In caso di discordanze prevale il testo pubblicato sulla gazzetta uf iciale che si consiglia di leggere.
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- Fabiana Landi
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1 La legge 92/2012, composta da 4 articoli, ha modificato ed eliminato numerosi istituti giuridici in materia di lavoro. Nelle pagine che seguono potrete trovare una sintesi delle principali novità contenute nella riforma. Lo schema proposto vuole essere uno strumento di SUPPORTO ALLA consultazione della legge 92/2012. In caso di discordanze prevale il testo pubblicato sulla gazzetta uf iciale che si consiglia di leggere. A cura dell Ufficio Sviluppo Economico del Comune di Collegno 1
2 SOMMARIO PRINCIPALI FIGURE CONTRATTUALI E LICENZIAMENTI (ART. 1). PAGG. 3-7 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PAG. 3 CONTRATTI D INSERIMENTO PAG. 4 CONTARTTO A TEMPO PARZIALE PAG. 4 LAVORO INTERMITTENTE C.D. LAVORO A CHIAMATA PAG. 4 APPRENDISTATO PAG. 4 LAVORO A PROGETTO PAG. 5 LAVORO ACCESSORIO PAG. 5 TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PAG. 5 LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PAG. 6 TUTELA DEL LAVORATORE IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO PAG. 6 7 LICENZIAMENTI COLLETTIVI PAG. 7 TUTELE IN COSTANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO (ART. 3) PAG. 11 ESTENSIONE INTEGRAZIONE SALARIALE IN ALCUNI SETTORI PAG 11 FONDI DI SOLIDARIETA PAG 11 ULTERIORI DISPOSIZIONI (ART. 4) PAGG INTERVENTI IN FAVORE DI LAVORATORI ANZIANI PAG 12 INCENTIVI PER ASSUNZIONI DI LAVORATORI ANZIANI E DONNE IN AREE SVANTAGGIATE PAG 12 TUTELA DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ E CONTRASTO DELLE DIMISSIONI IN BIANCO PAG 12 SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA PAG 13 LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI RESE DAI SERVIZI PER L IMPIEGO PAG 13 AMMORTIZZATORI SOCIALI (ART. 2) PAGG ASPI (ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO) PAG. 8 ASPI (REQUISITI PER LA FRUIZIONE) PAG. 8 ASPI (IMPORTO DURATA EROGAZIONE) PAG. 8 TUTELA DELLA NUOVA OCCUPAZIONE PAG. 8 MINI ASPI TRATTAMENTO BREVE PAG. 9 UNA TANTUM PER I LAV. A PROGETTO DISOCCUPATI PAG. 10 ABROGAZIONI E MODIFICHE LEGGE 223/91 PAG. 10 2
3 ART. 1 legge 18 giugno 2012, n. 92 PRINCIPALI FIGURE CONTRATTUALI E LICENZIAMENTI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Non è più necessaria la sussistenza di ragioni di carattere tecnico produttivo, per la stipulazione del primo contratto a termine che può avere una durata di 12 mesi e non è prorogabile. La detta esclusione opera anche nel caso di un primo contratto di somministrazione a termine. Altri casi di esclusione (di ragioni tecnico produttive) possono essere previsti dalla contrattazione collettiva. E stato prolungato il limite temporale di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il quale si considera a tempo indeterminato (dai 20 giorni previsti ante riforma, agli attuali 30 giorni in caso di contratti di durata inferiore a sei mesi; dai 30 gg previsti ante riforma, agli attuali 50 giorni per i contratti di durata superiore ai 6 mesi). E stato prolungato l intervallo di tempo oltre il quale la stipula di un nuovo contratto a termine dopo la scadenza del precedente si considera a tempo indeterminato: (dai 10 giorni previsti ante riforma, agli attuali 60 giorni per contratti di durata inferiore ai 6 mesi; dai 20 giorni previsti ante riforma, agli attuali 90 giorni per i contratti di durata superiore ai 6 mesi). Il contratto a termine si considera a tempo indeterminato se si supera il periodo di 36 mesi comprese proroghe e rinnovi; nel calcolo si tiene conto sia del tempo determinato che del periodo di somministrazione. Fonte: art. 1, commi 9 13, della legge 18 giugno 2012, n. 92 Per maggiori dettagli si rimanda al D.LGS, 368/01, come modificato dalla legge 92/
4 CONTRATTO D INSERIMENTO SOPPRESSO. Tuttavia la disciplina vigente continua ad applicarsi per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre Fonte: art. 1, commi della legge 18 giugno 2012, n. 92 a cui si rimanda per maggiori dettagli APPRENDISTATO I contratti collettivi devono prevedere una durata minima del contratto di apprendistato non inferiore a sei mesi. Dal 1 gennaio 2013 si incrementa il numero massimo degli apprendisti che possono essere presenti presso il medesimo datore di lavoro. La normativa vigente si applica per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre Fonte: art. 1 commi legge 18 giugno 2012, n. 92. Per maggiori dettagli si rinvia al testo unico sull apprendistato approvato con D.Lgs. 167/2011 e modificato dalla riforma in esame. CONTARTTO A TEMPO PARZIALE Il dipendente può revocare in alcuni casi, il consenso prestato all inserimento di clausole elastiche o flessibili (es. convivenza con figli di età non superiore agli anni 13, presenza di patologie oncologiche e altri casi previsti dalla legge). Fonte: art. 1 comma legge 18 giugno 2012, n. 92., a cui si rinvia per maggiori dettagli. LAVORO INTERMITTENTE C.D. LAVORO A CHIAMATA Sono stati modificati i limiti di età per la conclusione del detto contratto: il limite minimo viene abbassato a 24 anni e il limite massimo a 55 (ante riforma il minimo era 25 e il massimo 45). Non è più possibile attivare il lavoro a chiamata il fine settimana e nei periodi delle ferie estive e delle vacanze natalizie e pasquali. E stato introdotto a carico del datore di lavoro l obbligo di comunicazione alle direzioni provinciali del lavoro. Fonte: art. 1 commi legge 18 giugno 2012, n. 92., a cui si rinvia per maggiori dettagli. 4
5 LAVORO A PROGETTO Il lavoro a progetto deve far riferimento esclusivamente a progetti specifici (non più a programmi di lavoro o fasi di quest ultimi), e si esclude che il progetto possa corrispondere all oggetto sociale del committente. Le collaborazioni a progetto difformi dalla normativa vigente saranno considerate rapporti di lavoro subordinato. Fonte: art. 1 commi legge 18 giugno 2012, n. 92, a cui si rinvia per maggiori dettagli. LAVORO ACCESSORIO L importo complessivo del compenso (erogato con i buoni lavoro) non può superare i 5.000,00 euro nell anno solare con riferimento alla totalità dei committenti. Per le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti il limite non può superare 2.000,00 euro. E stata eliminata la possibilità di cumulo dei voucher e gli ammortizzatori sociali (CIG, CIGS, mobilità) e le integrazioni al reddito (indennità di disoccupazione). La disciplina vigente si applica solo per i voucher prenotati entro la data in vigore della legge. In tal caso i detti voucher posso no essere erogati ai percettori di ammortizzatori entro e non oltre il 31 maggio Fonte: art. 1 commi legge 18 giugno 2012, n. 92., a cui si rinvia per maggiori dettagli. TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO La riforma prevede che il governo definisca delle linee guida per disciplinare dettagliatamente l istituto; tra i principi da seguire è previsto il riconoscimento di un indennità. La mancata corresponsione della detta indennità comporta a carico del trasgressore una sanzione amministrativa da 1.000,00 AD 6.000,00. Fonte: art. 1 commi legge 18 giugno 2012, n. 92., a cui si rinvia per maggiori dettagli. Per approfondimenti si rimanda all art. 18 della legge 196/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. 5
6 LICENZIAMENTI INDIVIDUALI La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi (prima della riforma il datore era tenuto a comunicare i motivi solo su richiesta del lavoratore). E stato ridotto il termine per il deposito del ricorso da 270 a 180 giorni decorrenti dall impugnazione del licenziamento (quest ultima deve avvenire entro 60 gg dalla comunicazione). E stata introdotta una procedura di conciliazione obbligatoria innanzi alla Commissione provinciale in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Prima di intimare tale licenziamento bisogna attivare la procedura di conciliazione. In mancanza il licenziamento non produce effetto. Fonte: art. 1 commi legge 18 giugno 2012, n. 92, a cui si rinvia per maggiori dettagli. TUTELA DEL LAVORATORE IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO La lett. B) del comma 42, dell art. della lgge 92/2012, introduce 10 commi che vanno a sostituire i primi 6 commi dell art. 18 dello statuto del lavoratore. Cosa cambia: L obbligo di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (tutela reale) si applica in caso di: Licenziamento nullo (perché discriminatorio, oppure adottato i in un caso di divieto, oppure intimato in forma orale). La disciplina detta si applica a tutte le aziende a prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro; è prevista inoltre un indennità commisurata all ultima retribuzione maturata al momento del licenziamento (e comunque non inferiore a 5 mensilità). Il lavoratore può scegliere di percepire un indennità pari a 15 mensilità in alternativa alla reintegrazione. Tale procedura si applica anche ai dirigenti. Licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo (c.d. licenziamento disciplinare) per insussistenza del fatto contestato. In questo caso il Giudice riconosce anche un indennità risarcitoria pari a un massimo di dodici mensilità. Tale procedura si applica solo alle aziende che occupano più di 15 dip. ovvero 5 dip se si tratta di imprese agricole (no dirigenti). Non opera la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro nel caso di: Licenziamento illegittimo per mancanza per giusta causa o di giustificato motivo (inerenti ad ipotesi diverse da quella indicata al punto 2). Il giudice in questi casi dichiara risolto il rapporto di lavoro e riconosce un indennità determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità. Tale procedura si applica alle aziende che occupano più di 15 dipendenti ovvero più di 5 dipendente in caso di aziende agricole. 6
7 Licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo (c.d. licenziamento economico). Il giudice riconosce un indennità tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità. Tuttavia se viene accertata la mancanza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo può disporre la reintegrazione e riconoscere un indennità risarcitoria pari a 12 mensilità. Licenziamento inefficace che ricorre in caso di violazione del requisito di motivazione o della procedura di conciliazione. Il giudice riconosce un indennità tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità. E stata introdotta un ipotesi di revoca del licenziamento individuale. Fonte: art. 1 commi legge 18 giugno 2012, n. 92, a cui si rinvia per maggiori dettagli. LICENZIAMENTI COLLETTIVI E stata modificata la procedura per intimare i licenziamenti collettivi. Il datore di lavoro deve comunicare ai vari enti pubblici la comunicazione inerente i licenziamenti entro sette giorni dalla comunicazione dei licenziamenti agli interessati. Ai licenziamenti collettivi illegittimi si applica la disciplina prevista dal nuovo art. 18. Fonte: art. 1 commi 44 46, legge 18 giugno 2012, n. 92, a cui si rinvia per maggiori dettagli. 7
8 ART. 2 legge 18 giugno 2012, n. 92 AMMORTIZZATORI SOCIALI ASPI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO Ambito di applicazione L ASPI entra in vigore dal 1 gennaio 2013 ed in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. A pieno regime la predetta ASPI sostituisce l indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, l indennità di disoccupazione con requisiti ridotti nonché l indennità di disoccupazione edile. ASPI Requisiti per la fruizione Il lavoratore deve trovarsi in stato di disoccupazione involontaria e deve possedere almeno 2 anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l inizio del periodo di disoccupazione. Possono beneficiare dell ASPI anche i soci lavoratori di cooperativa e gli apprendisti. Sono esclusi dall ASPI i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni. ASPI Importo durata erogazione Importo L ASPI è pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui questa non superi l importo mensile di 1.180,00 euro. Nel caso in cui superi tale importo è previsto un ulteriore 25% del differenziale tra il predetto importo e la retribuzione mensile. E comunque previsto un massimale pari a 1.192,00 euro. E prevista poi una riduzione dell indennità pari al 15% dopo i primi sei mesi di fruizione e un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione. Durata A partire dal 1 gennaio 2016 e per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire da tale data l Aspi avrà una durata di 12 mesi per i lavoratori con età inferiore a 55 anni e 18 mesi per i lavoratori con età maggiore di 55 anni. 8
9 Erogazione L ASPI è erogata dall ottavo giorno successivo alla cessazione dell ultimo rapporto di lavoro. La liquidazione avviene a pena di decadenza dietro richiesta del lavoratore, inoltrata all Inps in via telematica entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. La fruizione dell indennità è subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione. Fonte: Art. 2, commi 1 14 legge 18 giugno 2012, n. 92, a cui si rinvia per maggiori dettagli. TUTELA DELLA NUOVA OCCUPAZIONE E stata introdotta la sospensione d ufficio dell ASPI fino ad un massimo di sei mesi, in caso di un nuovo rapporto di lavoro subordinato ovvero nel caso di svolgimento di un attività di lavoro autonomo dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. In via sperimentale per il triennio il lavoratore ha la facoltà di richiedere la liquidazione degli importi del trattamento pari al numero delle mensilità non ancora percepite, nel caso in cui lo stesso intenda intraprendere un attività di lavoro autonomo. Fonte: Art. 2, commi legge 18 giugno 2012, n. 92, a cui si rinvia per maggiori dettagli. MINI ASPI - TRATTAMENTO BREVE Dal 1 gennaio 2013 la mini ASPI va a sostituire l indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. La mini ASPI può essere concessa in presenza di 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 12 mesi. Tale indennità può essere erogata ai lavoratori dipendenti compresi i soci lavoratori di cooperativa nonché gli apprendisti. 9
10 nelle prestazioni da liquidare partire dal 1 gennaio La mini ASPI è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione dell ultimo anno (sono detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo). Si decade dal beneficio dell ASPI nelle seguenti ipotesi: 1. Perdita dello stato di disoccupazione; 2. Inizio di un attività autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione all INPS; 3. Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; 4. Assegno di invalidità salvo che non si opti per l indennità erogata dall ASPI. Fonte: Art. 2, commi 20 41, legge 18 giugno 2012, n. 92, a cui si rinvia per maggiori dettagli. UNA TANTUM PER I LAVORATORI A PROGETTO DISOCCUPATI A decorrere dal 1 gennaio 2013 è prevista una specifica indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi in regime di mono-committenza (un unico committente). I requisiti sono: aver lavorato nell anno precedente per un solo committente; aver conseguito un reddito non superiore al limite di euro; aver accreditato nell anno di riferimento almeno una mensilità presso la gestione separata dell INPS avere un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno due mesi nell anno precedente; aver versato almeno 4 mensilità presso la gestione separata dell INPS nell anno precedente. Fonte: Art. 2, commi a cui si rinvia per maggiori dettagli. ABROGAZIONI E MODIFICHE LEGGE 223/91 Dal 1 gennaio 2016 sarà abrogata la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) nei casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo e nei casi di aziende sottoposte a sequestro o confisca. Dal 1 gennaio 2017 sarà abrogata l indennità di mobilità e le relative liste. Fonte: Art. 2, commi 69 73, legge 18 giugno 2012, n. 92, a cui si rinvia per maggiori dettagli. 10
11 ART. 3 legge 18 giugno 2012, n. 92 TUTELE IN COSTANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO ESTENSIONE INTEGRAZIONE SALARIALE IN ALCUNI SETTORI E stata estesa a decorrere dal 1 gennaio 2013 il trattamento di Cassa Integrazione ad alcuni settori : imprese commerciali con più di 50 dipendenti; agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti; imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti; imprese del trasporto aereo a prescindere dal n. di dipendenti; imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal n. di dipendenti. FONDI DI SOLIDARIETA E prevista l istituzione di fondi di solidarietà presso l INPS, per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e straordinaria). Fonte: Art. 3, commi 3 43, legge 18 giugno 2012, n. 92, a cui si rinvia per maggiori dettagli. 11
12 ART. 4 legge 18 giugno 2012, n. 92 ULTERIORI DISPOSIZIONI INTERVENTI IN FAVORE DI LAVORATORI ANZIANI In caso di eccedenza di personale le aziende che impiegano mediamente più di 15 dipendenti possono stipulare appositi accordi diretti ad erogare un importo pari alla pensione che spetterebbe in base alla vigente legislazione, in favore di lavoratori maggiormente anziani in grado di raggiungere i requisiti per il pensionamento entro quattro anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. INCENTIVI PER ASSUNZIONI DI LAVORATORI ANZIANI E DONNE IN AREE SVANTAGGIATE A decorrere dal 1 gennaio 2013 sono previsti sgravi nella misura del 50% dei contributi di previdenza e assistenza per il datore che assume determinate categorie di lavoratori. La riduzione spetta per un periodo di dodici mesi per le assunzioni (a partire dal 1 gennaio 2013) a tempo determinato e anche in somministrazione. In caso di trasformazione a tempo indeterminato la riduzione si prolunga per 18 mesi. TUTELA DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ E CONTRASTO DELLE DIMISSIONI IN BIANCO E stato esteso da uno a tre anni di vita del bambino la durata del periodo in cui opera il divieto di licenziamento e quindi l obbligo di convalida delle dimissioni volontarie. La disciplina detta si applica anche nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento; nei casi sopra detti l istituto della convalida opera anche nell ipotesi di recesso consensuale. Al di fuori delle ipotesi sopra descritte l efficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso il centro per l impiego competente. 12
13 SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA Il padre lavoratore dipendente entro i cinque mesi dalla nascita del figlio ha l obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo (periodo di astensione obbligatoria della madre) in accordo con la madre e in sua sostituzione può astenersi per altri due giorni. LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI RESE DAI SERVIZI PER L IMPIEGO Sono stati precisati i livelli minimi dei servizi che i centri per l impiego devono offrire ai beneficiari di ammortizzatori sociali: un colloquio di orientamento entro 3 mesi dall inizio dello stato di disoccupazione; azioni di orientamento collettivo fra i tre e i sei mesi dall inizio dello stato di disoccupazione; proposte di inserimento lavorativo entro il termine del periodo del trattamento di sostegno al reddito. E stata soppressa la possibilità di conservazione dello stato di disoccupazione nel caso di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa con un reddito annuale non superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale. OFFERTA DI LAVORO CONGRUA E prevista la decadenza dall indennità di mobilità o altra indennità di sussidio al reddito per il lavoratore che: rifiuti di partecipare ad iniziative di politica attiva proposte dai centri per l impiego senza giustificato motivo; non accetti un offerta di lavoro con inquadramento in un livello contributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all importo dell indennità cui hanno diritto. Fonte: Art. 4, commi 1 45, legge 18 giugno 2012, n. 92 a cui si rinvia per maggiori dettagli. 13
SACHSALBER GIRARDI HUBER Arbeitsrechtsberater Consulenti del lavoro
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