Guida Operativa. Dichiarazione Annuale IVA A cura di Federica Furlani Sergio Pellegrino Francesco Zuech. In collaborazione con

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1 IVA 206 Dichiarazione Annuale Guida Operativa A cura di Federica Furlani Sergio Pellegrino Francesco Zuech In collaborazione con

2 IVA 206 Dichiarazione Annuale A cura di Federica Furlani Sergio Pellegrino Francesco Zuech In collaborazione con

3 Tutti i diritti sono riservati È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo Copertina Progetto grafico: Gruppo Euroconference S.p.A. Realizzazione editoriale Grafica e impaginazione: Cooperativa Relè Trento Gli autori e l Editore, pur garantendo la massima affidabilità dell opera, declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all elaborazione dei presenti contenuti. Per segnalazioni o suggerimenti relativi a questo libro scrivere al seguente indirizzo: editoria@euroconference.it Il lavoro è stato chiuso in redazione il 3 febbraio 206

4 SOMMARIO MODELLO IVA 206 NOVITÀ... 9 FRONTESPIZIO... 9 QUADRO VE... 0 QUADRO VF... 0 QUADRO VJ... QUADRO VI... QUADRO VX... QUADRO VO... 2 QUADRO VS - PROSPETTO IVA 26/PR... 2 ISTRUZIONI GENERALI... 3 SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI... 3 DICHIARAZIONE IN FORMA AUTONOMA O UNIFICATA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA CASI PARTICOLARI CESSAZIONE DELL ATTIVITÀ ESISTENZA DI DUE PARTITE IVA NEL CORSO DEL SOGGETTI NON RESIDENTI ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ E CONTABILITÀ SEPARATE OPERAZIONI STRAORDINARIE SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE AFFITTO D AZIENDA TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO... 5 RATEIZZAZIONE OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO

5 LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA L UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA LA GESTIONE DEL PLAFOND LIBERO DEI EURO LE COMPENSAZIONI OLTRE LA SOGLIA DEI EURO LE COMPENSAZIONI OLTRE LA SOGLIA DEI EURO... 7 IL VISTO DI CONFORMITÀ E LA SOTTOSCRIZIONE DEL REVISORE LE SANZIONI PER IL VISTO DI CONFORMITÀ... 9 L UTILIZZO DI CREDITI MATURATI IN CAPO A SOGGETTI DIVERSI COMPENSAZIONE DI CREDITI E PRESENZA DI RUOLI SCADUTI (CENNI) MODELLO IVA 206 FRONTESPIZIO TIPO DI DICHIARAZIONE DATI DEL CONTRIBUENTE DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE FIRMA DELLA DICHIARAZIONE SOTTOSCRIZIONE DELL ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE VISTO DI CONFORMITÀ SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA... 0 QUADRO VA INFORMAZIONI SULL ATTIVITÀ... SEZIONE - DATI ANALITICI GENERALI... 2 SEZIONE 2 - DATI RIEPILOGATIVI RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ... 5 QUADRO VB DATI RELATIVI AGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI QUADRO VC ESPORTATORI ED OPERATORI ASSIMILATI QUADRO VD CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO... 5 PARTICOLARITÀ COMPILATIVE PER LE S.G.R CESSIONE SEMPLIFICATA DEL CREDITO IVA - QUADRO VD CREDITO CEDUTO E CORRELAZIONE CON ALTRI QUADRI (POSIZIONE DEL CEDENTE)

6 CREDITO RICEVUTO E CORRELAZIONE CON ALTRI QUADRI (POSIZIONE DEL CESSIONARIO) QUADRO VE OPERAZIONI ATTIVE REGISTRO VENDITE/CORRISPETTIVI E QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D AFFARI SEZIONI E 2 - OPERAZIONI IMPONIBILI... 8 SEZIONE 3 - TOTALE OPERAZIONI IMPONIBILI ED IVA SEZIONE 4 - ALTRE OPERAZIONI... 2 QUADRO VF OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE SEZIONE - AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI SEZIONE 2 - TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI, TOTALE IMPOSTA, ACQUISTI INTRACOMUNITARI, IMPORTAZIONI E ACQUISTI DA SAN MARINO SEZIONE 3 - DETERMINAZIONE DELL IVA AMMESSA IN DETRAZIONE SEZIONE 4 - IVA AMMESSA IN DETRAZIONE QUADRO VJ PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI TECNICHE APPLICATIVE DEL REVERSE CHARGE QUADRO VI DICHIARAZIONI D INTENTO RICEVUTE... 3 QUADRO VH LIQUIDAZIONI PERIODICHE SEZIONE - LIQUIDAZIONI PERIODICHE SEZIONE 2 - VERSAMENTI IMMATRICOLAZIONI AUTO UE QUADRO VK SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE SEZIONE - DATI GENERALI SEZIONE 2 - DATI GENERALI SEZIONE 3 - DATI GENERALI SOTTOSCRIZIONE DELL ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE CASI PARTICOLARI

7 QUADRO VL DETERMINAZIONE DELL IVA DA VERSARE O DEL CREDITO DI IMPOSTA SEZIONE - DETERMINAZIONE DELL IVA DOVUTA O A CREDITO PER IL PERIODO DI IMPOSTA SEZIONE 2 - CREDITO ANNO PRECEDENTE SEZIONE 3 - DETERMINAZIONE DELL IVA A DEBITO O CREDITO RELATIVA A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE QUADRO VT SEPARAZIONE DELL IVA AL CONSUMO E RIPARTIZIONE REGIONALE RIGO VT (COMPILAZIONE SEMPRE OBBLIGATORIA) RIGHI DA VT2 A VT22 (COMPILAZIONE OBBLIGATORIA SOLO IN PRESENZA DI OPERAZIONI VERSO CONSUMATORI FINALI) QUADRO VX DETERMINAZIONE DELL IVA DA VERSARE O DEL CREDITO DI IMPOSTA QUADRO VO OPZIONI SEZIONE - OPZIONI, RINUNCE E REVOCHE AD EFFETTI SOLO IVA SEZIONE 2 - OPZIONI E REVOCHE AD EFFETTI SOLO REDDITUALI SEZIONE 3 - OPZIONI E REVOCHE AI FINI IVA E REDDITUALI SEZIONI 4 E 5 - ALTRE OPZIONI ALTRE OPZIONI NON GESTITE NEL QUADRO VO LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO LE NOVITÀ PIÙ RECENTI... 4 LA DISCIPLINA DELL IVA DI GRUPPO COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE - IL QUADRO VK VA COMPILATO DALLA PARTECIPANTE ALLA LIQUIDAZIONE DI GRUPPO (CONTROLLATA O CONTROLLANTE) COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE - IL PROSPETTO IVA 26PR COMPILATO DALLA CONTROLLANTE PRECISAZIONI E SITUAZIONI PARTICOLARI MODELLO IVA BASE STRUTTURA DEL MODELLO CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ SEPARATE

8 COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE MODELLO SEZIONE - DATI GENERALI SEZIONE 2 - DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE SEZIONE 3 - DETERMINAZIONE DELL IVA DOVUTA O A CREDITO SEZIONE 4 - IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA PRINCIPALE PRASSI RISOLUZIONI CIRCOLARI

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10 MODELLO IVA 206 NOVITÀ Con Provvedimento dell Agenzia delle Entrate n di data 5 gennaio 206 sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA/206 concernenti l anno 205, con le relative istruzioni, che presentano delle variazioni rispetto al modello dell esercizio precedente. Di seguito vengono poi esposte le novità, per il cui approfondimento si rimanda al commento dei singoli quadri. FRONTESPIZIO Nel riquadro Firma della dichiarazione è stata introdotta la nuova casella Invio altre comunicazioni telematiche all intermediario, da barrare se il contribuente vuole, ai sensi dell art., co. da 634 a 636, L 90/204, che l Agenzia invii all intermediario le eventuali comunicazioni di possibili anomalie presenti nella dichiarazione. È stata inoltre ridenominata l altra casella, già presente lo scorso anno, in Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all intermediario. Inoltre nella Sezione Impegno alla trasmissione telematica è stata introdotta la nuova casella Ricezione altre comunicazioni telematiche, da barrare se l intermediario accetta la scelta del contribuente di fargli pervenire eventuali comunicazioni di possibili anomalie presenti nella dichiarazione. È stata inoltre ridenominata l altra casella, già presente lo scorso anno, in Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all intermediario. FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Indicare il numero di moduli Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all intermediario Invio altre comunicazioni telematiche all intermediario IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Codice fiscale dell incaricato Riservato all incaricato Soggetto che ha predisposto la dichiarazione Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione Ricezione altre comunicazioni telematiche 9

11 QUADRO VE Le novità del VE OPERAZIONI ATTIVE E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D AFFARI, riguardano: Sezione 4 Altre operazioni In particolare: l introduzione dei campi 7 e 8 nella sezione 4 del rigo VE35, riservato alle operazioni effettuate con applicazione del reverse charge. Tali nuovi campi riguardano le nuove ipotesi di applicazione di tale regime: prestazioni di servizi di cui all art. 7, co. 6, lett. a-ter) relative al comparto edile e settori connessi, e le operazioni del settore energetico di cui all art. 7, co. 6, lettere d-bis), d-ter) e d-quater); VE35 Operazioni con applicazione del reverse charge Cessioni di rottami e altri materiali di recupero 2 4 Subappalto nel settore edile Cessioni di telefoni cellulari 3 Cessioni di oro e argento puro 5 Cessioni di fabbricati Cessioni di microprocessori 6 7 Prestazioni comparto edile e settori connessi Operazioni settore energetico 8 9 la ridenominazione del rigo VE38 Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell art. 7-ter, da compilare a cura dei soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti di Enti pubblici applicando il regime dello split payment. VE38 Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell art. 7-ter Conseguentemente i righi della Sezione 4 e il rigo della Sezione 5 sono stati rinumerati. QUADRO VF La novità del VF OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE riguarda la ridenominazione del rigo VF5 Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi e l introduzione del nuovo campo 2 nel quale specificare gli acquisti da soggetti che applicano il regime forfettario di cui all art., commi da 54 a 89, L. 90/204 (Finanziaria 205). VF5 Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art., commi da 54 a 89, legge n. 90/204 2, 0

12 QUADRO VJ Nel quadro VJ PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI, sono stati introdotti, parimenti a quanto previsto nel quadro VE, i righi VJ7 e VJ8 riguardanti rispettivamente le ipotesi di cui all art. 7, co. 6, lett. a-ter) relative al comparto edile e settori connessi, e le operazioni del settore energetico di cui all art. 7, co. 6, lettere d-bis), d-ter) e d-quater). Inoltre è stato inoltre introdotto il rigo VJ9, per gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni titolari di partita IVA, al fine di effettuare il versamento dell imposta in applicazione del regime dello split payment. VJ7 VJ8 VJ9 Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 7, comma 6, lett. a-ter) Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 7, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater) Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, ai sensi dell art. 7-ter QUADRO VI La più grande novità del modello IVA 206 riguarda l introduzione del nuovo quadro VI DICHIARA- ZIONI DI INTENTO RICEVUTE, riservato ai fornitori di esportatori abituali che hanno effettuato operazioni non imponibili. Nel nuovo quadro andranno inseriti i dati delle dichiarazioni di intento ricevute ai sensi dell art. 20 D.Lgs. 75/204. In particolare: il numero di partita IVA del committente/cessionario; il numero di protocollo attribuito dall Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica, o, in assenza, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento dall esportatore abituale. QUADRO VI Dichiarazioni di intento ricevute Dati relativi al cessionario o committente Partita IVA VI Numero protocollo 2 3 Numero progressivo QUADRO VX Il quadro VX DETERMINAZIONE DELL IVA DA VERSARE O DEL CREDITO DI IMPO- STA, è stato modificato con l introduzione del campo 5 - Imposta relativa alle operazioni di cui all art. 7-ter, per consentire l indicazione del credito IVA chiesto a rimborso in via prioritaria da parte dei contribuenti che hanno effettuato operazioni nei confronti di pubbliche amministrazione applicando il regime dello split payment.

13 , Importo di cui si richiede il rimborso di cui da liquidare mediante procedura semplificata 2 Causale del rimborso 3 Contribuenti ammessi all erogazione prioritaria del rimborso 4 Imposta relativa alle operazioni di cui all art. 7-ter 5 Contribuenti Subappaltatori 6 Esonero garanzia 7 QUADRO VO ù REGIME IVA PER CASSA VO5 Opzione Revoca 2 (art. 32-bis d.l. n. 83/202) Nella Sezione rigo VO5 è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell adesione al regime IVA per cassa di cui all art. 32-bis D.L. 83/202. Sono stati inoltre introdotti nella Sezione 3: il rigo VO33 per la comunicazione dell opzione da parte dei soggetti che non hanno applicato il regime forfetario di cui all art., commi da 54 a 89, L. 90/204, pur in possesso dei relativi requisiti; il rigo VO34 per la comunicazione dell adesione al regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all art. 27, commi e 2, D.L. 98/20. VO33 VO34 REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell IVA e del reddito nei modi ordinari (art., commi da 54 a 89, legge n. 90/204) REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi e 2, d.l. n. 98/20) Opzione Opzione QUADRO VS - PROSPETTO IVA 26/PR Infine nel quadro VS del Prospetto IVA 26/PR è stato introdotto il campo 2 Imposta relativa alle operazioni di cui all art. 7-ter, per i contribuenti che hanno effettuato operazioni nei confronti di pubbliche amministrazione applicando il regime dello split payment e hanno diritto all erogazione in via prioritaria del rimborso annuale dell imposta. QUADRO VS Sez. - Distinta delle società del gruppo VS Eccedenza di credito compensata Partita IVA Esonero garanzia Codice Ultimo mese Causale 9 0 Società non operativa RIMBORSO INFRANNUALE Importo RIMBORSO ANNUALE Erogazione Imposta relativa alle operazioni Importo prioritaria di cui all art.7-ter 2 Eccedenza di credito 2

14 ISTRUZIONI GENERALI SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI Sono OBBLIGATI alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, ai sensi dell art. 8 D.P.R. 322/998, i contribuenti titolari di partita IVA, ovvero: coloro che esercitano attività d impresa sotto qualsiasi forma giuridica (art. 4 D.P.R. 633/972); coloro che esercitano attività artistiche o professionali (art. 5 D.P.R. 633/972), anche in forma associata; le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni culturali non riconosciute che non hanno optato per le disposizioni di cui alla L. 398/99. L obbligo sussiste anche in assenza di attività svolta nel 205 o in assenza di operazioni in regime IVA effettuate nel corso del 205. SOGGETTI OBBLIGATI TITOLARI DI PARTITA IVA ANCHE IN ASSENZA DI OPERAZIONI IVA EFFETTUATE Sono ESONERATI dalla presentazione della dichiarazione IVA: ) CONTRIBUENTI CHE HANNO EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE OPERAZIONI ESENTI I contribuenti che nel corso del periodo d imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all art. 0 (attività medica, assicurativa, finanziaria, ), anche se si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell art. 36-bis, sono esonerati dall obbligo di presentazione della dichiarazione IVA. L esonero in oggetto non opera se, accanto ad operazioni esenti, il contribuente abbia effettuato anche: 3

15 ISTRUZIONI GENERALI - operazioni imponibili (anche se riferite ad attività gestite con contabilità separata); - operazioni intracomunitarie (art. 48 comma 2 D.L. 33/993); - rettifiche alla detrazione nel caso di acquisti di beni ammortizzabili (art. 9-bis2); - acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami, prestazioni di subappalto nel settore edile, compravendita di fabbricati strumentali,.). 2) CONTRIBUENTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ DI CUI ALL ART. 27, CO. E 2, D.L. 98/20 I contribuenti minimi, che non addebitano l imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell IVA assolta sugli acquisti, sono esonerati dal versamento dell IVA e dalla gran parte degli obblighi connessi, tra cui la presentazione della dichiarazione IVA. Tale regime era stato eliminato dalla Legge di Stabilità 205 e poi riportato in vita, ma per un solo anno (205). Possono continuare ad avvalersene i contribuenti già in tale regime fino al completamento del quinquennio agevolato o comunque fino al compimento del 35esimo anno di età. Si ricorda che per i soggetti in possesso dei requisiti, il regime agevolato è applicabile per il periodo di imposta in cui è iniziata l attività e per i quattro successivi; inoltre è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo e fino all anno in cui il contribuente non compie il 35 anni. Ai fini IVA, i contribuenti minimi: non possono addebitare l IVA a titolo di rivalsa; non hanno diritto alla detrazione dell imposta assolta sugli acquisti. L unico caso di versamento dell IVA riguarda le operazioni per le quali risultano debitori di imposta (acquisti intracomunitari, reverse charge, ): devono pertanto integrare la fattura con indicazione di aliquota ed imposta e provvedere al relativo versamento entro i giorno 6 del mese successivo. Sono inoltre esonerati dagli obblighi di: registrazione fatture emesse, corrispettivi e fatture di acquisto; tenuta e conservazione dei registri; liquidazione e versamento dell IVA; presentazione della comunicazione annuale e della dichiarazione IVA. Devono solo provvedere all emissione e conservazione delle fatture attive e alla conservazione e numerazione di quelle d acquisto. Ai fini delle imposte su redditi, i contribuenti minimi non sono soggetti passivi IRAP, sono esclusi dall applicazione di studi di settore e parametri, determinano il reddito secondo il criterio d cassa e applicano un imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali del 5%. Al venir meno di uno dei requisiti previsti per l accesso al regime, questo cessa di avere efficacia a decorrere dall anno successivo (tranne il caso di ricavi/compensi che superano il 50% del limite di euro: in tal caso il regime agevolato cessa di avere efficacia già dall anno di superamento). 4

16 ISTRUZIONI GENERALI 3) I CONTRIBUENTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA, ARTI E PROFESSIO- NI DI CUI ALL ART., CO. DA 54 A 89, L. 90/204 La Legge di Stabilità 205 (Legge n. 90/204) ha introdotto il regime forfetario, operativo dal gennaio 205, sostitutivo dei precedenti regimi agevolati (regime fiscale agevolato di cui all art. 3 della Legge 388/2000, regime fiscale di vantaggio di cui all art. 27 comma e 2 del D.L. n. 98/20 e regime contabile agevolato di cui all articolo 27, comma 3, del D.L. n. 98/20) con la clausola di salvaguardia per i contribuenti minimi ovvero quei soggetti che nel periodo di imposta in corso al 3 dicembre 204 (poi prorogato al 3 dicembre 205) si avvalevano del regime fiscale di vantaggio di cui all articolo 27, commi e 2, del D.L. 98/20 che possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. Dal 206 il regime forfetario resta l unica alternativa al regime ordinario per le persone fisiche che svolgono o iniziano un attività d impresa, di arte/professione, e che possiedono determinati requisiti. Il nuovo regime è un regime naturale ed è applicabile a tutti i soggetti che possiedono previsti i requisiti dalla norma; potranno pertanto fruirne sia i soggetti già in attività sia i soggetti che ne iniziano una nuova. Per aderire al regime è irrilevante l età del contribuente e non è previsto alcun limite di durata. Il regime forfetario rappresenta un regime naturale che potrà essere applicato da tutte le imprese individuali e da tutti i lavoratori autonomi che nell anno precedente (da verificare quindi per l accesso al regime dal 206 i dati 205) rispettano i seguenti requisiti richiesti dalla norma: i ricavi conseguiti o i compensi percepiti (eventualmente ragguagliati ad anno) non siano superiori ai limiti indicati nell allegato n. 4 alla Legge di Stabilità, diversi a seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l attività esercitata (limiti che variano da euro a euro ); Legge Stabilità 206 A decorrere dal 206, le soglie dei ricavi e dei compensi sono generalmente incrementate di euro, e di euro per le attività svolte dagli esercenti arti e professioni. non abbiano sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore ad euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaborazioni coordinate e continuative, borse di studio, lavoro a progetto, somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro e compensi erogati all imprenditore ed ai suoi familiari; il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni mobili strumentali, non sia superiore ad euro (i beni utilizzati promiscuamente per l esercizio dell impresa, arte o professione, e per l uso personale o familiare del contribuente concorrono al calcolo del limite di nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo per l attività esercitata). Ai fini di tale limite non vanno considerati i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati e i beni di costo unitario non superiore a 56,46; i redditi soggetti al regime agevolato siano prevalenti rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del Tuir. La verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro e cessato o la somma dei redditi d impresa, dell arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l importo di euro

17 ISTRUZIONI GENERALI Legge Stabilità 206 Per rendere più vantaggiosa l adesione al regime, la Legge di Stabilità 206 ha modificato il predetto vincolo in caso di esercizio di attività di lavoro dipendente (o assimilati): questa disposizione viene abrogata, e viene introdotta una nuova condizione secondo cui non possono avvalersi del regime coloro che abbiano conseguito, nell anno antecedente a quello in cui intendono avvalersi del regime agevolato, redditi di lavoro dipendente o assimilato, eccedenti la soglia di euro. Il rispetto di tale limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulti cessato. Il regime non può essere adottato dai soggetti: che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc...); non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito; che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 0, comma, n. 8, D.P.R. n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE; che, contemporaneamente all esercizio dell attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti; che abbiano conseguito, nell anno antecedente a quello in cui intendono avvalersi del regime agevolato, redditi di lavoro dipendente o assimilato, eccedenti la soglia di euro. Il rispetto di tale limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendete o assimilato risulti cessato. Il contribuente può, pur nel rispetto dei requisiti, optare per l applicazione dell imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. Determinante quindi in tale circostanza ai fini della validità dell opzione sarà il comportamento concludente del contribuente, il quale dovrà impostare un sistema contabile (ordinario o semplificato), emettere fatture con applicazione dell iva, effettuare le liquidazioni periodiche, L opzione, che sarà vincolante per almeno un triennio, dovrà essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata (ad esempio nel caso di opzione a partire dal periodo d imposta 205, la scelta deve essere comunicata con il modello IVA 206). Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano delle seguenti semplificazioni: per quanto riguarda l IVA sono in generale esonerati dal versamento dell imposta (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell IVA a credito): - inoltre sono esonerati dall obbligo: della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi; - della registrazione degli acquisti; - della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali; - della dichiarazione e comunicazione annuale IVA; - della comunicazione del c.d. spesometro; - della comunicazione black list; - della comunicazione delle dichiarazioni d intento ricevute; - sono invece obbligati: - a numerare e conservare le fatture d acquisto e le bollette doganali; 6

18 ISTRUZIONI GENERALI - a certificare e conservare corrispettivi. A tal proposito sulle fatture emesse, al posto dell IVA, andrà riportata la dicitura: Operazione in franchigia da IVA, con l eventuale indicazione della norma; - a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie; - a versare l IVA in relazione agli acquisti di beni intraue di importo annuo superiore a e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge. per quanto riguarda le imposte sui redditi: - sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili; - determinano il reddito d impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati; - sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi; per quanto riguarda l IRAP, essi sono esclusi da tale imposta; per quanto riguarda gli studi di settore, essi sono esonerati dalla loro presentazione (anche dai parametri); per quanto riguarda gli adempimenti in qualità di sostituti d imposta, essi non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura e non effettuano la ritenuta alla fonte. Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l attività, senza tener conto delle spese sostenute nell anno. Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge. L eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile. Il reddito così determinato è soggetto ad un imposta pari al 5% (5% in caso di nuove iniziative), sostitutiva dell Irpef e delle relative addizionali, nonché dell IRAP. 4) PRODUTTORI AGRICOLI ESONERATI DAGLI ADEMPIMENTI AI SENSI DELL ART. 34 COMMA 6 Si tratta di agricoltori in regime di esonero ex art. 34 comma 6, ovvero agricoltori che hanno realizzato nel corso del 204 un volume di affari non superiore a euro, costituito per almeno due terzi da cessioni relative a beni di cui alla Tabella A, parte I, D.P.R. 633/972. 5) ESERCENTI ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE DI GIOCHI, DI INTRATTENI- MENTI ED ALTRE ATTIVITÀ INDICATE NELLA TARIFFA ALLEGATA AL D.P.R. 26 OTTOBRE 972, N. 640, ESONERATI DAGLI ADEMPIMENTI IVA AI SENSI DELL ART. 74, SESTO COMMA, CHE NON HANNO OPTATO PER L APPLICA- ZIONE DELL IVA NEI MODI ORDINARI Le attività spettacolistiche sono soggette ad IVA con due distinte modalità: attività di intrattenimento (elencate nella Tariffa allegata al D.P.R. 640/972): rientrano nel campo di applicazione dello speciale regime IVA forfetario disciplinato all articolo 74 comma 6 (salva opzione per l applicazione del regime IVA ordinario) e per esse è dovuta l imposta sugli intrattenimenti; altre attività di spettacolo (elencate nella Tabella C allegata al D.P.R. 633/972): sono soggette ad IVA con le modalità ordinarie, salva l applicazione di un regime semplificato forfetario per i contribuenti minori (con volume d affari relativo all anno solare precedente non superiore a ,84 euro) e per gli spettacoli viaggianti (indipendentemente dal volume d affari). 7

19 ISTRUZIONI GENERALI Ai fini dell individuazione del tipo di attività svolta, la C.M. 65/E/2000 ha precisato che l intrattenimento comprende attività che presentano come prevalente l aspetto ludico e di puro divertimento e implica la partecipazione attiva all evento, mentre lo spettacolo è caratterizzato dalla partecipazione prevalentemente passiva dello spettatore all evento rappresentato, che assume anche una connotazione di tipo culturale. D.Lgs. 60/999 ATTIVITÀ SPETTACOLISTICHE ATTVIVITÀ DI INTRATTENIMENTO ALTRE ATTVIVITÀ DI SPETTACOLO TARIFFA ALLEGATA D.P.R. 640/972 TABELLA C ALLEGATA D.P.R. 633/972 Le attività di intrattenimento, soggette all imposta sugli intrattenimenti, sono disciplinate ai fini IVA dall art. 74 comma 6, che prevede: l applicazione dell IVA sulla stessa base imponibile dell imposta sugli intrattenimenti; la forfetizzazione della detrazione; l esonero dagli obblighi di fatturazione (salvo per le operazioni pubblicità, di sponsorizzazione e di cessione o concessione di diritti televisivi e radiofonici connessi): la certificazione dei corrispettivi avviene mediante titoli di accesso emessi attraverso appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate; l esonero dagli obblighi di registrazione delle operazioni attive: nel registro degli acquisti vanno registrate anche le fatture attive di cui è obbligatoria l emissione; l esonero dall obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA; l obbligo di adozione della contabilità separata (art. 36 comma 4) per le attività diverse da quelle di intrattenimento; versamento dell IVA con le stesse modalità e termini dell imposta sugli intrattenimenti: utilizzo modello F24 con codice tributo 6729 (IVA forfetaria connessa all imposta sugli intrattenimenti). La disciplina di cui all art. 74 comma 6 costituisce il regime naturale IVA per i soggetti che esercitano le attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 640/972: essi possono in ogni caso optare per l applicazione dell imposta nei modi ordinari, dandone comunicazione all Ufficio SIAE competente prima dell inizio dell anno solare, e all Agenzia delle Entrate per il tramite della dichiarazione IVA. I contribuenti che hanno optato per il regime ordinario devono infatti barrare la casella del rigo VO7: l opzione è valida fino a revoca (da comunicarsi mediante barratura della casella 2 del rigo VO7) ed in ogni caso per almeno cinque anni. VO7 Art comma 6 INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA Opzione Revoca 2 8

20 ISTRUZIONI GENERALI ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO TARIFFA ALLEGATA DPR 640/972 REGIME NATURALE REGIME OPZIONALE REGIME FORFETARIO IVA REGIME ORDINARIO ESONERO OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA Attività di intrattenimento Tariffa allegata D.P.R. 640/972, come sostituita dal D.Lgs. 60/999 esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo, quando l esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell orario complessivo di apertura al pubblico dell esercizio; utilizzazione di biliardi, di elettrogrammofoni, di bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o intrattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia nei circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart. Per tali attività l imposta sugli intrattenimenti non si applica quando sono svolte a scopo agonistico-sportivo; ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all esercizio delle scommesse; esercizio del gioco nelle case da gioco (casinò) e negli altri luoghi destinati a tale scopo (ad esempio navi da crociera). Sono escluse dal campo di applicazione del regime in esame le operazioni non soggette all imposta sugli intrattenimenti, comprese le prestazioni pubblicitarie, alle quali si applica pertanto il regime ordinario che prevede: la determinazione della base imponibile secondo i criteri generali; la determinazione della detrazione sulla base di quanto stabilito dall art. 9; l osservanza degli obblighi di liquidazione IVA, presentazione della dichiarazione IVA e della comunicazione annuale dati IVA. Le attività di spettacolo di cui alla Tabella C allegata al D.P.R. 633/972 sono invece soggette ad IVA secondo i principi generali, salvo quanto stabilito dall art. 74-quater in materia di momento impositivo e certificazione dei corrispettivi. Per i contribuenti che svolgono tali attività permane quindi l obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, anche nell ipotesi di applicazione del regime agevolativo di cui all art. 74-quater comma 5. Tale norma prevede per i soggetti: che svolgono spettacoli viaggianti, indipendentemente dal volume d affari realizzato; che svolgono attività di spettacolo di cui alla Tabella C allegata al D.P.R. 633/972, con volume d affari nell anno precedente non superiore a ,84 euro; 9

21 ISTRUZIONI GENERALI che la base imponibile sia costituita forfetariamente dal 50% dei corrispettivi incassati, con IVA sugli acquisti totalmente indetraibile. Il regime agevolativo descritto costituisce il regime naturale per i contribuenti che effettuano spettacoli viaggianti e per quelli minori esercenti attività di spettacolo: essi possono in ogni caso optare per l applicazione dell imposta nei modi ordinari. I contribuenti che hanno optato per il regime ordinario nell anno 205 devono comunicarlo barrando la casella del rigo VO4: l opzione è valida fino a revoca (da comunicarsi mediante barratura della casella 2 del rigo VO4) ed in ogni caso per almeno cinque anni. VO4 Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI Opzione Revoca 2 Il superamento del limite di ,84 euro di volume d affari comporta in ogni caso il venir meno del regime agevolativi a decorrere dall anno solare successivo. Attività di spettacolo Tabella C allegata D.P.R. 633/972 spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque e ovunque rappresentati al pubblico, anche se in circoli e in sale private; spettacoli sportivi, di ogni genere e ovunque svolti; esecuzioni musicali di qualsiasi genere, esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo, qualora l esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50% dell orario complessivo di apertura al pubblico dell esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni simili; spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi i balletti, le opere liriche, la prosa, l operetta, la commedia musicale, la rivista; inoltre sono inseriti tra le attività spettacolistiche assoggettate all IVA i concerti vocali e strumentali, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, gli spettacoli di marionette o burattini ovunque tenuti; mostre, fiere campionarie, esposizioni artistiche, scientifiche, industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con apposito decreto ministeriale e tutte le altre manifestazioni simili; prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata, diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o satellite. 6) IMPRESE INDIVIDUALI CHE ABBIANO DATO IN AFFITTO L UNICA AZIENDA E NON ESERCITINO ALTRE ATTIVITÀ RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL IVA 7) SOGGETTI PASSIVI D IMPOSTA RESIDENTI IN ALTRI STATI UE Sono esonerati dall obbligo di presentazione della dichiarazione IVA i soggetti residenti in altri stati Ue, senza stabile organizzazione in Italia (art. 44, co. 3, D.L. n. 33/993), qualora abbiano effettuato 20

22 ISTRUZIONI GENERALI nell anno d imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell imposta. 8) SOGGETTI CHE HANNO OPTATO PER L APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EX L. 398/99 Il regime disciplinato dalla legge 398/99, inizialmente concepito per le associazioni sportive dilettantistiche, è stato poi esteso ad altre associazioni ed infine alle società di capitali sportive dilettantistiche da parte dell articolo 90 della legge 289 del Le disposizioni si applicano, pertanto, alle: associazioni sportive dilettantistiche; associazioni senza fine di lucro; associazioni pro-loco; associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente riconosciute senza fini di lucro; società di capitali sportive dilettantistiche; che hanno optato per i regime agevolativi di cui alla citata legge. L agevolazione consiste in una forfetizzazione dell imposta dovuta ai fini dei redditi e allo stesso tempo anche dell IVA, rendendosi per quest ultima applicabile l art. 74 comma 6 dedicato alle attività di intrattenimento. Il limite per poter accedere al regime forfetario è rappresentato dal conseguimento dell anno solare precedente di proventi commerciali per un importo non superiore a euro (R.M. 63/E/2006: nel caso di soggetti di nuova costituzione il limite va parametrato pro quota sulla base del periodo che intercorre fra la data di costituzione il termine dell esercizio). Per quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti a cui si applica la L. 398/99: versano l IVA determinata forfetariamente a cadenza trimestrale senza applicazione degli interessi dell %; devono numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto; in alternativa all emissione di titoli di accesso emessi mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, possono certificare i corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche, mediante rilascio di titoli di ingresso o di abbonamenti; devono annotare, anche con unica registrazione, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, l ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguito nell esercizio di attività commerciali. I contribuenti che hanno optato per l applicazione delle disposizioni di cui alla L. 398/99 nell anno 205 devono comunicarlo barrando la casella del rigo VO30: l opzione è valida fino a revoca (da comunicarsi mediante barratura della casella 2 del rigo VO30) ed in ogni caso per almeno cinque anni. Considerando il fatto che il regime prevede l esonero dall obbligo della presentazione della dichiarazione IVA, l opzione va comunicata presentando il quadro VO unitamente al frontespizio del modello unico enti non commerciali. VO30 APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/99 Determinazione forfetaria dell IVA e dei redditi Opzione Revoca 2 La perdita dei requisiti per poter accedere al regime agevolativo comporta l applicazione dell IVA secondo i criteri ordinari a decorrere dal mese successivo a quello in cui i requisiti stessi sono venuti meno. 2

23 ISTRUZIONI GENERALI 9) SOGGETTI EXTRA UE ESERCENTI ATTIVITÀ DI E-COMMERCE Si tratta di soggetti domiciliati o residenti fuori dalla UE, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall art. 74-quinquies per l assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti, non soggetti passivi d imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro. Nell ambito del commercio elettronico diretto, che si caratterizza per il fatto che tutte le fasi della transazione (ordine, pagamento e consegna del bene) avvengono per via telematica, l applicazione dell IVA deve essere effettuata nel Paese in cui il servizio viene consumato e quindi dove il destinatario finale esercita la propria attività o, se trattasi di soggetto privato, nel luogo del suo domicilio fiscale. Sono, pertanto, da assoggettarsi ad IVA in Italia i servizi di commercio elettronico diretto forniti da un prestatore extra comunitario nei confronti di un soggetto privato italiano. Per evitare che un soggetto extra UE debba identificarsi ai fini IVA in tutti i Paesi UE in cui effettua vendite on-line nei confronti di soggetti privati, la direttiva comunitaria 2002/38/CE del 7 maggio 2002 ha previsto un regime speciale IVA con identificazione diretta in un solo Paese membro, in cui versare tutta l IVA relativa alle vendite effettuate verso privati consumatori residenti nella UE. Nel nostro ordinamento tale regime è disciplinato dall art. 74 quinquies, a cui l operatore extra comunitario può accedere tramite apposita dichiarazione di identificazione da inviarsi in via telematica al Centro operativo di Pescara. I soggetti che adottano questo regime non sono tenuti agli obblighi di fatturazione e registrazione di cui al titolo II del decreto IVA, né all obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA, ma devono trasmettere per via telematica una dichiarazione trimestrale delle operazioni effettuate (ed anche in assenza di queste) entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre. La dichiarazione deve contenere l ammontare delle prestazioni effettuate nel periodo di riferimento distinte per ogni Paese Ue al netto dell IVA, le aliquote IVA, e l importo totale dell imposta dovuta a ciascun Stato membro; contemporaneamente gli operatori devono effettuare il versamento dell IVA tramite l Ufficio italiano cambi secondo le modalità di cui al D.M DICHIARAZIONE IN FORMA AUTONOMA O UNIFICATA La dichiarazione IVA può essere presentata in forma autonoma o unificata. PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA IN FORMA AUTONOMA IN FORMA UNIFICATA 22

24 ISTRUZIONI GENERALI Dichiarazione in forma autonoma per obbligo La presentazione in via autonoma del modello è obbligatoria per i seguenti contribuenti: le società di capitali e gli enti soggetti ad Ires con periodo di imposta non coincidente con l anno solare; i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo di imposta chiuso in data anteriore al 3 dicembre 205; le società controllanti e controllate partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo di cui all art. 73, anche per periodi inferiori all anno; i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive: - tenuti a comprendere nella propria dichiarazioni annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti estinti (fusi, incorporati, trasformati, ), se questi ultimi hanno partecipato nel corso dell anno alla procedura di liquidazione IVA di gruppo; - avvenute nel periodo compreso tra il gennaio 206 e la data di presentazione della dichiarazione IVA 206, obbligati a presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti; i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, tenuti a presentare, per ogni periodo di imposta fino alla chiusura delle procedure, le dichiarazioni IVA per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa; i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione IVA per conto loro; i soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell art. 35-ter; alcuni soggetti, quali i venditori porta a porta, non tenuti a presentare la dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Dichiarazione in forma autonoma per facoltà Possono presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma: i soggetti che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale; i soggetti che presentano la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio al fine di poter usufruire dell esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA. Ae Circolare /E del 25 gennaio 20 L Agenzia delle Entrate, in considerazione della disparità di trattamento venutasi a creare tra i contribuenti che presentavano una dichiarazione IVA con posizione creditoria (per i quali il D.L. 78/2009 aveva concesso la possibilità di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma) e quelli con un saldo a debito, nell ottica della semplificazione degli adempimenti IVA, ha precisato con la Circolare /20 che la possibilità di non comprendere la dichiarazione IVA in quella unificata possa essere riconosciuta nei confronti di tutti i contribuenti. A prescindere quindi dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d imposta possono presentare la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio di 23

25 ISTRUZIONI GENERALI ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati dall obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA. La conseguenza derivante dalla presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale IVA a debito, comporta che il versamento del saldo annuale debba essere effettuato entro il 6 marzo in un unica soluzione ovvero rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l importo di ciascuna rata successiva alla prima, senza la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del modello Unico. In caso di presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma deve essere utilizzato il relativo frontespizio del modello IVA e compilato il quadro VX Determinazione dell IVA da versare o del credito di imposta. DICHIARAZIONE IVA IN FORMA AUTONOMA FRONTESPIZIO DICHIARAZIONE IVA QUADRO VX DICHIARAZIONE IVA Dichiarazione in forma unificata La dichiarazione in forma unificata comprende due distinte dichiarazioni: redditi; IVA. Non può comprendere il Modello 770, ordinario e semplificato, e la dichiarazione IRAP. Possono presentare la dichiarazione IVA in forma unificata i contribuenti: con periodo di imposta coincidente con l anno solare; tenuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi che di quella IVA. Periodo di imposta coincidente con l anno solare Persone fisiche sempre Società di persone quando termina il 3 dicembre, anche se inferiore a 365 giorni Società di capitali quando termina il 3 dicembre, anche se inferiore a 365 giorni 24

26 ISTRUZIONI GENERALI In caso di presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata deve essere utilizzato il frontespizio del modello Unico 206 e compilato il quadro RX contenuto nel medesimo modello. CASI OPERATIVI. Professionista che ha avviato l attività in data luglio 205 presentazione dichiarazione in forma unificata 2. Imprenditore individuale che ha cessato l attività in data 5 settembre 205 presentazione dichiarazione in forma unificata 3. Srl che ha cessato l attività in data 5 ottobre 205 presentazione dichiarazione in forma autonoma 4. Srl che ha iniziato l attività in data 2 maggio 205 e termina il primo periodo di imposta il 3 dicembre 205 presentazione dichiarazione in forma unificata 5. Srl che ha iniziato l attività in data 2 novembre 204 e termina il primo periodo di imposta il 3 dicembre 205 presentazione dichiarazione in forma autonoma DICHIARAZIONE IVA IN FORMA UNIFICATA FRONTESPIZIO MODELLO UNICO 206 QUADRO RX MODELLO UNICO 206 PERSONA FISICA TENUTA A PRESENTARE DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DICHIARAZIONE IVA TENUTA A PRESENTARE DICHIARAZIONE DEI REDDITI O DICHIARAZIONE IVA PRESENTAZIONE IN FORMA UNIFICATA PRESENTAZIONE IN FORMA AUTONOMA 25

27 ISTRUZIONI GENERALI SOCIETÀ DI PERSONE SOCIETÀ DI CAPITALI TENUTA A PRESENTARE DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DICHIARAZIONE IVA TENUTA A PRESENTARE DICHIARAZIONE DEI REDDITI O DICHIARAZIONE IVA PERIODO DI IMPOSTA COINCIDENTE CON L ANNO SOLARE PERIODO DI IMPOSTA NON COINCIDENTE CON L ANNO SOLARE PRESENTAZIONE IN FORMA AUTONOMA PRESENTAZIONE IN FORMA UNIFICATA PRESENTAZIONE IN FORMA AUTONOMA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE La dichiarazione IVA deve essere presentata in via telematica. Le dichiarazioni presentate tramite ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato e quindi deve applicarsi la sanzione stabilita dall art. 8 comma D.Lgs. 47/997, che va da 258 euro a euro. La trasmissione della dichiarazione in via telematica può essere effettuata: a) direttamente; b) tramite intermediario abilitato; c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni); d) tramite società appartenenti al gruppo. TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONE IVA DIRETTA TRAMITE INTERMEDIARIO ABILITATO 26

28 ISTRUZIONI GENERALI a) Trasmissione diretta Il contribuente che predispone personalmente la propria dichiarazione può trasmetterla direttamente utilizzando: il servizio telematico Entratel se sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770 ordinario e/o semplificato) per un numero di soggetti superiore a 20; il servizio telematico Fisconline se non sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770 ordinario e/o semplificato) o sussiste ma per un numero di soggetti non superiore a 20. TRASMISSIONE DIRETTA TRAMITE SERVIZIO ENTRATEL FISCONLINE OBBLIGO DI PRESENTARE IL MODELLO 770 CON NUMERO DI OGGETTI SUPERIORE A 20 OBBLIGO DI PRESENTARE IL MODELLO 770 CON NUMERO DI OGGETTI NON SUPERIORE A 20 NESSUN OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770 Entratel Per ottenere l abilitazione al servizio telematico Entratel è necessario: richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente nella sezione Se non sei ancora registrato ai servizi del sito internet dell Agenzia delle Entrate ( stampare l esito della pre-iscrizione; compilare la domanda di abilitazione in base alla tipologia utente; presentare la domanda ad un ufficio dell Agenzia delle Entrate della Regione nel cui territorio è fissato il domicilio fiscale del richiedente, allegando la documentazione necessaria. Il servizio è poi raggiungibile o via Internet (tramite l apposita sezione presente nel sito o tramite una Rete Privata Virtuale, ovvero una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati accessibile mediante numero verde che viene comunicato al momento del rilascio dell abilitazione. Prima di utilizzare il servizio è necessario generare un ambiente di sicurezza con le credenziali di ciascun utente in modo da garantire l identità del soggetto che effettua le operazioni. Esso consiste in due coppie di chiavi di cui una pubblica (conosciuta sia all utente che all Agenzia delle Entrate) e una privata (nota solo all utente), che dovranno essere utilizzate per la firma elettronica e la cifratura dei file. Soggetti non residenti Ai soggetti non residenti, identificati ai fini IVA ai sensi dell art. 35-ter, l abilitazione al servizio telematico Entratel viene rilasciata dal Centro Operativo di Pescare all atto dell attribuzione della Partita IVA. Fisconline L abilitazione al servizio Fisconline può avvenire: online, sul sito internet per telefono al numero verde ; presso qualsiasi ufficio. 27

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