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1 Strumenti 1 Le agevola zioni fiscali per le ODV A cura dell'area Consulenza del Centro Servizi al Volontariato della provincia di Catanzaro Ediz. Giugno 2006

2 2 A cura del dott. comm. Giuseppe Merante - Area Consulenza CSV Catanzaro Introduzione Agevolazioni fiscali per le ODV Imposte dirette - Ires Imposte Indirette IVA Imposta di registro - Bollo - T.CC.GG. Imposta sugli intrattenimenti Agevolazioni fiscali per terzi donatori D. Lgs. 460/97 Erogazioni liberali In denaro In natura D.L. 35/05 Erogazioni liberali Edizione Giugno 2006 Questa Pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo di: Fondazione Cariplo Fondazione Compagnia di San Paolo Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Roma Fondazione Carical Istituto Banco di Napoli Ente Banca Nazionale delle Comunicazioni. centro servizi al volontariato della provincia di catanzaro Via Fontana Vecchia Catanzaro Tel Fax info@csvcatanzaro.it

3 3 Introduzione L o sviluppo del settore no profit nasce in parte da un graduale smantellamento del cosiddetto Welfare state, ed in parte dall azione spontanea e solidaristica di singole persone che per poter meglio servire il prossimo si sono pian piano organizzate in forme più o meno sviluppate a seconda delle necessità e delle risorse. Lo Stato ha fornito riconoscimenti vari a tali organizzazioni arrivando a prevedere specifiche norme a seconda dei settori di attività (promozione, cultura) o di alcune caratteristiche nelle modalità d intervento (volontariato), le cosiddette leggi speciali stabiliscono tra l altro una serie di agevolazioni fiscali, è infatti questa la molla principale finora utilizzata per favorire lo sviluppo di tale settore. Ciò se da un lato è sicuramente una strada da seguire dall altro ha determinato che molte norme di tale settore sono di natura prettamente tributaria e si accavallano tra di loro creando non pochi problemi applicativi a coloro che volontariamente si occupano di temi che vanno dall assistenza socio-sanitaria alla tutela dei diritti. In tal senso si vuole dare una risposta semplice e operativa, facendo un breve excursus dalle agevolazioni previste nel TUIR (Testo unico imposte sui redditi D.P.R. 917/1986) fino ad arrivare alle norme specifiche previste nel D.Lgs. 460/97 (Onlus) e nella Legge 266/91 (Volontariato).

4 4 Agevolazioni fiscali per le ODV (Organizzazioni di Volontariato) Le agevolazioni fiscali previste per le ODV sono quelle relative al rapporto tra ODV e Fisco, e si concretizzano nelle formalità e negli obblighi relativi alle varie imposte; quelle previste per terzi donatori riguardano il rapporto tra il Fisco e altri soggetti che effettuano erogazioni liberali alle ODV ed ai quali è riconosciuta la possibilità di detrazione o deduzione di tali erogazioni. Presupposto fondamentale per poter usufruire delle agevolazioni è che l ODV sia regolarmente iscritta nel Registro Regionale del Volontariato (art. 6 comma 2 Legge 266/91) Con tale iscrizione l ODV automaticamente diviene O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, art. 10 comma 8 D.Lgs. 460/97). Ciò comporta che le ODV oltre alle agevolazioni fiscali previste della Legge 266/91 possono beneficiare, come tra l altro specificato nella relazione illustrativa al D.Lgs 460/97, circa l estensione automatica della soggettività fiscale ONLUS, delle agevolazioni previste dalla stessa 460/97. A tal proposito vige il principio del favor rei, ossia l ODV può scegliere se applicare l una o l altra normativa optando per la più conveniente. IMPOSTE DIRETTE Ires - Legge 266/91 Sono decommercializzate ovvero sono esenti da imposta: 1. le attività istituzionali, ossia le attività che l ODV ha indicato nel proprio Statuto; 2. i proventi da attività commerciali e produttive marginali, sempre che vengano rispettati i criteri di marginalità fissati con decreto 25 maggio 1995 dal Ministero delle Finanze. Si riporta per esteso il testo del decreto: a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell ODV; b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall organizzazione senza alcun intermediario;

5 5 c) cessione di beni prodotti dagli assistiti dai volontari semprechè la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall organizzazione senza alcun intermediario; d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell ambito applicativo dell art. 148, comma 3, del T.U.I.R. D.P.R. 917/86, verso pagamenti di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione. Tali attività devono essere svolte in funzione del fine istituzionale dell ODV e senza l impiego di mezzi organizzati professionalmente quali l uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi distintivi dell impresa. Non rientrano, comunque, tra tali proventi quelli derivanti da convenzioni. L ODV che esercita un attività marginale non deve provvedere ad attivare alcuna procedura, in quanto il diritto all esenzione è automatico come ribadito dalla circolare n. 221/E del 08/08/1995 del Ministero delle Finanze che conferma la modifica del comma 4 dell art.8 della Legge 266/91 stabilito con il D.L. 260/94 all art.18. In ogni caso risulta opportuno per l ODV che effettua tali attività dotarsi di un libro cassa dove riportare le entrate derivanti dall attività marginale e le uscite, evidenziando con apposita relazione interna l utilizzo dei proventi a finalità istituzionali. Ires D.Lgs. 460/97 Anche per quanto concerne le ONLUS la principale e più rilevante agevolazione consiste nella previsione che le attività istituzionali non sono considerate commerciali, ed i proventi derivanti dall esercizio di attività direttamente connesse, semprechè non prevalenti rispetto alle corrispondenti attività istituzionali, non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Si vuole puntualizzare che le attività istituzionali sono tassativamente elencate all art. 10 comma 1 lett. a) e le stesse devono essere svolte a favore di soggetti svantaggiati così come individuati all art. 10 comma 2, affinché si realizzi il fine di solidarietà sociale che è il presupposto fondamentale per la esenzione dal reddito di tali proventi.

6 6 Imposte indirette Iva Legge 266/91 Ai fini Iva la Legge 266/91 all art. 8 comma 2 stabilisce che non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi le operazioni effettuate dalle ODV. Per cui le cessione di beni e le prestazioni di servizi, anche quelle relative alle attività marginali, effettuate dalle ODV sono escluse dal campo di applicazione dell Iva, mentre per quanto riguarda gli acquisti la ODV è considerata alla stregua di un consumatore finale, ossia non può effettuare la detrazione dell Iva pagata sugli acquisti. Si osserva che non avendo le operazioni rilevanza ai fini Iva automaticamente l ODV è esonerata dalle formalità ai fini dell Iva, ossia tenuta dei registri fiscali, apertura partita Iva, emissione di fattura. In ogni caso risulta opportuno che l ODV quando incassa corrispettivi o erogazioni liberali emetta sempre regolare ricevuta. Occorre, infine, puntualizzare che per quanto concerne l acquisto di autoambulanze l art. 20 del D.L. 269/2003 prevede la possibilità di fruire del contributo di cui all art. 96 della Legge 342/2000 nella misura del 20% del prezzo di acquisto. Tale beneficio viene acquisito attraverso la corrispondente riduzione del prezzo praticato dal venditore. Iva D.Lgs. 460/97 Per quanto concerne le ONLUS le agevolazioni in materia di Iva (D.P.R. 633/72) riguardano principalmente l esenzione di alcune prestazioni, sempre nei limiti delle attività istituzionali, in particolare: a) trasporto di malati o feriti con veicoli opportunamente equipaggiati (art. 10 comma 15); b) prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in favore di anziani ed inabili adulti, minori, tossicodipendenti (art. 10 comma 27-ter); c) prestazioni educative e didattiche dell infanzia e della gioventù (art. 10 comma 20); d) prestazioni di ricovero e cura (art. 10 comma 19).

7 7 Anche le ONLUS non sono obbligate ad emettere scontrino o ricevuta per le operazioni relative all attività istituzionale, mentre permane l obbligo di certificazione dei corrispettivi relativi alle attività connesse tanto è che la Legge 460/97 prevede la tenuta di una contabilità separata (art. 25). Ancora, sono considerate fuori campo Iva, le prestazioni pubblicitarie a favore di ONLUS solo se gratuite come precisato dalla Risoluzione Ministeriale n. 50/E del 18/04/2000. Imposta di Registro Bollo TCCGG Legge 266/91 L art. 8 della Legge 266/91 al primo comma stabilisce che gli atti costitutivi delle ODV e quelli relativi allo svolgimento dell attività (ad esempio: contratti di fornitura, di locazione, di comodato, di apertura di c/c bancario o postale, ecc.) sono esenti da imposta di registro e di bollo, alla condizione che le ODV siano costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale. In tali casi, la formalità della registrazione dell atto presso l Agenzia delle Entrate, avviene senza pagamento della relativa imposta. Nulla prevede la legge 266/91 circa la tassa di concessione governativa. Imposta di Registro Bollo TCCGG D.Lgs. 460/97 Ai fini dell imposta di registro è prevista per le ONLUS non la esenzione ma una agevolazione, ossia gli atti di compravendita di beni immobili e/o costitutivi di diritti reali di godimento a favore di ONLUS scontano l imposta in misura fissa pari attualmente ad Euro 168,00. In tali casi nell atto pubblico dovrà essere inserita la condizione con la quale la ONLUS si obbliga all utilizzo diretto dei beni per lo svolgimento della propria attività e che tale utilizzo si realizzi effettivamente nei due anni successivi a partire dalla data dell atto. In caso di accertamento fiscale se tale condizione non è verificata l Agenzia delle Entrate provvederà ad applicare l imposta nella misura ordinaria oltre a sanzioni (30% dell imposta) ed interessi. Si osserva che tale fattispecie potrebbe essere causa della perdita della qualifica di ONLUS. L applicazione dell imposta in misura fissa vale anche per gli atti costitutivi e per gli atti recanti modifiche statutarie.

8 8 Ai fini dell imposta di bollo l art. 17 della 460/97 prevede, con l aggiunta dell art. 27 bis nella Tabella allegata al DPR 642/72, che gli atti, documenti, istanze, contratti, dichiarazioni, certificazioni poste in essere o richieste da ONLUS sono esenti da imposta. Come per l imposta di bollo anche per le Tasse sulle Concessioni Governative è prevista l esenzione per gli atti riguardanti le ONLUS. Sui libri sociali dell ODV è dovuta l imposta di bollo e la T.CC.GG.? Per rispondere a tale domanda occorre una premessa. La vidimazione dei libri sociali che allo stato attuale si effettua applicando, per gli enti diversi da società di capitali, una marca da bollo di 14,62 ogni 100 pagine, ed una marca di concessione governativa, ha un effetto fondamentale ossia rende il libro, in quanto vidimato, opponibile ai terzi, ossia ha valore nei confronti di terzi e ha valore di prova in eventuali giudizi. Ora la lettura combinata della Legge 266/91 e del D.Lgs. 460/97 non comprende letteralmente l esenzione dall imposta di bollo come anche per la T.CC.GG., per cui si ritiene che i libri sociali vadano vidimati, fermo restando che in mancanza delle formalità previste gli stessi libri hanno valore solo all interno dell ODV. E per i libri contabili? Vale lo stesso discorso di cui sopra, con la differenza che la vidimazione si effettua applicando, per gli enti diversi da società di capitali, due marche da bollo di 14,62 ogni 100 pagine. Imposta sugli intrattenimenti D.Lgs. 460/97 Ai fini dell imposta sugli intrattenimenti (ex spettacoli) occorre distinguere se trattasi di manifestazione di beneficenza ovvero di intrattenimento in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione. Se trattasi di manifestazione di beneficenza i cui introiti sono destinati ad una ONLUS a fini di beneficenza, la base imponibile risulta ridotta

9 9 del 50%. In tali casi l intrattenimento, nel corso dell anno, non deve superare le 12 giornate di attività. Ulteriore condizione è che l organizzatore presenti apposita comunicazione all Ufficio accertatore competente e rediga apposito rendiconto entrate uscite. Se l intrattenimento avviene in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, e presenta il requisito di attività occasionale svolta da ONLUS, oltre a rispettare le condizioni già indicate precedentemente circa la comunicazione preventiva all Ufficio accertatore, si è esenti dall imposta. AGEVOLAZIONI FISCALI PER TERZI DONATORI Oltre a forme di agevolazioni dirette l Amministrazione finanziaria ha individuato delle forme di agevolazioni fiscali a favore di chi eroga offerte e/o donazioni alle ODV iscritte al Registro Regionale del Volontariato ed alle ONLUS. Occorre precisare che con il D.L. 35/05 convertito dalla Legge 80/2005 è stato introdotto l istituto della deducibilità dal reddito delle donazioni ed erogazioni liberali cosiddetto più dai meno versi, Tale norma si va ad aggiungere e non è cumulabile a quanto già previsto nella 460/97 circa la detraibilità delle erogazioni liberali. Si procede ad analizzare i due istituti. Erogazioni liberali D.Lgs. 460/97 Erogazioni liberali in denaro L art. 13 del D.Lgs n. 460 detta norme sul trattamento tributario, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS, prevedendo agevolazioni differenziate per le persone fisiche e gli enti non commerciali, e per le imprese. I sovventori di ONLUS, in quanto persone fisiche o enti non commerciali, possono detrarre dall imposta lorda, secondo le modalità previste dall art. 15 del T.U.I.R, le erogazioni liberali in denaro che non superino i 2.065,83 Euro. È altresì prevista la deducibilità dal reddito d impresa di erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS per importo non superiore a 2.065,83 Euro o, in alternativa, non superiore al 2% del reddito d impresa dichiarato.

10 10 Il calcolo per determinare l importo deducibile nell ipotesi di una erogazione superiore a 2.065,83 è il seguente: Caso 1 Erogazione liberale Reddito d impresa dichiarato al lordo dell erogazione liberale ,00 Calcolo importo deducibile = x 2%= In tale ipotesi l importo deducibile per l impresa è pari a ossia l intera erogazione liberale risulta deducibile in quanto inferiore al 2% calcolato sul reddito d impresa al netto della erogazione stessa. L importo su cui si calcola l imposta per l impresa che effettua l erogazione liberale è uguale a = Caso 2 Erogazione liberale Reddito d impresa dichiarato al lordo dell erogazione liberale Calcolo importo deducibile = x 2%= In tale ipotesi l importo deducibile è pari a ossia il 2% calcolato sul reddito d impresa al netto della erogazione stessa. L importo su cui si calcola l imposta per l impresa che effettua l erogazione liberale è uguale a = L erogazione liberale è dunque riconosciuta fiscalmente come un qualsiasi costo di gestione se pari a 2.065,83 o non superiore al 2% del reddito d impresa dichiarato dal soggetto che effettua l erogazione stessa. In ogni caso il riconoscimento della detrazione e/o della deduzione è consentito a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, carte di credito, assegni bancari e circolari, non basta dunque la sola ricevuta dell ente che ha ricevuto l erogazione liberale.

11 11 Erogazioni liberali in natura Per quanto concerne le erogazioni liberali in natura non vi è una ben precisa normativa di riferimento, le uniche misure poste, oltre agli adempimenti formali stabiliti, per evitare rischi di false erogazioni sono indicate dalla Circolare Ministeriale n. 168/E del 26/06/1998, in particolare le tipologie individuate sono le seguenti: 1. Sono riconosciute fiscalmente e quindi deducibili dal reddito d impresa; le spese relative all impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS (si pensi al distacco del lavoratore), nel limite del 5 per mille dell ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi come risultano dalla dichiarazione dei redditi. 2. Non vengono considerati ricavi e dunque non concorrono a formare il reddito imponibile per l impresa, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa, che, in alternativa all usuale eliminazione del circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS. 3. Non vengono considerati ricavi e dunque non concorrono a formare il reddito imponibile i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività d impresa diversi da quelli di cui al punto 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 1.032,91 Euro, sostenuto per la produzione o l acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all art. 100, comma 2, lettera h, del Testo Unico (2.065,83 Euro o 2% del reddito d impresa dichiarato). In materia di IVA si fa presente che le cessioni gratuite di beni, alla cui produzione e scambio è diretta l attività dell impresa, godono dell esenzione dell I.V.A. per effetto della modifica apportata all art. 10 n. 12 del D.P.R. 633 del 1972 dall art. 14 della 460/97.

12 12 LIMITI STABILITI DALLA LEGGE PER LE EROGAZIONI LIBERALI DI BENI IN NATURA A FAVORE DI ONLUS Derrate alimentari e prodotti farmaceutici che vengono esclusi dal circuito commerciale per difetti di confezionamento o altre cause (es.: prodotti prossimi alla scadenza) che, pur diminuendo o facendo venir meno il valore commerciale del prodotto, non ne impediscono tuttavia l utilizzo. Altri beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici che le imprese possono cedere gratuitamente alle ONLUS a condizione che siano beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa, nonché all ulteriore condizione che il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a 1.032,91 Euro. La possibilità di fruire delle agevolazioni, innanzi indicate, previste dai commi 2 e 3, dell art. 13 del Dlgs 460 del 1997, è subordinata al rispetto dei seguenti adempimenti formali previsti dal comma 4 dello stesso art. 13, gravanti sia sul cedente che sulla ONLUS beneficiaria: ADEMPIMENTI CEDENTE: 1. preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni, al competente Ufficio delle Entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore sono esonerate dall obbligo della comunicazione preventiva; 2. conservare la dichiarazione della ONLUS beneficiaria attestante l impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali; 3. emissione fattura; 4. annotazione nei registri previsti ai fini I.V.A., ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Tale annotazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno successivo alla cessione dei beni. ADEMPIMENTI ONLUS BENEFICIARIA: 1. dichiarazione da rilasciare all impresa cedente attestante l impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali; 2. realizzare l effettivo utilizzo diretto.

13 13 FATTURA DEL CEDENTE La fattura del cedente deve indicare fra l altro: 1. quantità, qualità e importo dei beni (nel caso di prodotti farmaceutici e derrate alimentari scadenza); 2. la dizione: CESSIONE GRATUITA DI BENI A FAVORE ONLUS ESENTE I.V.A. ai sensi dell art. 10 n. 12 del D.P.R. 633 del DICHIARAZIONE ONLUS Considerato che la ONLUS beneficiaria è tenuta a rilasciare una dichiarazione all impresa cedente si consiglia di ordinare un timbro che riporti la seguente dichiarazione: Si attesta che i beni ricevuti e riportati nella presente fattura saranno utilizzati direttamente dalla ONLUS in conformità alle finalità istituzionali. Il Presidente DA APPORRE SUL RETRO DELLA FATTURA E SUL RETRO DELLA FOTOCO- PIA DELLA FATTURA STESSA DA CONSEGNARE AL CEDENTE I BENI. REALIZZARE L EFFETTIVO UTILIZZO DIRETTO DEI BENI RICEVUTI GRATUITAMENTE Per dimostrare l effettivo utilizzo diretto dei beni si consiglia quanto segue: Prodotti farmaceutici: schede ad hoc di carico e scarico riportanti la denominazione dell impresa cedente e la data in cui è avvenuta la cessione. Derrate alimentari: schede ad hoc di carico e scarico in modo da individuare l effettivo utilizzo. Ad esempio in caso di cessione gratuita di pasta da parte di un impresa, è necessario predisporre una scheda, riportante la data, la denominazione dell impresa, la quantità e qualità dei beni ricevuti; quindi bisogna annotare sulla stessa scheda la data dello scarico, la quantità, qualità e destinazione dei beni prelevati. Altri beni: Indicare sul retro delle fatture la destinazione dei beni (ad es. Sede ODV, Camera n. ) o la scheda di carico e scarico ad hoc (vedasi derrate alimentari).

14 14 Erogazioni liberali D.L. 35/2005 Il D.L. 14 marzo 2005 n. 35 che riguarda Disposizioni urgenti nell ambito del Piano d azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale meglio conosciuto come decreto legge sulla competitività accoglie finalmente nell art. 14 i dettami della proposta di legge Più dai, meno versi sulla deducibilità delle erogazioni liberali agli Enti non Profit. Tale normativa accresce la possibilità di deduzione delle erogazioni e favorisce i finanziamenti alle Onlus, sotto l aspetto oggettivo della deducibilità delle erogazioni liberali la norma prevede la possibilità per persone giuridiche e fisiche di dedurre le liberalità in denaro e in natura erogate a favore delle Associazioni di promozione sociale e delle ONLUS sia di diritto (es: ODV iscritte al Registro Regionale del Volontariato) che di opzione (enti che vedono accolta la domanda di iscrizione all anagrafe delle ONLUS), fino al raggiungimento del limite più basso tra i seguenti due: o il 10 per cento del reddito complessivo dichiarato o 70 mila Euro. In generale mette un po di apprensione, il riferimento, nel comma 2 del già citato art. 14, all obbligo per la Onlus beneficiaria di regolare tenuta di scritture contabili ed alla redazione di un documento che rappresenti la Situazione Patrimoniale, Economica e Finanziaria. Si pensi soprattutto alle Organizzazioni di volontariato, iscritte agli omonimi registri locali, e alle Onlus di dimensioni minime con entrate complessivamente modeste. Tanto è che il D.Lgs. n. 460/1997 all art. 25 aveva già previsto per questi ultimi soggetti delle norme semplificatrici in riferimento alle scritture contabili e al bilancio, ossia solo rendiconto di entrate e uscite se proventi complessivi non superano i ,69 Euro, semplificazione che anche in questo caso dovrebbe essere confermata. Sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell Amministrazione finanziaria. Erogazioni liberali in denaro Per quanto concerne le erogazioni liberali in denaro la differenza rispetto alla 460/97 sta nei diversi limiti di deducibilità previsti, mentre anche in questo caso vi è l obbligo che la donazione venga eseguita tramite bonifico bancario, c/c postale ovvero tramite mezzi di pagamento quali carte di credito, assegni circolari, bancari, postali, come ribadito dalla Circolare Ministeriale n. 39/E del Il vero problema per il donante, soprattutto se società di capitali, non essendo tale deduzione cumula-

15 15 bile con quella prevista dal D.Lgs. 460/97 sta nella scelta di quale regime applicare, come vedremo successivamente. Erogazioni liberali in natura La novità positiva del D.L. 35/05 riguarda l allargamento delle liberalità alle donazioni in natura. Infatti le Onlus si sono trovate spesso in difficoltà ad esporre alle aziende i limiti troppo bassi previsti dalle norme, si pensi ad esempio al limite di 1.032,91 (quale costo di produzione del bene) fissato per le erogazioni di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività d impresa, ex art. 13 comma 3 e seguenti D.Lgs. 460/1997, donazioni che, considerandosi quali erogazioni liberali, si cumuleranno a quelle in denaro abbassandone ulteriormente il limite. Tutto ciò non ha permesso alle Onlus di beneficiare di sostanziose forniture di beni e quindi dei relativi risparmi sul versante dei costi. Attualmente l impresa può donare beni alle Onlus entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque per un massimo di ADEMPIMENTI CEDENTE: 1. preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni, al competente Ufficio delle Entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore sono esonerate dall obbligo della comunicazione preventiva; 2. conservare la ricevuta della ONLUS beneficiaria; 3. emissione fattura e ddt; 4. annotazione nei registri previsti ai fini I.V.A., ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. L annotazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno successivo alla cessione dei beni. ADEMPIMENTI ONLUS BENEFICIARIA: 1. ricevuta da rilasciare all impresa cedente attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, ed inoltre indicante il numero dei beni, la tipologia, il costo unitario e complessivo definito in base a prezziari, listini, tariffari o perizie di stima; 2. realizzare l effettivo utilizzo diretto per fini istituzionali.

16 16 FAC SIMILE RICEVUTA per ODV Data 01/01/2006 N.01/2006 L Associazione XYXY Onlus nella persona del suo rappresentante pro-tempore, dichiara di aver ricevuto in data 01/01/2006 da: Ditta/Società con sede in Via, Catanzaro (CZ) P. Iva:, i seguenti beni: Numero Tipologia Costo unitario Costo complessivo TOTALE Opportuno a seconda dei casi In merito ai beni, l erogante con sua del (data), A) ci ha comunicato che il valore di perizia dei beni è quello qui sopra riportato; B) ci ha comunicato che il valore dei beni qui riportato è stato determinato sulla base di listini, tariffari, prezziari; C) ci ha comunicato che il valore dei beni qui riportato è stato determinato sulla base del valore normale del bene ex art. 9 comma 3 DPR 917/86. L Associazione di volontariato XYXY è regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n. dal. In quanto Onlus di diritto, le persone fisiche e le persone giuridiche possono pertanto dedursi le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limi e con le modalità stabilite per legge (articolo 14 DL 35/05 come convertito da legge 80/05 e articolo 100 comma 2 lettera h DPR 917/86). L Associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle normative citate comprese la tenuta di contabilità adeguata e la predisposizione di bilancio / rendiconto. L Associazione di volontariato attesta che i beni ricevuti saranno utilizzati direttamente dalla stessa in conformità alle finalità istituzionali.

17 17 FAC SIMILE RICEVUTA per ONLUS Data 01/01/2006 N.01/2006 L Associazione XYXY Onlus nella persona del suo rappresentante pro-tempore, dichiara di aver ricevuto in data 01/01/2006 da: Ditta/Società con sede in Via, Catanzaro (CZ) P. Iva:, i seguenti beni: Numero Tipologia Costo unitario Costo complessivo TOTALE Opportuno a seconda dei casi In merito ai beni, l erogante con sua del (data), A) ci ha comunicato che il valore di perizia dei beni è quello qui sopra riportato; B) ci ha comunicato che il valore dei beni qui riportato è stato determinato sulla base di listini, tariffari, prezziari; C) ci ha comunicato che il valore dei beni qui riportato è stato determinato sulla base del valore normale del bene ex art. 9 comma 3 DPR 917/86. L Associazione Onlus è regolarmente iscritta all Anagrafe delle Onlus al n. dal. In quanto Onlus le persone fisiche e le persone giuridiche possono pertanto dedursi le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limiti e con le modalità stabilite per legge (articolo 14 DL 35/05 come convertito da legge 80/05 e articolo 100 comma 2 lettera h DPR 917/86). L Associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle normative citate comprese la tenuta di contabilità adeguata e la predisposizione di bilancio. L Associazione attesta che i beni ricevuti saranno utilizzati direttamente dalla stessa in conformità alle finalità istituzionali

18 18 La scelta tra la 460/97 e la 35/2005 Come già ribadito la nuova agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali, a tal fine il donatore dovrà optare per una delle due forme agevolative. Tale scelta per una società di capitali è molto importante in quanto l art. 14 della 35/05 stabilisce l utilizzo per un intero periodo d imposta di una sola delle due agevolazioni, pena l indeducibilità delle donazioni e quindi occorre una valutazione preventiva di convenienza. In linea generale si osserva che per un donatore con un reddito fino a ,28 Euro risulta più conveniente la vecchia norma, così come per redditi superiori a Euro; per i redditi compresi tra questi due limiti è più conveniente utilizzare la nuova norma. Il risparmio d imposta in base al reddito e alla norma applicata Reddito Legge Onlus Più dai meno versi Erogazione max Risparmio Erogazione max Risparmio Differenza Fonte: elaborazione ufficio Studi CSV Infine si evidenzia che l art.14 prevede sanzioni notevoli per le indebite deduzioni.

19 19 RIEPILOGO AGEVOLAZIONI ONLUS PREVISTE DAL D.P.R. 917/ DLgs 460/1997 e dal D.L. 35/2005 convertito in L. 80/2005 per come segue: PERSONE FISICHE NORMA DI RIFERIMENTO Art.15 c.1 lett. i-bis D.P.R. 917/1986 NATURA EROGAZIONI Erogazione in denaro AGEVOLAZIONI Detrazione del 19% dell imposta del soggetto erogante fino all importo massimo di.2.065,83 Art.14 c.1 D.L. 35/2005 convertito in L. 80/2005 Erogazione in denaro o in natura Deducibile nei seguenti limiti: 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di annui N.B.: Le citate agevolazioni sono alternative e non possono essere cumulate. NORMA DI RIFERIMENTO Art.13 c.2 DLgs 460/97 Risoluzione Agenzia Entrate n.180 del 27/12/2005 Art.14 c.1 D.L. 35/2005 convertito in L. 80/2005 Art.100 c.2 lett.a D.P.R. 917/1986 IMPRESE E SOGGETTI IRES NATURA EROGAZIONI Prodotti alimentari e farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l attività dell impresa cedente Erogazione in denaro o in natura Erogazione in denaro AGEVOLAZIONI È applicabile senza alcun limite quantitativo e può essere cumulato con le altre liberalità previste dall art.14 D.L.35/2005 Deducibile nei seguenti limiti: 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di annui Deducibile per ammontare complessivo non superiore al 2% del reddito di impresa dichiarato N.B.: Le agevolazioni riferentesi alle erogazioni in denaro sono alternative e non possono essere cumulate. Per tutte le erogazioni in denaro al fine di ottenerne la deducibilità le stesse devono essere effettuate a mezzo assegni bancari o postali - assegni circolari - c/c postali - bonifici.

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