MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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1 MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Prot. n. MD_GMIL IV SGR Roma, 3 novembre 2009 All.: 7. OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.52. Recepimento dello schema di provvedimento integrativo per le Forze armate relativo al quadriennio normativo ed al biennio economico Trattamento economico. A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A) ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ Seguito: a. circolare n. M_D GMIL IV in data 22 aprile 2008; b. circolare n. M_D GMIL IV in data 6 febbraio ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ 1. PREMESSA Si rende noto che, nel supplemento ordinario n. 77 alla G.U. n. 119 del 25 maggio 2009, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica, riportato in oggetto, che ha integrato il D.P.R. 11 settembre 2007, n.171, le cui disposizioni applicative sono state impartite con le circolari a seguito. In tale quadro, con la presente, si rendono note nel prosieguo le ulteriori disposizioni in tema di trattamento economico. Per ogni fattispecie viene citata tra virgolette la norma del D.P.R. e poi segue la relativa disposizione applicativa. 2. TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO E CONTINUATIVO a. Il provvedimento in oggetto prevede, per il personale ivi contemplato, la retrodatazione della decorrenza delle misure inerenti all importo aggiuntivo pensionabile di cui al D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171 e la rideterminazione delle misure dell assegno funzionale pensionabile. Detto decreto si applica al personale militare in servizio permanente, salvo quanto previsto dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, dell Esercito, della Marina (compreso il Corpo delle capitanerie di porto) e dell Aeronautica con esclusione dei dirigenti (tra cui gli ufficiali cosiddetti omogeneizzati ) e del personale di leva (presente in caso di revoca della sospensione prevista dall art. 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215), ed è valido, per il periodo dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007, per la parte economica, e dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2009, per la parte normativa.

2 - 2 - b. Con riferimento all emolumento retributivo denominato importo aggiuntivo pensionabile, è stato stabilito che la decorrenza del 1 ottobre 2007, di cui al predetto D.P.R. n. 171/2007, venga retrodatata al 1 febbraio 2007 e che le relative misure siano quelle indicate nella tabella A, in allegato B alla presente. c. Il decreto presidenziale in oggetto ha stabilito altresì che, a decorrere dal 1 dicembre 2008, le misure dell assegno funzionale pensionabile, di cui all articolo 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 221, fermi restando i requisiti di cui all art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, siano rideterminate negli importi annui lordi ed al compimento degli anni di servizio come indicato nella tabella B di cui al citato allegato B alla presente. A decorrere dal 31 dicembre 2008 ed a valere dall anno 2009, ai fini dell attribuzione dell assegno funzionale, per il compimento delle prescritte anzianità, è valutato anche il servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. d. I Comandi in indirizzo, in attesa degli atti formali della Direzione generale, ove previsti, sono invitati ad impartire le conseguenti direttive, affinché si provveda all aggiornamento degli emolumenti, oggetto della presente, nei confronti del personale interessato. e. I Comandi in indirizzo dovranno, altresì, impartire le relative disposizioni: - nei confronti del personale appartenente alla Marina militare, cessato dal servizio con diritto a pensione successivamente alla data del 1 febbraio 2007, per il quale sono già state trasmesse le determinazioni di trattamento economico, per l adeguamento, a decorrere dalla predetta data, delle misure dell importo aggiuntivo pensionabile ai fini del trattamento di quiescenza; per quanto concerne, invece, l attribuzione nei riguardi del medesimo personale dell assegno funzionale pensionabile, le cui misure, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, decorrono dal 1 dicembre 2008, si precisa che le stesse devono essere riconosciute anche al personale cessato con diritto a pensione nel periodo dal 2 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007; - per l adeguamento del trattamento economico relativamente al personale in posizione di ausiliaria, ai fini della corresponsione dell indennità prevista dall art. 44 della legge n. 224/86 e successive modificazioni per gli ufficiali e dall art. 46 della legge n. 212/83 e successive modificazioni per i sottufficiali; - per il personale appartenente alla Marina militare ed all Aeronautica militare, affinché gli enti di rispettiva competenza diano comunicazione, alla 13 a divisione (per gli ufficiali) e alla 14 a divisione (per i sottufficiali) di questa Direzione generale, dei nominativi per i quali è stata rilevata la mancanza dei requisiti previsti dall art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 16 marzo 1999, n. 255, necessari per l attribuzione dell assegno funzionale pensionabile. f. I Comandi in indirizzo sono invitati a rendere noto agli interessati che gli uffici liquidatori provvedono in via provvisoria al pagamento dell importo aggiuntivo pensionabile e dell assegno funzionale pensionabile, fatti salvi comunque i successivi conguagli, positivi o negativi, ai sensi dell art. 172 della legge n. 312/ TRATTAMENTO ECONOMICO EVENTUALE a. DESTINATARI Ai sensi dell articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, ed Aeronautica) con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

3 - 3 - Per effetto di quanto sopra non è destinatario del presente provvedimento: - il personale dirigente (ufficiali dei vari gradi di Generale/Ammiraglio e Colonnelli/Capitani di Vascello); - il personale di leva (presente in caso di revoca della sospensione prevista dall art. 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215); - il personale in ferma volontaria. Le relative disposizioni si applicano invece agli ufficiali che, per effetto della legge n. 295/02, sono destinatari della cosiddetta omogeneizzazione totale (15 anni di servizio senza demerito da ufficiale/aspirante) relativamente agli articoli: 5 (fondo per l efficienza dei servizi istituzionali), 10 (indennità di bilinguismo), 11 (trattamento di missione), 12 (trattamento economico di trasferimento), 13 (compenso forfetario di guardia e d impiego). b. DECORRENZA DEL PROVVEDIMENTO Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che ha recepito lo schema di provvedimento (art. 23). Di conseguenza la decorrenza è quella del 1 giugno Fanno eccezione le indennità indicate agli artt. 9, commi da 1 a 13, e 10 i cui effetti decorrono dal 1 gennaio c. DISPOSIZIONI (1) Fondo per l efficienza dei servizi istituzionali (articolo 5) 1. Il fondo per l efficienza dei servizi istituzionali di cui all articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) per l anno 2007, ; b) per l anno 2008, ; c) a decorrere dall anno 2009, Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'irap a carico dello Stato. Quelli afferenti all anno 2007 e all anno 2008 non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. 4. L articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 è sostituito dal seguente: «c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20 per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento per il 2009 e, per gli anni successivi, una misura che, compatibilmente con l attività operativa/addestrativa e salvo comprovate esigenze di impiego, non può essere inferiore al 20 per cento, individuata con apposita determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dei fondi previsti dal comma 9 dell articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163». 5. Nella definizione dei criteri di ripartizione delle somme destinate ai fondi per l efficienza dei servizi istituzionali sarà assicurato il ruolo della Rappresentanza militare ai sensi della normativa vigente al momento della suddetta ripartizione.

4 L articolo 15, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 è sostituito dal seguente: «b) ai criteri per la destinazione, l attribuzione e modalità di attribuzione delle risorse di cui all articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.171».. L articolo in argomento integra l art. 5, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 171/07 che ha istituito il fondo per l efficienza dei servizi istituzionali. Per quanto di interesse, si richiama il punto 5 della circolare applicativa del citato DPR n.171/07 (circolare citata a seguito b.) ed il foglio prot. M_D GMIL IV del 22 dicembre 2008 con il quale è stato trasmesso il decreto ministeriale che ha individuato i criteri di attribuzione relativamente al Con il decreto ministeriale del 15 luglio 2009, vistato dalla Ragioneria generale dello stato il 20 luglio 2009 e trasmesso con il foglio prot. M_D GMIL IV del 29 luglio 2009, sono state ripartite le ulteriori risorse economiche relative all anno 2007 e attribuite le risorse economiche relative all anno (2) Lavoro straordinario (articolo 6) A decorrere dal 1 dicembre 2008, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all articolo 3, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella: Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1 dicembre 2008 Feriale Notturno o festivo Notturno/festivo Gradi Parametri Tenente colonnello 150,00 15,18 17,17 19,81 Maggiore 150,00 15,18 17,17 19,81 Capitano 144,50 14,63 16,53 19,08 Tenente 139,00 14,07 15,90 18,35 Sottotenente 133,25 13,49 15,25 17,59 1 Maresciallo luogotenente 139,00 14,07 15,90 18,35 1 Maresciallo (con 8 anni nel grado) 135,50 13,71 15,51 17,89 1 Maresciallo 133,00 13,46 15,22 17,56 Maresciallo capo 128,00 12,96 14,65 16,90 Maresciallo ordinario 124,00 12,55 14,18 16,37 Maresciallo 120,75 12,23 13,82 15,94 Sergente maggiore capo (con 8 anni nel grado) 122,50 12,40 14,02 16,17

5 - 5 - Sergente maggiore capo 120,25 12,17 13,76 15,87 Sergente maggiore 116,25 11,77 13,30 15,35 Sergente 112,25 11,36 12,85 14,82 Caporal maggiore capo scelto (con 8 anni nel grado) 113,50 11,49 12,98 14,99 Caporal maggiore capo scelto 111,50 11,29 12,76 14,72 Caporal maggiore capo 108,00 10,93 12,36 14,26 Caporal maggiore scelto 104,50 10,57 11,96 13,80 1 Caporal maggiore 101,25 10,25 11,59 13,37 " Il citato articolo ha rideterminato le misure del compenso straordinario che, in applicazione del comma 4 dell art. 4 del D.P.R. n. 163/02, non prevedono modifiche automatiche sulla base degli incrementi stipendiali (a tal fine si richiama il punto 11 della circolare applicativa del D.P.R. n. 163/02 prot. DGPM/IV/12/110082/0 del 20 settembre 2002). (3) Indennità di impiego operativo ed altre indennità (articolo 9) (a) Maggiorazione dell indennità di campagna (art. 9, commi 1 e 2) A decorrere dal 1 gennaio 2009, l'indennità operativa di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78 è elevata al 125 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. A decorrere dal 1 gennaio 2009, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, è elevata al 125 per cento. Con i citati commi è stata elevata la percentuale spettante a titolo di indennità di campagna (art. 3, comma 1 della legge n. 78/1983) dal 120 % al 125% con decorrenza 1 gennaio L incremento dovrà essere corrisposto anche al personale destinatario dell art. 5, comma 7 del D.P.R. n. 163/2002, percettore della medesima indennità. Per effetto di tale maggiorazione, la percentuale spettante a titolo di trascinamento (art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 394/1995 e tabella VI della legge n. 78/1983) è modificata passando dall 1% all 1,25%. Si ribadisce, altresì, che nei confronti del personale con trattamento economico da dirigente e nei confronti degli ufficiali destinatari della cd. omogeneizzazione totale (stipendio ed operative da dirigente), nelle more dell estensione ai dirigenti militari di quanto in argomento, si dovrà continuare a corrispondere l indennità di campagna al 115% (si richiama il punto 6 b. della circolare a seguito b.). (b) Nuova tabella dell indennità operativa di base (art. 9, comma 3) A decorrere dal 1 gennaio 2009, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla tabella 1 allegata al presente decreto. Il comma ha modificato la tabella dell indennità operativa di base allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2009, i nuovi importi sono quelli

6 - 6 - riportati nella tabella in allegato C. In particolare, si evidenzia che la modifica riguarda l introduzione di una nuova fascia prevista per il Sergente + 10 anni (da intendersi quali anni di servizio comunque prestato). (c) Nuova indennità di controllo dello spazio marittimo (art. 9, comma 4) A decorrere dal 1 gennaio 2009, agli Ufficiali e ai Sottufficiali e Volontari di truppa dell Esercito, della Marina e dell Aeronautica in possesso di abilitazione per il controllo dello spazio marittimo in servizio presso i Centri di controllo dello spazio marittimo (Vessel traffic services) di cui all articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, l indennità di cui all articolo 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78 è elevata al 155 per cento dell indennità di impiego operativo di base. Il comma prevede con decorrenza 1 gennaio 2009 la corresponsione dell indennità di campagna (art. 3, comma 1 della legge n. 78/1983) nella misura del 155 per cento dell indennità di impiego operativo di base a favore di quel personale (la percentuale spettante a titolo di trascinamento è del 2,75%), in possesso dell abilitazione per il controllo dello spazio marittimo, impiegato presso i Centri di controllo dello spazio marittimo (Vessel traffic services). In altri termini, i presupposti per avere titolo a tale emolumento sono: - essere in possesso dell abilitazione per il controllo dello spazio marittimo; - prestare servizio presso i Centri di controllo dello spazio marittimo (Vessel traffic services). (d) Aumento dell indennità di imbarco su unità navali dipendenti dal Comando delle forze di contromisure mine (art. 9, comma 5) A decorrere dal 1 gennaio 2009, al personale dell'esercito, della Marina e dell'aeronautica imbarcato su unità navali dipendenti dal Comando delle forze di contromisure mine (COMFORDRAG), l'indennità operativa di imbarco di cui all'art. 4 della legge 23 marzo 1983 n. 78 è elevata al 190 per cento dell indennità di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente schema di provvedimento. Per effetto di tale maggiorazione, la percentuale spettante a titolo di trascinamento (art. 5, comma 2 D.P.R. n. 394/1995 e tabella VI della legge n. 78/1983) è modificata, nei confronti di tale personale, passando dal 4,15% al 4,5%. (e) Nuova indennità per personale acquisitore obiettivi o ranger (art. 9, commi 6 e 7) A decorrere dal 1 gennaio 2009, agli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari di truppa in servizio permanente dell Esercito, della Marina e dell Aeronautica, in possesso delle qualifiche di acquisitore obiettivi o di ranger rispettivamente in servizio presso il 185 reggimento paracadutisti ed il 4 reggimento alpini paracadutisti, compete un indennità supplementare mensile nella misura del 20 per cento dell indennità di impiego operativo di base di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, cumulabile con le indennità supplementari già eventualmente in godimento. L indennità supplementare di cui al comma precedente compete, con la stessa decorrenza, anche agli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari di truppa in servizio permanente dell Esercito, della Marina e dell Aeronautica in servizio presso i suddetti reparti, ma non in possesso delle citate qualifiche, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni. Per effetto di tale norma, viene introdotta una nuova indennità supplementare. In particolare, al personale in servizio presso il 185 reggimento paracadutisti, in possesso

7 - 7 - della qualifica acquisitore obiettivi e a quello in servizio presso il 4 reggimento alpini paracadutisti, in possesso della qualifica di ranger spetta, con decorrenza 1 gennaio 2009, un indennità supplementare mensile pari al 20 per cento dell indennità di impiego operativo di base (vds. tabella 1 in allegato C ). Tale emolumento è cumulabile con le altre indennità supplementari già eventualmente in godimento da parte del predetto personale. In sintesi, i presupposti per l attribuzione di tale indennità mensile sono: - possedere la qualifica di acquisitore obiettivi o di ranger ; - prestare servizio, nel primo caso, presso il 185 Reggimento paracadutisti e, nel secondo, presso il 4 Reggimento alpini paracadutisti. La norma prevede, inoltre, che al personale in servizio presso i due prefati reparti, ma non in possesso delle qualifiche di acquisitore obiettivi o di ranger, spetti, sempre con la medesima decorrenza del 1 gennaio 2009, la stessa indennità supplementare, limitatamente, però, ai soli giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni. In sostanza, viene prevista la medesima tipologia di indennità, ma in misura giornaliera, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, per il personale avente i seguenti requisiti: - non possedere le predette qualifiche di acquisitore obiettivi o di ranger ; - prestare servizio, rispettivamente, presso i sopra indicati 185 Reggimento paracadutisti e 4 Reggimento alpini paracadutisti; - partecipare ad operazioni ed esercitazioni 1. Al riguardo si precisa che, pur costituendo la presente una nuova indennità rispetto a quelle previste dalla legge n. 78/83, essendo denominata indennità supplementare deve trovare regolamentazione nell ambito dei principi generali previsti dalla citata legge. Di conseguenza, la stessa è cumulabile con le altre indennità supplementari e deve essere sospesa nei casi previsti dall art. 17 comma 8 (ad eccezione delle ipotesi di cui all art. 9, comma 15 del presente decreto). (f) Riformulazione dell indennità per truppe da sbarco e per unità anfibie (art. 9, comma 8) A decorrere dal 1 gennaio 2009, per il personale di cui all articolo 1 del presente decreto, l indennità di cui all articolo 9, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78 è così disciplinata: «Al personale dell Esercito, della Marina e dell Aeronautica in servizio presso unità di fanteria con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibie, non in possesso dell abilitazione anfibia, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni 1 A tal fine si richiama la circolare di questa Direzione generale prot. M_DGMIL_05IV del 2 maggio 2006 ove è precisato che il termine effettiva partecipazione significa la partecipazione sul campo strettamente connessa con la specifica attività espletata, con l assunzione del medesimo impegno e dei correlati rischi che ne conseguono, e non una mera partecipazione generica ad attività operative, addestrative, logistiche del Reparto (in tal senso anche la giurisprudenza: TAR Lecce n. 233/06). Al riguardo lo Stato maggiore della difesa ha precisato, al fine di evitare una estensione generalizzata dell indennità supplementare giornaliera al personale militare non brevettato, che sono da escludere tra i destinatari: - il personale non brevettato che, seppur in forza a reparti incursori, subacquei, aerosoccorritori, non partecipa alle esercitazioni/operazioni; - il personale che partecipa ad esercitazioni/operazioni prive, però, delle caratteristiche proprie ed esclusive riconducibili alla specifica attività operativa dei reparti incursori, subacquei ed aerosoccorritori. È stato evidenziato, altresì, che nel termine esercitazione non può essere ricompresa qualsiasi attività addestrativa dei suddetti reparti.

8 - 8 - ed esercitazioni, spetta una indennità supplementare nella misura mensile del 60 per cento dell indennità di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. In alternativa, qualora più favorevole, per il solo personale in possesso di abilitazione anfibia, spetta una indennità supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell indennità di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto».. Per effetto di tale comma l articolo 9, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, con decorrenza 1 gennaio 2009, viene in parte modificato. In particolare, l indennità prevista al 1 comma dell art. 9 della legge n. 78/1983 (indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie) - stabilita nella misura del 60 per cento dell indennità di impiego operativo, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, per il personale in servizio presso unità da sbarco o anfibie - è stata estesa anche al personale in servizio presso unità di fanteria aventi capacità anfibia ma non in possesso della relativa abilitazione. Con riguardo alla interpretazione della locuzione limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni si richiama la nota 1. Invece, per il solo personale in possesso dell abilitazione anfibia, nel caso in cui fosse più favorevole, spetta una indennità supplementare mensile pari al 40 per cento dell indennità di impiego operativo di base. (g) Maggiorazione dell indennità per il controllo dello spazio aereo (art. 9, comma 9) A decorrere dal 1 gennaio 2009, le misure percentuali di cui alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 sono stabilite rispettivamente nel 155, 165 e 185 per cento dell indennità di impiego operativo di base di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. Con il citato comma sono state elevate le percentuali spettanti a titolo di indennità per il controllo dello spazio aereo (art. 7 della legge n. 78/1983), con decorrenza 1 gennaio 2009 e solo con riferimento al primo ed al secondo grado di abilitazione, rispettivamente, dal 135 al 155 per cento e dal 150 al 165 per cento dell indennità di impiego operativo di base (le percentuali spettanti a titolo di trascinamento sono: 2,75% e 3,25%). Resta, invece, invariata al 185 per cento dell indennità operativa di base la percentuale dell emolumento corrisposto al personale in possesso del terzo grado di abilitazione (trascinamento al 4,25%). (h) Modifiche normative in materia di individuazione dei destinatari dell indennità cd. di supercampagna (art. 9, comma 10) L ultimo periodo del comma 2 dell articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, così come modificato dal comma 2 dell articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, è così modificato: «Con determinazione interministeriale del Ministero della Difesa e del Ministero dell'economia e delle Finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista».. Per effetto di tale comma i contingenti massimi del personale destinatario dell indennità prevista dall art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 360/1996 (cosiddetta indennità di supercampagna) sono individuati annualmente con determinazione interministeriale del Ministero della Difesa e del Ministero dell Economia e delle Finanze. L ultimo periodo del comma 2, art. 4 del D.P.R. n. 171/2007 prevedeva, precedentemente, l individuazione con decreto del Ministro della Difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della Difesa, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze.

9 - 9 - (i) Aumento degli importi dell indennità per operatori subacquei (art. 9, comma 11) Agli operatori subacquei dell Esercito, della Marina e dell Aeronautica, con decorrenza dal 1 gennaio 2009, le indennità previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella tabella 2 allegata al presente decreto. Con il predetto comma sono stati rivalutati ed espressi in euro gli importi di cui alla tabella C del D.P.R. n. 146/75 in riferimento all indennità di rischio per operatori subacquei. Gli importi dell indennità sono orari, diversificati in ragione della profondità, della mansione e delle modalità di espletamento del servizio. Si ribadisce che l indennità, ai sensi dell articolo 3, comma 4 non è cumulabile con le altre tipologie previste dal medesimo D.P.R. n. 146/75. In allegato D si riporta la nuova tabella con gli importi aggiornati. (l) Nuova indennità per il personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena (art. 9, comma 12) A decorrere dal 1 gennaio 2009, per il solo personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena, l articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 e successive integrazioni, non si applica. A decorrere dalla medesima data, allo stesso personale compete, per tredici mensilità, un indennità di impiego operativo aggiuntiva a quelle in godimento pari agli importi mensili indicati nella tabella 3 allegata al presente decreto. Con il predetto comma, dal 1 gennaio 2009, al personale destinato a prestare servizio presso gli stabilimenti militari di pena non viene più corrisposta l indennità pensionabile, ma una nuova indennità di impiego operativo aggiuntiva cumulabile con le altre indennità, sia supplementari che fondamentali, computabile nella 13ª mensilità e da considerare ai fini del trascinamento. (m) Trascinamento dell indennità per il personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena (art. 9, comma 13) Al personale di cui al comma precedente, che abbia prestato servizio negli stabilimenti militari di pena con percezione delle relative indennità, compete, all atto del passaggio ad altra condizione d impiego che comporti la cessazione dell indennità di impiego operativo aggiuntiva di cui al comma precedente, un indennità supplementare pari a un ventesimo dell indennità operativa aggiuntiva stessa per ogni anno di servizio effettivo prestato presso gli stabilimenti militari di pena, fino a un massimo di venti anni. Il predetto comma prevede l applicazione del cd. meccanismo del trascinamento nei casi di percezione delle particolari indennità corrisposte al personale in forza agli stabilimenti militari di pena. In particolare, è stabilito che al personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, all atto del passaggio ad un altra condizione di impiego per la quale non sarà più destinatario della indennità di impiego operativo aggiuntiva, di cui al comma precedente, sarà corrisposta, quale trascinamento, un indennità supplementare commisurata ad un ventesimo dell indennità per ogni anno di servizio effettivo prestato presso gli stabilimenti militari di pena e fino ad un massimo di venti anni. Gli importi corrisposti a titolo di trascinamento sono aggiuntivi rispetto ad altri eventualmente spettanti; in sostanza, a decorrere dal 1 gennaio 2009, tutto il personale militare che abbia prestato servizio con diritto alla percezione dell indennità di cui all articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazione, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 e successive modificazioni e

10 dell indennità di impiego operativo aggiuntiva di cui all articolo 9, comma 12, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, ha diritto al trascinamento di un importo pari a quello riportato in allegato F alla presente circolare, per ogni anno di percezione delle suddette indennità, fino ad un massimo di 20. Negli allegati E e F sono riportate le tabelle con gli importi della nuova indennità e le percentuali da considerare ai fini del trascinamento. Si precisa che il personale delle Capitanerie di porto continuerà ad essere percettore dell indennità pensionabile prevista all art. 2, comma 2 bis del decreto legge n. 379/87, convertito con legge n. 468/87 e pari al 30% (D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163). La tabella annessa alla circolare a seguito non ha subito modifiche negli importi; ma la decorrenza è stata anticipata dal 1 ottobre 2007 al 1 febbraio Per quanto sopra, bisognerà corrispondere la relativa differenza economica a tutto il personale percettore dell indennità pensionabile, considerando l intervenuta variazione temporale degli effetti. Gli importi aggiornati, si ribadisce, sono quelli indicati alla tabella 3 della circolare a seguito b., più volte citata. (n) Modifiche ai limiti esistenti in tema di indennità supplementare di fuori sede (art. 9, comma 14) Per il personale di cui all articolo 1 del presente decreto, a decorrere dall entrata in vigore del presente, il limite dei 60 giorni previsto dall articolo 10, comma 4, ultimo capoverso della legge 23 marzo 1983, n. 78 non si applica. A decorrere dal 1 giugno 2009, data di entrata in vigore del decreto, l articolo 10, comma 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ultimo capoverso è modificato dal presente comma. Per quanto sopra, nei giorni di sosta, quando la nave si trova fuori della sede di assegnazione, l indennità supplementare di fuori sede è attribuita senza più il limite, precedentemente previsto, dei 60 giorni massimi consecutivi, a decorrere dall ultima navigazione effettuata. (o) Corresponsione delle indennità al personale assente dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio (art. 9, comma 15) A decorrere dall entrata in vigore del presente, l articolo 17, comma 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78 non si applica nel caso di assenza per infermità dipendente da causa di servizio. A decorrere dal 1 giugno 2009, data di entrata in vigore del decreto, l articolo 17, comma 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78 ( al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità, quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno, non sono corrisposte le indennità di cui agli art. 3, 4, 7 e 14 nonché tutte quelle supplementari. ) non trova applicazione nei confronti del personale assente per infermità dipendente da causa di servizio. Pertanto il personale, assente dal servizio per una infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, non sarà destinatario del citato comma 8 dell art. 17 e continueranno ad essere corrisposte, anche oltre il sedicesimo giorno, le seguenti indennità: di campagna, supercampagna, imbarco, controllo spazio aereo, allievi piloti, navigatori, osservatori e paracadutisti, nonché tutte le indennità supplementari. Quanto sopra in presenza dei presupposti normativi previsti dalla legge n. 78/83 e successive modificazioni. (4) Indennità di bilinguismo (articolo 10)

11 (a) A decorrere dal 1 gennaio 2009, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354 al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, rideterminata dall'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, è incrementata nelle seguenti misure mensili lorde: PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO E UFFICI UBICATI IN TRENTO Attestato di conoscenza della lingua Attestato A 17,20 Attestato B 14,34 Attestato C 11,49 Attestato D 10,32 (b) A decorrere dal 1 gennaio 2009, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'aosta, rideterminata dall'articolo 8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001 n. 139, è incrementata nelle seguenti misure mensili lorde: REGIONE VALLE D AOSTA Prima fascia 17,20 Seconda fascia 14,34 Terza fascia 11,49 Quarta fascia 10,32 (c) A decorrere dal 1 gennaio 2009, l indennità di cui ai commi 1 e 2 è rideterminata nelle misure mensili lorde previste dalle seguenti tabelle: PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO E UFFICI UBICATI IN TRENTO Attestato di conoscenza della lingua Attestato A 227,91 Attestato B 189,94 Attestato C 151,97 Attestato D 136,85

12 REGIONE VALLE D AOSTA Indennità speciale di seconda lingua Prima fascia 227,91 Seconda fascia 189,94 Terza fascia 151,97 Quarta fascia 136,85 I presenti commi hanno soltanto incrementato gli importi spettanti al personale destinatario dell indennità cd. di bilinguismo, riconosciuta in base al livello di conoscenza della lingua tedesca, per la provincia autonoma di Bolzano e per la città di Trento, e della lingua francese per la regione Valle d Aosta. Per la corresponsione dell emolumento, come è noto, è necessaria l emanazione di apposito decreto nominativo rilasciato da questa Direzione generale in applicazione della legge 16 ottobre 1961, n (5) trattamento di missione (articolo 11) (a) Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia (art. 11, comma 1). Il comma riporta integralmente quanto già dettato dall art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 163/02. Al riguardo si richiama la circolare DGPM/4/12/110082/0 in data 29 settembre (b) Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1^ classe, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso (art. 11, comma 2). Il comma integra l art. 7 del D.P.R. n. 163/02, riconoscendo il rimborso anche del biglietto di 1ª classe relativo al trasporto marittimo e della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. (c) Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede. Nei limiti previsti dalla vigente normativa, qualora nella sede di missione non esistano alberghi convenzionati l Amministrazione rimborsa la spesa effettivamente sostenuta (art. 11, comma 3). Il comma ha integrato il comma 3 dell art. 7 del D.P.R. n. 163/02, consentendo il rimborso della spesa alberghiera effettivamente sostenuta anche nell ipotesi in cui nella sede di missione non esistano alberghi convenzionati. (d) Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive

13 modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel giudizio per responsabilità amministrativo-contabile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della magistratura di paesi stranieri (art. 11, comma 4). L attuale comma ha esteso la ripetibilità del rimborso delle spese di viaggio nelle ipotesi di colpa grave nel giudizio per responsabilità amministrativo-contabile. (e) La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 7, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 rimane fissata in 6,00 per ogni ora (art. 11, comma 5). Il comma conferma l importo di sei euro della maggiorazione dell indennità oraria di missione fissato dal comma 5 dell art. 7 del D.P.R. n. 163/02. La maggiorazione in esame spetta quando il personale è in viaggio, per il tempo che eccede il normale orario di servizio (tale emolumento, come noto, non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario). (f) Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. Il rimborso deve essere corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi (art. 11, comma 6). Il comma, nell ipotesi in cui non si siano potuti consumare i pasti per ragioni di servizio, dopo aver ribadito il diritto al rimborso di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, introduce il limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio, indipendentemente dagli orari destinati alla consumazione. (g) Fermo restando quanto previsto al comma 6, ultimo periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede, purché quest ultimo pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Il presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 14 del presente articolo (art. 11, comma 7). Con riferimento a tale comma è stato precisato che per le missioni che superino le 24 ore, relativamente al giorno in cui si conclude la missione, si ha diritto al rimborso del pasto solo se questo: - sia documentato (è da escludersi, pertanto, un rimborso sulla base dell attestazione di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio); - avvenga negli orari destinati alla consumazione; - siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede nel giorno in cui si conclude la missione. Tra i requisiti che la norma prevede, come indicato, v è quello della fruizione del pasto negli orari destinati alla consumazione. Dovendosi individuare, in maniera univoca ed oggettiva, la fascia oraria entro la quale possa ritenersi ammessa la consumazione del

14 pasto si è dell avviso, in mancanza di una precipua determinazione al riguardo, che tali orari possano individuarsi nelle fasce: - dalle alle per il pranzo; - dalle alle per la cena. (h) L'Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili spese di vitto (art. 11, comma 8). Il comma riporta integralmente quanto stabilito dal comma 7 dell art. 7 del D.P.R. n. 163/02. (i) La località di abituale dimora o altra località può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonché la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio (art. 11, comma 9). La disposizione prevede che, oltre alla località di abituale dimora, anche qualsiasi altra località, a richiesta dell interessato, possa essere considerata sede di partenza e di rientro dalla missione, qualora ciò sia più conveniente per l Amministrazione. Inoltre, nell ipotesi in cui il personale sia inviato in missione nella località di abituale dimora spetta, oltre al rimborso dei pasti documentati, anche la diaria di missione se, per esigenze di servizio, l Amministrazione richieda di iniziare la missione dalla sede di servizio. A titolo esemplificativo si esamina la seguente ipotesi: personale in servizio a Guidonia, con abituale dimora a Roma, inviato in missione a Roma. Al riguardo, si possono verificare due casi: - 1 : se l interessato chiede di partire da Roma (sede di abituale dimora), essendoci una maggiore convenienza per l amministrazione, il militare ha diritto al rimborso del pasto o dei pasti documentati, ma non all indennità di trasferta che ai sensi dell ultimo comma, paragrafo b), dell art. 3, della legge n. 836/73 non è dovuta per le missioni compiute nella località di abituale dimora; - 2 : se il dipendente, per esigenze di servizio, è tenuto a partire da Guidonia (sede di servizio), oltre al rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati lo stesso avrà diritto anche alla diaria di missione (comprese le spese di viaggio). Inoltre il personale potrà partire da una località diversa da quella di servizio o di abituale dimora ( altra località ) qualora sia più conveniente per l Amministrazione. Così, in presenza di una sede di servizio e di abituale dimora a Roma, per lo svolgimento di una missione a Napoli, il personale potrà partire da Latina. La fattispecie, ora disciplinata più compiutamente, trovava già previsione nell art. 7, comma 8, del D.P.R. n.163/02. (l) Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'amministrazione (art. 11, comma 10).

15 La disposizione riporta integralmente quanto stabilito dal comma 10 dell art. 7 del D.P.R. n. 163/02. (m) I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio (art. 11, comma 11). A seguito di questa disposizione le attestazioni relative al visto di arrivo e di partenza nella sede di missione sono autocertificate dall interessato con apposizione diretta sul certificato di viaggio.tale autocertificazione, in precedenza, era prevista per il solo personale dirigente e per il personale non dirigente esclusivamente nelle ipotesi di missione presso strutture non militari (art. 7, comma 11 D.P.R. n. 163/02). (n) Al personale impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni (art. 11, comma 12). Il comma riporta integralmente il contenuto dell art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 171/07. (o) Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia (art. 11, comma 13). Il comma riporta integralmente la disposizione di cui all art. 7, comma 2 del D.P.R. n. 171/07. (p) L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposta, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio (art. 11, comma 14). La disposizione integra quanto già previsto dall art. 7, comma 9 del D.P.R. n. 163/02 e dall art. 7, comma 3 del D.P.R. n. 171/07. Pertanto, la corresponsione del rimborso forfetario, a differenza di quanto era precedentemente disposto, ora non è più subordinata ad una scelta discrezionale dell amministrazione, ma è conseguenza diretta della richiesta dell interessato, in ragione della quale l amministrazione è tenuta a rilasciare la predetta autorizzazione. Quanto precisato scaturisce dalla modifica normativa apportata: autorizza che modifica la precedente può autorizzare. La fattispecie in esame potrà verificarsi, in ogni caso, semprechè il personale non fruisca di vitto e alloggio a carico dell amministrazione. (q) Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari

16 attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale (art. 11, comma 15). (r) Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta (art. 11, comma 16). (s) Al personale inviato in missione ed accasermato in strutture militari o civili convenzionate, con vitto ed alloggio a carico dell'amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio, compete una maggiorazione della quota di diaria giornaliera spettante di euro 17,00, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n La presente disposizione non si applica al personale frequentatore di corsi. In caso di impossibilità dell'amministrazione a fornire gratuitamente il pasto meridiano o serale è corrisposto il rimborso del predetto pasto nei limiti economici previsti dalla normativa vigente. Ove possibile, il predetto alloggio deve prevedere la sistemazione in camera singola, rispondente ai normali standard alloggiativi (art. 11, comma 17). Gli ultimi tre commi (15, 16, 17) riportano integralmente le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell art. 7 del D.P.R. n. 171/07; di conseguenza, si richiamano, al riguardo, le disposizioni già emanate con la circolare a seguito b.. (6) Trattamento economico di trasferimento (articolo 12) (a) L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali (art. 12, comma 1). (b) Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi (art. 12, comma 2). (c) Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione all'elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi (art. 12, comma 3). (d) A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86 può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3 (art. 12, comma 4). (e) Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un'indennità di euro 1.500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito (art. 12, comma 5).

17 (f) Il personale militare trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità e ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all'estero (art. 12, comma 6). (g) In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune (art. 12, comma 7). I commi dall 1 al 7 del presente articolo riproducono esattamente il contenuto delle disposizioni di cui all art. 8, commi 1-7, del D.P.R. n. 163/02. Al riguardo si richiama la circolare applicativa emanata dalla scrivente relativamente al predetto decreto prot. DGPM/IV/12/110082/0 del 29 settembre (h) Il diritto al rimborso delle spese di cui all articolo 20, comma 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 decorre dalla data di comunicazione formale al dipendente del provvedimento di trasferimento (art. 12, comma 8). Questa nuova disposizione stabilisce che il diritto al rimborso delle spese relative al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie, previste all art. 20, comma 5 della legge 836/73, sorge a seguito della comunicazione formale al dipendente del provvedimento di trasferimento. Di conseguenza, il militare trasferito d autorità potrà movimentare la famiglia e trasportare i mobili e le masserizie anche prima della data prevista per il trasferimento. Il diritto sorgerà successivamente all emanazione del provvedimento di trasferimento, con decorrenza dalla data della formale notifica dello stesso. Si precisa che, ai sensi del citato art. 20, le indennità ed i rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie devono essere corrisposti in relazione alla situazione di famiglia esistente alla data del movimento (da intendersi nel caso succitato data di effettiva movimentazione della famiglia). Con riferimento alla decorrenza di tre anni entro la quale (a pena di decadenza del diritto) sono ammessi i relativi rimborsi, si precisa che gli stessi continuano a decorrere dalla data del trasferimento del militare alla nuova sede di servizio (non della comunicazione formale del dispaccio di trasferimento). Quanto sopra tenuto conto che la disposizione non abroga né modifica l art. 20 della legge n. 836/73, ma riconosce la mera facoltà di anticipare il movimento della famiglia ed il trasporto dei mobili e delle masserizie in previsione del successivo trasferimento d autorità del militare, percependo i relativi rimborsi previsti dal citato articolo. Si precisa che, in relazione ad altri benefici connessi al trasferimento, si dovrà continuare a prendere a riferimento, in ogni caso, la data del trasferimento alla nuova sede di servizio (es. art. 8, comma 2, D.P.R. n. 163/02, benefici ex lege n. 86/01, indennità di prima sistemazione ai sensi dell art. 21 della legge n. 836/73). (i) Il personale di cui all articolo 1 del presente schema di provvedimento trasferito d ufficio ai sensi dell articolo 1, comma 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per l alloggio privato può, al termine del primo anno di percezione di tale trattamento, optare per l indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura ridotta del 30 per cento per i successivi dodici mesi. Tale opzione può essere esercitata una sola volta (art. 12, comma 9). Il comma sancisce la possibilità, prima negata, di esercitare una seconda e definitiva opzione al termine del primo anno di percezione del trattamento economico di

18 trasferimento, previsto dalla legge n. 86/2001. Così, il personale trasferito d ufficio che abbia optato - non fruendo di alloggio di servizio nella nuova sede, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile di locazione di un alloggio privato (comma 3 dell art. 1 della legge n. 86/01) - potrà richiedere, per i successivi dodici mesi, in luogo del rimborso del canone, la corresponsione dell indennità mensile di trasferimento pari a trenta diarie di missione in misura ridotta del 30 per cento. (7) Compenso forfetario di guardia e d impiego (articolo 13) (a) L articolo 9, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 è sostituito dal seguente: «5. Per servizi armati e non si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia nonché tutte quelle attività che esulano comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale e comunque è assicurato al personale, in via prioritaria, quanto previsto dall articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163». (art. 13, comma 1). (b) A decorrere dal 1 gennaio 2009, il compenso forfetario di guardia, istituito con l articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, continua a essere corrisposto nelle nuove misure riportate nell allegata tabella 4 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l orario di lavoro giornaliero (art. 13, comma 2). In allegato G sono riportati i nuovi importi del compenso forfetario di guardia. Le misure del compenso forfetario di impiego restano invariate. (8) Orario di lavoro (articolo 14) (a) Le ore eccedenti l orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio (art. 14, comma 3). Il presente comma integra le disposizioni di cui al comma 3 dell art. 11 del D.P.R. n. 163/02. In particolare si evidenzia che le ore di lavoro straordinario non retribuite (o perché non hanno trovano copertura finanziaria o perché non sono state recuperate con riposi compensativi entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui sono state effettuate) potranno essere successivamente corrisposte, limitatamente alla quota spettante a ciascuna amministrazione e nell ambito delle risorse disponibili. Il presente comma pone come condizioni fondamentali: - la presentazione da parte dell interessato, entro i termini stabiliti con apposite circolari, della richiesta dei recuperi compensativi; - che i recuperi compensativi chiesti non siano stati concessi per esigenze di servizio. (b) Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1 gennaio

19 , l indennità spettante ai sensi dell articolo 11, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in 8,00 (art. 14, comma 9). Il predetto comma, con decorrenza dal 1 gennaio 2009, rivaluta da. 5,00 (così determinato dal D.P.R. n. 163/02) a. 8,00 l importo giornaliero da corrispondere al personale che sia chiamato dall Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato a riposo settimanale o nel giorno festivo infrasettimanale. Si richiama, al riguardo, quanto già precisato nella circolare applicativa del D.P.R. n. 163/02 prot. DGPM/IV/12/110082/0 del 20 settembre CONCLUSIONI a. Il D.P.R. n. 52/2009 costituisce provvedimento integrativo del D.P.R. n. 171/2007, che ha disciplinato il trattamento economico relativamente al biennio , apportando innovazioni e miglioramenti significativi, in particolare in tema di trattamento economico eventuale, con riferimento a vari emolumenti quali: il fondo efficienza servizi istituzionali, il compenso per lavoro straordinario, alcune indennità operative (sia fondamentali che supplementari), l indennità di missione e di trasferimento. b. Tenuto conto della sua vasta portata, gli Enti/Comandi in indirizzo sono invitati a curare la capillare diffusione della presente circolare, al fine di rendere edotto il personale circa gli emolumenti spettanti e le modifiche intervenute in materia di trattamento economico eventuale. I competenti organismi amministrativi sono invitati a disporre, con la massima urgenza, gli atti volti alla corresponsione dei suddetti emolumenti al personale avente diritto fatti salvi, relativamente al trattamento economico fisso e continuativo, comunque i successivi conguagli, positivi o negativi, ai sensi dell art. 172 della legge n. 312/80. firmato IL DIRETTORE GENERALE (Generale di corpo d armata Mario ROGGIO)

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