CONVENZIONE PER L ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO LOTTIZZAZIONE DI VIA PIETA DA REALIZZARSI SU REPUBBLICA ITALIANA

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1 COMUNE DI LEGNAGO PROVINCIA DI VERONA REP. N. CONVENZIONE PER L ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO LOTTIZZAZIONE DI VIA PIETA DA REALIZZARSI SU UN AREA SITA IN VIA PIETA PORTO DI LEGNAGO (VR). REPUBBLICA ITALIANA L anno duemilaquattordici, il giorno.. del mese di (../../ ), nella residenza municipale. Avanti a me BALLARIN Dott. Alessandro, Segretario Generale del Comune di Legnago, autorizzato dal D.Lgs. 267/2000, articolo 97, comma 4, lettera c), a rogare atti in forma pubblico amministrativa, sono comparsi i signori: A) da una parte: - ZERBINATI Ing. GIANNI, nato a Legnago il 5 giugno 1953, Dirigente del 3 Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica del COMUNE DI LEGNAGO, avente codice fiscale , il quale agisce in nome e per conto dell Amministrazione Comunale con sede in Via XX Settembre n. 29, ove domicilia per ragioni di ufficio, che rappresenta in forza dei poteri a lui spettanti, ai sensi dell art. 107, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto dell Ente ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 10 marzo 2011, esecutiva, di seguito denominato nel presente atto Comune ; B) dall altra parte: - ARTIOLI Edoardo, nato a Cologna Veneta (VR) il 13 dicembre 1977, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto Commento [l1]: Richiedere documento identità DATI DITTA VERIFICATI CON CCIAA (21/08/013) nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della So- 1

2 cietà AREA 10 S.R.L. con sede legale in Curtatone (MN), Via Dante Alighieri n. 74, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Mantova , capitale sociale Euro ,00, interamente versato, e - PALMA GIANFRANCO, nato a Legnago (VR) il 13 maggio 1947, residente Commento [l2]: Richiedere documento identità in Legnago, Via Slavacchio n. 23/A, codice fiscale PLMGFR47E13E512U, coniugato in regime di separazione dei beni,. I soggetti privati sopra indicati alla lettera B) vengono nel presente atto, anche nel loro insieme, menzionati come lottizzante o soggetto attuatore. PREMESSO CHE: - i soggetti privati sopra citati sono proprietari delle aree site in Via Pietà, incluse nell ambito soggetto a piano di lottizzazione denominato Lottizzazione di Via Pietà, per la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione; - i lottizzanti hanno proposto un piano di lottizzazione per la disciplina urbanistica attuativa dell ambito territoriale in Via Pietà, in esecuzione delle previsioni del piano regolatore generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione del 24 luglio 2007, n. 2293; - l ambito d intervento di cui trattasi è classificato dal piano regolatore generale zona territoriale omogenea C2.1 Zone di espansione del Centro Capoluogo, disciplinata dall articolo 2 delle norme tecniche di attuazione; - la proposta di piano di lottizzazione è stata presentata in data 7 maggio 2010, prot. n e successivamente integrata in data 18 gennaio 2011, prot. n. 1367, dalla Società AREA 10 S.R.L. e dal Sig. GIANFRANCO PALMA; - la proposta ha avuto luogo, ai sensi dell articolo 20, comma 6, della legge Commento [l3]: Legge richiamata anche al punto successivo è necessario QST capoverso? 2

3 regionale 23 aprile 2004 n. 11; - il piano di lottizzazione, di superficie catastale di mq (superficie reale mq ), è stato redatto nel rispetto dell articolo 20, comma 6, L.R. 11/2004, in quanto le ditte proponenti, come più sopra definite il lottizzante, rappresentano l 84,52% del valore degli immobili ricompresi nell ambito, in base al relativo imponibile catastale e rappresentano oltre il 75% delle aree inserite nel medesimo ambito; - nello specifico l attuazione è stata organizzata in due unità di minimo intervento, di seguito indicate U.M.I., censite al Catasto del Comune di Legnago, individuate come segue: U.M.I. 1 - Catasto Terreni: Foglio 18 mappali n. 94 di mq. 127, n. 828 di mq. 189, n. 936 di mq e n. 940 di mq. 3198, di proprietà della Società AREA 10 S.r.l. ; - Catasto Terreni - Foglio 18; mappale 38 di mq , mappale 938 di mq , mappale 1237 di mq e Catasto Fabbricati - Fogllo 18: mappale n area urbana di 2288 m 2, di proprietà del signor Palma Gianfranco; U.M.I. 2 - Catasto Terreni: Foglio 18 - mappale n. 827 di mq. 189, n. 385 di mq e - Catasto Fabbricati: Foglio 18 - mappale n. 385 sub. 3 e sub 5, di proprietà in parti uguali dei signori BRESSAN FERNANDO, nato a Legnago il 7 maggio Commento [l4]: VisCatast risultano soppressi i sub 1-2 indicati in schema originario 1966, residente a Legnago, Via Pietà n. 1, codice fiscale BRSFNN66E07E512H e BERSAN MICHELA, nata a Legnago il 12 dicembre 3

4 1970, residente a Legnago, Via Pietà n. 1, codice fiscale BRSMHL70T52E512D; - la realizzazione dell U.M.I. 1 è prevista in tre stralci funzionali come da deliberazione di Giunta Comunale n. del.., da attuarsi nella seguente sequenza temporale: - stralcio funzionale 1 con accesso da Via Pietà; - stralcio funzionale 3 con la viabilità di accesso da Via N. Bixio; - stralcio funzionale 2 con accesso da Via Slavacchio; - la realizzazione delle opere di urbanizzazione del piano di lottizzazione è a totale carico e spesa della ditta lottizzante o soggetto attuatore, ovverosia dei proprietari dei terreni dell UMI1, i quali assumono solidalmente ogni impegno della presente convenzione, liberando gli altri soggetti dell UMI 2 i quali non intervengono nel presente atto perché economicamente e giuridicamente non interessati come da documentazione agli atti - e autonomamente provvederanno solo in seguito alla attuazione dell UMI 2 di loro pertinenza assumendosene i relativi obblighi; - il piano di lottizzazione è conforme alle previsioni del piano regolatore generale; - la Commissione edilizia comunale ha espresso parere favorevole nella seduta del 19/07/2010, verbale n. 16, con le seguenti prescrizioni: I) revisione dello schema di convenzione in applicazione dell art. 20 comma 6 e 21 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11; II) aggiornamento delle norme tecniche di attuazione con la disciplina per gli interventi edilizi da parte dell U.M.I. 2; 4

5 - in data 28 giugno 2010 prot il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta ha trasmesso copia del disciplinare di autorizzazione-concessione idraulica ai sensi del R.D. 368/1904; - in data 19 luglio 2010 il servizio viabilità ha espresso parere favorevole con prescrizioni all attuazione dell intervento; - la Giunta Comunale, con deliberazione n. 20 del 24 gennaio 2011, esecutiva ai sensi di legge, ha proceduto all adozione del piano di lottizzazione di cui trattasi; - il Consiglio Comunale ha approvato il piano di lottizzazione con deliberazione n. 27 in data 10 marzo 2011, ai sensi dell articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 - OBBLIGHI GENERALI 1. Il soggetto attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono per la realizzazione e cessione al Comune delle opere di urbanizzazione del piano di lottizzazione Via Pietà, approvato nei termini in premessa indicati; 2. Il presente atto è vincolante in solido ed irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi stabiliti dallo stesso. Articolo 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. 2. Il soggetto attuatore si obbliga per sé, successori ed aventi diritto a qualsiasi titolo, a realizzare e cedere al Comune le opere di urbanizzazione previste dal piano di lottizzazione, nel pieno rispetto delle indicazioni riportate 5

6 negli elaborati dello stesso ed in conformità alle previsioni ed alla disciplina normativa del piano regolatore generale. 3. Si deve pertanto intendere che nel caso di alienazione, anche parziale, delle aree incluse nel piano di lottizzazione gli obblighi della presente convenzione sono trasferiti agli acquirenti, indipendentemente da eventuali diverse clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono comunque opponibili. 4. Nel caso di trasferimento dei terreni le garanzie già prestate dal soggetto attuatore continuano ad avere effetto e non possono essere estinte o ridotte, salvo idonee e corrispondenti sostituzioni delle stesse da parte del successore. 5. La convenzione si intende sottoscritta fatti salvi i diritti di terzi con esonero del Comune da ogni responsabilità al riguardo. 6. La sottoscrizione costituisce altresì piena acquiescenza da parte del soggetto attuatore di eventuali future determinazioni comunali inerenti modifiche alle opere di urbanizzazione del piano di lottizzazione ed alle previsioni dello strumento urbanistico generale, con rinuncia espressa a contenziosi ed opposizioni in merito. In particolare l eventuale variazione delle previsioni del piano regolatore generale comporterà la decadenza del piano di lottizzazione, limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori risultino iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione, in conformità all articolo 14, comma 11, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Articolo 3 - TERMINI ADEMPIMENTI 1. I termini stabiliti dalla convenzione decorrono 15 giorni dopo la pubblicazione all albo pretorio del Comune del provvedimento di approvazione del 6

7 piano di lottizzazione, ai sensi dell articolo 20, comma 8, della legge regionale 23 aprile 2004, n Tutte le opere di urbanizzazione devono essere realizzate entro il termine di validità del piano di lottizzazione, con le modalità e procedure stabilite dagli articoli seguenti. 3. Il piano di lottizzazione ha efficacia per dieci anni; decorso il termine il piano diventa inefficace per le parti non attuate. 4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine è possibile presentare un nuovo piano per il completamento delle parti non attuate. Articolo 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE 1. Il soggetto attuatore assume a proprio totale carico ogni onere per la realizzazione e cessione al Comune delle opere di urbanizzazione evidenziate negli elaborati del piano di lottizzazione. Esse comprendono: A) opere di urbanizzazione primaria e dei sottoservizi: - strade e marciapiedi - parcheggi - verde attrezzato e di arredo - fognatura acque nere - fognatura acque meteoriche - rete idrica - rete distribuzione energia elettrica - impianto pubblica illuminazione - rete distribuzione gas metano - rete telefonica - opere per la sicurezza idraulica e geologica. 7

8 Il progetto non prevede la realizzazione dei sottoservizi dell ambito U.M.I. 2, in quanto composto dall unico lotto n. 27, già edificato e collegato ai sottoservizi. B) opere di urbanizzazione secondaria: tutte le opere di urbanizzazione secondaria, dimensionate in base agli standard minimi stabiliti dall articolo 25 della legge regionale 27 giugno 1985, sono monetizzate in applicazione dell articolo 32 della legge regionale 23 aprile 2004, n Tutte le reti sono da realizzare complete di diramazioni a servizio dei singoli lotti. Articolo 5 - PROGETTAZIONE OPERE 1. Le opere di urbanizzazione previste dal piano di lottizzazione sono definite mediante un progetto esecutivo delle stesse, di competenza del soggetto attuatore, subordinato al rilascio di apposito permesso di costruire, ai sensi dell articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n Il progetto delle opere di urbanizzazione deve interessare l intero piano di lottizzazione ovvero il singolo stralcio funzionale di intervento autonomo, così come individuato nel provvedimento di Giunta Comunale n del.. per l ambito denominato UMI 1, individuato con il progetto stesso e preventivamente indicato dal piano di lottizzazione. 3. Il progetto deve in ogni caso essere coerente con lo schema delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture a rete del piano di lottizzazione. 4. Sono ammesse e non costituiscono variante al piano di lottizzazione eventuali limitate modifiche conseguenti alla definizione esecutiva delle opere, qualora non comportino variazioni al disegno ed ai parametri urbanistici del 8

9 piano stesso o riduzione delle aree destinate a servizi pubblici. Tali modifiche non comportano, né espressamente né tacitamente, alcuna proroga dei termini stabiliti dalla presente convenzione. 5. Modifiche diverse sono soggette ad apposita variante al piano di lottizzazione, ai sensi dell articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n Il progetto e dovrà essere redatto con osservanza delle indicazioni esecutive disposte dal Comune ed in intesa con gli altri soggetti gestori dei servizi, pubblici e privati. 7. Il progetto esecutivo, così come ogni sua successiva modifica, anche non soggetta a titolo abilitativo, deve essere prodotto al Comune sia in formato cartaceo che su supporto magnetico informatico, in un formato commerciale diffuso o liberamente scambiabile e convertibile, completo dei riferimenti alle singole proprietà frazionate ed ai capisaldi catastali. Articolo 6 - REALIZZAZIONE OPERE 1. Le opere di urbanizzazione devono essere realizzate, anche per stralci funzionali, entro il termine di validità del piano di lottizzazione. 1. bis La realizzazione per stralci funzionali deve aderire alla suddivisione approvata con delibera di Giunta Comunale n.. del la quale ha autorizzato l individuazione di tre ambiti per U.M.I.1, da attuarsi nella seguente sequenza temporale: - stralcio funzionale 1 con accesso da Via Pietà; - stralcio funzionale 3 con la viabilità di accesso da Via N. Bixio; - stralcio funzionale 2 con accesso da Via Slavacchio; 2. Le opere di urbanizzazione sono realizzate a totale cura e spese del soggetto attuatore, in conformità al progetto esecutivo di cui all articolo 5. 9

10 3. La realizzazione delle opere di urbanizzazione rientra nella disciplina dell appalto pubblico di lavori ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n In particolare l affidamento dell esecuzione delle opere è soggetto all applicazione dell articolo 32, comma 1, lettera g), dell articolo 121, comma 1, e dell articolo 122, comma 8, come integrati dalla normativa regionale in materia; tuttavia, ai sensi dell l art. 16, comma 2bis del D.P.R. n. 380/2011, Commento [l5]: Parte aggiunta 08/08/2013 essendo l importo dei lavori inferiore alla soglia comunitaria, l esecuzione diretta delle OO.UU. è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il D.Lgs. n. 163/2006. Parte lottizzante ha preso visione della lettera con la quale le ditte appartenenti all UMI 2 pur non essendo dissenzienti non partecipano al presente piano procedendo come predetto in un secondo tempo al completamento dell ambito non condividendone ne direttamente ne indirettamente i relativi oneri della presente Convenzione. Articolo 7 - DIMENSIONAMENTO SERVIZI PUBBLICI 1. Le aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici del piano di lottizzazione sono dimensionate in conformità agli standard urbanistici minimi stabiliti dagli articoli 25, 26 e 29 della legge regionale 27 giugno 1985, n I parametri urbanistici di riferimento e i servizi pubblici previsti in realizzazione sono così dimensionati ai sensi della norma regionale: - superficie reale complessiva: ,00 mq U.M.I ,00 mq stralcio funzionale ,00 mq stralcio funzionale ,00 mq stralcio funzionale ,00 mq 10

11 U.M.I ,00 mq - volume massimo edificabile: U.M.I ,00 mq x 1,20 = ,60 mc stralcio funzionale ,12 mc stralcio funzionale ,36 mc stralcio funzionale ,12 mc U.M.I ,00 mq x 1,20 = 1.982,40 mc (volumetria comprensiva degli edifici preesistenti) Abitanti insediabili: U.M.I ,00 mq x 1,20 = ,60 mc/150 = 263 ab. stralcio funzionale 1 n. 61 ab stralcio funzionale 2 n. 96 ab. stralcio funzionale 3 n. 106 ab. U.M.I ,00 mq x 1,20 = 1.982,40 mc/150 = 13 ab. Opere di urbanizzazione primaria: U.M.I. 1 = 263 ab. - verde pubblico attrezzato 5.00 mq/ab 263=1.315 mq dovuti per legge e 1.569,00 mq in progetto da realizzare - parcheggi pubblici 5.00 mq/ab 263=1.315 mq dovuti per legge e 1.354,00 mq in progetto da realizzare - verde alberato (art. 26) 3.00/Ab 263 = 789 mq da monetizzare; stralcio funzionale 1 - verde ,00 mq - parcheggio 335,50 mq stralcio funzionale 2 11

12 - verde 442,00 mq stralcio funzionale 3 - verde 125,00 mq - parcheggio 1.018,50 mq U.M.I. 2 = 13 ab. - verde pubblico attrezzato 5.00 mq/ab 13 = 65 mq - parcheggi pubblici 5.00 mq/ab 13 = 65 mq - verde alberato (art. 26) 3.00/Ab 13 = 39 mq Opere di urbanizzazione secondaria: U.M.I. 1 - verde pubblico attrezzato mq/ab. 263 = mq. da monetizzare; - aree per l istruzione 4.50 mq/ab. 263 = 1.183,50 mq. da monetizzare; - aree per attrezzature collettive 4.50mq/Ab. 263 = 1.183,50 mq, da monetizzare; U.M.I. 2 - verde pubblico attrezzato mq/ab. 13 = 130 mq - aree per l istruzione 4.50 mq/ab. 13 = 58,50 mq - aree per attrezzature collettive 4.50mq/Ab. 13 = 58,50 mq Il piano prevede che nella fase di attuazione dell U.M.I. 2 le ditte proprietarie (Bressan e Bersan) dovranno reperire tutti gli standard primari all interno del lotto 27 con intervento diretto convenzionato. In ogni caso ai sensi dell art. 38 comma 4 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. è sempre ammesso il mantenimento degli edifici esistenti senza che essi partecipino agli oneri derivanti dal Piano Urbanistico Attuativo; è inoltre consentita la demolizione con ricostruzione nel rispetto del volume archi- 12

13 tettonico preesistente, anche con modifica del sedime, purché nel rispetto delle distanze previste dalle norme. 3. La dotazione di standard urbanistici minimi è conseguita mediante la monetizzazione di tutte le opere di urbanizzazione secondaria quantificate in complessivi 5.786,00 mq e di una quota parte di verde alberato, pari a 789 mq, ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale 27 giugno 1985, con le modalità stabilite dal successivo articolo 8. Articolo 8 - MONETIZZAZIONE AREE 1. Le aree per attrezzature e servizi pubblici non reperite all interno del piano di lottizzazione, della superficie complessiva di mq, sono monetizzate in base al prezzo unitario di 18,08 euro/mq, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 343 del 4 ottobre 2000, per un importo totale di Euro ,88 (centoquattromilaseicentodieci/88). Articolo 9 GARANZIA 1. L importo complessivo delle opere di urbanizzazione del piano di lottizzazione e dei relativi oneri accessori ammonta a complessivi euro ,82 (settecentosessantaduemila seicentoventi virgola ottantadue), Commento [l6]: 04/11/2013 E composto da importo OO.UU: dentro il Piano di Lott.ne (+ IVA 10%) comprensivo di IVA come quantificato nel computo metrico estimativo del piano di lottizzazione. 1. bis I singoli importi lordi relativi ai tre stralci funzionali : stralcio funzionale ,60 euro stralcio funzionale ,10 euro stralcio funzionale ,12 euro 13

14 2. A garanzia finanziaria degli obblighi assunti il soggetto attuatore produce adeguate polizze fideiussorie per ciascuno degli stralci funzionali, pari al 100% dell importo lordo delle corrispondenti opere di urbanizzazione. Per i successivi stralci funzionali le relative polizze fidejussorie dovranno pervenire con l istanza del permesso di costruire del progetto esecutivo delle relative opere di urbanizzazione. A garanzia del primo stralcio funzionale il soggetto attuatore ha prodotto idonea polizza fideiussoria di ,60 euro (duece...), emessa da Commento [l7]: Già richiesta da UT..., in data.., numero., con scadenza incondizionata fino allo svincolo della stessa da parte del Comune a seguito del collaudo favorevole delle corrispondenti opere di urbanizzazione. 3 Le polizze fideiussorie, ancorché commisurate all importo delle opere di urbanizzazione, sono da ritenersi comunque prestata per ogni obbligazione a contenuto patrimoniale, anche indiretto, e in generale per gli inadempimenti alla presente convenzione che arrecano pregiudizio al Comune, compresi i casi di lavori eseguiti direttamente dallo stesso Comune previsti dall articolo Il soggetto attuatore, nelle ipotesi di inadempimento agli obblighi convenzionali, autorizza il Comune a disporre della garanzia nel modo più ampio, con rinuncia ad ogni forma di opposizione.le polizze fideiussorie sono soggette ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, supportata con il solo rilievo dell inadempimento. 14

15 5 Le polizze fideiussorie sono svincolate a seguito di collaudo favorevole di tutte le opere di urbanizzazione del corrispondente stralcio, come previste dal piano di lottizzazione; lo svincolo è disposto per il 90% dell importo mediante provvedimento comunale di approvazione del certificato di collaudo favorevole delle opere di urbanizzazione e per il rimanente 10% a seguito di sottoscrizione dell atto di cessione delle opere. 6. Per i successivi stralci funzionali le relative polizze fidejussorie dovranno Commento [l8]: E SOLOCESSIONE DELLE OPERE Ved anche art. 12 pervenire con l istanza del permesso di costruire del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione corrispondente allo stralcio funzionale. Articolo 10 COLLAUDO 1. le opere di urbanizzazione sono soggette a collaudo finale delle opere dell intero piano di lottizzazione ovvero al collaudo parziale per i singoli stralci funzionali. 2.Il soggetto attuatore, completata l esecuzione delle opere di urbanizzazione o relativi stralci funzionali dell intero piano di lottizzazione o di eventuali stralci funzionali, e presenta al Comune apposita dichiarazione di ultimazione dei lavori, accompagnata da un verbale sottoscritto in contradditorio con il direttore dei lavori, l impresa esecutrice ed il funzionario del Comune. Successivamente seguirà la richiesta di collaudo finale o parziale, corredata di tutta la documentazione dovuta, in particolare dei collaudi tecnici e l eventuale aggiornamento cartografico conseguente alla eventuale realizzazione di varianti in corso d opera. Lo stato finale delle opere, e in particolare la localizzazione delle reti interrate dei sottoservizi, deve essere rappresentato esattamente e prodotto anche su supporto magnetico-informatico, in un formato commercia- 15

16 le diffuso o liberamente scambiabile e convertibile, completo dei riferimenti alle singole proprietà frazionate ed ai capisaldi catastali. 3. Il Comune nomina il collaudatore entro 30 giorni dalla richiesta del soggetto attuatore, tra una terna di professionisti abilitati fornita dall ordine degli ingegneri o degli architetti, l onere dell incarico è in capo al soggetto attuatore; Le attività di collaudo si devono concludere entro sei mesi dalla sottoscrizione del verbale di fine lavori; il collaudatore deve trasmettere il certificato di collaudo al Comune per la sua approvazione entro tale termine; L approvazione da parte del Comune del collaudo delle opere di urbanizzazione comporta presa in carico delle stesse, la manutenzione e responsabilità civile e penale; 2. Il collaudo può anche essere provvisorio, qualora riferito alle opere di urbanizzazione di ambiti funzionali d intervento autonomi. Articolo 11 - VIGILANZA LAVORI 1. Il Comune verifica in corso d opera la corretta esecuzione dei lavori. 2. In caso di accertamento di irregolarità nella realizzazione delle opere il soggetto attuatore è obbligato ad eseguire tutti gli interventi correttivi indicati dal Comune, con le modalità stabilite dallo stesso. Il Comune si riserva la facoltà di intervenire direttamente qualora il soggetto attuatore non provveda nei termini indicati, previa messa in mora e preavviso di dieci giorni, rivalendosi nei modi stabiliti per legge ed ai sensi del precedente articolo L importo delle spese da rimborsare è quantificato in base al preventivo di Commento [l9]: Il riferimento non è corretto. Trattasi dell art. 9?? Si Pernechele spesa del piano di lottizzazione, aggiornato in base agli indici ISTAT. Articolo 12 - CESSIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE 16

17 1. Il soggetto attuatore, ai sensi dell articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dell articolo 32 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, si obbliga a Commento [l10]: Vedi art. 9 TRATTASI DI CESSIONE cedere gratuitamente al Comune le aree e le opere di urbanizzazione previste dal piano di lottizzazione, appositamente frazionate, comprendenti: opere di urbanizzazione primaria - strade, marciapiedi e percorsi ciclabili mq parcheggi mq verde attrezzato ed alberato mq L atto di cessione deve essere stipulato entro tre mesi dalla comunicazione di approvazione del certificato di collaudo finale favorevole delle opere. 3. Le aree e le opere sono cedute a titolo gratuito libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni ed annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive, usufrutti ed usi, oneri, gravami e vincoli di ogni specie. 4. Gli oneri per frazionamenti, eventuali rettifiche ed atti notarili sono a totale carico del soggetto attuatore. Articolo 13 - SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 1. Il soggetto attuatore ha titolo allo scomputo dal contributo per oneri di urbanizzazione primari del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare e delle relative aree, in conformità all articolo 86 della legge regionale 27 giugno 1985, n La quota di contributo eventualmente eccedente il costo delle opere da realizzare è corrisposta all atto di rilascio del permesso/i di costruire dei fabbricati in esecuzione del piano di lottizzazione, con le modalità stabilite dalla normativa. Articolo 14 - INTERVENTI EDILI DIRETTI 17

18 1. Il rilascio del permesso a costruire per la costruzione degli edifici previsti dal piano di lottizzazione è subordinato alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione secondari, al costo di costruzione oltre alla approvazione del collaudo parziale per il relativo stralcio funzionale delle preventivo rilascio di quello per le relative opere di urbanizzazione primaria con impegno alla loro contestuale realizzazione. 2. I parametri edilizi degli edifici devono essere riferiti alla superficie fondiaria del lotto, al netto degli spazi di uso pubblico esistenti e previsti, delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale. 3. Il volume edificabile complessivo per U.M.I. 1 del piano di lottizzazione è pari a ,60 mc.. Commento [l11]: Ved. Art. 7. Valore ricevuto da UT 4. L edificazione è subordinata al rispetto delle norme tecniche di attuazione del piano di lottizzazione. 5. L agibilità degli edifici è soggetta all esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione interne ed esterne all ambito, oltre al preventivo collaudo favorevole delle opere di urbanizzazione del piano di lottizzazione o all approvazione del collaudo parziale per il relativo stralcio funzionale. Articolo 15 - OPERE ESTERNE ALL AMBITO 1. Il soggetto attuatore oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria all interno dell ambito indicato U.M.I. 1 definite all articolo 7, dell importo complessivo di euro ,82 comprensivo di IVA, prevede in attuazione alla previsione del piano regolatore generale la realizzazione Commento [l12]: Valore comunicato da UT in relazione a importo fideiussione art. 9 garanzia del tratto di viabilità funzionale al collegamento con Via Nino Bixio (P.E.E.P. di Porto), stimato nella somma complessiva di euro ,74 oltre IVA; 18

19 2. Il Comune di Legnago proprietario dell area individuata al Catasto Terreni di, Foglio 18 mappali 990, 979, 997, 1072, 1067 e 1076 si impegna a Commento [l13]: Dati ricevuti da UT metterla a disposizione per la realizzazione delle opere esterne all ambito; 3. Il soggetto attuatore si impegna alla realizzazione del tratto strada di collegamento esterna all ambito come individuata dal piano regolatore entro tre anni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e comunque a completarla prima del rilascio del certificato di agilità degli edifici; 4. Il Comune di Legnago per la realizzazione del tratto di strada di collegamento con via N. Bixio, riconosce in detrazione dell importo di ,88 di cui all articolo 8, dovuto per la monetizzazione delle aree secondarie, il valore delle opere esterne all ambito di ,74; L importo residuo di ,14 relativo alla monetizzazione delle aree secondarie è stato versato dal soggetto attuatore presso la Tesoreria del Comune di Legnago, come da ricevuta n.. del ; Commento [l14]: Da completare 5. A garanzia finanziaria della realizzazione del tratto di strada di collegamento con via N. Bixio il soggetto attuatore produce polizza fideiussoria di importo lordo di euro ,31 emessa da Commento [l15]: Euro ,74 + IVA 10%..., in data.., numero., con scadenza incondizionata fino allo svincolo della stessa da parte del Comune a seguito del collaudo favorevole delle opere di urbanizzazione; 6. Qualora la strada di collegamento non sia realizzata entro i tre anni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, il Comune ha facoltà di escutere l importo di ,31 anche nel caso in nel piano non sia stata eseguita alcuna opera di urbanizzazione. Articolo 16 - PUBBLICITA 19

20 1. Il piano di lottizzazione è parte integrante del presente atto ed è composto dai seguenti elaborati: - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA - NORME DI ATTUAZIONE - RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA PRELIMINARE - PRONTUARIO DI MITIGAZIONE AMBIENTALE - RELAZIONE FOTOGRAFICA - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - ELABORATI GRAFICI: - TAV. 1: Corografia U.M.I. 1-2; - TAV. 2: Planimetria generale e delle sezioni dello stato di fatto U.M.I.1-2; - TAV. 3: Zonizzazione U.M.I. 1-2; - TAV.4: Planivolumetrico U.M.I. 1-2; - TAV.5: Reti fognarie acque nere, acquedotto e gas-metano U.M.I. 1; - TAV.6: Reti fognarie acque meteoriche e bacino di laminazione - U.M.I. 1; - TAV.7: Reti elettriche e telefoniche U.M.I. 1; - TAV.8: Rete pubblica illuminazione U.M.I. 1; - TAV.9: Sezioni stradali U.M.I. 1; - TAV.10: Planimetria generale per la mitigazione ambientale U.M.I. 1; - TAV. 11: Immagini intervento in 3D U.M.I. 1. Costituiscono inoltre parte integrante del presente atto i seguenti documenti: - relazione tecnico illustrativa con individuazione dei stralci funzionali; - computo metrico suddiviso per stralci funzionali; - computo metrico delle opere extra ambito funzionali all intera U.M.I.1; 20

21 - computo metrico integrativo per il tratto di condotta in fregio all U.M.I. 2; - tavola 1-PdiL-V1 planimetria generale zonizzazione U.M.I 1; - tavola 2-PdiL-V1 planimetria generale zonizzazione con individuazione degli stralci funzionali dell U.M.I 1; 2. Tali elaborati non vengono peraltro allegati materialmente alla convenzione in quanto atti pubblici già allegati alla deliberazione di approvazione del piano di lottizzazione e depositati in originale in Comune e, per tale motivo, individuabili univocamente ed inequivocabilmente. 3. Danno atto le parti che il valore del presente contratto tenuto conto sia Commento [l16]: Importi verificato con UT dell ammontare delle opere di urbanizzazione ( euro ,65) e sia della monetizzazione di aree (euro ) corrisponde a complessivi euro ,53 (settecentonovantaduemila ottocentosessantadue virgola cinquantatre). Articolo 17 - REGIME PATRIMONIALE Commento [l17]: Aggiuntoverificato regime coniugi Ai sensi delle leggi 19 maggio 1975, n. 151 e 27 febbraio 1985, n. 52, il sig. Palma Gianfranco dichiara di essere coniugato e di essere in regime di separazione legale dei beni. Articolo 18 REGIME FISCALE Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, sono a carico del lottizzante con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente ed in particolare dei benefici della legge 28 giugno 1943, n Articolo 19 RINUNCIA ALL IPOTECA LEGALE 21

22 Il lottizzante autorizza la trascrizione del presente atto nei Registri Immobiliari con piena rinuncia all ipoteca e con l esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo. Al presente atto si allega il C.D.U. in data 19 agosto 2013, prot. n , relativo all ambito del Piano di Lottizzazione che qui si convenziona, dispensandomi le parti dal darne loro lettura. Io Segretario, ho diretto la compilazione integrale del presente atto e ne do lettura alle parti costituite, che l approvano e con me firmano a norma di legge. Consta di diciotto facciate intere e quanto fin qui della presente, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia. p. IL COMUNE DI LEGNAGO: p. IL SOGGETTO ATTUATORE: IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: 22

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