PRIME OSSERVAZIONI DI ESCLUSIVA RILEVANZA NOTARILE IN. MERITO AL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 n.63 (ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA)

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1 PRIME OSSERVAZIONI DI ESCLUSIVA RILEVANZA NOTARILE IN MERITO AL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 n.63 (ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA) NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE (con particolare riferimento alla Regione Toscana) NORMATIVA NAZIONALE A decorrere dal 6 giugno 2013 è in vigore il Decreto Legge 4 giugno 2013 n.63, che apporta modifiche di interesse notarile in tema di certificazione (ora "prestazione") energetica. 1 - Attestato di prestazione energetica L'attestato di certificazione energetica è sostituito dall'attestato di prestazione energetica, che viene definito come quel "documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica". Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192, nella sua formulazione antecedente rispetto al Decreto Legge 4 giugno 2013 n.63, definiva l'attestato di certificazione energetica come "il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici 1

2 caratteristici dell'edificio". L'attestato di prestazione energetica sembra dunque caratterizzato da una maggiore completezza di informazioni rispetto all'attestato di certificazione energetica. L'articolo 4 del (nuovo) Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192, come modificato dal Decreto Legge 4 giugno 2013 n.63, dispone che "Con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti: a) le modallità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali: 1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea; 2)... 3)... 4)..." Sembrerebbe dunque, "ictu oculi", che l'effettiva entrata in vigore 2

3 dell'obbligo di redazione dell'attestato di prestazione energetica non fosse immediata, ma sospesa, in attesa che uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico definissero le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche, tenendo conto di taluni criteri generali. Tuttavia: a) l'articolo 11 del (nuovo) Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192 ("Norme transitorie") stabilisce che "Nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 n.59, predisposte in conformità alle norme EN a supporto delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate: a)... b)... c)... d)... e)... " La norma suddetta integra, dunque, l'articolo 3, comma primo, del D.P.R. 2 aprile 2009 n.59, concernente le "metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti". Il suddetto D.P.R. 2 aprile 2009 n.59 deve senz'altro ritenersi tuttora vigente, stante quanto previsto dall'articolo 16, comma 4 bis, del (nuovo) Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192, ai sensi del quale 3

4 "dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, è abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 n.59" (quindi, il suddetto D.P.R., contenente i criteri di calcolo concernenti la redazione dell'attestato di certificazione energetica, è senz'altro tuttora in vigore, e resterà in vigore sino a che non saranno emanati i nuovi decreti ministreriali di recepimento della direttiva 2010/31/UE, per cui potrà essere ancora utilizzato sino a che non saranno emanati i nuovi decreti). Inoltre: L'articolo 6, comma 10 del (nuovo) Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192, dispone che "L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE" (in tema di attestato di certificazione energetica). Pertanto: 1) A decorrere dal 6 giugno 2013, l'edificio dovrà essere dotato di un attestato di prestazione energetica, e non potrà più essere validamente redatto un attestato di certificazione energetica. 2) Qualora tuttavia l'edificio fosse già stato dotato di un attestato di certificazione energetica in data anteriore al 6 giugno 2013, resta ferma la sua validità (e non vi è alcun obbligo di dotare l'edificio dell'attestato di prestazione energetica). Quindi, la normativa vigente (come modificata dal Decreto Legge 4 giugno 2013 n.63) è tuttora utilizzabile in attesa dell'emanazione dei 4

5 nuovi criteri di recepimento della direttiva 2010/31/UE, disponendo i tecnici di criteri per la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica. Tuttavia, come è stato esattamente osservato, si dovranno attendere i tempi tecnici per l'aggiornamento dei "software", attualmente tarati per generare il vecchio attestato di certificazione energetica. 2 - Casi di esclusione dall'applicazione della normativa in tema di prestazione energetica Il Decreto Legge 4 giugno 2013 n.63 ripropone sostanzialmente i casi nei quali non si applica la normativa in tema di attestato di certificazione (ora prestazione) energetica, già delineati dall'articolo 3 dell'originario Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192 e dalle cosiddette "Linee Guida" approvate con Decreto Ministeriale 29 giugno 2009, con le seguenti novità: a) non sono più esclusi dall'applicazione della normativa in oggetto gli edifici di interesse storico-culturale di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42, e quindi tali edifici dovranno essere sempre dotati dell'attestato di prestazione energetica (tuttavia, di fatto, cambia poco o niente rispetto alla normativa previgente, perché, in pratica, la dotazione del documento energetico relativamente a tali edifici era necessaria anche prima); b) sono esclusi dalla necessaria dotazione APE gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione (specificandosi che per "impianto di climatizzazione" deve intendersi 5

6 anche l'impianto di riscaldamento, poiché nell'allegato "A" al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 l'impianto termico è definito come "l'impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale). c) sono esclusi dalla necessaria dotazione APE gli edifici adibiti a luoghi di culto ed allo svolgimento di attività religiose; d) sono esclusi dalla necessaria dotazione APE i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati limitatamente alle porzioni non adibite ad uffici ed assimilabili (quindi, relativamente a tali ultime porzioni, la disciplina APE si applica, purchè dette porzioni siano scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica). 3 - Vendita e/o locazione Per il notaio assume particolare o rilievo, in tema di disciplina APE, il nuovo articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192. Si sintetizzano qui di seguito i punti di maggiore importanza. "L'attestato di certificazione energetica degli edifici è denominato "attestato di prestazione energetica", ed è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario...," La norma si esprime in termini di "vendita", ma l'opinione prevalente interpreta estensivamente il termine suddetto, ritenendo che l'obbligo di dotazione APE sussista in tutti i casi di "trasferimento a titolo oneroso"; la predetta interpretazione estensiva si lascia preferire 6

7 quanto meno in via prudenziale, sebbene autorevole dottrina ritenga di dover interpretare letteralmente il termine predetto, circoscrivendo quindi alla sola "vendita" (ed alla permuta, ex articolo 1552 codice civile) gli obblighi di dotazione APE. Gli obblighi di dotazione APE sussistono inoltre, sempre e comunque, in caso di "locazione ad un nuovo locatario", mentre la disciplina previgente, in tema di locazione, prevedeva che i relativi obblighi si applicassero solo agli edifici ed alle unità immobiliari che fossero già dotate del documento energetico. E' certo che la disciplina APE troverà applicazione anche nei casi di sublocazione previsti dall'articolo 36, primo comma, della Legge 27 luglio 1978 n.392, mentre è da ritenersi che essa non trovi applicazione nelle ipotesi di cessione del contratto di locazione disciplinati dallo stesso articolo 36, primo comma, della Legge 27 luglio 1978 n.392 (perchè in tali casi, a ben vedere, si verifica soltanto un "subentro" nella posizione soggettiva del conduttore, e non si ha redazione di un nuovo contratto di locazione, che resta, invece, quello originariamente perfezionatosi); in questo senso depone l'espressione legislativa "locati ad un nuovo locatario". Tutte le considerazioni sopra svolte in tema di locazione, troveranno senz'altro applicazione nelle ipotesi di affitto di azienda (o di ramo di azienda) in cui siano compresi edifici od unità immobiliari. b) "Nel caso di nuovo edificio, l'attestato di prestazione energetica è prodotto a cura del costruttore. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, l'attestato è 7

8 prodotto a cura del proprietario dell'immobile". c) "Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotata, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica...". Si ritiene tuttavia derogabile tale norma, nel senso di ritenere cioè senz'altro legittimo un accordo fra alienante ed acquirente inteso a far carico all'acquirente dell'obbligo di dotazione APE dell'immobile. d) "In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime". Quindi "ad extremum", il documento energetico dovrà essere conseganto all'acquirente od al conduttore al momento della stipula del relativo (ed eventuale) contratto preliminare; non è previsto espressamente alcuno obbligo di menzionare una tale circostanza nel suddetto contratto, menzione che, comunque, deve ritenersi estremamente opportuna. e) "In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori". Anche in questo caso, non è previsto espressamente alcun obbligo di menzionare tale circostanza per il notaio chiamato a stipulare, in 8

9 ipotesi, un contratto di vendita di cosa futura; si ritiene comunque che, anche in tale caso, sia estremamente opportuno l'inserimento della relativa clausola contrattuale; pare invece eccessiva l'opinione sostenuta nel recentissimo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato, secondo la quale sarebbe obbligatorio l'inserimento in atto di una clausola a mezzo della quale l'acquirente dichiara di aver ricevuto dal venditore le informazioni sull'evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio, in applicazione estensiva del principio stabilito dal terzo comma dell'articolo 6 Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192. f) "Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici". La norma in oggetto ripete, sostanzialmente, quella previgente (inserita nel Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192 dal Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n.28), dovendosi osservare specificamente che: - appare poco comprensibile l'espressione, aggiunta dal Decreto Legge 4 giugno 2013 n.63, "comprensiva dell'attestato", poichè la "documentazione" consiste proprio nell'attestato (di prestazione energetica). - rispetto alla normativa previgente, è significativa l'abrogazione 9

10 dell'ultimo inciso della norma, che prevedeva: "Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici ed alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica..."; il che conferma che adesso, nei contratti di locazione, sarà sempre e comunque necessaria la dotazione APE dell'edificio secondo quanto sopra esposto. g) Si conferma la validità decennale del documento energetico. h) "Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l'indice di prestazione enregetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente". Ovviamente non sussiste alcun obbligo di menzionare in atto la circostanza predetta. 4 - Sanzioni Il Decreto Legge 4 giugno 2013 n.63 introduce nel Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192 (pesanti) sanzioni per il mancato rispetto della normativa APE. In particolare, il nuovo articolo 15, comma 8, Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192, dispone che "In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad Euro e non superiore ad Euro ". 10

11 Per la mancata dotazione APE in caso di locazione, è prevista a carico del proprietario, una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 300,00 e non superiore ad Euro 1.800,00. Significativo poi che in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione, (il cui obbligo è a carico del solo costruttore) sussista una responsabilità solidale fra costruttore e proprietario, con previsione di una sanzione non inferiore ad Euro 3.000,00 e non superiore ad Euro ,00. Da notare, infine, che l'attestato di prestazione energetica dovrà essere reso nella forma di dichiarazione sostituitiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445. La previsione di specifiche sanzioni per il caso di inosservanza della normativa APE elimina ogni dubbio circa il rischio di nullità di un atto stipulato in violazione della normativa predetta (anche se la dottrina aveva già escluso una tale possibilità pur in assenza di un sistema sanzionatorio nella disciplina previgente). 5 - Obblighi del notaio Il notaio incaricato della stipula di un atto, dunque, dovrà controllare la validità del documento energetico, verificando che esso sia stato reso nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la sua data di redazione (onde stabilirne la validità), i riferimenti catastali dell'edificio, la classe energetica di appartenenza, la dichiarazione di indipendenza del tecnico, e la sottoscrizione del tecnico redattore. 11

12 La previsione di un sistema di sanzioni amministrative per il mancato rispetto della normativa APE, escludendo con sicurezza la nullità dell'atto ricevuto dal notaio in assenza delle prescrizioni suddette, può comunque esporre il notaio a responsabilità civile per non aver adeguatamente informato le parti delle sanzioni previste. Se pur tuttavia le parti intendessero addivenire alla stipula dell'atto senza il rispetto della normativa APE, il notaio non potrà rifiutare il proprio ministero (ai sensi dell'articolo 27 della Legge Notarile), ma dovrà informare le parti delle sanzioni previste dalla legge, essendo poi estremamente opportuno che venga inserita in atto una clausola a mezzo della quale si faccia constare che il fabbricato non è stato dotato dell'attestato di prestazione energetica, pur avendo egli (notaio) reso edotte le parti in merito agli obblighi di legge in materia ed alle sanzioni previste. NORMATIVA NAZIONALE E NORMATIVA REGIONALE Problematica alquanto delicata è quella concernente i rapporti che intercorrono fra normativa nazionale e normativa regionale in materia di certificazione/prestazione energetica. L'articolo 117, terzo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, attribuisce alle Regioni la competenza a legiferare in materia di governo del territorio e di produzione, trasporto, e distribuzione di energia. Pertanto, spetta alle singole Regioni il compito di legiferare in 12

13 materia di dotazione (dei fabbricati oggetto di trasferimento a titolo oneroso o di locazione) dell'attestato di prestazione energetica. L'articolo 17 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192, prevede poi la cosiddetta "clausola di cedevolezza", stabilendo che, in materia di legislazione concorrente, la normativa regionale, nella parte che non riguarda l'ordinamento civile, prevale su quella nazionale, prevedendosi comunque che le Regioni sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dallo stesso Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192 e dalla direttiva 2002/91/CE. Quindi, per quanto concerne le novità di interesse notarile poste dal Decreto Legge 4 giugno 2013 n.63: 1) L'attestato di prestazione energetica deve ritenersi "principio fondamentale", e pertanto vincolante per le singole Regioni. In altre parole, la normativa regionale dovrà recepire quella nazionale, e non potrà più consentirsi il rilascio di attestati di certificazione energetica, imponendosi invece il rilascio di attestati di prestazione energetica (non necessariamente, però, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, non ritenendosi tale forma "principio fondamentale"). Autorevole opinione, tuttavia, è diversamente orientata, nel senso cioè di ritenere che le Regioni che hanno emanato proprie disposizioni normative restano vincolate alla sola direttiva 2002/91/CE, sino a che non si saranno adeguate alla direttiva 13

14 2010/31/UE (in altre parole, per queste Regioni, continuerebbe ad applicarsi la disciplina ACE, e non si applicherebbe, per il momento, la disciplina APE). 2) Per quanto concerne i casi di esclusione dall'applicazione della normativa in tema di prestazione energetica, la legislazione regionale prevale senz'altro su quella nazionale. 3) La disciplina regionale prevale su quella nazionale circa gli obblighi di dotazione (o meno) del certificato energetico di un edificio nel caso di vendita (rectius, trasferimento a titolo oneroso) o di locazione (ad esempio, è perfettamente legittima la previsione della Regione Lombardia circa la non obbligatorietà della dotazione APE in caso di vendita di una quota indivisa di un edificio in favore di colui che ne è già comproprietario). Si ritiene che debba trovare attuazione anche nelle Regioni dotate di una propria normativa, in quanto "principio fondamentale" la previsione concernente l'obbligo di messa a disposizione dell'attestato di prestazione energetica da parte del proprietario sin dal momento iniziale delle trattative e la sua consegna al termine delle stesse, mentre è da escludersi la prevalenza della normativa nazionale circa l'obbligo del proprietario di fornire evidenza della futura prestazione energetica di un edificio venduto o locato prima della sua costruzione. Sicuramente prevale la normativa nazionale rispetto a quella regionale con riferimento alla norma che prevede l'obbligatorietà di inserire in atto la clausola con cui l'acquirente od il locatario 14

15 danno atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici, trattandosi di norma relativa all'ordinamento civile, che non potrà essere vanificata dalla legislazione delle singole Regioni. 4) Per quanto concerne poi il sistema delle sanzioni amministrative, si ritiene di dover escludere che esso possa assurgere a "principio fondamentale" desumibile dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192, con la conseguenza che la disciplina regionale prevarrà su quella nazionale (e che in assenza di previsioni sanzionatorie nella disciplina regionale non possano trovare applicazione le specifiche sanzioni previste dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, come modificato dal Decreto Legge 4 giugno 2013 n.63). NORMATIVA NAZIONALE E NORMATIVA DELLA REGIONE TOSCANA Con riferimento alle considerazioni sopra svolte, dobbiamo pertanto osservare che: 1) Anche in Toscana, a decorrere dal 6 giugno 2013, potranno essere rilasciati soltanto attestati di prestazione energetica, ferma restando, beninteso, la validità degli attestati di certificazione energetica redatti in epoca antecedente rispetto alla data predetta. Un attestato di certificazione energetica redatto a decorrere dal 6 giugno 2013 deve considerarsi, pertanto, nullo, e quindi come non prodotto. 15

16 2) Per quanto concerne i casi di esclusione dall'applicazione della normativa in tema di prestazione energetica, la legislazione regionale prevale su quella nazionale, e pertanto, in Toscana, nulla cambia. Resta quindi pienamente in vigore l'articolo 3 del Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005 n.39 "(Disposizioni in materia di energia). Disciplina della certificazione (prestazione) energetica degli edifici. Attestato di certificazione (prestazione) energetica", che contempla i casi di esclusione dall'obbligo di dotazioni ACE (APE). Quindi, data la prevalenza della disciplina regionale rispetto a quella nazionale, non sono da considerarsi esclusi dalla disciplina APE gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione, né gli edifici adibiti a luoghi di culto ed allo svolgimento di attività religiose (che pertanto, in caso di trasferimento a titolo oneroso o di locazione, continueranno ad essere assoggettati alla disciplina APE). 3) La normativa della Regione Toscana prevale sulla normativa nazionale circa gli obblighi di dotazione (o meno) del certificato energetico di un edificio nel caso di vendita (rectius, trasferimento a titiolo oneroso) o di locazione (e dunque, ad esempio, è perfettamente legittima la previsione della Regione Toscana circa la non obbligatorietà della dotazione APE in caso di vendita di fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni; iipotesi non contemplata fra le cause di esclusione dalla dotazione APE nel Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192, e che riguarda le strutture 16

17 cosiddette "mobili"). Quindi, in Toscana, nulla cambia. 4) Per quanto concerne, poi, il sistema delle sanzioni amministrative, si ripete quanto già sopra esposto: si esclude che esso possa assurgere a "principio fondamentale" desumibile dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192, con la conseguenza che la disciplina regionale prevarrà su quella nazionale. Pertanto, per quanto concerne la Regione Toscana, nulla cambia. La normativa della Regione Toscana (a differenza di altre legislazioni regionali, quali la Lombardia ed il Piemonte) non prevede sanzioni pecuniarie per la violazione degli obblighi concernenti la dotazione APE degli edifici, ma prevede, invece, una sanzione indiretta per il caso di mancata dotazione APE degli edifici in caso di vendita (rectius, trasferimento a titolo oneroso) o di locazione degli stessi, consistente nel "declassamento" del bene in categoria "G". Ora, poiché l'articolo 23 bis Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005 n.39, come introdotto dalla Legge Regione Toscana 23 novembre 2009 n.71, dispone che "Nei casi di cui al comma 4 (predotazione ACE (APE) nel caso di trasferimento a titolo oneroso o di locazione di unità immobiliare fabbricativa) se l'unità immobiliare non è dotata dell'attestato di certificazione (prestazione) energetica, si dà luogo all'automatica classificazione dell'unità immobiliare nella classe energetica più bassa...", e quindi contempla espressamente l'ipotesi della mancata dotazione ACE (APE), prevedendo altresì 17

18 una sanzione per il verificarsi di tale ipotesi (il declassamento in categoria G dell'immobile), deve concludersi che la sanzione prevista dalla legislazione regionale (per quanto "sui generis" e di carattere non pecuniario) prevalga senz'altro rispetto alla sanzione pecuniaria prevista dalla legislazione nazionale, in forza del principio di cedevolezza previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192. Roberto Romoli Notaio in San Giuliano Terme Distretto Notarile di Pisa 18

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