenti Iva art. 10 (senza operazioni in reverse charge), anche in presenza di opzione ex art. 36 bis NO NO Soggetti con sole operazioni esenti Iva art. 10 (senza operazioni in reverse charge) con opzione ex art. 36 bis che devono effettuare la rettifica dell'iva detratta SI NO Produttori agricoli esonerati (vol. d affari ) NO NO Soggetti che esercitano attività di intrattenimento NO NO Associazioni in regime di L. 398/91 NO NO Tabaccai e giornalai (senza altre operazioni assoggettate ad Iva) NO NO Impresa individuale che ha concesso in locazione l unica azienda per l'intero 2012 NO NO Soggetti in procedura concorsuale (obbligo in capo all'organo della procedura) SI NO Organi ed amministrazioni dello Stato SI NO Soggetti UE con P.Iva in Italia e con sole operazioni escluse, non imponibili o esenti Iva NO NO Soggetti extraue con P.Iva in Italia SI SI Soggetti extraue con P.Iva in Italia che esercitano attività di e commerce NO NO

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